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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/12/2025, n. 3356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3356 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1891/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
ORDINANZA EX ART.127 TER C.P.C. vista l'assegnazione del fascicolo in data 27.10.2025, letti gli atti del procedimento, visto il decreto datato 30.06.2025 con cui il precedente giudice disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza del 25.11.2025 come da art.127 ter, c.p.c., letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente;
rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso,
IL GIUDICE dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c. nella causa tenuta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc la seguente la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1891/2024 promossa da:
IN QUALITA' DI GENITORE DELLE MIN. E Pt_1 Per_1 [...] (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ON Parte_2 C.F._1 GI, elettivamente domiciliato in VIA COLLEFERRO, 15 00189 ROMApresso il difensore avv. ON GI NC E IN QUALITA' DI GENITORE DELLA MIN.
[...]
(C.F. ), con il Parte_3 C.F._2 patrocinio dell'avv. ON GI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA COLLEFERRO, 15 00189 ROMApresso il difensore avv. ON GI IN QUALITA' DI GENITORE DELLA MIN. Parte_4 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ON Parte_3 GI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA COLLEFERRO, 15 00189 ROMApresso il difensore avv. ON GI
(C.F. ), con il patrocinio Parte_5 C.F._3 dell'avv. ON GI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA COLLEFERRO, 15 00189 ROMApresso il difensore avv. ON GI LUMA E IN QUALITA' DI GENITORE DEI MIN. E Per_2 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_6 C.F._4 ON GI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA COLLEFERRO, 15 00189 ROMApresso il difensore avv. ON GI AV IN QUALITA' DI GENITORE DEI MIN. E Per_2 [...] (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ON GI e Controparte_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA COLLEFERRO, 15 00189 ROMApresso il difensore avv. ON GI
(C.F. ), con il patrocinio Parte_7 C.F._5 dell'avv. ON GI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA COLLEFERRO, 15 00189 ROMApresso il difensore avv. ON GI
pagina 2 di 10 (C.F. , con il patrocinio Parte_8 C.F._6 dell'avv. ON GI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ON
[...]
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ON Parte_9 C.F._7 GI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA COLLEFERRO, 15 00189 ROMApresso il difensore avv. ON GI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ON Parte_10 C.F._8 GI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA COLLEFERRO, 15 00189 ROMApresso il difensore avv. ON GI OP (C.F. ), con il Parte_11 C.F._9 patrocinio dell'avv. ON GI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA COLLEFERRO, 15 00189 ROMApresso il difensore avv. ON GI
(C.F. , con il patrocinio Parte_12 C.F._10 dell'avv. ON GI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA COLLEFERRO, 15 00189 ROMApresso il difensore avv. ON GI
(C.F. ), con il patrocinio Parte_13 C.F._11 dell'avv. ON GI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA COLLEFERRO, 15 00189 ROMApresso il difensore avv. ON GI
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1 RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida". pagina 3 di 10 I ricorrenti espongono di essere discendenti di , nato a [...], Persona_3
(Modena), in data 07/11/1872, e poi emigrata in Brasile.
Precisano che l'avo non era mai stato naturalizzato e dunque aveva trasmesso alla propria discendenza la cittadinanza italiana fino agli odierni ricorrenti.
L'amministrazione nonostante la regolare notifica nei suoi confronti non si costituiva in giudizio sicché ne va dichiarata la contumacia.
Il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero.
In data 30.6.2025 il procedimento veniva rinviato ad altra udienza sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter cpc;
In data 27.10.2025 questo procedimento è stato assegnato alla scrivente con decreto n. 83/2025;
All'udienza del 25 novembre 2025 che è stata sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies c.p.c
1. Le domande sono fondate.
In ordine al requisito della competenza territoriale va, in primo luogo, rammentata la previsione di cui all'art. 1 co. 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, entrata in vigore il
24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto legge 17.02.2017 n. 13, prevedendo che “All'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge
13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, infine, il seguente periodo: Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Pertanto, essendo l'avo degli odierni ricorrenti nato nel Comune di San Felice sul Panaro (MO), va affermata la competenza territoriale dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica.
Infatti, ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.L. 13/2017 “le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana” mentre ai sensi del successivo comma 4 “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, In deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”.
Tale espressa deroga consente di superare anche la previsione contenuta nel medesimo art. 50 bis, primo comma n. 1 c.p.c. secondo cui è competente il Tribunale in composizione collegiale nelle cause in cui è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero “salvo che sia diversamente disposto”.
pagina 4 di 10 Quanto al requisito dell'interesse ad agire, va rilevato che il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis non avrebbe potuto trovare tutela in sede amministrativa poiché, trattandosi di una linea di discendenza di derivazione materna, l'Autorità amministrativa non può fare applicazione dei principi sanciti in materia dalla Corte costituzionale e dalla Suprema Corte di
Cassazione.
Per questi motivi
, deve ritenersi sussistente l'interesse ad agire.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta, inoltre, che non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e mai aveva Persona_3 rinunciato alla cittadinanza italiana (cfr. doc. 4 in atti), avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
pagina 5 di 10 Venendo, poi, in rilievo la trasmissione della cittadinanza per linea femminile giova ricordarsi che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, dando continuità a molte delle disposizioni già vigenti nel secolo precedente, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Si riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre, che trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, per quello che qui interessa, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che un simile impianto non poteva non contrastare con i principi di uguaglianza tra uomo e donna anche all'interno del matrimonio che vennero sanciti nel 1948 con l'entrata in vigore della Carta fondamentale.
Per questo, la Corte Costituzionale con pronuncia n. 87/75 ha dichiarato illegittimo il terzo comma del citato art. 10, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza la volontà di questa, nel caso in cui la legge straniera attribuisse alla donna la cittadinanza del marito per effetto del matrimonio, ritenendo la norma lesiva del principio di uguaglianza tra uomo e donna sancito dall'art. 3
Cost e del principio di uguaglianza tra i coniugi e unità familiare di cui all'art. 29 Cost.
Con successiva pronuncia n. 30/83 veniva, poi, dichiarata l'incostituzionalità per violazione dei medesimi parametri costituzionali sopra indicati dell'art. 1 n. 1 legge 555/1912 "nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina", escludendo, dunque, che una cittadina italiana potesse al pari di un cittadino italiano trasmettere ai propri figli la cittadinanza.
La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla declaratoria di incostituzionalità di cui trattasi, ha negato che essa potesse avere effetti prima del 1.1.1948, data di vigenza della Carta fondamentale (Cass. 903/1978). Accanto a questo orientamento se ne è delineato, peraltro, un altro che riteneva che la norma precostituzionale dichiarata incostituzionale cessasse di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (Cass. 6297/1996, 10086/1996).
A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento di perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero prima dell'entrata in vigore della Costituzione era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998).
pagina 6 di 10 Anche dopo tale pronuncia, le sezioni semplici adottarono pronunce di segno opposto, in cui si evidenziava come il mancato esaurimento del rapporto giuridico di perdita della cittadinanza, imposta da norma illegittima, non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass.
15062/2000).
A causa del rinato contrasto tra sezioni semplici, nuovamente le Sezioni Unite si sono espresse in merito, ribadendo l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma precostituzionale era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono tornate a pronunciarsi nuovamente sulla materia, ripercorrendo le posizioni assunte dalle sentenze precedenti e rilevando che, invero, la perdita di cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima della entrata in vigore della Costituzione, continua a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni anche nei confronti dei discendenti della donna, che, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non può trasmetterla ai propri figli. In virtù di tale considerazione, le Sezioni Unite hanno formulato il seguente principio di diritto:
"La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria " (Cass. 4466/2009).
La giurisprudenza successiva (Cass. 22608/2015, 7127/2011, 21154/2011) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto, cui si ritiene di aderire per le ragioni sinora esposte e per la funzione nomofilattica della Suprema Corte, con applicabilità per quanto sopra affermato anche a ipotesi in cui la perdita della cittadinanza è avvenuta per matrimonio contratto prima dell'entrata in vigore della Carta
Costituzionale.
Pertanto, poiché in virtù della pronuncia di incostituzionalità cessano gli effetti dell'eventuale perdita della cittadinanza in capo all'ascendente dei ricorrenti per effetto del matrimonio con cittadino pagina 7 di 10 straniero, deve ritenersi che anche gli ascendenti femminili abbiano trasmesso la cittadinanza italiana ai propri discendenti fino agli odierni ricorrenti.
Inoltre, l'impianto normativo vigente (legge 91/1992) prevede che la donna che si unisce in matrimonio con cittadino straniero conserva la cittadinanza italiana anche qualora la legge straniera attribuisse ad essa la cittadinanza del marito per effetto dell'unione coniugale, salvo il caso di espressa volontà della donna in tal senso (art. 11 legge 91/1992), e prevede, altresì, che la donna cittadina italiana trasmetta tale cittadinanza ai propri figli al pari del padre cittadino italiano (art. 1 legge 91/1992).
Nel merito, parte ricorrente ha provato sufficientemente con documentazione, della cui genuinità non si ha motivo di dubitare, la continuità della linea trasmissiva.
Il riconoscimento della cittadinanza agli odierni ricorrenti non è impedito dal Decreto legge 28 marzo
2025 n. 36, entrato in vigore il 29/03/2025, convertito in legge con modificazioni – Legge 74/2025- che ha previsto requisiti più restrittivi per il riconoscimento della cittadidecreto-leggenguinis, in quanto all'art. 1 del predetto decreto legge è previsto che:
“
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
«Art.
3-bis. - 1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonche' agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, e' considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi e' nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed e' in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato e' riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato e' accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di
Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino e' nato in [...];
d) un genitore o adottante cittadino e' stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini e' nato in [...].»
Ricorrendo la condizione prevista dall'art. 1 lett. b), la nuova normativa non si applica nel presente pagina 8 di 10 giudizio.
Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada accolto con riferimento a tutti gli odierni ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la contumacia del;
Controparte_2
- accoglie la domanda e, per l'effetto accerta la cittadinanza italiana di:
nata in [...]/SP, Brasile, il 09/07/1986, in proprio e insieme Controparte_3
a nell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle minori Controparte_4 Persona_4 nata in [...]/SP, Brasile, il 11/08/2019, e nata in [...]/SP,
[...] Parte_2
Brasile,, il 11/08/2019;
, nata in [...]/SP, Brasile, il 26/11/1987, in Controparte_5 proprio e insieme a , nell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla Controparte_6 minore , nata in [...]/SP, Brasile, il 06/02/2017; Persona_5
, nato in [...]/SP, Brasile, il 22/08/1960; Parte_5
, nata in [...]/SP, Brasile, il 10/01/1995, in proprio e insieme a Controparte_7
nell'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori Controparte_8 [...]
nata in [...]/SP, Brasile, il 27/01/2022, ed Persona_6 Parte_6
nato in [...]/SP, Brasile, il 27/06/2023;
[...]
, nata in [...]/SP, Brasile, il 23/02/1967; Parte_7
, nata in [...]/SP, Brasile, il 31/07/1998; Parte_8
, nato in [...]/SP, Brasile, il 17/09/1964; Controparte_9
, nato in [...]/SP, Brasile, il 01/03/1963: Parte_10
, nata in [...]/SP, Brasile, il 06/02/1995; Controparte_10
, nato in [...]/SP, Brasile, il 24/01/1997; Controparte_11
, nata in [...]/SP, Brasile, il 24/01/1997; Parte_13
- Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
pagina 9 di 10 - compensa le spese di lite tra le parti;
Sentenza resa ex articolo 281 terdecies e sexies c.p.c.,
Bologna, 3 dicembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
ORDINANZA EX ART.127 TER C.P.C. vista l'assegnazione del fascicolo in data 27.10.2025, letti gli atti del procedimento, visto il decreto datato 30.06.2025 con cui il precedente giudice disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza del 25.11.2025 come da art.127 ter, c.p.c., letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente;
rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso,
IL GIUDICE dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c. nella causa tenuta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc la seguente la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1891/2024 promossa da:
IN QUALITA' DI GENITORE DELLE MIN. E Pt_1 Per_1 [...] (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ON Parte_2 C.F._1 GI, elettivamente domiciliato in VIA COLLEFERRO, 15 00189 ROMApresso il difensore avv. ON GI NC E IN QUALITA' DI GENITORE DELLA MIN.
[...]
(C.F. ), con il Parte_3 C.F._2 patrocinio dell'avv. ON GI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA COLLEFERRO, 15 00189 ROMApresso il difensore avv. ON GI IN QUALITA' DI GENITORE DELLA MIN. Parte_4 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ON Parte_3 GI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA COLLEFERRO, 15 00189 ROMApresso il difensore avv. ON GI
(C.F. ), con il patrocinio Parte_5 C.F._3 dell'avv. ON GI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA COLLEFERRO, 15 00189 ROMApresso il difensore avv. ON GI LUMA E IN QUALITA' DI GENITORE DEI MIN. E Per_2 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_6 C.F._4 ON GI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA COLLEFERRO, 15 00189 ROMApresso il difensore avv. ON GI AV IN QUALITA' DI GENITORE DEI MIN. E Per_2 [...] (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ON GI e Controparte_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA COLLEFERRO, 15 00189 ROMApresso il difensore avv. ON GI
(C.F. ), con il patrocinio Parte_7 C.F._5 dell'avv. ON GI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA COLLEFERRO, 15 00189 ROMApresso il difensore avv. ON GI
pagina 2 di 10 (C.F. , con il patrocinio Parte_8 C.F._6 dell'avv. ON GI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ON
[...]
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ON Parte_9 C.F._7 GI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA COLLEFERRO, 15 00189 ROMApresso il difensore avv. ON GI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ON Parte_10 C.F._8 GI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA COLLEFERRO, 15 00189 ROMApresso il difensore avv. ON GI OP (C.F. ), con il Parte_11 C.F._9 patrocinio dell'avv. ON GI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA COLLEFERRO, 15 00189 ROMApresso il difensore avv. ON GI
(C.F. , con il patrocinio Parte_12 C.F._10 dell'avv. ON GI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA COLLEFERRO, 15 00189 ROMApresso il difensore avv. ON GI
(C.F. ), con il patrocinio Parte_13 C.F._11 dell'avv. ON GI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA COLLEFERRO, 15 00189 ROMApresso il difensore avv. ON GI
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1 RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida". pagina 3 di 10 I ricorrenti espongono di essere discendenti di , nato a [...], Persona_3
(Modena), in data 07/11/1872, e poi emigrata in Brasile.
Precisano che l'avo non era mai stato naturalizzato e dunque aveva trasmesso alla propria discendenza la cittadinanza italiana fino agli odierni ricorrenti.
L'amministrazione nonostante la regolare notifica nei suoi confronti non si costituiva in giudizio sicché ne va dichiarata la contumacia.
Il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero.
In data 30.6.2025 il procedimento veniva rinviato ad altra udienza sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter cpc;
In data 27.10.2025 questo procedimento è stato assegnato alla scrivente con decreto n. 83/2025;
All'udienza del 25 novembre 2025 che è stata sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies c.p.c
1. Le domande sono fondate.
In ordine al requisito della competenza territoriale va, in primo luogo, rammentata la previsione di cui all'art. 1 co. 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, entrata in vigore il
24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto legge 17.02.2017 n. 13, prevedendo che “All'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge
13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, infine, il seguente periodo: Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Pertanto, essendo l'avo degli odierni ricorrenti nato nel Comune di San Felice sul Panaro (MO), va affermata la competenza territoriale dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica.
Infatti, ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.L. 13/2017 “le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana” mentre ai sensi del successivo comma 4 “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, In deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”.
Tale espressa deroga consente di superare anche la previsione contenuta nel medesimo art. 50 bis, primo comma n. 1 c.p.c. secondo cui è competente il Tribunale in composizione collegiale nelle cause in cui è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero “salvo che sia diversamente disposto”.
pagina 4 di 10 Quanto al requisito dell'interesse ad agire, va rilevato che il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis non avrebbe potuto trovare tutela in sede amministrativa poiché, trattandosi di una linea di discendenza di derivazione materna, l'Autorità amministrativa non può fare applicazione dei principi sanciti in materia dalla Corte costituzionale e dalla Suprema Corte di
Cassazione.
Per questi motivi
, deve ritenersi sussistente l'interesse ad agire.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta, inoltre, che non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e mai aveva Persona_3 rinunciato alla cittadinanza italiana (cfr. doc. 4 in atti), avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
pagina 5 di 10 Venendo, poi, in rilievo la trasmissione della cittadinanza per linea femminile giova ricordarsi che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, dando continuità a molte delle disposizioni già vigenti nel secolo precedente, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Si riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre, che trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, per quello che qui interessa, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che un simile impianto non poteva non contrastare con i principi di uguaglianza tra uomo e donna anche all'interno del matrimonio che vennero sanciti nel 1948 con l'entrata in vigore della Carta fondamentale.
Per questo, la Corte Costituzionale con pronuncia n. 87/75 ha dichiarato illegittimo il terzo comma del citato art. 10, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza la volontà di questa, nel caso in cui la legge straniera attribuisse alla donna la cittadinanza del marito per effetto del matrimonio, ritenendo la norma lesiva del principio di uguaglianza tra uomo e donna sancito dall'art. 3
Cost e del principio di uguaglianza tra i coniugi e unità familiare di cui all'art. 29 Cost.
Con successiva pronuncia n. 30/83 veniva, poi, dichiarata l'incostituzionalità per violazione dei medesimi parametri costituzionali sopra indicati dell'art. 1 n. 1 legge 555/1912 "nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina", escludendo, dunque, che una cittadina italiana potesse al pari di un cittadino italiano trasmettere ai propri figli la cittadinanza.
La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla declaratoria di incostituzionalità di cui trattasi, ha negato che essa potesse avere effetti prima del 1.1.1948, data di vigenza della Carta fondamentale (Cass. 903/1978). Accanto a questo orientamento se ne è delineato, peraltro, un altro che riteneva che la norma precostituzionale dichiarata incostituzionale cessasse di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (Cass. 6297/1996, 10086/1996).
A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento di perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero prima dell'entrata in vigore della Costituzione era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998).
pagina 6 di 10 Anche dopo tale pronuncia, le sezioni semplici adottarono pronunce di segno opposto, in cui si evidenziava come il mancato esaurimento del rapporto giuridico di perdita della cittadinanza, imposta da norma illegittima, non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass.
15062/2000).
A causa del rinato contrasto tra sezioni semplici, nuovamente le Sezioni Unite si sono espresse in merito, ribadendo l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma precostituzionale era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono tornate a pronunciarsi nuovamente sulla materia, ripercorrendo le posizioni assunte dalle sentenze precedenti e rilevando che, invero, la perdita di cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima della entrata in vigore della Costituzione, continua a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni anche nei confronti dei discendenti della donna, che, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non può trasmetterla ai propri figli. In virtù di tale considerazione, le Sezioni Unite hanno formulato il seguente principio di diritto:
"La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria " (Cass. 4466/2009).
La giurisprudenza successiva (Cass. 22608/2015, 7127/2011, 21154/2011) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto, cui si ritiene di aderire per le ragioni sinora esposte e per la funzione nomofilattica della Suprema Corte, con applicabilità per quanto sopra affermato anche a ipotesi in cui la perdita della cittadinanza è avvenuta per matrimonio contratto prima dell'entrata in vigore della Carta
Costituzionale.
Pertanto, poiché in virtù della pronuncia di incostituzionalità cessano gli effetti dell'eventuale perdita della cittadinanza in capo all'ascendente dei ricorrenti per effetto del matrimonio con cittadino pagina 7 di 10 straniero, deve ritenersi che anche gli ascendenti femminili abbiano trasmesso la cittadinanza italiana ai propri discendenti fino agli odierni ricorrenti.
Inoltre, l'impianto normativo vigente (legge 91/1992) prevede che la donna che si unisce in matrimonio con cittadino straniero conserva la cittadinanza italiana anche qualora la legge straniera attribuisse ad essa la cittadinanza del marito per effetto dell'unione coniugale, salvo il caso di espressa volontà della donna in tal senso (art. 11 legge 91/1992), e prevede, altresì, che la donna cittadina italiana trasmetta tale cittadinanza ai propri figli al pari del padre cittadino italiano (art. 1 legge 91/1992).
Nel merito, parte ricorrente ha provato sufficientemente con documentazione, della cui genuinità non si ha motivo di dubitare, la continuità della linea trasmissiva.
Il riconoscimento della cittadinanza agli odierni ricorrenti non è impedito dal Decreto legge 28 marzo
2025 n. 36, entrato in vigore il 29/03/2025, convertito in legge con modificazioni – Legge 74/2025- che ha previsto requisiti più restrittivi per il riconoscimento della cittadidecreto-leggenguinis, in quanto all'art. 1 del predetto decreto legge è previsto che:
“
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
«Art.
3-bis. - 1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonche' agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, e' considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi e' nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed e' in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato e' riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato e' accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di
Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino e' nato in [...];
d) un genitore o adottante cittadino e' stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini e' nato in [...].»
Ricorrendo la condizione prevista dall'art. 1 lett. b), la nuova normativa non si applica nel presente pagina 8 di 10 giudizio.
Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada accolto con riferimento a tutti gli odierni ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la contumacia del;
Controparte_2
- accoglie la domanda e, per l'effetto accerta la cittadinanza italiana di:
nata in [...]/SP, Brasile, il 09/07/1986, in proprio e insieme Controparte_3
a nell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle minori Controparte_4 Persona_4 nata in [...]/SP, Brasile, il 11/08/2019, e nata in [...]/SP,
[...] Parte_2
Brasile,, il 11/08/2019;
, nata in [...]/SP, Brasile, il 26/11/1987, in Controparte_5 proprio e insieme a , nell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla Controparte_6 minore , nata in [...]/SP, Brasile, il 06/02/2017; Persona_5
, nato in [...]/SP, Brasile, il 22/08/1960; Parte_5
, nata in [...]/SP, Brasile, il 10/01/1995, in proprio e insieme a Controparte_7
nell'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori Controparte_8 [...]
nata in [...]/SP, Brasile, il 27/01/2022, ed Persona_6 Parte_6
nato in [...]/SP, Brasile, il 27/06/2023;
[...]
, nata in [...]/SP, Brasile, il 23/02/1967; Parte_7
, nata in [...]/SP, Brasile, il 31/07/1998; Parte_8
, nato in [...]/SP, Brasile, il 17/09/1964; Controparte_9
, nato in [...]/SP, Brasile, il 01/03/1963: Parte_10
, nata in [...]/SP, Brasile, il 06/02/1995; Controparte_10
, nato in [...]/SP, Brasile, il 24/01/1997; Controparte_11
, nata in [...]/SP, Brasile, il 24/01/1997; Parte_13
- Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
pagina 9 di 10 - compensa le spese di lite tra le parti;
Sentenza resa ex articolo 281 terdecies e sexies c.p.c.,
Bologna, 3 dicembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
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