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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/12/2025, n. 7755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7755 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. CO NO presidente dott. LU UR PELLEGRINI consigliere relatore dott. Marco GENNA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 2289 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 trattenuta in decisione all'udienza del 18 dicembre 2025 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv. Marco di Giugno e Valentina Siciliano
APPELLANTE
E
(c.f.: Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante: v. le conclusioni precisate nell'atto introduttivo del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L (d'ora in avanti “ ) ha proposto Parte_1 Pt_1 appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 17599/2024, che:
a) accogliendo parzialmente l'opposizione proposta dalla avverso Controparte_1
l'ordinanza di ingiunzione n. 150/2022 emessa dalla Controparte_2 Pt_1 ha ridotto nella misura di 5.000,00 € la sanzione amministrativa irrogata dall' nei Pt_1 confronti della ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 144 del 2007 per avere il vettore Controparte_1 aereo operato una incompleta trasmissione dei dati API di un passeggero;
b) ha compensato le spese di lite.
La non si è costituita in giudizio e ne va pertanto dichiarata la Controparte_1 contumacia.
All'udienza del 23 ottobre 2025, rilevato che la parte costituita non ha depositato note scritte, la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 127-ter, quarto comma, c.p.c., all'udienza del
18 dicembre 2025.
Rilevato che anche a tale udienza nessuno è comparso, la causa deve essere cancellata dal ruolo e il processo va dichiarato estinto.
Nulla sulle spese ai sensi dell'art. 310, quarto comma, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio.
Nulla sulle spese ai sensi dell'art. 310, quarto comma c.p.c.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
LU UR PELLEGRINI CO NO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. CO NO presidente dott. LU UR PELLEGRINI consigliere relatore dott. Marco GENNA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 2289 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 trattenuta in decisione all'udienza del 18 dicembre 2025 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv. Marco di Giugno e Valentina Siciliano
APPELLANTE
E
(c.f.: Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante: v. le conclusioni precisate nell'atto introduttivo del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L (d'ora in avanti “ ) ha proposto Parte_1 Pt_1 appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 17599/2024, che:
a) accogliendo parzialmente l'opposizione proposta dalla avverso Controparte_1
l'ordinanza di ingiunzione n. 150/2022 emessa dalla Controparte_2 Pt_1 ha ridotto nella misura di 5.000,00 € la sanzione amministrativa irrogata dall' nei Pt_1 confronti della ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 144 del 2007 per avere il vettore Controparte_1 aereo operato una incompleta trasmissione dei dati API di un passeggero;
b) ha compensato le spese di lite.
La non si è costituita in giudizio e ne va pertanto dichiarata la Controparte_1 contumacia.
All'udienza del 23 ottobre 2025, rilevato che la parte costituita non ha depositato note scritte, la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 127-ter, quarto comma, c.p.c., all'udienza del
18 dicembre 2025.
Rilevato che anche a tale udienza nessuno è comparso, la causa deve essere cancellata dal ruolo e il processo va dichiarato estinto.
Nulla sulle spese ai sensi dell'art. 310, quarto comma, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio.
Nulla sulle spese ai sensi dell'art. 310, quarto comma c.p.c.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
LU UR PELLEGRINI CO NO
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