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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/09/2025, n. 1764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1764 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dott. Flora
Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta in data 25-9-2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r. g. 3477/2023
TRA
(3-2-1966), rappresentato e difeso dall'Avv. Ottavio Parte_1
Levita, e con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
1) , in Controparte_1 persona del liquidatore p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Veronica Perrone, dall'Avv.
Francesco Goglia e dall'Avv. Pasquale Galassi, e con gli stessi elettivamente domiciliato come in atti.
2) , in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliana Cavalcanti, e CP_2 con la stessa elettivamente domiciliato come in atti.
Resistenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21-6-2023 presso il Tribunale di Nola, in funzione di
Giudice del Lavoro, , premesso di aver lavorato continuativamente Parte_1 alle dipendenze del dal Controparte_1
19.2.1996 al 05.07.2019 con mansioni di conducente mezzi e inquadramento nel IV livello, rappresentava che nonostante la sua richiesta, l' non gli ha corrisposto il CP_2
TFR, per inadempimento del nel versamento dei contributi. CP_1
Ciò premesso, dopo aver articolato argomentazioni giuridiche a fondamento della pretesa, concludeva chiedendo: “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento del TFS/indennità premio di servizio con riferimento al rapporto di lavoro intrattenuto dal 19.02.1996 al 5.07.2019 con il Controparte_1
, quale consorzio tra comuni con natura di ente pubblico non economico;
[...]
b) accertare e dichiarare l'omissione contributiva del Controparte_1 di nonché l'inadempimento dell al pagamento della
[...] Controparte_1 CP_2 prestazione;
c) per l'effetto condannare l' (C.F. ) Controparte_3 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla via Ciro il
Grande n. 2, al pagamento in favore del sig. dell'importo di euro Controparte_4
38.942,77 a titolo di TFS/indennità premio di servizio con riferimento al predetto rapporto di lavoro e per le ragioni in fatto e in diritto indicate in ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a far data dal 6.7.2021 (24 mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro);
c) condannare al pagamento del compenso professionale ex DM 55/2014 e s.m.i. oltre spese e oneri accessori, con distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva in giudizio il Controparte_1
eccependo la propria carenza di legittimazione passiva.
[...]
Si costituiva l' chiedendo, con articolate argomentazioni in diritto, il rigetto CP_2 dell'avversa domanda perché infondata.
Con le note scritte di trattazione depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., l' CP_2 dichiarava che era stato posto in pagamento il tfs sulla base dei dati comunicati dal in relazione degli anni di servizio prestati dal ricorrente e gli stipendi percepiti. CP_1
Con mandato di pagamento n 9000107199 del 26/11/2024 per un totale lordo pari ad euro
37.320, 16.
Chiedeva quindi dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con le note scritte di trattazione il ricorrente chiedeva: “si chiede che la causa venga decisa con declaratoria di cessazione parziale della materia del contendere fino CP_ all'ammontare lordo di 37.320,16 ( considerato che l' ha pagato l'importo netto di euro 34.427,22 su un lordo di 37.320,16 e non di 38.942,77) e con la condanna dell' CP_2 al pagamento dell'importo lordo residuo di euro 1622,61 pari alla differenza tra
l'importo dovuto di euro 38942,77 e l'importo già contabilizzato di euro 37320,16, oltre interessi per ritardato pagamento sull'intera somma lorda dovuta, nonché al pagamento del compenso professionale ex D.M. n. 55/2014 e s.m.i. con distrazione in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
Il insisteva nella richiesta di declaratoria del proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva. All'udienza del 25-9-2025, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice si riservava la decisione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del
[...]
, poiché soggetto legittimato al Controparte_1 pagamento e liquidazione del TFR/TFS è l' , come comunicato dallo stesso con nota CP_2 del 15/03/2024 prot. n. 2314.
L' , dal canto suo, ha riconosciuto il debito ed ha dichiarato di aver provveduto, in CP_2 corso di causa, al pagamento del TFR/TFS in favore del ricorrente.
Deve quindi essere dichiarata cessata la materia del contendere, ma solo parzialmente.
Invero, ai sensi dell'art.4 L.n.152/1968 l'indennità premio di servizio è pari ad un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi di servizio, considerata in ragione dell'80%, per quanti sono gli anni di iscrizione all'istituto. Le frazioni superiori a 6 mesi si computano per anno intero;
quelle pari o inferiori sono trascurate. Pertanto, visto il modello 350 P in atti, l'importo lordo che andava liquidato al ricorrente a titolo di TFS/ indennità premio di servizio al netto degli interessi per ritardato pagamento doveva essere pari ad euro 38.942,77, come dal seguente computo: retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi di servizio comprensiva di tredicesima pari ad euro 30424,04 (28299,18+2124,86 ) x 0,80 = euro 24339,232 / 15 = euro
1622,6154 x 24 anni di servizio ( dal 1996 al 2019 comprensivi della frazione superiore a 6 mesi dell'anno 1997 e della frazione superiore a 6 mesi dell'anno 2019) = 38.942,77;
Gli anni di servizio che andavano contabilizzati per il calcolo del TFS sono 24 e non 23 come ha considerato l'istituto previdenziale in quanto la norma chiaramente richiama gli anni di servizio e le frazioni degli anni servizio. Quindi 24 anni sono gli anni da contabilizzare dal 1996 al 2019, comprensivi sia della frazione superiore a 6 mesi dell'anno 1996, essendo stato il ricorrente assunto il 19.02.1996, sia della frazione superiore a 6 mesi dell'anno 2019 essendo il rapporto di lavoro cessato il 5.7.2029.
In accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, deve quindi condannarsi l' CP_2 al pagamento in favore di dell'importo lordo residuo di euro Parte_1
1622,61 pari alla differenza tra l'importo dovuto di euro 38942,77 e l'importo già contabilizzato di euro 37320,16, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.
In considerazione del comportamento delle parti, e delle incertezze giurisprudenziali precedentemente esistenti nella materia in oggetto, si dispone la integrale compensazione delle spese processuali tra il ricorrente ed il Controparte_1
, e la compensazione delle spese processuali tra il
[...] ricorrente e l' in ragione della metà, condannando l'ente previdenziale al pagamento CP_2 in favore di della restante metà, liquidata in dispositivo. Parte_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) Dichiara il difetto di legittimazione passiva del
[...]
; Controparte_1
b) Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere, e condanna l' al CP_2 pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 1622,61 pari alla differenza tra l'importo dovuto di euro 38942,77 e l'importo già contabilizzato di euro 37320,16, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
c) Dispone la integrale compensazione delle spese processuali tra il ricorrente ed il
, e la Controparte_1 compensazione delle spese processuali tra il ricorrente e l' in ragione della metà, CP_2 condannando l'ente previdenziale al pagamento in favore di Parte_1 della restante metà, che si liquida in euro 2320,00, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore del ricorrente, antistatario.
Nola, 25-9-2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dott. Flora
Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta in data 25-9-2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r. g. 3477/2023
TRA
(3-2-1966), rappresentato e difeso dall'Avv. Ottavio Parte_1
Levita, e con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
1) , in Controparte_1 persona del liquidatore p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Veronica Perrone, dall'Avv.
Francesco Goglia e dall'Avv. Pasquale Galassi, e con gli stessi elettivamente domiciliato come in atti.
2) , in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliana Cavalcanti, e CP_2 con la stessa elettivamente domiciliato come in atti.
Resistenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21-6-2023 presso il Tribunale di Nola, in funzione di
Giudice del Lavoro, , premesso di aver lavorato continuativamente Parte_1 alle dipendenze del dal Controparte_1
19.2.1996 al 05.07.2019 con mansioni di conducente mezzi e inquadramento nel IV livello, rappresentava che nonostante la sua richiesta, l' non gli ha corrisposto il CP_2
TFR, per inadempimento del nel versamento dei contributi. CP_1
Ciò premesso, dopo aver articolato argomentazioni giuridiche a fondamento della pretesa, concludeva chiedendo: “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento del TFS/indennità premio di servizio con riferimento al rapporto di lavoro intrattenuto dal 19.02.1996 al 5.07.2019 con il Controparte_1
, quale consorzio tra comuni con natura di ente pubblico non economico;
[...]
b) accertare e dichiarare l'omissione contributiva del Controparte_1 di nonché l'inadempimento dell al pagamento della
[...] Controparte_1 CP_2 prestazione;
c) per l'effetto condannare l' (C.F. ) Controparte_3 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla via Ciro il
Grande n. 2, al pagamento in favore del sig. dell'importo di euro Controparte_4
38.942,77 a titolo di TFS/indennità premio di servizio con riferimento al predetto rapporto di lavoro e per le ragioni in fatto e in diritto indicate in ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a far data dal 6.7.2021 (24 mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro);
c) condannare al pagamento del compenso professionale ex DM 55/2014 e s.m.i. oltre spese e oneri accessori, con distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva in giudizio il Controparte_1
eccependo la propria carenza di legittimazione passiva.
[...]
Si costituiva l' chiedendo, con articolate argomentazioni in diritto, il rigetto CP_2 dell'avversa domanda perché infondata.
Con le note scritte di trattazione depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., l' CP_2 dichiarava che era stato posto in pagamento il tfs sulla base dei dati comunicati dal in relazione degli anni di servizio prestati dal ricorrente e gli stipendi percepiti. CP_1
Con mandato di pagamento n 9000107199 del 26/11/2024 per un totale lordo pari ad euro
37.320, 16.
Chiedeva quindi dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con le note scritte di trattazione il ricorrente chiedeva: “si chiede che la causa venga decisa con declaratoria di cessazione parziale della materia del contendere fino CP_ all'ammontare lordo di 37.320,16 ( considerato che l' ha pagato l'importo netto di euro 34.427,22 su un lordo di 37.320,16 e non di 38.942,77) e con la condanna dell' CP_2 al pagamento dell'importo lordo residuo di euro 1622,61 pari alla differenza tra
l'importo dovuto di euro 38942,77 e l'importo già contabilizzato di euro 37320,16, oltre interessi per ritardato pagamento sull'intera somma lorda dovuta, nonché al pagamento del compenso professionale ex D.M. n. 55/2014 e s.m.i. con distrazione in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
Il insisteva nella richiesta di declaratoria del proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva. All'udienza del 25-9-2025, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice si riservava la decisione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del
[...]
, poiché soggetto legittimato al Controparte_1 pagamento e liquidazione del TFR/TFS è l' , come comunicato dallo stesso con nota CP_2 del 15/03/2024 prot. n. 2314.
L' , dal canto suo, ha riconosciuto il debito ed ha dichiarato di aver provveduto, in CP_2 corso di causa, al pagamento del TFR/TFS in favore del ricorrente.
Deve quindi essere dichiarata cessata la materia del contendere, ma solo parzialmente.
Invero, ai sensi dell'art.4 L.n.152/1968 l'indennità premio di servizio è pari ad un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi di servizio, considerata in ragione dell'80%, per quanti sono gli anni di iscrizione all'istituto. Le frazioni superiori a 6 mesi si computano per anno intero;
quelle pari o inferiori sono trascurate. Pertanto, visto il modello 350 P in atti, l'importo lordo che andava liquidato al ricorrente a titolo di TFS/ indennità premio di servizio al netto degli interessi per ritardato pagamento doveva essere pari ad euro 38.942,77, come dal seguente computo: retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi di servizio comprensiva di tredicesima pari ad euro 30424,04 (28299,18+2124,86 ) x 0,80 = euro 24339,232 / 15 = euro
1622,6154 x 24 anni di servizio ( dal 1996 al 2019 comprensivi della frazione superiore a 6 mesi dell'anno 1997 e della frazione superiore a 6 mesi dell'anno 2019) = 38.942,77;
Gli anni di servizio che andavano contabilizzati per il calcolo del TFS sono 24 e non 23 come ha considerato l'istituto previdenziale in quanto la norma chiaramente richiama gli anni di servizio e le frazioni degli anni servizio. Quindi 24 anni sono gli anni da contabilizzare dal 1996 al 2019, comprensivi sia della frazione superiore a 6 mesi dell'anno 1996, essendo stato il ricorrente assunto il 19.02.1996, sia della frazione superiore a 6 mesi dell'anno 2019 essendo il rapporto di lavoro cessato il 5.7.2029.
In accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, deve quindi condannarsi l' CP_2 al pagamento in favore di dell'importo lordo residuo di euro Parte_1
1622,61 pari alla differenza tra l'importo dovuto di euro 38942,77 e l'importo già contabilizzato di euro 37320,16, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.
In considerazione del comportamento delle parti, e delle incertezze giurisprudenziali precedentemente esistenti nella materia in oggetto, si dispone la integrale compensazione delle spese processuali tra il ricorrente ed il Controparte_1
, e la compensazione delle spese processuali tra il
[...] ricorrente e l' in ragione della metà, condannando l'ente previdenziale al pagamento CP_2 in favore di della restante metà, liquidata in dispositivo. Parte_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) Dichiara il difetto di legittimazione passiva del
[...]
; Controparte_1
b) Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere, e condanna l' al CP_2 pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 1622,61 pari alla differenza tra l'importo dovuto di euro 38942,77 e l'importo già contabilizzato di euro 37320,16, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
c) Dispone la integrale compensazione delle spese processuali tra il ricorrente ed il
, e la Controparte_1 compensazione delle spese processuali tra il ricorrente e l' in ragione della metà, CP_2 condannando l'ente previdenziale al pagamento in favore di Parte_1 della restante metà, che si liquida in euro 2320,00, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore del ricorrente, antistatario.
Nola, 25-9-2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza