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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 16938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16938 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE CIVILE TERZA
Il Tribunale Ordinario di Roma, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luigi Guariniello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 62167 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022 e trattenuta in decisione con ordinanza adottata in data 01.07.2025, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c., tra
, rappresentato e difeso da sé stesso e dall'avv. Pierbiagio Tavaniello, aggiunto Parte_1 successivamente, come da procura depositata in data 08.11.2023, ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Roma, via Federico Cesi n. 21, come da procura originaria in atti;
ATTORE ED OPPOSTO
e in persona del rappresentante legale in carica pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Mannocchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9, come da procura in atti;
CONVENUTA ED OPPONENTE COSTITUITA
e in persona del rappresentante legale in carica pro tempore, rappresentata Controparte_2
e difesa dall'avv. Henry Alessandro Oliviero dell'Avvocatura interna di ed Controparte_2 elettivamente domiciliata presso la sede legale della medesima società, sita in Roma, viale Europa n.
190, come da procura in atti;
CONVENUTA ED OPPOSTA COSTITUITA
e in persona del rappresentante legale in carica pro tempore;
Controparte_3
CONVENUTA ED OPPOSTA CONTUMACE e in persona del rappresentante legale in carica pro tempore;
Controparte_4
CONVENUTA ED OPPOSTA CONTUMACE
e in persona del rappresentante legale in carica pro Controparte_5 tempore;
CONVENUTA ED OPPOSTA CONTUMACE
_ _ _ _ _ _
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, l'avv. ha instaurato la fase di merito Parte_1 dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c., convenendo in giudizio la parte opponente e domandando: a) “in via pregiudiziale”, Controparte_1
l'accertamento e la declaratoria della “inammissibilità dell'eccezione di compensazione e comunque dell'opposizione all'esecuzione” e, in ogni caso, l'accertamento e la declaratoria del
“diritto dell'opposto odierno attore ad agire esecutivamente per l'importo come in premessa precettato e pignorato in euro 4.577,60 oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. e spese”; b) “in subordine, nel merito”, l'accertamento e la declaratoria dell'infondatezza, in fatto ed in diritto, della
“eccezione di compensazione sollevata” e della “opposizione all'esecuzione come sopra proposta dall'odierna convenuta”, e l'accertamento e la declaratoria del “diritto dell'opposto odierno attore ad agire esecutivamente per l'importo come in premessa precettato e pignorato in euro 4.577,60 oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. e spese”; c) “in ogni caso”, la condanna della banca convenuta alla restituzione integrale della somma di euro 1.034,03 versata “in ottemperanza all'anzidetta ordinanza di sospensione ex art. 624 c.p.c.”, “oltre interessi ex art. 1284, c. 4, c.c.”; d) la condanna della banca convenuta alla refusione integrale delle spese del “presente giudizio di merito e delle pregresse fasi”.
2 3 - Questo Tribunale, con ordinanza del 12.02.2023, ha ordinato, d'ufficio, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati Controparte_4 Controparte_2 [...] ed entro il termine perentorio del Controparte_5 Controparte_3
30.04.2023, nel rispetto del principio di diritto sancito dalla Suprema Corte (Cass. civ., sentenza n.
13533/2021), secondo cui nel giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2,
c.p.c., dell'opposizione all'esecuzione di terzo ex art. 618 c.p.c. e dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. i terzi pignorati rivestono la posizione di litisconsorti necessari ex art. 102
c.p.c., di talché la mancata citazione in giudizio di costoro impone l'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102, co. 2, c.p.c., a pena di sentenza inutiliter data), ed ha disposto l'acquisizione, agli atti del processo, del fascicolo d'ufficio dell'esecuzione r.g.e. n. 4329/2022, a cura della Cancelleria. Quindi, il medesimo Tribunale con ordinanza del 09.12.2023: a) una volta verificata la tempestiva integrazione del contraddittorio con i suddetti terzi pignorati, ha dichiarato la contumacia delle convenute ed Controparte_5 Controparte_4 stante la mancata costituzione in giudizio di costoro ed a fronte Controparte_3 dell'avvenuta costituzione della convenuta la quale nella propria comparsa Controparte_2 di costituzione non ha rassegnato conclusioni, in ragione della qualità di terzo pignorato rivestita e dell'adempimento del dovere di legge compiuto con l'emissione della dichiarazione prescritta nell'art. 547 c.p.c.; b) ha rilevato l'avvenuta acquisizione del fascicolo d'ufficio dell'esecuzione r.g.e. n. 4329/2022; c) ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.. Infine, il
Tribunale, con ordinanza del 01.07.2025, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE compreso;
talché, nell'esercizio del potere di rideterminazione della somma precettata, spettante ex officio al giudice dell'esecuzione e, quindi, indipendentemente dalla proposizione dell'opposizione all'esecuzione da parte del debitore, il suddetto importo è da espungere. Tuttavia, all'esito del procedimento di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. (r.g.c. n. 59329/2022), questo Tribunale – sez. civ. terza, in composizione collegiale, ha accolto nel merito il reclamo, con la revoca della sospensione dell'esecuzione, avendo ritenuto non computabile “al pagamento delle spese di lite”
l'importo di euro 3.865,86 “versato dalla MPS nel corso del giudizio esitato nel titolo esecutivo”, in base alla sentenza n. 18125/2017 della Corte di Cassazione, ivi richiamata (“il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio”), ed avendo ritenuto “in contrasto con il generale e cogente principio di buona fede”
“Una diversa interpretazione, oltre che contraria ai principi espressi dalla Suprema Corte” (pag. 3 dell'ordinanza collegiale). Ebbene, con l'opposizione de qua la debitrice esecutata,
[...]
ha contestato il diritto dell'avv. di agire in executivis al fine di Controparte_1 Parte_1 ottenere il recupero coattivo della somma di euro 4.577,60, indicata nell'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 22.03.2022 e corrispondente alla differenza tra l'importo precettato di euro 8.007,64 complessivi, in forza della sentenza n. 2608/2022 di questo Tribunale – sez. civ.
XVI, e l'importo di euro 3.430,04, pagato dal medesimo istituto bancario in data 07.03.2022, a seguito della notificazione dell'atto di precetto e del suddetto titolo esecutivo. Giova considerare che con la suddetta sentenza n. 2608/2022, questo Tribunale – sez. civ. XVI, investito dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 17770/2018: a) ha revocato il provvedimento monitorio ed ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, a seguito e per effetto dell'accertata restituzione, in esso ingiunta, dell'originale dell'assegno bancario n. 07001842096 e del pagamento delle spese e dei compensi del procedimento monitorio (euro 3.865,86 complessivi), eseguiti dalla
[...]
a favore dell'avv. immediatamente dopo la notificazione del Controparte_1 Parte_1 decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto (16.08.2018) ed in attuazione dello stesso provvedimento monitorio;
b) in base al criterio della cosiddetta “soccombenza virtuale”, ha condannato la banca opponente alla refusione delle “spese processuali”, liquidate nell'importo di euro 5.000,00 a titolo di compenso di avvocato, oltre agli accessori di legge. Ergo, la suddetta sentenza ha spiegato effetto sostitutivo del decreto ingiuntivo revocato (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 5754 del 10.03.2009;
Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 15339 del 01.12.2000), compresa la statuizione sulle spese e compenso del procedimento monitorio in esso recata, cosicché la condanna alle spese di lite e la liquidazione dell'importo di euro 5.000,00 per “spese processuali”, disposte dal giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo, hanno abbracciato ogni spesa relativa tanto alla fase monitoria quanto alla fase di opposizione ex art. 645 c.p.c.. Di conseguenza, a fronte del pagamento della somma di euro 3.865,86 a titolo di spese del procedimento monitorio, già eseguito dall'istituto
4 bancario a favore del creditore in ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 17770/2018 Parte_1
e già allegato dallo stesso debitore nell'opposizione ex art. 545 c.p.c., ed a fronte del pagamento della somma di euro 3.430,04, eseguito dalla Controparte_1 successivamente alla notificazione della sentenza n. 2608/2022 e dell'atto di precetto intimato per euro 8.007,64 complessivi, l'odierna opponente ha fatto valere sia un fatto estintivo (il pagamento della somma di euro 3.865,86) compreso ed assorbito nel titolo esecutivo, costituito dalla stessa sentenza n. 2608/2022, sia un fatto estintivo (il pagamento della somma di euro 3.430,04) successivo alla formazione dello stesso titolo esecutivo giudiziale. Peraltro, la mancanza di ogni contestazione da parte dell'istituto bancario all'indirizzo della sentenza n. 2608/2022, compresa la condanna alle “spese processuali” ed alla relativa liquidazione in euro 5.000,00, oltre ad accessori di legge, ha implicato l'insussistenza dell'interesse ex art. 100 c.p.c. dello stesso istituto a proporre appello avverso la suddetta sentenza e, per ciò stesso, l'infondatezza dell'assunto attoreo secondo il quale la avrebbe dovuto far valere il fatto estintivo Controparte_1 del diritto di credito, da costui fatto valere in executivis, solo attraverso la proposizione dell'appello avverso la suddetta sentenza, in luogo della proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi r.g.e. n. 4329/2022, con conseguente eccepita inammissibilità dell'opposizione esecutiva, a fortiori a fronte del passaggio in giudicato della sentenza de qua. Diversamente, proprio con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. l'istituto di credito dispone del rimedio non già per contestare la liquidazione delle spese processuali, bensì per far valere l'avvenuta estinzione delle stesse e, dunque, del diritto di credito di euro 7.295,60 (euro 5.000,00, compresi accessori di legge), portato nella sentenza n. 2608/2022, imputando il pagamento di euro 3.865,86, eseguito immediatamente dopo la notificazione del decreto ingiuntivo n. 17770/2018 e dell'atto di precetto, ed il pagamento di euro 3.430,04, eseguito immediatamente dopo la notificazione della sentenza n. 2608/2022 e dell'atto di precetto di euro 8.007,64 complessivi, così da scongiurare un'illegittima esecuzione mobiliare in suo danno e, nel contempo, il rischio di un indebito pagamento con riferimento alla suddetta somma di euro 3.865,86, la quale risulta pacificamente già ricevuta dal creditore proprio a titolo di spese, compenso ed accessori di legge del procedimento monitorio, così come ammesso espressamente nell'atto di citazione dallo stesso creditore procedente ed opposto. Contrariamente alla giurisprudenza di legittimità richiamata espressamente nell'ordinanza collegiale, emessa all'esito del procedimento cautelare di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., nella fattispecie in esame trova applicazione, più correttamente, il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 2019/93 (Cass. civ., sez. II, sentenza n. 2019 del 19.02.1993: “Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Di conseguenza, l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir
5 meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria e di quelle attinenti all'esecuzione provvisoria del decreto, le une e le altre potendo essere legittimamente poste a carico del debitore, con riferimento ai limiti della somma definitivamente attribuita al creditore”). Pertanto, la liquidazione dell'importo di euro 5.000,00 per “spese processuali”, così operata da questo Tribunale – sez. civ. XVI con la sentenza n. 2608/2022, ha considerato unitariamente ed ha incluso, giocoforza, anche le spese del procedimento monitorio, di cui l'istituto bancario ha eseguito il pagamento nell'importo di euro 3.865,86, cosicché la sorte capitale, ammontante ad euro 7.295,60 complessivi (euro 5.000,00, compresi accessori di legge), come da sentenza n. 2608/2022, è risultata pagata interamente dalla Controparte_1 con il versamento della somma residua di euro 3.430,04. Peraltro, così come già
[...] ritenuto con l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione, emessa all'esito della fase sommaria e cautelare e sopra richiamata, la somma precettata di euro 8.007,64 complessivi è da rideterminare,
d'ufficio, con l'espunzione dell'importo di euro 263,00. A ciò si aggiunga che il ricevimento della somma di euro 3.865,86, a monte, da parte dell'avv. ha comportato, nel caso concreto, Parte_1 un abuso del processo esecutivo da parte di costui attraverso l'instaurazione del procedimento esecutivo presso terzi r.g.e. n. 4329/2022 per il recupero dell'importo di euro 4.577,60 complessivi, a seguito e per effetto del pagamento della somma residua di euro 3.430,04, eseguito dall'istituto di credito successivamente alla notificazione della sentenza n. 2608/2022 e dell'atto di precetto, con conseguente violazione, da parte del creditore procedente, del principio di correttezza e di buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c.. In buona sostanza, il creditore non ha avuto diritto di agire in executivis neppure per il recupero coattivo delle spese di precetto, nei limiti dell'importo dovuto in base al d.m. Giustizia n. 55/2014, ossia nei limiti della somma di euro 207,19 complessivi, di cui euro 142,00 quale valore medio del compenso di avvocato per l'atto di precetto, recante l'intimazione di pagamento di una somma di denaro fino ad euro 5.200,00, ed euro 65,19 per accessori di legge), escluso l'importo ulteriore di euro 263,00, riportato nell'atto di precetto. A quest'ultimo riguardo la violazione del principio di correttezza e di buona fede ex artt. 1175 e 1375
c.c. si apprezza, altresì ed a fortiori, a fronte dell'esercizio dell'azione esecutiva anche per ottenere il pagamento della suddetta somma di euro 263,00, portata nell'atto di precetto a titolo di compenso per l'attività svolta successivamente alla pubblicazione della sentenza e, come tale, non spettante al suddetto creditore una volta instaurato il processo esecutivo, in quanto ricadente nelle spese di esecuzione ed in quanto traducentesi in una ingiusta locupletazione a vantaggio dello stesso creditore ed a detrimento dell'istituto esecutato. Ergo, l'importo precettato di euro 8.007,64 è da rideterminare d'ufficio, quanto alle spese di precetto, attraverso l'espunzione dell'importo di euro
712,04 complessivi (euro 263,00 + euro 225,00 + euro 73,20 + euro 22,44 + euro 128,40) ed attraverso l'applicazione del solo importo di euro 207,19 complessivi, a titolo di compenso di avvocato per l'atto di precetto, compresi accessori di legge, in luogo dell'importo di euro 225,00, oltre ai relativi accessori di legge, riportato nell'atto di precetto. Tuttavia, proprio la violazione dei
6 principi di correttezza e di buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. in cui è incorso il creditore procedente con l'esercizio dell'azione esecutiva, nonostante l'adempimento integrale da parte del debitore, si è tradotta in un abuso del processo esecutivo ed ha implicato la non debenza delle spese di precetto, sopra rideterminate d'ufficio in euro 207,19 complessivi, da parte di quest'ultimo, alla luce dell'indirizzo espresso in tal senso dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis: Cass. civ.,
SS.UU., sentenza del 23.11.2017, n. 27897; Cass. civ., sez. III, sentenza del 31.05.2021, n. 15077).
Per tutto quanto sopra considerato e ritenuto, dunque, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co.
2, c.p.c. si configura come ammissibile e risulta essere fondata nel merito, con il corollario del relativo accoglimento quanto all'inesistenza del diritto di di agire in executivis verso Parte_1 la al fine del recupero coattivo dell'importo di euro 4.577,60 Controparte_1 in forza della sentenza n. 2608/2022.
2 - Il regolamento delle spese di lite segue il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.. Al fine della liquidazione del compenso di avvocato sono da applicare i valori tabellari medi previsti nel d.m. Giustizia n. 55/2014, così come modificato con il d.m. n. 37/2018 e, in ultimo, con il d.m. n.
147/2022, per le fasi di studio della controversia, di introduzione e di decisione della stessa, relative al giudizio di cognizione ordinaria, ed i valori minimi per la fase di trattazione della causa, stante il deposito di memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. ed il mancato svolgimento di attività istruttoria, e compresi nello scaglione di valore da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00, individuato in base all'ammontare del credito costituente oggetto dell'azione esecutiva (euro 4.577,60). Parimenti, le spese di lite della fase sommaria e cautelare (euro 1.308,00 per compenso di avvocato, oltre agli accessori di legge, applicando i valori medi previsti per ogni fase del procedimento cautelare, esclusa la fase di trattazione e di istruttoria, in mancanza della stessa), così come le spese del procedimento cautelare di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. (euro 1.308,00 per compenso di avvocato, oltre agli accessori di legge, applicando i valori medi previsti per ogni fase del procedimento cautelare, esclusa la fase di trattazione e di istruttoria, in mancanza della stessa), sono da porre a carico del creditore procedente, in virtù del principio della soccombenza ex art. 91
c.p.c.. Infatti, come da giurisprudenza di legittimità sul punto, la sentenza che definisce il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. è l'unica pronuncia volta a regolare definitivamente e complessivamente le spese dell'intero procedimento unitario di opposizione all'esecuzione, comprese le spese del procedimento cautelare di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., in base al principio della soccombenza, alla luce dell'esito finale della lite (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 13854/2004; Cass. civ., sez. II, sentenza n. 1541/2011). Le spese del presente giudizio di merito sono, invece, da compensare in toto rispetto alla convenuta costituita Controparte_2 non avendo essa rassegnato conclusioni. Diversamente, è da dichiarare il non luogo a provvedere sulle spese di lite rispetto alle convenute contumaci, Controparte_4 Controparte_5 ed che, in quanto terzi pignorati, non hanno dato causa all'opposizione
[...] Controparte_3 esecutiva. 7
P.Q.M.
il Tribunale civile di Roma – Sezione Terza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine alla fase di merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c., introdotta dal creditore procedente ed opposto, , nei confronti della debitrice esecutata Parte_1 ed opponente, e, solo a seguito di integrazione del Controparte_1 contraddittorio ex art. 102, co. 2, c.p.c., nei confronti dei terzi pignorati, quali Controparte_2 convenuta costituita, ed ed Controparte_4 Controparte_5 Controparte_3 convenute contumaci;
ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) accoglie, nel merito, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. e, per l'effetto, accerta e dichiara l'inesistenza del diritto di di agire in via esecutiva nei confronti della Parte_1 [...]
al fine del recupero coattivo della somma residua di euro 4.577,60 Controparte_1 in forza della sentenza n. 2608/2022 di questo Tribunale – sez. civ. XVI ed in base all'atto di precetto, notificati con p.e.c. in data 28.02.2022;
2) condanna la parte attrice ed opposta, , a rifondere alla convenuta ed opponente Parte_1 costituita, le spese seguenti: a) le spese della fase sommaria Controparte_1
e cautelare del subprocedimento di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c., che liquida in euro 1.308,00 a titolo di compenso di avvocato, oltre agli accessori di legge;
b) le spese del procedimento cautelare di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., che liquida in euro 1.308,00 a titolo di compenso di avvocato, oltre agli accessori di legge;
c) le spese del presente giudizio di merito, che liquida in euro 2.127,00 per compenso di avvocato, oltre agli accessori di legge;
3) compensa in toto le spese del presente giudizio rispetto alla convenuta costituita Controparte_2
[...]
4) dichiara il non luogo a provvedere sulle spese di lite rispetto alle convenute ed opposte contumaci, ed Controparte_5 Controparte_4 Controparte_3
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, in data 02.12.2025.
Il Giudice
dott. Luigi Guariniello
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 - Costituitasi con comparsa di risposta, parte convenuta ed opponente,
[...] ha eccepito, preliminarmente, l'infondatezza dell'eccezione di Controparte_1 inammissibilità dell'eccezione di compensazione e dell'opposizione all'esecuzione, sollevata dalla parte attrice ed opposta, e, nel merito, la fondatezza dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co.
2, c.p.c., domandando il relativo accoglimento, con la pronuncia dichiarativa dell'inesistenza del diritto di di agire in via esecutiva, e la condanna dell'attore alla refusione delle spese Parte_1 di lite.
1 - Sulla scorta degli atti di causa, è da respingere l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c., sollevata in via preliminare dall'attore, ed è da accogliere, nel merito, l'opposizione stessa. A definizione della fase sommaria e cautelare nell'ambito del procedimento esecutivo r.g.e. n. 4329/2022, questo Tribunale, con ordinanza del 14.09.2022, ha accolto la domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c., in base alla ravvisata ricorrenza del fumus boni iuris in ordine ad entrambi i motivi di opposizione all'esecuzione proposti: a) quello dell'estinzione del diritto di credito per compensazione, avuto riguardo alla statuizione sulle spese di lite contenuta nella sentenza n. 2608/2022 anche in base al disposto dell'art. 653, co. 2, c.p.c. ed in considerazione dell'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, sentenza 13.07.2007, n. 15725); b) quello della non debenza dell'importo di euro 263,00, indicato e calcolato nell'atto di precetto a titolo di compenso di avvocato per l'attività successiva alla pubblicazione della sentenza e prodromica all'esecuzione, una volta instaurato il processo esecutivo, atteso che, diversamente, il riconoscimento del compenso in questione si tradurrebbe in un'indebita duplicazione delle spese di esecuzione, in quanto già in esse
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE CIVILE TERZA
Il Tribunale Ordinario di Roma, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luigi Guariniello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 62167 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022 e trattenuta in decisione con ordinanza adottata in data 01.07.2025, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c., tra
, rappresentato e difeso da sé stesso e dall'avv. Pierbiagio Tavaniello, aggiunto Parte_1 successivamente, come da procura depositata in data 08.11.2023, ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Roma, via Federico Cesi n. 21, come da procura originaria in atti;
ATTORE ED OPPOSTO
e in persona del rappresentante legale in carica pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Mannocchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9, come da procura in atti;
CONVENUTA ED OPPONENTE COSTITUITA
e in persona del rappresentante legale in carica pro tempore, rappresentata Controparte_2
e difesa dall'avv. Henry Alessandro Oliviero dell'Avvocatura interna di ed Controparte_2 elettivamente domiciliata presso la sede legale della medesima società, sita in Roma, viale Europa n.
190, come da procura in atti;
CONVENUTA ED OPPOSTA COSTITUITA
e in persona del rappresentante legale in carica pro tempore;
Controparte_3
CONVENUTA ED OPPOSTA CONTUMACE e in persona del rappresentante legale in carica pro tempore;
Controparte_4
CONVENUTA ED OPPOSTA CONTUMACE
e in persona del rappresentante legale in carica pro Controparte_5 tempore;
CONVENUTA ED OPPOSTA CONTUMACE
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OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, l'avv. ha instaurato la fase di merito Parte_1 dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c., convenendo in giudizio la parte opponente e domandando: a) “in via pregiudiziale”, Controparte_1
l'accertamento e la declaratoria della “inammissibilità dell'eccezione di compensazione e comunque dell'opposizione all'esecuzione” e, in ogni caso, l'accertamento e la declaratoria del
“diritto dell'opposto odierno attore ad agire esecutivamente per l'importo come in premessa precettato e pignorato in euro 4.577,60 oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. e spese”; b) “in subordine, nel merito”, l'accertamento e la declaratoria dell'infondatezza, in fatto ed in diritto, della
“eccezione di compensazione sollevata” e della “opposizione all'esecuzione come sopra proposta dall'odierna convenuta”, e l'accertamento e la declaratoria del “diritto dell'opposto odierno attore ad agire esecutivamente per l'importo come in premessa precettato e pignorato in euro 4.577,60 oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. e spese”; c) “in ogni caso”, la condanna della banca convenuta alla restituzione integrale della somma di euro 1.034,03 versata “in ottemperanza all'anzidetta ordinanza di sospensione ex art. 624 c.p.c.”, “oltre interessi ex art. 1284, c. 4, c.c.”; d) la condanna della banca convenuta alla refusione integrale delle spese del “presente giudizio di merito e delle pregresse fasi”.
2 3 - Questo Tribunale, con ordinanza del 12.02.2023, ha ordinato, d'ufficio, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati Controparte_4 Controparte_2 [...] ed entro il termine perentorio del Controparte_5 Controparte_3
30.04.2023, nel rispetto del principio di diritto sancito dalla Suprema Corte (Cass. civ., sentenza n.
13533/2021), secondo cui nel giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2,
c.p.c., dell'opposizione all'esecuzione di terzo ex art. 618 c.p.c. e dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. i terzi pignorati rivestono la posizione di litisconsorti necessari ex art. 102
c.p.c., di talché la mancata citazione in giudizio di costoro impone l'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102, co. 2, c.p.c., a pena di sentenza inutiliter data), ed ha disposto l'acquisizione, agli atti del processo, del fascicolo d'ufficio dell'esecuzione r.g.e. n. 4329/2022, a cura della Cancelleria. Quindi, il medesimo Tribunale con ordinanza del 09.12.2023: a) una volta verificata la tempestiva integrazione del contraddittorio con i suddetti terzi pignorati, ha dichiarato la contumacia delle convenute ed Controparte_5 Controparte_4 stante la mancata costituzione in giudizio di costoro ed a fronte Controparte_3 dell'avvenuta costituzione della convenuta la quale nella propria comparsa Controparte_2 di costituzione non ha rassegnato conclusioni, in ragione della qualità di terzo pignorato rivestita e dell'adempimento del dovere di legge compiuto con l'emissione della dichiarazione prescritta nell'art. 547 c.p.c.; b) ha rilevato l'avvenuta acquisizione del fascicolo d'ufficio dell'esecuzione r.g.e. n. 4329/2022; c) ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.. Infine, il
Tribunale, con ordinanza del 01.07.2025, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE compreso;
talché, nell'esercizio del potere di rideterminazione della somma precettata, spettante ex officio al giudice dell'esecuzione e, quindi, indipendentemente dalla proposizione dell'opposizione all'esecuzione da parte del debitore, il suddetto importo è da espungere. Tuttavia, all'esito del procedimento di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. (r.g.c. n. 59329/2022), questo Tribunale – sez. civ. terza, in composizione collegiale, ha accolto nel merito il reclamo, con la revoca della sospensione dell'esecuzione, avendo ritenuto non computabile “al pagamento delle spese di lite”
l'importo di euro 3.865,86 “versato dalla MPS nel corso del giudizio esitato nel titolo esecutivo”, in base alla sentenza n. 18125/2017 della Corte di Cassazione, ivi richiamata (“il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio”), ed avendo ritenuto “in contrasto con il generale e cogente principio di buona fede”
“Una diversa interpretazione, oltre che contraria ai principi espressi dalla Suprema Corte” (pag. 3 dell'ordinanza collegiale). Ebbene, con l'opposizione de qua la debitrice esecutata,
[...]
ha contestato il diritto dell'avv. di agire in executivis al fine di Controparte_1 Parte_1 ottenere il recupero coattivo della somma di euro 4.577,60, indicata nell'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 22.03.2022 e corrispondente alla differenza tra l'importo precettato di euro 8.007,64 complessivi, in forza della sentenza n. 2608/2022 di questo Tribunale – sez. civ.
XVI, e l'importo di euro 3.430,04, pagato dal medesimo istituto bancario in data 07.03.2022, a seguito della notificazione dell'atto di precetto e del suddetto titolo esecutivo. Giova considerare che con la suddetta sentenza n. 2608/2022, questo Tribunale – sez. civ. XVI, investito dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 17770/2018: a) ha revocato il provvedimento monitorio ed ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, a seguito e per effetto dell'accertata restituzione, in esso ingiunta, dell'originale dell'assegno bancario n. 07001842096 e del pagamento delle spese e dei compensi del procedimento monitorio (euro 3.865,86 complessivi), eseguiti dalla
[...]
a favore dell'avv. immediatamente dopo la notificazione del Controparte_1 Parte_1 decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto (16.08.2018) ed in attuazione dello stesso provvedimento monitorio;
b) in base al criterio della cosiddetta “soccombenza virtuale”, ha condannato la banca opponente alla refusione delle “spese processuali”, liquidate nell'importo di euro 5.000,00 a titolo di compenso di avvocato, oltre agli accessori di legge. Ergo, la suddetta sentenza ha spiegato effetto sostitutivo del decreto ingiuntivo revocato (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 5754 del 10.03.2009;
Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 15339 del 01.12.2000), compresa la statuizione sulle spese e compenso del procedimento monitorio in esso recata, cosicché la condanna alle spese di lite e la liquidazione dell'importo di euro 5.000,00 per “spese processuali”, disposte dal giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo, hanno abbracciato ogni spesa relativa tanto alla fase monitoria quanto alla fase di opposizione ex art. 645 c.p.c.. Di conseguenza, a fronte del pagamento della somma di euro 3.865,86 a titolo di spese del procedimento monitorio, già eseguito dall'istituto
4 bancario a favore del creditore in ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 17770/2018 Parte_1
e già allegato dallo stesso debitore nell'opposizione ex art. 545 c.p.c., ed a fronte del pagamento della somma di euro 3.430,04, eseguito dalla Controparte_1 successivamente alla notificazione della sentenza n. 2608/2022 e dell'atto di precetto intimato per euro 8.007,64 complessivi, l'odierna opponente ha fatto valere sia un fatto estintivo (il pagamento della somma di euro 3.865,86) compreso ed assorbito nel titolo esecutivo, costituito dalla stessa sentenza n. 2608/2022, sia un fatto estintivo (il pagamento della somma di euro 3.430,04) successivo alla formazione dello stesso titolo esecutivo giudiziale. Peraltro, la mancanza di ogni contestazione da parte dell'istituto bancario all'indirizzo della sentenza n. 2608/2022, compresa la condanna alle “spese processuali” ed alla relativa liquidazione in euro 5.000,00, oltre ad accessori di legge, ha implicato l'insussistenza dell'interesse ex art. 100 c.p.c. dello stesso istituto a proporre appello avverso la suddetta sentenza e, per ciò stesso, l'infondatezza dell'assunto attoreo secondo il quale la avrebbe dovuto far valere il fatto estintivo Controparte_1 del diritto di credito, da costui fatto valere in executivis, solo attraverso la proposizione dell'appello avverso la suddetta sentenza, in luogo della proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi r.g.e. n. 4329/2022, con conseguente eccepita inammissibilità dell'opposizione esecutiva, a fortiori a fronte del passaggio in giudicato della sentenza de qua. Diversamente, proprio con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. l'istituto di credito dispone del rimedio non già per contestare la liquidazione delle spese processuali, bensì per far valere l'avvenuta estinzione delle stesse e, dunque, del diritto di credito di euro 7.295,60 (euro 5.000,00, compresi accessori di legge), portato nella sentenza n. 2608/2022, imputando il pagamento di euro 3.865,86, eseguito immediatamente dopo la notificazione del decreto ingiuntivo n. 17770/2018 e dell'atto di precetto, ed il pagamento di euro 3.430,04, eseguito immediatamente dopo la notificazione della sentenza n. 2608/2022 e dell'atto di precetto di euro 8.007,64 complessivi, così da scongiurare un'illegittima esecuzione mobiliare in suo danno e, nel contempo, il rischio di un indebito pagamento con riferimento alla suddetta somma di euro 3.865,86, la quale risulta pacificamente già ricevuta dal creditore proprio a titolo di spese, compenso ed accessori di legge del procedimento monitorio, così come ammesso espressamente nell'atto di citazione dallo stesso creditore procedente ed opposto. Contrariamente alla giurisprudenza di legittimità richiamata espressamente nell'ordinanza collegiale, emessa all'esito del procedimento cautelare di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., nella fattispecie in esame trova applicazione, più correttamente, il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 2019/93 (Cass. civ., sez. II, sentenza n. 2019 del 19.02.1993: “Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Di conseguenza, l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir
5 meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria e di quelle attinenti all'esecuzione provvisoria del decreto, le une e le altre potendo essere legittimamente poste a carico del debitore, con riferimento ai limiti della somma definitivamente attribuita al creditore”). Pertanto, la liquidazione dell'importo di euro 5.000,00 per “spese processuali”, così operata da questo Tribunale – sez. civ. XVI con la sentenza n. 2608/2022, ha considerato unitariamente ed ha incluso, giocoforza, anche le spese del procedimento monitorio, di cui l'istituto bancario ha eseguito il pagamento nell'importo di euro 3.865,86, cosicché la sorte capitale, ammontante ad euro 7.295,60 complessivi (euro 5.000,00, compresi accessori di legge), come da sentenza n. 2608/2022, è risultata pagata interamente dalla Controparte_1 con il versamento della somma residua di euro 3.430,04. Peraltro, così come già
[...] ritenuto con l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione, emessa all'esito della fase sommaria e cautelare e sopra richiamata, la somma precettata di euro 8.007,64 complessivi è da rideterminare,
d'ufficio, con l'espunzione dell'importo di euro 263,00. A ciò si aggiunga che il ricevimento della somma di euro 3.865,86, a monte, da parte dell'avv. ha comportato, nel caso concreto, Parte_1 un abuso del processo esecutivo da parte di costui attraverso l'instaurazione del procedimento esecutivo presso terzi r.g.e. n. 4329/2022 per il recupero dell'importo di euro 4.577,60 complessivi, a seguito e per effetto del pagamento della somma residua di euro 3.430,04, eseguito dall'istituto di credito successivamente alla notificazione della sentenza n. 2608/2022 e dell'atto di precetto, con conseguente violazione, da parte del creditore procedente, del principio di correttezza e di buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c.. In buona sostanza, il creditore non ha avuto diritto di agire in executivis neppure per il recupero coattivo delle spese di precetto, nei limiti dell'importo dovuto in base al d.m. Giustizia n. 55/2014, ossia nei limiti della somma di euro 207,19 complessivi, di cui euro 142,00 quale valore medio del compenso di avvocato per l'atto di precetto, recante l'intimazione di pagamento di una somma di denaro fino ad euro 5.200,00, ed euro 65,19 per accessori di legge), escluso l'importo ulteriore di euro 263,00, riportato nell'atto di precetto. A quest'ultimo riguardo la violazione del principio di correttezza e di buona fede ex artt. 1175 e 1375
c.c. si apprezza, altresì ed a fortiori, a fronte dell'esercizio dell'azione esecutiva anche per ottenere il pagamento della suddetta somma di euro 263,00, portata nell'atto di precetto a titolo di compenso per l'attività svolta successivamente alla pubblicazione della sentenza e, come tale, non spettante al suddetto creditore una volta instaurato il processo esecutivo, in quanto ricadente nelle spese di esecuzione ed in quanto traducentesi in una ingiusta locupletazione a vantaggio dello stesso creditore ed a detrimento dell'istituto esecutato. Ergo, l'importo precettato di euro 8.007,64 è da rideterminare d'ufficio, quanto alle spese di precetto, attraverso l'espunzione dell'importo di euro
712,04 complessivi (euro 263,00 + euro 225,00 + euro 73,20 + euro 22,44 + euro 128,40) ed attraverso l'applicazione del solo importo di euro 207,19 complessivi, a titolo di compenso di avvocato per l'atto di precetto, compresi accessori di legge, in luogo dell'importo di euro 225,00, oltre ai relativi accessori di legge, riportato nell'atto di precetto. Tuttavia, proprio la violazione dei
6 principi di correttezza e di buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. in cui è incorso il creditore procedente con l'esercizio dell'azione esecutiva, nonostante l'adempimento integrale da parte del debitore, si è tradotta in un abuso del processo esecutivo ed ha implicato la non debenza delle spese di precetto, sopra rideterminate d'ufficio in euro 207,19 complessivi, da parte di quest'ultimo, alla luce dell'indirizzo espresso in tal senso dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis: Cass. civ.,
SS.UU., sentenza del 23.11.2017, n. 27897; Cass. civ., sez. III, sentenza del 31.05.2021, n. 15077).
Per tutto quanto sopra considerato e ritenuto, dunque, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co.
2, c.p.c. si configura come ammissibile e risulta essere fondata nel merito, con il corollario del relativo accoglimento quanto all'inesistenza del diritto di di agire in executivis verso Parte_1 la al fine del recupero coattivo dell'importo di euro 4.577,60 Controparte_1 in forza della sentenza n. 2608/2022.
2 - Il regolamento delle spese di lite segue il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.. Al fine della liquidazione del compenso di avvocato sono da applicare i valori tabellari medi previsti nel d.m. Giustizia n. 55/2014, così come modificato con il d.m. n. 37/2018 e, in ultimo, con il d.m. n.
147/2022, per le fasi di studio della controversia, di introduzione e di decisione della stessa, relative al giudizio di cognizione ordinaria, ed i valori minimi per la fase di trattazione della causa, stante il deposito di memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. ed il mancato svolgimento di attività istruttoria, e compresi nello scaglione di valore da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00, individuato in base all'ammontare del credito costituente oggetto dell'azione esecutiva (euro 4.577,60). Parimenti, le spese di lite della fase sommaria e cautelare (euro 1.308,00 per compenso di avvocato, oltre agli accessori di legge, applicando i valori medi previsti per ogni fase del procedimento cautelare, esclusa la fase di trattazione e di istruttoria, in mancanza della stessa), così come le spese del procedimento cautelare di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. (euro 1.308,00 per compenso di avvocato, oltre agli accessori di legge, applicando i valori medi previsti per ogni fase del procedimento cautelare, esclusa la fase di trattazione e di istruttoria, in mancanza della stessa), sono da porre a carico del creditore procedente, in virtù del principio della soccombenza ex art. 91
c.p.c.. Infatti, come da giurisprudenza di legittimità sul punto, la sentenza che definisce il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. è l'unica pronuncia volta a regolare definitivamente e complessivamente le spese dell'intero procedimento unitario di opposizione all'esecuzione, comprese le spese del procedimento cautelare di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., in base al principio della soccombenza, alla luce dell'esito finale della lite (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 13854/2004; Cass. civ., sez. II, sentenza n. 1541/2011). Le spese del presente giudizio di merito sono, invece, da compensare in toto rispetto alla convenuta costituita Controparte_2 non avendo essa rassegnato conclusioni. Diversamente, è da dichiarare il non luogo a provvedere sulle spese di lite rispetto alle convenute contumaci, Controparte_4 Controparte_5 ed che, in quanto terzi pignorati, non hanno dato causa all'opposizione
[...] Controparte_3 esecutiva. 7
P.Q.M.
il Tribunale civile di Roma – Sezione Terza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine alla fase di merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c., introdotta dal creditore procedente ed opposto, , nei confronti della debitrice esecutata Parte_1 ed opponente, e, solo a seguito di integrazione del Controparte_1 contraddittorio ex art. 102, co. 2, c.p.c., nei confronti dei terzi pignorati, quali Controparte_2 convenuta costituita, ed ed Controparte_4 Controparte_5 Controparte_3 convenute contumaci;
ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) accoglie, nel merito, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. e, per l'effetto, accerta e dichiara l'inesistenza del diritto di di agire in via esecutiva nei confronti della Parte_1 [...]
al fine del recupero coattivo della somma residua di euro 4.577,60 Controparte_1 in forza della sentenza n. 2608/2022 di questo Tribunale – sez. civ. XVI ed in base all'atto di precetto, notificati con p.e.c. in data 28.02.2022;
2) condanna la parte attrice ed opposta, , a rifondere alla convenuta ed opponente Parte_1 costituita, le spese seguenti: a) le spese della fase sommaria Controparte_1
e cautelare del subprocedimento di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c., che liquida in euro 1.308,00 a titolo di compenso di avvocato, oltre agli accessori di legge;
b) le spese del procedimento cautelare di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., che liquida in euro 1.308,00 a titolo di compenso di avvocato, oltre agli accessori di legge;
c) le spese del presente giudizio di merito, che liquida in euro 2.127,00 per compenso di avvocato, oltre agli accessori di legge;
3) compensa in toto le spese del presente giudizio rispetto alla convenuta costituita Controparte_2
[...]
4) dichiara il non luogo a provvedere sulle spese di lite rispetto alle convenute ed opposte contumaci, ed Controparte_5 Controparte_4 Controparte_3
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, in data 02.12.2025.
Il Giudice
dott. Luigi Guariniello
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 - Costituitasi con comparsa di risposta, parte convenuta ed opponente,
[...] ha eccepito, preliminarmente, l'infondatezza dell'eccezione di Controparte_1 inammissibilità dell'eccezione di compensazione e dell'opposizione all'esecuzione, sollevata dalla parte attrice ed opposta, e, nel merito, la fondatezza dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co.
2, c.p.c., domandando il relativo accoglimento, con la pronuncia dichiarativa dell'inesistenza del diritto di di agire in via esecutiva, e la condanna dell'attore alla refusione delle spese Parte_1 di lite.
1 - Sulla scorta degli atti di causa, è da respingere l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c., sollevata in via preliminare dall'attore, ed è da accogliere, nel merito, l'opposizione stessa. A definizione della fase sommaria e cautelare nell'ambito del procedimento esecutivo r.g.e. n. 4329/2022, questo Tribunale, con ordinanza del 14.09.2022, ha accolto la domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c., in base alla ravvisata ricorrenza del fumus boni iuris in ordine ad entrambi i motivi di opposizione all'esecuzione proposti: a) quello dell'estinzione del diritto di credito per compensazione, avuto riguardo alla statuizione sulle spese di lite contenuta nella sentenza n. 2608/2022 anche in base al disposto dell'art. 653, co. 2, c.p.c. ed in considerazione dell'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, sentenza 13.07.2007, n. 15725); b) quello della non debenza dell'importo di euro 263,00, indicato e calcolato nell'atto di precetto a titolo di compenso di avvocato per l'attività successiva alla pubblicazione della sentenza e prodromica all'esecuzione, una volta instaurato il processo esecutivo, atteso che, diversamente, il riconoscimento del compenso in questione si tradurrebbe in un'indebita duplicazione delle spese di esecuzione, in quanto già in esse
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