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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/06/2025, n. 4613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4613 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41176/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SESTA CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 41176/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VINCENZO OCONE, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VIA CORDUSIO 4, 20123 MILANO (MI) presso il difensore avv.
VINCENZO OCONE
- APPELLANTE - contro
(C.F. ) e CP_1 C.F._1 Controparte_2
( ), con il patrocinio dell'avv. CARMINE LAURENZANO, tutti elettivamente C.F._2
domiciliati in VIA SANT'AGOSTINO 6, 20821 MEDA (MB) presso Ass. Codici Lombardia
- APPELLATA -
CONCLUSIONI: come da atto di appello e comparsa di costituzione
Controparte_3
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano, in funzione del Giudice di appello, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello per tutti i motivi dedotti in narrativa: in via principale e nel merito: in riforma della sentenza n. 2606/2024 emessa dal Giudice di Pace di
Milano – Giudice Dott. Fabio Di Palma – nell'ambito del procedimento n. 36667/2023 R.G., pubblicata in data 15.4.2024, non notificata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso - ex art. 8 D.M. 12.19.2000 - dei buoni fruttiferi postali per cui è causa, pagina 1 di 6 conseguentemente, respingere tutte le richieste restitutorie/risarcitorie, nonché tutte le domande formulate a qualsiasi titolo dalle signore e , in quanto inammissibili e/o CP_1 Controparte_2
infondate in fatto e diritto;
- conseguentemente: condannare le signore e alla restituzione di CP_1 Controparte_2 quanto già corrisposto da in esecuzione dell'impugnata sentenza. Parte_1
Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio.
E CP_1 Controparte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, in funzione di Giudice per l'Appello, rigettare le domande avanzate con atto di citazione in appello, notificato a mezzo pec in data 13/11/2024 e confermare la sentenza n. 2606/2024 resa dal Giudice di Pace di Milano nel procedimento n. 36667/2023 R.G., pubblicata il 15.4.2024, non notificata;
Con integrale rifusione di onorari e spese di lite, oltre oneri e accessori
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che:
− e la figlia cointestatarie di due buoni fruttiferi a termine, ognuno CP_1 Controparte_2
di € 2.500,00, convenivano in giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di Milano, Parte_1 al fine di sentirla condannare al pagamento di € 5.000,00, oltre interessi legali dalla data di
[...] emissione del buono fino all'effettivo soddisfo;
− si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda, eccependo Parte_1
l'intervenuta prescrizione del buono fruttifero postale;
− con sentenza n. 2606/2024, il Giudice di Pace di Milano accoglieva la domanda delle Sig, e e condannava al Parte_2 CP_2 Parte_1
pagamento in favore delle attrici della somma di € 5.000,00 “oltre interessi legali maturati dal dovuto al saldo” effettivo, oltre al pagamento delle spese legali, così motivando: “Sul punto si osserva che, contrariamente a quanto asserito da , nel caso in discussione non vi è Parte_1 prova che quest'ultima, in sede di sottoscrizione, abbia adempiuto ai doveri di trasparenza e di informazione posti dalla normativa di riferimento e, soprattutto, all'obbligo di render noto agli acquirenti della data di scadenza del titolo, provvedendo a consegnare all'odierne ricorrenti del
c.d. FIA (cioè i “fogli informativi”) così come disposto dal combinato disposto di cui all'art 2
(condizioni dell'emissione) e all'art.6 (esposizione e pubblicazione degli avvisi sulla condizioni pagina 2 di 6 praticate) del Decreto Ministeriale 19.12.2000 (pubblicato su Gazzetta Ufficiale n.300/2000). Da ultimo deve ritenersi che nelle ipotesi in cui -come nel caso in discussione- i buoni fruttiferi sono privi delle indicazioni sulla loro scadenza e non sia stato adeguatamente provata la consegna alle acquirenti, al momento della sottoscrizione, della documentazione informativa, il termine di prescrizione non può ritenersi maturato e, di conseguenza, i legittimi possessori hanno diritto al rimborso”.
− la suddetta sentenza è stata impugnata da che ne ha chiesto l'integrale riforma;
Parte_1
− si sono costituite nel presente giudizio e che hanno insistito per il CP_1 Controparte_2 rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata;
− all'udienza del 12.05.2023, verificata la corretta istaurazione del contraddittorio, la causa è stata rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. al 13.05.2025;
− a tale udienza, precisate le conclusioni, all'esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
***
Oggetto del presente giudizio è la valutazione sulla violazione delle norme codicistiche e del TUB relative all'informativa precontrattuale rilasciata da ai sottoscrittori di buoni e la Parte_1
conseguente valutazione sulla decorrenza del termine di prescrizione degli stessi.
Le odierne appellate sono cointestatarie di buoni fruttiferi postali, sottoscritti il 18.01.2002 ed appartenenti alla serie AA3.
Nel dicembre del 2021, alla richiesta di liquidazione dei suddetti buoni, le risparmiatrici hanno appreso l'avvenuta decorrenza del termine per l'incasso e l'intervenuta prescrizione del diritto di credito.
Hanno, pertanto, eccepito, trovando il favore del Giudice di Pace di Milano, di non aver mai ricevuto la documentazione precontrattuale e i fogli informativi, nonchè la mancanza di qualsiasi elemento idoneo, apposto sui buoni, che identificasse la serie di appartenenza o la scadenza degli stessi, non potendo così decorrere validamente il termine di prescrizione ed avendo, quindi, ancora diritto al rimborso.
Con il primo motivo di appello proposto, ha eccepito la violazione ed errata applicazione Parte_1 degli art. 2, 3 e 6 del DM 19.12.2000 sull'idonea informazione e consegna del foglio informativo e dell'art. 2697 c.c. in materia di onere della prova.
Con il secondo motivo di appello, ha eccepito la violazione dell'art. 2935 c.c. in ordine al Parte_1
fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, rispetto al capo della sentenza che afferma “da pagina 3 di 6 ultimo deve ritenersi che nelle ipotesi in cui – come nel caso in discussione – i buoni fruttiferi sono privi delle indicazioni sulla loro scadenza e non sia stata adeguatamente provata la consegna alle acquirenti, al momento della loro sottoscrizione, della documentazione informativa , il termine di prescrizione non può ritenersi maturato e, di conseguenza, i legittimi possessori hanno diritto al rimborso”.
L'appello proposto da è infondato. Parte_1
In via preliminare, come rilevato già dall' con provvedimento n. 30346/2022, deve tenersi in CP_4
considerazione, nel caso di specie, la particolarità dello strumento finanziario dedotto in giudizio.
I buoni fruttiferi postali sono, infatti, uno strumento di investimento a basso rischio e molto diffuso anche tra investitori meno preparati, motivo per il quale sussiste un'asimmetria informativa fisiologica tra investitore ed intermediario tale da porre il primo in una posizione di debolezza contrattuale.
In considerazione dei principi di rilevanza costituzionale ex art. 47 e 81 Cost. di tutela del risparmio ed esigenze di bilancio dello Stato, è necessario garantire ai risparmiatori un'adeguata informazione rispetto non solo alla tipologia di investimenti, ma anche alla relativa scadenza e al termine prescrizionale, al fine di tutelare la parte contrattuale inevitabilmente più debole.
Tanto premesso, nel caso di specie le investitrici in data 18.01.2022 hanno sottoscritto buoni fruttiferi di n. 50493410389 e 50493510666 appartenenti alla serie AA3. Parte_1
Tali buoni disciplinati dai DM 19.12.2000 e 17.12.2001 sono liquidati in linea capitale ed interessi al termine del settimo anno successivo alla data di sottoscrizione, con termine di prescrizione decennale dalla data di scadenza.
Le investitrici hanno lamentato nel giudizio di primo grado di non essere state adeguatamente informate sul termine di scadenza e prescrizionale, in violazione degli obblighi di trasparenza e informazione incombenti su e di non aver ricevuto il FIA, come disposto dal comb. disp. Parte_1
degli art. 2 e 6 del D.M. 19.12.2000 e di aver fatto incolpevolmente trascorrere il tempo necessario per richiedere il rimborso dei buoni.
ha contrariamente dedotto di aver consegnato il FIA alle risparmiatrici e comunque di Parte_1
non essere onerato della prova di tale consegna e che in ogni caso le condizioni applicabili ai buoni sono stampigliate sui buoni stessi e sempre comunque affisse all'interno degli Uffici Postali, motivo per cui le odierne appellate non possono eccepire di non essere state correttamente informate al fine di un diverso termine di decorrenza della prescrizione. pagina 4 di 6 Orbene, l'art. 3 del D.M. 19.12.2000 prevede testualmente “per il collocamento dei buoni postali fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo ed il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”.
L'art. 6 prevede “ espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle Parte_1
condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali”.
Il tenore delle norme è chiaro, la possibilità di esporre le informazioni negli uffici postali è previsto eventualmente come adempimento ulteriore, ma non sostitutivo rispetto a quanto previsto dall'art. 3.
Nel caso di specie il buono reca esclusivamente la dicitura “a termine”, che non può ritenersi sufficiente ad informare adeguatamente il risparmiatore circa il termine iniziale da cui far decorrere il diritto di rimborso oltre al dies a quo da cui far decorrere il termine prescrizionale.
Tali generiche informazioni, alla luce degli obblighi imposti dalla legge e dello squilibrio contrattuale tra le parti già sopra evidenziato, non possono in alcun modo essere considerate sostitutive di quanto sarebbe invece dettagliatamente indicato in un foglio informativo consegnato personalmente.
, in ottemperanza ai principi di correttezza e buona fede che governano ogni tipo di Parte_1
contratto sin dalla fase precontrattuale, avrebbe dovuto informare adeguatamente i propri risparmiatori.
Sul punto la recentissima sentenza n. 2167 del 9.04.2025 della Corte d'Appello di Milano ha, altresì, precisato che: “dal principio di buona fede discende in capo a un obbligo di lealtà e Pt_1
cooperazione specifico nei confronti del risparmiatore-investitore, nonché contraente, che si esplica anche in un dovere di avviso e di informazione in ordine alle circostanze rilevanti per l'esecuzione del contratto”
Sul punto la medesima sentenza, ribadendo anche proprio precedente orientamento datato 16 ottobre
2024, ha chiarito che: “la consegna del foglio informativo - essendo esso l'unico documento in cui vengono specificate le condizioni economiche e normative che regolano l'investimento, risulta essere
<<il nucleo essenziale del contratto sul quale deve determinarsi il consenso all>
dell'investitore – risparmiatore>> sottolineandosi come, nella giurisprudenza di legittimità, sia costante la qualificazione dei buoni fruttiferi come titoli di legittimazione caratterizzati da letteralità
(Cass. Civ. SS. UU. n. 3963/20l9), ed è proprio in forza di tale natura giuridica che i buoni fruttiferi, al momento della loro emissione, devono essere accompagnati da una informazione chiara ed univoca circa le condizioni economiche, affinché il risparmiatore sia messo nella condizione di sapere e pagina 5 di 6 comprendere la tipologia cli investimento che sta sottoscrivendo ed il tempo a partire dal quale decorre la prescrizione decennale”.
Nel caso che ci occupa le risparmiatrici non sono state adeguatamente informate dei termini di scadenza dei buoni acquistati, contravvenendo agli obblighi di correttezza e buona fede, motivo per cui l'odierna appellante non può invocare l'intervenuta prescrizione del credito vantato dalle ricorrenti in primo grado, avendo queste ultime avuto conoscenza della scadenza dei buoni solo nel dicembre 2021.
Tale violazione dei prescritti doveri informativi, che era onere dell'appellante dimostrare di aver rispettato, ha quindi arrecato un danno alle risparmiatrici consistente nella mancata riscossione tempestiva dei buoni fruttiferi postali.
Il danno può quindi essere quantificato in misura pari al prezzo versato per l'acquisto dei buoni, così come già quantificato dal giudice di prime cure.
Su tale importo saranno poi dovuti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al saldo effettivo da calcolare al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, nel rispetto delle vigenti tariffe forensi, per il presente grado.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 2606/2024 emessa dal Giudice di Pace di Milano;
2) Condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di Parte_1
giudizio in favore di e in solido, che liquida nella somma di € CP_1 Controparte_2
1.701,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.
3) Sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115/2002, introdotto dall'art.1 comma 17 L. n.228/2012.
Milano, 5 giugno 2025
Il giudice Laura Massari
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SESTA CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 41176/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VINCENZO OCONE, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VIA CORDUSIO 4, 20123 MILANO (MI) presso il difensore avv.
VINCENZO OCONE
- APPELLANTE - contro
(C.F. ) e CP_1 C.F._1 Controparte_2
( ), con il patrocinio dell'avv. CARMINE LAURENZANO, tutti elettivamente C.F._2
domiciliati in VIA SANT'AGOSTINO 6, 20821 MEDA (MB) presso Ass. Codici Lombardia
- APPELLATA -
CONCLUSIONI: come da atto di appello e comparsa di costituzione
Controparte_3
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano, in funzione del Giudice di appello, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello per tutti i motivi dedotti in narrativa: in via principale e nel merito: in riforma della sentenza n. 2606/2024 emessa dal Giudice di Pace di
Milano – Giudice Dott. Fabio Di Palma – nell'ambito del procedimento n. 36667/2023 R.G., pubblicata in data 15.4.2024, non notificata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso - ex art. 8 D.M. 12.19.2000 - dei buoni fruttiferi postali per cui è causa, pagina 1 di 6 conseguentemente, respingere tutte le richieste restitutorie/risarcitorie, nonché tutte le domande formulate a qualsiasi titolo dalle signore e , in quanto inammissibili e/o CP_1 Controparte_2
infondate in fatto e diritto;
- conseguentemente: condannare le signore e alla restituzione di CP_1 Controparte_2 quanto già corrisposto da in esecuzione dell'impugnata sentenza. Parte_1
Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio.
E CP_1 Controparte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, in funzione di Giudice per l'Appello, rigettare le domande avanzate con atto di citazione in appello, notificato a mezzo pec in data 13/11/2024 e confermare la sentenza n. 2606/2024 resa dal Giudice di Pace di Milano nel procedimento n. 36667/2023 R.G., pubblicata il 15.4.2024, non notificata;
Con integrale rifusione di onorari e spese di lite, oltre oneri e accessori
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che:
− e la figlia cointestatarie di due buoni fruttiferi a termine, ognuno CP_1 Controparte_2
di € 2.500,00, convenivano in giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di Milano, Parte_1 al fine di sentirla condannare al pagamento di € 5.000,00, oltre interessi legali dalla data di
[...] emissione del buono fino all'effettivo soddisfo;
− si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda, eccependo Parte_1
l'intervenuta prescrizione del buono fruttifero postale;
− con sentenza n. 2606/2024, il Giudice di Pace di Milano accoglieva la domanda delle Sig, e e condannava al Parte_2 CP_2 Parte_1
pagamento in favore delle attrici della somma di € 5.000,00 “oltre interessi legali maturati dal dovuto al saldo” effettivo, oltre al pagamento delle spese legali, così motivando: “Sul punto si osserva che, contrariamente a quanto asserito da , nel caso in discussione non vi è Parte_1 prova che quest'ultima, in sede di sottoscrizione, abbia adempiuto ai doveri di trasparenza e di informazione posti dalla normativa di riferimento e, soprattutto, all'obbligo di render noto agli acquirenti della data di scadenza del titolo, provvedendo a consegnare all'odierne ricorrenti del
c.d. FIA (cioè i “fogli informativi”) così come disposto dal combinato disposto di cui all'art 2
(condizioni dell'emissione) e all'art.6 (esposizione e pubblicazione degli avvisi sulla condizioni pagina 2 di 6 praticate) del Decreto Ministeriale 19.12.2000 (pubblicato su Gazzetta Ufficiale n.300/2000). Da ultimo deve ritenersi che nelle ipotesi in cui -come nel caso in discussione- i buoni fruttiferi sono privi delle indicazioni sulla loro scadenza e non sia stato adeguatamente provata la consegna alle acquirenti, al momento della sottoscrizione, della documentazione informativa, il termine di prescrizione non può ritenersi maturato e, di conseguenza, i legittimi possessori hanno diritto al rimborso”.
− la suddetta sentenza è stata impugnata da che ne ha chiesto l'integrale riforma;
Parte_1
− si sono costituite nel presente giudizio e che hanno insistito per il CP_1 Controparte_2 rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata;
− all'udienza del 12.05.2023, verificata la corretta istaurazione del contraddittorio, la causa è stata rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. al 13.05.2025;
− a tale udienza, precisate le conclusioni, all'esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
***
Oggetto del presente giudizio è la valutazione sulla violazione delle norme codicistiche e del TUB relative all'informativa precontrattuale rilasciata da ai sottoscrittori di buoni e la Parte_1
conseguente valutazione sulla decorrenza del termine di prescrizione degli stessi.
Le odierne appellate sono cointestatarie di buoni fruttiferi postali, sottoscritti il 18.01.2002 ed appartenenti alla serie AA3.
Nel dicembre del 2021, alla richiesta di liquidazione dei suddetti buoni, le risparmiatrici hanno appreso l'avvenuta decorrenza del termine per l'incasso e l'intervenuta prescrizione del diritto di credito.
Hanno, pertanto, eccepito, trovando il favore del Giudice di Pace di Milano, di non aver mai ricevuto la documentazione precontrattuale e i fogli informativi, nonchè la mancanza di qualsiasi elemento idoneo, apposto sui buoni, che identificasse la serie di appartenenza o la scadenza degli stessi, non potendo così decorrere validamente il termine di prescrizione ed avendo, quindi, ancora diritto al rimborso.
Con il primo motivo di appello proposto, ha eccepito la violazione ed errata applicazione Parte_1 degli art. 2, 3 e 6 del DM 19.12.2000 sull'idonea informazione e consegna del foglio informativo e dell'art. 2697 c.c. in materia di onere della prova.
Con il secondo motivo di appello, ha eccepito la violazione dell'art. 2935 c.c. in ordine al Parte_1
fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, rispetto al capo della sentenza che afferma “da pagina 3 di 6 ultimo deve ritenersi che nelle ipotesi in cui – come nel caso in discussione – i buoni fruttiferi sono privi delle indicazioni sulla loro scadenza e non sia stata adeguatamente provata la consegna alle acquirenti, al momento della loro sottoscrizione, della documentazione informativa , il termine di prescrizione non può ritenersi maturato e, di conseguenza, i legittimi possessori hanno diritto al rimborso”.
L'appello proposto da è infondato. Parte_1
In via preliminare, come rilevato già dall' con provvedimento n. 30346/2022, deve tenersi in CP_4
considerazione, nel caso di specie, la particolarità dello strumento finanziario dedotto in giudizio.
I buoni fruttiferi postali sono, infatti, uno strumento di investimento a basso rischio e molto diffuso anche tra investitori meno preparati, motivo per il quale sussiste un'asimmetria informativa fisiologica tra investitore ed intermediario tale da porre il primo in una posizione di debolezza contrattuale.
In considerazione dei principi di rilevanza costituzionale ex art. 47 e 81 Cost. di tutela del risparmio ed esigenze di bilancio dello Stato, è necessario garantire ai risparmiatori un'adeguata informazione rispetto non solo alla tipologia di investimenti, ma anche alla relativa scadenza e al termine prescrizionale, al fine di tutelare la parte contrattuale inevitabilmente più debole.
Tanto premesso, nel caso di specie le investitrici in data 18.01.2022 hanno sottoscritto buoni fruttiferi di n. 50493410389 e 50493510666 appartenenti alla serie AA3. Parte_1
Tali buoni disciplinati dai DM 19.12.2000 e 17.12.2001 sono liquidati in linea capitale ed interessi al termine del settimo anno successivo alla data di sottoscrizione, con termine di prescrizione decennale dalla data di scadenza.
Le investitrici hanno lamentato nel giudizio di primo grado di non essere state adeguatamente informate sul termine di scadenza e prescrizionale, in violazione degli obblighi di trasparenza e informazione incombenti su e di non aver ricevuto il FIA, come disposto dal comb. disp. Parte_1
degli art. 2 e 6 del D.M. 19.12.2000 e di aver fatto incolpevolmente trascorrere il tempo necessario per richiedere il rimborso dei buoni.
ha contrariamente dedotto di aver consegnato il FIA alle risparmiatrici e comunque di Parte_1
non essere onerato della prova di tale consegna e che in ogni caso le condizioni applicabili ai buoni sono stampigliate sui buoni stessi e sempre comunque affisse all'interno degli Uffici Postali, motivo per cui le odierne appellate non possono eccepire di non essere state correttamente informate al fine di un diverso termine di decorrenza della prescrizione. pagina 4 di 6 Orbene, l'art. 3 del D.M. 19.12.2000 prevede testualmente “per il collocamento dei buoni postali fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo ed il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”.
L'art. 6 prevede “ espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle Parte_1
condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali”.
Il tenore delle norme è chiaro, la possibilità di esporre le informazioni negli uffici postali è previsto eventualmente come adempimento ulteriore, ma non sostitutivo rispetto a quanto previsto dall'art. 3.
Nel caso di specie il buono reca esclusivamente la dicitura “a termine”, che non può ritenersi sufficiente ad informare adeguatamente il risparmiatore circa il termine iniziale da cui far decorrere il diritto di rimborso oltre al dies a quo da cui far decorrere il termine prescrizionale.
Tali generiche informazioni, alla luce degli obblighi imposti dalla legge e dello squilibrio contrattuale tra le parti già sopra evidenziato, non possono in alcun modo essere considerate sostitutive di quanto sarebbe invece dettagliatamente indicato in un foglio informativo consegnato personalmente.
, in ottemperanza ai principi di correttezza e buona fede che governano ogni tipo di Parte_1
contratto sin dalla fase precontrattuale, avrebbe dovuto informare adeguatamente i propri risparmiatori.
Sul punto la recentissima sentenza n. 2167 del 9.04.2025 della Corte d'Appello di Milano ha, altresì, precisato che: “dal principio di buona fede discende in capo a un obbligo di lealtà e Pt_1
cooperazione specifico nei confronti del risparmiatore-investitore, nonché contraente, che si esplica anche in un dovere di avviso e di informazione in ordine alle circostanze rilevanti per l'esecuzione del contratto”
Sul punto la medesima sentenza, ribadendo anche proprio precedente orientamento datato 16 ottobre
2024, ha chiarito che: “la consegna del foglio informativo - essendo esso l'unico documento in cui vengono specificate le condizioni economiche e normative che regolano l'investimento, risulta essere
<<il nucleo essenziale del contratto sul quale deve determinarsi il consenso all>
dell'investitore – risparmiatore>> sottolineandosi come, nella giurisprudenza di legittimità, sia costante la qualificazione dei buoni fruttiferi come titoli di legittimazione caratterizzati da letteralità
(Cass. Civ. SS. UU. n. 3963/20l9), ed è proprio in forza di tale natura giuridica che i buoni fruttiferi, al momento della loro emissione, devono essere accompagnati da una informazione chiara ed univoca circa le condizioni economiche, affinché il risparmiatore sia messo nella condizione di sapere e pagina 5 di 6 comprendere la tipologia cli investimento che sta sottoscrivendo ed il tempo a partire dal quale decorre la prescrizione decennale”.
Nel caso che ci occupa le risparmiatrici non sono state adeguatamente informate dei termini di scadenza dei buoni acquistati, contravvenendo agli obblighi di correttezza e buona fede, motivo per cui l'odierna appellante non può invocare l'intervenuta prescrizione del credito vantato dalle ricorrenti in primo grado, avendo queste ultime avuto conoscenza della scadenza dei buoni solo nel dicembre 2021.
Tale violazione dei prescritti doveri informativi, che era onere dell'appellante dimostrare di aver rispettato, ha quindi arrecato un danno alle risparmiatrici consistente nella mancata riscossione tempestiva dei buoni fruttiferi postali.
Il danno può quindi essere quantificato in misura pari al prezzo versato per l'acquisto dei buoni, così come già quantificato dal giudice di prime cure.
Su tale importo saranno poi dovuti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al saldo effettivo da calcolare al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, nel rispetto delle vigenti tariffe forensi, per il presente grado.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 2606/2024 emessa dal Giudice di Pace di Milano;
2) Condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di Parte_1
giudizio in favore di e in solido, che liquida nella somma di € CP_1 Controparte_2
1.701,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.
3) Sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115/2002, introdotto dall'art.1 comma 17 L. n.228/2012.
Milano, 5 giugno 2025
Il giudice Laura Massari
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