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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 03/07/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1173/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice FR CC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 1173/2021 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. MAZZOLENI FERRACINI Parte_1 C.F._1
MA e l'avv. MUZIO SARA MARIA
ATTORE contro
(c.f. ), con l'avv. GIUGNI CHIARA Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA
e contro
(c.f. ), Controparte_2 P.IVA_2 con l'avv. LUCINI TEO
ER IA
HDI ASSICURAZIONI S.P.A. (c.f. , con l'avv. SACCHI ELEONORA P.IVA_3
ER IA
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, piaccia al Tribunale Ill.mo: in via principale,
pagina 1 di 23 - condannare la a risarcire al sig. tutti i danni di natura patrimoniale e Controparte_1 Parte_1 non patrimoniale subiti a seguito del sinistro per cui è causa che, al netto di quanto erogato dall'INAIL, in via puramente indicativa si quantificano in € 782.103,78, o in quel diverso importo di maggiore giustizia risultante come dovuto, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali con decorrenza dal giorno dell'evento al saldo secondo i noti criteri giurisprudenziali;
al netto da azioni di rivalsa da parte di e/o Controparte_3
CP_4
- condannare la convenuta a rifondere all'attore le spese di causa, le competenze professionali di avvocato, le spese generali, oltre accessori di legge per C.A. ed IVA, le spese di C.T.U. e quelle di C.T.P. in via subordinata,
- in ipotesi di accoglimento della domanda formulata in via subordinata dalla nei confronti Controparte_1 della e di accoglimento della domanda formulata in via Controparte_2 subordinata dalla nei confronti di HDI Assicurazioni Controparte_2
S.p.a., condannare la , la e la HDI Controparte_1 Controparte_2
Assicurazioni S.p.a, in solido tra loro, a risarcire al sig. tutti i danni di natura patrimoniale e Parte_1 non patrimoniale subiti a seguito del sinistro per cui è causa che, al netto di quanto erogato dall'INAIL, in via puramente indicativa si quantificano in € 782.103,78, o in quel diverso importo di maggiore giustizia risultante come dovuto, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali con decorrenza dal giorno dell'evento al saldo secondo i noti criteri giurisprudenziali;
al netto da azioni di rivalsa da parte di e/o Controparte_3
CP_4
- condannare i predetti convenuti, in solido tra loro, a rifondere all'attore le spese di causa, le competenze professionali di avvocato, le spese generali, oltre accessori di legge per C.A. ed IVA, le spese di C.T.U. e quelle di C.T.P..”
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice Monocratico del Tribunale di IO, contrariis reiectis, nel merito in via principale:
- respingere le domande proposte dall'attore nei confronti di , poiché infondate in fatto ed Controparte_1 in diritto;
nel merito in via subordinata:
- accertare e dichiarare che l'attore ha concorso alla causazione dell'incidente stradale del Parte_1 giorno 4/12/2018 e, conseguentemente, ridurre il danno da quell'evento derivato all'attore in proporzione al suo concorso causale, anche ai sensi degli artt. 1227 e 2056 c.c., detraendo da esso, di seguito ed in ogni caso, gli indennizzi dall'attore già percepiti, o che percepirà, da parte di Società AL MU di Assicurazioni Spa nonché da INAIL in conseguenza di quel medesimo fatto;
pagina 2 di 23 - accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva extracontrattuale della terza chiamata
[...] nella causazione dell'incidente stradale per cui è causa, e per l'effetto Controparte_2 condannare direttamente la a risarcire a Controparte_2 Parte_1 tutti i danni eventualmente e rigorosamente accertati in capo all'attore stesso;
nel merito in via ulteriormente subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande dell'attore nei confronti di
, condannare la terza chiamata in Controparte_1 Controparte_2 relazione alle obbligazioni assunte da quella società nei confronti di in forza Controparte_1 dell'affidamento del Servizio di Manutenzione Invernale, sgombero neve e antighiaccio delle Strade Provinciali per le Stagioni Invernali 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 del lotto 3 , a mantenere indenne la Pt_2 CP_1
rispetto ad ogni domanda nei suoi confronti proposta dall'attore o, in alternativa, a rimborsare la
[...]
di ogni somma che a qualsiasi titolo ed in conseguenza dell'accoglimento delle domande Controparte_1 dell'attore, anche solo parziale, essa dovesse essere condannata a pagare al sig. . Parte_1
Con vittoria di spese di causa, oltre spese forfettizzate al 15% ed accessori di legge“.
Per la terza chiamata Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di IO, contrariis adversis reiectis: nel merito, in via principale accertato e dichiarato che gli eventi di danno dedotti dall'attore nel presente processo sono ascrivibili alla condotta colposa dello stesso, rigettare in toto la domanda avanzata dall'attore in quanto infondata in fatto e in diritto nonché, allo stato non provata;
nel merito, in via subordinata nella denegata ipotesi venisse dichiarata la responsabilità / corresponsabilità della terza chiamata
[...] nella causazione del sinistro e conseguentemente questa fosse Controparte_2 tenuta al pagamento di somme a titolo di risarcimento direttamente a favore dell'attore o in via di manleva/regresso a favore della convenuta , condannare altresì la terza chiamata HDI Controparte_1
Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a tenere indenne
[...]
per quanto quest'ultima fosse costretta a pagare direttamente all'attore Controparte_2
o alla convenuta in via di manleva/regresso. in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
Per la terza chiamata HDI Assicurazioni s.p.a.:
“Piaccia all'Onorevole Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa, per le causali di cui in narrativa, così giudicare:
pagina 3 di 23 -nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la carenza di copertura assicurativa e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva svolta da in quanto inammissibile oltre che infondata in fatto e Controparte_2 diritto;
-nel merito, in via parimenti principale, dichiarare inammissibile anche in ragione della carenza di legittimazione attiva dell'attore, la domanda dallo stesso formulata in via subordinata nei confronti di HDI comunque infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze in punto;
-nel merito, in via via subordinata, respingere le avverse pretese tutte, e segnatamente la domanda di manleva svolta da in quanto infondate e comunque non provate anche sul presupposto dell'integrale Controparte_2 rigetto delle domande attoree siccome infondate in fatto e diritto;
-in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti conclusioni e di accoglimento, anche solo parziale, delle pretese attoree oltreché della domanda di manleva svolta da liquidare gli importi risarcitori dovuti secondo le rigorose risultanze Controparte_2 istruttorie -tenuto conto del concorso di responsabilità dell'attore ex art. 1227 e 2056 c.c. e portando in deduzione quanto erogato e/o da erogare da parte dell'Inail e quanto percepito su polizza infortuni- nonché gli importi in manleva e garanzia nei rigorosi limiti di quanto provato ed accertato in corso di causa ad esclusivo carico di tenuto comunque conto delle condizioni di contratto tutte e segnatamente dello Controparte_2 scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per sinistro e del limite di indennizzo di € 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo;
-con vittoria di spese e competenze del giudizio.
-In via istruttoria, chiede che l'Ill.mo Giudice ordini ex art. 210 e/o 213 c.p.c. all'Inail–Sede di CP_1
l'esibizione e il deposito in giudizio di tutta la documentazione aggiornata relativa alle somme erogate e/o da erogare e al valore capitale della rendita riconosciuta all'attore (infortunio n. 515186309). Si chiede, occorrendo, disporsi idonea c.t.u. medico legale sulla persona dell'attore volta ad accertare e valutare le conseguenze lesive derivate nonché la congruità e pertinenza delle spese mediche chieste in rifusione”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1
, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro
[...] stradale occorso in data 04.12.2018, quantificati in € 778.914,84, o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
In particolare, l'attore deduceva che:
- in data 4 dicembre 2018, verso le ore 8.00, stava percorrendo la S.P. 26 in direzione fraz.
Cologna – Tirano centro, a velocità moderata e tenendo regolarmente la propria corsia di marcia, alla guida dell'autovettura Mercedes Classe A di sua proprietà targata FJ359XS;
pagina 4 di 23 - ad un certo punto, a causa del manto stradale gelato e non trattato in modo adeguato a mantenere l'aderenza delle ruote, perdeva il controllo del veicolo e terminava nell'opposta corsia di marcia, andando a collidere con l'autocarro CO targato S168669 di proprietà di che stava sopraggiungendo in direzione Tirano – Sernio;
Controparte_5
- intervenivano i Carabinieri di Tirano, che evidenziavano la riconducibilità dell'accaduto al pessimo stato di manutenzione del fondo stradale, completamente ghiacciato;
- la stessa mattina quattro vetture su analoghe strade provinciali erano uscite di strada a causa del manto stradale ghiacciato;
- in quei giorni, la temperatura a Tirano era inferiore allo zero termico;
- a seguito della collisione, era faticosamente estratto dal veicolo grazie all'intervento di personale del Pronto Soccorso e Vigili del Fuoco e trasportato in elisoccorso presso l'Ospedale di Sondalo, ove veniva ricoverato in prognosi riservata;
- le lesioni riscontrate consistevano in: trauma cranio - facciale con ferite lacero - contuse multiple al viso con frattura composta del condilo mandibolare destro;
frattura scomposta della branca mandibolare di sinistra;
frattura delle ossa proprie del naso e del setto nasale, nonché della lamina pterigoidea interna di sinistra;
frattura coronale degli elementi 11 e 21; contusione encefalica come emorragia endoventricolare occipitale sinistra;
contusione toracica con contusione polmonare bilaterale;
pneumotorace ed emotorace a destra;
frattura dello scafoide carpale destro e frattura della base del II metacarpo;
frattura del femore destro e del pilone tibiale omolaterale con ferita lacero - contusa in sede talloneria;
frattura della gamba sinistra con estesa ferita lacero - contusa a livello del ginocchio;
contusioni multiple;
- rimaneva in terapia intensiva sino al 21.12.2018, dopodiché, veniva trasferito nel reparto di
Recupero Funzionale, ove rimaneva sino al 15.03.2019;
- la terapia riabilitativa si protraeva a Sondalo sino al 10.01.2020 a livello ambulatoriale;
- con il passare del tempo aveva incominciato a manifestare sintomi ansioso – depressivi, associati a qualche manifestazione di agitazione comportamentale, fattori che rendevano necessaria la sottoposizione a varie visite psichiatriche;
- gli veniva diagnostica una sindrome post traumatica da stress, che richiedeva supporto psicologico e assunzione di farmaci specifici;
- in data 03.06.2020 si era sottoposto a visita medico legale presso la dottoressa Per_1
la quale riscontrava le lesioni riportate nel sinistro e quantificava il danno in danno
[...]
pagina 5 di 23 temporaneo biologico assoluto: gg. 120, danno temporaneo biologico parziale al 75%: gg. 150, danno temporaneo biologico parziale al 50%: gg 150, danno biologico permanente: 37/38% con rilevante incidenza pari almeno al 25% anche sull'attività lavorativa svolta di impiegato costretto a vari spostamenti nei vari uffici pubblici della provincia, sotto forma di usura delle residue risorse fisiche;
- dopo l'effettuazione della visita medico legale aveva intrapreso la procedura di negoziazione assistita verso la Provincia di , la quale, per il tramite della propria compagnia CP_1 assicurativa, aveva comunicato il diniego dell'assicurata a partecipare alla procedura.
Si costituiva in giudizio la , chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto Controparte_1 infondate in fatto e in diritto e chiamando in causa Controparte_2
per essere manlevata da ogni domanda proposta nei suoi confronti dall'attore.
[...]
In particolare, la convenuta esponeva che:
- aveva affidato alla ditta con sede a Controparte_2
Tirano (SO) il servizio di manutenzione invernale, sgombero neve e antighiaccio delle strade provinciali per le stagioni Invernali 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 del lotto 3 , Pt_2 comprensivo anche della S.P. 26, servizio da svolgersi, per ciò che concerneva la stagione invernale 2018/2019, dal 3/12/2018 al 15/5/2019, dunque anche al tempo in cui si era verificato l'incidente per cui è causa, di giorno e di notte, anche nei giorni prefestivi, festivi e non lavorativi, ogniqualvolta le condizioni meteo lo avessero richiesto;
- il servizio aveva ad oggetto l'esecuzione delle operazioni di sgombero neve con mezzi meccanici specializzati e di trattamento antighiaccio mediante lo spargimento di salaccio e sabbione lungo le strade provinciali comprese anche nel lotto 3 , quest'ultimo Pt_2 comprendente anche la S.P. 26 lungo la quale si era verificato l'incidente stradale;
- la ditta appaltatrice si era assunta la responsabilità dei danni causati a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei servizi oggetto del contratto di appalto e delle attività connesse, sollevando la da ogni responsabilità al riguardo;
Controparte_1
- il tratto di strada ove era avvenuto l'incidente costeggia la sponda orobica della valle, ed era noto per essere spesso soggetto a gelate, essendo zona umida e costantemente in ombra durante le stagioni autunnali e invernali, circostanza certo nota all'attore, che risiedeva nelle immediate vicinanze del luogo dell'incidente (come lo stesso aveva dichiarato), e che avrebbe dovuto indurlo a tenere una condotta di guida particolarmente prudente;
pagina 6 di 23 - il ghiaccio sulla strada, quand'anche fosse stato presente, non poteva certo costituire insidia non visibile oggettivamente e non prevedibile soggettivamente dall'attore;
- in ogni caso, era errata la quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale effettuata dall'attore.
Si costituiva in giudizio anche la terza chiamata Controparte_2
(di seguito, per brevità, anche , chiedendo il rigetto delle domande attoree e chiamando Controparte_2 in causa HDI Assicurazioni s.p.a., per essere tenuta indenne da quanto eventualmente dovuto all'attore o alla convenuta in via di manleva/regresso.
In particolare, la terza chiamata esponeva che:
- condivideva le eccezioni sollevate dalla nei confronti dell'attore; Controparte_1
- era coperta da garanzia assicurativa e pertanto aveva interesse a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa.
Si costituiva in giudizio la terza chiamata HDI Assicurazioni s.p.a., chiedendo il rigetto della domanda svolta da nei propri confronti, nonché, nella denegata ipotesi di accoglimento delle Controparte_2 domande attoree, che venissero liquidati gli importi risarcitori tenuto conto del concorso di responsabilità dell'attore ex art. 1227 e 2056 c.c. e portando in deduzione quanto erogato e/o da erogare da parte dell'Inail e quanto percepito su polizza infortuni.
In particolare, la compagnia assicuratrice esponeva che:
- il rapporto assicurativo con era regolato dalla polizza n. 0432417327 del Controparte_2
27/10/17 comprensiva degli allegati “DD” e “AG”, nonché dalle “Condizioni di Assicurazione” contenute nel fascicolo informativo Mod. P5691 Ed. 05/2014 richiamato in Polizza;
- il rischio assicurato, descritto in polizza, comprendeva una serie di attività specificatamente elencate, tra cui l'attività di sgombero neve in forza dell'estensione di garanzia di cui all'Allegato “AG” sempre che l' fosse in possesso dei requisiti necessari per lo Parte_3 svolgimento di tale attività, con espressa esclusione dei danni ascrivibili a inadempimento contrattuale, con uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per sinistro e con il limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo pari a € 50.000,00;
- l'attività di trattamento antighiaccio non era ricompresa in quella di sgombero neve e la copertura assicurativa non operava in quanto sussistevano ben due circostanze contrattualmente previste in modo tra loro indipendente, quali cause di esclusione della garanzia assicurativa: i danni di cui si tratta erano ascrivibili a inadempimento contrattuale, ovvero, al mancato pagina 7 di 23 svolgimento da parte dell'Assicurata dell'attività ex contractu prevista e l'Assicurata non era in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di sgombero neve;
- la garanzia assicurativa, infatti, copriva il danno involontariamente cagionato a terzi dall'assicurata in conseguenza dell'esercizio dell'attività di sgombero neve e non già il danno cagionato dal mancato o non corretto esercizio dell'attività medesima ascrivibile a inadempimento contrattuale, ovvero, al mancato rispetto degli obblighi contrattuali assunti nei confronti della committente;
Controparte_1
- in altri giudizi pendenti avanti al Tribunale di IO, la aveva documentato CP_1
l'inadempimento di nonché la mancanza dei requisiti richiesti per lo Controparte_2 svolgimento del servizio, che era stato revocato;
- si associava alle difese della , che condivideva. Controparte_1
Concessi alle parti i termini di cui all'articolo 183, comma sesto, c.p.c., con ordinanza del 10.03.2023 veniva formulata proposta ex articolo 185 bis c.p.c., che non veniva accettata dall'attore e da
[...]
(mentre la convenuta e la compagnia assicurativa dichiaravano di non averla sottoposta ai CP_2 propri organi deliberativi, avendo avuto conoscenza del fatto che l'attore non l'aveva accettata).
Successivamente, con ordinanza del 29.05.2023, venivano ammesse le prove orali relative alla dinamica del sinistro e ordinato all'Inail – sede di , di esibire in giudizio mediante deposito o CP_1 trasmissione presso la Cancelleria civile del Tribunale di IO, tutta la documentazione inerente la posizione di e, in particolare, il riconoscimento di rendita vitalizia e/o di qualsiasi Parte_1 importo riconosciuto e/o versato dall'ente assistenziale in conseguenza del sinistro occorso in Tirano in data 04.12.2018, con specificazione del valore capitale di tale rendita, nonché titoli e importi della relativa liquidazione, nonché a AL MU Assicurazioni l'esibizione mediante deposito o trasmissione presso la Cancelleria civile del Tribunale di IO della documentazione inerente all'infortunio occorso in data 4/12/2018 al sig. con indicazione di tutte le somme allo Parte_1 stesso erogate in relazione a detto sinistro.
Le prove orali venivano assunte alle udienze del 07.09.2023, del 12.12.2023 e del 10.04.2023.
Sia l'Inail sia AL MU Assicurazioni depositavano la documentazione richiesta.
Veniva quindi disposta CTU medico legale sulla persona dell'attore.
All'esito, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e infine, con ordinanza del
17.03.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190
c.p.c.
pagina 8 di 23 ***
Risulta dagli atti di causa (cfr. relazione incidente stradale sub. doc. 1 fascicolo attore) che, in data
04.12.2018, alle ore 07.45, l'attore, mentre si trovava a bordo del proprio veicolo Mercedes, andava a collidere con l'autoarticolato CO che proveniva dalla direzione opposta in Tirano, via Lucini (S.P.
26), riportando gravi lesioni.
Nel rapporto sull'incidente stradale redatto dai Carabinieri intervenuti sul posto, si legge che “il sinistro stradale aveva origine a causa delle pessime condizioni del manto stradale che si presentava completamente ghiacciato per le rigide temperature registrate.” Anche i Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto per estrarre l'attore incastrato tra le lamiere dell'auto, davano atto di aver richiesto l'intervento sul posto di personale della per la messa in sicurezza della strada, in quanto “era CP_1 una lastra di ghiaccio” (cfr. doc. 59 fascicolo attore).
Ebbene, l'attore ha agito in giudizio deducendo che la responsabilità del sinistro oggetto di causa era ascrivibile alla , ente proprietario della strada e custode della stessa, ai sensi Controparte_1 dell'art. 2051 c.c.
In punto di diritto, giova preliminarmente rilevare che alla fattispecie in esame deve ritenersi applicabile l'invocato disposto normativo di cui all'art. 2051 c.c., ipotesi speciale di responsabilità aquiliana da cose in custodia.
Com'è noto, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità è esclusa dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi ad esso come ulteriore contributo nella produzione del pregiudizio (cfr. al riguardo, ex multis Cass. civ., n. 17625 del 5 settembre 2016, est.
Rossetti).
La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata, che consente di parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità
(piuttosto che di colpa presunta), comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279).
pagina 9 di 23 In punto di onere probatorio gravante sulle parti giova rilevare che, allorquando il danno è causato da cose dotate di un intrinseco dinamismo, l'attore ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa ed il danno, mentre non è necessaria la dimostrazione della pericolosità della cosa;
quando, invece, il danno è causato da cose inerti e statiche (marciapiedi, scale, strade, pavimenti e simili), il danneggiato può provare il nesso di causa tra cosa e danno anche dimostrandone la pericolosità (cfr. Cass. civ., n.
17625 del 5 settembre 2016, est. Rossetti); diversamente, spetta al convenuto la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.
Ricordati i predetti consolidati principi ed alla luce delle risultanze istruttorie in atti, deve preliminarmente ritenersi che, poiché la custodia consiste nel potere fattuale di effettiva disponibilità e controllo della cosa (in questo senso, cfr. Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008), alcun dubbio può esservi, nella fattispecie, circa il fatto che la Provincia di IO fosse custode della strada ove è avvenuto l'incidente, ovvero la S.P. 26.
Ciò premesso, deve parimenti ritenersi raggiunta la prova della derivazione causale del danno dalla cosa, ovvero la prova del nesso di causalità; infatti, come risulta dal rapporto dell'incidente stradale redatto dai Carabinieri e dal verbale dei Vigili del Fuoco sopra citati, la strada era completamente ghiacciata. Inoltre, si evidenzia che il conducente dell'autoarticolato CO, contro cui era andato a collidere l'attore, sentito subito dopo il fatto, aveva dichiarato che “la strada era completamente ghiacciata e si faceva fatica a stare in piedi” (cfr. doc. 50 fascicolo attore).
Si ritiene invece che la IO non abbia fornito la prova di un fattore, estraneo alla sua CP_1 sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale, avente i caratteri del caso fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.
Invero, l'eccezione di parte convenuta secondo cui la condotta colposa ed imperita tenuta da Pt_1
era idonea ad interrompere il nesso causale tra il danno lamentato e le condizioni della S.P. 26
[...] alla chilometrica 0+550, la mattina del giorno 4/12/2018, è infondata e non merita accoglimento, in quanto non risulta provato che la condotta di guida del sig. non fosse ispirata alle regole della Pt_1 prudenza. A questo proposito, non si reputa attendibile quanto dichiarato dal teste , conducente Tes_1 dell'autoarticolato coinvolto nel sinistro, all'udienza del 07.09.2023 (“il sig. andava un po' Pt_1 forte”) in quanto tale affermazione risulta generica e in contrasto con quanto dichiarato dal medesimo ai Carabinieri subito dopo l'incidente, ovvero “posso confermare che a mio parere il conducente
pagina 10 di 23 dell'altra autovettura ( ) non avesse una velocità esagerata anzi stava procedendo Parte_1 anch'esso a velocità ridotta causa il ghiaccio presente in strada” (cfr. doc. 50 fascicolo attore).
Orbene, la ha dedotto di aver affidato alla ditta Eredi TI ZI di Controparte_1
TI OL & C. s.a.s., il servizio di manutenzione invernale, sgombero neve e antighiaccio delle strade provinciali per le stagioni invernali 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 del lotto 3 , Pt_2 comprensivo anche della S.P. 26 (docc. 1 e 2 fascicolo convenuta), servizio che doveva svolgersi, per ciò che concerneva la stagione invernale 2018/2019, dal 3/12/2018 al 15/5/2019, dunque anche al tempo in cui si era verificato l'incidente per cui è causa, di giorno e di notte, anche nei giorni prefestivi, festivi e non lavorativi, ogniqualvolta le condizioni meteo lo avessero richiesto. Inoltre, parte convenuta ha rilevato che, in base agli accordi contrattuali intercorsi tra la stessa ed Controparte_2
(cfr. doc. 3 fascicolo convenuta), la ditta appaltatrice si era assunta la responsabilità dei danni causati a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei servizi oggetto del contratto di appalto e delle attività connesse, sollevando la da ogni responsabilità al riguardo. Pertanto, la Provincia Controparte_1 aveva chiesto di essere tenuta indenne da ogni domanda proposta dall'attore, chiamando in causa
[...]
CP_2
A questo proposito, si ritiene la ed siano responsabili in via Controparte_1 Controparte_2 solidale e in parti uguali in relazione al sinistro occorso a e che pertanto la domanda di Parte_1 manleva formulata dalla nei confronti di sia infondata e non Controparte_1 Controparte_2 meriti accoglimento.
In primo luogo, si osserva che il contratto intercorso tra la ed Controparte_1 Controparte_2 prevedeva, all'articolo 8 (rubricato “responsabilità dell'appaltatore”) che “l'appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dal committente o da terzi in dipendenza dell'esecuzione del servizio e a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia il committente che le persone che lo rappresentano. L'appaltatore è altresì tenuto a rispondere, nei termini sopra esposti, dell'attività e del comportamento di tutto il personale dallo stesso messo a disposizione per l'esecuzione dell'appalto”
(cfr. doc. 3 fascicolo convenuta). Ebbene, tale clausola, pattuita tra la e la ditta appaltatrice, CP_1 non implica il venir meno, in capo all'ente pubblico, della responsabilità nei confronti degli utenti delle strade ai sensi dell'articolo 2051 c.c.
Sul punto, si condividono i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il dovere di custodia da parte dell'ente pubblico non viene meno per la PA nemmeno laddove il bene demaniale - strada sia destinatario di lavori di manutenzione affidati a terzi. Infatti, questa Corte (Cass. n. 1691
pagina 11 di 23 del 2009 cit.) ha sostenuto che "l'affidamento della manutenzione stradale in appalto alle singole imprese non sottrarrebbe la sorveglianza ed il controllo, di cui si discute, al per assegnarli CP_6 all'impresa appaltatrice, che così risponderebbe direttamente in caso d'inadempimento: infatti, il contratto d'appalto per la manutenzione delle strade di parte del territorio comunale costituisce soltanto lo strumento tecnico - giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 C.d.S. vigente, per cui deve ritenersi che l'esistenza di tale contratto di appalto non vale affatto ad escludere la responsabilità del committente nei confronti degli CP_6 utenti delle singole strade ai sensi dell'art. 2051 c.c.". (Cassazione civile sez. III - 19/02/2013, n.
4039).
L'ente pubblico, pertanto, continua a rispondere come custode, atteso che permane in capo al medesimo il dovere di esercitare l'opportuna vigilanza e i necessari controlli per garantire la sicurezza e la fruibilità delle strade agli utenti.
Ebbene, considerato che, come confermato dal rapporto dei Carabinieri sull'incidente, dal verbale dei
Vigili del Fuoco e dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto dall'autista dell'autoarticolato coinvolto nel sinistro, il tratto di strada provinciale in cui era avvenuto l'incidente risultava completamente ghiacciato (tanto che i Carabinieri intervenuti non rinvenivano segni di frenata sul suolo ghiacciato), si ritiene che l'ente pubblico sia venuto meno al proprio dovere di vigilanza e controllo sul bene demaniale.
Parimenti, si ritiene che sussista la responsabilità solidale di quale ditta appaltatrice Controparte_2 affidataria dei servizi di manutenzione invernale, sgombero neve e antighiaccio delle strade provinciali, in relazione al sinistro per cui è causa.
Infatti, risulta provato che la terza chiamata non abbia adempiuto correttamente agli obblighi assunti contrattualmente nei confronti della . Sul punto, si evidenzia che l'inadempimento risulta CP_1 evidente, alla luce del fatto che la strada ove è avvenuto il sinistro risultava completamente ghiacciata
(cfr. docc. 1 e 59 fascicolo attore). Non solo, ma come si evince dalla documentazione prodotta da HDI
Assicurazioni s.p.a. (cfr. doc. 4 fascicolo compagnia assicurativa), in data 5 novembre 2018 la
Provincia di aveva contestato ad “la grave inadempienza che comporta CP_1 Controparte_2
l'applicazione della penale di euro 200,00 per ciascun km di strada”, a causa dei numerosi incidenti verificatesi sulle strade afferenti i lotti 2 e 3 (in cui rientra la S.P. 26 ove è avvenuto il sinistro). Inoltre, con determinazione n. 360 del 12.04.2019, la aveva provveduto a revocare il servizio di CP_1
pagina 12 di 23 manutenzione invernale di sgombero neve e antighiaccio delle strade provinciali relative al lotto 3
, comprendente il tratto stradale ove si era verificato il sinistro. Pt_2
Si evidenzia altresì che non abbia soddisfatto l'onere probatorio sulla stessa gravante Controparte_2 circa il corretto adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti della , essendo a tale CP_1 fine irrilevante la copia fotostatica del “disco cronotachigrafo” prodotta (cfr. doc. 2 fascicolo
[...]
, documento di formazione unilaterale che non indica il percorso effettuato dal mezzo ma CP_2 soltanto che il mezzo era acceso.
Ciò chiarito in ordine alla responsabilità del sinistro, si rileva che ha chiamato in causa Controparte_2
HDI Assicurazioni s.p.a., per essere tenuta indenne da quanto eventualmente fosse stata costretta a pagare all'attore o alla . Controparte_1
Ebbene, la domanda formulata da nei confronti di HDI Assicurazioni s.p.a. è infondata Controparte_2
e non merita accoglimento. Infatti, come si evince dalla polizza relativa al rapporto assicurativo tra e la compagnia assicuratrice, l'assicurazione non comprendeva i danni derivanti da Controparte_2 inadempimento contrattuale (cfr. doc. 2, allegato AG fascicolo HDI Assicurazioni). Nel caso di specie, pertanto, non vi è copertura assicurativa in quanto i danni occorsi a derivano dal Parte_1 mancato adempimento, da parte di degli obblighi di manutenzione invernale di Controparte_2 sgombero neve e antighiaccio sulla stessa gravanti in forza del contratto di appalto stipulato con la
(danni in relazione ai quali, come si è già detto, sussiste anche la responsabilità Controparte_1 solidale della ). Controparte_1
A questo proposito, si osserva come la giurisprudenza richiamata da nella memoria Controparte_2
183, comma sesto, n.1) c.p.c., a supporto della tesi della sussistenza della copertura assicurativa (cfr., in particolare, Cass., sezione III, 29/08/19, 21795), non si attagli al caso in esame, in cui è stata ritenuta sussistente una responsabilità contrattuale diretta di e non per manleva (cfr. sul punto, Controparte_2 la sentenza della Corte di Cassazione sopra citata richiamata da . Controparte_2
Si ritiene pertanto che la polizza assicurativa non operi nel caso di specie, in quanto ciò che è coperto dalla garanzia in esame è il danno involontariamente cagionato a terzi dall'assicurata in conseguenza dell'esercizio dell'attività di sgombero neve e non già il danno cagionato dal mancato o non corretto esercizio dell'attività medesima ascrivibile a inadempimento contrattuale, ovvero, al mancato rispetto degli obblighi contrattuali assunti nei confronti della committente . Controparte_1
Sulla quantificazione del danno occorso a . Parte_1
pagina 13 di 23 Passando alla quantificazione del danno, nel corso del giudizio è stata effettuata CTU medico legale sulla persona dell'attore, che ha così concluso: “la sede e la morfologia delle lesioni bene si adattano al meccanismo produttivo prospettato in atti (conducente di autovettura che, causa fondo stradale ghiacciato, perdeva il controllo del mezzo ed entrava in collisione con autocarro proveniente in senso contrario) (…) Tenuta presente la natura e l'entità delle lesioni inizialmente patite, considerato
l'indirizzo terapeutico seguito, il tutto esaminato alla luce della comune pratica clinica e medico legale, la durata della inabilità temporanea biologica può essere fissata in circa un anno, da intendersi in 120 giorni a totale, giorni 120 a parziale al 75% e giorni 120 a parziale al 50%” Per quanto riguarda i postumi permanenti, il CTU ha stimato il danno biologico permanente al 35% e un grado di sofferenza psico-fisica, per quanto riguarda il periodo di inabilità temporanea, pari a 4/5 e, per quanto riguarda il periodo relativo ai postumi permanenti, pari a 3/5.
Si condividono le conclusioni del CTU in quanto logiche e motivate.
Ebbene, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, questo giudice ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico - fisica aggiornate al tempo della decisione. Le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano sono state riconosciute dalla Suprema Corte di Cassazione quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (cfr. Cass. 7/6/2011 n. 12408).
Sulla scorta di tali criteri in primo luogo e in generale anche in questo caso, da un lato, in sede di liquidazione del danno da invalidità per postumi permanenti, il valore da attribuirsi ai punti di invalidità viene rapportato all'entità percentuale della invalidità riscontrata, con un aumento progressivo del predetto valore, per punto di invalidità, a sua volta differenziato a seconda dell'età della persona
(dovendosi rapportare la liquidazione del danno biologico alla diversa incidenza dell'invalidità sul bene salute compromesso a seconda dell'arco vitale trascorso e dell'aspettativa di vita residua), da un altro lato, per ciascun punto percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica, viene indicato un importo che dia complessivo ristoro alle conseguenze della lesione in termini “medi” in relazione agli aspetti anatomo-funzionali, agli aspetti relazionali, agli aspetti di sofferenza soggettiva, ritenuti provati anche presuntivamente.
Per le considerazioni esposte, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (22 anni) e dell'entità dei postumi permanenti (35%), in via equitativa è possibile liquidare per la voce di danno pagina 14 di 23 non patrimoniale la somma di euro 263.422,00 in moneta attuale per le conseguenze personali riferibili ai postumi permanenti, oltre alla somma di euro 37.260,00 in moneta attuale per l'inabilità temporanea
(reputandosi peraltro equo calcolare un parametro medio giornaliero di euro 138,00 per l'inabilità parziale tenuto conto del grado di sofferenza valutato dal ctu).
Nel caso di specie, non si ritiene congruo riconoscere alcuna personalizzazione del danno, condividendo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in materia di personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze "comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (cfr. Corte di cassazione, Sezione sesta civile, ordinanza 31 maggio 2019,
n. 15084).
In particolare, l'attore non ha fornito prova della sussistenza di specifiche circostanze di fatto da cui desumere l'esistenza di conseguenze non comuni di danno, idonee a giustificare la richiesta personalizzazione del medesimo.
Poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute all'attore vanno applicati gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto, per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno. Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria devalutata alla data dell'evento dannoso (04.12.2018), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice
Istat.
Ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale, occorre considerate che l'attore percepisce dall'Inail la rendita capitalizzata di € 100.800,77 a titolo di danno biologico (cfr. documentazione trasmessa dall'Inail del 13.09.2023, a seguito di richiesta di informazioni ex articolo 213 c.p.c.),
pagina 15 di 23 nonché ha percepito da Società AL MU Assicurazioni, in forza della polizza assicurativa n.
2018/419760, la somma di € 40.500 (cfr. documentazione inviata da AL MU in data 18/01/24).
Occorre quindi soffermarsi sull'istituto della compensatio lucri cum damno; tale istituto, pur chiaro nella sua portata generale, ha originato un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale con riferimento all'ipotesi in cui il danno e il beneficio collaterale riposino su differenti titoli da cui insorgono, in capo a due soggetti diversi, due distinte obbligazioni. Il contrasto giurisprudenziale sul punto ha trovato composizione in quattro note pronunce delle Sezioni Unite (Cfr. Cass., Sez. Unite, sent. n. 12564, 12565, 12566, 12567 del 2018) che, dopo aver dettato i principi generali in materia, seppure enunciati “nei limiti della rilevanza” nel caso concreto, ne hanno immediatamente fatto applicazione alle controversie sottoposte al loro esame. Ebbene, ad avviso delle Sezioni Unite (che riprendono sostanzialmente le argomentazioni di Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sent. n.
1/2018), nel caso in cui il danno e il vantaggio riposino su titoli differenti, l'operatività del principio della compensatio dipende dalla “ragione giustificatrice”, cioè dalla funzione del beneficio collaterale che, in conseguenza dell'illecito, è entrato nel patrimonio del danneggiato. Così, la compensatio opera quando la provvidenza erogata al danneggiato neutralizza la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito. Viceversa, non può procedersi al suddetto defalco nel caso in cui il beneficio collaterale non mira a ristorare lo specifico pregiudizio cagionato dal responsabile, ma assolve ad una finalità diversa, quale può essere quella previdenziale tipica dell'assicurazione sulla vita o della pensione di reversibilità.
Elemento dirimente nel compiere una siffatta valutazione è la previsione legale della rivalsa che, fungendo da “meccanismo di raccordo” tra il risarcimento del danno e il beneficio collaterale, scongiura il rischio che il danneggiante non risponda delle proprie negligenze e, al tempo stesso, evita un'ingiusta locupletazione del danneggiato in ossequio al principio indennitario. Ed allora, applicando i suddetti principi al caso di un'assicurazione contro i danni stipulata dal ricorrente per tutelarsi contro il rischio di danneggiamento ad un proprio aeromobile (quindi, a garanzia di una res), la Suprema Corte ha concluso nel senso della operatività della compensatio, rilevando che il risarcimento e l'indennizzo assolvono entrambi al medesimo fine di ristorare il danneggiato del danno derivante dalla distruzione della cosa di sua proprietà (cfr. Cass., Sez. Unite, sent. n. 12565/2018). Il diffalco dal risarcimento è stato poi applicato dalle Sezioni Unite (cfr. sent. n. 12566 e n. 12567 del 2018) in relazione all'indennizzo corrisposto dall'INAIL per infortunio sul lavoro e con riguardo all'indennità di pagina 16 di 23 accompagnamento percepita dalla vittima di un sinistro che ha menomato le sue capacità di deambulazione.
Ad opposta conclusione sono invece pervenute le Sezioni Unite con riferimento alla possibilità di scomputare dal risarcimento del danno subito dalla vittima secondaria di un fatto illecito la somma dalla stessa incamerata a titolo di pensione di reversibilità. In tale ipotesi, ha rilevato la Suprema Corte,
“l'erogazione della pensione di reversibilità non è geneticamente connotata dalla finalità rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito del terzo.
Quell'erogazione non soggiace ad una logica e ad una finalità di tipo indennitario, ma costituisce piuttosto - come è stato rilevato in dottrina - l'adempimento di una promessa rivolta dall'ordinamento al lavoratore-assicurato che, attraverso il sacrificio di una parte del proprio reddito lavorativo, ha contribuito ad alimentare la propria posizione previdenziale: la promessa che, a far tempo dal momento in cui il lavoratore, prima o dopo il pensionamento, avrà cessato di vivere, quale che sia la causa o l'origine dell'evento protetto, vi è la garanzia, per i suoi congiunti, di un trattamento diretto a tutelare la continuità del sostentamento e a prevenire o ad alleviare lo stato di bisogno.”
Argomentazioni analoghe sono state peraltro spese dalle Sezioni Unite, seppur incidenter tantum, non rientrando in alcun caso concreto loro sottoposto, con riferimento all'assicurazione sulla vita, ove
“l'indennità si cumula con il risarcimento, perché si è di fronte ad una forma di risparmio posta in essere dall'assicurato sopportando l'onere dei premi, e l'indennità, vera e propria contropartita di quei premi, svolge una funzione diversa da quella risarcitoria ed è corrisposta per un interesse che non è quello di beneficiare il danneggiante” (cfr. Cass., Sez. Unite, sent. n. 12565/18).
Pertanto, facendo applicazione dei principi espressi dalla Sezioni Unite, occorre effettuare la compensazione tra il risarcimento del danno non patrimoniale liquidato all'attore e la rendita capitalizzata di € 100.800,77 per danno biologico che l'INAIL sta corrispondendo all'attore.
Nel caso in cui venga in rilevo una polizza infortuni, invece, i principi esposti dalla Suprema Corte non appaiono immediatamente risolutivi.
Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Milano, sez. X, sentenza
11/04/2023, n. 2894) “deve evidenziarsi che, al fine di individuare la disciplina applicabile alle polizze infortuni, occorre rifuggire da rigidi automatismi, essendo necessario risalire allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipula del contratto assicurativo in esame.”
Ebbene, nel caso di specie, i contraenti hanno previsto che, in caso di invalidità permanente, la compagnia assicurativa avrebbe dovuto versare all'assicurato un indennizzo calcolato in percentuale pagina 17 di 23 sulla somma assicurata, contestualmente prevedendosi una preventiva rinuncia da parte della AL
MU Assicurazioni ad esercitare il proprio diritto di surroga nei confronti dell'eventuale terzo responsabile. Le parti, dunque, non hanno ancorato l'indennizzo assicurativo ad un supposto valore obiettivo della persona, ma lo hanno legato ad un capitale convenzionalmente stabilito, secondo un modello più simile a quello dell'assicurazione sulla vita (dove l'indennità è correlata al capitale investito), rispetto allo schema dell'assicurazione contro i danni alle cose (ove l'indennizzo è rapportato al valore del bene assicurato).
“Soprattutto però, ad illuminare il reale intento perseguito dalle parti, è l'esclusione convenzionale del diritto di rivalsa dell'assicuratore (per la cui previsione normalmente l'assicurato corrisponde premi maggiorati), clausola che, lungi dal porsi quale elemento accidentale del contratto (come invece sembrerebbero affermare Cass., sent. n. 13233/14 e Cass., ord. n. 14358/2019), assume un ruolo dirimente nell'interpretazione della concreta volontà delle parti. Tale pattuizione, infatti, dimostra chiaramente come i contraenti abbiano inteso scindere il profilo risarcitorio (derivante dall'applicazione degli artt. 2043 e ss. c.c.) da quello indennitario conseguente all'operatività della polizza. In altri termini, le parti, prevedendo la preventiva rinuncia dell'assicuratore alla surroga, hanno inteso pattuire che, in caso di infortunio imputabile a responsabilità del terzo, l'assicurato potesse cumulare il risarcimento del danno con l'indennizzo assicurativo. In altre parole, se la previsione di una rivalsa - come precisato dalle S.U. con sent. n. 12564/18 - trasforma il duplice, ma separato, rapporto bilaterale (danneggiante-danneggiato e assicuratore-assicurato) in una relazione trilaterale, l'esclusione convenzionale del diritto di surroga recide detta trilateralità, riportando la vicenda all'originaria doppia bilateralità.” (cfr. sentenza Tribunale di Milano sopra citata).
In definitiva, ritiene il Tribunale che la polizza stipulata dalle parti (cfr. doc. 57 fascicolo attore, in particolare pag. 95), per come in concreto articolata, risponda ad una finalità previdenziale: Pt_1
ha inteso cautelarsi contro di invalidità permanente, sopportando il pagamento di una serie di
[...] premi e assicurandosi la possibilità di poter celermente disporre, in caso di verificazione di un evento traumatico, di una somma di denaro certa nel suo ammontare e proporzionata, in quanto ancorata ad un prescelto capitale assicurato, non già al danno effettivamente patito, ma alla propria capacità di spesa e alla propria propensione all'investimento previdenziale. Il contratto assicurativo stipulato dall'attore, quindi, lungi dall'assolvere una funzione di neutralizzazione di un pregiudizio subito, intende precipuamente garantire all'assicurato (o ai suoi familiari in caso di decesso) una provvidenza dallo stesso stimata come idonea. Tale polizza, quindi, pur non rientrando nei due genera assicurativi pagina 18 di 23 disciplinati dal codice (rispettivamente agli artt. 1904 e ss. agli artt. 1919 e ss. c.c.), cionondimeno, condivide con l'assicurazione sulla vita la stessa natura previdenziale, trovando tale contratto assicurativo ragione, per com'è articolato dalle parti attraverso la previsione della rinuncia alla rivalsa, nella precauzione di introdurre una forma di provvidenza, volta non tanto ad elidere il danno, ma a garantire all'assicurato una maggiore tranquillità economica al verificarsi di un evento avverso.
La sentenza del Tribunale di Milano sopra citata ha altresì affermato che “la soluzione appena illustrata ha trovato sostanziale avallo anche in un recente precedente della Corte d'Appello di Milano
(sent. dell'8.2.2022, R.G. n. 1131/2021), la quale, dopo aver ravvisato nella polizza infortuni sottoposta al suo esame una natura previdenziale, ha escluso l'operatività della compensatio osservando che “la causa del contratto quale misura dell'esercizio dell'autonomia negoziale è idonea pertanto a fare sì che
l'indennizzo possa atteggiarsi in termini non meccanicamente riconducibili nell'alveo del principio della "compensatio lucri cum damno", ciò in considerazione della possibilità di riferire un valore all'integrità fisica, da reperire consensualmente nella misura dell'indennizzo, costituendo la polizza una modalità di quantificazione delle conseguenze dannose dell'evento pregiudizievole.
L'assicurazione sull'infortunio può quindi trovare la propria ragione non solo in relazione alla rimozione del danno ma anche nella precauzione - a fronte di un evento negativo che può colpire la persona nella sua integrità psicofisica o nella sua capacità di produrre reddito - di introdurre una forma di previdenza che non si sostituisce ma si affianca a quella indennitaria. Trattasi di prestazione funzionale a garantire, proprio a fronte dell'evento negativo incidente sull'integrità fisica, non solo
l'elisione del danno attraverso il processo indennitario ma anche una maggiore tranquillità economica, introducendo così anche una forma di risparmio di pieno valore sociale.”
Alla luce delle sue esposte considerazioni, si deve ritenere che la polizza infortuni stipulata dall'attore, stante la sua natura sostanzialmente previdenziale, soggiace prevalentemente alle norme dettate per l'assicurazione sulla vita, giustificandosi così l'inoperatività del principio indennitario, con la conseguenza che dalla somma liquidata a titolo di risarcimento in favore dell'attore non dev'essere scomputato l'indennizzo corrisposto da AL MU Assicurazioni.
Pertanto, il risarcimento del danno non patrimoniale spettante all'attore ammonta complessivamente ad
€ 199.881,23 oltre accessori come sopra indicato.
Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, l'attore ha chiesto il risarcimento del danno emergente, ovvero degli esborsi effettuati per visite mediche, prestazioni sanitarie specialistiche, ciclo di cura, acquisto di materiale sanitario, spese odontoiatriche, nonché per il costo della radiazione pagina 19 di 23 del veicolo, pari ad € 45,50. In considerazione del fatto che il veicolo era andato completamente distrutto a causa del sinistro, ha chiesto il rimborso del valore ante sinistro del mezzo, Parte_1 pari ad € 21.100,00.
L'attore ha chiesto altresì il risarcimento del “lucro cessante”, deducendo che le lesioni sofferte avevano comportato una riduzione della capacità lavorativa specifica di impiegato, costretto a costanti spostamenti nei vari uffici pubblici della provincia, sotto forma di “usura delle residue risorse fisiche”.
Ebbene, si evidenzia in primo luogo come l'attore non abbia provato l'asserita riduzione della capacità lavorativa specifica, di talché sotto questo profilo la domanda risulta infondata e pertanto non merita accoglimento.
A questo proposito, giova infatti evidenziare che la Corte di Cassazione, con orientamento che si ritiene di condividere, ha affermato che “costituisce affermazione costante nella giurisprudenza di questa
Corte quella per cui l'accertamento di postumi, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta l'automatico obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di guadagno derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica e, quindi, di produzione di reddito. Detto danno patrimoniale sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica e deve, perciò, essere accertato in concreto;
a tal fine, il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo l'infortunio, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali (così, fra le altre, le sentenze 19 febbraio 1998, n. 1764, 20 gennaio 2006, n.1120, 27 aprile 2010, n. 10074, 24 febbraio 2011, n. 4493).
Occorre, in altre parole, la dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio patrimoniale.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 12/02/2013, n.3290).
Ebbene, applicando tali principi al caso di specie, si ritiene che l'attore non abbia fornito prova dell'asserito pregiudizio patrimoniale subito;
infatti, non risulta provata l'attività lavorativa svolta, non risulta né allegata né provata alcuna eventuale modifica delle mansioni svolte, né alcuna contrazione reddituale conseguente all'asserita riduzione della capacità lavorativa specifica. Si rileva a tal proposito che risultano prodotte soltanto le dichiarazioni dei redditi relative al periodo ante sinistro (cfr. doc. 47 parte attrice) e non quelle relative al periodo successivo all'incidente.
Passando ad esaminare la richiesta di risarcimento del danno emergente, si condivide la valutazione espressa dal CTU in quanto logica e motivata. Pertanto, deve essere liquidato all'attore l'importo di €
pagina 20 di 23 449,75 per spese sanitarie e di cura, nonché quello di € 6.682,00 per spese odontoiatriche anche da sostenersi in futuro.
Per quanto riguarda il danno relativo al veicolo, andato distrutto nell'incidente, deve essere rimborsato all'attore il costo per la radiazione del veicolo, pari ad € 45,50.
Infine, per quanto riguarda la richiesta di risarcimento del danno relativo al valore del veicolo andato distrutto nell'incidente, l'attore ha prodotto la fattura di acquisto del mezzo, che risale al mese di settembre dell'anno 2017 (cfr. doc. 30 fascicolo attore), nonché documentazione asseritamente comprovante la quotazione del veicolo su “Quattroruote” (cfr. doc. 31 fascicolo attore) e il deprezzamento subito dal veicolo, stimato nell'importo € 1.400,00; alla luce di tali elementi, l'attore ha chiesto il risarcimento di € 21.100,00 per la perdita del veicolo.
Si ritiene del tutto generica la documentazione prodotta dall'attore al fine di provare il valore di stima del veicolo al momento dell'incidente (avvenuto in data 04.12.2018); infatti, il doc. 31 contiene tre tabelle (peraltro difficilmente leggibili), di cui una riguardante i veicoli “Mercedes”, (ovvero la casa produttrice del veicolo attoreo), ma non è dato comprendere come i valori numerici ivi indicati consentano di determinare il valore che lo specifico veicolo, oggetto della presente causa, aveva al momento dell'incidente, nonché il deprezzamento subito dal mezzo. Peraltro, risulta carente ogni indicazione riguardante il numero di chilometri percorsi dal veicolo dal momento acquisto al momento dell'incidente (nonché, trattandosi di veicolo “usato”, come si evince dalla fattura, circa il chilometraggio del veicolo stesso al momento dell'acquisto).
Tuttavia, ritenuto che il danno relativo alla perdita del veicolo nell'incidente sia certo nella sua esistenza ontologica, si reputa di poter procedere ad una valutazione equitativa del medesimo (cfr.
Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 18 marzo 2022, n. 8941), che tenga conto del deprezzamento, dell'usura subita dall'auto, nonché del chilometraggio del mezzo. Si ritiene pertanto che il danno non patrimoniale relativo alla perdita del veicolo possa liquidarsi, in via equitativa, nella somma di € 15.000,00.
In conclusione, il danno patrimoniale da liquidare all'attore ammonta complessivamente ad €
22.177,25.
Poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute all'attore vanno applicati gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto, per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno. Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa pagina 21 di 23 dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria devalutata alla data dell'evento dannoso (04.12.2018), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice
Istat.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Pertanto, la ed Eredi Controparte_1 [...] devono essere condannati, in solido, a rifondere delle Controparte_2 Parte_1 spese di lite, che si liquidano ex dm 55/2014 (in base al valore di causa accertato pari ad € 222.058,48) in € 17.252,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed €
1.767,00 per esborsi. deve essere condannata a Controparte_2 rifondere HDI Assicurazioni s.p.a. delle spese di lite, che si liquidano ex dm 55/2014 in € 17.252,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Per quanto riguarda, invece, le spese di lite relative al rapporto processuale tra la Controparte_1 ed esse devono essere integralmente Controparte_2 compensate.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto di pagamento, devono essere posto definitivamente a carico della e di Controparte_1 Controparte_2
in solido.
[...]
Infine, si evidenzia che l'attore, nelle conclusioni rassegnate, ha chiesto il rimborso delle spese di CTP;
tuttavia, tale domanda non può trovare accoglimento, non rivenendosi in atti alcuna documentazione idonea a comprovare l'effettività della spesa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- rigetta la domanda di manleva proposta dalla nei confronti di Controparte_1 [...]
Controparte_2
- condanna la in Controparte_7 solido, a pagare in favore di , a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la Parte_1 somma di € 199.881,23, oltre accessori come in parte motiva;
pagina 22 di 23 - condanna la ed in Controparte_1 Controparte_2 solido, a pagare in favore di , a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma Parte_1 di € 22.177,25, oltre accessori come in parte motiva;
- rigetta la domanda di manleva proposta da nei Controparte_2 confronti di HDI Assicurazioni s.p.a.;
- condanna la ed in Controparte_1 Controparte_2 solido, alla rifusione delle spese di lite in favore di , liquidate in motivazione in € Parte_1
17.252,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed € 1.767,00 per esborsi;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in Controparte_2 favore di HDI Assicurazioni s.p.a., liquidate in motivazione in € 17.252,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite tra la ed Controparte_1 Controparte_2
[...]
- pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto di pagamento, definitivamente a carico della e di Controparte_1 Controparte_2
in solido;
[...]
- rigetta la domanda attorea di rimborso delle spese di CTP.
IO, 3 luglio 2025.
Il Giudice
FR CC
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice FR CC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 1173/2021 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. MAZZOLENI FERRACINI Parte_1 C.F._1
MA e l'avv. MUZIO SARA MARIA
ATTORE contro
(c.f. ), con l'avv. GIUGNI CHIARA Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA
e contro
(c.f. ), Controparte_2 P.IVA_2 con l'avv. LUCINI TEO
ER IA
HDI ASSICURAZIONI S.P.A. (c.f. , con l'avv. SACCHI ELEONORA P.IVA_3
ER IA
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, piaccia al Tribunale Ill.mo: in via principale,
pagina 1 di 23 - condannare la a risarcire al sig. tutti i danni di natura patrimoniale e Controparte_1 Parte_1 non patrimoniale subiti a seguito del sinistro per cui è causa che, al netto di quanto erogato dall'INAIL, in via puramente indicativa si quantificano in € 782.103,78, o in quel diverso importo di maggiore giustizia risultante come dovuto, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali con decorrenza dal giorno dell'evento al saldo secondo i noti criteri giurisprudenziali;
al netto da azioni di rivalsa da parte di e/o Controparte_3
CP_4
- condannare la convenuta a rifondere all'attore le spese di causa, le competenze professionali di avvocato, le spese generali, oltre accessori di legge per C.A. ed IVA, le spese di C.T.U. e quelle di C.T.P. in via subordinata,
- in ipotesi di accoglimento della domanda formulata in via subordinata dalla nei confronti Controparte_1 della e di accoglimento della domanda formulata in via Controparte_2 subordinata dalla nei confronti di HDI Assicurazioni Controparte_2
S.p.a., condannare la , la e la HDI Controparte_1 Controparte_2
Assicurazioni S.p.a, in solido tra loro, a risarcire al sig. tutti i danni di natura patrimoniale e Parte_1 non patrimoniale subiti a seguito del sinistro per cui è causa che, al netto di quanto erogato dall'INAIL, in via puramente indicativa si quantificano in € 782.103,78, o in quel diverso importo di maggiore giustizia risultante come dovuto, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali con decorrenza dal giorno dell'evento al saldo secondo i noti criteri giurisprudenziali;
al netto da azioni di rivalsa da parte di e/o Controparte_3
CP_4
- condannare i predetti convenuti, in solido tra loro, a rifondere all'attore le spese di causa, le competenze professionali di avvocato, le spese generali, oltre accessori di legge per C.A. ed IVA, le spese di C.T.U. e quelle di C.T.P..”
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice Monocratico del Tribunale di IO, contrariis reiectis, nel merito in via principale:
- respingere le domande proposte dall'attore nei confronti di , poiché infondate in fatto ed Controparte_1 in diritto;
nel merito in via subordinata:
- accertare e dichiarare che l'attore ha concorso alla causazione dell'incidente stradale del Parte_1 giorno 4/12/2018 e, conseguentemente, ridurre il danno da quell'evento derivato all'attore in proporzione al suo concorso causale, anche ai sensi degli artt. 1227 e 2056 c.c., detraendo da esso, di seguito ed in ogni caso, gli indennizzi dall'attore già percepiti, o che percepirà, da parte di Società AL MU di Assicurazioni Spa nonché da INAIL in conseguenza di quel medesimo fatto;
pagina 2 di 23 - accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva extracontrattuale della terza chiamata
[...] nella causazione dell'incidente stradale per cui è causa, e per l'effetto Controparte_2 condannare direttamente la a risarcire a Controparte_2 Parte_1 tutti i danni eventualmente e rigorosamente accertati in capo all'attore stesso;
nel merito in via ulteriormente subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande dell'attore nei confronti di
, condannare la terza chiamata in Controparte_1 Controparte_2 relazione alle obbligazioni assunte da quella società nei confronti di in forza Controparte_1 dell'affidamento del Servizio di Manutenzione Invernale, sgombero neve e antighiaccio delle Strade Provinciali per le Stagioni Invernali 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 del lotto 3 , a mantenere indenne la Pt_2 CP_1
rispetto ad ogni domanda nei suoi confronti proposta dall'attore o, in alternativa, a rimborsare la
[...]
di ogni somma che a qualsiasi titolo ed in conseguenza dell'accoglimento delle domande Controparte_1 dell'attore, anche solo parziale, essa dovesse essere condannata a pagare al sig. . Parte_1
Con vittoria di spese di causa, oltre spese forfettizzate al 15% ed accessori di legge“.
Per la terza chiamata Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di IO, contrariis adversis reiectis: nel merito, in via principale accertato e dichiarato che gli eventi di danno dedotti dall'attore nel presente processo sono ascrivibili alla condotta colposa dello stesso, rigettare in toto la domanda avanzata dall'attore in quanto infondata in fatto e in diritto nonché, allo stato non provata;
nel merito, in via subordinata nella denegata ipotesi venisse dichiarata la responsabilità / corresponsabilità della terza chiamata
[...] nella causazione del sinistro e conseguentemente questa fosse Controparte_2 tenuta al pagamento di somme a titolo di risarcimento direttamente a favore dell'attore o in via di manleva/regresso a favore della convenuta , condannare altresì la terza chiamata HDI Controparte_1
Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a tenere indenne
[...]
per quanto quest'ultima fosse costretta a pagare direttamente all'attore Controparte_2
o alla convenuta in via di manleva/regresso. in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
Per la terza chiamata HDI Assicurazioni s.p.a.:
“Piaccia all'Onorevole Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa, per le causali di cui in narrativa, così giudicare:
pagina 3 di 23 -nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la carenza di copertura assicurativa e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva svolta da in quanto inammissibile oltre che infondata in fatto e Controparte_2 diritto;
-nel merito, in via parimenti principale, dichiarare inammissibile anche in ragione della carenza di legittimazione attiva dell'attore, la domanda dallo stesso formulata in via subordinata nei confronti di HDI comunque infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze in punto;
-nel merito, in via via subordinata, respingere le avverse pretese tutte, e segnatamente la domanda di manleva svolta da in quanto infondate e comunque non provate anche sul presupposto dell'integrale Controparte_2 rigetto delle domande attoree siccome infondate in fatto e diritto;
-in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti conclusioni e di accoglimento, anche solo parziale, delle pretese attoree oltreché della domanda di manleva svolta da liquidare gli importi risarcitori dovuti secondo le rigorose risultanze Controparte_2 istruttorie -tenuto conto del concorso di responsabilità dell'attore ex art. 1227 e 2056 c.c. e portando in deduzione quanto erogato e/o da erogare da parte dell'Inail e quanto percepito su polizza infortuni- nonché gli importi in manleva e garanzia nei rigorosi limiti di quanto provato ed accertato in corso di causa ad esclusivo carico di tenuto comunque conto delle condizioni di contratto tutte e segnatamente dello Controparte_2 scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per sinistro e del limite di indennizzo di € 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo;
-con vittoria di spese e competenze del giudizio.
-In via istruttoria, chiede che l'Ill.mo Giudice ordini ex art. 210 e/o 213 c.p.c. all'Inail–Sede di CP_1
l'esibizione e il deposito in giudizio di tutta la documentazione aggiornata relativa alle somme erogate e/o da erogare e al valore capitale della rendita riconosciuta all'attore (infortunio n. 515186309). Si chiede, occorrendo, disporsi idonea c.t.u. medico legale sulla persona dell'attore volta ad accertare e valutare le conseguenze lesive derivate nonché la congruità e pertinenza delle spese mediche chieste in rifusione”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1
, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro
[...] stradale occorso in data 04.12.2018, quantificati in € 778.914,84, o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
In particolare, l'attore deduceva che:
- in data 4 dicembre 2018, verso le ore 8.00, stava percorrendo la S.P. 26 in direzione fraz.
Cologna – Tirano centro, a velocità moderata e tenendo regolarmente la propria corsia di marcia, alla guida dell'autovettura Mercedes Classe A di sua proprietà targata FJ359XS;
pagina 4 di 23 - ad un certo punto, a causa del manto stradale gelato e non trattato in modo adeguato a mantenere l'aderenza delle ruote, perdeva il controllo del veicolo e terminava nell'opposta corsia di marcia, andando a collidere con l'autocarro CO targato S168669 di proprietà di che stava sopraggiungendo in direzione Tirano – Sernio;
Controparte_5
- intervenivano i Carabinieri di Tirano, che evidenziavano la riconducibilità dell'accaduto al pessimo stato di manutenzione del fondo stradale, completamente ghiacciato;
- la stessa mattina quattro vetture su analoghe strade provinciali erano uscite di strada a causa del manto stradale ghiacciato;
- in quei giorni, la temperatura a Tirano era inferiore allo zero termico;
- a seguito della collisione, era faticosamente estratto dal veicolo grazie all'intervento di personale del Pronto Soccorso e Vigili del Fuoco e trasportato in elisoccorso presso l'Ospedale di Sondalo, ove veniva ricoverato in prognosi riservata;
- le lesioni riscontrate consistevano in: trauma cranio - facciale con ferite lacero - contuse multiple al viso con frattura composta del condilo mandibolare destro;
frattura scomposta della branca mandibolare di sinistra;
frattura delle ossa proprie del naso e del setto nasale, nonché della lamina pterigoidea interna di sinistra;
frattura coronale degli elementi 11 e 21; contusione encefalica come emorragia endoventricolare occipitale sinistra;
contusione toracica con contusione polmonare bilaterale;
pneumotorace ed emotorace a destra;
frattura dello scafoide carpale destro e frattura della base del II metacarpo;
frattura del femore destro e del pilone tibiale omolaterale con ferita lacero - contusa in sede talloneria;
frattura della gamba sinistra con estesa ferita lacero - contusa a livello del ginocchio;
contusioni multiple;
- rimaneva in terapia intensiva sino al 21.12.2018, dopodiché, veniva trasferito nel reparto di
Recupero Funzionale, ove rimaneva sino al 15.03.2019;
- la terapia riabilitativa si protraeva a Sondalo sino al 10.01.2020 a livello ambulatoriale;
- con il passare del tempo aveva incominciato a manifestare sintomi ansioso – depressivi, associati a qualche manifestazione di agitazione comportamentale, fattori che rendevano necessaria la sottoposizione a varie visite psichiatriche;
- gli veniva diagnostica una sindrome post traumatica da stress, che richiedeva supporto psicologico e assunzione di farmaci specifici;
- in data 03.06.2020 si era sottoposto a visita medico legale presso la dottoressa Per_1
la quale riscontrava le lesioni riportate nel sinistro e quantificava il danno in danno
[...]
pagina 5 di 23 temporaneo biologico assoluto: gg. 120, danno temporaneo biologico parziale al 75%: gg. 150, danno temporaneo biologico parziale al 50%: gg 150, danno biologico permanente: 37/38% con rilevante incidenza pari almeno al 25% anche sull'attività lavorativa svolta di impiegato costretto a vari spostamenti nei vari uffici pubblici della provincia, sotto forma di usura delle residue risorse fisiche;
- dopo l'effettuazione della visita medico legale aveva intrapreso la procedura di negoziazione assistita verso la Provincia di , la quale, per il tramite della propria compagnia CP_1 assicurativa, aveva comunicato il diniego dell'assicurata a partecipare alla procedura.
Si costituiva in giudizio la , chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto Controparte_1 infondate in fatto e in diritto e chiamando in causa Controparte_2
per essere manlevata da ogni domanda proposta nei suoi confronti dall'attore.
[...]
In particolare, la convenuta esponeva che:
- aveva affidato alla ditta con sede a Controparte_2
Tirano (SO) il servizio di manutenzione invernale, sgombero neve e antighiaccio delle strade provinciali per le stagioni Invernali 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 del lotto 3 , Pt_2 comprensivo anche della S.P. 26, servizio da svolgersi, per ciò che concerneva la stagione invernale 2018/2019, dal 3/12/2018 al 15/5/2019, dunque anche al tempo in cui si era verificato l'incidente per cui è causa, di giorno e di notte, anche nei giorni prefestivi, festivi e non lavorativi, ogniqualvolta le condizioni meteo lo avessero richiesto;
- il servizio aveva ad oggetto l'esecuzione delle operazioni di sgombero neve con mezzi meccanici specializzati e di trattamento antighiaccio mediante lo spargimento di salaccio e sabbione lungo le strade provinciali comprese anche nel lotto 3 , quest'ultimo Pt_2 comprendente anche la S.P. 26 lungo la quale si era verificato l'incidente stradale;
- la ditta appaltatrice si era assunta la responsabilità dei danni causati a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei servizi oggetto del contratto di appalto e delle attività connesse, sollevando la da ogni responsabilità al riguardo;
Controparte_1
- il tratto di strada ove era avvenuto l'incidente costeggia la sponda orobica della valle, ed era noto per essere spesso soggetto a gelate, essendo zona umida e costantemente in ombra durante le stagioni autunnali e invernali, circostanza certo nota all'attore, che risiedeva nelle immediate vicinanze del luogo dell'incidente (come lo stesso aveva dichiarato), e che avrebbe dovuto indurlo a tenere una condotta di guida particolarmente prudente;
pagina 6 di 23 - il ghiaccio sulla strada, quand'anche fosse stato presente, non poteva certo costituire insidia non visibile oggettivamente e non prevedibile soggettivamente dall'attore;
- in ogni caso, era errata la quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale effettuata dall'attore.
Si costituiva in giudizio anche la terza chiamata Controparte_2
(di seguito, per brevità, anche , chiedendo il rigetto delle domande attoree e chiamando Controparte_2 in causa HDI Assicurazioni s.p.a., per essere tenuta indenne da quanto eventualmente dovuto all'attore o alla convenuta in via di manleva/regresso.
In particolare, la terza chiamata esponeva che:
- condivideva le eccezioni sollevate dalla nei confronti dell'attore; Controparte_1
- era coperta da garanzia assicurativa e pertanto aveva interesse a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa.
Si costituiva in giudizio la terza chiamata HDI Assicurazioni s.p.a., chiedendo il rigetto della domanda svolta da nei propri confronti, nonché, nella denegata ipotesi di accoglimento delle Controparte_2 domande attoree, che venissero liquidati gli importi risarcitori tenuto conto del concorso di responsabilità dell'attore ex art. 1227 e 2056 c.c. e portando in deduzione quanto erogato e/o da erogare da parte dell'Inail e quanto percepito su polizza infortuni.
In particolare, la compagnia assicuratrice esponeva che:
- il rapporto assicurativo con era regolato dalla polizza n. 0432417327 del Controparte_2
27/10/17 comprensiva degli allegati “DD” e “AG”, nonché dalle “Condizioni di Assicurazione” contenute nel fascicolo informativo Mod. P5691 Ed. 05/2014 richiamato in Polizza;
- il rischio assicurato, descritto in polizza, comprendeva una serie di attività specificatamente elencate, tra cui l'attività di sgombero neve in forza dell'estensione di garanzia di cui all'Allegato “AG” sempre che l' fosse in possesso dei requisiti necessari per lo Parte_3 svolgimento di tale attività, con espressa esclusione dei danni ascrivibili a inadempimento contrattuale, con uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per sinistro e con il limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo pari a € 50.000,00;
- l'attività di trattamento antighiaccio non era ricompresa in quella di sgombero neve e la copertura assicurativa non operava in quanto sussistevano ben due circostanze contrattualmente previste in modo tra loro indipendente, quali cause di esclusione della garanzia assicurativa: i danni di cui si tratta erano ascrivibili a inadempimento contrattuale, ovvero, al mancato pagina 7 di 23 svolgimento da parte dell'Assicurata dell'attività ex contractu prevista e l'Assicurata non era in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di sgombero neve;
- la garanzia assicurativa, infatti, copriva il danno involontariamente cagionato a terzi dall'assicurata in conseguenza dell'esercizio dell'attività di sgombero neve e non già il danno cagionato dal mancato o non corretto esercizio dell'attività medesima ascrivibile a inadempimento contrattuale, ovvero, al mancato rispetto degli obblighi contrattuali assunti nei confronti della committente;
Controparte_1
- in altri giudizi pendenti avanti al Tribunale di IO, la aveva documentato CP_1
l'inadempimento di nonché la mancanza dei requisiti richiesti per lo Controparte_2 svolgimento del servizio, che era stato revocato;
- si associava alle difese della , che condivideva. Controparte_1
Concessi alle parti i termini di cui all'articolo 183, comma sesto, c.p.c., con ordinanza del 10.03.2023 veniva formulata proposta ex articolo 185 bis c.p.c., che non veniva accettata dall'attore e da
[...]
(mentre la convenuta e la compagnia assicurativa dichiaravano di non averla sottoposta ai CP_2 propri organi deliberativi, avendo avuto conoscenza del fatto che l'attore non l'aveva accettata).
Successivamente, con ordinanza del 29.05.2023, venivano ammesse le prove orali relative alla dinamica del sinistro e ordinato all'Inail – sede di , di esibire in giudizio mediante deposito o CP_1 trasmissione presso la Cancelleria civile del Tribunale di IO, tutta la documentazione inerente la posizione di e, in particolare, il riconoscimento di rendita vitalizia e/o di qualsiasi Parte_1 importo riconosciuto e/o versato dall'ente assistenziale in conseguenza del sinistro occorso in Tirano in data 04.12.2018, con specificazione del valore capitale di tale rendita, nonché titoli e importi della relativa liquidazione, nonché a AL MU Assicurazioni l'esibizione mediante deposito o trasmissione presso la Cancelleria civile del Tribunale di IO della documentazione inerente all'infortunio occorso in data 4/12/2018 al sig. con indicazione di tutte le somme allo Parte_1 stesso erogate in relazione a detto sinistro.
Le prove orali venivano assunte alle udienze del 07.09.2023, del 12.12.2023 e del 10.04.2023.
Sia l'Inail sia AL MU Assicurazioni depositavano la documentazione richiesta.
Veniva quindi disposta CTU medico legale sulla persona dell'attore.
All'esito, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e infine, con ordinanza del
17.03.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190
c.p.c.
pagina 8 di 23 ***
Risulta dagli atti di causa (cfr. relazione incidente stradale sub. doc. 1 fascicolo attore) che, in data
04.12.2018, alle ore 07.45, l'attore, mentre si trovava a bordo del proprio veicolo Mercedes, andava a collidere con l'autoarticolato CO che proveniva dalla direzione opposta in Tirano, via Lucini (S.P.
26), riportando gravi lesioni.
Nel rapporto sull'incidente stradale redatto dai Carabinieri intervenuti sul posto, si legge che “il sinistro stradale aveva origine a causa delle pessime condizioni del manto stradale che si presentava completamente ghiacciato per le rigide temperature registrate.” Anche i Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto per estrarre l'attore incastrato tra le lamiere dell'auto, davano atto di aver richiesto l'intervento sul posto di personale della per la messa in sicurezza della strada, in quanto “era CP_1 una lastra di ghiaccio” (cfr. doc. 59 fascicolo attore).
Ebbene, l'attore ha agito in giudizio deducendo che la responsabilità del sinistro oggetto di causa era ascrivibile alla , ente proprietario della strada e custode della stessa, ai sensi Controparte_1 dell'art. 2051 c.c.
In punto di diritto, giova preliminarmente rilevare che alla fattispecie in esame deve ritenersi applicabile l'invocato disposto normativo di cui all'art. 2051 c.c., ipotesi speciale di responsabilità aquiliana da cose in custodia.
Com'è noto, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità è esclusa dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi ad esso come ulteriore contributo nella produzione del pregiudizio (cfr. al riguardo, ex multis Cass. civ., n. 17625 del 5 settembre 2016, est.
Rossetti).
La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata, che consente di parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità
(piuttosto che di colpa presunta), comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279).
pagina 9 di 23 In punto di onere probatorio gravante sulle parti giova rilevare che, allorquando il danno è causato da cose dotate di un intrinseco dinamismo, l'attore ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa ed il danno, mentre non è necessaria la dimostrazione della pericolosità della cosa;
quando, invece, il danno è causato da cose inerti e statiche (marciapiedi, scale, strade, pavimenti e simili), il danneggiato può provare il nesso di causa tra cosa e danno anche dimostrandone la pericolosità (cfr. Cass. civ., n.
17625 del 5 settembre 2016, est. Rossetti); diversamente, spetta al convenuto la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.
Ricordati i predetti consolidati principi ed alla luce delle risultanze istruttorie in atti, deve preliminarmente ritenersi che, poiché la custodia consiste nel potere fattuale di effettiva disponibilità e controllo della cosa (in questo senso, cfr. Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008), alcun dubbio può esservi, nella fattispecie, circa il fatto che la Provincia di IO fosse custode della strada ove è avvenuto l'incidente, ovvero la S.P. 26.
Ciò premesso, deve parimenti ritenersi raggiunta la prova della derivazione causale del danno dalla cosa, ovvero la prova del nesso di causalità; infatti, come risulta dal rapporto dell'incidente stradale redatto dai Carabinieri e dal verbale dei Vigili del Fuoco sopra citati, la strada era completamente ghiacciata. Inoltre, si evidenzia che il conducente dell'autoarticolato CO, contro cui era andato a collidere l'attore, sentito subito dopo il fatto, aveva dichiarato che “la strada era completamente ghiacciata e si faceva fatica a stare in piedi” (cfr. doc. 50 fascicolo attore).
Si ritiene invece che la IO non abbia fornito la prova di un fattore, estraneo alla sua CP_1 sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale, avente i caratteri del caso fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.
Invero, l'eccezione di parte convenuta secondo cui la condotta colposa ed imperita tenuta da Pt_1
era idonea ad interrompere il nesso causale tra il danno lamentato e le condizioni della S.P. 26
[...] alla chilometrica 0+550, la mattina del giorno 4/12/2018, è infondata e non merita accoglimento, in quanto non risulta provato che la condotta di guida del sig. non fosse ispirata alle regole della Pt_1 prudenza. A questo proposito, non si reputa attendibile quanto dichiarato dal teste , conducente Tes_1 dell'autoarticolato coinvolto nel sinistro, all'udienza del 07.09.2023 (“il sig. andava un po' Pt_1 forte”) in quanto tale affermazione risulta generica e in contrasto con quanto dichiarato dal medesimo ai Carabinieri subito dopo l'incidente, ovvero “posso confermare che a mio parere il conducente
pagina 10 di 23 dell'altra autovettura ( ) non avesse una velocità esagerata anzi stava procedendo Parte_1 anch'esso a velocità ridotta causa il ghiaccio presente in strada” (cfr. doc. 50 fascicolo attore).
Orbene, la ha dedotto di aver affidato alla ditta Eredi TI ZI di Controparte_1
TI OL & C. s.a.s., il servizio di manutenzione invernale, sgombero neve e antighiaccio delle strade provinciali per le stagioni invernali 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 del lotto 3 , Pt_2 comprensivo anche della S.P. 26 (docc. 1 e 2 fascicolo convenuta), servizio che doveva svolgersi, per ciò che concerneva la stagione invernale 2018/2019, dal 3/12/2018 al 15/5/2019, dunque anche al tempo in cui si era verificato l'incidente per cui è causa, di giorno e di notte, anche nei giorni prefestivi, festivi e non lavorativi, ogniqualvolta le condizioni meteo lo avessero richiesto. Inoltre, parte convenuta ha rilevato che, in base agli accordi contrattuali intercorsi tra la stessa ed Controparte_2
(cfr. doc. 3 fascicolo convenuta), la ditta appaltatrice si era assunta la responsabilità dei danni causati a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei servizi oggetto del contratto di appalto e delle attività connesse, sollevando la da ogni responsabilità al riguardo. Pertanto, la Provincia Controparte_1 aveva chiesto di essere tenuta indenne da ogni domanda proposta dall'attore, chiamando in causa
[...]
CP_2
A questo proposito, si ritiene la ed siano responsabili in via Controparte_1 Controparte_2 solidale e in parti uguali in relazione al sinistro occorso a e che pertanto la domanda di Parte_1 manleva formulata dalla nei confronti di sia infondata e non Controparte_1 Controparte_2 meriti accoglimento.
In primo luogo, si osserva che il contratto intercorso tra la ed Controparte_1 Controparte_2 prevedeva, all'articolo 8 (rubricato “responsabilità dell'appaltatore”) che “l'appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dal committente o da terzi in dipendenza dell'esecuzione del servizio e a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia il committente che le persone che lo rappresentano. L'appaltatore è altresì tenuto a rispondere, nei termini sopra esposti, dell'attività e del comportamento di tutto il personale dallo stesso messo a disposizione per l'esecuzione dell'appalto”
(cfr. doc. 3 fascicolo convenuta). Ebbene, tale clausola, pattuita tra la e la ditta appaltatrice, CP_1 non implica il venir meno, in capo all'ente pubblico, della responsabilità nei confronti degli utenti delle strade ai sensi dell'articolo 2051 c.c.
Sul punto, si condividono i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il dovere di custodia da parte dell'ente pubblico non viene meno per la PA nemmeno laddove il bene demaniale - strada sia destinatario di lavori di manutenzione affidati a terzi. Infatti, questa Corte (Cass. n. 1691
pagina 11 di 23 del 2009 cit.) ha sostenuto che "l'affidamento della manutenzione stradale in appalto alle singole imprese non sottrarrebbe la sorveglianza ed il controllo, di cui si discute, al per assegnarli CP_6 all'impresa appaltatrice, che così risponderebbe direttamente in caso d'inadempimento: infatti, il contratto d'appalto per la manutenzione delle strade di parte del territorio comunale costituisce soltanto lo strumento tecnico - giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 C.d.S. vigente, per cui deve ritenersi che l'esistenza di tale contratto di appalto non vale affatto ad escludere la responsabilità del committente nei confronti degli CP_6 utenti delle singole strade ai sensi dell'art. 2051 c.c.". (Cassazione civile sez. III - 19/02/2013, n.
4039).
L'ente pubblico, pertanto, continua a rispondere come custode, atteso che permane in capo al medesimo il dovere di esercitare l'opportuna vigilanza e i necessari controlli per garantire la sicurezza e la fruibilità delle strade agli utenti.
Ebbene, considerato che, come confermato dal rapporto dei Carabinieri sull'incidente, dal verbale dei
Vigili del Fuoco e dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto dall'autista dell'autoarticolato coinvolto nel sinistro, il tratto di strada provinciale in cui era avvenuto l'incidente risultava completamente ghiacciato (tanto che i Carabinieri intervenuti non rinvenivano segni di frenata sul suolo ghiacciato), si ritiene che l'ente pubblico sia venuto meno al proprio dovere di vigilanza e controllo sul bene demaniale.
Parimenti, si ritiene che sussista la responsabilità solidale di quale ditta appaltatrice Controparte_2 affidataria dei servizi di manutenzione invernale, sgombero neve e antighiaccio delle strade provinciali, in relazione al sinistro per cui è causa.
Infatti, risulta provato che la terza chiamata non abbia adempiuto correttamente agli obblighi assunti contrattualmente nei confronti della . Sul punto, si evidenzia che l'inadempimento risulta CP_1 evidente, alla luce del fatto che la strada ove è avvenuto il sinistro risultava completamente ghiacciata
(cfr. docc. 1 e 59 fascicolo attore). Non solo, ma come si evince dalla documentazione prodotta da HDI
Assicurazioni s.p.a. (cfr. doc. 4 fascicolo compagnia assicurativa), in data 5 novembre 2018 la
Provincia di aveva contestato ad “la grave inadempienza che comporta CP_1 Controparte_2
l'applicazione della penale di euro 200,00 per ciascun km di strada”, a causa dei numerosi incidenti verificatesi sulle strade afferenti i lotti 2 e 3 (in cui rientra la S.P. 26 ove è avvenuto il sinistro). Inoltre, con determinazione n. 360 del 12.04.2019, la aveva provveduto a revocare il servizio di CP_1
pagina 12 di 23 manutenzione invernale di sgombero neve e antighiaccio delle strade provinciali relative al lotto 3
, comprendente il tratto stradale ove si era verificato il sinistro. Pt_2
Si evidenzia altresì che non abbia soddisfatto l'onere probatorio sulla stessa gravante Controparte_2 circa il corretto adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti della , essendo a tale CP_1 fine irrilevante la copia fotostatica del “disco cronotachigrafo” prodotta (cfr. doc. 2 fascicolo
[...]
, documento di formazione unilaterale che non indica il percorso effettuato dal mezzo ma CP_2 soltanto che il mezzo era acceso.
Ciò chiarito in ordine alla responsabilità del sinistro, si rileva che ha chiamato in causa Controparte_2
HDI Assicurazioni s.p.a., per essere tenuta indenne da quanto eventualmente fosse stata costretta a pagare all'attore o alla . Controparte_1
Ebbene, la domanda formulata da nei confronti di HDI Assicurazioni s.p.a. è infondata Controparte_2
e non merita accoglimento. Infatti, come si evince dalla polizza relativa al rapporto assicurativo tra e la compagnia assicuratrice, l'assicurazione non comprendeva i danni derivanti da Controparte_2 inadempimento contrattuale (cfr. doc. 2, allegato AG fascicolo HDI Assicurazioni). Nel caso di specie, pertanto, non vi è copertura assicurativa in quanto i danni occorsi a derivano dal Parte_1 mancato adempimento, da parte di degli obblighi di manutenzione invernale di Controparte_2 sgombero neve e antighiaccio sulla stessa gravanti in forza del contratto di appalto stipulato con la
(danni in relazione ai quali, come si è già detto, sussiste anche la responsabilità Controparte_1 solidale della ). Controparte_1
A questo proposito, si osserva come la giurisprudenza richiamata da nella memoria Controparte_2
183, comma sesto, n.1) c.p.c., a supporto della tesi della sussistenza della copertura assicurativa (cfr., in particolare, Cass., sezione III, 29/08/19, 21795), non si attagli al caso in esame, in cui è stata ritenuta sussistente una responsabilità contrattuale diretta di e non per manleva (cfr. sul punto, Controparte_2 la sentenza della Corte di Cassazione sopra citata richiamata da . Controparte_2
Si ritiene pertanto che la polizza assicurativa non operi nel caso di specie, in quanto ciò che è coperto dalla garanzia in esame è il danno involontariamente cagionato a terzi dall'assicurata in conseguenza dell'esercizio dell'attività di sgombero neve e non già il danno cagionato dal mancato o non corretto esercizio dell'attività medesima ascrivibile a inadempimento contrattuale, ovvero, al mancato rispetto degli obblighi contrattuali assunti nei confronti della committente . Controparte_1
Sulla quantificazione del danno occorso a . Parte_1
pagina 13 di 23 Passando alla quantificazione del danno, nel corso del giudizio è stata effettuata CTU medico legale sulla persona dell'attore, che ha così concluso: “la sede e la morfologia delle lesioni bene si adattano al meccanismo produttivo prospettato in atti (conducente di autovettura che, causa fondo stradale ghiacciato, perdeva il controllo del mezzo ed entrava in collisione con autocarro proveniente in senso contrario) (…) Tenuta presente la natura e l'entità delle lesioni inizialmente patite, considerato
l'indirizzo terapeutico seguito, il tutto esaminato alla luce della comune pratica clinica e medico legale, la durata della inabilità temporanea biologica può essere fissata in circa un anno, da intendersi in 120 giorni a totale, giorni 120 a parziale al 75% e giorni 120 a parziale al 50%” Per quanto riguarda i postumi permanenti, il CTU ha stimato il danno biologico permanente al 35% e un grado di sofferenza psico-fisica, per quanto riguarda il periodo di inabilità temporanea, pari a 4/5 e, per quanto riguarda il periodo relativo ai postumi permanenti, pari a 3/5.
Si condividono le conclusioni del CTU in quanto logiche e motivate.
Ebbene, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, questo giudice ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico - fisica aggiornate al tempo della decisione. Le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano sono state riconosciute dalla Suprema Corte di Cassazione quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (cfr. Cass. 7/6/2011 n. 12408).
Sulla scorta di tali criteri in primo luogo e in generale anche in questo caso, da un lato, in sede di liquidazione del danno da invalidità per postumi permanenti, il valore da attribuirsi ai punti di invalidità viene rapportato all'entità percentuale della invalidità riscontrata, con un aumento progressivo del predetto valore, per punto di invalidità, a sua volta differenziato a seconda dell'età della persona
(dovendosi rapportare la liquidazione del danno biologico alla diversa incidenza dell'invalidità sul bene salute compromesso a seconda dell'arco vitale trascorso e dell'aspettativa di vita residua), da un altro lato, per ciascun punto percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica, viene indicato un importo che dia complessivo ristoro alle conseguenze della lesione in termini “medi” in relazione agli aspetti anatomo-funzionali, agli aspetti relazionali, agli aspetti di sofferenza soggettiva, ritenuti provati anche presuntivamente.
Per le considerazioni esposte, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (22 anni) e dell'entità dei postumi permanenti (35%), in via equitativa è possibile liquidare per la voce di danno pagina 14 di 23 non patrimoniale la somma di euro 263.422,00 in moneta attuale per le conseguenze personali riferibili ai postumi permanenti, oltre alla somma di euro 37.260,00 in moneta attuale per l'inabilità temporanea
(reputandosi peraltro equo calcolare un parametro medio giornaliero di euro 138,00 per l'inabilità parziale tenuto conto del grado di sofferenza valutato dal ctu).
Nel caso di specie, non si ritiene congruo riconoscere alcuna personalizzazione del danno, condividendo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in materia di personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze "comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (cfr. Corte di cassazione, Sezione sesta civile, ordinanza 31 maggio 2019,
n. 15084).
In particolare, l'attore non ha fornito prova della sussistenza di specifiche circostanze di fatto da cui desumere l'esistenza di conseguenze non comuni di danno, idonee a giustificare la richiesta personalizzazione del medesimo.
Poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute all'attore vanno applicati gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto, per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno. Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria devalutata alla data dell'evento dannoso (04.12.2018), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice
Istat.
Ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale, occorre considerate che l'attore percepisce dall'Inail la rendita capitalizzata di € 100.800,77 a titolo di danno biologico (cfr. documentazione trasmessa dall'Inail del 13.09.2023, a seguito di richiesta di informazioni ex articolo 213 c.p.c.),
pagina 15 di 23 nonché ha percepito da Società AL MU Assicurazioni, in forza della polizza assicurativa n.
2018/419760, la somma di € 40.500 (cfr. documentazione inviata da AL MU in data 18/01/24).
Occorre quindi soffermarsi sull'istituto della compensatio lucri cum damno; tale istituto, pur chiaro nella sua portata generale, ha originato un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale con riferimento all'ipotesi in cui il danno e il beneficio collaterale riposino su differenti titoli da cui insorgono, in capo a due soggetti diversi, due distinte obbligazioni. Il contrasto giurisprudenziale sul punto ha trovato composizione in quattro note pronunce delle Sezioni Unite (Cfr. Cass., Sez. Unite, sent. n. 12564, 12565, 12566, 12567 del 2018) che, dopo aver dettato i principi generali in materia, seppure enunciati “nei limiti della rilevanza” nel caso concreto, ne hanno immediatamente fatto applicazione alle controversie sottoposte al loro esame. Ebbene, ad avviso delle Sezioni Unite (che riprendono sostanzialmente le argomentazioni di Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sent. n.
1/2018), nel caso in cui il danno e il vantaggio riposino su titoli differenti, l'operatività del principio della compensatio dipende dalla “ragione giustificatrice”, cioè dalla funzione del beneficio collaterale che, in conseguenza dell'illecito, è entrato nel patrimonio del danneggiato. Così, la compensatio opera quando la provvidenza erogata al danneggiato neutralizza la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito. Viceversa, non può procedersi al suddetto defalco nel caso in cui il beneficio collaterale non mira a ristorare lo specifico pregiudizio cagionato dal responsabile, ma assolve ad una finalità diversa, quale può essere quella previdenziale tipica dell'assicurazione sulla vita o della pensione di reversibilità.
Elemento dirimente nel compiere una siffatta valutazione è la previsione legale della rivalsa che, fungendo da “meccanismo di raccordo” tra il risarcimento del danno e il beneficio collaterale, scongiura il rischio che il danneggiante non risponda delle proprie negligenze e, al tempo stesso, evita un'ingiusta locupletazione del danneggiato in ossequio al principio indennitario. Ed allora, applicando i suddetti principi al caso di un'assicurazione contro i danni stipulata dal ricorrente per tutelarsi contro il rischio di danneggiamento ad un proprio aeromobile (quindi, a garanzia di una res), la Suprema Corte ha concluso nel senso della operatività della compensatio, rilevando che il risarcimento e l'indennizzo assolvono entrambi al medesimo fine di ristorare il danneggiato del danno derivante dalla distruzione della cosa di sua proprietà (cfr. Cass., Sez. Unite, sent. n. 12565/2018). Il diffalco dal risarcimento è stato poi applicato dalle Sezioni Unite (cfr. sent. n. 12566 e n. 12567 del 2018) in relazione all'indennizzo corrisposto dall'INAIL per infortunio sul lavoro e con riguardo all'indennità di pagina 16 di 23 accompagnamento percepita dalla vittima di un sinistro che ha menomato le sue capacità di deambulazione.
Ad opposta conclusione sono invece pervenute le Sezioni Unite con riferimento alla possibilità di scomputare dal risarcimento del danno subito dalla vittima secondaria di un fatto illecito la somma dalla stessa incamerata a titolo di pensione di reversibilità. In tale ipotesi, ha rilevato la Suprema Corte,
“l'erogazione della pensione di reversibilità non è geneticamente connotata dalla finalità rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito del terzo.
Quell'erogazione non soggiace ad una logica e ad una finalità di tipo indennitario, ma costituisce piuttosto - come è stato rilevato in dottrina - l'adempimento di una promessa rivolta dall'ordinamento al lavoratore-assicurato che, attraverso il sacrificio di una parte del proprio reddito lavorativo, ha contribuito ad alimentare la propria posizione previdenziale: la promessa che, a far tempo dal momento in cui il lavoratore, prima o dopo il pensionamento, avrà cessato di vivere, quale che sia la causa o l'origine dell'evento protetto, vi è la garanzia, per i suoi congiunti, di un trattamento diretto a tutelare la continuità del sostentamento e a prevenire o ad alleviare lo stato di bisogno.”
Argomentazioni analoghe sono state peraltro spese dalle Sezioni Unite, seppur incidenter tantum, non rientrando in alcun caso concreto loro sottoposto, con riferimento all'assicurazione sulla vita, ove
“l'indennità si cumula con il risarcimento, perché si è di fronte ad una forma di risparmio posta in essere dall'assicurato sopportando l'onere dei premi, e l'indennità, vera e propria contropartita di quei premi, svolge una funzione diversa da quella risarcitoria ed è corrisposta per un interesse che non è quello di beneficiare il danneggiante” (cfr. Cass., Sez. Unite, sent. n. 12565/18).
Pertanto, facendo applicazione dei principi espressi dalla Sezioni Unite, occorre effettuare la compensazione tra il risarcimento del danno non patrimoniale liquidato all'attore e la rendita capitalizzata di € 100.800,77 per danno biologico che l'INAIL sta corrispondendo all'attore.
Nel caso in cui venga in rilevo una polizza infortuni, invece, i principi esposti dalla Suprema Corte non appaiono immediatamente risolutivi.
Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Milano, sez. X, sentenza
11/04/2023, n. 2894) “deve evidenziarsi che, al fine di individuare la disciplina applicabile alle polizze infortuni, occorre rifuggire da rigidi automatismi, essendo necessario risalire allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipula del contratto assicurativo in esame.”
Ebbene, nel caso di specie, i contraenti hanno previsto che, in caso di invalidità permanente, la compagnia assicurativa avrebbe dovuto versare all'assicurato un indennizzo calcolato in percentuale pagina 17 di 23 sulla somma assicurata, contestualmente prevedendosi una preventiva rinuncia da parte della AL
MU Assicurazioni ad esercitare il proprio diritto di surroga nei confronti dell'eventuale terzo responsabile. Le parti, dunque, non hanno ancorato l'indennizzo assicurativo ad un supposto valore obiettivo della persona, ma lo hanno legato ad un capitale convenzionalmente stabilito, secondo un modello più simile a quello dell'assicurazione sulla vita (dove l'indennità è correlata al capitale investito), rispetto allo schema dell'assicurazione contro i danni alle cose (ove l'indennizzo è rapportato al valore del bene assicurato).
“Soprattutto però, ad illuminare il reale intento perseguito dalle parti, è l'esclusione convenzionale del diritto di rivalsa dell'assicuratore (per la cui previsione normalmente l'assicurato corrisponde premi maggiorati), clausola che, lungi dal porsi quale elemento accidentale del contratto (come invece sembrerebbero affermare Cass., sent. n. 13233/14 e Cass., ord. n. 14358/2019), assume un ruolo dirimente nell'interpretazione della concreta volontà delle parti. Tale pattuizione, infatti, dimostra chiaramente come i contraenti abbiano inteso scindere il profilo risarcitorio (derivante dall'applicazione degli artt. 2043 e ss. c.c.) da quello indennitario conseguente all'operatività della polizza. In altri termini, le parti, prevedendo la preventiva rinuncia dell'assicuratore alla surroga, hanno inteso pattuire che, in caso di infortunio imputabile a responsabilità del terzo, l'assicurato potesse cumulare il risarcimento del danno con l'indennizzo assicurativo. In altre parole, se la previsione di una rivalsa - come precisato dalle S.U. con sent. n. 12564/18 - trasforma il duplice, ma separato, rapporto bilaterale (danneggiante-danneggiato e assicuratore-assicurato) in una relazione trilaterale, l'esclusione convenzionale del diritto di surroga recide detta trilateralità, riportando la vicenda all'originaria doppia bilateralità.” (cfr. sentenza Tribunale di Milano sopra citata).
In definitiva, ritiene il Tribunale che la polizza stipulata dalle parti (cfr. doc. 57 fascicolo attore, in particolare pag. 95), per come in concreto articolata, risponda ad una finalità previdenziale: Pt_1
ha inteso cautelarsi contro di invalidità permanente, sopportando il pagamento di una serie di
[...] premi e assicurandosi la possibilità di poter celermente disporre, in caso di verificazione di un evento traumatico, di una somma di denaro certa nel suo ammontare e proporzionata, in quanto ancorata ad un prescelto capitale assicurato, non già al danno effettivamente patito, ma alla propria capacità di spesa e alla propria propensione all'investimento previdenziale. Il contratto assicurativo stipulato dall'attore, quindi, lungi dall'assolvere una funzione di neutralizzazione di un pregiudizio subito, intende precipuamente garantire all'assicurato (o ai suoi familiari in caso di decesso) una provvidenza dallo stesso stimata come idonea. Tale polizza, quindi, pur non rientrando nei due genera assicurativi pagina 18 di 23 disciplinati dal codice (rispettivamente agli artt. 1904 e ss. agli artt. 1919 e ss. c.c.), cionondimeno, condivide con l'assicurazione sulla vita la stessa natura previdenziale, trovando tale contratto assicurativo ragione, per com'è articolato dalle parti attraverso la previsione della rinuncia alla rivalsa, nella precauzione di introdurre una forma di provvidenza, volta non tanto ad elidere il danno, ma a garantire all'assicurato una maggiore tranquillità economica al verificarsi di un evento avverso.
La sentenza del Tribunale di Milano sopra citata ha altresì affermato che “la soluzione appena illustrata ha trovato sostanziale avallo anche in un recente precedente della Corte d'Appello di Milano
(sent. dell'8.2.2022, R.G. n. 1131/2021), la quale, dopo aver ravvisato nella polizza infortuni sottoposta al suo esame una natura previdenziale, ha escluso l'operatività della compensatio osservando che “la causa del contratto quale misura dell'esercizio dell'autonomia negoziale è idonea pertanto a fare sì che
l'indennizzo possa atteggiarsi in termini non meccanicamente riconducibili nell'alveo del principio della "compensatio lucri cum damno", ciò in considerazione della possibilità di riferire un valore all'integrità fisica, da reperire consensualmente nella misura dell'indennizzo, costituendo la polizza una modalità di quantificazione delle conseguenze dannose dell'evento pregiudizievole.
L'assicurazione sull'infortunio può quindi trovare la propria ragione non solo in relazione alla rimozione del danno ma anche nella precauzione - a fronte di un evento negativo che può colpire la persona nella sua integrità psicofisica o nella sua capacità di produrre reddito - di introdurre una forma di previdenza che non si sostituisce ma si affianca a quella indennitaria. Trattasi di prestazione funzionale a garantire, proprio a fronte dell'evento negativo incidente sull'integrità fisica, non solo
l'elisione del danno attraverso il processo indennitario ma anche una maggiore tranquillità economica, introducendo così anche una forma di risparmio di pieno valore sociale.”
Alla luce delle sue esposte considerazioni, si deve ritenere che la polizza infortuni stipulata dall'attore, stante la sua natura sostanzialmente previdenziale, soggiace prevalentemente alle norme dettate per l'assicurazione sulla vita, giustificandosi così l'inoperatività del principio indennitario, con la conseguenza che dalla somma liquidata a titolo di risarcimento in favore dell'attore non dev'essere scomputato l'indennizzo corrisposto da AL MU Assicurazioni.
Pertanto, il risarcimento del danno non patrimoniale spettante all'attore ammonta complessivamente ad
€ 199.881,23 oltre accessori come sopra indicato.
Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, l'attore ha chiesto il risarcimento del danno emergente, ovvero degli esborsi effettuati per visite mediche, prestazioni sanitarie specialistiche, ciclo di cura, acquisto di materiale sanitario, spese odontoiatriche, nonché per il costo della radiazione pagina 19 di 23 del veicolo, pari ad € 45,50. In considerazione del fatto che il veicolo era andato completamente distrutto a causa del sinistro, ha chiesto il rimborso del valore ante sinistro del mezzo, Parte_1 pari ad € 21.100,00.
L'attore ha chiesto altresì il risarcimento del “lucro cessante”, deducendo che le lesioni sofferte avevano comportato una riduzione della capacità lavorativa specifica di impiegato, costretto a costanti spostamenti nei vari uffici pubblici della provincia, sotto forma di “usura delle residue risorse fisiche”.
Ebbene, si evidenzia in primo luogo come l'attore non abbia provato l'asserita riduzione della capacità lavorativa specifica, di talché sotto questo profilo la domanda risulta infondata e pertanto non merita accoglimento.
A questo proposito, giova infatti evidenziare che la Corte di Cassazione, con orientamento che si ritiene di condividere, ha affermato che “costituisce affermazione costante nella giurisprudenza di questa
Corte quella per cui l'accertamento di postumi, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta l'automatico obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di guadagno derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica e, quindi, di produzione di reddito. Detto danno patrimoniale sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica e deve, perciò, essere accertato in concreto;
a tal fine, il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo l'infortunio, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali (così, fra le altre, le sentenze 19 febbraio 1998, n. 1764, 20 gennaio 2006, n.1120, 27 aprile 2010, n. 10074, 24 febbraio 2011, n. 4493).
Occorre, in altre parole, la dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio patrimoniale.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 12/02/2013, n.3290).
Ebbene, applicando tali principi al caso di specie, si ritiene che l'attore non abbia fornito prova dell'asserito pregiudizio patrimoniale subito;
infatti, non risulta provata l'attività lavorativa svolta, non risulta né allegata né provata alcuna eventuale modifica delle mansioni svolte, né alcuna contrazione reddituale conseguente all'asserita riduzione della capacità lavorativa specifica. Si rileva a tal proposito che risultano prodotte soltanto le dichiarazioni dei redditi relative al periodo ante sinistro (cfr. doc. 47 parte attrice) e non quelle relative al periodo successivo all'incidente.
Passando ad esaminare la richiesta di risarcimento del danno emergente, si condivide la valutazione espressa dal CTU in quanto logica e motivata. Pertanto, deve essere liquidato all'attore l'importo di €
pagina 20 di 23 449,75 per spese sanitarie e di cura, nonché quello di € 6.682,00 per spese odontoiatriche anche da sostenersi in futuro.
Per quanto riguarda il danno relativo al veicolo, andato distrutto nell'incidente, deve essere rimborsato all'attore il costo per la radiazione del veicolo, pari ad € 45,50.
Infine, per quanto riguarda la richiesta di risarcimento del danno relativo al valore del veicolo andato distrutto nell'incidente, l'attore ha prodotto la fattura di acquisto del mezzo, che risale al mese di settembre dell'anno 2017 (cfr. doc. 30 fascicolo attore), nonché documentazione asseritamente comprovante la quotazione del veicolo su “Quattroruote” (cfr. doc. 31 fascicolo attore) e il deprezzamento subito dal veicolo, stimato nell'importo € 1.400,00; alla luce di tali elementi, l'attore ha chiesto il risarcimento di € 21.100,00 per la perdita del veicolo.
Si ritiene del tutto generica la documentazione prodotta dall'attore al fine di provare il valore di stima del veicolo al momento dell'incidente (avvenuto in data 04.12.2018); infatti, il doc. 31 contiene tre tabelle (peraltro difficilmente leggibili), di cui una riguardante i veicoli “Mercedes”, (ovvero la casa produttrice del veicolo attoreo), ma non è dato comprendere come i valori numerici ivi indicati consentano di determinare il valore che lo specifico veicolo, oggetto della presente causa, aveva al momento dell'incidente, nonché il deprezzamento subito dal mezzo. Peraltro, risulta carente ogni indicazione riguardante il numero di chilometri percorsi dal veicolo dal momento acquisto al momento dell'incidente (nonché, trattandosi di veicolo “usato”, come si evince dalla fattura, circa il chilometraggio del veicolo stesso al momento dell'acquisto).
Tuttavia, ritenuto che il danno relativo alla perdita del veicolo nell'incidente sia certo nella sua esistenza ontologica, si reputa di poter procedere ad una valutazione equitativa del medesimo (cfr.
Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 18 marzo 2022, n. 8941), che tenga conto del deprezzamento, dell'usura subita dall'auto, nonché del chilometraggio del mezzo. Si ritiene pertanto che il danno non patrimoniale relativo alla perdita del veicolo possa liquidarsi, in via equitativa, nella somma di € 15.000,00.
In conclusione, il danno patrimoniale da liquidare all'attore ammonta complessivamente ad €
22.177,25.
Poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute all'attore vanno applicati gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto, per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno. Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa pagina 21 di 23 dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria devalutata alla data dell'evento dannoso (04.12.2018), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice
Istat.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Pertanto, la ed Eredi Controparte_1 [...] devono essere condannati, in solido, a rifondere delle Controparte_2 Parte_1 spese di lite, che si liquidano ex dm 55/2014 (in base al valore di causa accertato pari ad € 222.058,48) in € 17.252,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed €
1.767,00 per esborsi. deve essere condannata a Controparte_2 rifondere HDI Assicurazioni s.p.a. delle spese di lite, che si liquidano ex dm 55/2014 in € 17.252,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Per quanto riguarda, invece, le spese di lite relative al rapporto processuale tra la Controparte_1 ed esse devono essere integralmente Controparte_2 compensate.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto di pagamento, devono essere posto definitivamente a carico della e di Controparte_1 Controparte_2
in solido.
[...]
Infine, si evidenzia che l'attore, nelle conclusioni rassegnate, ha chiesto il rimborso delle spese di CTP;
tuttavia, tale domanda non può trovare accoglimento, non rivenendosi in atti alcuna documentazione idonea a comprovare l'effettività della spesa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- rigetta la domanda di manleva proposta dalla nei confronti di Controparte_1 [...]
Controparte_2
- condanna la in Controparte_7 solido, a pagare in favore di , a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la Parte_1 somma di € 199.881,23, oltre accessori come in parte motiva;
pagina 22 di 23 - condanna la ed in Controparte_1 Controparte_2 solido, a pagare in favore di , a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma Parte_1 di € 22.177,25, oltre accessori come in parte motiva;
- rigetta la domanda di manleva proposta da nei Controparte_2 confronti di HDI Assicurazioni s.p.a.;
- condanna la ed in Controparte_1 Controparte_2 solido, alla rifusione delle spese di lite in favore di , liquidate in motivazione in € Parte_1
17.252,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed € 1.767,00 per esborsi;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in Controparte_2 favore di HDI Assicurazioni s.p.a., liquidate in motivazione in € 17.252,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite tra la ed Controparte_1 Controparte_2
[...]
- pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto di pagamento, definitivamente a carico della e di Controparte_1 Controparte_2
in solido;
[...]
- rigetta la domanda attorea di rimborso delle spese di CTP.
IO, 3 luglio 2025.
Il Giudice
FR CC
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