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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 27/03/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2895/2024 VG
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NON DEFINITIVA nella causa iscritta al numero di ruolo sopraindicato, promossa da
1) Parte_1
Nata ad ALBIOLO il 31.5.1971 cittadina: Cod. Fisc. CP_1 C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Nadia Gardin
e
2) Parte_2
Nato a Trapani (TP) il 6.3.1963 cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], Località Malpaga n. 140 con l'Avv. Antonia De Nittis
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in LO, in data 03.03.1990
(anno 1990, atto n. 1, parte II, serie A);
con i seguenti FIGLI economicamente AUTOSUFFICIENTI: Parte_3
-Alessandro, nato il [...]
-Andrea, nato il [...]
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 22.11.2024, hanno richiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale, alle seguenti condizioni:
1) La casa familiare, di proprietà del padre del signor , in Valmorea località Malpaga n. 140, Pt_2 con tutto quanto in essa contenuto, avendo già la signora asportato i propri beni e parte della Pt_1 mobilia e accessori della casa, resta nella disponibilità del signor , che continuerà ad Pt_2 abitarla.
2) Il SI. verserà in favore della SI.ra entro il giorno 5 di Parte_2 Parte_1 ogni mese assegno di mantenimento pari ad Euro 300,00 mensili. Le parti concordano che il mantenimento venga versato sino e non oltre il mese di febbraio 202 compreso;
3) Il signor riconoscerà alla signora il 50% (calcolato come Parte_2 Pt_1 per legge dal momento del matrimonio e sino alla sentenza di divorzio, nonché sugli anni di matrimonio corrispondenti all'attività lavorativa) del II pilastro, non appena gli verrà liquidato e pagato dallo e, una volta accreditatogli l'importo, ne verserà la relativa quota, al netto CP_2 delle tasse, sul conto corrente che la stessa indicherà, tramite bonifico bancario, in alternativa alla possibilità della SI.ra di chiedere e ottenere direttamente il pagamento dagli Enti Svizzeri Pt_1 così come prescritto dalla legge Svizzera.
4) I coniugi rilasciano sin d'ora il reciproco assenso per il rilascio e il rinnovo della carta d'identità, del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
5) I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
6) Spese legali compensate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi E Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 03.03.1990, in LO (atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di LO - anno 1990, atto n.1, parte II, Serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
5) PROVVEDE, come da separata ordinanza, alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio.
Così deciso in COMO, il 26.3.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa M. R. Manenti Dott.ssa B. Cao
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NON DEFINITIVA nella causa iscritta al numero di ruolo sopraindicato, promossa da
1) Parte_1
Nata ad ALBIOLO il 31.5.1971 cittadina: Cod. Fisc. CP_1 C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Nadia Gardin
e
2) Parte_2
Nato a Trapani (TP) il 6.3.1963 cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], Località Malpaga n. 140 con l'Avv. Antonia De Nittis
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in LO, in data 03.03.1990
(anno 1990, atto n. 1, parte II, serie A);
con i seguenti FIGLI economicamente AUTOSUFFICIENTI: Parte_3
-Alessandro, nato il [...]
-Andrea, nato il [...]
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 22.11.2024, hanno richiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale, alle seguenti condizioni:
1) La casa familiare, di proprietà del padre del signor , in Valmorea località Malpaga n. 140, Pt_2 con tutto quanto in essa contenuto, avendo già la signora asportato i propri beni e parte della Pt_1 mobilia e accessori della casa, resta nella disponibilità del signor , che continuerà ad Pt_2 abitarla.
2) Il SI. verserà in favore della SI.ra entro il giorno 5 di Parte_2 Parte_1 ogni mese assegno di mantenimento pari ad Euro 300,00 mensili. Le parti concordano che il mantenimento venga versato sino e non oltre il mese di febbraio 202 compreso;
3) Il signor riconoscerà alla signora il 50% (calcolato come Parte_2 Pt_1 per legge dal momento del matrimonio e sino alla sentenza di divorzio, nonché sugli anni di matrimonio corrispondenti all'attività lavorativa) del II pilastro, non appena gli verrà liquidato e pagato dallo e, una volta accreditatogli l'importo, ne verserà la relativa quota, al netto CP_2 delle tasse, sul conto corrente che la stessa indicherà, tramite bonifico bancario, in alternativa alla possibilità della SI.ra di chiedere e ottenere direttamente il pagamento dagli Enti Svizzeri Pt_1 così come prescritto dalla legge Svizzera.
4) I coniugi rilasciano sin d'ora il reciproco assenso per il rilascio e il rinnovo della carta d'identità, del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
5) I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
6) Spese legali compensate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi E Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 03.03.1990, in LO (atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di LO - anno 1990, atto n.1, parte II, Serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
5) PROVVEDE, come da separata ordinanza, alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio.
Così deciso in COMO, il 26.3.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa M. R. Manenti Dott.ssa B. Cao