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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 06/12/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. LI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. AU PE - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1198/2024 R. G. tra
(C.F. , rappresentato e difeso giusta procura in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Lara Lanatà;
ricorrente
e
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura Controparte_1 C.F._2 in atti dall'Avv. Giancarlo Cerrelli;
resistente nonché
Il Pubblico Ministero in sede
interventore ex lege
OGGETTO: separazione personale - cumulativa a divorzio.
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare dell'8.10.2025 (con ordinanza dell'11.10.2025) la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 473-bis.22. u.c. c.p.c. sulle conclusioni rassegnate dalle parti;
il P.M. interveniva regolarmente.
FATTO E DIRITTO
1. Va premesso che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n.
69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. e il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) la parte narrativa inerente allo svolgimento del processo. Ne deriva l'immediata stesura delle ragioni della decisione, dovendo intendersi richiamati integralmente gli atti e i documenti del processo.
1 2. Con ricorso depositato il 17.9.2024, , premesso che: Parte_1
- in data 15.12.1990 contraeva matrimonio concordatario con (trascritto nei Controparte_1 registri di stato civile del Comune di Isola di Capo Rizzuto al n. 71 Parte 2 serie A anno
1990);
- i figli nati dall'unione erano oramai maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- l'affectio coniugalis si era progressivamente deteriorata;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di dichiarare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: assegnazione della casa coniugale alla resistente, per abitarvi con la prole;
obbligo a carico di lui ricorrente di corrispondere alla resistente la somma mensile di
€ 250,00, a titolo di assegno muliebre.
Con comparsa si costituiva , la quale, pur aderendo alla domanda di Controparte_1 separazione, chiedeva che: - la stessa fosse addebitata al marito;
- fosse posto a carico del ricorrente l'obbligo di corrisponderle un assegno di mantenimento di € 500,00 mensili;
- la casa coniugale fosse assegnata a lei resistente per abitarvi con la nipote minorenne. Aderiva altresì alla domanda di divorzio, chiedendo che fosse posto a carico del ricorrente l'obbligo di corrisponderle un assegno divorzile di € 500,00 mensili.
All'esito dell'udienza del 16.4.2025, in cui veniva esperito senza esito il tentativo di conciliazione tra i coniugi e venivano ascoltati questi ultimi e i rispettivi difensori, il Giudice delegato adottava (con ordinanza del 18.4.2025) i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
“- autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente un assegno di mantenimento di € 250,00 mensili, oltre adeguamento annuale Istat”.
Istruita documentalmente, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza cartolare indicata in epigrafe;
il P.M. interveniva regolarmente.
3. LO STATO.
Ritiene il Collegio che alla luce delle risultanze processuali vada pronunciata la separazione personale dei coniugi.
E invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione personale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendono intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza, e della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che
2 rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. 10.06.1992 n. 7148).
Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013
n. 2183). I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ai sensi dell'art. 151, c. 1 c.c..
Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, in base a tutti gli elementi di conoscenza disponibili, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, può serenamente affermarsi l'esistenza, in entrambi i coniugi, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pure a prescindere da elementi di addebitabilità da parte di uno o dell'altro, la convivenza e le risultanze del tentativo di conciliazione.
Invero, è certa la comune volontà dei coniugi di pervenire ad una disgregazione del nucleo familiare, posto che entrambi hanno sul punto rassegnato conclusioni conformi.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
4. LA DOMANDA DI ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE.
La domanda, formulata in via riconvenzionale dalla resistente, deve intendersi implicitamente rinunciata, non essendo stata riproposta né nelle note difensive conclusive né nelle note scritte sostitutive dell'udienza di cui in epigrafe.
Peraltro, essa è infondata nel merito.
Si osserva, infatti, che, pur essendo la obiettiva impossibilità di continuare la convivenza il presupposto fondamentale per la separazione personale dei coniugi, nondimeno, l'esistenza di comportamenti contrari ai doveri coniugali acquista rilievo, ai sensi del 2° comma dell'art. 151 c.c., al fine della pronuncia di addebito, ove venga formulata apposita domanda dalla parte interessata.
La dottrina dominante e la costante giurisprudenza della Suprema Corte hanno sottolineato che il legislatore ha voluto in tal modo attribuire rilievo, in modo autonomo rispetto alla pronuncia di separazione (vedi in tal senso Cass. civ. sez. un.
3.12.2001 n. 15248), alla
3 presenza di situazioni di grave colpa di uno dei coniugi, derivanti da violazioni notevoli e coscienti dei doveri matrimoniali, che abbiano costituito la causa della intollerabilità della convivenza.
Inoltre, l'addebito non è fondato sulla mera inosservanza dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ma sulla effettiva incidenza di detta violazione nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza (Cass. 20.12.1995 n. 13021; Cass. 12.01.2000
n. 279).
Sotto il profilo processuale, in base alla regola generale posta dall'art. 2697 c.c., l'onere di provare la violazione dei doveri coniugali ed il rapporto diretto tra il comportamento posto in essere dal coniuge e il generarsi dello stato di intollerabilità della prosecuzione della convivenza grava sul coniuge che richiede l'addebito; mentre grava sull'altro coniuge la prova di quei fatti che possano privare di rilevanza i fatti allegati dalla parte istante, come per esempio, la non anteriorità del comportamento adottato rispetto al verificarsi dell'effettiva crisi coniugale.
Nella fattispecie in esame, nondimeno, non vi sono elementi per ritenere che la disgregazione della unità familiare sia stata una conseguenza di una condotta colpevole del coniuge.
Né tale difetto di allegazione può ritenersi sopperito dal quadro probatorio in atti, atteso che, pur volendo prescindere dai profili di inammissibilità dei capitoli di prova articolati in atti (per le ragioni già indicate con l'ordinanza istruttoria del 18.4.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e confermate), tali capitoli si appalesano del tutto inidonei a fornire prova concreta degli assunti di parte, stante il loro evidente tenore generico e valutativo.
Di conseguenza, la domanda di addebito della separazione proposta va respinta.
5. CASA CONIUGALE.
Nulla va disposto in ordine all'assegnazione della casa coniugale.
E invero, la disciplina dell'assegnazione della casa coniugale presuppone che i soggetti alla cui tutela è preordinata tale assegnazione siano figli di entrambi i coniugi ai quali sia riferibile la disponibilità, in via esclusiva o in comproprietà, della casa coniugale.
Nel caso di specie, è pacifico che i figli nati dall'unione coniugale siano maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Ne segue che l'uso del bene in questione sarà regolato dal titolo.
6. ASSEGNO DI MANTENIMENTO MULIEBRE.
4 L'istanza in esame va accolta.
E' noto che condizione essenziale per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione è che questi sia privo di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché che sussista una disparità economica tra i coniugi (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 23/10/2012 n. 18175).
La S.C. ha reiteratamente affermato che: “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 C.C.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 12196/2017), rimarcando che ai sensi dell'art. 156 c.c. il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza (cfr. Cass. civ., Sez. I, 7.2.2006, n.2626).
Inoltre, se è vero che il richiedente l'assegno ha l'onere di fornire la dimostrazione della fascia socio-economica di appartenenza della coppia all'epoca della convivenza e del relativo stile di vita adottato durante il matrimonio, nonché della situazione economica esistente al momento della domanda, per altro verso il giudice può e deve ricostruire la condizione reddituale della famiglia al momento della cessazione della convivenza quale elemento induttivo dal quale desumere, in via presuntiva, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio facendo riferimento, quale parametro di valutazione, alla documentazione attestante i redditi dell'onerato (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/5/2001 n. 7068; Cass. 19/7/1999
n. 7672 e, più di recente, Cass. Civ., Sez. I, 2/09/2011 (ud. 19/04/2011, dep.12/09/2011)
n. 18618).
5 Ciò premesso in termini generali, in punto di fatto va osservato che la spettanza dell'assegno di mantenimento non è in discussione tra le parti, essendo invece controverso il quantum.
Orbene, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, come allegate in atti e considerato che alcuna sopravvenienza è intervenuta dall'ordinanza temporanea e urgente
(emessa il 18.4.2025) che ha fissato la misura dell'assegno in € 250,00 mensili, si ritiene equo e congruo confermare tale somma, oltre adeguamento annuale Istat, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale (poiché, infatti, un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio, tale obbligo deve retroagire al momento della domanda giudiziale, ossia dalla data di deposito del ricorso introduttivo – v. tra tante
Cass. ord. n. 10788/18 del 4.5.2018 e Cass. ord. 10787/17 del 3.5.2017).
7. ULTERIORI DOMANDE DEL RICORRENTE.
Le ulteriori domande avanzate dal ricorrente con memoria integrativa ex art. 473-bis.17
c.p.c. sono inammissibili, difettando un vincolo di connessione forte tale da giustificare il simultaneus processus (cfr., per il merito, Tribunale Benevento sez. I, 18/05/2022, n. 1200; per la giurisprudenza di legittimità, tra tante, Cass. n. 18870/14; Cass. n. 27386/2014; Cass.
n. 2155/10).
8. SPESE PROCESSUALI.
Quanto alle spese, la sentenza che definirà la fase divorzile regolerà anche le spese relative alla presente fase della separazione.
P.t.m. il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , sposatisi a Parte_1 Controparte_1
Isola di Capo Rizzuto (KR) con matrimonio concordatario in data 15.12.1990 (atto trascritto nei registri di stato civile del Comune di Isola di Capo Rizzuto al n. 71 Parte 2 serie A anno
1990);
- manda al Cancelliere e all'Ufficiale dello stato civile gli adempimenti di rispettiva competenza;
- respinge la domanda di addebito formulata dalla resistente;
- non luogo a provvedere in ordine all'assegnazione della casa coniugale;
6 - pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente, entro la prima decade del mese, la somma mensile di € 250,00, oltre adeguamento annuale Istat, a titolo di assegno di mantenimento muliebre, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
- dichiara inammissibili le ulteriori domande avanzate dal resistente in corso di causa;
- dispone per la prosecuzione del giudizio per la valutazione della domanda di divorzio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Giudice Est. La Presidente
AU PE DI Alessandra UL
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. LI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. AU PE - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1198/2024 R. G. tra
(C.F. , rappresentato e difeso giusta procura in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Lara Lanatà;
ricorrente
e
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura Controparte_1 C.F._2 in atti dall'Avv. Giancarlo Cerrelli;
resistente nonché
Il Pubblico Ministero in sede
interventore ex lege
OGGETTO: separazione personale - cumulativa a divorzio.
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare dell'8.10.2025 (con ordinanza dell'11.10.2025) la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 473-bis.22. u.c. c.p.c. sulle conclusioni rassegnate dalle parti;
il P.M. interveniva regolarmente.
FATTO E DIRITTO
1. Va premesso che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n.
69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. e il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) la parte narrativa inerente allo svolgimento del processo. Ne deriva l'immediata stesura delle ragioni della decisione, dovendo intendersi richiamati integralmente gli atti e i documenti del processo.
1 2. Con ricorso depositato il 17.9.2024, , premesso che: Parte_1
- in data 15.12.1990 contraeva matrimonio concordatario con (trascritto nei Controparte_1 registri di stato civile del Comune di Isola di Capo Rizzuto al n. 71 Parte 2 serie A anno
1990);
- i figli nati dall'unione erano oramai maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- l'affectio coniugalis si era progressivamente deteriorata;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di dichiarare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: assegnazione della casa coniugale alla resistente, per abitarvi con la prole;
obbligo a carico di lui ricorrente di corrispondere alla resistente la somma mensile di
€ 250,00, a titolo di assegno muliebre.
Con comparsa si costituiva , la quale, pur aderendo alla domanda di Controparte_1 separazione, chiedeva che: - la stessa fosse addebitata al marito;
- fosse posto a carico del ricorrente l'obbligo di corrisponderle un assegno di mantenimento di € 500,00 mensili;
- la casa coniugale fosse assegnata a lei resistente per abitarvi con la nipote minorenne. Aderiva altresì alla domanda di divorzio, chiedendo che fosse posto a carico del ricorrente l'obbligo di corrisponderle un assegno divorzile di € 500,00 mensili.
All'esito dell'udienza del 16.4.2025, in cui veniva esperito senza esito il tentativo di conciliazione tra i coniugi e venivano ascoltati questi ultimi e i rispettivi difensori, il Giudice delegato adottava (con ordinanza del 18.4.2025) i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
“- autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente un assegno di mantenimento di € 250,00 mensili, oltre adeguamento annuale Istat”.
Istruita documentalmente, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza cartolare indicata in epigrafe;
il P.M. interveniva regolarmente.
3. LO STATO.
Ritiene il Collegio che alla luce delle risultanze processuali vada pronunciata la separazione personale dei coniugi.
E invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione personale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendono intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza, e della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che
2 rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. 10.06.1992 n. 7148).
Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013
n. 2183). I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ai sensi dell'art. 151, c. 1 c.c..
Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, in base a tutti gli elementi di conoscenza disponibili, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, può serenamente affermarsi l'esistenza, in entrambi i coniugi, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pure a prescindere da elementi di addebitabilità da parte di uno o dell'altro, la convivenza e le risultanze del tentativo di conciliazione.
Invero, è certa la comune volontà dei coniugi di pervenire ad una disgregazione del nucleo familiare, posto che entrambi hanno sul punto rassegnato conclusioni conformi.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
4. LA DOMANDA DI ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE.
La domanda, formulata in via riconvenzionale dalla resistente, deve intendersi implicitamente rinunciata, non essendo stata riproposta né nelle note difensive conclusive né nelle note scritte sostitutive dell'udienza di cui in epigrafe.
Peraltro, essa è infondata nel merito.
Si osserva, infatti, che, pur essendo la obiettiva impossibilità di continuare la convivenza il presupposto fondamentale per la separazione personale dei coniugi, nondimeno, l'esistenza di comportamenti contrari ai doveri coniugali acquista rilievo, ai sensi del 2° comma dell'art. 151 c.c., al fine della pronuncia di addebito, ove venga formulata apposita domanda dalla parte interessata.
La dottrina dominante e la costante giurisprudenza della Suprema Corte hanno sottolineato che il legislatore ha voluto in tal modo attribuire rilievo, in modo autonomo rispetto alla pronuncia di separazione (vedi in tal senso Cass. civ. sez. un.
3.12.2001 n. 15248), alla
3 presenza di situazioni di grave colpa di uno dei coniugi, derivanti da violazioni notevoli e coscienti dei doveri matrimoniali, che abbiano costituito la causa della intollerabilità della convivenza.
Inoltre, l'addebito non è fondato sulla mera inosservanza dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ma sulla effettiva incidenza di detta violazione nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza (Cass. 20.12.1995 n. 13021; Cass. 12.01.2000
n. 279).
Sotto il profilo processuale, in base alla regola generale posta dall'art. 2697 c.c., l'onere di provare la violazione dei doveri coniugali ed il rapporto diretto tra il comportamento posto in essere dal coniuge e il generarsi dello stato di intollerabilità della prosecuzione della convivenza grava sul coniuge che richiede l'addebito; mentre grava sull'altro coniuge la prova di quei fatti che possano privare di rilevanza i fatti allegati dalla parte istante, come per esempio, la non anteriorità del comportamento adottato rispetto al verificarsi dell'effettiva crisi coniugale.
Nella fattispecie in esame, nondimeno, non vi sono elementi per ritenere che la disgregazione della unità familiare sia stata una conseguenza di una condotta colpevole del coniuge.
Né tale difetto di allegazione può ritenersi sopperito dal quadro probatorio in atti, atteso che, pur volendo prescindere dai profili di inammissibilità dei capitoli di prova articolati in atti (per le ragioni già indicate con l'ordinanza istruttoria del 18.4.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e confermate), tali capitoli si appalesano del tutto inidonei a fornire prova concreta degli assunti di parte, stante il loro evidente tenore generico e valutativo.
Di conseguenza, la domanda di addebito della separazione proposta va respinta.
5. CASA CONIUGALE.
Nulla va disposto in ordine all'assegnazione della casa coniugale.
E invero, la disciplina dell'assegnazione della casa coniugale presuppone che i soggetti alla cui tutela è preordinata tale assegnazione siano figli di entrambi i coniugi ai quali sia riferibile la disponibilità, in via esclusiva o in comproprietà, della casa coniugale.
Nel caso di specie, è pacifico che i figli nati dall'unione coniugale siano maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Ne segue che l'uso del bene in questione sarà regolato dal titolo.
6. ASSEGNO DI MANTENIMENTO MULIEBRE.
4 L'istanza in esame va accolta.
E' noto che condizione essenziale per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione è che questi sia privo di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché che sussista una disparità economica tra i coniugi (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 23/10/2012 n. 18175).
La S.C. ha reiteratamente affermato che: “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 C.C.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 12196/2017), rimarcando che ai sensi dell'art. 156 c.c. il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza (cfr. Cass. civ., Sez. I, 7.2.2006, n.2626).
Inoltre, se è vero che il richiedente l'assegno ha l'onere di fornire la dimostrazione della fascia socio-economica di appartenenza della coppia all'epoca della convivenza e del relativo stile di vita adottato durante il matrimonio, nonché della situazione economica esistente al momento della domanda, per altro verso il giudice può e deve ricostruire la condizione reddituale della famiglia al momento della cessazione della convivenza quale elemento induttivo dal quale desumere, in via presuntiva, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio facendo riferimento, quale parametro di valutazione, alla documentazione attestante i redditi dell'onerato (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/5/2001 n. 7068; Cass. 19/7/1999
n. 7672 e, più di recente, Cass. Civ., Sez. I, 2/09/2011 (ud. 19/04/2011, dep.12/09/2011)
n. 18618).
5 Ciò premesso in termini generali, in punto di fatto va osservato che la spettanza dell'assegno di mantenimento non è in discussione tra le parti, essendo invece controverso il quantum.
Orbene, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, come allegate in atti e considerato che alcuna sopravvenienza è intervenuta dall'ordinanza temporanea e urgente
(emessa il 18.4.2025) che ha fissato la misura dell'assegno in € 250,00 mensili, si ritiene equo e congruo confermare tale somma, oltre adeguamento annuale Istat, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale (poiché, infatti, un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio, tale obbligo deve retroagire al momento della domanda giudiziale, ossia dalla data di deposito del ricorso introduttivo – v. tra tante
Cass. ord. n. 10788/18 del 4.5.2018 e Cass. ord. 10787/17 del 3.5.2017).
7. ULTERIORI DOMANDE DEL RICORRENTE.
Le ulteriori domande avanzate dal ricorrente con memoria integrativa ex art. 473-bis.17
c.p.c. sono inammissibili, difettando un vincolo di connessione forte tale da giustificare il simultaneus processus (cfr., per il merito, Tribunale Benevento sez. I, 18/05/2022, n. 1200; per la giurisprudenza di legittimità, tra tante, Cass. n. 18870/14; Cass. n. 27386/2014; Cass.
n. 2155/10).
8. SPESE PROCESSUALI.
Quanto alle spese, la sentenza che definirà la fase divorzile regolerà anche le spese relative alla presente fase della separazione.
P.t.m. il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , sposatisi a Parte_1 Controparte_1
Isola di Capo Rizzuto (KR) con matrimonio concordatario in data 15.12.1990 (atto trascritto nei registri di stato civile del Comune di Isola di Capo Rizzuto al n. 71 Parte 2 serie A anno
1990);
- manda al Cancelliere e all'Ufficiale dello stato civile gli adempimenti di rispettiva competenza;
- respinge la domanda di addebito formulata dalla resistente;
- non luogo a provvedere in ordine all'assegnazione della casa coniugale;
6 - pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente, entro la prima decade del mese, la somma mensile di € 250,00, oltre adeguamento annuale Istat, a titolo di assegno di mantenimento muliebre, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
- dichiara inammissibili le ulteriori domande avanzate dal resistente in corso di causa;
- dispone per la prosecuzione del giudizio per la valutazione della domanda di divorzio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Giudice Est. La Presidente
AU PE DI Alessandra UL
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