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Sentenza 21 ottobre 2024
Sentenza 21 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/10/2024, n. 5251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5251 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 638/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 638/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BADINI CONFALONIERI ALFONSO e dell'avv. SUDIERO Parte_1
FABRIZIO, elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO EMANULE II 105 10100 TORINO, presso il difensore avv. BADINI CONFALONIERI ALFONSO
ATTORE OPPONENTE contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'adìto Tribunale
- dichiarare nullo, invalido o comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo emesso in data 7.12.2023, con n. 7261/2023 e r.g. 19594/2023 dal Tribunale di
Torino;
- nel merito, respingere ogni pretesa della opposta in quanto infondata in fatto e in diritto e accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente CM3 alla HT per i fatti dedotti in causa;
- condannare l'opposta HT al rimborso di tutte le spese di lite con gli accessori di legge anche ex art. 96
Con c.p.c. e, in solido con la anche il suo legale rappresentante sig. ex art. 94 c.p.c. Controparte_2
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva opposizione avverso il decreto Pt_1
ingiuntivo 7261/2023 emesso dal Tribunale di Torino per l'importo di € 242.170,00, oltre interessi e spese. Riferiva, in particolare, che l'offerta HT 109/2020 posta a base del decreto ingiuntivo non è mai stata consegnata e tantomeno accettata dalla CM3. Evidenziava, ancora che l'offerta faceva riferimento ad una produzione di pezzi in serie che CM3 non ha mai ordinato e non aveva alcuna attinenza con la causale della fattura azionata. Contestava, pertanto, che fosse provato il titolo dell'obbligazione dedotta a base della pretesa monitoria. Riferiva, ancora, che le parti avevano effettivamente intrattenuto rapporti in passato ma che le attività svolte dall'opposta per la CM3 erano da questa già state integralmente saldate.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto opposto, condanna ex art. 96 cpc della parte opposta nonché la condanna del legale rappresentante al pagamento delle spese di lite ex art. 94 cpc.
Nessuno si costituiva per la parte opposta dichiarata contumace.
All'esito della prima udienza il procedimento veniva interrotto atteso l'intervenuta liquidazione giudiziale della convenuta opposta per cui, a seguito della riassunzione da parte Controparte_1
dell'opponente, nessuno si costitutiva. Precisate le conclusioni e discussa la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, il Giudice riservava il deposito della sentenza entro i 30 giorni successivi.
L'opposizione è fondata e deve trovare accoglimento.
Contesta parte opponente la stessa esistenza del rapporto dedotto in giudizio e azionato con il decreto opposto.
Si rileva in proposito che secondo il costante orientamento della Suprema Corte “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass. 12.7.2023 n. 19944).
Nel caso di specie parte opposta in sede monitoria ha depositato unicamente una proposta contrattuale che, a fronte della contestazione della CM3, non risulta provato essere stata accettata dalla medesima
CM3 per cui nessun contratto può ritenersi concluso. Anche la documentazione asseritamente relativa all'attività che sarebbe stata svolta dall'opposta non è probante dell'esistenza del rapporto dedotto in pagina 2 di 4 giudizio atteso che trattasi di documentazione di provenienza unilaterale priva di qualsiasi riscontro.
Per tali ragioni la pretesa creditoria avanza in sede monitoria non risulta sufficientemente provata nell'an e neppure nel quantum atteso che non vi è neppure alcuna corrispondenza tra l'importo fatturato e i prezzi indicati nella proposta prodotta.
Per tali ragioni l'opposizione proposta deve essere accolta e il decreto revocato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo poste a carico della
. Non si ritengono invece sussistere i gravi motivi di cui all'art. 94 cpc per porre le spese CP_1
di lite a carico del legale rappresentante della , non potendo gli stessi essere ravvisati CP_1
nella mera infondatezza della pretesa azionata.
Afferma, infatti, la Suprema Corte che “l'art. 94 cod. proc. civ., il quale contempla la condanna alle spese nei confronti dell'avversario vincitore, eventualmente in solido con la parte, del soggetto che la rappresenti (e, quindi, come nella specie, anche dell'amministratore di una società), si giustifica con il fatto che il predetto, pur non assumendo la veste di parte nel processo, esplica pur tuttavia, anche se in nome altrui, un'attività processuale in maniera autonoma, conseguendone l'operatività del principio della soccombenza;
tale condanna postula la ricorrenza di gravi motivi, da identificarsi in modo specifico dal giudice, per la loro concreta esistenza, nella trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 cod. proc. civ. ovvero nella mancanza della normale prudenza che caratterizza la responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96, secondo comma, cod. proc. civ.” (Cass.
8.10.2010 n. 20878, Cass. 20.5.2020 n. 9203).
Le spese, pertanto, in ragione della soccombenza, sono poste a carico della sola convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Revoca il decreto opposto n. 7261/2023 oggetto di opposizione;
Condanna altresì la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in €
7052,00 (di cui € 1276,00 per fase studio, € 814,00 per fase introduttiva, € 2835,00 per fase istruttoria ed € 2127,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
pagina 3 di 4 Torino, 18 ottobre 2024
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 638/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BADINI CONFALONIERI ALFONSO e dell'avv. SUDIERO Parte_1
FABRIZIO, elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO EMANULE II 105 10100 TORINO, presso il difensore avv. BADINI CONFALONIERI ALFONSO
ATTORE OPPONENTE contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'adìto Tribunale
- dichiarare nullo, invalido o comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo emesso in data 7.12.2023, con n. 7261/2023 e r.g. 19594/2023 dal Tribunale di
Torino;
- nel merito, respingere ogni pretesa della opposta in quanto infondata in fatto e in diritto e accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente CM3 alla HT per i fatti dedotti in causa;
- condannare l'opposta HT al rimborso di tutte le spese di lite con gli accessori di legge anche ex art. 96
Con c.p.c. e, in solido con la anche il suo legale rappresentante sig. ex art. 94 c.p.c. Controparte_2
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva opposizione avverso il decreto Pt_1
ingiuntivo 7261/2023 emesso dal Tribunale di Torino per l'importo di € 242.170,00, oltre interessi e spese. Riferiva, in particolare, che l'offerta HT 109/2020 posta a base del decreto ingiuntivo non è mai stata consegnata e tantomeno accettata dalla CM3. Evidenziava, ancora che l'offerta faceva riferimento ad una produzione di pezzi in serie che CM3 non ha mai ordinato e non aveva alcuna attinenza con la causale della fattura azionata. Contestava, pertanto, che fosse provato il titolo dell'obbligazione dedotta a base della pretesa monitoria. Riferiva, ancora, che le parti avevano effettivamente intrattenuto rapporti in passato ma che le attività svolte dall'opposta per la CM3 erano da questa già state integralmente saldate.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto opposto, condanna ex art. 96 cpc della parte opposta nonché la condanna del legale rappresentante al pagamento delle spese di lite ex art. 94 cpc.
Nessuno si costituiva per la parte opposta dichiarata contumace.
All'esito della prima udienza il procedimento veniva interrotto atteso l'intervenuta liquidazione giudiziale della convenuta opposta per cui, a seguito della riassunzione da parte Controparte_1
dell'opponente, nessuno si costitutiva. Precisate le conclusioni e discussa la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, il Giudice riservava il deposito della sentenza entro i 30 giorni successivi.
L'opposizione è fondata e deve trovare accoglimento.
Contesta parte opponente la stessa esistenza del rapporto dedotto in giudizio e azionato con il decreto opposto.
Si rileva in proposito che secondo il costante orientamento della Suprema Corte “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass. 12.7.2023 n. 19944).
Nel caso di specie parte opposta in sede monitoria ha depositato unicamente una proposta contrattuale che, a fronte della contestazione della CM3, non risulta provato essere stata accettata dalla medesima
CM3 per cui nessun contratto può ritenersi concluso. Anche la documentazione asseritamente relativa all'attività che sarebbe stata svolta dall'opposta non è probante dell'esistenza del rapporto dedotto in pagina 2 di 4 giudizio atteso che trattasi di documentazione di provenienza unilaterale priva di qualsiasi riscontro.
Per tali ragioni la pretesa creditoria avanza in sede monitoria non risulta sufficientemente provata nell'an e neppure nel quantum atteso che non vi è neppure alcuna corrispondenza tra l'importo fatturato e i prezzi indicati nella proposta prodotta.
Per tali ragioni l'opposizione proposta deve essere accolta e il decreto revocato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo poste a carico della
. Non si ritengono invece sussistere i gravi motivi di cui all'art. 94 cpc per porre le spese CP_1
di lite a carico del legale rappresentante della , non potendo gli stessi essere ravvisati CP_1
nella mera infondatezza della pretesa azionata.
Afferma, infatti, la Suprema Corte che “l'art. 94 cod. proc. civ., il quale contempla la condanna alle spese nei confronti dell'avversario vincitore, eventualmente in solido con la parte, del soggetto che la rappresenti (e, quindi, come nella specie, anche dell'amministratore di una società), si giustifica con il fatto che il predetto, pur non assumendo la veste di parte nel processo, esplica pur tuttavia, anche se in nome altrui, un'attività processuale in maniera autonoma, conseguendone l'operatività del principio della soccombenza;
tale condanna postula la ricorrenza di gravi motivi, da identificarsi in modo specifico dal giudice, per la loro concreta esistenza, nella trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 cod. proc. civ. ovvero nella mancanza della normale prudenza che caratterizza la responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96, secondo comma, cod. proc. civ.” (Cass.
8.10.2010 n. 20878, Cass. 20.5.2020 n. 9203).
Le spese, pertanto, in ragione della soccombenza, sono poste a carico della sola convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Revoca il decreto opposto n. 7261/2023 oggetto di opposizione;
Condanna altresì la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in €
7052,00 (di cui € 1276,00 per fase studio, € 814,00 per fase introduttiva, € 2835,00 per fase istruttoria ed € 2127,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
pagina 3 di 4 Torino, 18 ottobre 2024
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 4 di 4