TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 22/05/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 1939/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale instaurato
DA
, di cittadinanza marocchina, nata in [...] l'[...], Parte_1
c.f. , residente in [...], che C.F._1
ha presentato domanda di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato in data
19/07/2024, rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Nicoletti (c.f.
), pec: ed elettivamente C.F._2 Email_1
domiciliata presso lo studio della medesima in Rovereto (TN) via Pasqui, 28 n. di fax 0464414677 giusta delega allegata al ricorso
Parte ricorrente
CONTRO C.F. , nato in [...] il Controparte_1 C.F._3
01.01.1976, residente in [...], rappresentato e difeso, in forza di mandato speciale conferito su supporto cartaceo e trasmesso telematicamente in copia informatica autenticata con firma digitale - ex art. 83 comma III c.p.c. - nella busta contenente la comparsa, dall'avv. Roberto Zoller
(C.F. – PEC: – FAX: C.F._4 Email_2
0461 1826809), presso il quale in Trento, via Solteri, n. 76, ha eletto domicilio
Parte resistente
con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al foglio di conclusioni congiunte di data 12 maggio 2025, così come rettificate ed integrate all'udienza del 14 maggio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale, depositato in data 27 agosto 2024, la ricorrente, premesse le circostanze di cui al ricorso, ha avanzato a questo
Tribunale le seguenti richieste: “ex art. 473 bis 22 c.c., in via provvisoria e urgente i seguenti provvedimenti: disporre la decadenza della responsabilità genitoriale dei signor sulla figlia o, in via Controparte_1 Per_1
subordinata la sospensione della stessa;
in via ulteriormente subordinata disporre l'affidamento “superesclusivo” ai sensi dell'art. 337 quater c.c della figlia minore alla madre, con collocazione e residenza anagrafica presso la medesima;
disporre la sospensione del diritto di visita e di qualsivoglia contatto del padre nei confronti della figlia, o, in via subordinata, l'attivazione delle visite nello Spazio Neutro, previa valutazione del Servizio di Psicologia, e secondo i tempi e con le modalità stabilite dal Servizio Sociale Territoriale competente;
Pag. 2 di 9 disporre che il Servizio Sociale Territoriale competente attivi ogni intervento utile al sostegno dei genitori e della minore, ivi compresa l'eventuale presa in carico degli stessi presso il servizio di psicologia infantile;
disporre in capo al signor l'obbligo di mantenimento della figlia minore Controparte_1
mediante il versamento di € 350,00, oltre rivalutazione ISTAT, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, da versare entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente della ricorrente;
disporre l'obbligo in capo al signor Controparte_1
di corrispondere l'80% delle spese straordinarie (mediche, sportive, scolastiche
e ludiche secondo le linee guida del CNF) che si renderanno necessarie per la figlia;
disporre il diritto della madre a percepire integralmente l'assegno unico,
e tutte le provvidenze regionali/provinciali/statali; disporre a carico del marito
l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante il versamento di
€ 200,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese. La predetta, nel merito, ha anche chiesto la pronuncia di separazione con addebito al resistente.
Si è costituito il resistente il quale, previa contestazione delle circostanze rappresentate dalla ricorrente, ha avanzato le seguenti richieste: “autorizzare i coniugi a vivere separati;
disporre l'affidamento condiviso a entrambi i genitori
o in subordine l'affidamento esclusivo alla madre, con diritto per il padre a tenere con sé la figlia nel fine settimana a settimane alterne e due pomeriggio nel corso di ogni settimana con riconsegna alla madre dopo cena;
disporre che il padre possa tenere con sé la figlia per metà di ogni periodo di vacanza scolastica e per 15 giorni consecutivi per le vacanze estive;
disporre un assegno di mantenimento a favore della figlia e a carico del padre di euro 200, con rivalutazione dopo il primo anno, oltre al 50 per cento delle spese straordinarie, previa idonea documentazione”.
Con decreto di data 28 agosto 2024 di fissazione della prima udienza di comparizione, sono state acquisite informazioni, a mezzo dei Servizi Sociali,
Pag. 3 di 9 circa “il nucleo familiare composto da , Controparte_1 Parte_1
e la minore , dando conto delle condizioni di
[...] Persona_2
vita, dei rapporti tra la minore e i genitori e segnali eventuali criticità; con onere di monitoraggio del nucleo familiare, attuando, se necessario, interventi a supporto della ricorrente e della minore”; è stato, inoltre, nominato un curatore speciale a favore della predetta minore.
Il curatore speciale, nominato con il superiore decreto, si è costituito con comparsa di costituzione e di risposta di data 05 novembre 2024, avanzando le richieste di cui alla memoria difensiva, con domanda, in particolare, di disporre l'affidamento super esclusivo della minore alla madre, nonché di prevedere un assegno di mantenimento a favore di queste ultime, con specifico incarico ai
Servizi Sociali competenti di accertamento della qualità del legame della minore con il padre e del livello di interessamento da parte di quest'ultimo, ai fini della valutazione della opportunità di una ripresa dei rapporti in ambiente protetto.
Con ordinanza del 13 novembre 2024, il giudice delegato ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “autorizza le parti a vivere separatamente;
dispone l'affidamento super esclusivo della minore alla madre Persona_2
con collocazione presso quest'ultima; subordina lo svolgimento degli incontri tra il padre e la predetta minore presso lo Spazio Neutro agli accertamenti indicati in parte motiva (previa “valutazione psicologica dello stato di benessere della bambina nella prospettiva di un riavvicinamento al padre”, nonché previa valutazione delle capacità genitoriali del resistente, anche rispetto, in particolare, all'interesse concreto di quest'ultimo allo svolgimento del proprio ruolo genitoriale); dispone che i Servizi Sociali, lo Spazio Neutro e l'Azienda
ognuno per le proprie competenze, facciano Controparte_2
pervenire apposita relazione entro la data del 29 gennaio 2025; dispone, ai sensi dell'articolo 473 bis. 70 c.p.c., il divieto di avvicinamento del resistente alle persone della ricorrente e della figlia, ed ai luoghi dalle stesse abitualmente
Pag. 4 di 9 frequentati, intendendosi per gli stessi il luogo di formazione lavorativa/lavoro della ricorrente ed il luogo di istruzione della figlia, fatta eccezione degli eventuali incontri con la minore presso lo Spazio Neutro;
pone, a carico del resistente, l'obbligo di pagamento, in favore della ricorrente, entro il giorno cinque di ogni mese, di un assegno dell'importo di euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore sopra generalizzata, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI; dichiara l'obbligo del resistente di contribuire al pagamento delle spese straordinarie (individuate come da protocollo del CNF 2017) che si dovessero rendere necessarie nell'interesse della figlia minore nella misura del 50%; pone, a carico del resistente, l'obbligo di pagamento, in favore della ricorrente, entro il giorno cinque di ogni mese, di un assegno di mantenimento, in favore della stessa, pari alla somma di euro
200,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI”.
Con note di conclusioni congiunte di data 12 maggio 2025, le parti hanno chiesto di emettere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni “
1.autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2.disporre l'affidamento “superesclusivo” della minore alla madre con collocazione presso quest'ultima; Persona_2
3.subordinare lo svolgimento degli incontri tra il padre e la predetta minore presso lo spazio neutro agli accertamenti costituiti dalla valutazione psicologica dello stato di benessere della bambina e la prospettiva di un riavvicinamento della stessa al padre, alla valutazione delle capacità genitoriali del medesimo anche rispetto, in particolare, all'interesse concreto di quest'ultimo allo svolgimento del proprio ruolo genitoriale;
4.il padre non potrà avvicinarsi, ai sensi dell'art. 473 bis 70 cpc, alle persone della ricorrente e moglie nonché della figlia ed ai luoghi dalle stesse abitualmente frequentati, intendendosi per gli stessi, il luogo di formazione lavorativa / lavoro della ricorrente ed il luogo di istruzione della figlia, fatta eccezione per gli eventuali incontri con la minore presso lo spazio neutro;
5.il resistente è onerato del pagamento, in favore della
Pag. 5 di 9 ricorrente ed entro il giorno 5 di ogni mese, di un assegno dell'importo di euro
400,00 corrispondenti al solo contributo per il mantenimento della figlia minore sopra generalizzata, contributo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
6. è onerato, altresì, della contribuzione alle spese CP_1
straordinarie come individuate dal protocollo del CNF del 2017 che si dovessero rendere necessarie nell'interesse della figlia minore nella misura del 50%;
7.La signora revoca sin d'ora e si impegna a formalizzare la Parte_2
revoca della costituzione di parte civile e rinuncia alla richiesta di ristoro del danno nel parallelo procedimento penale pendente avanti il GUP del Tribunale di Trento sub RGNR 2300/2024 e 35/2024 RG GIP entro la prossima udienza fissata per il giorno 04.06.2025 ed a carico del signor che potrà così CP_1
definire la pendenza penale con un patteggiamento la cui pena potrà essere sospesa solo se, come la legge prevede, egli parteciperà positivamente al percorso per uomini maltrattanti prevista dall'art. 165 cp;
8.Le spese legali sono compensate tenendo presente che quelle della ricorrente rimarranno a carico dello Stato per ammissione al gratuito patrocinio”.
Alle superiori conclusioni congiunte ha anche aderito il curatore speciale nominato nel presente giudizio.
All'udienza celebrata in data 14 maggio 2025, su invito del giudice delegato, a rettifica e ad integrazione delle superiori conclusioni congiunte, le parti hanno concordato di sostituire il punto 4 con la seguente previsione: “
4. il padre non potrà avvicinarsi, ai sensi dell'art. 473 bis 70 cpc, per la durata di un anno, a decorrere dalla pubblicazione della sentenza di separazione, alle persone della ricorrente e moglie nonché della figlia ed ai luoghi dalle stesse abitualmente frequentati, intendendosi per gli stessi, il luogo di formazione lavorativa / lavoro della ricorrente ed il luogo di istruzione della figlia, fatta eccezione per gli eventuali incontri con la minore presso lo spazio neutro, con possibilità, inoltre, per la ricorrente di attivarsi alla scadenza del termine previsto per l'ordine di
Pag. 6 di 9 protezione, ai sensi della precitata norma, ai fini della eventuale proroga dello stesso in presenza di gravi motivi e per il tempo strettamente necessario”.
Le parti, inoltre, ad integrazione del punto 2, hanno previsto “la possibilità espressa per la madre di richiedere o rinnovare i documenti relativi alla minore senza l'autorizzazione del padre”; ed ancora, ad integrazione del punto 8, le parti hanno anche previsto “che anche le spese del curatore speciale sono compensate tra le parti, con la precisazione che la minore è ammessa al gratuito patrocinio”.
I procuratori delle parti ed anche il curatore speciale hanno, dunque, domandato la definizione del presente giudizio alle condizioni previste nelle note di conclusioni congiunte, così come modificate ed integrate all'udienza di cui sopra.
La causa è stata rimessa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
……………..
Orbene, va, anzitutto, premessa la giurisdizione italiana in ragione del combinato disposto degli artt. 3, comma 1, della Legge n. 218 del 1995 e 8, c. 1, lett. a) del
Regolamento CE n. 1259 del 2010, il quale fa rimando alla residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, trattandosi di separazione di “coppia internazionale” (cfr. Cass. Civ., SS.UU. sent. n. 15928 del
2010). In particolare, il regolamento CE n. 1259/10 ha una valenza universale, nel senso che è applicabile anche nei riguardi di cittadini di Stati terzi che abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri
(cfr. Corte di Giustizia UE, sez. III, 29.11.2007, sentenze in C- 68/07 e C-
523/07). Inoltre, anche si sensi dell'art. 3 Regolamento CE 2201/2003, la competenza a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio, spetta alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi.
Pag. 7 di 9 Nel caso di specie, è documentalmente provato che le parti, al momento della instaurazione del presente giudizio, risultavano residenti nel Comune di Trento, onde la giurisdizione del giudice italiano va affermata ai sensi dei sopra citati
Regolamenti.
Tanto premesso, va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali ed il tenore stesso delle allegazioni di entrambe le parti, offrono la prova del fatto che tra i coniugi si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro, e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Per quanto, poi, concerne la regolamentazione degli aspetti inerenti la separazione, si rappresenta che le parti hanno congiuntamente chiesto di volersi separare alle condizioni previste nelle note di conclusioni congiunte di data 12 maggio 2025, così come modificate ed integrate all'udienza di cui sopra, i cui termini sono stati sopra riportati e il cui contenuto, tenuto anche conto delle relazioni agli atti dei Servizi Sociali, si reputa conforme all'interesse della figlia minore e all'ordine pubblico, fatta salva, inoltre, per ovvi motivi, fermo restando l'accordo interno tra le parti, ogni valutazione, in punto di patteggiamento e di sospensione della pena, riservata al solo Giudice penale competente.
Spese di lite e del curatore speciale come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Pag. 8 di 9 Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata in Parte_1
Marocco l'11.06.1992, e nato in [...] il [...], i Controparte_1
quali hanno contratto matrimonio come da atto di matrimonio redatto in data
06.10.216, dal Regno del Marocco-Ministero della Giustizia -Corte D'Appello di
Casablanca-Tribunale di prima istanza di Mohammadia - Sezione degli Affari della Famiglia di trascritto al n. 518, registro dei matrimoni Per_3
volume 129, in data 10-10.2016;
-dispone che i rapporti tra le parti verranno regolati sulla base delle condizioni indicate nelle note di conclusioni congiunte di data 12 maggio 2025, così come modificate ed integrate all'udienza del 14 maggio 2025;
-spese di lite e del curatore speciale come da accordo tra le parti.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 17 maggio 2025
Si comunichi alle parti costituite, ai Servizi territorialmente competenti
(Spazio Neutro, Servizi Sociali e APSS), nonché ai Carabinieri territorialmente competenti e al P.M. sede.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Dott.ssa Laura Di Bernardi
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 1939/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale instaurato
DA
, di cittadinanza marocchina, nata in [...] l'[...], Parte_1
c.f. , residente in [...], che C.F._1
ha presentato domanda di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato in data
19/07/2024, rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Nicoletti (c.f.
), pec: ed elettivamente C.F._2 Email_1
domiciliata presso lo studio della medesima in Rovereto (TN) via Pasqui, 28 n. di fax 0464414677 giusta delega allegata al ricorso
Parte ricorrente
CONTRO C.F. , nato in [...] il Controparte_1 C.F._3
01.01.1976, residente in [...], rappresentato e difeso, in forza di mandato speciale conferito su supporto cartaceo e trasmesso telematicamente in copia informatica autenticata con firma digitale - ex art. 83 comma III c.p.c. - nella busta contenente la comparsa, dall'avv. Roberto Zoller
(C.F. – PEC: – FAX: C.F._4 Email_2
0461 1826809), presso il quale in Trento, via Solteri, n. 76, ha eletto domicilio
Parte resistente
con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al foglio di conclusioni congiunte di data 12 maggio 2025, così come rettificate ed integrate all'udienza del 14 maggio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale, depositato in data 27 agosto 2024, la ricorrente, premesse le circostanze di cui al ricorso, ha avanzato a questo
Tribunale le seguenti richieste: “ex art. 473 bis 22 c.c., in via provvisoria e urgente i seguenti provvedimenti: disporre la decadenza della responsabilità genitoriale dei signor sulla figlia o, in via Controparte_1 Per_1
subordinata la sospensione della stessa;
in via ulteriormente subordinata disporre l'affidamento “superesclusivo” ai sensi dell'art. 337 quater c.c della figlia minore alla madre, con collocazione e residenza anagrafica presso la medesima;
disporre la sospensione del diritto di visita e di qualsivoglia contatto del padre nei confronti della figlia, o, in via subordinata, l'attivazione delle visite nello Spazio Neutro, previa valutazione del Servizio di Psicologia, e secondo i tempi e con le modalità stabilite dal Servizio Sociale Territoriale competente;
Pag. 2 di 9 disporre che il Servizio Sociale Territoriale competente attivi ogni intervento utile al sostegno dei genitori e della minore, ivi compresa l'eventuale presa in carico degli stessi presso il servizio di psicologia infantile;
disporre in capo al signor l'obbligo di mantenimento della figlia minore Controparte_1
mediante il versamento di € 350,00, oltre rivalutazione ISTAT, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, da versare entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente della ricorrente;
disporre l'obbligo in capo al signor Controparte_1
di corrispondere l'80% delle spese straordinarie (mediche, sportive, scolastiche
e ludiche secondo le linee guida del CNF) che si renderanno necessarie per la figlia;
disporre il diritto della madre a percepire integralmente l'assegno unico,
e tutte le provvidenze regionali/provinciali/statali; disporre a carico del marito
l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante il versamento di
€ 200,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese. La predetta, nel merito, ha anche chiesto la pronuncia di separazione con addebito al resistente.
Si è costituito il resistente il quale, previa contestazione delle circostanze rappresentate dalla ricorrente, ha avanzato le seguenti richieste: “autorizzare i coniugi a vivere separati;
disporre l'affidamento condiviso a entrambi i genitori
o in subordine l'affidamento esclusivo alla madre, con diritto per il padre a tenere con sé la figlia nel fine settimana a settimane alterne e due pomeriggio nel corso di ogni settimana con riconsegna alla madre dopo cena;
disporre che il padre possa tenere con sé la figlia per metà di ogni periodo di vacanza scolastica e per 15 giorni consecutivi per le vacanze estive;
disporre un assegno di mantenimento a favore della figlia e a carico del padre di euro 200, con rivalutazione dopo il primo anno, oltre al 50 per cento delle spese straordinarie, previa idonea documentazione”.
Con decreto di data 28 agosto 2024 di fissazione della prima udienza di comparizione, sono state acquisite informazioni, a mezzo dei Servizi Sociali,
Pag. 3 di 9 circa “il nucleo familiare composto da , Controparte_1 Parte_1
e la minore , dando conto delle condizioni di
[...] Persona_2
vita, dei rapporti tra la minore e i genitori e segnali eventuali criticità; con onere di monitoraggio del nucleo familiare, attuando, se necessario, interventi a supporto della ricorrente e della minore”; è stato, inoltre, nominato un curatore speciale a favore della predetta minore.
Il curatore speciale, nominato con il superiore decreto, si è costituito con comparsa di costituzione e di risposta di data 05 novembre 2024, avanzando le richieste di cui alla memoria difensiva, con domanda, in particolare, di disporre l'affidamento super esclusivo della minore alla madre, nonché di prevedere un assegno di mantenimento a favore di queste ultime, con specifico incarico ai
Servizi Sociali competenti di accertamento della qualità del legame della minore con il padre e del livello di interessamento da parte di quest'ultimo, ai fini della valutazione della opportunità di una ripresa dei rapporti in ambiente protetto.
Con ordinanza del 13 novembre 2024, il giudice delegato ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “autorizza le parti a vivere separatamente;
dispone l'affidamento super esclusivo della minore alla madre Persona_2
con collocazione presso quest'ultima; subordina lo svolgimento degli incontri tra il padre e la predetta minore presso lo Spazio Neutro agli accertamenti indicati in parte motiva (previa “valutazione psicologica dello stato di benessere della bambina nella prospettiva di un riavvicinamento al padre”, nonché previa valutazione delle capacità genitoriali del resistente, anche rispetto, in particolare, all'interesse concreto di quest'ultimo allo svolgimento del proprio ruolo genitoriale); dispone che i Servizi Sociali, lo Spazio Neutro e l'Azienda
ognuno per le proprie competenze, facciano Controparte_2
pervenire apposita relazione entro la data del 29 gennaio 2025; dispone, ai sensi dell'articolo 473 bis. 70 c.p.c., il divieto di avvicinamento del resistente alle persone della ricorrente e della figlia, ed ai luoghi dalle stesse abitualmente
Pag. 4 di 9 frequentati, intendendosi per gli stessi il luogo di formazione lavorativa/lavoro della ricorrente ed il luogo di istruzione della figlia, fatta eccezione degli eventuali incontri con la minore presso lo Spazio Neutro;
pone, a carico del resistente, l'obbligo di pagamento, in favore della ricorrente, entro il giorno cinque di ogni mese, di un assegno dell'importo di euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore sopra generalizzata, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI; dichiara l'obbligo del resistente di contribuire al pagamento delle spese straordinarie (individuate come da protocollo del CNF 2017) che si dovessero rendere necessarie nell'interesse della figlia minore nella misura del 50%; pone, a carico del resistente, l'obbligo di pagamento, in favore della ricorrente, entro il giorno cinque di ogni mese, di un assegno di mantenimento, in favore della stessa, pari alla somma di euro
200,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI”.
Con note di conclusioni congiunte di data 12 maggio 2025, le parti hanno chiesto di emettere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni “
1.autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2.disporre l'affidamento “superesclusivo” della minore alla madre con collocazione presso quest'ultima; Persona_2
3.subordinare lo svolgimento degli incontri tra il padre e la predetta minore presso lo spazio neutro agli accertamenti costituiti dalla valutazione psicologica dello stato di benessere della bambina e la prospettiva di un riavvicinamento della stessa al padre, alla valutazione delle capacità genitoriali del medesimo anche rispetto, in particolare, all'interesse concreto di quest'ultimo allo svolgimento del proprio ruolo genitoriale;
4.il padre non potrà avvicinarsi, ai sensi dell'art. 473 bis 70 cpc, alle persone della ricorrente e moglie nonché della figlia ed ai luoghi dalle stesse abitualmente frequentati, intendendosi per gli stessi, il luogo di formazione lavorativa / lavoro della ricorrente ed il luogo di istruzione della figlia, fatta eccezione per gli eventuali incontri con la minore presso lo spazio neutro;
5.il resistente è onerato del pagamento, in favore della
Pag. 5 di 9 ricorrente ed entro il giorno 5 di ogni mese, di un assegno dell'importo di euro
400,00 corrispondenti al solo contributo per il mantenimento della figlia minore sopra generalizzata, contributo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
6. è onerato, altresì, della contribuzione alle spese CP_1
straordinarie come individuate dal protocollo del CNF del 2017 che si dovessero rendere necessarie nell'interesse della figlia minore nella misura del 50%;
7.La signora revoca sin d'ora e si impegna a formalizzare la Parte_2
revoca della costituzione di parte civile e rinuncia alla richiesta di ristoro del danno nel parallelo procedimento penale pendente avanti il GUP del Tribunale di Trento sub RGNR 2300/2024 e 35/2024 RG GIP entro la prossima udienza fissata per il giorno 04.06.2025 ed a carico del signor che potrà così CP_1
definire la pendenza penale con un patteggiamento la cui pena potrà essere sospesa solo se, come la legge prevede, egli parteciperà positivamente al percorso per uomini maltrattanti prevista dall'art. 165 cp;
8.Le spese legali sono compensate tenendo presente che quelle della ricorrente rimarranno a carico dello Stato per ammissione al gratuito patrocinio”.
Alle superiori conclusioni congiunte ha anche aderito il curatore speciale nominato nel presente giudizio.
All'udienza celebrata in data 14 maggio 2025, su invito del giudice delegato, a rettifica e ad integrazione delle superiori conclusioni congiunte, le parti hanno concordato di sostituire il punto 4 con la seguente previsione: “
4. il padre non potrà avvicinarsi, ai sensi dell'art. 473 bis 70 cpc, per la durata di un anno, a decorrere dalla pubblicazione della sentenza di separazione, alle persone della ricorrente e moglie nonché della figlia ed ai luoghi dalle stesse abitualmente frequentati, intendendosi per gli stessi, il luogo di formazione lavorativa / lavoro della ricorrente ed il luogo di istruzione della figlia, fatta eccezione per gli eventuali incontri con la minore presso lo spazio neutro, con possibilità, inoltre, per la ricorrente di attivarsi alla scadenza del termine previsto per l'ordine di
Pag. 6 di 9 protezione, ai sensi della precitata norma, ai fini della eventuale proroga dello stesso in presenza di gravi motivi e per il tempo strettamente necessario”.
Le parti, inoltre, ad integrazione del punto 2, hanno previsto “la possibilità espressa per la madre di richiedere o rinnovare i documenti relativi alla minore senza l'autorizzazione del padre”; ed ancora, ad integrazione del punto 8, le parti hanno anche previsto “che anche le spese del curatore speciale sono compensate tra le parti, con la precisazione che la minore è ammessa al gratuito patrocinio”.
I procuratori delle parti ed anche il curatore speciale hanno, dunque, domandato la definizione del presente giudizio alle condizioni previste nelle note di conclusioni congiunte, così come modificate ed integrate all'udienza di cui sopra.
La causa è stata rimessa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
……………..
Orbene, va, anzitutto, premessa la giurisdizione italiana in ragione del combinato disposto degli artt. 3, comma 1, della Legge n. 218 del 1995 e 8, c. 1, lett. a) del
Regolamento CE n. 1259 del 2010, il quale fa rimando alla residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, trattandosi di separazione di “coppia internazionale” (cfr. Cass. Civ., SS.UU. sent. n. 15928 del
2010). In particolare, il regolamento CE n. 1259/10 ha una valenza universale, nel senso che è applicabile anche nei riguardi di cittadini di Stati terzi che abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri
(cfr. Corte di Giustizia UE, sez. III, 29.11.2007, sentenze in C- 68/07 e C-
523/07). Inoltre, anche si sensi dell'art. 3 Regolamento CE 2201/2003, la competenza a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio, spetta alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi.
Pag. 7 di 9 Nel caso di specie, è documentalmente provato che le parti, al momento della instaurazione del presente giudizio, risultavano residenti nel Comune di Trento, onde la giurisdizione del giudice italiano va affermata ai sensi dei sopra citati
Regolamenti.
Tanto premesso, va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali ed il tenore stesso delle allegazioni di entrambe le parti, offrono la prova del fatto che tra i coniugi si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro, e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Per quanto, poi, concerne la regolamentazione degli aspetti inerenti la separazione, si rappresenta che le parti hanno congiuntamente chiesto di volersi separare alle condizioni previste nelle note di conclusioni congiunte di data 12 maggio 2025, così come modificate ed integrate all'udienza di cui sopra, i cui termini sono stati sopra riportati e il cui contenuto, tenuto anche conto delle relazioni agli atti dei Servizi Sociali, si reputa conforme all'interesse della figlia minore e all'ordine pubblico, fatta salva, inoltre, per ovvi motivi, fermo restando l'accordo interno tra le parti, ogni valutazione, in punto di patteggiamento e di sospensione della pena, riservata al solo Giudice penale competente.
Spese di lite e del curatore speciale come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Pag. 8 di 9 Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata in Parte_1
Marocco l'11.06.1992, e nato in [...] il [...], i Controparte_1
quali hanno contratto matrimonio come da atto di matrimonio redatto in data
06.10.216, dal Regno del Marocco-Ministero della Giustizia -Corte D'Appello di
Casablanca-Tribunale di prima istanza di Mohammadia - Sezione degli Affari della Famiglia di trascritto al n. 518, registro dei matrimoni Per_3
volume 129, in data 10-10.2016;
-dispone che i rapporti tra le parti verranno regolati sulla base delle condizioni indicate nelle note di conclusioni congiunte di data 12 maggio 2025, così come modificate ed integrate all'udienza del 14 maggio 2025;
-spese di lite e del curatore speciale come da accordo tra le parti.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 17 maggio 2025
Si comunichi alle parti costituite, ai Servizi territorialmente competenti
(Spazio Neutro, Servizi Sociali e APSS), nonché ai Carabinieri territorialmente competenti e al P.M. sede.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Dott.ssa Laura Di Bernardi
Pag. 9 di 9