Sentenza 10 febbraio 2023
Ordinanza collegiale 12 maggio 2023
Ordinanza collegiale 19 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 10/02/2023, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/02/2023
N. 00399/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01194/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1194 del 2022, proposto da
IC RT Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Orto Limoni, 7/H;
contro
ATO ME 4 S.p.A. in liquidazione, non costituito in giudizio;
nei confronti
Comune di Alì (Me), Comune di Alì Terme (Me), non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio rifiuto serbato sull'istanza di accesso agli atti inoltrata in data 15/6/2022;
e per la condanna dell'ATO ME 4 s.p.a. in liquidazione al rilascio di copia della documentazione richiesta con la sopra citata istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2023 il dott. Salvatore Accolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente, avente in gestione sia la discarica sita in contrada Grotte San Giorgio a Catania sia l'impianto di trattamento e biostabilizzazione dei rifiuti solidi urbani sito in Contrada Coda Volpe a Catania esponeva che la società ATO ME 4 s.p.a. aveva conferito nelle predette strutture, nel periodo compreso tra maggio 2013 e aprile 2019, i rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio di propria competenza sulla base di specifici provvedimenti autorizzativi regionali.
L’ATO, tuttavia, era rimasta inadempiente rispetto numerose fatture emesse, in particolare, nel 2017 nel 2018 e anche nel 2019, per un ammontare totale di euro 3.228.647,13.
Volendo la ricorrente far valere la responsabilità solidale ex lege degli enti comunali produttori dei rifiuti, al fine di individuare e documentare in sede giudiziaria le somme specificamente gravanti sui singoli enti comunali aveva inoltrato alla società ATO ME 4 spa l'istanza di accesso ai documenti riguardante:
- copia delle fatture emesse dall’ATO ME 4 nei confronti degli enti comunali produttori dei rifiuti a titolo di rivalsa per i costi del servizio di smaltimento;
- estratto conto ATO ME 4, con attestazione delle somme versate e da versare da parte dei singoli enti comunali in relazione alle fatture di rivalsa di cui sopra;
- documenti di carico e scarico rifiuti, ordini di servizio e MUD relativi ai periodi di conferimento sopra riportati;
- delibere societarie ATO ME 4 S.P.A. di approvazione dei piani di riparto tra i singoli Comuni degli oneri di discarica per gli anni 2013 – 2017 – 2019;
- bilanci societari per gli anni compresi tra il 2013 e il 2021 e relative relazioni illustrative;
- atti e documenti della gestione liquidatoria di ATO ME 4 S.P.A. relativi ai crediti vantati nei confronti dei singoli Comuni dell’ATO.
L’ATO ME 4 non aveva, tuttavia, evaso la richiesta.
Per tale ragione la IC RT ha presentato il ricorso in esame, invocando la disciplina di cui all’art. 22 della l. n. 241/90 ed il diritto ad ottenere l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi.
Tale disciplina, ad opinione della ricorrente, sarebbe stata applicabile agli ATO, aventi natura di enti pubblici e comunque gestori privati di pubblici servizi.
In conclusione, la società ricorrente chiedeva l’annullamento del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza d’accesso inoltrata dalla ricorrente in data 15/6/2021 e, conseguentemente, la condanna della società d’ambito ATO ME 4 S.P.A. in liquidazione al rilascio di copia dei documenti richiesti con la suddetta istanza.
L’ATO convenuta, benché destinataria di regolare notificazione del ricorso, non si costituiva in giudizio.
Nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023, udita la discussione delle parti, il ricorso veniva posto in decisione.
Ciò premesso, il ricorso deve essere accolto.
Preliminarmente deve affermarsi la legittimazione passiva dell’ATO, il quale svolge compiti istituzionalmente di competenza degli enti locali. La Corte costituzionale, con sentenza n. 226/2012 ne ha affermato la piena natura di ente locale degli ATO.
Nel merito, l’istanza proposta dalla società ricorrente è del tutto legittima e, pertanto, avrebbe dovuto essere accolta dall’Amministrazione.
Sussiste, infatti, un interesse sostanziale in capo alla ricorrente ad accedere a tutti gli atti oggetto dell'istanza ostensiva, il cui ambito risulta sufficientemente delimitato e la cui motivazione è pienamente legittima, essendo evidente la potenziale utilità della documentazione richiesta per poter
tutelare le proprie ragioni di credito nei confronti della parte convenuta e degli enti facenti parte del medesimo Ambito.
Deve, d’altra parte, rilevarsi che il diritto di accesso non costituisce una pretesa meramente strumentale alla difesa in giudizio della situazione sottostante, essendo in realtà diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita, così che la domanda tesa ad ottenere l’accesso ai documenti è indipendente, non solo dalla sorte del processo principale nel quale venga eventualmente fatta valere l'anzidetta situazione, ma anche dall'eventuale infondatezza o inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente potrebbe proporre una volta conosciuti gli atti.
Il ricorso va dunque accolto nei termini anzidetti, dovendosi consentire l’accesso ai documenti richiesti, eventualmente attraverso il rilascio in formato elettronico, previo pagamento dei relativi diritti, entro il termine di giorni trenta (30) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono, come di regola, la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto ordina all’Amministrazione resistente di esibire alla società ricorrente i documenti indicati in parte motiva, entro il termine di giorni trenta (30) dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
Condanna l’ATO convenuta al pagamento delle spese di causa in favore della ricorrente, che liquida in € 1.200,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Salvatore Accolla, Referendario, Estensore
Emanuele Caminiti, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore Accolla | Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO