Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/05/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3533/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. VINCENZO CILIBERTI Giudice esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da
Parte_1
Con l'avv. SILVIA STRIULI
e
CP_1
Con l'avv. MARIA ALEJANDRA DE MERCURIO ricorrenti ha pronunciato la
SENTENZA per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in NA (Albania) in data 08/01/1996, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Musile di Piave (VE) – Atto n. 46, P. 2, S. C, Anno
2020 –;
considerato che le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 10 aprile 2025, con il deposito di note di trattazione autorizzate ex art. 473 bis. 51 c.p.c.;
ritenuto che le condizioni congiunte, di cui alle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
30/01/2025, così come chiarito nella nota congiunta sottoscritta dalle parti e depositata il 10 marzo
2025 per il sig. e il 3 aprile 2024 per la sig.ra siano conformi alla legge e preso atto CP_1 Pt_1
autosufficienti;
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui alle note di conclusioni scritte e per l'effetto dispone: “1) a. Casa familiare: Quale elemento funzionale alla risoluzione della crisi coniugale e dei rapporti economici tra i coniugi in costanza di convivenza e di separazione il sig.
nato a [...] il [...] (CF. si obbliga a CP_1 C.F._1
cedere e trasferire alla sig.ra , nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
che si obbliga ad accettare, la quota del 50% di proprietà relativa C.F._2 all'immobile sito in Musile di Piave, Via Bellini 45/6, così catastalmente identificato: Comune di:
Musile di Piave, Via Bellini 45/6 Mappale 579 sub 2, Via Bellini, piano T-1 -, cat. C/6, Classe 7, mq
14, superficie catastale totale mq 17, rendita € 31,09 Mappale 579 sub 21, Via Bellini n.40, piano T-
3- , cat. A/3, Classe 5, vani 7, superficie catastale totale mq 107, rendita € 488,05. La parte cedente garantisce la titolarità del diritto ceduto, così come pervenutale in forza di atto a rogito del Notaio
in data 15 luglio 2020 Rep. n. 220070 e Raccolta n. 29232, registrato a Treviso il 17 Persona_3
luglio 2020 al Numero 18720 Serie 1T,. La cessione viene fatta ed accettata nello stato di fatto e di diritto in cui il descritto immobile attualmente si trova, a corpo, con gli annessi, le pertinenze, la comproprietà sugli enti e gli spazi in comunione del fabbricato come per legge, i diritti, le azioni, le servitù attive e passive esistenti. Il signor si obbliga a produrre tutta la CP_1
documentazione, a fare tutte le dichiarazioni e a prestare tutte le garanzie previste dalle vigenti leggi a carico del venditore. Eventuali regolarizzazioni urbanistiche, edilizie e catastali necessarie al fine del trasferimento saranno a carico delle parti in quote uguali. Le spese relative al trasferimento immobiliare saranno a carico al 50% ciascuno. Il trasferimento immobiliare di cui trattasi dovrà essere effettuato entro il termine di 90 giorni dall'omologa di separazione;
entro e non oltre il
31.12.2024 il signor mpegna a rinvenire altra abitazione per sé e a rilasciare la Parte_2
casa familiare la quale sarà assegnata alla signora che diventerà proprietaria esclusiva Pt_1 dell'immobile al 100%. Il signor s'impegna a contribuire alle spese domestiche e CP_1 condominiali nel periodo in cui continuerà ad occupare la casa familiare;
l'assegno di mantenimento verrà dallo stesso versato a favore della moglie nel mese successivo al rilascio dell'immobile. In forza degli accordi raggiunti, la sig.ra si impegna a volturare a proprio nome, contestualmente Pt_1 al deposito del ricorso, le utenze dell'immobile di Musile di Piave. Il trasferimento immobiliare sarà esente da imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo
1987 n. 74 e della circolare n. 18/E dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa del
29 maggio 2013 parte I n.
1.15. b. Veicoli: Quale ulteriore elemento funzionale alla risoluzione della crisi coniugale e dei rapporti economici tra coniugi in costanza di convivenza e di separazione, il sig. si impegna altresì a trasferire alla sig.ra con oneri e spese a carico dello CP_1 Pt_1 stesso, l'auto Toyota Yaris Hybrid targata FD968JD, già in disponibilità esclusiva della stessa, entro
30 giorni dall'omologa di separazione. 2) A titolo di contributo al mantenimento della moglie il signor verserà entro il giorno 10 di ogni mese, a partire dal mese successivo CP_1 all'effettivo rilascio della casa familiare, l'importo di euro 200,00 mensili nel conto corrente intestato alla signora 3) Le parti concordano che le condizioni previste avranno efficacia sin Parte_1
dalla sottoscrizione del ricorso. 4) Le spese per il compenso professionale relativo al presente procedimento restano interamente compensate tra le parti. 5) Con la sottoscrizione del ricorso, il deposito del predetto, il deposito delle note scritte per la conferma delle sopra estese condizioni, con il perfezionamento del trasferimento immobiliare di cui al precedente punto 1a e con il trasferimento dell'autovettura di cui al punto 1b, le parti dichiarano di aver interamente regolamentato ogni loro rapporto economico e patrimoniale sorto in costanza di convivenza e di separazione, presente e passato, e di non avere pertanto più nulla a pretendere l'uno dall'altra a tale titolo, né a qualsivoglia altro titolo o ragione”; spese di lite compensate;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Musile di Piave (VE).
Così deciso il 14 maggio 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente rel.
dott.ssa Silvia Barison