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Sentenza 21 febbraio 2024
Sentenza 21 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 21/02/2024, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 269/2022
Il Giudice Maria Francesca Scala, all'udienza del 21/02/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to SPANO MARIANNA ricorrente contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to CIMETTI MAURIZIO resistente
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. M. Adelaide CP_2 P.IVA_2
Nieddu resistente
OGGETTO: Opposizione ingiunzione pagamento.
Conclusioni Le parti hanno concluso come da verbale di udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/8/2022, ha Parte_1
evocato nanti il Tribunale di Tempio Pausania, giudice del
Lavoro, l' e l' proponendo ricorso CP_2 Controparte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 10220229001022864
000, notificata il 30/7/2022, dell 'importo complessivo di
€27.646,95 contenente la cartella n. 10220080002294101 000, emessa per mancato pagamento della somma di €. 13.446,34 a titolo di DM 10 per l'anno 2000, asseritamente notificata CP_2
in data 11.09.2008.
Ha eccepito: 1)- I. Intervenuta Prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali iscr itti a ruolo – ex art. 3, co.9 – L.n.
335/1995. nullità dell atto impugnato per difetto di motivazione apparente motivazione quale conseguenza della violazione degli artt 7 e 17 legge n 212/2000, dell art 3 legge n 241/1990, dell art 41, co 2, lett c della c arta dei diritti fondamentali u.e., nonché dell art 24 cost diritto di difesa.
Ha chiesto:” 1) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento opposta nonché di tutti gli atti ad essa correlati presupposti, successivi ed in ogni caso con-nessi, stante la fondatezza dei motivi di ricorso ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da un'esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano dalla stessa non dovute, o comunque la cui debenza è in fase di accertamento;
2) Dichiarare, prescritta la cartella di pagamento
n. 10220080002294101 000;3) Dichiarare l'Intimazione di pagamento nulla ed illegittima per difetto di motivazione dell'atto;4) Con vittoria di spese diritti ed onorari come per legge da distrarsi in favo re del procuratore antistatario.
Si è costituito in giudizio l' ed ha contestato il contenuto CP_2
del ricorso;
ha eccepito l'inammissibilità di qualsivoglia contestazione afferente il merito della pretesa contributiva cui sia legittimato passivamente l' , ivi compresa l'eccezione CP_3
Pag. 2 di 8 di prescrizione ove riferita al periodo anteriore la notificazione dei titoli richiamati, ormai definitivi;
per fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, in specie con riguardo all'eccezione di prescrizione rivolta al periodo successivo alla definitività dei titoli, ribadito che al momento della formazione di questi ultimi non risultava evidentemente trascorso alcun termine prescrizionale, l' ha eccepito come tale doglianza CP_2
veda quale necessario contradd ittore il concessionario del servizio di riscossione, concernendo atti ed attività riconducibili in via esclusiva a quest'ultimo, dal quale è promanato l'atto impugnato e, perciò, correttamente convenuto nel presente giudizio.
Ha chiesto: - rigettare tutte le domande avversarie formulate nei propri confronti poiché manifestamente infondate in fatto e diritto;
- con vittoria di spese e compensi di lite;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale del ricorso per fatti imp utabili all'Agente della
Riscossione, mandare assolto l'Istituto dal pagamento delle spese di lite nei confronti del ricorrente e condannare l'Agente della Riscossione alla refusione delle spese nei propri confronti, atteso che la prescrizione sarebbe matu rata successivamente alla consegna del ruolo al concessionario ed alla notificazione dei titoli sottesi all'atto impugnato che ne riproduce il contenuto”
Si è costituita in giudizio l' d Controparte_4
ha contestato il contenuto del ricorso;
ha eccepito l'
Pag. 3 di 8 infondatezza della eccezione di prescrizione ed ha affermato che alla ricorrente, dopo la notificazione della cartella per cui è causa, avvenuta in data 11 settembre 2008, erano stati notificati quali atti interruttivi della prescrizione, comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 10276201388000730000 in data 3 ottobre 2013 e intimazione di pagamento n.
10220189003124538 in data 14 giugno 2018; ha altresì sostenuto che nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020
(ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2 - bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagament o e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo;
Ha chiesto:” In via preliminare di rito: accertata la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità al caso di specie dell'art.
153, secondo comma, c.p.c.,, previo ogni opportuno provvedimento e declaratoria, disporsi la rimessione in termini per il deposito della memoria, riconoscendo valido e tempestivo il deposito della presente memoria con relativi documenti o, in subordine, autorizzarne un nuovo deposito. Nel merito: accertarsi e dichiar arsi la correttezza della condotta dell' con conseguente reiezione di Controparte_5
qualsiasi domanda azionata a carico di Controparte_1
, in quanto infondata. In ogni caso: respingersi
[...]
qualsivoglia domanda formulata nei con fronti di
[...]
, in quanto infondata. Con vittoria di Controparte_1
spese, diritti e onorari.
Pag. 4 di 8 La causa è stata istruita esclusivamente con documenti e all'udienza odierna è stata decisa, all'esito della Camera di
Consiglio, con sentenza, di cui è stata data lettura del dispositivo e motivazione contestuale.
Tanto premesso, in ordine alla tardività del ricorso, va innanzitutto osservato che, la giurisprudenza di legittimità
(Cass. 16425/2019) ha qualificato come opposizione all'esecuzione l'azione proposta tardivamente (ossia scaduto il termine previsto dall'art. 24 c. 5 d.lgs. 46/1999) dal debitore che chieda l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo sia per infondatezza della pretesa che per l'intervenuta prescrizione a causa della mancata notifica della cartella.
Infatti, l'opposizione all'esecuzione è un'azione di accertamento negativo del credito (Cass. 29294/2019). Non deve trarre in inganno il fatto che il ricorrente lamenti l'omessa notifica, poiché tale contestazione è funzionale al “recupero ” della tempestività dell'opposizione altrimenti tardiva;
inoltre,
l'opposizione è diretta a far valere la prescrizione, vale a dire una questione che inerisce al merito della pretesa creditoria;
pertanto infondata l'eccezione di tardività.
Sulla eccezione di prescrizione del credito contributivo sollevata dall'opponente è utile rammentare, al riguardo, che, a norma dell'art. 3, comma 9, della L. n. 335 del 1995: "Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non pos sono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di
Pag. 5 di 8 pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, previst o dall'articolo 9 -bis, comma 2, del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni della L. 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dall'1 gennaio 1996 tal e termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), dal giorno in cui la prestazione diviene esigibile (Cass. 8720/2007 e 2371/1970).
Va, quindi, stabilito il dies a quo da cui computare il termine prescrizionale, nonché verificare se il convenuto da lla data di notifica della cartella ha adottato e comunicato al contribuente eventuali atti interruttivi della prescrizione.
E' pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte che il decorso del termine prescrizionale della cartella di pagamento di cui all'art. 3, commi 9 e 10 della L. n..335/1995 debba applicarsi anche successivamente alla sua notificazione, (cfr.
Cass. Civ., sentenza n. 1263 del 25.05.2007; Cassazione civile,
SS.UU., sentenza 10.12.2009 n° 25790).
Nel caso in specie la prescrizione è m aturata direttamente in seno alla cartella opposta.
Pag. 6 di 8 Risulta, infatti, documentalmente, che la cartella oggetto di opposizione è stata notificata per compiuta giacenza in data 12 settembre 2008 (v. doc. 3 e l'atto interruttivo - CP_6
comunicazione preventi va di iscrizione ipotecaria, è stato notificato in data 1 ottobre 2013 (v. doc. n. 4 zip , CP_6
pertanto era già spirato il termine di prescrizione quinquennale.
Essendo il termine di prescrizione già spirato, lo stesso non può più ritornare a decorrere.
Pertanto irrilevanti le produzioni documentali relative alla presenza di altri atti interruttivi della prescrizione, così come l'eccezione relativa all'interruzione per eventi straordinari prevista dal DL 18/2020 e ss.
L'eccezione di prescrizione è, quin di, fondata, e, per tale ragione, il ricorso merita accoglimento.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese si ritiene giustificato compensarle fra parte ricorrente e e fra e;
seguono CP_2 CP_2 Controparte_1
invece la soccombenza nei confronti della Controparte_4
e vengono liquidate come in dispositivo.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente decidendo e disattesa ogni diversa eccezione e istanza:
-Accerta e dichiara che il credito portato nella cartella di pagamento n.
10220080002294101 000 è estinto per intervenuta prescrizione;
Pag. 7 di 8 -condanna l a pagare in favore della Controparte_1
ricorrente le spese di lite che liquida in euro 4.000,00 oltre spese generali
(15%), iva e cpa da distrarsi in favore dell'avv. Marianna Spano antistatario;
-compensa le spese di lite fra parte ricorrente e e fra e l' CP_2 CP_2 [...]
. CP_1
21/02/2024 Il Giudice
Maria Francesca Scala
Pag. 8 di 8
Sezione Lavoro
N.R.G. 269/2022
Il Giudice Maria Francesca Scala, all'udienza del 21/02/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to SPANO MARIANNA ricorrente contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to CIMETTI MAURIZIO resistente
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. M. Adelaide CP_2 P.IVA_2
Nieddu resistente
OGGETTO: Opposizione ingiunzione pagamento.
Conclusioni Le parti hanno concluso come da verbale di udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/8/2022, ha Parte_1
evocato nanti il Tribunale di Tempio Pausania, giudice del
Lavoro, l' e l' proponendo ricorso CP_2 Controparte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 10220229001022864
000, notificata il 30/7/2022, dell 'importo complessivo di
€27.646,95 contenente la cartella n. 10220080002294101 000, emessa per mancato pagamento della somma di €. 13.446,34 a titolo di DM 10 per l'anno 2000, asseritamente notificata CP_2
in data 11.09.2008.
Ha eccepito: 1)- I. Intervenuta Prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali iscr itti a ruolo – ex art. 3, co.9 – L.n.
335/1995. nullità dell atto impugnato per difetto di motivazione apparente motivazione quale conseguenza della violazione degli artt 7 e 17 legge n 212/2000, dell art 3 legge n 241/1990, dell art 41, co 2, lett c della c arta dei diritti fondamentali u.e., nonché dell art 24 cost diritto di difesa.
Ha chiesto:” 1) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento opposta nonché di tutti gli atti ad essa correlati presupposti, successivi ed in ogni caso con-nessi, stante la fondatezza dei motivi di ricorso ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da un'esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano dalla stessa non dovute, o comunque la cui debenza è in fase di accertamento;
2) Dichiarare, prescritta la cartella di pagamento
n. 10220080002294101 000;3) Dichiarare l'Intimazione di pagamento nulla ed illegittima per difetto di motivazione dell'atto;4) Con vittoria di spese diritti ed onorari come per legge da distrarsi in favo re del procuratore antistatario.
Si è costituito in giudizio l' ed ha contestato il contenuto CP_2
del ricorso;
ha eccepito l'inammissibilità di qualsivoglia contestazione afferente il merito della pretesa contributiva cui sia legittimato passivamente l' , ivi compresa l'eccezione CP_3
Pag. 2 di 8 di prescrizione ove riferita al periodo anteriore la notificazione dei titoli richiamati, ormai definitivi;
per fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, in specie con riguardo all'eccezione di prescrizione rivolta al periodo successivo alla definitività dei titoli, ribadito che al momento della formazione di questi ultimi non risultava evidentemente trascorso alcun termine prescrizionale, l' ha eccepito come tale doglianza CP_2
veda quale necessario contradd ittore il concessionario del servizio di riscossione, concernendo atti ed attività riconducibili in via esclusiva a quest'ultimo, dal quale è promanato l'atto impugnato e, perciò, correttamente convenuto nel presente giudizio.
Ha chiesto: - rigettare tutte le domande avversarie formulate nei propri confronti poiché manifestamente infondate in fatto e diritto;
- con vittoria di spese e compensi di lite;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale del ricorso per fatti imp utabili all'Agente della
Riscossione, mandare assolto l'Istituto dal pagamento delle spese di lite nei confronti del ricorrente e condannare l'Agente della Riscossione alla refusione delle spese nei propri confronti, atteso che la prescrizione sarebbe matu rata successivamente alla consegna del ruolo al concessionario ed alla notificazione dei titoli sottesi all'atto impugnato che ne riproduce il contenuto”
Si è costituita in giudizio l' d Controparte_4
ha contestato il contenuto del ricorso;
ha eccepito l'
Pag. 3 di 8 infondatezza della eccezione di prescrizione ed ha affermato che alla ricorrente, dopo la notificazione della cartella per cui è causa, avvenuta in data 11 settembre 2008, erano stati notificati quali atti interruttivi della prescrizione, comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 10276201388000730000 in data 3 ottobre 2013 e intimazione di pagamento n.
10220189003124538 in data 14 giugno 2018; ha altresì sostenuto che nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020
(ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2 - bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagament o e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo;
Ha chiesto:” In via preliminare di rito: accertata la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità al caso di specie dell'art.
153, secondo comma, c.p.c.,, previo ogni opportuno provvedimento e declaratoria, disporsi la rimessione in termini per il deposito della memoria, riconoscendo valido e tempestivo il deposito della presente memoria con relativi documenti o, in subordine, autorizzarne un nuovo deposito. Nel merito: accertarsi e dichiar arsi la correttezza della condotta dell' con conseguente reiezione di Controparte_5
qualsiasi domanda azionata a carico di Controparte_1
, in quanto infondata. In ogni caso: respingersi
[...]
qualsivoglia domanda formulata nei con fronti di
[...]
, in quanto infondata. Con vittoria di Controparte_1
spese, diritti e onorari.
Pag. 4 di 8 La causa è stata istruita esclusivamente con documenti e all'udienza odierna è stata decisa, all'esito della Camera di
Consiglio, con sentenza, di cui è stata data lettura del dispositivo e motivazione contestuale.
Tanto premesso, in ordine alla tardività del ricorso, va innanzitutto osservato che, la giurisprudenza di legittimità
(Cass. 16425/2019) ha qualificato come opposizione all'esecuzione l'azione proposta tardivamente (ossia scaduto il termine previsto dall'art. 24 c. 5 d.lgs. 46/1999) dal debitore che chieda l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo sia per infondatezza della pretesa che per l'intervenuta prescrizione a causa della mancata notifica della cartella.
Infatti, l'opposizione all'esecuzione è un'azione di accertamento negativo del credito (Cass. 29294/2019). Non deve trarre in inganno il fatto che il ricorrente lamenti l'omessa notifica, poiché tale contestazione è funzionale al “recupero ” della tempestività dell'opposizione altrimenti tardiva;
inoltre,
l'opposizione è diretta a far valere la prescrizione, vale a dire una questione che inerisce al merito della pretesa creditoria;
pertanto infondata l'eccezione di tardività.
Sulla eccezione di prescrizione del credito contributivo sollevata dall'opponente è utile rammentare, al riguardo, che, a norma dell'art. 3, comma 9, della L. n. 335 del 1995: "Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non pos sono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di
Pag. 5 di 8 pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, previst o dall'articolo 9 -bis, comma 2, del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni della L. 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dall'1 gennaio 1996 tal e termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), dal giorno in cui la prestazione diviene esigibile (Cass. 8720/2007 e 2371/1970).
Va, quindi, stabilito il dies a quo da cui computare il termine prescrizionale, nonché verificare se il convenuto da lla data di notifica della cartella ha adottato e comunicato al contribuente eventuali atti interruttivi della prescrizione.
E' pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte che il decorso del termine prescrizionale della cartella di pagamento di cui all'art. 3, commi 9 e 10 della L. n..335/1995 debba applicarsi anche successivamente alla sua notificazione, (cfr.
Cass. Civ., sentenza n. 1263 del 25.05.2007; Cassazione civile,
SS.UU., sentenza 10.12.2009 n° 25790).
Nel caso in specie la prescrizione è m aturata direttamente in seno alla cartella opposta.
Pag. 6 di 8 Risulta, infatti, documentalmente, che la cartella oggetto di opposizione è stata notificata per compiuta giacenza in data 12 settembre 2008 (v. doc. 3 e l'atto interruttivo - CP_6
comunicazione preventi va di iscrizione ipotecaria, è stato notificato in data 1 ottobre 2013 (v. doc. n. 4 zip , CP_6
pertanto era già spirato il termine di prescrizione quinquennale.
Essendo il termine di prescrizione già spirato, lo stesso non può più ritornare a decorrere.
Pertanto irrilevanti le produzioni documentali relative alla presenza di altri atti interruttivi della prescrizione, così come l'eccezione relativa all'interruzione per eventi straordinari prevista dal DL 18/2020 e ss.
L'eccezione di prescrizione è, quin di, fondata, e, per tale ragione, il ricorso merita accoglimento.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese si ritiene giustificato compensarle fra parte ricorrente e e fra e;
seguono CP_2 CP_2 Controparte_1
invece la soccombenza nei confronti della Controparte_4
e vengono liquidate come in dispositivo.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente decidendo e disattesa ogni diversa eccezione e istanza:
-Accerta e dichiara che il credito portato nella cartella di pagamento n.
10220080002294101 000 è estinto per intervenuta prescrizione;
Pag. 7 di 8 -condanna l a pagare in favore della Controparte_1
ricorrente le spese di lite che liquida in euro 4.000,00 oltre spese generali
(15%), iva e cpa da distrarsi in favore dell'avv. Marianna Spano antistatario;
-compensa le spese di lite fra parte ricorrente e e fra e l' CP_2 CP_2 [...]
. CP_1
21/02/2024 Il Giudice
Maria Francesca Scala
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