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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/07/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6283 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Piergiacomo Serra, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- , C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carla Itria Bellu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 22/06/2018, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 22/06/2018 tra
[...]
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Parte_1 Parte_2
Comune di Cagliari, anno 2018, numero 78, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei Registri di matrimonio dello Stato Civile di detto Comune al n. 78 parte I dell'anno 2018.
B. Dare atto che l'abitazione coniugale ubicata nel Comune di Cagliari in Via
Fermi n. 11 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, è rimasta nell'esclusiva Part disponibilità della signora
Pag. 2 di 3 C. Dare atto che le parti sono economicamente autonome e nulla è reciprocamente dovuto a titolo di mantenimento (né mantenimento né assegno divorzile) e che le stesse hanno altresì già regolato e definito tra loro la sorte dei beni mobili presenti all'interno della suddivisata abitazione oltre a tutte le rispettive pretese economiche come scaturenti dal precorso rapporto coniugale, dalla pronunciata separazione personale e definito ogni aspetto anche in ordine all'assetto proprietario del suddescritto immobile e al correlativo contratto di mutuo.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 03/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6283 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Piergiacomo Serra, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- , C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carla Itria Bellu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 22/06/2018, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 22/06/2018 tra
[...]
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Parte_1 Parte_2
Comune di Cagliari, anno 2018, numero 78, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei Registri di matrimonio dello Stato Civile di detto Comune al n. 78 parte I dell'anno 2018.
B. Dare atto che l'abitazione coniugale ubicata nel Comune di Cagliari in Via
Fermi n. 11 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, è rimasta nell'esclusiva Part disponibilità della signora
Pag. 2 di 3 C. Dare atto che le parti sono economicamente autonome e nulla è reciprocamente dovuto a titolo di mantenimento (né mantenimento né assegno divorzile) e che le stesse hanno altresì già regolato e definito tra loro la sorte dei beni mobili presenti all'interno della suddivisata abitazione oltre a tutte le rispettive pretese economiche come scaturenti dal precorso rapporto coniugale, dalla pronunciata separazione personale e definito ogni aspetto anche in ordine all'assetto proprietario del suddescritto immobile e al correlativo contratto di mutuo.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 03/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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