Articolo 9 della Legge 12 ottobre 1960, n. 1183
Articolo 8Articolo 10
Versione
12 novembre 1960
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Versione
31 ottobre 1962
Art. 9.
A decorrere dal 1 gennaio 1958 i contributi fissati dall' articolo 13 della legge 25 luglio 1952, n. 915 , sono stabiliti nella seguente misura:
a) a carico del datore di lavoro il 18,50 per cento della retribuzione al limite indicato dal decreto presidenziale 5 aprile 1957;
b) a carico del prestatore di opera 7,50 per cento della retribuzione sino al limite indicato alla lettera, precedente.
Entro due anni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge le percentuali dei contributi indicati nei precedenti comma potranno essere modificate, sentite le organizzazioni sindacali interessate, mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale per assicurare l'equilibrio finanziario della gestione speciale. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 24 luglio 1962, n.1448 ha disposto (con l'art. 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i contributi fissati dall' art. 9 della legge 12 ottobre 1960, n. 1183 , sono stabiliti nella seguente misura:
a) a carico del datore di lavoro il 31% della retribuzione al limite indicato dal decreto presidenziale 5 aprile 1957;
b) a carico del prestatore d'opera il 9% della retribuzione sino al limite indicato dalla lettera precedente."
Entrata in vigore il 31 ottobre 1962