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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/02/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione III civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Casaregola Presidente
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel./ est.
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1464/2022 R.G.
TRA
, c.f. , e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv.to Antonio Vecchione, c.f. C.F._2 [...]
, in virtù di procura allegata all'atto di appello ed elettivamente domiciliati C.F._3 all'indirizzo pec Email_1
APPELLANTI
E
c.f. , nella dedotta qualità di cessionaria di Controparte_1 P.IVA_1
(già , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Controparte_2 Controparte_3
Bordiga, c.f. in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e C.F._4 risposta ed elettivamente domiciliata all'indirizzo pec Email_2
APPELLATA
NONCHE'
c.f. , nella dedotta qualità di subentrata, per effetto di CP_4 P.IVA_2
scissione della c.f. , nei diritti di quest'ultima, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco Bordiga, c.f. in virtù di C.F._4 procura allegata all'atto di intervento ed elettivamente domiciliata all'indirizzo pec
Email_2
INTERVENUTA ex art. 111 c.p.c.
c.f. , nella dedotta qualità di società Controparte_5 P.IVA_3 incorporante rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco Bordiga, c.f. CP_4
in virtù di procura allegata all'atto di intervento ed elettivamente C.F._4 domiciliata all'indirizzo pec Email_2
INTERVENUTA ex art.105 c.p.c.
1 Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1642/2021, pubblicata in data
28.09.2021.
Conclusioni per gli appellanti: “riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Nola n.
1642/2021, rep. n. 2201/2021, pubblicata il 28 settembre 2021, nella causa iscritta al n.
4745/2014 del Ruolo generale affari contenziosi civili, per i motivi in atti illustrati, con ogni conseguenza ed effetto anche in relazione alla opposta ingiunzione di pagamento del Tribunale di Nola n. 709/14 del 30 aprile 2014, depositata in Cancelleria il 2 maggio 2014, Cron. n.
1195/14, R.g. n. 1372/14”.
Conclusioni per l'appellata “rigettare tutte le domande proposte Controparte_1 dall'appellanti, perché inammissibili e/o infondate e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1642/2021 emessa dal Tribunale di Nola – R.G. n. 4745/2014 in data 28 settembre
2021 e pubblicata in pari data;
in via subordinata: nel denegato e non creduto caso di revoca della sentenza impugnata, condannare e al pagamento in Parte_1 Parte_2 favore della cessionaria dell'importo di euro 98.286,22 (ovvero del Controparte_1 diverso importo che dovesse risultare dovuto), oltre gli interessi come da domanda, dalla data di risoluzione sino al saldo”.
Conclusioni per le intervenute e analoghe a quelle CP_4 Controparte_5 dell'appellata Controparte_1
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. Con ricorso per decreto ingiuntivo del 23.12.2013, depositato dinanzi al Tribunale di Nola,
quale procuratrice del già Parte_3 Controparte_3 Controparte_6
espose che il 21.09.2004 la aveva stipulato con il
[...] Controparte_7 [...] il contratto di conto corrente di corrispondenza n. 1000/00001769; che Controparte_6 in data 29.07.2009 era stata concessa alla (nuova denominazione di Parte_4
un'apertura di credito collegata al suddetto conto corrente, fino all'importo Controparte_7 di euro 20.000,00 (poi aumentato fino ad euro 100.000,00), e, in data 29.01.2010, alla medesima era stata concessa una linea di credito transitoria per anticipi su fatture fino Parte_4 all'importo di euro 100.000,00 (poi aumentato fino ad euro 150.000,00); che, con separati atti del 30.03.2007, e si erano costituiti fideiussori della Parte_1 Parte_2 fino alla concorrenza dell'importo di euro 100.000,00 per l'adempimento delle Parte_4 obbligazioni di quest'ultima nei confronti della banca, di qualunque natura, “già consentite o che venissero in seguito consentite”; che e avevano Parte_1 Parte_2 confermato la loro volontà di garantire le obbligazioni della con separati atti Parte_4 del 27.09.2010, fino alla concorrenza dell'importo di euro 100.000,00 e con separati atti del
4.01.2011, fino alla concorrenza dell'importo di euro 167.000,00.
Tanto premesso la ricorrente, sul presupposto che, alla data del 31.07.2013, il Banco di Napoli
2 S.p.A. era creditore nei confronti della per complessivi euro 98.286,22, come Parte_4 da certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 385/93 - di cui euro 23.896,39 per saldo passivo del conto corrente n. 1000/000017691, risultante dagli estratti conti dal mese di settembre 2004 al mese di luglio del 2013, ed euro 74.389,83 per saldo passivo relativo al conto anticipi su fatture - chiese all'adito Tribunale di Nola di ingiungere a e a Parte_2
il pagamento della somma di euro 98.286,39 oltre interessi di mora, atteso che Parte_1 la lettera raccomandata del 7.05.2012 di revoca degli affidamenti e di messa in mora della società debitrice e dei fideiussori non aveva avuto alcun riscontro.
Il Tribunale di Nola con decreto n. 709/2014 ingiunse a e a Parte_2 Parte_1 il pagamento della somma di euro 98.286,22, oltre interessi come richiesti e spese del procedimento monitorio, a favore di nella dedotta qualità di procuratrice Parte_3 del Controparte_3
e proposero opposizione lamentando, preliminarmente, Parte_2 Parte_1 che la banca non aveva proposto alcuna istanza nei confronti della società debitrice principale,
dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Nola n. 41 del 17.04.2013. Parte_4
con l'atto di opposizione, disconobbe “le scritture private poste a Parte_2 fondamento dell'opposta ingiunzione, negando formalmente la propria scrittura e la propria sottoscrizione su di esse ”.
Inoltre la difesa degli opponenti eccepì l'invalidità delle fideiussioni per le seguenti ragioni: a) violazione dell'art. 1956 c.c., atteso che la banca non aveva comunicato ai garanti l'esposizione debitoria complessiva della società debitrice ed aveva concesso a quest'ultima ulteriori finanziamenti, nonostante il peggioramento delle condizioni economiche della stessa;
b) mancanza della preventiva domanda di insinuazione al passivo fallimentare della Parte_4
c) decadenza dall'azione di pagamento nei confronti dei fideiussori, ai sensi dell'art. 1957
[...]
c.c., da parte della banca, che non aveva proposto istanze contro la società debitrice entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Gli opponenti eccepirono, poi, la nullità del contratto di conto corrente per mancanza della forma scritta richiesta dalla legge, e, in ogni caso, la nullità delle clausole che prevedevano l'applicazione degli interessi passivi secondo l'uso piazza e la capitalizzazione degli stessi.
Infine gli opponenti lamentarono l'usurarietà degli interessi applicati.
Si costituì quale procuratrice del , e chiese il rigetto Parte_3 Controparte_3 dell'opposizione.
Il primo giudice, all'esito dell'espletamento di consulenza grafologica, rigettò l'opposizione e confermò il decreto ingiuntivo opposto.
Il giudice di primo grado ha posto a fondamento della decisione le ragioni che di seguito si sintetizzano per punti.
A) La banca ha depositato la documentazione contrattuale relativa al rapporto di conto corrente
3 che è vincolante per i fideiussori, i quali neppure hanno dedotto che la società debitrice correntista aveva contestato le risultanze degli estratti conto. Resta, quindi, preclusa qualsivoglia contestazione dell'efficacia probatoria dei documenti prodotti dalla ricorrente a sostegno dell'ammontare del credito nei confronti della correntista.
B) Gli atti costitutivi di garanzia solo formalmente appaiono riconducibili a fideiussioni, dovendo, invece, essere qualificati come contratti autonomi di garanzia, con conseguente impossibilità da parte dei garanti di sollevare eccezioni che non attengono all'inesistenza del credito e/o all'avvenuto adempimento. Caratteristica fondamentale del contratto di garanzia autonomo, che vale a distinguerlo da quello di fideiussione, è la carenza dell'elemento dell'accessorietà, per cui il garante si impegna a pagare il beneficiario senza opporre eccezioni né in ordine alla validità né in ordine all'efficacia del rapporto di base. Nel caso di specie, non solo è espressamente prevista nei contratti inter partes la clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta” (art. 7), ma è anche previsto che il pagamento debba essere effettuato dai garanti “immediatamente” e “anche in caso di opposizione del debitore”. Inoltre risulta pattuita la rinunzia dei garanti alla possibilità di sollevare eccezioni (art. 9), l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la deroga ai termini di cui all'art. 1957 c.c.
(art. 6), nonchè la sopravvivenza dell'obbligo dei garanti anche per il caso di dichiarazione di invalidità delle obbligazioni garantite (art. 8). Ne consegue che è preclusa ai garanti/opponenti la possibilità di sollevare l'eccezione di decadenza di cui all'art. 1957 c.c..
C) Risultano documentati i contratti relativi alla concessione della linea di credito e le relative movimentazioni.
D) Il disconoscimento da parte dell'opponente, della firma in calce alle Parte_2 scritture poste a fondamento della pretesa creditoria azionata dall'opposta, è stato formulato genericamente. In ogni caso, le risultanze della consulenza tecnica grafologica, disposta d'ufficio - con riferimento alla parte in cui si legge che “le firme ad apparente nome
[...]
apposte al Documento di sintesi datato 30/3/2007 contrassegnato all. X1 non sono Parte_2 riconducibili all'apparente firmataria, dunque apocrife” - non consentono di superare il valore probatorio dei successivi atti costitutivi di garanzia prestata dalla stessa Parte_2
(atto del 27.09.2010, fino alla concorrenza dell'importo di euro 100.000,00, e atto del 4.01.2011, fino alla concorrenza dell'importo di euro 167.000,00), recanti sottoscrizione autentica, anche alla luce degli accertamenti del consulente tecnico d'ufficio, e che “appaiono espressione di una volontà confermativa della garante sulla garanzia offerta alla debitrice principale.”.
E) Quanto all'eccezione di usurarietà dei tassi di interesse, gli opponenti non hanno assolto “gli oneri probatori relativi alla contestazione del superamento del tasso soglia”.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado e hanno proposto Parte_1 Parte_2 appello con atto notificato a mezzo pec in data 28.03.2022 al difensore di Parte_3 quale mandataria del nel giudizio di primo grado, avv.to Achille Ianes Controparte_3
4 . CP_8 non si è costituita e ne va dichiarata la contumacia. Parte_3
Si è costituita nella dedotta qualità di cessionaria di Controparte_1 Controparte_2
incorporante il che ha resistito all'appello.
[...] Controparte_3
A seguito dell'udienza di trattazione del 26.10.2022 dinanzi a questa Corte - e prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni - in data 10.02.2024, ha depositato CP_4 atto di intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c., riportandosi alle difese svolte da
[...]
Controparte_1
Il 18.11.2024, dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.09.2024,
[...]
ha depositato atto di intervento nella dedotta qualità di incorporante Controparte_5 CP_4
[...]
Le parti hanno formulato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.09.2024, ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§ 2.1. Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità dell'intervento di Controparte_5
atteso che risulta depositato il 18.11.2024, dopo l'udienza di precisazione delle
[...] conclusioni del 18.09.2024 (cfr. art. 268 c.p.c.).
§ 2.2. Con il gravame, non articolato in separati motivi, la difesa degli appellanti deduce, preliminarmente, che non vi è alcuna incompatibilità tra l'autonomia della garanzia - ritenuta dal primo giudice - prestata da e e l'applicazione della Parte_1 Parte_2 disciplina di cui all'art. 1957 c.c., la quale prescinde dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione principale e quella di garanzia, sostenendo che l'art. 1957 c.c. (che esclude l'operatività della fideiussione qualora il creditore, nei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, non abbia proposto le sue istanze nei confronti del debitore e non le abbia con diligenza continuate) si pone a tutela del garante, anche in caso di contratto autonomo di garanzia.
Ne consegue, secondo la difesa di e che la banca è Parte_1 Parte_2 decaduta dalla possibilità di agire nei confronti di questi ultimi, quali garanti, in quanto non ha proposto alcuna istanza di pagamento nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
La doglianza è infondata.
Questa Corte condivide l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il disposto dell'art. 1957 c.p.c. è compatibile con il contratto autonomo di garanzia. Sul punto significativa è l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 34678 del 27/12/2024 che afferma: “La deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di "pagamento a prima richiesta", o altra equivalente, non solo
5 perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere
l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria.
Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con
l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione.”.
Ciò posto, però, dall'esame dell'art. 6 dei due analoghi atti del 30.03.2007 (uno a firma apparente di e l'altro a firma di ) costitutivi di garanzia a Parte_2 Parte_1 favore del richiamati da e Controparte_6 Parte_2 [...]
nei successi atti del 27.09.2010 e del 4.11.2011, confermativi dell'obbligo di garanzia Pt_1 già assunto, si evince univocamente che la disciplina dell'art. 1957 c.c. è stata esplicitamente derogata, atteso che i garanti hanno espresso la volontà di liberare la banca creditrice dall'onere di proporre le proprie istanze finalizzate al pagamento del credito (e di proseguirle con diligenza) nei confronti del debitore principale entro il termine di sei mesi decorrenti dalla scadenza dell'obbligazione principale. E invero all'art. 6 degli atti costitutivi di garanzia del 30.03.2007 si legge: “Consentiamo espressamente alla Banca di azionare il proprio credito in via giudiziale nei confronti del debitore, di noi fideiussori e di qualsivoglia altro coobbligato o garante anche decorsi i termini di cui all'art. 1957 c.c.”.
Inoltre non può ritenersi - come rappresentato dal difensore degli appellanti per la prima volta in sede di gravame - che la clausola contenuta nel citato art. 6 sia nulla per violazione dell'articolo 2 della legge n. 287 del 1990 (normativa antitrust), in quanto coincidente con la clausola di cui all'art. 6 dello schema ABI sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.05.2005. E invero gli appellanti non hanno depositato in primo grado, nei termini di legge per il deposito di documentazione, il provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia che invocano a sostegno dell'eccepita nullità.
§ 2.3. La difesa degli appellanti censura, inoltre, la sentenza del primo giudice nella parte in cui statuisce che le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado - in base alla quale sono apocrife le firme “ad apparente nome ” apposte sul Parte_2
6 documento di sintesi datato 30/3/2007 - “assurgono a meri argomenti presuntivi non idonei a superare il valore probatorio delle pattuizioni scritte offerte in deposito dall'istituto bancario opposto, relativamente alle successive garanzie prestate per importi superiori da
[...]
, di cui non vi è dubbio sull'autenticità delle scritture e che appaiono espressione Parte_2 di volontà confermativa della garante sulla garanzia offerta alla debitrice principale”.
Il difensore degli appellanti sostiene che l'accertamento della falsità delle firme di Parte_2 in calce al documento di sintesi relativo all'atto costitutivo di garanzia del 30.3.2007
[...]
“estende le sue conseguenze in punto di invalidità del rapporto anche agli atti successivamente sottoscritti”.
La doglianza è infondata, atteso che il consulente tecnico d'ufficio ha valutato come autentiche le sottoscrizioni apposte dalla in calce ai successivi atti costitutivi di garanzia del Pt_2
27.09.2010 e del 4.01.2011. Inoltre la difesa degli appellanti non espone le ragioni per le quali l'invalidità dell'atto costituivo di garanzia del 30.3.2007, in quanto recante sottoscrizione apocrifa, debba ripercuotersi anche sui successivi atti del 27.09.2010 e del 4.01.2011, che recepiscono integralmente il contenuto di quello del 30.3.2007 e che - come anche riscontrato dal CTU - recano una firma autentica, perché riconducibile a quella di Parte_2
Ne consegue che non risulta scalfita la decisione del primo giudice relativa alla statuizione che gli atti del 27.09.2010 e del 4.01.2011 sono espressione della volontà di Parte_2 di confermare la garanzia prestata con l'atto del 30.03.2007.
§ 2.4. La difesa degli appellanti con l'atto di impugnazione espone nuovamente le doglianze contenute nell'atto di opposizione in primo grado relative alla violazione dell'art. 1956 c.c., sul rilievo che la banca non aveva comunicato ai garanti l'esposizione debitoria complessiva della società garantita ed aveva concesso a quest'ultima ulteriori finanziamenti, nonostante il peggioramento delle condizioni economiche della stessa.
La doglianza è inammissibile.
E invero nel caso di specie il primo giudice non si è pronunciato sull'invocata violazione dell'art. 1956 c.c..
Al riguardo va dato seguito al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la mancata proposizione di un puntuale motivo di appello volto a denunciare l'omessa pronuncia, da parte del primo giudice, su una domanda formulata in primo grado, in violazione dell'art. 112 c.p.c., rende l'esame di detta domanda inammissibile in grado di appello (cfr. Cass.
n. 10406/2018).
Il difensore degli appellanti non ha formulato uno specifico motivo di gravame con riguardo all'omessa pronuncia, da parte del primo giudice, sulla lamentata violazione dell'art. 1956 c.c.,
e ciò preclude l'esame di tale questione.
§ 2.5. Infondata è, poi, la doglianza relativa alla nullità del contratto di conto corrente per la mancanza della forma scritta prescritta dalla legge. E invero il contratto di conto corrente è stato
7 redatto in forma scritta ed è stato depositato dalla banca in primo grado, unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo.
Dal suddetto contratto, stipulato in data 21.09.2004 tra il e la Controparte_6 società poi denominata si rileva che il tasso di interesse Controparte_7 Parte_4 passivo è stato indicato nella misura del 13,75% e che è prevista la pari periodicità trimestrale nel conteggio degli interessi sia passivi che attivi. Ne consegue che non si ravvisa alcuna nullità per indeterminatezza del tasso di interesse passivo né per illegittima capitalizzazione degli interessi.
§ 2.6. Inammissibile ai sensi dell'art. 342, 2° comma, c.p.c., è il profilo di gravame relativo alla dedotta usurarietà dei tassi di interesse applicati, atteso che la difesa degli appellanti non allega sotto quale aspetto sia viziata la decisione del primo giudice nella parte in cui statuisce che i garanti non hanno assolto gli oneri probatori “relativi al superamento dei tassi soglia”.
Per quanto esposto l'appello va rigettato.
§ 3. Le spese processuali si liquidano come da dispositivo in base al DM n. 147/2022, tenendo conto dello scaglione compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00 e, con riguardo ai compensi per la fase di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisionale, in misura pari ai medi di tariffa, mentre, con riguardo al compenso per la fase istruttoria/trattazione, nella misura minima, atteso che non è stata svolta alcuna attività istruttoria nella presente sede di gravame.
Con riguardo al rapporto processuale tra gli appellanti ed le spese Controparte_1 processuali vanno poste a carico dei primi, parti soccombenti, in via solidale, e a favore della per la fase di studio, introduttiva e di trattazione, con esclusione della Controparte_1 fase decisionale atteso che non ha compiuto alcuna attività difensiva Controparte_1 successivamente all'udienza di trattazione.
Quanto al rapporto processuale tra gli appellanti e le spese processuali vanno CP_4 poste a carico dei primi, parti soccombenti, in via solidale e a favore della per CP_4 la sola fase decisionale, nella quale quest'ultima ha spiegato attività difensiva;
nulla va liquidato né per la fase introduttiva nè per la fase di trattazione - nella quali l'attività difensiva è stata svolta soltanto dalla - nè per la fase di studio, atteso che Controparte_1 CP_4
intervenuta dopo la fase di trattazione, si è limitata a fare proprie le difese già svolte da
[...]
Controparte_1
Con riguardo al rapporto processuale tra gli appellanti e la - del cui Controparte_5 intervento, come detto, va dichiarata l'inammissibilità - sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, atteso che l'intervento della non ha Controparte_5 comportato nessun aggravio dell'attività difensiva degli appellanti, essendo stato spiegato dopo il deposito delle comparse conclusionali da parte del difensore degli appellanti, che, peraltro, non ha depositato memorie di replica.
In considerazione del rigetto del gravame deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1
8 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n.
228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, con riferimento alla parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1- bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) dichiara la contumacia di quale procuratrice del Parte_3 Controparte_3
2) dichiara l'inammissibilità dell'appello di Controparte_5
3) rigetta l'appello;
4) condanna e al pagamento, in via solidale, delle spese Parte_1 Parte_2 del presente grado di giudizio a favore di spese che si liquidano in Controparte_1 euro 7.051,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali al 15%, iva e cpa;
5) condanna e in via solidale, al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2 del presente grado di giudizio a favore di spese che si liquidano in euro 5.103,00 CP_4 per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
6) compensa le spese di lite tra gli appellanti e Controparte_5
7) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 31 gennaio 2025
Il consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il presidente dott.ssa Maria Casaregola
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