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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 29/01/2026, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 380/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
MANZI CIRO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3903/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara, 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TFP 01423946373 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 190/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Ricorrente_1 Discutere la causa in pubblica udienza;
- dichiarare nullo ed illegittimo l'avviso di liquidazione opposto perché infondato in fatto ed in diritto, non essendosi tenuto conto dei versamenti effettuati ed antecedenti all'emissione di tale attoo;
- dichiarare nullo ed illegittimo l'avviso medesimo sotto l'aspetto delle sanzioni comminate e della mancata predisposizione di contraddittorio preventivo;
- ordinare alla resistente di provvedere al rimborso della maggior somma versata;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari ex artt. 15 e seguenti del Decreto Legislativo n. 546/1992 ed ex art. 96 - comma 1 - c.p.c..
Resistente:
Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Caserta in persona del Direttore pro tempore
Dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere limitatamente allo sgravio delle somme portate dalla pretesa impositiva;
rigettare per il resto il ricorso riguardo alle sanzioni;
- compensare le spese di lite tra le parti del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 17.07.2025, da parte dell'Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Caserta è stato notificato al signor Ricorrente_1 in qualità di dichiarante l'avviso di liquidazione dell'MP (con irrogazione di sanzioni) n. TFP/01423946373-RG 0143390/12.06.2025U, riferita alla Dichiarazione di successione della de cuius Nominativo_1 nata a [...] l'[...] ed ivi deceduta in data 30.05.2024.
La somma complessivamente richiesta ammonta ad euro 1.685,00 (euro 1.377,00 quale MP di
Successione; euro 218,75 a titolo di sanzioni su Imposte autoliquidate, euro 9,75 come MP di Bollo).
Avverso il predetto avviso l'interessato ha prodotto il ricorso in epigrafe, eccependo: - la circostanza che l'avviso impugnato rappresenta una rimodulazione di analogo atto - riportante lo stesso numero di quello opposto, ma diverso protocollo (n. TFP/01423946373-RG0064205/20.03.2025U) - notificato in data
22.04.2025 e recante una richiesta di pagamento di euro 4.829,25; - il fatto che, in sede di invio della
Dichiarazione di successione era stato predisposto anche l'addebito diretto delle imposte da corrispondere, non andato - però - a buon fine - tant'è che in data 11.03.2025 il versamento era poi avvenuto a mezzo F24; - per effetto di ciò, la richiesta di istanza di rettifica in autotutela, rimasta senza esito, seguita dal ricorso incardinato dinanzi a questa Corte (RGR 3283/2025), teso al totale annullamento dell'avviso pregresso;
- l'emissione di un nuovo avviso di liquidazione senza tener conto del già avvenuto versamento dell'MP di successione - pari ad euro 1.377,00 + sanzioni - effettuato in data 26.05.2025; - la necessità di procedere ad annullamento/discarico delle somme portate da tale nuovo avviso;
- la censurabile richiesta di sanzioni, dal momento che, a norma di legge, le Dichiarazioni di successione vanno presentate entro 1 anno dal decesso del de cuius ed i versamenti effettuati entro il medesimo anno.
In sede di controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Caserta in persona del
Direttore pro tempore ha fatto presente: - l'avvenuto annullamento parziale della pretesa creditoria alla luce dei pagamenti già effettuati dall'interessato; - la necessità di recuperare comunque le somme residuali dovute a titolo di sanzioni sulle imposte ipocatastali non corrisposte contestualmente alla presentazione della Dichiarazione di successione.
All'udienza del 21.01.2026, il Giudice ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere riguardo all'avvenuto annullamento della pretesa impositiva. Il rigetto del ricorso per la parte restante.
Ai fini di una completa comprensione della problematica al vaglio, in linea generale giova doverosamente evidenziare come con l'emanazione del Decreto Legislativo n. 139/2024 siano state a suo tempo introdotte talune novità in materia di MP di successione e donazioni.
Come è noto, riguardo a quest'ultima, il Legislatore delegato, mettendo mano all'articolato del precedente
Decreto Legislativo n. 34671990 (Testo Unico sulle Successioni), ha introdotto per i contribuenti la possibilità di autoliquidare il quantum debeatur.
A far data dal 1° gennaio 2025 spetta - dunque - ai soggetti obbligati al pagamento dell'MP in questione effettuare i dovuti versamenti in autoliquidazione sulla base dei dati contenuti nelle
Dichiarazioni di successione, corrispondendo le Imposte ipotecarie e catastali entro e non oltre i termini di legge stabiliti per la presentazione delle Dichiarazioni stesse.
Fatta questa doverosa premessa, si è preso atto, nel caso che ci occupa, dell'avvenuto annullamento parziale - operato dall'Amministrazione stessa nell'esercizio del potere di autotutela - della pretesa impositiva portata dall'opposto avviso di liquidazione dell'MP (con irrogazione di sanzioni) n.
TFP/01423946373-RG 0143390/12.06.2025U, riferita alla Dichiarazione di successione della de cuius Nominativo_1 nata a [...] l'[...] ed ivi deceduta in data 30.05.2024.
Ciò precisato, in ordine alle conseguenti sanzioni irrogate per omesso/tardivo pagamento delle Imposte ipotecarie e catastali, le stesse devono essere comunque corrisposte entro e non oltre i termini di presentazione delle Dichiarazioni di successione.
P.Q.M.
Il giudice, riconosciuto lo sgravio operato dall'Agenzia delle Entrate, dichiarata la parziale cessata materia del contendere.Rigetta il ricorso relativamente alle sanzioni. Compensa le spese di lite tra le parti del giudizio.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
MANZI CIRO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3903/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara, 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TFP 01423946373 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 190/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Ricorrente_1 Discutere la causa in pubblica udienza;
- dichiarare nullo ed illegittimo l'avviso di liquidazione opposto perché infondato in fatto ed in diritto, non essendosi tenuto conto dei versamenti effettuati ed antecedenti all'emissione di tale attoo;
- dichiarare nullo ed illegittimo l'avviso medesimo sotto l'aspetto delle sanzioni comminate e della mancata predisposizione di contraddittorio preventivo;
- ordinare alla resistente di provvedere al rimborso della maggior somma versata;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari ex artt. 15 e seguenti del Decreto Legislativo n. 546/1992 ed ex art. 96 - comma 1 - c.p.c..
Resistente:
Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Caserta in persona del Direttore pro tempore
Dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere limitatamente allo sgravio delle somme portate dalla pretesa impositiva;
rigettare per il resto il ricorso riguardo alle sanzioni;
- compensare le spese di lite tra le parti del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 17.07.2025, da parte dell'Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Caserta è stato notificato al signor Ricorrente_1 in qualità di dichiarante l'avviso di liquidazione dell'MP (con irrogazione di sanzioni) n. TFP/01423946373-RG 0143390/12.06.2025U, riferita alla Dichiarazione di successione della de cuius Nominativo_1 nata a [...] l'[...] ed ivi deceduta in data 30.05.2024.
La somma complessivamente richiesta ammonta ad euro 1.685,00 (euro 1.377,00 quale MP di
Successione; euro 218,75 a titolo di sanzioni su Imposte autoliquidate, euro 9,75 come MP di Bollo).
Avverso il predetto avviso l'interessato ha prodotto il ricorso in epigrafe, eccependo: - la circostanza che l'avviso impugnato rappresenta una rimodulazione di analogo atto - riportante lo stesso numero di quello opposto, ma diverso protocollo (n. TFP/01423946373-RG0064205/20.03.2025U) - notificato in data
22.04.2025 e recante una richiesta di pagamento di euro 4.829,25; - il fatto che, in sede di invio della
Dichiarazione di successione era stato predisposto anche l'addebito diretto delle imposte da corrispondere, non andato - però - a buon fine - tant'è che in data 11.03.2025 il versamento era poi avvenuto a mezzo F24; - per effetto di ciò, la richiesta di istanza di rettifica in autotutela, rimasta senza esito, seguita dal ricorso incardinato dinanzi a questa Corte (RGR 3283/2025), teso al totale annullamento dell'avviso pregresso;
- l'emissione di un nuovo avviso di liquidazione senza tener conto del già avvenuto versamento dell'MP di successione - pari ad euro 1.377,00 + sanzioni - effettuato in data 26.05.2025; - la necessità di procedere ad annullamento/discarico delle somme portate da tale nuovo avviso;
- la censurabile richiesta di sanzioni, dal momento che, a norma di legge, le Dichiarazioni di successione vanno presentate entro 1 anno dal decesso del de cuius ed i versamenti effettuati entro il medesimo anno.
In sede di controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Caserta in persona del
Direttore pro tempore ha fatto presente: - l'avvenuto annullamento parziale della pretesa creditoria alla luce dei pagamenti già effettuati dall'interessato; - la necessità di recuperare comunque le somme residuali dovute a titolo di sanzioni sulle imposte ipocatastali non corrisposte contestualmente alla presentazione della Dichiarazione di successione.
All'udienza del 21.01.2026, il Giudice ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere riguardo all'avvenuto annullamento della pretesa impositiva. Il rigetto del ricorso per la parte restante.
Ai fini di una completa comprensione della problematica al vaglio, in linea generale giova doverosamente evidenziare come con l'emanazione del Decreto Legislativo n. 139/2024 siano state a suo tempo introdotte talune novità in materia di MP di successione e donazioni.
Come è noto, riguardo a quest'ultima, il Legislatore delegato, mettendo mano all'articolato del precedente
Decreto Legislativo n. 34671990 (Testo Unico sulle Successioni), ha introdotto per i contribuenti la possibilità di autoliquidare il quantum debeatur.
A far data dal 1° gennaio 2025 spetta - dunque - ai soggetti obbligati al pagamento dell'MP in questione effettuare i dovuti versamenti in autoliquidazione sulla base dei dati contenuti nelle
Dichiarazioni di successione, corrispondendo le Imposte ipotecarie e catastali entro e non oltre i termini di legge stabiliti per la presentazione delle Dichiarazioni stesse.
Fatta questa doverosa premessa, si è preso atto, nel caso che ci occupa, dell'avvenuto annullamento parziale - operato dall'Amministrazione stessa nell'esercizio del potere di autotutela - della pretesa impositiva portata dall'opposto avviso di liquidazione dell'MP (con irrogazione di sanzioni) n.
TFP/01423946373-RG 0143390/12.06.2025U, riferita alla Dichiarazione di successione della de cuius Nominativo_1 nata a [...] l'[...] ed ivi deceduta in data 30.05.2024.
Ciò precisato, in ordine alle conseguenti sanzioni irrogate per omesso/tardivo pagamento delle Imposte ipotecarie e catastali, le stesse devono essere comunque corrisposte entro e non oltre i termini di presentazione delle Dichiarazioni di successione.
P.Q.M.
Il giudice, riconosciuto lo sgravio operato dall'Agenzia delle Entrate, dichiarata la parziale cessata materia del contendere.Rigetta il ricorso relativamente alle sanzioni. Compensa le spese di lite tra le parti del giudizio.