Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 29/01/2026, n. 380
CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026

Argomenti

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  • Altro
    Infondatezza in fatto e diritto

    La pretesa impositiva è stata parzialmente annullata dall'amministrazione stessa nell'esercizio del potere di autotutela, riconoscendo i pagamenti già effettuati dal contribuente.

  • Rigettato
    Nullità per mancata predisposizione di contraddittorio preventivo

    Non specificato nella sentenza, ma la decisione finale implica che questo motivo non è stato accolto per la parte residuale.

  • Altro
    Richiesta di rimborso

    La pretesa impositiva è stata parzialmente annullata dall'amministrazione stessa nell'esercizio del potere di autotutela, riconoscendo i pagamenti già effettuati dal contribuente.

  • Rigettato
    Illegittimità delle sanzioni comminate

    Le sanzioni per omesso/tardivo pagamento delle imposte ipotecarie e catastali devono essere comunque corrisposte entro e non oltre i termini di presentazione delle dichiarazioni di successione.

  • Accolto
    Parziale cessazione della materia del contendere

    Riconosciuto lo sgravio operato dall'Agenzia delle Entrate.

  • Accolto
    Rigetto per le sanzioni

    Le sanzioni per omesso/tardivo pagamento delle imposte ipotecarie e catastali devono essere comunque corrisposte entro e non oltre i termini di presentazione delle dichiarazioni di successione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 29/01/2026, n. 380
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 380
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

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