Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 12/02/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N.519/2024 R.G.V.G.
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE
dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE
dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n.519 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA
il sig. Parte 1
,nato a [...] il [...] e residente a [...],
E
la sig.ra Parte 2 nata a [...] il [...] e residente a [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Vanni e dall'Avv. Valentini Elisa.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso per separazione consensuale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 15/10/2024, i ricorrenti, esponevano:
1. Che gli odierni ricorrenti contraevano matrimonio concordatario a Mercatello sul
Metauro (PU) in data 23.02.2003, con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile
del Comune di Mercatello sul Metauro (PU) con atto numero 1 parte II serie A
optando per il regime della separazione dei beni come da estratto per riassunto dell'atto di matrimonio che si produce (All_01);
2. Che dalla loro unione sono nati il figlio NI RP nato a [...] il
02.05.2004 e la figlia NI NA LU nata a [...] il [...] come da certificati di nascita che si producono (All_02);
$. Che la casa coniugale, di proprietà esclusiva del marito, è sita a Mercatello sul
Metauro (PU) in Via Ferruccio Parri n. 7 (All_03). Sull'immobile è stato acceso un mutuo ipotecario dal sig. NI presso la Bcc del Metauro filiale di Mercatello sul
Metauro con scadenza 31.05.2036;
4. Che la sig.ra DI è occupata ed ha un reddito imponibile annuo pari ad €
516,00 per il periodo di imposta 2022 (All_04) e un reddito imponibile annuo pari ad € 0 per il periodo di imposta 2023 (All_05);
5. Che il sig. NI è occupato ed ha un reddito imponibile annuo pari ad €
34.589,00 per il periodo di imposta 2022 (All_06) e un reddito imponibile annuo pari ad € 33.441,00 per il periodo di imposta 2023 (All_07);
6. Che i coniugi sono titolari di un conto corrente cointestato n. 47114 presso BCC del
Metauro filiale di Mercatello sul Metauro con un fido di € 10.000,00 interamente utilizzato come da documentazione allegata (All_08);
7. Che presso la medesima banca vi è un deposito titoli n. 16675 di valore pari ad €
13.900,54 al 30.06.2024 intestato alla sig.ra DI (All_09);
8. Che presso la medesima banca vi è altresì il deposito n. 014 003794 di € 12.000,00
intestato alla sig.ra DI (All_10);
9. Che tra i coniugi è in essere nella misura del 50% ciascuno una società agricola società semplice a nome "Società Agricola S. Andrea ss di DI OL e c. s.s.
con sede a Mercatello sul Metauro (PU) in via Ferruccio Parri n 7 cod. fisc. e P.Iva
02208380416;
10. Che la predetta società agricola non ha immobili di proprietà ed ha aperto presso la
Banca Bec del Metauro filiale di Mercatello sul Metauro un conto corrente a saldo zero. Vi è inoltre aperto presso la Banca Credit agricole un conto corrente e un conto anticipi non utilizzato e un prestito chirografario saldo residuo € 37.910,41 (All_11);
11. Che i coniugi danno atto altresì di aver acquistato nell'anno 2012 e di proprietà
esclusiva della Sig.ra DI un fondo agricolo sito in località Biancalana di
Mercatello sul Metauro censito ai fogli 32 e 33, sul quale è stato costruito un fabbricato ad uso agricolo;
12. Che sul fondo è acceso un mutuo ipotecario n. 2003411961 intestato alla Sig.ra
DI con rilascio di garanzia da parte del sig. NI con scadenza
30.04.2034 debito residuo di € 125.761,07 presso Intesa PA (All_12);
13. Che su tale fondo, comprensivo di terreni e fabbricati, è in essere un contratto di affitto dei terreni di proprietà della sig.ra DI con scadenza 10.11.2045 in favore della società agricola S. Andrea s.s.;
14. Che da tempo l'unione coniugale si è deteriorata ed ogni tentativo di ricomporre la comunione materiale e spirituale che ha caratterizzato inizialmente il loro matrimonio non ha avuto esito positivo e pertanto i coniugi hanno deciso di separarsi consensualmente.
Tanto premesso domandavano all'adito Tribunale di omologare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la residenza altrove ove lo riterranno opportuno. I coniugi, nel preminente interesse della figlia minore, sono obbligati a comunicare l'uno all'altro ogni eventuale variazione di indirizzo di residenza e/o domicilio;
2. La figlia minore verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e rimarrà
collocata nella casa familiare con alternanza dei genitori nella suddetta casa familiare secondo le seguenti modalità:
La sig.ra DI sarà presente dall'ora di pranzo (dalle 12:00) fino all'ora di cena esclusa e si occuperà della gestione pomeridiana della casa e della minore. La stessa si impegna a lasciare la casa alla sera alle ore 19:00 ad eccezione di un giorno infrasettimanale da concordare in cui la sig.ra DI dormirà nella casa coniugale.
I coniugi danno atto che tale situazione viene concordemente stabilita in attesa che la sig.ra DI trovi adeguata sistemazione e in ogni caso entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla firma del presente ricorso le parti dichiarano espressamente che la predetta situazione dovrà essere aggiornata e riveduta.
Per quanto attiene i fine settimana i coniugi optano per il regime dell'alternanza settimanale nella casa familiare. La figlia NA LU, dall'uscita di scuola del sabato starà una settimana con il padre sino alla domenica sera dopo cena e l'altra con la madre. Le suddette condizioni potranno comunque essere rivisitate ed adeguate in base agli impegni di entrambi i genitori.
I coniugi danno atto che tale situazione viene concordemente stabilita in attesa che la sig.ra DI trovi adeguata sistemazione e in ogni caso entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla firma del presente ricorso le parti dichiarano espressamente che la predetta situazione dovrà essere aggiornata. I coniugi danno atto che tale situazione viene concordemente stabilita in attesa che la sig.ra DI trovi adeguata sistemazione e in ogni caso entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla firma del presente ricorso le parti dichiarano espressamente che la predetta situazione dovrà essere aggiornata.
Le spese di manutenzione ordinaria della casa coniugale continueranno ad essere sostenute da entrambi i coniugi fino a quando la moglie vivrà nella casa coniugale;
La potestà genitoriale, verrà esercitata da entrambi i genitori che ne condivideranno le relative responsabilità; verranno assunte di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia e relative: all'istruzione (scelta dell'indirizzo scolastico, scelta della scuola pubblica o privata ecc.), educazione (scelta del luogo di residenza, partecipazione a viaggi ecc.) salute (ricorso a tecniche di medicina alternativa, visite mediche specialistiche che non richiedono carattere di urgenza ecc.) tenendo conto principalmente dei bisogni, delle capacità nonché delle inclinazioni naturali ed aspirazioni della minore. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore v provvederà durante i tempi di permanenza della minore con sé eccezion fatta per questioni di ordinaria amministrazione che riguardino la frequentazione scolastica, la partecipazione ad attività creative, la scelta del medico di base, la sottoposizione a normale visita specialistica di controllo od oculistica o presso dentista per le quali comunque si prevede un obbligo di informativa e di concertazione tra i genitori.
5. Fermo restando la più ampia libertà di frequentazione della figlia da parte di ciascuno dei genitori nonché la possibilità di accordarsi diversamente di volta in volta, nei seguenti periodi di vacanza i coniugi, nel rispetto della regola dell'alternanza annuale,
così si autoregolamenteranno, alternandosi nella casa familiare:
a) Vacanze Natalizie: la figlia trascorrerà la Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro, pari alternanze fra i genitori saranno rispettate per il giorno del
31 Dicembre, del 1° Gennaio e del 6 Gennaio;
b) Vacanze Pasquali: sempre ad anni alterni la figlia trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro.
c) Vacanze estive, entrambi i genitori potranno tenere la figlia con sé, portandola anche all'estero, impegnandosi a comunicare rispettivamente con congruo anticipo e comunque entro la data del 30 Aprile di ogni anno quale sarà il periodo prescelto e il luogo di vacanza. Periodi più lunghi dovranno essere di volta in volta concordati tra i genitori;
6. Nell'ipotesi di malattia della figlia, il genitore con cui è in quel periodo è tenuto a prendere contatto e informare l'altro genitore;
7. Ciascun genitore consentirà a che la figlia conservi significative relazioni con i nonni e con gli altri famigliari di entrambi i rami genitoriali;
8. La Sig.ra DI si obbliga a corrispondere al marito mensilmente, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia la somma di € 150,00
(centocinquanta/00). Tale somma sarà corrisposta con bonifico bancario entro il giorno 18 di ogni mese e dovrà essere ogni anno automaticamente rivalutata in base agli indici ISTAT. Dal momento in cui la sig.ra DI godrà di un reddito mensile adeguato il contributo al mantenimento della minore varierà in misura proporzionale ai rispettivi redditi dei genitori. I genitori godranno dell'Assegno
Unico al 50% ciascuno e si obbligano a rendersi disponibili per tutti gli adempimenti richiesti dalla legge.
Il Sig. NI provvederà al pagamento delle spese straordinarie (scolastiche: retta di iscrizione, mensa scolastica, libri, gite, espressamente si escludono le spese inerenti il materiale di cancelleria), mediche non mutuabili (espressamente si escludono i prodotti da banco) ricreative e sportive per il figlio. Espressamente i coniugi convengono che le predette spese, salvo che non rivestano carattere di urgenza nell'esclusivo interesse della minore, devono essere obbligatoriamente concordate tra i genitori;
0. La sig.ra DI da atto che al momento della firma del presente accordo le proprie condizioni reddituali non consentono di contribuire alle spese straordinarie ma si impegna a contribuire in misura proporzionale non appena le proprie condizioni economiche miglioreranno;
1. Le spese di vacanza della figlia saranno sostenute per l'intero dal genitore con il quale la stessa trascorrerà le vacanze, salvo diverso accordo tra i coniugi;
2. L'assegno unico per il nucleo familiare e le detrazioni fiscali inerenti la figlia verranno divisi tra i genitori a metà e la domanda per l'assegna unico verrà
presentata dalla Sig.ra DI che restituirà la metà al Sig. NI;
s. Il mutuo ipotecario acceso presso Bec del Metauro a nome NI continuerà ad essere pagato da quest'ultimo fino ad integrale estinzione. I coniugi espressamente stabiliscono che le somme a deposito nel libretto n. 16675 di cui al punto 7) delle premesse presso tale Istituto bancario a nome DI pari ad 13.900,54 verranno utilizzate integralmente per ridurre la quota capitale del mutuo ipotecario;
7 IT. La sig.ia AR um capicasament alcoNDERE LIKE la somma ut v iata a suo nome nel libretto a deposito n. 014 003794 di cui al punto 8) delle premesse verrà integralmente utilizzata per estinguere il fido sul conto corrente cointestato n
47114. Le eventuali somme in eccedenza rimarranno nella disponibilità della sig.ra
DI;
15. La sig.ra DI con la firma del presente accordo assume l'obbligo a cedere in favore del figlio NI RP entro e non oltre il termine perentorio del
31.12.2024 la totalità delle quote detenute nella società agricola Società Agricola S.
Andrea ss di DI OL e c. s.s ed affidare al figlio la gestione totale della predetta azienda agricola;
16. Per quanto attiene il fondo agricolo sito in località Biancalana di Mercatello sul
Metauro censito ai fogli 32 e 33, sul quale è stato costruito un fabbricato ad uso agricolo (mappale 185), la sig.ra DI si impegna ed obbliga fin da ora a stipulare un contratto preliminare di compravendita con il figlio NI RP
verso il quale manifesta fin da ora la propria disponibilità a cedere l'intera proprietà
del predetto fondo agricolo e del fabbricato entro il termine perentorio di 24
(ventiquattro) mesi dalla firma del predetto accordo. I coniugi contestualmente si impegnano, qualora richiesto dall'Istituto bancario, a rilasciare idonea garanzia in favore del figlio NI RP. La sig.ra DI si impegna altresì al momento della sottoscrizione dell'atto di compravendita a prorogare il contratto di affitto dei terreni di sua proprietà siti in Mercatello sul Metauro PU ai fogli 45-56-
66-67 ed in comune di Citta' di Castello PG al foglio n.2 attualmente affittati alla società agricole S. Andrea ss con scadenza affitto 10.11.2030 per un periodo corrispondente alla scadenza del mutuo acceso dallo stesso RP NI per l'acquisto del fondo e fabbricato in località Biancalana, di cui sopra, ad un canone wwwww w
Andrea in Corona avuti per successione dal padre e permuta divisione dalla sorella in secondo momento). Rimangono esclusi da tale proroga di affitto solo i mappali 287
289 al foglio 67 che rimarranno nella piena disponibilità della sig.ra DI;
17. Le parti danno atto altresì che su tale fondo, comprensivo di terreni e fabbricati, è in essere un contratto di affitto con scadenza 10.11.2045 in favore della società agricola
S.Andrea s.s. Con la cessione quote di cui al precedente punto 17) le parti reciprocamente dichiarano di non vantare crediti di alcuna natura e si impegnano a rilasciare reciprocamente quietanza di integrale estinzione di ogni obbligazione;
18. I coniugi danno atto che il conto corrente presso Bcc del Metauro sede Mercatello
sul Metauro intestato alla società agricola verrà estinto entro 7 (sette) giorni dalla firma del presente accordo. Il conto corrente e il conto anticipi non utilizzato nonché
il prestito chirografario acceso presso la banca Credit agricole nonché ogni altro eventuale debito rimarrà in capo alla società agricola che provvederà alla integrale estinzione;
19. I coniugi danno atto che la vettura BMW targa GF 205 JW attualmente utilizzata dalla società agricola in forza di leasing aziendale resterà in uso alla società che continuerà ad accollarsi le relative spese;
20. I coniugi danno atto che il veicolo Defender seppur intestato al sig. NI NI
appartiene alla Sig.ra DI ma fino a che la stessa utilizzerà la Fiat Punto
intestata al figlio RP, lo stesso RP utilizzerà l'auto Defender
accollandosi tutte le spese di assicurazione e manutenzione. Quando l'auto tornerà
nel possesso della Sig.ra DI la stessa potrà disporne come meglio crede,
anche venderlo e tutte le spese inerenti (manutenzione, gasolio, assicurazione e bollo)
saranno interamente a carico di quest'ultima; 21. I coniugi danno atto che la Fiat Punto di proprietà del figlio RP e di NI
NI verrà utilizzata dalla sig.ra DI a cui faranno capo tutte le relative spese di manutenzione e assicurazione;
22. I coniugi con la sottoscrizione del presente ricorso prestano espressamente il loro consenso al rilascio e/o rinnovo dei propri documenti validi per l'espatrio, anche in capo alla figlia minore;
23. Godendo i coniugi di rispettiva autonomia economica rinunciano rispettivamente e reciprocamente a ogni richiesta di alimenti l'uno nei confronti dell'altro;
24. I coniugi dichiarano di aver definito ogni loro rapporto e/o questione patrimoniale e che non vi è più nessun'altra pretesa economica a nessun titolo e/o ragione.
25. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
La domanda di separazione personale proposta dai coniugi deve essere accolta posto che dalle dichiarazioni dei ricorrenti, confermate anche nelle note scritte depositate in data 05 dicembre 2024 risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché la convivenza coniugale è divenuta intollerabile essendo venuta meno l'unione coniugale.
Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Entrambe le parti, inoltre, hanno congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore [...]
Per 1 sono da considerarsi confacenti al suo preminente interesse.
Soddisfacente per l'interesse della minore e conforme ai principi regolatori della materia appare anche il calendario di incontri e visite predisposto dalle parti per garantire un'effettiva bigenitorialità e consentire al genitore non collocatario di mantenere uno stabile e duraturo rapporto con la figlia Per 1
Le ulteriori statuizioni economiche stabilite dalle parti non appaiono contrarie a norne imperative o di ordine pubblico, dovendo in ogni caso rilevarsi come le stesse, conservino esclusivamente efficacia obbligatoria.
La natura delle questioni trattate e l'accordo delle parti sul punto giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi Parte 1 nato a [...]
Parte_2 Le Sentier (Svizzera) il 03.10.1971 e nata a [...] il
05.05.1978, alle condizioni di cui al ricorso congiunto del 15.10.2024 riportate in parte motiva, confermate nelle note scritte del 05.12.2024, e prende atto delle ulteriori statuizioni economiche pattuite tra le parti.
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della presente Sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Mercatello sul Metauro (PU);
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 11.2.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente
dott. Egidio de Leone