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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 06/06/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 285 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 12.02.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. GIULIANO VINCENZO, Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. VIGILANTI LUCIO CORNELIO, giusta CP_1
in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 24/06/2023, la IG.ra ha adito il Tribunale Parte_1 di Isernia, in funzione di Giudice del Lavoro, esp
- con ricorso del 21.05.2022 depositato il 23.05.2022 ed iscritto a ruolo con il numero R.G.150/2022, aveva fatto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie di essa istante, legittimanti la concessione dell'assegno ordinario di invalidità previsto dell'art. 1, comma 1, della Legge 12/06/1984, n. 222; - In particolare, aveva chiesto che il nominando CTU accertasse che la ricorrente è invalida ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge 12/06/1984, n. 222, in quanto il quadro morboso complessivo della IG.ra con specifico Parte_1 riferimento alla sua incidenza sull'attività lavorativa concretamente svolta dalla ricorrente e su ogni altra che sia confacente alle sue attitudini, capacità ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno o usura la sua salute, comporta la riduzione, in modo permanente, a meno di un terzo della capacità di lavoro della stessa;
- Chiedeva, altresì, che venisse accertata la data di decorrenza di detta condizione tutelabile. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio;
- Si costituiva in giudizio l' il quale con memoria depositata il 19.09.22 CP_1 chiedeva il rigetto del ricorso;
- Il nominato CTU, Dott.ssa dopo aver elencato le plurime patoglogie da Per_1 cui è affetta la IG.ra , aveva negato la sussistenza dei requisiti sanitari Pt_1 previsti dalla legge per il conseguimento del beneficio invocato, ritenendola non invalida ai sensi della normativa vigente (Art. 1 della Legge 12 giugno 1984, n. 222), poiché le dette patologie non ridurrebbero, in modo permanente, la capacità di lavoro della ricorrente a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini;
- La difesa della IG.ra depositava in data 27.05.2023 atto di Parte_1 dissenso, ex art. 445 bis, comma 4, c.p.c., ed a questo seguiva l'introduzione del ricorso di merito. Ha concluso, quindi, chiedendo l'accoglimento della domanda, ritenendo di trovarsi essa in quella condizione che legittima la concessione dell'assegno ordinario di invalidità previsto dell'art. 1, comma 1, della Legge 12/06/1984, n. 222. Si è costituito l' deducendo e ribadendo nel merito la infondatezza della domanda CP_1 ovvero la insussistenza dei presupposti di legge per la concessione del beneficio e/o dei requisiti costitutivi sia sanitari che di erogazione della prestazione. Parte resistente concludeva pertanto chiedendo il rigetto della domanda e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite. Svoltasi la discussione delle parti con scambio di note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa.
*** 2. La domanda è parzialmente fondata. Secondo l'art. 1, L. 12 giugno 1984, n. 222, “si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' l'assicurato la cui capacità Controparte_2 di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.” Nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio nominato nella presente sede di giudizio oppositivo di merito ha condivisibilmente concluso affermando che, all'attualità, parte ricorrente è affetta dal patologie, le quali integrano un quadro di tale gravità da determinare il riconoscimento delle condizioni sanitari richieste dalla legge ai fini del riconoscimento dei benefici economici di cui al ricorso. Dalla documentazione in atti, come affermato dal consulente , emerge infatti che Per_2
“la SI.ra , coltivatore di anni 60, è affetta da: “Esiti di intervento di Parte_1 stabilizzazione vertebrale L5-S1 per spondilolistesi e stenosi del canale in soggetto con cervicolombodiscoartrosi, esiti di frattura bimalleolare osteosintetizzata caviglia sinistra e di meniscectomia e ricostruzione LCA ginocchio destro. Ipertensione arteriosa. Ipotiroidismo in terapia sostitutiva”. Il quadro clinico menomativo permette di riconoscere la periziata:
- sussistono i requisiti medico-legali per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi della legge 222/1984 in quanto vi è una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi a decorrere dall'aprile 2024.” 2. La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica così come rinnovata nella presente sede (con acquisizione di ulteriore documentazione che è stata scrupolosamente vagliata dall'esperto, nonché con esame diretto della perizianda) alla quale si fa integralmente rinvio, in quanto immune da vizi logico-giuridici. Ne discende, quindi, che, la domanda va accolta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di perfezionamento del requisito sanitario di legge per l'insorgenza del diritto al beneficio richiesto. Conformemente all'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione, alle cui condivisibili motivazioni si fa in questa sede rinvio, il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari, ai fini del riconoscimento delle prestazioni dedotte: esula dal presente accertamento la verifica dei requisiti extrasanitari e il giudizio non può concludersi con la condanna al pagamento della prestazione (da ultimo Cass.
8.4.2019 n. 9755, che richiama Cass. 24.10.2018, n. 27010). 3. La decorrenza del beneficio in data successiva al deposito del ricorso introduttivo consente di ravvisare giusti motivi per compensare le spese processuali. Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico del convenuto ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari ai fini dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1, L. 12 giugno 1984, n. 222, con decorrenza dal 01.04.2024;
- compensa le spese del giudizio;
- pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a definitivo carico dell' CP_1 Così deciso in Isernia, il 06.06.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 285 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 12.02.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. GIULIANO VINCENZO, Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. VIGILANTI LUCIO CORNELIO, giusta CP_1
in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 24/06/2023, la IG.ra ha adito il Tribunale Parte_1 di Isernia, in funzione di Giudice del Lavoro, esp
- con ricorso del 21.05.2022 depositato il 23.05.2022 ed iscritto a ruolo con il numero R.G.150/2022, aveva fatto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie di essa istante, legittimanti la concessione dell'assegno ordinario di invalidità previsto dell'art. 1, comma 1, della Legge 12/06/1984, n. 222; - In particolare, aveva chiesto che il nominando CTU accertasse che la ricorrente è invalida ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge 12/06/1984, n. 222, in quanto il quadro morboso complessivo della IG.ra con specifico Parte_1 riferimento alla sua incidenza sull'attività lavorativa concretamente svolta dalla ricorrente e su ogni altra che sia confacente alle sue attitudini, capacità ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno o usura la sua salute, comporta la riduzione, in modo permanente, a meno di un terzo della capacità di lavoro della stessa;
- Chiedeva, altresì, che venisse accertata la data di decorrenza di detta condizione tutelabile. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio;
- Si costituiva in giudizio l' il quale con memoria depositata il 19.09.22 CP_1 chiedeva il rigetto del ricorso;
- Il nominato CTU, Dott.ssa dopo aver elencato le plurime patoglogie da Per_1 cui è affetta la IG.ra , aveva negato la sussistenza dei requisiti sanitari Pt_1 previsti dalla legge per il conseguimento del beneficio invocato, ritenendola non invalida ai sensi della normativa vigente (Art. 1 della Legge 12 giugno 1984, n. 222), poiché le dette patologie non ridurrebbero, in modo permanente, la capacità di lavoro della ricorrente a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini;
- La difesa della IG.ra depositava in data 27.05.2023 atto di Parte_1 dissenso, ex art. 445 bis, comma 4, c.p.c., ed a questo seguiva l'introduzione del ricorso di merito. Ha concluso, quindi, chiedendo l'accoglimento della domanda, ritenendo di trovarsi essa in quella condizione che legittima la concessione dell'assegno ordinario di invalidità previsto dell'art. 1, comma 1, della Legge 12/06/1984, n. 222. Si è costituito l' deducendo e ribadendo nel merito la infondatezza della domanda CP_1 ovvero la insussistenza dei presupposti di legge per la concessione del beneficio e/o dei requisiti costitutivi sia sanitari che di erogazione della prestazione. Parte resistente concludeva pertanto chiedendo il rigetto della domanda e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite. Svoltasi la discussione delle parti con scambio di note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa.
*** 2. La domanda è parzialmente fondata. Secondo l'art. 1, L. 12 giugno 1984, n. 222, “si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' l'assicurato la cui capacità Controparte_2 di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.” Nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio nominato nella presente sede di giudizio oppositivo di merito ha condivisibilmente concluso affermando che, all'attualità, parte ricorrente è affetta dal patologie, le quali integrano un quadro di tale gravità da determinare il riconoscimento delle condizioni sanitari richieste dalla legge ai fini del riconoscimento dei benefici economici di cui al ricorso. Dalla documentazione in atti, come affermato dal consulente , emerge infatti che Per_2
“la SI.ra , coltivatore di anni 60, è affetta da: “Esiti di intervento di Parte_1 stabilizzazione vertebrale L5-S1 per spondilolistesi e stenosi del canale in soggetto con cervicolombodiscoartrosi, esiti di frattura bimalleolare osteosintetizzata caviglia sinistra e di meniscectomia e ricostruzione LCA ginocchio destro. Ipertensione arteriosa. Ipotiroidismo in terapia sostitutiva”. Il quadro clinico menomativo permette di riconoscere la periziata:
- sussistono i requisiti medico-legali per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi della legge 222/1984 in quanto vi è una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi a decorrere dall'aprile 2024.” 2. La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica così come rinnovata nella presente sede (con acquisizione di ulteriore documentazione che è stata scrupolosamente vagliata dall'esperto, nonché con esame diretto della perizianda) alla quale si fa integralmente rinvio, in quanto immune da vizi logico-giuridici. Ne discende, quindi, che, la domanda va accolta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di perfezionamento del requisito sanitario di legge per l'insorgenza del diritto al beneficio richiesto. Conformemente all'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione, alle cui condivisibili motivazioni si fa in questa sede rinvio, il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari, ai fini del riconoscimento delle prestazioni dedotte: esula dal presente accertamento la verifica dei requisiti extrasanitari e il giudizio non può concludersi con la condanna al pagamento della prestazione (da ultimo Cass.
8.4.2019 n. 9755, che richiama Cass. 24.10.2018, n. 27010). 3. La decorrenza del beneficio in data successiva al deposito del ricorso introduttivo consente di ravvisare giusti motivi per compensare le spese processuali. Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico del convenuto ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari ai fini dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1, L. 12 giugno 1984, n. 222, con decorrenza dal 01.04.2024;
- compensa le spese del giudizio;
- pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a definitivo carico dell' CP_1 Così deciso in Isernia, il 06.06.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Elvira Puleio