TRIB
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 13/10/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NE, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1934/2024 R.A.C.C., promossa con ricorso depositato il 19.7.2024
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Ilaria Martinis
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
con il proc. e dom. avv. Raissa Campanotto
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
NE
INTERVENUTO
1 Oggetto: separazione personale + scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente e parte resistente congiuntamente:
a) i figli minori e siano affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre, con facoltà per i genitori di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente ognuno quando ha i figli presso di sé;
b) la casa familiare sia assegnata, con arredi, corredi e pertinenze, alla sig.ra Parte_1
c) il padre potrà incontrare e tenere con sé i figli quando verrà in Friuli sino a due volte al mese, dandone preavviso alla madre con almeno una settimana di anticipo, con prelievo e accompagnamento a carico del padre;
d) i figli e trascorreranno metà delle vacanze natalizie e di quelle pasquali con Per_1 Per_2
l'uno e l'altro genitore, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno, il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta, e che trascorrano le festività ortodosse con l'uno e l'altro genitore alternando di anno in anno il Natale ortodosso e la Pasqua ortodossa, sempre con prelievo e accompagnamento a carico del padre;
e) i figli e trascorreranno con ciascun genitore un periodo di due settimane anche Per_1 Per_2
non continuative, da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno, sempre con prelievo e accompagnamento a carico del padre;
f) il papà potrà sentire telefonicamente i figli durante la settimana, con videochiamata che verrà effettuata dalla mamma tra le 18.00 e le 19.00 di ogni giorno, salvo impedimenti che verranno tempestivamente comunicati tramite messaggio;
g) disporre che il sig. versi a titolo di contributo al mantenimento dei figli un CP_1
assegno mensile di € 70,00 per ciascuno (e quindi complessivi € 140,00), assegno da versare in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese per dodici mensilità e da rivalutare annualmente in base
2 agli indici ISTAT: il predetto assegno a partire dal mese di aprile 2026 (data di estinzione dei finanziamenti contratti dal medesimo per le necessità famigliari) sarà aumentato a € 150,00 per ciascun figlio (e quindi complessivi € 300,00), e sarà sempre da versare in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese per dodici mensilità e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
- disporre che l'assegno unico e universale per i figli sia percepito in via esclusiva dalla madre, sig.ra Parte_1
- disporre che le spese straordinarie per i figli, come indicato dal Protocollo vigente presso il
Tribunale di NE, compresi anche i costi di mensa scolastica, scuola dell'infanzia e doposcuola, siano divise al 50% tra i genitori, e che allorquando la spesa è nota sia anticipata da ciascun genitore per la propria metà;
- dare atto che il sig. si impegna a continuare a pagare ogni finanziamento Controparte_1
contratto a suo nome in costanza di matrimonio, ovvero acceso per finalità e/o necessità del nucleo famigliare, senza nulla avere a richiedere alla sig.ra Parte_1
- dare atto che i coniugi non pretendono alcunché l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile non sussistendone i presupposti;
- spese compensate.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso di cui in epigrafe, premesso di avere contratto matrimonio civile in data 12.7.2017 in
Ucraina con e che dall'unione erano nati i figli (31.7.2016) e Controparte_1 Per_1 Per_2
(12.1.2021), entrambi minorenni, ha chiesto la pronuncia di separazione personale dei Parte_1 coniugi alle condizioni di cui al ricorso, oltre allo scioglimento del matrimonio.
Il resistente, costituitosi in giudizio, ha aderito sia alla domanda di separazione personale che a quella di scioglimento del matrimonio, ma alle diverse condizioni di cui alla memoria difensiva.
Alla prima udienza davanti al giudice istruttore di data 3.12.2024, che si è tenuta con la modalità della trattazione scritta, il giudice ha dato atto che le parti hanno depositato note scritte contenenti conclusioni congiunte sulla separazione personale: pertanto, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. Con ordinanza di data 5.12.2024 la causa è stata
3 rimessa in istruttoria all'udienza del 6.10.2025 per la decisione sullo scioglimento del matrimonio.
In questa udienza le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte con rinuncia ai termini per conclusionali e repliche e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione definitiva.
Le conclusioni rassegnate dalle parti possono essere integralmente accolte in quanto conformi agli interessi dei due figli minori.
Spese compensate come richiesto da entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di NE, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e , Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in data 12.7.2017 in Korets (Ucraina) alle seguenti condizioni:
a) i figli minori e sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre, con facoltà per i genitori di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente ognuno quando ha i figli presso di sé;
b) la casa familiare viene assegnata, con arredi, corredi e pertinenze, alla sig.ra Parte_1
c) il padre potrà incontrare e tenere con sé i figli quando verrà in Friuli sino a due volte al mese, dandone preavviso alla madre con almeno una settimana di anticipo, con prelievo e accompagnamento a carico del padre;
d) i figli e trascorreranno metà delle vacanze natalizie e di quelle pasquali con Per_1 Per_2
l'uno e l'altro genitore, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno, il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta, e che trascorrano le festività ortodosse con l'uno e l'altro genitore alternando di anno in anno il Natale ortodosso e la Pasqua ortodossa, sempre con prelievo e accompagnamento a carico del padre;
e) i figli e trascorreranno con ciascun genitore un periodo estivo di due settimane Per_1 Per_2
anche non continuative, da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno, sempre con prelievo e accompagnamento a carico del padre;
4 f) il papà potrà sentire telefonicamente i figli durante la settimana, con videochiamata che verrà effettuata dalla mamma tra le 18.00 e le 19.00 di ogni giorno, salvo impedimenti che verranno tempestivamente comunicati tramite messaggio;
g) dispone che il sig. versi a titolo di contributo al mantenimento dei figli un CP_1
assegno mensile di € 70,00 per ciascuno (e quindi complessivi € 140,00), assegno da versare in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese per dodici mensilità e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT: il predetto assegno a partire dal mese di aprile 2026 (data di estinzione dei finanziamenti contratti dal medesimo per le necessità famigliari) sarà aumentato a € 150,00 per ciascun figlio (e quindi complessivi € 300,00), e sarà sempre da versare in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese per dodici mensilità e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
- dispone che l'assegno unico e universale per i figli sia percepito in via esclusiva dalla madre, sig.ra Parte_1
- dispone che le spese straordinarie per i figli, come indicato dal Protocollo vigente presso il
Tribunale di NE, compresi anche i costi di mensa scolastica, scuola dell'infanzia e doposcuola, siano divise al 50% tra i genitori, e che allorquando la spesa è nota sia anticipata da ciascun genitore per la propria metà;
- dà atto che il sig. si impegna a continuare a pagare ogni finanziamento Controparte_1
contratto a suo nome in costanza di matrimonio, ovvero acceso per finalità e/o necessità del nucleo famigliare, senza nulla avere a richiedere alla sig.ra Parte_1
- dà atto che i coniugi non pretendono alcunché l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile non sussistendone i presupposti;
- spese compensate.
Così deciso in NE, nella Camera di Consiglio dd. 7.10.2025
Il Presidente estensore
(dott.ssa Annamaria Antonini)
5 6