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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/07/2025, n. 1600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1600 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la dott.ssa Lilia M. Ricucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3062/2024 R.G. Lavoro, all'esito dell'udienza del 25.6.2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c. e promossa
DA
, in qualità di erede di Parte_1 Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Turco, giusta procura speciale alle liti in atti
RICORRENTE
CONTRO in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura d'Istituto - Avv. Paolo
Sedda, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.3.2024, – a seguito dell'espletamento Persona_1 dell'accertamento tecnico preventivo, avente n.r.g. 3144/2023, del requisito sanitario finalizzato ad ottenere i benefici di cui all'indennità di accompagnamento nonché il riconoscimento dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, contestando, con varie argomentazioni, le conclusioni rassegnate dal dott. quale C.T.U. nominato nel Parte_2 procedimento iscritto al n. 3144/2023 R.G.L., ed invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) Voglia l'ill.ma autorità giudicante adita, in via principale, rinnovare la CTU già disposta in sede di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante relativa alla corresponsione alla dell'indennità di accompagnamento ex Legge 18/80 e successive modifiche ed integrazioni e al riconoscimento delle prestazioni assistenziali previste dall'art. 33 Legge n. 104/1992 e successive modifiche ed integrazioni con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (13.07.2022); in via gradata, disporre un pagina 1 di 4 supplemento di perizia onde fornire idonei chiarimenti in ordine alle osservazioni indicate nel corpo del presente ricorso;
b) Per l'effetto accertare e dichiarare che il/la ricorrente ha diritto all'indennità di accompagnamento Persona_1 ex Legge 18/80 e successive modifiche ed integrazioni nonché versa in un grave stato di salute da determinare situazione di persistenti difficoltà che assumono, ex art. 3 comma 3, Legge n. 104/1992 connotazione di gravità, con conseguente diritto alle prestazioni assistenziali previste dall'art. 33, Legge n. 104/1992 e successive modifiche ed integrazioni con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (13.07.2022); c) Condannare l in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere in favore del/la ricorrente l'indennità di accompagnamento ex
Legge 18/80 e successive modifiche ed integrazioni con decorrenza dalla data della domanda amministrativa oltre gli interessi legali dalle date di maturazione dei singoli crediti fino al saldo effettivo; …”. Vinte le spese di lite.
Costituitosi in giudizio l' chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
In data 20.6.2025, si costituiva in giudizio , in qualità di erede, stante il Parte_1 decesso della de cuius avvenuto in data 5.2.2025.
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di A.T.P. il Tribunale, lette le note di trattazione scritta e disposto un supplemento peritale, ha pronunciato la presente sentenza emessa all'esito dell'udienza del 25.6.2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
2. L'opposizione deve essere accolta, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n. 12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi “i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Occorre pure rimarcare che, secondo la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. n. 30860 del
2019), la previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la ratio di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione
EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti.
2.3. In questa prospettiva, possono senz'altro condividersi – siccome aderenti ai principi sopra enunciati – le conclusioni rassegnate dal dott. quale C.T.U. officiato nel Parte_2 procedimento per accertamento tecnico preventivo, il quale – dopo aver scrutinato la documentazione sanitaria successiva versata in atti dalla parte ricorrente – ha riferito quanto segue: pagina 2 di 4 “il sottoscritto CTU ritiene che dal mese di marzo del 2024 la de cuius abbia avuto un peggioramento sensibile delle sue condizioni fisiche, tali da renderla non più autonoma nella deambulazione e nella gestione delle attività quotidiane della vita. Ciò è riconducibile alla evoluzione della gonartrosi sinistra e della coxoartrosi bilaterale che ha reso necessaria anche la prescrizione di un ausilio ortopedico (girello) per gli spostamenti intra ed extradomiciliari… In relazione a quanto dettagliatamente esposto nella integrazione peritale, si ritiene che la signora , Persona_1 deceduta in data 02.02.25 all'età di 77 anni, sia stata invalida in misura pari al 90% fino al mese di marzo del
2024; da tale epoca si riconoscono: un aggravamento clinico (100%), i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento e una condizione di handicap grave”. (cfr., in tal senso, l'elaborato integrativo depositato in data 28.3.2025)
2.4. Conclusivamente, il C.T.U. ha ritenuto non in grado di compiere gli atti della Persona_1 vita quotidiana e bisognevole di assistenza continua, da marzo 2024.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità – fatta risalire a marzo 2024 – appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve chiararsi che era in possesso del requisito sanitario Persona_1 per godere dell'indennità di accompagnamento e dello status di persona con necessità di sostegno elevato o molto elevato (artt. 3, comma 3 e 33 della L. n. 104/1992 mod. da D. Lgs. 3 maggio 2024,
n. 62) da marzo 2024 sino al decesso avvenuto in data 5.2.2025.
Non può, tuttavia, emettersi alcuna statuizione dichiarativa del diritto alla prestazione (cfr., in tal senso, le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del presente giudizio), condividendosi, in proposito, l'orientamento di legittimità secondo cui “In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass. Sez.
Lav. n. 17787/2020).
3. La decorrenza differita dell'accertamento del requisito sanitario induce a compensare integralmente le spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.).
pagina 3 di 4 Le spese di c.t.u. (prima e seconda fase), liquidate con separati decreti emessi in data odierna, sono poste definitivamente a carico della parte ricorrente e dell' in solido tra loro, non ricorrendo le CP_1 condizioni di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara che era in possesso del requisito sanitario utile per la fruizione Persona_1 dell'indennità di accompagnamento e dello status di di persona con necessità di sostegno elevato o molto elevato (artt. 3, comma 3 e 33 della L. n. 104/1992 mod. da D. Lgs. 3 maggio 2024, n. 62) dal marzo 2024 sino al decesso avvenuto in data 5.2.2025;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
CP_ c) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico del ricorrente e dell' in solido tra loro, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
Foggia, all'esito dell'udienza del 25.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Lilia M. Ricucci
pagina 4 di 4
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la dott.ssa Lilia M. Ricucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3062/2024 R.G. Lavoro, all'esito dell'udienza del 25.6.2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c. e promossa
DA
, in qualità di erede di Parte_1 Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Turco, giusta procura speciale alle liti in atti
RICORRENTE
CONTRO in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura d'Istituto - Avv. Paolo
Sedda, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.3.2024, – a seguito dell'espletamento Persona_1 dell'accertamento tecnico preventivo, avente n.r.g. 3144/2023, del requisito sanitario finalizzato ad ottenere i benefici di cui all'indennità di accompagnamento nonché il riconoscimento dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, contestando, con varie argomentazioni, le conclusioni rassegnate dal dott. quale C.T.U. nominato nel Parte_2 procedimento iscritto al n. 3144/2023 R.G.L., ed invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) Voglia l'ill.ma autorità giudicante adita, in via principale, rinnovare la CTU già disposta in sede di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante relativa alla corresponsione alla dell'indennità di accompagnamento ex Legge 18/80 e successive modifiche ed integrazioni e al riconoscimento delle prestazioni assistenziali previste dall'art. 33 Legge n. 104/1992 e successive modifiche ed integrazioni con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (13.07.2022); in via gradata, disporre un pagina 1 di 4 supplemento di perizia onde fornire idonei chiarimenti in ordine alle osservazioni indicate nel corpo del presente ricorso;
b) Per l'effetto accertare e dichiarare che il/la ricorrente ha diritto all'indennità di accompagnamento Persona_1 ex Legge 18/80 e successive modifiche ed integrazioni nonché versa in un grave stato di salute da determinare situazione di persistenti difficoltà che assumono, ex art. 3 comma 3, Legge n. 104/1992 connotazione di gravità, con conseguente diritto alle prestazioni assistenziali previste dall'art. 33, Legge n. 104/1992 e successive modifiche ed integrazioni con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (13.07.2022); c) Condannare l in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere in favore del/la ricorrente l'indennità di accompagnamento ex
Legge 18/80 e successive modifiche ed integrazioni con decorrenza dalla data della domanda amministrativa oltre gli interessi legali dalle date di maturazione dei singoli crediti fino al saldo effettivo; …”. Vinte le spese di lite.
Costituitosi in giudizio l' chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
In data 20.6.2025, si costituiva in giudizio , in qualità di erede, stante il Parte_1 decesso della de cuius avvenuto in data 5.2.2025.
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di A.T.P. il Tribunale, lette le note di trattazione scritta e disposto un supplemento peritale, ha pronunciato la presente sentenza emessa all'esito dell'udienza del 25.6.2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
2. L'opposizione deve essere accolta, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n. 12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi “i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Occorre pure rimarcare che, secondo la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. n. 30860 del
2019), la previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la ratio di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione
EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti.
2.3. In questa prospettiva, possono senz'altro condividersi – siccome aderenti ai principi sopra enunciati – le conclusioni rassegnate dal dott. quale C.T.U. officiato nel Parte_2 procedimento per accertamento tecnico preventivo, il quale – dopo aver scrutinato la documentazione sanitaria successiva versata in atti dalla parte ricorrente – ha riferito quanto segue: pagina 2 di 4 “il sottoscritto CTU ritiene che dal mese di marzo del 2024 la de cuius abbia avuto un peggioramento sensibile delle sue condizioni fisiche, tali da renderla non più autonoma nella deambulazione e nella gestione delle attività quotidiane della vita. Ciò è riconducibile alla evoluzione della gonartrosi sinistra e della coxoartrosi bilaterale che ha reso necessaria anche la prescrizione di un ausilio ortopedico (girello) per gli spostamenti intra ed extradomiciliari… In relazione a quanto dettagliatamente esposto nella integrazione peritale, si ritiene che la signora , Persona_1 deceduta in data 02.02.25 all'età di 77 anni, sia stata invalida in misura pari al 90% fino al mese di marzo del
2024; da tale epoca si riconoscono: un aggravamento clinico (100%), i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento e una condizione di handicap grave”. (cfr., in tal senso, l'elaborato integrativo depositato in data 28.3.2025)
2.4. Conclusivamente, il C.T.U. ha ritenuto non in grado di compiere gli atti della Persona_1 vita quotidiana e bisognevole di assistenza continua, da marzo 2024.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità – fatta risalire a marzo 2024 – appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve chiararsi che era in possesso del requisito sanitario Persona_1 per godere dell'indennità di accompagnamento e dello status di persona con necessità di sostegno elevato o molto elevato (artt. 3, comma 3 e 33 della L. n. 104/1992 mod. da D. Lgs. 3 maggio 2024,
n. 62) da marzo 2024 sino al decesso avvenuto in data 5.2.2025.
Non può, tuttavia, emettersi alcuna statuizione dichiarativa del diritto alla prestazione (cfr., in tal senso, le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del presente giudizio), condividendosi, in proposito, l'orientamento di legittimità secondo cui “In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass. Sez.
Lav. n. 17787/2020).
3. La decorrenza differita dell'accertamento del requisito sanitario induce a compensare integralmente le spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.).
pagina 3 di 4 Le spese di c.t.u. (prima e seconda fase), liquidate con separati decreti emessi in data odierna, sono poste definitivamente a carico della parte ricorrente e dell' in solido tra loro, non ricorrendo le CP_1 condizioni di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara che era in possesso del requisito sanitario utile per la fruizione Persona_1 dell'indennità di accompagnamento e dello status di di persona con necessità di sostegno elevato o molto elevato (artt. 3, comma 3 e 33 della L. n. 104/1992 mod. da D. Lgs. 3 maggio 2024, n. 62) dal marzo 2024 sino al decesso avvenuto in data 5.2.2025;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
CP_ c) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico del ricorrente e dell' in solido tra loro, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
Foggia, all'esito dell'udienza del 25.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Lilia M. Ricucci
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