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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/02/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
7631/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , nella persona del giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 03.02.2025 come sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 7631/2024 R.G. Lavoro , promosso
DA
, nato a [...] ( CINA ) il 15.12.1989 , residente in [...]
mo Rosano 72 c. f. , col patrocinio dell'avv. Gianluca Mineo e Giuseppe C.F._1
Macchi come da procura alle liti in atti depositata , domiciliato presso il loro studio in Catania , via
Alberto Mario 32;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p.t. c. f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , in giudizio rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Susanna Mazzaferri , avv. Maria Rosaria Battiato, avv. Livia Gaezza, avv. Gaeta-
na Angela Marchese , avv. Valentina Schilirò, giusta procura alle liti depositata in atti di giudizio,
domiciliato in Catania Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale;
CP_1
RESISTENTE
, c. f. , in persona di Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 n. q. responsabile , come da procura speciale allegata in atti di giudizio ,
[...] Controparte_4
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Aiello come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piano Tavola, Belpasso ( CT) via S. Carnevale 27 ;
Resistente
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato il 31.7.2024 parte attrice proponeva opposizione all'intimazione di pagamen to n. 29320229020174521 000 , limitatamente gli avvisi di addebito sottostanti di seguito speci-
ficati e segnatamente : avviso di addebito n. 593 20160005002684000, avviso addebito n. 5932016
0005072034000, avviso addebito n. 59320160008345028000 , di importo complessivo pari ad euro
4.209,27 , oltre interessi, sanzioni , oneri e accessori, in riferimento a contributi riferiti al 2016.
Premetteva in fatto che l'intimazione di pagamento fosse stata notificata il 18.7.2024 al ricorrente odierno , il quale appresa la volontà di procedere ad esecuzione forzata in caso di mancato paga-
mento entro 5 giorni dalla data di notifica dell'intimazione , richiedeva all' Controparte_2
una rateizzazione di pagamento , tuttavia non onorata.
[...]
Evidenziava che gli avvisi di addebito impugnati e sottesi l'intimazione , parimenti opposta ,
risalivano al 2016 e risultavano rispettivamente notificati in data 05.11.2016, 04.11.2016, 22.12.
2016 e pertanto concludeva che era ampiamente decorso il periodo di prescrizione quinquennale dei contributi , che risultavano estinti all'epoca di notifica dell'intimazione impugnata.
Deduceva che il decorso della prescrizione estintiva dei crediti si fosse compiuto in data CP_1
successiva alla notifica di ciascun avviso di addebito e che non risultavano notificati atti interruttivi del decorso indicato.
Deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 55 R.D.L. 1827 del 1935 e successive modifi-
cazioni sotto il profilo del principio della irrinunciabilità della prescrizione, pertanto dopo l'avvenu to decorso, l' ente creditore e il concessionario non potevano promuovere l'azione esecutiva per il recupero coatto di somme prescritte.
Chiedeva l'accertamento dell'estinzione per prescrizione di tutti i crediti e l'annullamento di CP_1
tutti gli atti impugnati, con vittoria di spese di giudizio e con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente ex art. 93 c.p.c. Successivamente il tribunale sospendeva l'esecutività dei titoli opposti e fissava udienza di discus-
sione. La causa veniva istruita a mezzo deposito di note scritte autorizzate e documenti .
Si costituiva in giudizio che eccepiva la carenza di legittimazione Controparte_2
passiva in ordine alle doglianze afferenti l'attività di notifica degli avvisi di addebito e formazione del ruolo , anteriore all'azione esecutiva affidata per legge all' . Controparte_2
Deduceva la mancata opposizione avverso gli avvisi di addebito nel termine perentorio decorrente dalla loro notifica. Poiché tale notificazione risulta risalente al 2016 i crediti erano ormai incontesta bili e pertanto il ricorrente poteva solo fare valere fatti successivi alla formazione del titolo esecuti vo, a sostegno dell'opposizione proposta.
Sotto il profilo del decorso di prescrizione successivo alla notifica di ciascun avviso di addebito, ri-
chiamava la legislazione risalente all'epoca emergenziale sanitaria da COVID-19, che aveva sospe so il decorso di prescrizione dei contributi e la stessa attività di notifica sino al 31 agosto 2021, in-
dicando l'art. 67 del D.L. 18/2020 nonché il D.L. 73/2021, convertito con modificazione dalla legge
106/2021. Chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza nel merito . Chiedeva altresì di manlevare
, qualora fossero accertate in corso di giudizio responsabilità dell'ente Controparte_2
impositore , ponendo le spese di giudizio a carico dell'Ente creditore.
CP_ Si costituiva l' che negava la propria legittimazione passiva in ordine all'azione esecutiva,
finalizzata al recupero coatto dei crediti ed affidata all' . A quest'ultima Controparte_2
era affidata la notifica di atti interruttivi, finalizzati ad evitare il compimento del decorso del termine di prescrizione estintiva.
Deduceva la regolare notifica a mezzo PEC degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata e la tardiva impugnazione dei titoli esecutivi da parte del ricorrente odierno poiché i crediti, non contesati nel termine di legge, erano ormai definitivi.
Chiedeva che l'Ente previdenziale, in caso di prescrizione decorsa successivamente alla data di ciascuna notifica degli avvisi di addebito, fosse tenuto indenne dal pagamento di spese di giudizio stante la carenza di sua legittimazione passiva ed estraneità rispetto all'attività del concessionario.
All'esito dell'udienza di discussione questo giudice veniva delegato per decisione del presente giudizio. Sostituita l'udienza odierna dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. , decorsi i termini di deposito , esaminate le istanze e conclusioni come in atti depositate , il giudizio viene definito col presente provvedimento.
∗∗∗∗∗∗∗∗
Sul piano della qualificazione giuridica della domanda proposta dal ricorrente, il ricorso può essere valutato come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Attraverso l'impugnazione dell'intimazione di pagamento sopra specificata , parte ricorrente inten-
de fare valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di fare risultare l'insussistenza del titolo esecutivo a monte , per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata in capo al creditore. Tale opposizione non è
soggetta a termini di decadenza ( si cfr. Cass. 13381/2017).
In ordine al decorso di prescrizione successivo alla notifica di ciascuna avviso di addebito si osserva che l' ha dato prova di notifica di ciascun titolo a mezzo PEC ,depositando in Controparte_5
atti documentazione idonea a provare la trasmissione al ricorrente odierno.
L'avviso di addebito 59320160005002684000 risulta notificato in data 05.11.2016;
l'avviso di addebito 59320160005072034000 risulta notificato in data 04.11.2016;
l'avviso di addebito 59320160008345028000 risulta notificato il 22.12.2016.
I dati afferenti le modalità di notifica e le date di notificazione non sono oggetto di contestazione tra le parti.
Sul decorso della prescrizione dei contributi , avvenuta successivamente la comunicazione di cias-
cun titolo esecutivo, il ricorso appare fondato e meritevole di accoglimento.
Il termine di decorrenza che parte dall'anno 2016 incontra naturalmente la sospensione disposta dalla legislazione emergenziale in seguito della emergenza sanitaria da VI -19.
L'art. 37 comma 2 D.L. 18/2020 , conv. in legge27/2020, ha disposto 129 giorni di sospensione dal
23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020.
Successivamente l'art. 11 comma 9 D.L. 183/2020 , convertito in legge n. 21/2021 , ha disposto la sospensione dal 01.gennaio 2021 al 30 giugno 2021.
Occorre altresì ricordare che l'articolo 67 del D.L. 18/2020 ( c.d. “ Cura Italia”) ha prorogato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione dell'attività di riscossione, notifica di nuove cartelle e degli altri atti e procedure di riscossione.
Tuttavia nella fattispecie , anche applicando complessivamente tutti i periodi di sospensione previsti dalla legge , i contributi risultano prescritti alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata . Ne discende che nella fattispecie, nel calcolare il termine di prescrizione quinquennale successiva alla notifica di ciascun avviso di addebito , deve tenersi conto della sospensione dei ter-
mini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 , dovendosi pertanto aggiungere un anno cinque mesi e ventitré giorni al termine finale di prescrizione , pari a complessivi 542 giorni .( cfr.
sentenza n. 292/2023 del Trib. Catania Sez. Lavoro.
Nella fattispecie ciascun avviso di addebito risulta notificato nel novembre 2016 ed un nel dicembre
2016 , considerando i giorni di sospensione la prescrizione si è maturata nel 2023 ( maggio/giugno)
Pertanto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento 8 giugno 2024 la prescrizione dei crediti
Contributivi, portati dai titoli sopra specificati , era già maturata.
L'intimazione impugnata risulta notificata al ricorrente a mezzo deposito presso la Casa Comunale
mediante avviso di notificazione recante data 29 maggio 2024 e poi ritirato dal ricorrente in data
08.6 .2024 , come risulta da estratti di ruolo depositati da nonché dalla Controparte_2
documentazione depositata dal ricorrente medesimo.
Alla data di notifica dell'intimazione impugnata i contributi erano già prescritti, non sono stati depositati in atti dal Concessionario del servizio di riscossione atti interruttivi della prescrizione successivi alla notificazione dei titoli avvenuta nel 2016, anteriori alla intimazione all'esame.
Il ricorso pertanto deve trovare accoglimento .
Non può trovare accoglimento la domanda di manleva delle resistenti poiché attiene ad un rapporto rapporto diverso da quello dedotto in giudizio ed afferente l'ente creditore ed il concessionario ed attinente altresì a diversa normativa, rispetto la domanda formulata in ricorso principale.
Le spese di giudizio sono liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza e sono posta a carico dell' , avuto riguardo alle ragioni della decisione che riguardano Controparte_2
il periodo in cui i titoli erano affidati al recupero da parte del concessionario , che avrebbe dovuto
CP_ notificare detti atti interruttivi. Nulla è dovuto da al ricorrente odierno a titolo di refusione spese di giudizio ,alla luce delle ragioni sottese alla decisione.
Deve essere disposta la distrazione delle spese in favore dei procuratori delle parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di giudice del Lavoro definitivamente decidendo la causa n. 7631/2024 R.G. promossa da con ricorso depositato il 31.7.2024 , così Parte_1
provvede :
Accoglie il ricorso e dichiara prescritti gli avvisi di addebito 59320160005002684000,
59320160005072034000, n. 59320160008345028000 che per l'effetto annulla;
Dichiara illegittima l'intimazione di pagamento 29320229020174521000 limitatamente gli avvisi di addebito prescritti sopra specificati;
Condanna in persona del legale rappresentante p. t. al pagamento Controparte_2
delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in € 884,5 oltre rimborso forfettario al 15% iva e cpa nella misura di legge , con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente avv. Mineo Gianluca e avv. Giuseppe Macchi ex art. 93 c.p.c.
Catania 03.02.2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , nella persona del giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 03.02.2025 come sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 7631/2024 R.G. Lavoro , promosso
DA
, nato a [...] ( CINA ) il 15.12.1989 , residente in [...]
mo Rosano 72 c. f. , col patrocinio dell'avv. Gianluca Mineo e Giuseppe C.F._1
Macchi come da procura alle liti in atti depositata , domiciliato presso il loro studio in Catania , via
Alberto Mario 32;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p.t. c. f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , in giudizio rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Susanna Mazzaferri , avv. Maria Rosaria Battiato, avv. Livia Gaezza, avv. Gaeta-
na Angela Marchese , avv. Valentina Schilirò, giusta procura alle liti depositata in atti di giudizio,
domiciliato in Catania Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale;
CP_1
RESISTENTE
, c. f. , in persona di Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 n. q. responsabile , come da procura speciale allegata in atti di giudizio ,
[...] Controparte_4
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Aiello come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piano Tavola, Belpasso ( CT) via S. Carnevale 27 ;
Resistente
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato il 31.7.2024 parte attrice proponeva opposizione all'intimazione di pagamen to n. 29320229020174521 000 , limitatamente gli avvisi di addebito sottostanti di seguito speci-
ficati e segnatamente : avviso di addebito n. 593 20160005002684000, avviso addebito n. 5932016
0005072034000, avviso addebito n. 59320160008345028000 , di importo complessivo pari ad euro
4.209,27 , oltre interessi, sanzioni , oneri e accessori, in riferimento a contributi riferiti al 2016.
Premetteva in fatto che l'intimazione di pagamento fosse stata notificata il 18.7.2024 al ricorrente odierno , il quale appresa la volontà di procedere ad esecuzione forzata in caso di mancato paga-
mento entro 5 giorni dalla data di notifica dell'intimazione , richiedeva all' Controparte_2
una rateizzazione di pagamento , tuttavia non onorata.
[...]
Evidenziava che gli avvisi di addebito impugnati e sottesi l'intimazione , parimenti opposta ,
risalivano al 2016 e risultavano rispettivamente notificati in data 05.11.2016, 04.11.2016, 22.12.
2016 e pertanto concludeva che era ampiamente decorso il periodo di prescrizione quinquennale dei contributi , che risultavano estinti all'epoca di notifica dell'intimazione impugnata.
Deduceva che il decorso della prescrizione estintiva dei crediti si fosse compiuto in data CP_1
successiva alla notifica di ciascun avviso di addebito e che non risultavano notificati atti interruttivi del decorso indicato.
Deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 55 R.D.L. 1827 del 1935 e successive modifi-
cazioni sotto il profilo del principio della irrinunciabilità della prescrizione, pertanto dopo l'avvenu to decorso, l' ente creditore e il concessionario non potevano promuovere l'azione esecutiva per il recupero coatto di somme prescritte.
Chiedeva l'accertamento dell'estinzione per prescrizione di tutti i crediti e l'annullamento di CP_1
tutti gli atti impugnati, con vittoria di spese di giudizio e con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente ex art. 93 c.p.c. Successivamente il tribunale sospendeva l'esecutività dei titoli opposti e fissava udienza di discus-
sione. La causa veniva istruita a mezzo deposito di note scritte autorizzate e documenti .
Si costituiva in giudizio che eccepiva la carenza di legittimazione Controparte_2
passiva in ordine alle doglianze afferenti l'attività di notifica degli avvisi di addebito e formazione del ruolo , anteriore all'azione esecutiva affidata per legge all' . Controparte_2
Deduceva la mancata opposizione avverso gli avvisi di addebito nel termine perentorio decorrente dalla loro notifica. Poiché tale notificazione risulta risalente al 2016 i crediti erano ormai incontesta bili e pertanto il ricorrente poteva solo fare valere fatti successivi alla formazione del titolo esecuti vo, a sostegno dell'opposizione proposta.
Sotto il profilo del decorso di prescrizione successivo alla notifica di ciascun avviso di addebito, ri-
chiamava la legislazione risalente all'epoca emergenziale sanitaria da COVID-19, che aveva sospe so il decorso di prescrizione dei contributi e la stessa attività di notifica sino al 31 agosto 2021, in-
dicando l'art. 67 del D.L. 18/2020 nonché il D.L. 73/2021, convertito con modificazione dalla legge
106/2021. Chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza nel merito . Chiedeva altresì di manlevare
, qualora fossero accertate in corso di giudizio responsabilità dell'ente Controparte_2
impositore , ponendo le spese di giudizio a carico dell'Ente creditore.
CP_ Si costituiva l' che negava la propria legittimazione passiva in ordine all'azione esecutiva,
finalizzata al recupero coatto dei crediti ed affidata all' . A quest'ultima Controparte_2
era affidata la notifica di atti interruttivi, finalizzati ad evitare il compimento del decorso del termine di prescrizione estintiva.
Deduceva la regolare notifica a mezzo PEC degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata e la tardiva impugnazione dei titoli esecutivi da parte del ricorrente odierno poiché i crediti, non contesati nel termine di legge, erano ormai definitivi.
Chiedeva che l'Ente previdenziale, in caso di prescrizione decorsa successivamente alla data di ciascuna notifica degli avvisi di addebito, fosse tenuto indenne dal pagamento di spese di giudizio stante la carenza di sua legittimazione passiva ed estraneità rispetto all'attività del concessionario.
All'esito dell'udienza di discussione questo giudice veniva delegato per decisione del presente giudizio. Sostituita l'udienza odierna dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. , decorsi i termini di deposito , esaminate le istanze e conclusioni come in atti depositate , il giudizio viene definito col presente provvedimento.
∗∗∗∗∗∗∗∗
Sul piano della qualificazione giuridica della domanda proposta dal ricorrente, il ricorso può essere valutato come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Attraverso l'impugnazione dell'intimazione di pagamento sopra specificata , parte ricorrente inten-
de fare valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di fare risultare l'insussistenza del titolo esecutivo a monte , per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata in capo al creditore. Tale opposizione non è
soggetta a termini di decadenza ( si cfr. Cass. 13381/2017).
In ordine al decorso di prescrizione successivo alla notifica di ciascuna avviso di addebito si osserva che l' ha dato prova di notifica di ciascun titolo a mezzo PEC ,depositando in Controparte_5
atti documentazione idonea a provare la trasmissione al ricorrente odierno.
L'avviso di addebito 59320160005002684000 risulta notificato in data 05.11.2016;
l'avviso di addebito 59320160005072034000 risulta notificato in data 04.11.2016;
l'avviso di addebito 59320160008345028000 risulta notificato il 22.12.2016.
I dati afferenti le modalità di notifica e le date di notificazione non sono oggetto di contestazione tra le parti.
Sul decorso della prescrizione dei contributi , avvenuta successivamente la comunicazione di cias-
cun titolo esecutivo, il ricorso appare fondato e meritevole di accoglimento.
Il termine di decorrenza che parte dall'anno 2016 incontra naturalmente la sospensione disposta dalla legislazione emergenziale in seguito della emergenza sanitaria da VI -19.
L'art. 37 comma 2 D.L. 18/2020 , conv. in legge27/2020, ha disposto 129 giorni di sospensione dal
23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020.
Successivamente l'art. 11 comma 9 D.L. 183/2020 , convertito in legge n. 21/2021 , ha disposto la sospensione dal 01.gennaio 2021 al 30 giugno 2021.
Occorre altresì ricordare che l'articolo 67 del D.L. 18/2020 ( c.d. “ Cura Italia”) ha prorogato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione dell'attività di riscossione, notifica di nuove cartelle e degli altri atti e procedure di riscossione.
Tuttavia nella fattispecie , anche applicando complessivamente tutti i periodi di sospensione previsti dalla legge , i contributi risultano prescritti alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata . Ne discende che nella fattispecie, nel calcolare il termine di prescrizione quinquennale successiva alla notifica di ciascun avviso di addebito , deve tenersi conto della sospensione dei ter-
mini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 , dovendosi pertanto aggiungere un anno cinque mesi e ventitré giorni al termine finale di prescrizione , pari a complessivi 542 giorni .( cfr.
sentenza n. 292/2023 del Trib. Catania Sez. Lavoro.
Nella fattispecie ciascun avviso di addebito risulta notificato nel novembre 2016 ed un nel dicembre
2016 , considerando i giorni di sospensione la prescrizione si è maturata nel 2023 ( maggio/giugno)
Pertanto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento 8 giugno 2024 la prescrizione dei crediti
Contributivi, portati dai titoli sopra specificati , era già maturata.
L'intimazione impugnata risulta notificata al ricorrente a mezzo deposito presso la Casa Comunale
mediante avviso di notificazione recante data 29 maggio 2024 e poi ritirato dal ricorrente in data
08.6 .2024 , come risulta da estratti di ruolo depositati da nonché dalla Controparte_2
documentazione depositata dal ricorrente medesimo.
Alla data di notifica dell'intimazione impugnata i contributi erano già prescritti, non sono stati depositati in atti dal Concessionario del servizio di riscossione atti interruttivi della prescrizione successivi alla notificazione dei titoli avvenuta nel 2016, anteriori alla intimazione all'esame.
Il ricorso pertanto deve trovare accoglimento .
Non può trovare accoglimento la domanda di manleva delle resistenti poiché attiene ad un rapporto rapporto diverso da quello dedotto in giudizio ed afferente l'ente creditore ed il concessionario ed attinente altresì a diversa normativa, rispetto la domanda formulata in ricorso principale.
Le spese di giudizio sono liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza e sono posta a carico dell' , avuto riguardo alle ragioni della decisione che riguardano Controparte_2
il periodo in cui i titoli erano affidati al recupero da parte del concessionario , che avrebbe dovuto
CP_ notificare detti atti interruttivi. Nulla è dovuto da al ricorrente odierno a titolo di refusione spese di giudizio ,alla luce delle ragioni sottese alla decisione.
Deve essere disposta la distrazione delle spese in favore dei procuratori delle parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di giudice del Lavoro definitivamente decidendo la causa n. 7631/2024 R.G. promossa da con ricorso depositato il 31.7.2024 , così Parte_1
provvede :
Accoglie il ricorso e dichiara prescritti gli avvisi di addebito 59320160005002684000,
59320160005072034000, n. 59320160008345028000 che per l'effetto annulla;
Dichiara illegittima l'intimazione di pagamento 29320229020174521000 limitatamente gli avvisi di addebito prescritti sopra specificati;
Condanna in persona del legale rappresentante p. t. al pagamento Controparte_2
delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in € 884,5 oltre rimborso forfettario al 15% iva e cpa nella misura di legge , con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente avv. Mineo Gianluca e avv. Giuseppe Macchi ex art. 93 c.p.c.
Catania 03.02.2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo