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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/11/2025, n. 1979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1979 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 6333/2024 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Cornetta;
Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.12.2024, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo la condanna del alla Controparte_1
rideterminazione del punteggio attribuitogli nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto per il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 mediante il riconoscimento in proprio favore, per il servizio militare di leva obbligatorio prestato nel periodo decorrente dal 14.09.1993 al 16.11.1994, di un punteggio pari a 12 analogamente a quanto previsto dall'O.M. n. 88 del 16.5.2024 per il servizio militare espletato in costanza di nomina (art. 15).
A sostegno delle proprie ragioni ha rappresentato di aver presentato in data
5.6.2024 domanda di inserimento nelle citate graduatorie, con riferimento al biennio 2024/2025 e 2025/2026, e di non essersi visto riconoscere alcun punteggio per il servizio militare svolto in conformità di quanto previsto dal O.M.
n. 88 del 16.5.2024 da ritenersi illegittimo in quanto in contrasto con la normativa primaria di fonte legislativa rappresentata in materia dall'art. 2050 del d.lgs.
66/2010 d.lgs. 297/1994.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, il Controparte_1
ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza della domanda tenuto
[...]
conto della mancata indicazione da parte del ricorrente, nella domanda di inserimento nelle graduatorie per le supplenze, del servizio militare svolto negli anni 1993/1994, dell'espletamento del servizio militare in epoca precedente al conseguimento del titolo di accesso all'insegnamento per le scuole secondarie e stante comunque la legittimità del O.M. 88/2024 nell'attribuzione di punteggio per la sola ipotesi di servizio militare svolto in costanza di rapporto di lavoro in coerenza con quanto previsto dalla legislazione primaria.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate con note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 5.11.2025.
Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.
Come dedotto dal convenuto, l'O.M. 88/2024 che regola le CP_1
“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” per gli anni 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, all'art. 3 prevede:
“Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale (comma 2).
Ai fini dell'aggiornamento e dei nuovi inserimenti nelle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 4, lettera e)” (comma
3).
Il successivo art. 7, comma 4, prevede poi: “Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara: il possesso dei requisiti generali e l'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 6; di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del personale docente o educativo per i distinti ruoli;
le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto o condono)
e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura;
il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, nonché l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla procedura. L'aspirante si impegna a far conoscere tempestivamente, tramite il sistema telematico, ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati;
i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati”.
Questo essendo il quadro normativo regolamentare di riferimento si osserva, condividendo le deduzioni sul punto del , che nella specie il titolo CP_1
rispetto al quale il ricorrente propone la doglianza di cui al ricorso in ordine alla mancata attribuzione del punteggio non poteva a monte essere valutato dalla
Amministrazione in quanto il ricorrente non ne ha specificamente dichiarato il possesso secondo le modalità previste dalle disposizioni dell'O.M. 88/2024 prima citate.
Dall'esame della domanda del 5.6.2024, prodotta in atti dallo stesso ricorrente
(doc. 5), si evince invero che nella sezione dedicata ai titoli di servizio (quelli ulteriori rispetto al titolo di accesso) -punto B- il ricorrente non ha indicato il servizio militare di leva svolto presso il Battaglione F. Lucania di Potenza dal
14.9.1993 al 16.11.1994 -documentato in causa con l'allegato “foglio di congedo illimitato” rilasciato dal Comune di Serre il 24.11.1994 (doc. 4)-. Non vi è traccia nella predetta sezione dedicata ai titoli né del servizio di leva svolto, né del periodo e luogo di svolgimento dello stesso.
Solo nella sezione “ALTRE DICHIARAZIONI” contenuta nella domanda, dedicata ai (prestampati) generali requisiti soggettivi -anagrafici, morali e fisici- che devono possedere tutti gli aspiranti ai fini dell'inserimento nelle graduatorie, il ricorrente ha dichiarato di essere in “posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale l'aspirante sia stato eventualmente chiamato (articolo 2, comma 7 bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 693/1996)”.
E' tuttavia evidente che siffatta (prestampata) dichiarazione, comune -si ribadisce- a tutti i richiedenti, non era quella idonea a rappresentare alla
Amministrazione, ai fini della valutazione e dell'eventuale attribuzione di punteggio, lo specifico servizio di leva effettivamente espletato dal ricorrente nel tempo e luogo indicato nel predetto foglio di congedo illimitato. E ciò è reso evidente non solo dalla circostanza che trattasi di dichiarazione prestampata contenuta in sezione differente da quella dedicata ai titoli di servizio ma anche dalla genericità della stessa che fa riferimento ad un “eventuale” servizio di leva cui l'aspirante sia stata chiamato senza, pertanto, che dalla stessa possa evincersi se nel caso specifico del dichiarante tale condizione si sia effettivamente verificata o meno. In altri termini nel rilasciare tale (prestampata) dichiarazione il ricorrente non ha affatto reso edotta la Amministrazione sulla circostanza dell'effettivo svolgimento del servizio di leva e quindi del relativo titolo (ai fini dell'attribuzione
– o meno- del punteggio). La omessa indicazione dello specifico titolo del servizio (militare) nella domanda presentata all'Amministrazione impediva quindi a monte a quest'ultima di valutarlo ai fini della eventuale attribuzione di punteggio e, di conseguenza, osta a che in questa sede giudiziale possa compiersi un giudizio di eventuale erroneità dell'operato della Amministrazione stessa nella contestata mancanza di attribuzione del punteggio non essendo stata quest'ultima messa neppure in condizione di poter esaminare la sussistenza del titolo.
E' infatti evidente che, come condivisibilmente evidenziato dalla difesa del
, se pure l'O.M. 88/2024 avesse previsto un punteggio anche per il CP_1
servizio militare svolto -come nella specie- non in costanza di nomina, comunque esso non sarebbe stato attribuito al ricorrente in mancanza della indicazione di tale titolo/servizio nella domanda di inserimento nelle graduatorie presentata dal ricorrente in data 5.6.2024.
Le ragioni finora esposte conducono pertanto al rigetto del ricorso essendo l'evidenziato profilo della omessa indicazione del titolo nella domanda ostativo all'esame della legittimità della contestata normativa regolamentare e assorbente rispetto ad ogni altra questione posta in causa dal ricorrente.
Le spese di lite sono poste a carico della parte ricorrente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona della dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €
1.314,00 oltre spese generali al 15%.
Così deciso in Salerno, il 7.11.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 6333/2024 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Cornetta;
Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.12.2024, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo la condanna del alla Controparte_1
rideterminazione del punteggio attribuitogli nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto per il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 mediante il riconoscimento in proprio favore, per il servizio militare di leva obbligatorio prestato nel periodo decorrente dal 14.09.1993 al 16.11.1994, di un punteggio pari a 12 analogamente a quanto previsto dall'O.M. n. 88 del 16.5.2024 per il servizio militare espletato in costanza di nomina (art. 15).
A sostegno delle proprie ragioni ha rappresentato di aver presentato in data
5.6.2024 domanda di inserimento nelle citate graduatorie, con riferimento al biennio 2024/2025 e 2025/2026, e di non essersi visto riconoscere alcun punteggio per il servizio militare svolto in conformità di quanto previsto dal O.M.
n. 88 del 16.5.2024 da ritenersi illegittimo in quanto in contrasto con la normativa primaria di fonte legislativa rappresentata in materia dall'art. 2050 del d.lgs.
66/2010 d.lgs. 297/1994.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, il Controparte_1
ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza della domanda tenuto
[...]
conto della mancata indicazione da parte del ricorrente, nella domanda di inserimento nelle graduatorie per le supplenze, del servizio militare svolto negli anni 1993/1994, dell'espletamento del servizio militare in epoca precedente al conseguimento del titolo di accesso all'insegnamento per le scuole secondarie e stante comunque la legittimità del O.M. 88/2024 nell'attribuzione di punteggio per la sola ipotesi di servizio militare svolto in costanza di rapporto di lavoro in coerenza con quanto previsto dalla legislazione primaria.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate con note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 5.11.2025.
Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.
Come dedotto dal convenuto, l'O.M. 88/2024 che regola le CP_1
“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” per gli anni 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, all'art. 3 prevede:
“Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale (comma 2).
Ai fini dell'aggiornamento e dei nuovi inserimenti nelle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 4, lettera e)” (comma
3).
Il successivo art. 7, comma 4, prevede poi: “Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara: il possesso dei requisiti generali e l'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 6; di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del personale docente o educativo per i distinti ruoli;
le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto o condono)
e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura;
il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, nonché l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla procedura. L'aspirante si impegna a far conoscere tempestivamente, tramite il sistema telematico, ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati;
i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati”.
Questo essendo il quadro normativo regolamentare di riferimento si osserva, condividendo le deduzioni sul punto del , che nella specie il titolo CP_1
rispetto al quale il ricorrente propone la doglianza di cui al ricorso in ordine alla mancata attribuzione del punteggio non poteva a monte essere valutato dalla
Amministrazione in quanto il ricorrente non ne ha specificamente dichiarato il possesso secondo le modalità previste dalle disposizioni dell'O.M. 88/2024 prima citate.
Dall'esame della domanda del 5.6.2024, prodotta in atti dallo stesso ricorrente
(doc. 5), si evince invero che nella sezione dedicata ai titoli di servizio (quelli ulteriori rispetto al titolo di accesso) -punto B- il ricorrente non ha indicato il servizio militare di leva svolto presso il Battaglione F. Lucania di Potenza dal
14.9.1993 al 16.11.1994 -documentato in causa con l'allegato “foglio di congedo illimitato” rilasciato dal Comune di Serre il 24.11.1994 (doc. 4)-. Non vi è traccia nella predetta sezione dedicata ai titoli né del servizio di leva svolto, né del periodo e luogo di svolgimento dello stesso.
Solo nella sezione “ALTRE DICHIARAZIONI” contenuta nella domanda, dedicata ai (prestampati) generali requisiti soggettivi -anagrafici, morali e fisici- che devono possedere tutti gli aspiranti ai fini dell'inserimento nelle graduatorie, il ricorrente ha dichiarato di essere in “posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale l'aspirante sia stato eventualmente chiamato (articolo 2, comma 7 bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 693/1996)”.
E' tuttavia evidente che siffatta (prestampata) dichiarazione, comune -si ribadisce- a tutti i richiedenti, non era quella idonea a rappresentare alla
Amministrazione, ai fini della valutazione e dell'eventuale attribuzione di punteggio, lo specifico servizio di leva effettivamente espletato dal ricorrente nel tempo e luogo indicato nel predetto foglio di congedo illimitato. E ciò è reso evidente non solo dalla circostanza che trattasi di dichiarazione prestampata contenuta in sezione differente da quella dedicata ai titoli di servizio ma anche dalla genericità della stessa che fa riferimento ad un “eventuale” servizio di leva cui l'aspirante sia stata chiamato senza, pertanto, che dalla stessa possa evincersi se nel caso specifico del dichiarante tale condizione si sia effettivamente verificata o meno. In altri termini nel rilasciare tale (prestampata) dichiarazione il ricorrente non ha affatto reso edotta la Amministrazione sulla circostanza dell'effettivo svolgimento del servizio di leva e quindi del relativo titolo (ai fini dell'attribuzione
– o meno- del punteggio). La omessa indicazione dello specifico titolo del servizio (militare) nella domanda presentata all'Amministrazione impediva quindi a monte a quest'ultima di valutarlo ai fini della eventuale attribuzione di punteggio e, di conseguenza, osta a che in questa sede giudiziale possa compiersi un giudizio di eventuale erroneità dell'operato della Amministrazione stessa nella contestata mancanza di attribuzione del punteggio non essendo stata quest'ultima messa neppure in condizione di poter esaminare la sussistenza del titolo.
E' infatti evidente che, come condivisibilmente evidenziato dalla difesa del
, se pure l'O.M. 88/2024 avesse previsto un punteggio anche per il CP_1
servizio militare svolto -come nella specie- non in costanza di nomina, comunque esso non sarebbe stato attribuito al ricorrente in mancanza della indicazione di tale titolo/servizio nella domanda di inserimento nelle graduatorie presentata dal ricorrente in data 5.6.2024.
Le ragioni finora esposte conducono pertanto al rigetto del ricorso essendo l'evidenziato profilo della omessa indicazione del titolo nella domanda ostativo all'esame della legittimità della contestata normativa regolamentare e assorbente rispetto ad ogni altra questione posta in causa dal ricorrente.
Le spese di lite sono poste a carico della parte ricorrente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona della dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €
1.314,00 oltre spese generali al 15%.
Così deciso in Salerno, il 7.11.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio