Cass. civ., sez. III, sentenza 09/02/2023, n. 4092
CASS
Sentenza 9 febbraio 2023

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Il diritto di abitazione spettante al coniuge ex art. 540 c.c. è opponibile al creditore che abbia pignorato, in danno di un coerede, una quota indivisa della proprietà dell'immobile, anche se non sia stato trascritto (o lo sia stato successivamente all'iscrizione ipotecaria e alla trascrizione del pignoramento), trattandosi di diritti diversi e concettualmente compatibili e non verificandosi, quindi, la situazione di conflitto tra acquirenti dal medesimo autore di diritti tra loro incompatibili, presupposto per l'applicazione dell'art. 2644 c.c., con la conseguenza che, in tal caso, oggetto della procedura esecutiva deve ritenersi il diritto di nuda proprietà (o, quanto meno, il diritto di proprietà limitato dal suddetto diritto reale di godimento).

Commentario1

  • 1commentato e spiegato semplicemente
    Virginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 16 settembre 2024
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 09/02/2023, n. 4092
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4092
Data del deposito : 9 febbraio 2023

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