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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/03/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
n. 29/2024 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Caterina Lazzara Presidente rel dott. Stefania Rignanese Giudice dott. Valentina Patti Giudice nel procedimento 29/2024 P.U. per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della:
- società di fatto - costituita dalle società CP_1 TE
, già in liquidazione giudiziale, e “ , in persona del legale
[...] PA rappresentante c.f. , p. iva , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Cerignola alla via Puglie n. 16, nonché in estensione dei soci illimitatamente responsabili “
[...]
”, già dichiarata in liquidazione giudiziale, e TE
, in persona del legale rappresentante c.f. PA Parte_1
, p. iva , con sede legale in Cerignola alla via Puglie n. 16; - P.IVA_1 P.IVA_2
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale presentato 22/2/2024 dalla
”, Controparte_4
- Letta la memoria di costituzione di PA
- Esaminati gli atti, e i documenti;
- Sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
in esito alla camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della fatto - costituita Controparte_5 dalle società “ ”, già in liquidazione TE giudiziale, e “ , in persona del legale rappresentante PA Parte_1
c.f. , p. iva , con sede legale in Cerignola alla via Puglie n. 16,
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 nonché in estensione dei soci illimitatamente responsabili “ TE
”, già dichiarata in liquidazione giudiziale, e “
[...] CP_3
;
[...]
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/2/2024 la Controparte_4
” (LG dichiarata con sentenza del Tribunale di Foggia
[...] del 15.01.2024, rep. n. 11/2024, CCII n. R.G. 10/2024) proponeva domanda ai sensi dell'art. 256
CCII per la dichiarazione della liquidazione giudiziale della - società di fatto - costituita CP_1 dalle società ”, già in liquidazione TE giudiziale, e , in persona del l.r.p.t. c.f. PA Parte_1
, p. iva , con sede legale in Cerignola alla via Puglie n. 16, nonché in P.IVA_1 P.IVA_2 estensione dei soci illimitatamente responsabili TE
, già dichiarata in liquidazione giudiziale, e , in
[...] PA persona del l.r.p.t. c.f. , p. iva , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Cerignola alla via Puglie n. 16.
Esponeva e deduceva la ricorrente che:
- Il Tribunale di Foggia con sentenza emessa il 13.12.2023 e depositata il 15.01.2024 dichiarava
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società TE
, c.f. , in persona del l.r.p.t. , con sede
[...] P.IVA_3 Controparte_6 legale in Cerignola (FG) alla S.S. 545 Rivolese km. 3,3, con nomina Giudice Delegato del dott.
Antonio Lacatena e a Curatori dell'avv. Marco Basta e del dott. Vincenzo Rosiello;
- Lo stato d'insolvenza era acclarato attraverso l'esame dei bilanci degli ultimi tre esercizi precedenti la presentazione dell'istanza di liquidazione giudiziale e dall'istruttoria espletata. Dall'ultimo bilancio depositato presso il Registro Imprese emergono debiti per € 17.934.879,00, ricavi lordi per € 4.795.594,00, un attivo patrimoniale per € 6.677.148,00 e una perdita di esercizio di € 843.695,00. Dagli atti dell'istruttoria disposta emergono altresì debiti erariali iscritti a ruolo per € 2.937.790,95 e debiti previdenziali per € 49.726,46.
- La sentenza non è stata impugnata nel termine di cui all'art. 51 CCII (trenta giorni) e dunque è oggi definitiva.
- I nominati Curatori, esaminata la documentazione acquisita ed espletate accurate indagini e verifiche, individuavano plurimi elementi in forza dei quali poter allegare e comprovare
l'esistenza di una supersocietà di fatto costituita dalla “ ” (già in liquidazione CP_2 giudiziale) e dalla “ , esercitata dai componenti della famiglia PA CP_2 avente la finalità di assicurare una gestione unitaria delle attività imprenditoriali (collegate) ed all'interno della quale ogni società, pur se formalmente distinta e dotata di autonoma personalità giuridica, produceva ed agiva secondo una logica imprenditoriale comune dettata da una compagine ben individuata (la supersocietà di fatto), nell'ottica di un disegno imprenditoriale unitario e di una gestione coordinata e comune, non solo per i risultati finali ma anche nei rapporti con i terzi. Pertanto, su conforme istanza 05.02.2024, venivano autorizzati dal Giudice
Delegato a promuovere il presente giudizio in estensione ex art. 256 CCII in danno di
[...] con contestuale domanda cautelare anche inaudita altera parte ex art. 54 CCII;
CP_3
- L'esistenza della società di fatto era evidenziata da plurimi elementi costituiti: (a) dalla identità delle compagini sociali e degli organi amministrativi (persone fisiche tutte riconducibili alla famiglia , (b) dalla identità della sede legale/operativa (con uso promiscuo di beni e di CP_2 mezzi per l'attività d'impresa), (c) dalla identità dell'oggetto sociale, (d) dalla esistenza di un fondo comune e/o comunque di una commistione patrimoniale tra le due Società, (e) dalla
2 reciproca fornitura di beni e servizi, (f) dal sistematico e costante finanziamento tra le due compagini, (g) dal compimento sistematico da parte dei rispettivi organi gestori di atti volti al perseguimento di un interesse comune. Dalla sussistenza dunque degli elementi soggettivi e oggettivi che connotano il vincolo sociale della s.d.f. e conducono alla emersione di un'unica struttura associativa con comunanza di scopo sociale (mantenere gli utili e i guadagni all'interno della supersocietà di fatto), di un insieme di beni organizzati per l'esercizio di un'unica impresa, creando nel contempo un'apparenza tale da ingenerare nella clientela e nei terzi in generale il convincimento certo dell'esistenza di un'unica grande società;
- La società di fatto versava in stato di insolvenza, considerato che con la sentenza di liquidazione giudiziale (definitiva) erano stati accertati debiti in capo a per complessivi € 20.922.396,41 CP_2
(€ 17.934.879,00 dall'ultimo bilancio depositato, € 2.937.790,95 per debiti erariali iscritti a ruolo e € 49.726,46 per debiti previdenziali come emersi dall'istruttoria disposta), e PA non era in grado di farvi fronte, potendo contare su un patrimonio immobiliare (gli immobili messi a disposizione da nel concordato preventivo della ) stimato in detta CP_3 CP_2 procedura di concordato in complessivi € 2.143.900,00.
La Curatela della Liquidazione Giudiziale TE
chiedeva, altresì, in via cautelare ed immediata, l'adozione di misure cautelari ex
[...] art. 54 CCII, specificatamente del sequestro conservativo dei beni mobili, immobili, e crediti della società , sino alla concorrenza dell'importo di € 20.922.396,41 PA pari alla debitoria della complessivamente accertata con la sentenza di liquidazione CP_2 giudiziale, e della nomina di un custode giudiziario al fine di assicurare ai creditori i frutti civili
(canoni) afferenti alla gestione del patrimonio immobiliare di PA
Con decreto inaudita altera parte del 19/3/2024 veniva autorizzato, ai sensi degli artt. 54 e ss.
CCII, e 669 bis e ss. c.p.c., in favore della Liquidazione Giudiziale della TE
, il sequestro conservativo, sino all'importo di € 17.934,879, di tutti i beni
[...] mobili, immobili e crediti della società (00788330769); ed il sequestro PA giudiziario dei beni mobili ed immobili facenti parte del patrimonio della società CP_3
( ); nonché fissata la comparizione delle parti per la conferma, modifica o
[...] P.IVA_2 revoca del provvedimento.
Con separato decreto di pari data veniva fissata la comparizione delle parti per l'udienza dell'11/4/2024, per l'ascolto della ricorrente e della debitrice in relazione alla domanda di liquidazione giudiziale.
si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 4/4/2024 contestando PA gli assunti di controparte e chiedendo il rigetto del ricorso proposto dalla Liquidazione Giudiziale Co CP_2
Deduceva la resistente: che la natura effettiva dei rapporti intercorsi tra la PM e la erano tali CP_2 da doversi escludere in radice la pretesa esistenza di una “supersocietà di fatto” tra le due;
che la
, trovatasi in difficoltà economiche, proponeva diverse iniziative giudiziali (due domande di CP_2 concordato rigettate e la richiesta di misure protettive, anch'essa rigettata) che erano poi sfociate nella dichiarazione di liquidazione giudiziale, da parte del Tribunale di Foggia, in data 15 gennaio
2024; che era proprio in tale contesto concordatario, e al fine di facilitare la riuscita dello stesso, che la aveva avviato l'attività di commercializzazione dei cereali e dei suoi derivati CP_3
3 e, solo nel mese di giugno 2023, aveva sottoscritto con la un contratto di conto lavorazione CP_2
(risolto dalla curatela il 31.01.2024), svolgendo essa esclusivamente la CP_3 commercializzazione dei cereali e dei suoi derivati, ma non la trasformazione del grano in semola
(cui provvedeva;
che nessuno dei sette indici addotti dalla controparte a sostegno della CP_2 esistenza della società di fatto era, in realtà, a tal fine rilevante e significativo;
che la collaborazione tra le due società di famiglia era “intervenuta soltanto al sorgere dello stato di crisi della in un momento in cui non aveva alcun senso per la PM costituire una società CP_2 con la ma, tutt'al più, “assisterla” (senza tuttavia arrecare danno ai propri creditori) al CP_2 fine di supportarla nelle operazioni, poi naufragate, di concordato”; che la collaborazione tra le due società trovava dunque la propria ragione e spiegazione unicamente nell'ambito ed ai fini della procedura concordataria, e altro non era “che manifestazione dell'affectio personale che i componenti della famiglia avevano e hanno nei confronti, separatamente, di ciascuna delle due società”; che proprio il fatto che la disponibilità di a supportare era stata CP_3 CP_2 durante la crisi di quest'ultima ed al fine di consentire alla stessa di superare la crisi costituiva l'evidenza del contrario dell'esistenza della società di fatto tra le due società, “essendo contraddittorio opinare che all'asserito intento di dissimulare un rapporto societario occulto si accompagni un'uscita allo scoperto proprio nel momento in cui la manifestazione di quel rapporto assurge al massimo livello di allarme per l'imminenza del rischio di un coinvolgimento dell'intero patrimonio dell'asserito socio occulto in bonis nella crisi ormai conclamata dal presunto socio occulto insolvente”; che, inoltre, erano del tutto insussistenti i presupposti per la concessione delle invocate misure cautelari, che, pertanto, andavano revocate.
Con ordinanza del 6/5/2024, in esito all'ascolto delle parti all'udienza dell'11/4/2024 venivano confermate le misure cautelari del sequestro conservativo e del sequestro giudiziario concessi inaudita altera parte, così disponendo: “CONFERMA le misure cautelari concesse decreto inaudita altera parte del 19/3/2024, e per l'effetto: - Autorizza, in favore della
Liquidazione Giudiziale della , il sequestro TE conservativo, sino all'importo di € 17.934,879, di tutti i beni mobili, immobili e crediti della società ( ); - Autorizza il sequestro giudiziario dei beni mobili ed PA P.IVA_2 immobili facenti parte del patrimonio della società ( ), PA P.IVA_2 confermando la nomina, quale custode, del dott. ”. Persona_1
Nell'ambito del procedimento per liquidazione giudiziale, alla prima udienza dell'11/4/2024, fissata per l'ascolto della ricorrente e della debitrice quest'ultima PA rappresentava di aver depositato presso la Camera di Commercio ricorso per composizione negoziata della crisi con nomina dell'esperto, e che in data 11/4/2024 era pervenuta comunicazione della Camera di Commercio di avvenuta pubblicazione della nomina dell'esperto; nonché che con l'istanza di composizione negoziata della crisi erano state chieste le misure protettive che al Tribunale, su domanda della debitrice, sarebbe stato chiesto di confermare.
Con provvedimento del 12/6/2024, depositato il 15/7/2024 il Tribunale, premesso che con provvedimento del 17/5/2024 il Giudice monocratico aveva confermato in favore di CP_3 le misure protettive del patrimonio di cui all'art. 18 comma 1 e comma 4 CCII sino alla data del
10/7/2024, disponeva che la domanda di liquidazione giudiziale proposta dalla Liquidazione
Giudiziale della , dovesse essere esaminata all'esito TE
4 della cessazione dell'efficacia delle misure protettive confermate in favore di PA
A seguito di concessione, con provvedimento del 16/7/2024 di proroga delle misure protettive sino al 30/10/2024, e con provvedimento del 5/11/2024, di una ulteriore proroga delle misure stesse sino alla data del 7/12/2024, il procedimento per declaratoria di liquidazione giudiziale veniva rinviato da ultimo all'udienza del 19/12/2024, nella quale, sentite le parti, il Giudice relatore riservava di riferire al Collegio per la decisione.
**************************
La domanda proposta dalla Liquidazione Giudiziale di ai sensi dell'art. 256 CCII, CP_2 per la dichiarazione della liquidazione giudiziale della - società di fatto - costituita dalle CP_1 società ”, già in liquidazione giudiziale, TE
e , nonché in estensione dei soci illimitatamente responsabili PA [...]
”, già dichiarata in liquidazione giudiziale, e TE
, è fondata. PA
Preliminarmente rileva il Tribunale che con la cessazione, a decorrere dall'8/12/2024, delle misure protettive, confermate in favore di sino alla data del 7/12/2024 (a seguito di CP_3 domanda dalla stessa avanzata nel corso della composizione negoziata della crisi dalla stessa intrapresa) con i provvedimenti giudiziali richiamati in premessa, riemerge l'obbligo del
Tribunale di esaminare la domanda di liquidazione giudiziale proposta dalla odierna ricorrente, non operando più, oltre la data del 7/12/2024, il divieto di cui all'art. 54 comma 2 CCII di pronunciare sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. ha, invero, CP_3 beneficiato delle misure protettive per il periodo di 240 giorni previsto dall'art. 19 comma 5 CCII quale tempo di durata massima delle misure protettive nell'ambito della composizione negoziata della crisi. Né ha presentato alcuno strumento di risoluzione della crisi. CP_3
Passando all'esame nel merito della domanda di declaratoria della liquidazione giudiziale della società di fatto, vanno preliminarmente richiamati i principi in materia, secondo i quali:
- una società viene definita "società di fatto" quando sorge in base ad un'intesa verbale o ad un semplice comportamento concludente, dal quale emerga inequivocabilmente la volontà delle parti di costituire un rapporto sociale. Ai sensi dell'art. 2247 del cod. civ., oltre all'elemento soggettivo, rappresentato dalla comune intenzione dei contraenti di costituire un vincolo e di collaborare per perseguire uno scopo di lucro guidati dall'affectio societatis, ossia dalla volontà di essere soci, deve sussistere l'elemento oggettivo rappresentato dal conferimento di beni o servizi finalizzato alla formazione di un fondo comune;
- la supersocietà può essere composta indifferentemente da società di persone, persone fisiche e società di capitali (cfr. Cass. 1095/2016; 10507/2006; Cass. 12120/2016; Cass. 27541/2019; Cass.
7903/2020; Cass. 366/2021; Cass. 4712/2021). L'art. 147, comma 5, L. Fall., oggi art. 256 CCII, trova, invero, applicazione non solo quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risulti che l'impresa è, in realtà, riferibile a una società di fatto tra il fallito e uno o più soci occulti, ma anche, in virtù di sua interpretazione estensiva, quando il socio già fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, a una società di persone (cd. supersocietà di fatto);
5 - per poter considerare esistente una società di fatto, agli effetti della responsabilità delle persone o dell'ente, non occorre necessariamente la prova del patto sociale, ma è sufficiente la dimostrazione di un comportamento, da parte dei soci, tale da ingenerare nei terzi il convincimento giustificato ed incolpevole che quelli agissero come soci, atteso che, nonostante l'inesistenza dell'ente, per il principio dell'apparenza del diritto, il quale tutela la buona fede dei terzi, coloro che si comportano esteriormente come soci vengono ad assumere in solido obbligazioni come se la società esistesse (Cass. 11491/04; in motivazione Cass., sez. un., n.
2243/2015);
- la sussistenza della società di fatto richiede, dunque, la dimostrazione, il cui onere grava sulla parte che invoca la sussistenza della supersocietà di fatto, del comune (in capo a tutti i partecipanti) intento sociale perseguito, vale a dire la manifestazione, percepibile esternamente, che la supersocietà operi per esercitare in comune una attività economica allo scopo di dividerne gli utili, secondo il paradigma normativo di cui all'art. 2247 c.c.
- la sussistenza di una società di fatto postula, altresì, che il comune intento sociale perseguito sia conforme, e non contrario, all'interesse dei soci;
- la società di fatto si caratterizza per la mancanza di forme e formalità, pur essendo effettivo lo svolgimento di attività economica in comune, ossia l'impresa collettiva che, per definizione, consiste nel materiale e continuo esercizio di attività economica organizzata;
- la sussistenza della società di fatto può essere affermata quando, almeno nella fase costitutiva (e a prescindere dalle forme giuridiche che i relativi atti abbiano assunto), sussistano (o, comunque, siano stati percepiti come tali dai terzi) i seguenti fatti costitutivi e cioè che: a) le stesse società, al pari degli altri compartecipi (persone fisiche o giuridiche, come altre società), abbiano conferito in un fondo comune, in termini (di volta in volta) di attribuzione della proprietà (articolo 2254, comma 1, cc) o del godimento di determinati beni (articoli 2254, comma 2, e 2281 cc) ovvero di esecuzione della propria opera (articolo 2263, comma 2, cc), tutto quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale (articolo 2253, comma 2, Cc), se del caso in termini di rinuncia ai propri diritti (come quello di rivalsa in caso di garanzia personale ovvero al compenso per l'attività svolta), allo scopo di trarne, almeno programmaticamente, un vantaggio economico;
b) i risultati patrimoniali (positivi e negativi) dell'attività svolta attraverso il fondo formato dai predetti apporti ricadono, in termini di incremento o decremento del valore degli stessi apporti eseguiti, su tutti i partecipi, secondo le regole dagli stessi (anche tacitamente) fissate (anche in proporzione differente rispetto all'entità degli apporti) e, se del caso, altrettanto tacitamente, modificate (con l'unica particolarità che le operazioni sono compiute da chi agisce non già' in nome della compagine sociale ma in nome proprio) (Cass. n. 204 del 04/01/2024);
- l'esistenza del contratto sociale, anche ai fini della dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile ex art. 256 CCII, può risultare, oltre che da prove dirette, pure da manifestazioni esteriori, rivelatrici delle componenti del rapporto societario, fra le quali particolare significatività può riconoscersi ai rapporti di finanziamento e di garanzia che, se costituiti sistematicamente e con esclusione del diritto di regresso del garante, sostanzialmente si risolvono in uno strumento di apporto di capitale alla società (Cass. 28/10/2019, n.27541);
- sono ritenuti indici rivelatori, la cui prova può avvenire per presunzioni, della configurazione di una supersocietà di fatto: a) l'identità dello scopo sociale;
b) l'uso promiscuo dei medesimi mezzi organizzati per l'attività di impresa e dunque la condivisione di elementi patrimoniali attivi;
c) la
6 condivisione delle passività; d) la coincidenza, anche parziale, degli oggetti sociali delle due imprese;
e) la commistione dei rapporti giuridici, da cui è possibile desumere lo svolgimento di un'attività comune e l'affectio societatis tra i partecipanti;
- nell'ipotesi contemplata dall'art. 256 CCII, l'indagine del giudice deve essere indirizzata all'accertamento sia dell'esistenza di una società occulta (o di fatto) cui sia riferibile l'attività dell'imprenditore già in liquidazione giudiziale, sia della sua insolvenza, posto che la liquidazione giudiziale di tale società costituisce presupposto logico e giuridico della dichiarazione di liquidazione giudiziale, per ripercussione, dei soci illimitatamente responsabili. Ai fini della dichiarazione di fallimento della c.d. "supersocietà" di fatto è imprescindibile, cioè, l'accertamento della sua specifica insolvenza, che è autonoma rispetto a quella di uno o più dei suoi soci, rappresentando quest'ultima una mera circostanza indiziante, considerato che all'insolvenza del socio già posto in liquidazione giudiziale potrebbe non corrispondere l'insolvenza della s.d.f. (cui gli altri soci potrebbero, in tesi, conferire le liquidità necessarie al pagamento dei debiti) (Cass.
04/03/2021, n.6030);
- la dichiarazione di fallimento della c.d. supersocietà di fatto postula, in altri termini, un autonomo accertamento di un'insolvenza ad esso positivamente riferibile, indipendente da quella relativa al socio, se del caso, già dichiarato fallito. Nondimeno, qualora, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale o societario, risulti che la relativa impresa è, in realtà, riferibile ad una società di fatto tra il soggetto già fallito e uno o più soci occulti, che possono essere a loro volta altre società o persone fisiche (id est una cd. "supersocietà" di fatto), i debiti assunti da tale soggetto in relazione all'impresa che si palesa sostanzialmente sociale sono giuridicamente imputabili alla società occulta.
Posti tali principi, nel caso di specie sono comprovati agli atti, dalla documentazione prodotta, idonei elementi sintomatici della sussistenza della società di fatto, prefigurata dalla curatela odierna ricorrente, tra le società ” e TE CP_3
[...
.
Sussistono, in particolare, elementi che evidenziano come le due società, pur formalmente distinte, hanno avuto una gestione comune di un'unica attività imprenditoriale, tanto da potersi configurare la gestione di un'unica attività imprenditoriale, in forza della quale entrambe le società producevano ed agivano secondo una logica imprenditoriale comune, nell'ottica di un disegno imprenditoriale unitario e con una gestione coordinata, non solo per i risultati finali ma anche nei rapporti con i terzi;
esercitata, tale gestione, dai componenti della famiglia CP_2
Plurimi sono gli elementi, comprovati agli atti, sintomatici della commistione dei patrimoni e degli oneri economici, dell'assunzione in comune di obbligazioni, della divisione dei profitti.
* Compenetrazione e commistione soggettiva tra le società
Le due società fanno capo alle medesime persone fisiche, (Bari, 22.11.1975), Parte_1
(Bari, 09.03.1979) e (Pietragalla – PZ, 08.03.1935), tra loro Parte_2 Controparte_6 legate da legame di parentela, essendo quest'ultimo genitore dei primi due, tra loro fratelli.
Come esposto in ricorso da parte ricorrente e documentato dalla visure camerali relative alle due società:
° in IS, è titolare da sempre del 20,15% del capitale sociale (pari a € Parte_1
1.578.200,00), e è titolare da sempre del restante 79,85%; Parte_2
7 ° in ne è titolare da sempre della quota del 83,33% del PA Parte_1 capitale, mentre è titolare da sempre del restante 16,67%. Parte_2
I tre soggetti, , e si sono avvicendati nel tempo nella Controparte_6 Pt_1 Pt_2 posizione di amministratori dell'una e dell'altra società, secondo la tempistica ed i ruoli risultanti dalle visure della camera di Commercio e non contestati da parte resistente. In particolare:
° in IS: è stato amministratore unico dalla costituzione al 06.11.2001 e dal Controparte_6
27.05.2002 alla data di apertura della liquidazione giudiziale;
è stato Parte_2 amministratore unico dal 06.11.2001 al 27.05.2002; è stato institore (con gli Parte_1 ampi poteri iscritti in R.I.) dal 16.11.2017 al 17.10.2023;
° in : è stato amministratore unico dal 17.12.1983 al 23.11.2020; CP_3 Controparte_6
è stato amministratore unitamente al germano con poteri disgiunti dal Parte_2 Pt_1
23.11.2020 al 03.12.2021; è amministratore unico dal 03.12.2021 all'attualità Parte_1 ed è stato amministratore unitamente al germano con poteri disgiunti dal 23.11.2020 al Pt_2
03.12.2021;
* Identità del collegio sindacale I collegi sindacali delle due società vedono quali membri effettivi le medesime persone fisiche, ed uno dei membri supplenti.
* Comunanza di sedi – dalle visure della Camera di Commercio emerge la coincidenza tra la sede legale e operativa della e la sede operativa di entrambe site in CP_2 PA
Cerignola alla Strada Statale 545 Rivolese km. 3,3, Zona Industriale (oggi Strada Statale 77).
La circostanza assume particolare significatività quale indice rivelatore della società di fatto, atteso che relativamente all'attività di di commercializzazione di cereali essa CP_3 costituisce l'unica sede operativa della società.
* Identità dell'oggetto sociale - per come si evince dalle visure della Camera di Commercio delle due società D.E.I.S. s.r.l. - De Sortis Industrie Semoliere e hanno un oggetto PA sociale pressoché identico, ovvero: “l'attività molitoria in genere, di qualsiasi prodotto e sottoprodotto dell'agricoltura; la gestione e la manutenzione di impianti molitori di prodotti agricoli in genere, nonché la costruzione di impianti molitori in genere, su suoli propri ed in concessione;
(…) la commercializzazione e la trasformazione di tutti i prodotti agricoli, sia come finito che come semilavorato;
la produzione e la commercializzazione di paste alimentari secche
e fresche sia per l'alimentazione umana che per animali”. In particolare, l'attività molitoria e di commercializzazione di cereali e legumi secchi, costituiscono l'attività principale ed il core business di entrambe le società. Dal luglio 2018 CP_3
(costituita nel 2001 come società di costruzioni ed immobiliare “Lavori generali di
[...] costruzioni di edifici, Locazione immobiliare di beni propri o in leasing-affitto”) si converte denunciando come proprie attività prevalenti quelle di “Commercio di granaglie e prodotti amidacei”, e di “Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi” (v. visura camerale).
* Apporti delle due società al fondo comune
a) Uso comune degli immobili, impianti, silos, beni mobili costituenti l'opificio e svolgono la loro l'attività di impresa presso il medesimo opificio. Il CP_2 CP_3 complesso produttivo ove entrambe le società operano e producono è, tuttavia, di esclusiva proprietà di Quest'ultima con contratto di comodato del 29/1/2018 ha concesso a CP_2
l'uso gratuito, dunque senza corrispettivo, di parte degli immobili (sala di PA controllo PLC, locale presa a ponte), di parte dei silos (2 silos di stoccaggio grano e 2 silos di
8 stoccaggio prodotti finiti) e di alcuni impianti (impianto pneumatico, macchine di pulitura installate al piano 7 dello stabilimento, 13 laminatoi installati al piano 3, Pesa a ponte) facenti parte dell'opificio di sua proprietà.
svolge, dunque, la propria attività di commercializzazione di cereali esclusivamente CP_3 avvalendosi di immobili ed impianti della , e senza versare a quest'ultima alcun CP_2 corrispettivo. apporta così beni a consentendo alla stessa di svolgere la CP_2 CP_3 propria attività di impresa di commercializzazione di cereali e legumi secchi. apporta a CP_2
una buona parte delle proprie immobilizzazioni materiali, ed altresì provvede al CP_3 pagamento delle utenze dell'opificio, anche per quella parte di costi imputabili ai consumi di
(per come dimostrato dalla intestazione a sino al dicembre 2023 dell'utenza CP_3 CP_2 relativa ai consumi di energia), sostenendo il relativo onere economico.
b) Conferimento da parte di di propria attività nel ciclo produttivo di CP_3 CP_2
È fatto assolutamente pacifico che dal momento in cui ha cominciato a versare in condizioni CP_2 di crisi conclamata (anno 2017-2018) e a non godere più di credito presso gli istituti bancari e verso i fornitori ha intrapreso l'attività di commercializzazione di cereali. Ha CP_3 ottenuto le relative autorizzazioni amministrative (codice ATECO), ha cominciato ad utilizzare parte dell'opificio di , ha cominciato ad acquistare a nome proprio le materie prime dai CP_2 terzi, per poi rivenderle a al prezzo di costo, ha cominciato a riacquistare da quest'ultima il CP_2 prodotto lavorato ed a collocarlo sul mercato.
In questo ciclo produttivo acquistava le materie prime da al medesimo prezzo CP_2 CP_3 al quale le aveva acquistato da terzi, eseguiva la lavorazione della materia prima, CP_3 che rivendeva a al prezzo al quale quest'ultima lo avrebbe collocato sul mercato, CP_3 cioè al prezzo che avrebbe applicato al cliente finale. CP_3
Per stessa chiara ammissione del legale rappresentante di “in questo modo la marginalità CP_2 rimaneva tutta nel bilancio di e l'operazione risultava neutra per ”. CP_2 CP_3
Quindi non ha ricavi/utili propri rinvenienti dall'attività imprenditoriale svolta. CP_3
c) Assunzione del rischio di impresa
In forza della suddivisione del ciclo produttivo tra le due società con le modalità appena esposte, il rischio d'impresa è distribuito su entrambe le società. in particolare assume su di CP_3 sé il rischio di impresa perché se non vende il prodotto lavorato o lo vende a prezzo inferiore rispetto a quello pagato a , in pratica si trova a patire essa la relativa perdita. Ove invece CP_2
paga a il prezzo al quale è riuscita a vendere ai terzi il prodotto lavorato vi è CP_3 CP_2 tra le due società piena condivisione del rischio di impresa sotto forma di partecipazione alle perdite e/o ai ricavi.
d) Utilizzo in comune del personale dipendente
- non risulta, dalla visura della CCIAA, avere avuto ed avere dipendenti. La PA circostanza non è contestata né smentita dalla resistente. Eppure svolge attività di CP_3 commercializzazione di cereali, onde non è verosimile né credibile che la possa svolgere senza dipendenti.
Ed infatti, dalle assai significative dichiarazioni rese da dipendenti della ai curatori CP_2 della liquidazione giudiziale (v. produzione di parte ricorrente, all. 20) emerge che il personale dipendente di rendeva la propria prestazione lavorativa indistintamente per entrambe le CP_2 società, sebbene il personale fosse formalmente assunto esclusivamente dalla Ciò che CP_2
9 risultava possibile in forza del fatto che la sede operativa di è nel medesimo luogo e CP_3 nei medesimi locali della sede legale e della sede operativa di , e che i beni aziendali sono i CP_2 medesimi (pur formalmente, sulla carta, essendone distinto il godimento tra le due società in forza dei contratti di comodato di cui si è detto).
e) Apporti di danaro di una società all'altra
- Le scritture contabili di evidenziano plurimi, articolati e complessi rapporti di dare/avere CP_2 intercorsi tra le due società. Ciò sia prima che intraprendesse nel 2019 la procedura di CP_2 concordato preventivo (può trascurarsi quella del 2018, in quanto subito rinunciata), sia successivamente.
Tali articolati rapporti di dare avere se in linea di massima trovavano di certo ragione nella compravendita dei cereali (secondo il procedimento illustrato), per una parte è emerso non essere collegati ad alcuna causale. In particolare, per come accertato in sede di procedura di concordato preventivo (v. decreto del Tribunale di Foggia del 23/11/2022, produzione di parte ricorrente) le scritture contabili di documentano posizioni di dare-avere tra le due società annotate CP_2 con la causale “depositi cauzionali”. Specificatamente, secondo tali annotazioni IS aveva effettuato in favore di versamenti per complessivi € 921.129,71, ridotti alla data CP_3 del 25/10/2019 (data della domanda di concordato), in virtù di compensazioni di debiti/crediti, ad
€ 555.198,34. Orbene, tali copiosi movimenti di danaro da a , pur qualificati CP_2 CP_3 quali depositi cauzionali, è risultato non essere in realtà giustificati da alcun sottostante accordo commerciale.
- Ulteriori passaggi di danaro effettuati da in favore di sono stati CP_2 PA accertati nel periodo novembre 2019-febbraio 2020, durante la pendenza della procedura di concordato, per complessivi ulteriori € 159.000,00, anch'essi annotati quali “deposito cauzionale”, ma risultati in realtà privi di una causale effettiva e reale.
Tali circostanze sono rimaste accertate in sede di concordato (v. decreto del 23/11/2022, passato in giudicato), e non sono smentite da neppure in questa sede, onde rimane l'assenza CP_3 di causale di detti specifici passaggi di danaro da a . CP_2 CP_3
- In data prossima alla declaratoria di liquidazione giudiziale di (sentenza pubblicata il CP_2
14/1/2024), e precisamente in data 30/11/2023 annota nelle proprie scritture contabili una CP_2 perdita su crediti verso per € 514.025,11 per “prescrizione”, senza che sia tuttavia CP_3 emersa emersa prova della effettiva sussistenza dei presupposti della prescrizione. In sede di ascolto a specifica domanda dei curatori in merito a tale annotazione nelle Parte_1 scritture di di perdita su crediti verso , la ammette limitandosi a rispondere che CP_2 CP_3
“l'operazione è stata eseguita per la sussistenza dei presupposti di legge” (v. verbale di audizione del 14/2/2024, produzione di parte ricorrente).
In assenza dei presupposti della prescrizione il fatto costituisce, all'evidenza, un ulteriore apporto da a , sotto forma di cancellazione di un debito di quest'ultima verso . CP_2 CP_3 CP_2
* Rapporti di garanzia
Dal carteggio, prodotto in atti, relativo alla trattativa intercorsa nel 2017 tra e Banca CP_2
Apulia e Banco di Napoli, relativa alla corposa esposizione debitoria della prima verso i suddetti istituti bancari, che aveva condotto anche alla sospensione degli affidamenti, emerge come nel
2017 la proponeva agli istituti bancari un piano di rientro (con richiesta di non vedersi CP_2
10 sospesi gli affidamenti, e di continuare ad utilizzare la linea di anticipo su fatture) che prevedeva la garanzia su immobili di proprietà di
[...]
attraverso gli immobili di sua proprietà, in favore di Parte_3 CP_2 figurano, poi, anche nella proposta di concordato preventivo presentata dalla CP_2
Orbene gli elementi passati in rassegna, valutati in modo unitario e non ”parcellizzato”, sono fortemente sintomatici e suffragano l'esistenza della supersocietà di fatto tra e CP_2 [...]
che ha avuto inizio quanto meno a decorrere dal 2018 e si è protratta sino alla data CP_3 della declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale della CP_2
Gli elementi esposti disvelano, infatti, la gestione in forma unitaria da parte delle due società di un'unica impresa, grazie all'uso indistinto, comune e promiscuo degli immobili e degli impianti costituenti l'unico opificio, del personale dipendente, delle utenze, degli arredi ed altri beni mobili componenti l'azienda, della distribuzione delle risorse della singola società in favore di entrambe, del sostegno dell'una all'altra società verso i finanziatori anche con garanzie ipotecarie
(affidamenti e garanzie da parte di quella di esse che era in grado di prestarle, ovvero CP_3
. Ciò indipendentemente dal fatto che l'iscrizione di garanzie ipotecarie sugli immobili di
[...] proprietà di non si sia concretizzata non avendo gli istituti bancari inteso PA accedere alle proposte transattive della ed essendo stato il concordato dichiarato CP_2 inammissibile).
L'esercizio in comune dell'attività di impresa da parte dei due soggetti si dispiega anche all'esterno verso i terzi, attenendo diversi elementi alla sfera percepibile dai terzi. Il riferimento è alla comunanza di sede operativa, allo svolgimento dell'attività di produzione nel medesimo opificio, alla identità soggettiva dei soci e degli amministratori delle due società, all'impiego in comune dei medesimi lavoratori dipendenti, alle relazioni con i finanziatori bancari intrattenute come unico gruppo societario.
Dunque sostanziale comunanza di oggetto sociale, coincidenza delle unità locali, comunanza delle risorse umane e materiali impiegate nell'esercizio dell'attività, condivisione degli utili e delle perdite.
Vi è conferimento in un fondo comune: in termini di godimento di beni ( fa utilizzare CP_2 gratuitamente a il proprio opificio ed i propri beni aziendali, il proprio personale, la CP_3 propria energia elettrica, sostenendone integralmente i costi), ed in termini di esecuzione della propria opera ( svolge parte del ciclo produttivo senza ricavi propri). Vi è la CP_3 ricaduta su entrambe le società partecipanti all'impresa dei risultati patrimoniali, positivi e negativi, dell'attività svolta (come attestano le copiose movimentazioni di danaro tra le due società prive di causali, l'elevato debito di verso condonato da quest'ultima per CP_3 CP_2 assunta prescrizione).
In altri termini, ha compartecipato all'impresa originariamente propria ed esclusiva CP_3 di , inserendosi nel relativo ciclo produttivo, e ha di fatto esercitato l'impresa unitamente a CP_2 quest'ultima. Il tutto sulla base di un piano imprenditoriale ben preciso, fondato sull'affectio societatis (che trova le sue radici nella circostanza che entrambe le società fanno capo alle medesime persone fisiche, tra loro peraltro legate da strettissimo vincolo di parentela -padre e figli-), sull'apporto da parte di ciascuna società dei beni materiali ed immateriali che ciascuna era in grado di mettere a disposizione, così costituendo tali apporti un fondo comune, e con
11 ripartizione degli utili ottenuta anche attraverso passaggi di danaro da a privi CP_2 CP_3 di causali reali, o mediante cancellazione di debiti (di verso ). CP_3 CP_2
Così l'opificio, il personale, il pagamento delle utenze sono apportati da , il buon credito CP_2 commerciale verso i fornitori e verso il ceto bancario è apporto di (società CP_3 sufficientemente patrimonializzata), il ciclo produttivo originariamente esclusivo di è CP_2 scomposto tra le due società, ciascuna delle quali ne cura una fase.
Sussistono, dunque, sufficienti elementi per ritenere l'esistenza del vincolo sociale tra CP_2
e in presenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2247 cod. civ. costituiti da: PA il conferimento di beni o servizi per la formazione di un patrimonio o fondo comune;
l'intenzione di vincolarsi e collaborare per conseguire risultati patrimoniali attraverso lo svolgimento in comune di un'attività economica (c.d. affectio societatis), la partecipazione agli utili ed alle perdite. Tanto al fine, condiviso dalle due società, di continuare a godere degli utili rinvenienti dall'attività di commercio e lavorazione di cereali che, senza l'apporto di , a CP_3 CP_2 partire dal 2018 era ormai chiaro era destinata a cessare a motivo della condizione di crisi/insolvenza nella quale versava.
Appare, pertanto, costituita e sussistente tra e una supersocietà di fatto CP_2 PA avendo esse agito, concludentemente, come socie di un unico soggetto giuridico, ricorrendo la gestione di un'unica attività imprenditoriale da parte delle due società, un disegno imprenditoriale unitario e il perseguimento di interessi riferibili a un'unica società di fatto, partecipata dalle due.
Non giova, per pervenire a diverse conclusioni, invocare, da parte di , la CP_3 circostanza che l'apporto a sarebbe stato da essa fornito esclusivamente per sostenere la CP_2 consorella nella procedura di concordato, supportandola ai fini della sostenibilità del piano di concordato dalla stessa proposto al ceto creditorio. Quale che sia stato, invero, il fine ultimo perseguito dagli amministratori delle due società, ciò non toglie che queste ultime (magari anche al di là delle loro intenzioni) si siano di fatto associate per l'esercizio dell'impresa e l'abbiano in concreto esercitata, nei termini esposti.
Né pare seriamente sostenibile l'assunto della resistente secondo il quale non vi sarebbe “disegno riconducibile ad una volontà di esercizio in comune di una stessa attività economica”, ma piuttosto “una netta differenziazione di fasi e non già una coincidenza delle attività”, ove solo si consideri, a smentita di tanto, che tale lettura non è assolutamente compatibile con un'attività svolta da senza margini di profitto e/o ricavi. Ciò che, diversamente, si spiega solo CP_3 laddove l'attività svolta da fosse, per come in effetti era, solo una fase di un ciclo CP_3 produttivo unico frutto dell'attività concordemente ed unitariamente svolta in comune da entrambe le società. E non appare trascurabile il fatto che non ha in alcun modo né dedotto CP_3 né dimostrato di svolgere con profitti distinti altra attività di impresa (magari quella originaria di costruzione di edifici e di locazione immobili propri), ulteriore e diversa da quella della commercializzazione e lavorazione dei cereali. Piuttosto la originaria natura di società immobiliare di , lascia comprendere come in realtà quest'ultima non avesse alcuna CP_3 esperienza e professionalità acquisita nel diverso settore economico della lavorazione e commercio di cereali e legumi, e che, dunque, abbia in realtà svolto quest'ultima attività solo fornendo alla consorella il proprio buon nome commerciale e la propria soggettività per CP_2 relazionarsi con i terzi, e che l'attività di lavorazione e commercio di cereali e legumi è stata solo formalmente sdoppiata (secondo il criterio delle diverse fasi della produzione e del commercio)
12 tra le due società, ma continuando ad essere svolta dall'unica originaria e sola azienda (cioè a mezzo dall'unico complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa) che era quella costituita da , che da una certa data viene ad essere svolta insieme da entrambe. CP_2
Passando alla verifica del presupposto della insolvenza della società di fatto, induce a concludere per la sussistenza del presupposto l'enorme debitoria accertata in capo alla CP_2 ammontante, secondo il dato ricavabile dalla sentenza di liquidazione giudiziale, al bilancio 2021
-ultimo depositato al registro delle imprese- a complessivi € 17.934.879,00, con un patrimonio netto negativo della società per -€ 11.427.083,00. A fronte di tale ammontare di debiti, CP_3
nel bilancio al 31/12/2022 ha un attivo circolante di complessivi € 2.769.370 (composto
[...] essenzialmente da rimanenze e crediti, essendo la liquidità di cassa di soli € 128.849), ed immobilizzazioni materiali (patrimonio immobiliare) per un valore al 31/12/2022 (e dunque prima delle dismissioni di immobili pacificamente operate da nel secondo semestre CP_3 del 2023 e nel 2024), di soli € 879.030. Il bilancio al 2022 evidenzia utili societari per soli €
4.363.
Tali dati rendono evidente che non v'è la capacità della società di fatto di estinguere le obbligazioni su di essa complessivamente gravanti, dovendosi ulteriormente sommare alla debitoria di (la cui insolvenza irreversibile è ormai accertata) quella di CP_2 CP_3
per un valore di altri € 2.906.338 al 31/12/2022 secondo il relativo bilancio.
[...]
Del resto è incontestabile che versa anch'essa in stato di crisi, avendo avviato, già CP_3 dall'aprile 2024, procedura di composizione negoziata della crisi, mirante alla proposizione di uno strumento che le consenta di uscire dalla condizione di crisi mediante il pagamento parziale dei creditori, stante la pacifica incapacità della stessa di far fronte integralmente ai propri debiti con mezzi ordinari e con soddisfazione piena dei propri creditori. Dai provvedimenti di conferma delle misure protettive e da quelli di proroga dei relativi termini (trasmessi nel presente procedimento unitario) si evince che i debiti che ammette come su di essa gravanti CP_3 ammontano a complessivi € 1.215.200,41 . A tale importo v'è, tuttavia, da aggiungere il debito di verso , da quest'ultima reclamato per € 1.080.013. E se è vero che PA CP_2 CP_3
assume di essere debitrice di per il solo importo di € 13.182,20, v'è che l'importo
[...] CP_2 indicato dalla Curatela di appare più conforme: a) alle Parte_4 risultanze dei bilanci di , in particolare al dato dell'ammontare complessivo dei CP_3 debiti come riportato da nell'ultimo bilancio dalla stessa depositato al 31/12/2022; CP_3
b) al fatto che non risulta dimostrata (neppure in questa sede, pur essendo tale dato indicato dalla
Curatela ricorrente nel ricorso per liquidazione giudiziale) la prescrizione del debito di oltre €
500.000 (€ 514.025,11) di verso . Debito che nel bilancio di al CP_3 CP_2 CP_2
31/12/2023 è stato espunto dai debiti con l'annotazione di “perdita su crediti” per prescrizione, il tutto in data 30/11/2023 ovvero in data prossima alla pubblicazione (10 gennaio 2024) della sentenza di liquidazione giudiziale di . CP_2
Ad oggi nessuno strumento per la soluzione della crisi è stato presentato da CP_3 nell'ambito della composizione negoziata della crisi. Ne consegue, ai fini della valutazione del Cont presupposto dell'insolvenza della che i debiti di e le condizioni dell'impresa CP_3 vanno valutate secondo l'ammontare dei debiti in misura pari a quella integrale, nella entità risultante dalla documentazione in atti.
13 Altro indice sintomatico della condizione di insolvenza di , che non può essere CP_3 Cont trascurato e che concorre alla condizione di insolvenza della è anche il mancato deposito da parte della stessa del bilancio 2023.
Conclusivamente, a norma dell'art. 256 comma 5 CCII va dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della - società di fatto - costituita dalle società CP_1 [...]
”, già in liquidazione giudiziale, e TE CP_3
, in persona del legale rappresentante c.f. , p. iva
[...] Parte_1 P.IVA_1
, con sede legale in Cerignola alla via Puglie n. 16, nonché in estensione dei soci P.IVA_2 illimitatamente responsabili ”, già TE dichiarata in liquidazione giudiziale, e , in persona del legale PA rappresentante c.f. , p. iva , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Cerignola alla via Puglie n. 16.
Tenuto conto che a norma dell'art. 257 CCII nei casi previsti dall'art. 256 CCII il Tribunale nomina un solo giudice delegato ed un solo curatore;
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54, 121, 256, 257 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della S.D.F. - società di fatto - costituita dalle società “ ”, già in liquidazione TE giudiziale, e “ , in persona del legale rappresentante PA Parte_1
c.f. , p. iva , con sede legale in Cerignola alla via Puglie n. 16,
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 nonché in estensione dei soci illimitatamente responsabili “ TE
”, già dichiarata in liquidazione giudiziale, e “
[...] CP_3
, in persona del legale rappresentante c.f. , p. iva
[...] Parte_1 P.IVA_1
, con sede legale in Cerignola alla via Puglie n. 16, P.IVA_2 nomina
Giudice Delegato per la procedura il dott. ANTONIO LACATENA;
nomina
Curatori l'avv. MARCO BASTA ed il dott. VINCENZO ROSIELLO, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
invita il curatore a procedere, con la massima sollecitudine e con i più opportuni strumenti, anche fotografici, all'immediata ricognizione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale ed eventuali sede secondarie o locali a qualunque titolo utilizzati)
(depositandone il verbale in cancelleria nei successivi 10 giorni), e se necessario alla apposizione dei sigilli laddove in concreto, sia ritenuta necessaria, utile o anche solo opportuna, in relazione alla natura ed allo stato dei beni, e sempre che non sia in concreto, di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività dell'impresa, ed a iniziare, successivamente, il procedimento d'inventariazione di detti beni, secondo le disposizioni degli artt. 195, 196, 197; lo autorizza sin d'ora a richiedere, se necessario, l'intervento della forza pubblica;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
14 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
avvisa il debitore che, a norma dell'art. 198, primo comma, CCII ha l'obbligo di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro 30 giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
stabilisce il giorno 12/06/2025 , alle Ore 9:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
15 dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente, ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
La presente sentenza produce i suoi effetti dalla data del deposito nella cancelleria;
gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.
Foggia, così deciso il 26/02/2025, nella camera di consiglio della III sezione civile
Il Presidente est.
dott.ssa Caterina Lazzara
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Caterina Lazzara Presidente rel dott. Stefania Rignanese Giudice dott. Valentina Patti Giudice nel procedimento 29/2024 P.U. per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della:
- società di fatto - costituita dalle società CP_1 TE
, già in liquidazione giudiziale, e “ , in persona del legale
[...] PA rappresentante c.f. , p. iva , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Cerignola alla via Puglie n. 16, nonché in estensione dei soci illimitatamente responsabili “
[...]
”, già dichiarata in liquidazione giudiziale, e TE
, in persona del legale rappresentante c.f. PA Parte_1
, p. iva , con sede legale in Cerignola alla via Puglie n. 16; - P.IVA_1 P.IVA_2
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale presentato 22/2/2024 dalla
”, Controparte_4
- Letta la memoria di costituzione di PA
- Esaminati gli atti, e i documenti;
- Sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
in esito alla camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della fatto - costituita Controparte_5 dalle società “ ”, già in liquidazione TE giudiziale, e “ , in persona del legale rappresentante PA Parte_1
c.f. , p. iva , con sede legale in Cerignola alla via Puglie n. 16,
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 nonché in estensione dei soci illimitatamente responsabili “ TE
”, già dichiarata in liquidazione giudiziale, e “
[...] CP_3
;
[...]
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/2/2024 la Controparte_4
” (LG dichiarata con sentenza del Tribunale di Foggia
[...] del 15.01.2024, rep. n. 11/2024, CCII n. R.G. 10/2024) proponeva domanda ai sensi dell'art. 256
CCII per la dichiarazione della liquidazione giudiziale della - società di fatto - costituita CP_1 dalle società ”, già in liquidazione TE giudiziale, e , in persona del l.r.p.t. c.f. PA Parte_1
, p. iva , con sede legale in Cerignola alla via Puglie n. 16, nonché in P.IVA_1 P.IVA_2 estensione dei soci illimitatamente responsabili TE
, già dichiarata in liquidazione giudiziale, e , in
[...] PA persona del l.r.p.t. c.f. , p. iva , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Cerignola alla via Puglie n. 16.
Esponeva e deduceva la ricorrente che:
- Il Tribunale di Foggia con sentenza emessa il 13.12.2023 e depositata il 15.01.2024 dichiarava
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società TE
, c.f. , in persona del l.r.p.t. , con sede
[...] P.IVA_3 Controparte_6 legale in Cerignola (FG) alla S.S. 545 Rivolese km. 3,3, con nomina Giudice Delegato del dott.
Antonio Lacatena e a Curatori dell'avv. Marco Basta e del dott. Vincenzo Rosiello;
- Lo stato d'insolvenza era acclarato attraverso l'esame dei bilanci degli ultimi tre esercizi precedenti la presentazione dell'istanza di liquidazione giudiziale e dall'istruttoria espletata. Dall'ultimo bilancio depositato presso il Registro Imprese emergono debiti per € 17.934.879,00, ricavi lordi per € 4.795.594,00, un attivo patrimoniale per € 6.677.148,00 e una perdita di esercizio di € 843.695,00. Dagli atti dell'istruttoria disposta emergono altresì debiti erariali iscritti a ruolo per € 2.937.790,95 e debiti previdenziali per € 49.726,46.
- La sentenza non è stata impugnata nel termine di cui all'art. 51 CCII (trenta giorni) e dunque è oggi definitiva.
- I nominati Curatori, esaminata la documentazione acquisita ed espletate accurate indagini e verifiche, individuavano plurimi elementi in forza dei quali poter allegare e comprovare
l'esistenza di una supersocietà di fatto costituita dalla “ ” (già in liquidazione CP_2 giudiziale) e dalla “ , esercitata dai componenti della famiglia PA CP_2 avente la finalità di assicurare una gestione unitaria delle attività imprenditoriali (collegate) ed all'interno della quale ogni società, pur se formalmente distinta e dotata di autonoma personalità giuridica, produceva ed agiva secondo una logica imprenditoriale comune dettata da una compagine ben individuata (la supersocietà di fatto), nell'ottica di un disegno imprenditoriale unitario e di una gestione coordinata e comune, non solo per i risultati finali ma anche nei rapporti con i terzi. Pertanto, su conforme istanza 05.02.2024, venivano autorizzati dal Giudice
Delegato a promuovere il presente giudizio in estensione ex art. 256 CCII in danno di
[...] con contestuale domanda cautelare anche inaudita altera parte ex art. 54 CCII;
CP_3
- L'esistenza della società di fatto era evidenziata da plurimi elementi costituiti: (a) dalla identità delle compagini sociali e degli organi amministrativi (persone fisiche tutte riconducibili alla famiglia , (b) dalla identità della sede legale/operativa (con uso promiscuo di beni e di CP_2 mezzi per l'attività d'impresa), (c) dalla identità dell'oggetto sociale, (d) dalla esistenza di un fondo comune e/o comunque di una commistione patrimoniale tra le due Società, (e) dalla
2 reciproca fornitura di beni e servizi, (f) dal sistematico e costante finanziamento tra le due compagini, (g) dal compimento sistematico da parte dei rispettivi organi gestori di atti volti al perseguimento di un interesse comune. Dalla sussistenza dunque degli elementi soggettivi e oggettivi che connotano il vincolo sociale della s.d.f. e conducono alla emersione di un'unica struttura associativa con comunanza di scopo sociale (mantenere gli utili e i guadagni all'interno della supersocietà di fatto), di un insieme di beni organizzati per l'esercizio di un'unica impresa, creando nel contempo un'apparenza tale da ingenerare nella clientela e nei terzi in generale il convincimento certo dell'esistenza di un'unica grande società;
- La società di fatto versava in stato di insolvenza, considerato che con la sentenza di liquidazione giudiziale (definitiva) erano stati accertati debiti in capo a per complessivi € 20.922.396,41 CP_2
(€ 17.934.879,00 dall'ultimo bilancio depositato, € 2.937.790,95 per debiti erariali iscritti a ruolo e € 49.726,46 per debiti previdenziali come emersi dall'istruttoria disposta), e PA non era in grado di farvi fronte, potendo contare su un patrimonio immobiliare (gli immobili messi a disposizione da nel concordato preventivo della ) stimato in detta CP_3 CP_2 procedura di concordato in complessivi € 2.143.900,00.
La Curatela della Liquidazione Giudiziale TE
chiedeva, altresì, in via cautelare ed immediata, l'adozione di misure cautelari ex
[...] art. 54 CCII, specificatamente del sequestro conservativo dei beni mobili, immobili, e crediti della società , sino alla concorrenza dell'importo di € 20.922.396,41 PA pari alla debitoria della complessivamente accertata con la sentenza di liquidazione CP_2 giudiziale, e della nomina di un custode giudiziario al fine di assicurare ai creditori i frutti civili
(canoni) afferenti alla gestione del patrimonio immobiliare di PA
Con decreto inaudita altera parte del 19/3/2024 veniva autorizzato, ai sensi degli artt. 54 e ss.
CCII, e 669 bis e ss. c.p.c., in favore della Liquidazione Giudiziale della TE
, il sequestro conservativo, sino all'importo di € 17.934,879, di tutti i beni
[...] mobili, immobili e crediti della società (00788330769); ed il sequestro PA giudiziario dei beni mobili ed immobili facenti parte del patrimonio della società CP_3
( ); nonché fissata la comparizione delle parti per la conferma, modifica o
[...] P.IVA_2 revoca del provvedimento.
Con separato decreto di pari data veniva fissata la comparizione delle parti per l'udienza dell'11/4/2024, per l'ascolto della ricorrente e della debitrice in relazione alla domanda di liquidazione giudiziale.
si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 4/4/2024 contestando PA gli assunti di controparte e chiedendo il rigetto del ricorso proposto dalla Liquidazione Giudiziale Co CP_2
Deduceva la resistente: che la natura effettiva dei rapporti intercorsi tra la PM e la erano tali CP_2 da doversi escludere in radice la pretesa esistenza di una “supersocietà di fatto” tra le due;
che la
, trovatasi in difficoltà economiche, proponeva diverse iniziative giudiziali (due domande di CP_2 concordato rigettate e la richiesta di misure protettive, anch'essa rigettata) che erano poi sfociate nella dichiarazione di liquidazione giudiziale, da parte del Tribunale di Foggia, in data 15 gennaio
2024; che era proprio in tale contesto concordatario, e al fine di facilitare la riuscita dello stesso, che la aveva avviato l'attività di commercializzazione dei cereali e dei suoi derivati CP_3
3 e, solo nel mese di giugno 2023, aveva sottoscritto con la un contratto di conto lavorazione CP_2
(risolto dalla curatela il 31.01.2024), svolgendo essa esclusivamente la CP_3 commercializzazione dei cereali e dei suoi derivati, ma non la trasformazione del grano in semola
(cui provvedeva;
che nessuno dei sette indici addotti dalla controparte a sostegno della CP_2 esistenza della società di fatto era, in realtà, a tal fine rilevante e significativo;
che la collaborazione tra le due società di famiglia era “intervenuta soltanto al sorgere dello stato di crisi della in un momento in cui non aveva alcun senso per la PM costituire una società CP_2 con la ma, tutt'al più, “assisterla” (senza tuttavia arrecare danno ai propri creditori) al CP_2 fine di supportarla nelle operazioni, poi naufragate, di concordato”; che la collaborazione tra le due società trovava dunque la propria ragione e spiegazione unicamente nell'ambito ed ai fini della procedura concordataria, e altro non era “che manifestazione dell'affectio personale che i componenti della famiglia avevano e hanno nei confronti, separatamente, di ciascuna delle due società”; che proprio il fatto che la disponibilità di a supportare era stata CP_3 CP_2 durante la crisi di quest'ultima ed al fine di consentire alla stessa di superare la crisi costituiva l'evidenza del contrario dell'esistenza della società di fatto tra le due società, “essendo contraddittorio opinare che all'asserito intento di dissimulare un rapporto societario occulto si accompagni un'uscita allo scoperto proprio nel momento in cui la manifestazione di quel rapporto assurge al massimo livello di allarme per l'imminenza del rischio di un coinvolgimento dell'intero patrimonio dell'asserito socio occulto in bonis nella crisi ormai conclamata dal presunto socio occulto insolvente”; che, inoltre, erano del tutto insussistenti i presupposti per la concessione delle invocate misure cautelari, che, pertanto, andavano revocate.
Con ordinanza del 6/5/2024, in esito all'ascolto delle parti all'udienza dell'11/4/2024 venivano confermate le misure cautelari del sequestro conservativo e del sequestro giudiziario concessi inaudita altera parte, così disponendo: “CONFERMA le misure cautelari concesse decreto inaudita altera parte del 19/3/2024, e per l'effetto: - Autorizza, in favore della
Liquidazione Giudiziale della , il sequestro TE conservativo, sino all'importo di € 17.934,879, di tutti i beni mobili, immobili e crediti della società ( ); - Autorizza il sequestro giudiziario dei beni mobili ed PA P.IVA_2 immobili facenti parte del patrimonio della società ( ), PA P.IVA_2 confermando la nomina, quale custode, del dott. ”. Persona_1
Nell'ambito del procedimento per liquidazione giudiziale, alla prima udienza dell'11/4/2024, fissata per l'ascolto della ricorrente e della debitrice quest'ultima PA rappresentava di aver depositato presso la Camera di Commercio ricorso per composizione negoziata della crisi con nomina dell'esperto, e che in data 11/4/2024 era pervenuta comunicazione della Camera di Commercio di avvenuta pubblicazione della nomina dell'esperto; nonché che con l'istanza di composizione negoziata della crisi erano state chieste le misure protettive che al Tribunale, su domanda della debitrice, sarebbe stato chiesto di confermare.
Con provvedimento del 12/6/2024, depositato il 15/7/2024 il Tribunale, premesso che con provvedimento del 17/5/2024 il Giudice monocratico aveva confermato in favore di CP_3 le misure protettive del patrimonio di cui all'art. 18 comma 1 e comma 4 CCII sino alla data del
10/7/2024, disponeva che la domanda di liquidazione giudiziale proposta dalla Liquidazione
Giudiziale della , dovesse essere esaminata all'esito TE
4 della cessazione dell'efficacia delle misure protettive confermate in favore di PA
A seguito di concessione, con provvedimento del 16/7/2024 di proroga delle misure protettive sino al 30/10/2024, e con provvedimento del 5/11/2024, di una ulteriore proroga delle misure stesse sino alla data del 7/12/2024, il procedimento per declaratoria di liquidazione giudiziale veniva rinviato da ultimo all'udienza del 19/12/2024, nella quale, sentite le parti, il Giudice relatore riservava di riferire al Collegio per la decisione.
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La domanda proposta dalla Liquidazione Giudiziale di ai sensi dell'art. 256 CCII, CP_2 per la dichiarazione della liquidazione giudiziale della - società di fatto - costituita dalle CP_1 società ”, già in liquidazione giudiziale, TE
e , nonché in estensione dei soci illimitatamente responsabili PA [...]
”, già dichiarata in liquidazione giudiziale, e TE
, è fondata. PA
Preliminarmente rileva il Tribunale che con la cessazione, a decorrere dall'8/12/2024, delle misure protettive, confermate in favore di sino alla data del 7/12/2024 (a seguito di CP_3 domanda dalla stessa avanzata nel corso della composizione negoziata della crisi dalla stessa intrapresa) con i provvedimenti giudiziali richiamati in premessa, riemerge l'obbligo del
Tribunale di esaminare la domanda di liquidazione giudiziale proposta dalla odierna ricorrente, non operando più, oltre la data del 7/12/2024, il divieto di cui all'art. 54 comma 2 CCII di pronunciare sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. ha, invero, CP_3 beneficiato delle misure protettive per il periodo di 240 giorni previsto dall'art. 19 comma 5 CCII quale tempo di durata massima delle misure protettive nell'ambito della composizione negoziata della crisi. Né ha presentato alcuno strumento di risoluzione della crisi. CP_3
Passando all'esame nel merito della domanda di declaratoria della liquidazione giudiziale della società di fatto, vanno preliminarmente richiamati i principi in materia, secondo i quali:
- una società viene definita "società di fatto" quando sorge in base ad un'intesa verbale o ad un semplice comportamento concludente, dal quale emerga inequivocabilmente la volontà delle parti di costituire un rapporto sociale. Ai sensi dell'art. 2247 del cod. civ., oltre all'elemento soggettivo, rappresentato dalla comune intenzione dei contraenti di costituire un vincolo e di collaborare per perseguire uno scopo di lucro guidati dall'affectio societatis, ossia dalla volontà di essere soci, deve sussistere l'elemento oggettivo rappresentato dal conferimento di beni o servizi finalizzato alla formazione di un fondo comune;
- la supersocietà può essere composta indifferentemente da società di persone, persone fisiche e società di capitali (cfr. Cass. 1095/2016; 10507/2006; Cass. 12120/2016; Cass. 27541/2019; Cass.
7903/2020; Cass. 366/2021; Cass. 4712/2021). L'art. 147, comma 5, L. Fall., oggi art. 256 CCII, trova, invero, applicazione non solo quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risulti che l'impresa è, in realtà, riferibile a una società di fatto tra il fallito e uno o più soci occulti, ma anche, in virtù di sua interpretazione estensiva, quando il socio già fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, a una società di persone (cd. supersocietà di fatto);
5 - per poter considerare esistente una società di fatto, agli effetti della responsabilità delle persone o dell'ente, non occorre necessariamente la prova del patto sociale, ma è sufficiente la dimostrazione di un comportamento, da parte dei soci, tale da ingenerare nei terzi il convincimento giustificato ed incolpevole che quelli agissero come soci, atteso che, nonostante l'inesistenza dell'ente, per il principio dell'apparenza del diritto, il quale tutela la buona fede dei terzi, coloro che si comportano esteriormente come soci vengono ad assumere in solido obbligazioni come se la società esistesse (Cass. 11491/04; in motivazione Cass., sez. un., n.
2243/2015);
- la sussistenza della società di fatto richiede, dunque, la dimostrazione, il cui onere grava sulla parte che invoca la sussistenza della supersocietà di fatto, del comune (in capo a tutti i partecipanti) intento sociale perseguito, vale a dire la manifestazione, percepibile esternamente, che la supersocietà operi per esercitare in comune una attività economica allo scopo di dividerne gli utili, secondo il paradigma normativo di cui all'art. 2247 c.c.
- la sussistenza di una società di fatto postula, altresì, che il comune intento sociale perseguito sia conforme, e non contrario, all'interesse dei soci;
- la società di fatto si caratterizza per la mancanza di forme e formalità, pur essendo effettivo lo svolgimento di attività economica in comune, ossia l'impresa collettiva che, per definizione, consiste nel materiale e continuo esercizio di attività economica organizzata;
- la sussistenza della società di fatto può essere affermata quando, almeno nella fase costitutiva (e a prescindere dalle forme giuridiche che i relativi atti abbiano assunto), sussistano (o, comunque, siano stati percepiti come tali dai terzi) i seguenti fatti costitutivi e cioè che: a) le stesse società, al pari degli altri compartecipi (persone fisiche o giuridiche, come altre società), abbiano conferito in un fondo comune, in termini (di volta in volta) di attribuzione della proprietà (articolo 2254, comma 1, cc) o del godimento di determinati beni (articoli 2254, comma 2, e 2281 cc) ovvero di esecuzione della propria opera (articolo 2263, comma 2, cc), tutto quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale (articolo 2253, comma 2, Cc), se del caso in termini di rinuncia ai propri diritti (come quello di rivalsa in caso di garanzia personale ovvero al compenso per l'attività svolta), allo scopo di trarne, almeno programmaticamente, un vantaggio economico;
b) i risultati patrimoniali (positivi e negativi) dell'attività svolta attraverso il fondo formato dai predetti apporti ricadono, in termini di incremento o decremento del valore degli stessi apporti eseguiti, su tutti i partecipi, secondo le regole dagli stessi (anche tacitamente) fissate (anche in proporzione differente rispetto all'entità degli apporti) e, se del caso, altrettanto tacitamente, modificate (con l'unica particolarità che le operazioni sono compiute da chi agisce non già' in nome della compagine sociale ma in nome proprio) (Cass. n. 204 del 04/01/2024);
- l'esistenza del contratto sociale, anche ai fini della dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile ex art. 256 CCII, può risultare, oltre che da prove dirette, pure da manifestazioni esteriori, rivelatrici delle componenti del rapporto societario, fra le quali particolare significatività può riconoscersi ai rapporti di finanziamento e di garanzia che, se costituiti sistematicamente e con esclusione del diritto di regresso del garante, sostanzialmente si risolvono in uno strumento di apporto di capitale alla società (Cass. 28/10/2019, n.27541);
- sono ritenuti indici rivelatori, la cui prova può avvenire per presunzioni, della configurazione di una supersocietà di fatto: a) l'identità dello scopo sociale;
b) l'uso promiscuo dei medesimi mezzi organizzati per l'attività di impresa e dunque la condivisione di elementi patrimoniali attivi;
c) la
6 condivisione delle passività; d) la coincidenza, anche parziale, degli oggetti sociali delle due imprese;
e) la commistione dei rapporti giuridici, da cui è possibile desumere lo svolgimento di un'attività comune e l'affectio societatis tra i partecipanti;
- nell'ipotesi contemplata dall'art. 256 CCII, l'indagine del giudice deve essere indirizzata all'accertamento sia dell'esistenza di una società occulta (o di fatto) cui sia riferibile l'attività dell'imprenditore già in liquidazione giudiziale, sia della sua insolvenza, posto che la liquidazione giudiziale di tale società costituisce presupposto logico e giuridico della dichiarazione di liquidazione giudiziale, per ripercussione, dei soci illimitatamente responsabili. Ai fini della dichiarazione di fallimento della c.d. "supersocietà" di fatto è imprescindibile, cioè, l'accertamento della sua specifica insolvenza, che è autonoma rispetto a quella di uno o più dei suoi soci, rappresentando quest'ultima una mera circostanza indiziante, considerato che all'insolvenza del socio già posto in liquidazione giudiziale potrebbe non corrispondere l'insolvenza della s.d.f. (cui gli altri soci potrebbero, in tesi, conferire le liquidità necessarie al pagamento dei debiti) (Cass.
04/03/2021, n.6030);
- la dichiarazione di fallimento della c.d. supersocietà di fatto postula, in altri termini, un autonomo accertamento di un'insolvenza ad esso positivamente riferibile, indipendente da quella relativa al socio, se del caso, già dichiarato fallito. Nondimeno, qualora, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale o societario, risulti che la relativa impresa è, in realtà, riferibile ad una società di fatto tra il soggetto già fallito e uno o più soci occulti, che possono essere a loro volta altre società o persone fisiche (id est una cd. "supersocietà" di fatto), i debiti assunti da tale soggetto in relazione all'impresa che si palesa sostanzialmente sociale sono giuridicamente imputabili alla società occulta.
Posti tali principi, nel caso di specie sono comprovati agli atti, dalla documentazione prodotta, idonei elementi sintomatici della sussistenza della società di fatto, prefigurata dalla curatela odierna ricorrente, tra le società ” e TE CP_3
[...
.
Sussistono, in particolare, elementi che evidenziano come le due società, pur formalmente distinte, hanno avuto una gestione comune di un'unica attività imprenditoriale, tanto da potersi configurare la gestione di un'unica attività imprenditoriale, in forza della quale entrambe le società producevano ed agivano secondo una logica imprenditoriale comune, nell'ottica di un disegno imprenditoriale unitario e con una gestione coordinata, non solo per i risultati finali ma anche nei rapporti con i terzi;
esercitata, tale gestione, dai componenti della famiglia CP_2
Plurimi sono gli elementi, comprovati agli atti, sintomatici della commistione dei patrimoni e degli oneri economici, dell'assunzione in comune di obbligazioni, della divisione dei profitti.
* Compenetrazione e commistione soggettiva tra le società
Le due società fanno capo alle medesime persone fisiche, (Bari, 22.11.1975), Parte_1
(Bari, 09.03.1979) e (Pietragalla – PZ, 08.03.1935), tra loro Parte_2 Controparte_6 legate da legame di parentela, essendo quest'ultimo genitore dei primi due, tra loro fratelli.
Come esposto in ricorso da parte ricorrente e documentato dalla visure camerali relative alle due società:
° in IS, è titolare da sempre del 20,15% del capitale sociale (pari a € Parte_1
1.578.200,00), e è titolare da sempre del restante 79,85%; Parte_2
7 ° in ne è titolare da sempre della quota del 83,33% del PA Parte_1 capitale, mentre è titolare da sempre del restante 16,67%. Parte_2
I tre soggetti, , e si sono avvicendati nel tempo nella Controparte_6 Pt_1 Pt_2 posizione di amministratori dell'una e dell'altra società, secondo la tempistica ed i ruoli risultanti dalle visure della camera di Commercio e non contestati da parte resistente. In particolare:
° in IS: è stato amministratore unico dalla costituzione al 06.11.2001 e dal Controparte_6
27.05.2002 alla data di apertura della liquidazione giudiziale;
è stato Parte_2 amministratore unico dal 06.11.2001 al 27.05.2002; è stato institore (con gli Parte_1 ampi poteri iscritti in R.I.) dal 16.11.2017 al 17.10.2023;
° in : è stato amministratore unico dal 17.12.1983 al 23.11.2020; CP_3 Controparte_6
è stato amministratore unitamente al germano con poteri disgiunti dal Parte_2 Pt_1
23.11.2020 al 03.12.2021; è amministratore unico dal 03.12.2021 all'attualità Parte_1 ed è stato amministratore unitamente al germano con poteri disgiunti dal 23.11.2020 al Pt_2
03.12.2021;
* Identità del collegio sindacale I collegi sindacali delle due società vedono quali membri effettivi le medesime persone fisiche, ed uno dei membri supplenti.
* Comunanza di sedi – dalle visure della Camera di Commercio emerge la coincidenza tra la sede legale e operativa della e la sede operativa di entrambe site in CP_2 PA
Cerignola alla Strada Statale 545 Rivolese km. 3,3, Zona Industriale (oggi Strada Statale 77).
La circostanza assume particolare significatività quale indice rivelatore della società di fatto, atteso che relativamente all'attività di di commercializzazione di cereali essa CP_3 costituisce l'unica sede operativa della società.
* Identità dell'oggetto sociale - per come si evince dalle visure della Camera di Commercio delle due società D.E.I.S. s.r.l. - De Sortis Industrie Semoliere e hanno un oggetto PA sociale pressoché identico, ovvero: “l'attività molitoria in genere, di qualsiasi prodotto e sottoprodotto dell'agricoltura; la gestione e la manutenzione di impianti molitori di prodotti agricoli in genere, nonché la costruzione di impianti molitori in genere, su suoli propri ed in concessione;
(…) la commercializzazione e la trasformazione di tutti i prodotti agricoli, sia come finito che come semilavorato;
la produzione e la commercializzazione di paste alimentari secche
e fresche sia per l'alimentazione umana che per animali”. In particolare, l'attività molitoria e di commercializzazione di cereali e legumi secchi, costituiscono l'attività principale ed il core business di entrambe le società. Dal luglio 2018 CP_3
(costituita nel 2001 come società di costruzioni ed immobiliare “Lavori generali di
[...] costruzioni di edifici, Locazione immobiliare di beni propri o in leasing-affitto”) si converte denunciando come proprie attività prevalenti quelle di “Commercio di granaglie e prodotti amidacei”, e di “Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi” (v. visura camerale).
* Apporti delle due società al fondo comune
a) Uso comune degli immobili, impianti, silos, beni mobili costituenti l'opificio e svolgono la loro l'attività di impresa presso il medesimo opificio. Il CP_2 CP_3 complesso produttivo ove entrambe le società operano e producono è, tuttavia, di esclusiva proprietà di Quest'ultima con contratto di comodato del 29/1/2018 ha concesso a CP_2
l'uso gratuito, dunque senza corrispettivo, di parte degli immobili (sala di PA controllo PLC, locale presa a ponte), di parte dei silos (2 silos di stoccaggio grano e 2 silos di
8 stoccaggio prodotti finiti) e di alcuni impianti (impianto pneumatico, macchine di pulitura installate al piano 7 dello stabilimento, 13 laminatoi installati al piano 3, Pesa a ponte) facenti parte dell'opificio di sua proprietà.
svolge, dunque, la propria attività di commercializzazione di cereali esclusivamente CP_3 avvalendosi di immobili ed impianti della , e senza versare a quest'ultima alcun CP_2 corrispettivo. apporta così beni a consentendo alla stessa di svolgere la CP_2 CP_3 propria attività di impresa di commercializzazione di cereali e legumi secchi. apporta a CP_2
una buona parte delle proprie immobilizzazioni materiali, ed altresì provvede al CP_3 pagamento delle utenze dell'opificio, anche per quella parte di costi imputabili ai consumi di
(per come dimostrato dalla intestazione a sino al dicembre 2023 dell'utenza CP_3 CP_2 relativa ai consumi di energia), sostenendo il relativo onere economico.
b) Conferimento da parte di di propria attività nel ciclo produttivo di CP_3 CP_2
È fatto assolutamente pacifico che dal momento in cui ha cominciato a versare in condizioni CP_2 di crisi conclamata (anno 2017-2018) e a non godere più di credito presso gli istituti bancari e verso i fornitori ha intrapreso l'attività di commercializzazione di cereali. Ha CP_3 ottenuto le relative autorizzazioni amministrative (codice ATECO), ha cominciato ad utilizzare parte dell'opificio di , ha cominciato ad acquistare a nome proprio le materie prime dai CP_2 terzi, per poi rivenderle a al prezzo di costo, ha cominciato a riacquistare da quest'ultima il CP_2 prodotto lavorato ed a collocarlo sul mercato.
In questo ciclo produttivo acquistava le materie prime da al medesimo prezzo CP_2 CP_3 al quale le aveva acquistato da terzi, eseguiva la lavorazione della materia prima, CP_3 che rivendeva a al prezzo al quale quest'ultima lo avrebbe collocato sul mercato, CP_3 cioè al prezzo che avrebbe applicato al cliente finale. CP_3
Per stessa chiara ammissione del legale rappresentante di “in questo modo la marginalità CP_2 rimaneva tutta nel bilancio di e l'operazione risultava neutra per ”. CP_2 CP_3
Quindi non ha ricavi/utili propri rinvenienti dall'attività imprenditoriale svolta. CP_3
c) Assunzione del rischio di impresa
In forza della suddivisione del ciclo produttivo tra le due società con le modalità appena esposte, il rischio d'impresa è distribuito su entrambe le società. in particolare assume su di CP_3 sé il rischio di impresa perché se non vende il prodotto lavorato o lo vende a prezzo inferiore rispetto a quello pagato a , in pratica si trova a patire essa la relativa perdita. Ove invece CP_2
paga a il prezzo al quale è riuscita a vendere ai terzi il prodotto lavorato vi è CP_3 CP_2 tra le due società piena condivisione del rischio di impresa sotto forma di partecipazione alle perdite e/o ai ricavi.
d) Utilizzo in comune del personale dipendente
- non risulta, dalla visura della CCIAA, avere avuto ed avere dipendenti. La PA circostanza non è contestata né smentita dalla resistente. Eppure svolge attività di CP_3 commercializzazione di cereali, onde non è verosimile né credibile che la possa svolgere senza dipendenti.
Ed infatti, dalle assai significative dichiarazioni rese da dipendenti della ai curatori CP_2 della liquidazione giudiziale (v. produzione di parte ricorrente, all. 20) emerge che il personale dipendente di rendeva la propria prestazione lavorativa indistintamente per entrambe le CP_2 società, sebbene il personale fosse formalmente assunto esclusivamente dalla Ciò che CP_2
9 risultava possibile in forza del fatto che la sede operativa di è nel medesimo luogo e CP_3 nei medesimi locali della sede legale e della sede operativa di , e che i beni aziendali sono i CP_2 medesimi (pur formalmente, sulla carta, essendone distinto il godimento tra le due società in forza dei contratti di comodato di cui si è detto).
e) Apporti di danaro di una società all'altra
- Le scritture contabili di evidenziano plurimi, articolati e complessi rapporti di dare/avere CP_2 intercorsi tra le due società. Ciò sia prima che intraprendesse nel 2019 la procedura di CP_2 concordato preventivo (può trascurarsi quella del 2018, in quanto subito rinunciata), sia successivamente.
Tali articolati rapporti di dare avere se in linea di massima trovavano di certo ragione nella compravendita dei cereali (secondo il procedimento illustrato), per una parte è emerso non essere collegati ad alcuna causale. In particolare, per come accertato in sede di procedura di concordato preventivo (v. decreto del Tribunale di Foggia del 23/11/2022, produzione di parte ricorrente) le scritture contabili di documentano posizioni di dare-avere tra le due società annotate CP_2 con la causale “depositi cauzionali”. Specificatamente, secondo tali annotazioni IS aveva effettuato in favore di versamenti per complessivi € 921.129,71, ridotti alla data CP_3 del 25/10/2019 (data della domanda di concordato), in virtù di compensazioni di debiti/crediti, ad
€ 555.198,34. Orbene, tali copiosi movimenti di danaro da a , pur qualificati CP_2 CP_3 quali depositi cauzionali, è risultato non essere in realtà giustificati da alcun sottostante accordo commerciale.
- Ulteriori passaggi di danaro effettuati da in favore di sono stati CP_2 PA accertati nel periodo novembre 2019-febbraio 2020, durante la pendenza della procedura di concordato, per complessivi ulteriori € 159.000,00, anch'essi annotati quali “deposito cauzionale”, ma risultati in realtà privi di una causale effettiva e reale.
Tali circostanze sono rimaste accertate in sede di concordato (v. decreto del 23/11/2022, passato in giudicato), e non sono smentite da neppure in questa sede, onde rimane l'assenza CP_3 di causale di detti specifici passaggi di danaro da a . CP_2 CP_3
- In data prossima alla declaratoria di liquidazione giudiziale di (sentenza pubblicata il CP_2
14/1/2024), e precisamente in data 30/11/2023 annota nelle proprie scritture contabili una CP_2 perdita su crediti verso per € 514.025,11 per “prescrizione”, senza che sia tuttavia CP_3 emersa emersa prova della effettiva sussistenza dei presupposti della prescrizione. In sede di ascolto a specifica domanda dei curatori in merito a tale annotazione nelle Parte_1 scritture di di perdita su crediti verso , la ammette limitandosi a rispondere che CP_2 CP_3
“l'operazione è stata eseguita per la sussistenza dei presupposti di legge” (v. verbale di audizione del 14/2/2024, produzione di parte ricorrente).
In assenza dei presupposti della prescrizione il fatto costituisce, all'evidenza, un ulteriore apporto da a , sotto forma di cancellazione di un debito di quest'ultima verso . CP_2 CP_3 CP_2
* Rapporti di garanzia
Dal carteggio, prodotto in atti, relativo alla trattativa intercorsa nel 2017 tra e Banca CP_2
Apulia e Banco di Napoli, relativa alla corposa esposizione debitoria della prima verso i suddetti istituti bancari, che aveva condotto anche alla sospensione degli affidamenti, emerge come nel
2017 la proponeva agli istituti bancari un piano di rientro (con richiesta di non vedersi CP_2
10 sospesi gli affidamenti, e di continuare ad utilizzare la linea di anticipo su fatture) che prevedeva la garanzia su immobili di proprietà di
[...]
attraverso gli immobili di sua proprietà, in favore di Parte_3 CP_2 figurano, poi, anche nella proposta di concordato preventivo presentata dalla CP_2
Orbene gli elementi passati in rassegna, valutati in modo unitario e non ”parcellizzato”, sono fortemente sintomatici e suffragano l'esistenza della supersocietà di fatto tra e CP_2 [...]
che ha avuto inizio quanto meno a decorrere dal 2018 e si è protratta sino alla data CP_3 della declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale della CP_2
Gli elementi esposti disvelano, infatti, la gestione in forma unitaria da parte delle due società di un'unica impresa, grazie all'uso indistinto, comune e promiscuo degli immobili e degli impianti costituenti l'unico opificio, del personale dipendente, delle utenze, degli arredi ed altri beni mobili componenti l'azienda, della distribuzione delle risorse della singola società in favore di entrambe, del sostegno dell'una all'altra società verso i finanziatori anche con garanzie ipotecarie
(affidamenti e garanzie da parte di quella di esse che era in grado di prestarle, ovvero CP_3
. Ciò indipendentemente dal fatto che l'iscrizione di garanzie ipotecarie sugli immobili di
[...] proprietà di non si sia concretizzata non avendo gli istituti bancari inteso PA accedere alle proposte transattive della ed essendo stato il concordato dichiarato CP_2 inammissibile).
L'esercizio in comune dell'attività di impresa da parte dei due soggetti si dispiega anche all'esterno verso i terzi, attenendo diversi elementi alla sfera percepibile dai terzi. Il riferimento è alla comunanza di sede operativa, allo svolgimento dell'attività di produzione nel medesimo opificio, alla identità soggettiva dei soci e degli amministratori delle due società, all'impiego in comune dei medesimi lavoratori dipendenti, alle relazioni con i finanziatori bancari intrattenute come unico gruppo societario.
Dunque sostanziale comunanza di oggetto sociale, coincidenza delle unità locali, comunanza delle risorse umane e materiali impiegate nell'esercizio dell'attività, condivisione degli utili e delle perdite.
Vi è conferimento in un fondo comune: in termini di godimento di beni ( fa utilizzare CP_2 gratuitamente a il proprio opificio ed i propri beni aziendali, il proprio personale, la CP_3 propria energia elettrica, sostenendone integralmente i costi), ed in termini di esecuzione della propria opera ( svolge parte del ciclo produttivo senza ricavi propri). Vi è la CP_3 ricaduta su entrambe le società partecipanti all'impresa dei risultati patrimoniali, positivi e negativi, dell'attività svolta (come attestano le copiose movimentazioni di danaro tra le due società prive di causali, l'elevato debito di verso condonato da quest'ultima per CP_3 CP_2 assunta prescrizione).
In altri termini, ha compartecipato all'impresa originariamente propria ed esclusiva CP_3 di , inserendosi nel relativo ciclo produttivo, e ha di fatto esercitato l'impresa unitamente a CP_2 quest'ultima. Il tutto sulla base di un piano imprenditoriale ben preciso, fondato sull'affectio societatis (che trova le sue radici nella circostanza che entrambe le società fanno capo alle medesime persone fisiche, tra loro peraltro legate da strettissimo vincolo di parentela -padre e figli-), sull'apporto da parte di ciascuna società dei beni materiali ed immateriali che ciascuna era in grado di mettere a disposizione, così costituendo tali apporti un fondo comune, e con
11 ripartizione degli utili ottenuta anche attraverso passaggi di danaro da a privi CP_2 CP_3 di causali reali, o mediante cancellazione di debiti (di verso ). CP_3 CP_2
Così l'opificio, il personale, il pagamento delle utenze sono apportati da , il buon credito CP_2 commerciale verso i fornitori e verso il ceto bancario è apporto di (società CP_3 sufficientemente patrimonializzata), il ciclo produttivo originariamente esclusivo di è CP_2 scomposto tra le due società, ciascuna delle quali ne cura una fase.
Sussistono, dunque, sufficienti elementi per ritenere l'esistenza del vincolo sociale tra CP_2
e in presenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2247 cod. civ. costituiti da: PA il conferimento di beni o servizi per la formazione di un patrimonio o fondo comune;
l'intenzione di vincolarsi e collaborare per conseguire risultati patrimoniali attraverso lo svolgimento in comune di un'attività economica (c.d. affectio societatis), la partecipazione agli utili ed alle perdite. Tanto al fine, condiviso dalle due società, di continuare a godere degli utili rinvenienti dall'attività di commercio e lavorazione di cereali che, senza l'apporto di , a CP_3 CP_2 partire dal 2018 era ormai chiaro era destinata a cessare a motivo della condizione di crisi/insolvenza nella quale versava.
Appare, pertanto, costituita e sussistente tra e una supersocietà di fatto CP_2 PA avendo esse agito, concludentemente, come socie di un unico soggetto giuridico, ricorrendo la gestione di un'unica attività imprenditoriale da parte delle due società, un disegno imprenditoriale unitario e il perseguimento di interessi riferibili a un'unica società di fatto, partecipata dalle due.
Non giova, per pervenire a diverse conclusioni, invocare, da parte di , la CP_3 circostanza che l'apporto a sarebbe stato da essa fornito esclusivamente per sostenere la CP_2 consorella nella procedura di concordato, supportandola ai fini della sostenibilità del piano di concordato dalla stessa proposto al ceto creditorio. Quale che sia stato, invero, il fine ultimo perseguito dagli amministratori delle due società, ciò non toglie che queste ultime (magari anche al di là delle loro intenzioni) si siano di fatto associate per l'esercizio dell'impresa e l'abbiano in concreto esercitata, nei termini esposti.
Né pare seriamente sostenibile l'assunto della resistente secondo il quale non vi sarebbe “disegno riconducibile ad una volontà di esercizio in comune di una stessa attività economica”, ma piuttosto “una netta differenziazione di fasi e non già una coincidenza delle attività”, ove solo si consideri, a smentita di tanto, che tale lettura non è assolutamente compatibile con un'attività svolta da senza margini di profitto e/o ricavi. Ciò che, diversamente, si spiega solo CP_3 laddove l'attività svolta da fosse, per come in effetti era, solo una fase di un ciclo CP_3 produttivo unico frutto dell'attività concordemente ed unitariamente svolta in comune da entrambe le società. E non appare trascurabile il fatto che non ha in alcun modo né dedotto CP_3 né dimostrato di svolgere con profitti distinti altra attività di impresa (magari quella originaria di costruzione di edifici e di locazione immobili propri), ulteriore e diversa da quella della commercializzazione e lavorazione dei cereali. Piuttosto la originaria natura di società immobiliare di , lascia comprendere come in realtà quest'ultima non avesse alcuna CP_3 esperienza e professionalità acquisita nel diverso settore economico della lavorazione e commercio di cereali e legumi, e che, dunque, abbia in realtà svolto quest'ultima attività solo fornendo alla consorella il proprio buon nome commerciale e la propria soggettività per CP_2 relazionarsi con i terzi, e che l'attività di lavorazione e commercio di cereali e legumi è stata solo formalmente sdoppiata (secondo il criterio delle diverse fasi della produzione e del commercio)
12 tra le due società, ma continuando ad essere svolta dall'unica originaria e sola azienda (cioè a mezzo dall'unico complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa) che era quella costituita da , che da una certa data viene ad essere svolta insieme da entrambe. CP_2
Passando alla verifica del presupposto della insolvenza della società di fatto, induce a concludere per la sussistenza del presupposto l'enorme debitoria accertata in capo alla CP_2 ammontante, secondo il dato ricavabile dalla sentenza di liquidazione giudiziale, al bilancio 2021
-ultimo depositato al registro delle imprese- a complessivi € 17.934.879,00, con un patrimonio netto negativo della società per -€ 11.427.083,00. A fronte di tale ammontare di debiti, CP_3
nel bilancio al 31/12/2022 ha un attivo circolante di complessivi € 2.769.370 (composto
[...] essenzialmente da rimanenze e crediti, essendo la liquidità di cassa di soli € 128.849), ed immobilizzazioni materiali (patrimonio immobiliare) per un valore al 31/12/2022 (e dunque prima delle dismissioni di immobili pacificamente operate da nel secondo semestre CP_3 del 2023 e nel 2024), di soli € 879.030. Il bilancio al 2022 evidenzia utili societari per soli €
4.363.
Tali dati rendono evidente che non v'è la capacità della società di fatto di estinguere le obbligazioni su di essa complessivamente gravanti, dovendosi ulteriormente sommare alla debitoria di (la cui insolvenza irreversibile è ormai accertata) quella di CP_2 CP_3
per un valore di altri € 2.906.338 al 31/12/2022 secondo il relativo bilancio.
[...]
Del resto è incontestabile che versa anch'essa in stato di crisi, avendo avviato, già CP_3 dall'aprile 2024, procedura di composizione negoziata della crisi, mirante alla proposizione di uno strumento che le consenta di uscire dalla condizione di crisi mediante il pagamento parziale dei creditori, stante la pacifica incapacità della stessa di far fronte integralmente ai propri debiti con mezzi ordinari e con soddisfazione piena dei propri creditori. Dai provvedimenti di conferma delle misure protettive e da quelli di proroga dei relativi termini (trasmessi nel presente procedimento unitario) si evince che i debiti che ammette come su di essa gravanti CP_3 ammontano a complessivi € 1.215.200,41 . A tale importo v'è, tuttavia, da aggiungere il debito di verso , da quest'ultima reclamato per € 1.080.013. E se è vero che PA CP_2 CP_3
assume di essere debitrice di per il solo importo di € 13.182,20, v'è che l'importo
[...] CP_2 indicato dalla Curatela di appare più conforme: a) alle Parte_4 risultanze dei bilanci di , in particolare al dato dell'ammontare complessivo dei CP_3 debiti come riportato da nell'ultimo bilancio dalla stessa depositato al 31/12/2022; CP_3
b) al fatto che non risulta dimostrata (neppure in questa sede, pur essendo tale dato indicato dalla
Curatela ricorrente nel ricorso per liquidazione giudiziale) la prescrizione del debito di oltre €
500.000 (€ 514.025,11) di verso . Debito che nel bilancio di al CP_3 CP_2 CP_2
31/12/2023 è stato espunto dai debiti con l'annotazione di “perdita su crediti” per prescrizione, il tutto in data 30/11/2023 ovvero in data prossima alla pubblicazione (10 gennaio 2024) della sentenza di liquidazione giudiziale di . CP_2
Ad oggi nessuno strumento per la soluzione della crisi è stato presentato da CP_3 nell'ambito della composizione negoziata della crisi. Ne consegue, ai fini della valutazione del Cont presupposto dell'insolvenza della che i debiti di e le condizioni dell'impresa CP_3 vanno valutate secondo l'ammontare dei debiti in misura pari a quella integrale, nella entità risultante dalla documentazione in atti.
13 Altro indice sintomatico della condizione di insolvenza di , che non può essere CP_3 Cont trascurato e che concorre alla condizione di insolvenza della è anche il mancato deposito da parte della stessa del bilancio 2023.
Conclusivamente, a norma dell'art. 256 comma 5 CCII va dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della - società di fatto - costituita dalle società CP_1 [...]
”, già in liquidazione giudiziale, e TE CP_3
, in persona del legale rappresentante c.f. , p. iva
[...] Parte_1 P.IVA_1
, con sede legale in Cerignola alla via Puglie n. 16, nonché in estensione dei soci P.IVA_2 illimitatamente responsabili ”, già TE dichiarata in liquidazione giudiziale, e , in persona del legale PA rappresentante c.f. , p. iva , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Cerignola alla via Puglie n. 16.
Tenuto conto che a norma dell'art. 257 CCII nei casi previsti dall'art. 256 CCII il Tribunale nomina un solo giudice delegato ed un solo curatore;
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54, 121, 256, 257 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della S.D.F. - società di fatto - costituita dalle società “ ”, già in liquidazione TE giudiziale, e “ , in persona del legale rappresentante PA Parte_1
c.f. , p. iva , con sede legale in Cerignola alla via Puglie n. 16,
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 nonché in estensione dei soci illimitatamente responsabili “ TE
”, già dichiarata in liquidazione giudiziale, e “
[...] CP_3
, in persona del legale rappresentante c.f. , p. iva
[...] Parte_1 P.IVA_1
, con sede legale in Cerignola alla via Puglie n. 16, P.IVA_2 nomina
Giudice Delegato per la procedura il dott. ANTONIO LACATENA;
nomina
Curatori l'avv. MARCO BASTA ed il dott. VINCENZO ROSIELLO, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
invita il curatore a procedere, con la massima sollecitudine e con i più opportuni strumenti, anche fotografici, all'immediata ricognizione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale ed eventuali sede secondarie o locali a qualunque titolo utilizzati)
(depositandone il verbale in cancelleria nei successivi 10 giorni), e se necessario alla apposizione dei sigilli laddove in concreto, sia ritenuta necessaria, utile o anche solo opportuna, in relazione alla natura ed allo stato dei beni, e sempre che non sia in concreto, di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività dell'impresa, ed a iniziare, successivamente, il procedimento d'inventariazione di detti beni, secondo le disposizioni degli artt. 195, 196, 197; lo autorizza sin d'ora a richiedere, se necessario, l'intervento della forza pubblica;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
14 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
avvisa il debitore che, a norma dell'art. 198, primo comma, CCII ha l'obbligo di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro 30 giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
stabilisce il giorno 12/06/2025 , alle Ore 9:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
15 dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente, ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
La presente sentenza produce i suoi effetti dalla data del deposito nella cancelleria;
gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.
Foggia, così deciso il 26/02/2025, nella camera di consiglio della III sezione civile
Il Presidente est.
dott.ssa Caterina Lazzara
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