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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/12/2024, n. 5841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5841 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile composto dai Signori Magistrati:
1. dott. Cannata Baratta Presidente rel. est.
2. dott. Lidia Greco Giudice
3. dott. Venera Condorelli Giudice ha emanato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 12046/2022 RG avente ad oggetto “ scioglimento del matrimonio” promosso da nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1
presso lo studio dell'avv. Federico Arena che rapp. e dif. per procura in atti.
RICORRENTE
Contro
nata in [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. Emanuela Laganà che rapp. e dif. per procura in atti
RESISTENTE
Precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio in deliberazione, ed indi decisa in data 18/10/2024, in esito al decorso in data 7/10/2024 dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26/9/2022 chiedeva al Tribunale di Parte_1
Catania la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto in data 14/1/2016 con e nel quale e dal quale erano nati 2 figli, il 13/7/2010 e Controparte_1 Per_1
il 20/11/2018. Persona_2
Esponeva di essersi separato dal coniuge sin dal 2021 e di non essersi più riconciliato;
svolgeva le deduzioni e richieste calendate ivi calendate.
Dinnanzi al Presidente, per l'esperimento del rituale tentativo di conciliazione, che sortiva esito negativo, compariva esclusivamente il ricorrente.
Costituitasi in giudizio la resistente svolgeva le deduzioni e richieste Controparte_1
ivi calendate.
In esito alla scansione processuale dal codice di rito prescritta e dalle parti istata, venuta la causa alla udienza in data 18/6/2024 dinnanzi al Giudice Istruttore, odierno presidente estensore, i coniugi, personalmente comparsi unitamente ai rispettivi difensori, raggiungevano l'accordo che veniva trascritto in processo verbale di udienza, dagli stessi sottoscritto;
precisate indi concordemente e congiuntamente le conclusioni nei termini di cui al raggiunto accordo, la causa veniva rimessa al Collegio in deliberazione, e decisa in data 18/10/2024 in esito al decorso in data 7/10/2024 dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve affermarsi la ricorrenza di tutte le condizioni poste dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) legge 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione personale consensuale sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo, invero, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologazione n. cronl. 2415 del 27/5/2021 emanato inter partes dal Tribunale di Catania, né risulta eccepita da parte convenuta la interruzione della separazione.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo in equivoco della definiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale. Và pertanto statuito nei termini per cui è domanda.
Tanto premesso - nel rammentare ad entrambi i genitori - “la nuova concezione non più incentrata sul minore "oggetto" di tutela, ma sul MINORE "SOGGETTO" TITOLARE DI
DIRITTI SOGGETTIVI PERFETTI, AUTONOMI ED
AZIONABILI” (in termini, Cass., 26/3/2010, n. 7282) “nel segno di un'accresciuta considerazione della DIGNITÀ del minore” (in termini, Cass., 6/11/2019, n. 28521) e più ampiamente della - minorenni o maggiorenni che siano Controparte_2
(Cass., 14/9/2020, n. 19077) – NELLA FAMIGLIA, giusta il disposto di cui all'art. 2 della Costituzione a tenore del quale “La
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali (e, prima tra tutte, la famiglia postocchè il figlio “DEVE crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore, di comprensione”) ove si svolge la sua personalità”,
e che il diritto alla “felicità” della prole ovviamente e necessariamente involge anche il lato “materiale” delle risorse necessarie ed utili al suo corretto e congruo mantenimento e, dunque, sviluppo psico-fisico attesocchè, come detto, la responsabilità genitoriale, è invero “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo” (art. 18) – giusta, appunto, la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla Assemblea Generale delle Nazioni
Unite il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991, n. 176,
e dotata di forza costituzionalmente cogente ex art. 31 secondo comma della
Costituzione della Repubblica Italiana giusta Corte Cost., 30/1/2002, n. 1, che riconosce, appunto, che “il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore, di comprensione” (Preambolo); e deve ben rimarcarsi che, essendo appunto il diritto alla plurigenitorialità, un diritto del figlio funzionale allo
“sviluppo armonioso e completo della sua personalità” - in armonia con la conquista di civiltà costituita dalla affermazione in sede sovranazionale (art. 18 della Convenzione di New York) del principio che, secondo una formula sinteticamente SInificativa e SInificante, che l'odierno estensore ritiene di esprimere e qualificare, può dirsi della “genitorialità funzionale” in contrasto con il pregresso principio che, secondo una formula sinteticamente SInificativa e SInificante che l'odierno estensore ritiene di esprimere e qualificare, può dirsi della “genitorialità potestativa” – detto “principio della bigenitorialità” - che, per vero, meglio deve nominarsi della “plurigenitorialità” attesa la feconda multiformità delle esperienze sociali in ambito così nazionale come extranazionale
– NON È GIÀ UN ANACRONISTICO RESIDUO DELLA SOPPRESSA
“GENITORIALITÀ POTESTATIVA”, MA IL PREGNANTISSIMO
COSTITUENTE DELLA “GENITORIALITÀ FUNZIONALE”, in quanto diritto del minore alla “presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione”, per il qual fine, appunto, è attribuita ai genitori quella “responsabilità genitoriale” quale definita della detta Convenzione di New York come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo” assicurandogli quel “clima di felicità, di amore, di comprensione” ritenuto indispensabile “ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità”: donde, appunto si mutua la proposta dizione di
“genitorialità funzionale”; non omettendosi d'evidenziare che già Corte Cost., 21/10/2005, n. 394 espressamente afferma che il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli accede al diritto che alla prole deriva dalla responsabilità genitoriale prevista dall'art. 30 della Costituzione ed è teso a favorire il corretto sviluppo della personalità del minore in quanto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito e dalla stessa Corte Costituzionale è stato “riconosciuto che gli obblighi di mantenimento ed educazione della prole, derivanti dalla qualità di genitore, trovano fondamento nell'art. 30 Cost., che si richiama alla responsabilità genitoriale. Il concetto di mantenimento, come evidenziato nella menzionata sentenza n. 166 del 1998, comprende in via primaria il soddisfacimento delle eSIenze materiali, connesse inscindibilmente alla prestazione dei mezzi necessari per garantire un corretto sviluppo psicologico e fisico del figlio …”(Corte Cost., 30/7/2008,
n. 308); - a tenore dell'accordo dai coniugi genitori raggiunto alla udienza in data 18/6/2024 ed ivi trascritto in separati fogli
– sottoscritti dai coniugi e dai rispettivi difensori sottoscritti - ammessi a far parte integrante del processo verbale di udienza dagli stessi sottoscritto e delle indi concordemente e congiuntamente precisate conclusioni, a tenore dello stesso, siccome rispondente all'interesse Superiore delle figlie minorenni e Per_1 Per_2
– l'ascolto delle quali appare dunque ultroneo in
[...]
considerazione dei consolidati assetti dai coniugi concordemente evidenziati, idonei ad assicurare il godimento da parte delle figlie della plurigenitorialità da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita delle figlie, idonea a garantir loro una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione (Cass., 8/4/2019, n. 9764) posto il DOVERE di entrambi i genitori di rispettare l'opinione in concreto palesata dai minori ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (minori degli anni 18), adottata dal ConSIlio d'Europa a
Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003,
n. 77: “le figlie minori e rimangono Per_1 Persona_2
affidate ad entrambi i genitori ma con collocamento prevalente presso la madre;
obbligo a carico di di corrispondere in favore Parte_1
della SI.ra , mediante accredito in conto corrente Controparte_1
bancario, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori, la complessiva somma di euro 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, mediche e ludiche dietro esibizione delle relative fatture e/o documentazione fiscale, nonché
l'ulteriore somma di euro 100,00 a titolo di assegno divorzile per il mantenimento della moglie;
conferma nel resto di tutte le condizioni pattuite in sede di separazione consensuale”
Alla stregua dei raggiunti accordi non sussiste soccombenza alcuna, onde nulla deve statuirsi per spese ex art. 91 cpc.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Catania il 14/1/2016 tra nato in [...]
Catania il 15/1/1989 e nata in [...] il Controparte_1
24/2/1993 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Catania, anno 2016, n. 13, parte I, statuendo quanto specificamente in parte motiva.
Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla per spese.
Così deciso in Catania nella Camera di ConSIlio della Prima Sezione civile del
Tribunale il 18/10/2024
Il presidente estensore
Cannata Baratta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile composto dai Signori Magistrati:
1. dott. Cannata Baratta Presidente rel. est.
2. dott. Lidia Greco Giudice
3. dott. Venera Condorelli Giudice ha emanato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 12046/2022 RG avente ad oggetto “ scioglimento del matrimonio” promosso da nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1
presso lo studio dell'avv. Federico Arena che rapp. e dif. per procura in atti.
RICORRENTE
Contro
nata in [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. Emanuela Laganà che rapp. e dif. per procura in atti
RESISTENTE
Precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio in deliberazione, ed indi decisa in data 18/10/2024, in esito al decorso in data 7/10/2024 dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26/9/2022 chiedeva al Tribunale di Parte_1
Catania la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto in data 14/1/2016 con e nel quale e dal quale erano nati 2 figli, il 13/7/2010 e Controparte_1 Per_1
il 20/11/2018. Persona_2
Esponeva di essersi separato dal coniuge sin dal 2021 e di non essersi più riconciliato;
svolgeva le deduzioni e richieste calendate ivi calendate.
Dinnanzi al Presidente, per l'esperimento del rituale tentativo di conciliazione, che sortiva esito negativo, compariva esclusivamente il ricorrente.
Costituitasi in giudizio la resistente svolgeva le deduzioni e richieste Controparte_1
ivi calendate.
In esito alla scansione processuale dal codice di rito prescritta e dalle parti istata, venuta la causa alla udienza in data 18/6/2024 dinnanzi al Giudice Istruttore, odierno presidente estensore, i coniugi, personalmente comparsi unitamente ai rispettivi difensori, raggiungevano l'accordo che veniva trascritto in processo verbale di udienza, dagli stessi sottoscritto;
precisate indi concordemente e congiuntamente le conclusioni nei termini di cui al raggiunto accordo, la causa veniva rimessa al Collegio in deliberazione, e decisa in data 18/10/2024 in esito al decorso in data 7/10/2024 dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve affermarsi la ricorrenza di tutte le condizioni poste dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) legge 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione personale consensuale sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo, invero, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologazione n. cronl. 2415 del 27/5/2021 emanato inter partes dal Tribunale di Catania, né risulta eccepita da parte convenuta la interruzione della separazione.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo in equivoco della definiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale. Và pertanto statuito nei termini per cui è domanda.
Tanto premesso - nel rammentare ad entrambi i genitori - “la nuova concezione non più incentrata sul minore "oggetto" di tutela, ma sul MINORE "SOGGETTO" TITOLARE DI
DIRITTI SOGGETTIVI PERFETTI, AUTONOMI ED
AZIONABILI” (in termini, Cass., 26/3/2010, n. 7282) “nel segno di un'accresciuta considerazione della DIGNITÀ del minore” (in termini, Cass., 6/11/2019, n. 28521) e più ampiamente della - minorenni o maggiorenni che siano Controparte_2
(Cass., 14/9/2020, n. 19077) – NELLA FAMIGLIA, giusta il disposto di cui all'art. 2 della Costituzione a tenore del quale “La
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali (e, prima tra tutte, la famiglia postocchè il figlio “DEVE crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore, di comprensione”) ove si svolge la sua personalità”,
e che il diritto alla “felicità” della prole ovviamente e necessariamente involge anche il lato “materiale” delle risorse necessarie ed utili al suo corretto e congruo mantenimento e, dunque, sviluppo psico-fisico attesocchè, come detto, la responsabilità genitoriale, è invero “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo” (art. 18) – giusta, appunto, la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla Assemblea Generale delle Nazioni
Unite il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991, n. 176,
e dotata di forza costituzionalmente cogente ex art. 31 secondo comma della
Costituzione della Repubblica Italiana giusta Corte Cost., 30/1/2002, n. 1, che riconosce, appunto, che “il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore, di comprensione” (Preambolo); e deve ben rimarcarsi che, essendo appunto il diritto alla plurigenitorialità, un diritto del figlio funzionale allo
“sviluppo armonioso e completo della sua personalità” - in armonia con la conquista di civiltà costituita dalla affermazione in sede sovranazionale (art. 18 della Convenzione di New York) del principio che, secondo una formula sinteticamente SInificativa e SInificante, che l'odierno estensore ritiene di esprimere e qualificare, può dirsi della “genitorialità funzionale” in contrasto con il pregresso principio che, secondo una formula sinteticamente SInificativa e SInificante che l'odierno estensore ritiene di esprimere e qualificare, può dirsi della “genitorialità potestativa” – detto “principio della bigenitorialità” - che, per vero, meglio deve nominarsi della “plurigenitorialità” attesa la feconda multiformità delle esperienze sociali in ambito così nazionale come extranazionale
– NON È GIÀ UN ANACRONISTICO RESIDUO DELLA SOPPRESSA
“GENITORIALITÀ POTESTATIVA”, MA IL PREGNANTISSIMO
COSTITUENTE DELLA “GENITORIALITÀ FUNZIONALE”, in quanto diritto del minore alla “presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione”, per il qual fine, appunto, è attribuita ai genitori quella “responsabilità genitoriale” quale definita della detta Convenzione di New York come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo” assicurandogli quel “clima di felicità, di amore, di comprensione” ritenuto indispensabile “ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità”: donde, appunto si mutua la proposta dizione di
“genitorialità funzionale”; non omettendosi d'evidenziare che già Corte Cost., 21/10/2005, n. 394 espressamente afferma che il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli accede al diritto che alla prole deriva dalla responsabilità genitoriale prevista dall'art. 30 della Costituzione ed è teso a favorire il corretto sviluppo della personalità del minore in quanto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito e dalla stessa Corte Costituzionale è stato “riconosciuto che gli obblighi di mantenimento ed educazione della prole, derivanti dalla qualità di genitore, trovano fondamento nell'art. 30 Cost., che si richiama alla responsabilità genitoriale. Il concetto di mantenimento, come evidenziato nella menzionata sentenza n. 166 del 1998, comprende in via primaria il soddisfacimento delle eSIenze materiali, connesse inscindibilmente alla prestazione dei mezzi necessari per garantire un corretto sviluppo psicologico e fisico del figlio …”(Corte Cost., 30/7/2008,
n. 308); - a tenore dell'accordo dai coniugi genitori raggiunto alla udienza in data 18/6/2024 ed ivi trascritto in separati fogli
– sottoscritti dai coniugi e dai rispettivi difensori sottoscritti - ammessi a far parte integrante del processo verbale di udienza dagli stessi sottoscritto e delle indi concordemente e congiuntamente precisate conclusioni, a tenore dello stesso, siccome rispondente all'interesse Superiore delle figlie minorenni e Per_1 Per_2
– l'ascolto delle quali appare dunque ultroneo in
[...]
considerazione dei consolidati assetti dai coniugi concordemente evidenziati, idonei ad assicurare il godimento da parte delle figlie della plurigenitorialità da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita delle figlie, idonea a garantir loro una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione (Cass., 8/4/2019, n. 9764) posto il DOVERE di entrambi i genitori di rispettare l'opinione in concreto palesata dai minori ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (minori degli anni 18), adottata dal ConSIlio d'Europa a
Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003,
n. 77: “le figlie minori e rimangono Per_1 Persona_2
affidate ad entrambi i genitori ma con collocamento prevalente presso la madre;
obbligo a carico di di corrispondere in favore Parte_1
della SI.ra , mediante accredito in conto corrente Controparte_1
bancario, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori, la complessiva somma di euro 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, mediche e ludiche dietro esibizione delle relative fatture e/o documentazione fiscale, nonché
l'ulteriore somma di euro 100,00 a titolo di assegno divorzile per il mantenimento della moglie;
conferma nel resto di tutte le condizioni pattuite in sede di separazione consensuale”
Alla stregua dei raggiunti accordi non sussiste soccombenza alcuna, onde nulla deve statuirsi per spese ex art. 91 cpc.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Catania il 14/1/2016 tra nato in [...]
Catania il 15/1/1989 e nata in [...] il Controparte_1
24/2/1993 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Catania, anno 2016, n. 13, parte I, statuendo quanto specificamente in parte motiva.
Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla per spese.
Così deciso in Catania nella Camera di ConSIlio della Prima Sezione civile del
Tribunale il 18/10/2024
Il presidente estensore
Cannata Baratta