Trib. Foggia, sentenza 06/03/2025, n. 23
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Sentenza 6 marzo 2025

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Il Tribunale Ordinario di Foggia, Sezione Terza Civile, ha pronunciato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una società di fatto costituita da due società, precedentemente dichiarate in liquidazione giudiziale, e in estensione dei loro soci illimitatamente responsabili. La domanda è stata proposta dalla curatela di una delle società originariamente in liquidazione giudiziale, la quale ha dedotto l'esistenza di una "supersocietà di fatto" gestita unitariamente dai componenti della famiglia dei soci, con l'obiettivo di perseguire un disegno imprenditoriale comune. La ricorrente ha allegato una serie di indici sintomatici a sostegno della sua tesi, tra cui l'identità delle compagini sociali e degli organi amministrativi, la comunanza della sede legale e operativa, l'identità dell'oggetto sociale, la commistione patrimoniale, la reciproca fornitura di beni e servizi, il finanziamento sistematico tra le compagini e il compimento di atti volti al perseguimento di un interesse comune. È stata altresì dedotta l'insolvenza della società di fatto, quantificata in un debito complessivo di oltre venti milioni di euro, a fronte di un patrimonio insufficiente a farvi fronte. La società resistente ha contestato l'esistenza della società di fatto, sostenendo che i rapporti tra le entità erano riconducibili a una mera collaborazione finalizzata a supportare la consorella in difficoltà, e ha altresì eccepito l'insussistenza dei presupposti per le misure cautelari richieste.

Il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda, dichiarando l'apertura della liquidazione giudiziale della società di fatto. In via preliminare, ha rilevato che, a seguito della cessazione delle misure protettive concesse alla società resistente nell'ambito di una procedura di composizione negoziata della crisi, riemergeva l'obbligo di esaminare la domanda di liquidazione giudiziale. Nel merito, il Collegio ha analizzato i principi giurisprudenziali in materia di società di fatto e supersocietà, evidenziando la necessità di accertare sia l'esistenza del vincolo sociale, sia l'insolvenza della società occulta. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti numerosi elementi sintomatici della gestione unitaria di un'unica attività imprenditoriale tra le due società, quali la compenetrazione soggettiva dei soci e degli amministratori, la comunanza di sedi, l'identità dell'oggetto sociale, l'uso promiscuo di beni e impianti, l'apporto di beni e servizi al fine di costituire un fondo comune, la condivisione del rischio d'impresa, l'utilizzo in comune del personale dipendente e significativi apporti di denaro privi di causale o giustificazione, nonché rapporti di garanzia. In particolare, è stata accertata la commistione patrimoniale e l'assunzione in comune di obbligazioni, con una ripartizione degli utili e delle perdite. È stata altresì ritenuta sussistente l'insolvenza della società di fatto, data l'enorme debitoria accertata in capo a una delle società originarie e la condizione di crisi dell'altra, con debiti complessivi che rendono evidente l'incapacità di estinguere le obbligazioni gravanti sulla società di fatto. Pertanto, il Tribunale ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale, nominando un Giudice Delegato e due Curatori, e disponendo le conseguenti adempimenti procedurali e pubblicitari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Foggia, sentenza 06/03/2025, n. 23
    Giurisdizione : Trib. Foggia
    Numero : 23
    Data del deposito : 6 marzo 2025

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