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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/10/2025, n. 6008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6008 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary Presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2675 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del 20 ottobre 2025 e vertente
TRA
(c.f. ) , con gli avvocati Andrea Parte_1 C.F._1
OL e Andrea NI
PARTE APPELLANTE
E
( , parte contumace Controparte_1 P.IVA_1
PARTE APPELLATA
(P.I. ) rappresentata da P.I. Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
), in persona del suo procuratore speciale Avv. P.IVA_3 Controparte_4 rappresentata e difesa dall'avvocato Davide Pirrottina
PARTE INTERVENUTA OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 6914/2020 emessa dal Tribunale di Roma, sez. XVI, pubblicata in data 05 maggio 2020 in materia di pagamento di contratti bancari. Si dà atto che la presente causa non concerne la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — Primo grado:
- con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma n. 55230/2016 con il quale veniva ingiunto lui il pagamento della somma di euro 783.263,28 in favore della , CP_5 rassegnando le seguenti conclusioni:
«Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per i motivi tutti di cui in narrativa: in via preliminare, rigettare, ove richiesta, l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi di cui in narrativa;
in via principale, accertare e dichiarare invalido, illegittimo, infondato e non provato il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocarlo e dichiararlo inefficace nei confronti dell'opponente; nel merito, respingere, comunque, la domanda avversaria, perché infondata e non provata, in fatto ed in diritto, sia nell' an che nel quantum debeatur ovvero, subordinatamente (e salvo gravame), revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare la domanda avversaria;
in via concorrente, accertare e dichiarare, in ogni caso, l'illegittimità e/o la nullità dei tassi di interesse ultralegali, delle commissioni di massimo scoperto applicate dalla anche in ragione della CP_1 capitalizzazione trimestrale degli interessi, e commissioni di massimo scoperto e, per l'effetto, rideterminare i saldi per periodo e, quindi, il saldo finale del c/c n.18850.37 e del conto anticipi, epurando gli effetti anatocistici e detraendo gli importi in linea capitale non riferibili e/o non opponibili alla società opponente anche per l'applicazione di interessi in misura superiore ai tassi “soglia” del periodo, con la conseguente applicazione dei tassi legali, nonché per l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto e per la capitalizzazione trimestrale sia degli interessi passivi che delle commissioni di massimo scoperto...Con riserva di ogni ulteriore deduzione, istanza e richiesta, anche istruttoria, anche all'esito della costituzione avversaria, ex art. 183, 6° comma, c.p.c.. Con vittoria di spese, competenze, onorari, IVA e CAP »;
- con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio la
[...] chiedendo il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto e la sua provvisoria esecuzione, rassegnando le seguenti conclusioni:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 19864/2016, rigettare l'opposizione proposta da e tutte le domande proposte dal predetto in quanto Parte_1 infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare il predetto decreto ingiuntivo opposto n. 19864/2016 ( r.g. 55230/2016). Con vittoria delle spese del giudizio»;
- il Tribunale, istruita la causa mediante CTU contabile, all'udienza del 8 ottobre 2019 ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
§ 2. — All'esito del giudizio, il Tribunale ha così deciso:
«a) In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , in qualità Parte_1 di fideiussore della . (dichiarata fallita con sentenza Controparte_6
n. 163/2016 dal Tribunale di Roma) REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 55230/2016 , emesso dal Tribunale di Roma in data 11 .08.2016;
b) CONDANNA al pagamento in fav ore della Monte dei Paschi di Parte_1
Siena S .p.a., della somma di € 165.398,22 quale saldo passivo del c.c. n. 18850.37
c) CONDANNA al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1 dell'importo complessivo di € 600.000,00 così determinato:
[...]
- € 137.840,99 quale debito risultante a fronte dell'anticipazione erogata dalla banca convenuta a seguito della presentazione delle fatture 103, 104 e 105 del 5.9.2013 e della fattura n. 116 del 27.9.2013 emesse nei confronti della Fiera di Roma Srl.;
-€ 65.884,20 quale debito risultante a fronte dell'anticipazione erogata dalla banca convenuta a seguito della presentazione della fattura n. 115 del 25.9.2013 emessa nei confronti della;
Parte_2
-€ 141.827,38 quale debito risultante a fronte dell'anticipazione erogata dalla banca convenuta a seguito della presentazione della fattura n. 106 del 6.9.2013 emessa nei confronti della;
CP_7
-€ 254.447,43 quale debito risultante a fronte dell'anticipazione erogata dalla banca convenuta a seguito della presentazione della fattura n. 102 del 4.9.2013 emessa nei confronti del Comune di Roma;
d) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite». A fondamento della decisione, il primo Giudice, per quanto interessa il presente giudizio di appello, ha stabilito che:
- sulla legittimazione processuale della opposta CP_1
Parte opponente ha affermato che la procura alle liti sarebbe stata rilasciata da un soggetto privo di legittimazione a rappresentare la banca in sede processuale, non essendo stata depositata la relativa procura notarile nella fase monitoria.
Orbene, giova evidenziare che, anche se il provvedimento monitorio fosse stato emesso in carenza dei presupposti necessari per la sua emissione, questo non potrebbe comunque essere dichiarato nullo. Ciò alla luce del seguente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso" (Cass. n. 1184 del 19 gennaio 2007).
Restano pertanto irrilevanti ai fini di un accertamento siffatto eventuali vizi della procedura monitoria che non involgano l'inesistenza del diritto azionato con detta procedura (Cass., 5.9.1987, n. 7224; Cass. 12.1.2006, n. 419).
Di conseguenza, appare irrilevante nella presente sede ogni contestazione in ordine ad irregolarità relative alla emissione del decreto ingiuntivo opposto, considerato comunque che nel presente giudizio di opposizione risulta prodotta la documentazione dalla idonea a giustificare la legittimazione del soggetto che ha conferito il mandato alle liti.
- in tema di riparto dell'onere della prova
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza
-e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato-mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. -che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso-si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Ciò posto, nella presente sede, la ha chiesto ed Controparte_1 ottenuto il predetto decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di €783.263,28 quale saldo negativo dei seguenti rapporti contrattuali:
-€ 182.931,39 quale saldo debitore relativo al contratto di conto corrente n. 18850.37;
-€ 600.000,00 quale saldo debitore relativo al contratto di conto anticipi fatture n. 40729808.90 maturato a seguito delle anticipazioni regolate sul predetto c.c. n. 18850.37.
Tali contratti erano intestati alla società . (dichiarata Controparte_6 fallita con sentenza n. 163/2016 emessa il 23.2.2016 dal Tribunale di Roma) ed erano garantiti dall'odierno opponente, , in virtù di fideiussione rilasciata il Parte_1
30.1.2008 fino alla concorrenza dell'importo di € 840.000,00.
Ebbene, il fideiussore ha intrapreso il presente giudizio al fine di ottenere, in via preliminare, il rigetto dell'eventuale istanza di provvisoria esecuzione;
in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo e, per l'effetto, la declaratoria che nulla è dovuto dai fideiussori;
in via concorrente, per far accertare l'applicazione, da parte della banca convenuta, di addebiti illegittimi ed al fine di rideterminare il saldo finale dei conti predetti, previo ricalcolo degli effettivi rapporti di credito-debito attualmente esistenti tra le parti, nonché per far accertare e dichiarare l'inoperatività della fideiussione rilasciata dagli opponenti, per violazione dell'art. 1956 c.c. e la sua nullità ai sensi dell'art. 2, c. 2, lett. a), L. 287/1990.
In particolare, con riferimento ai suddetti rapporti, la parte opponenteha lamentato la mancata produzione del contratto di conto anticipi, nonché la violazione del divieto di anatocismo;
l'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto e di interessi ultralegali.
Per contro, la convenuta ha eccepito la genericità ed infondatezza delle avverse CP_1 doglianze.
- sulla ammissibilità delle domande di parte opponente e sulla natura del contratto di garanzia stipulato in data 30.1.2008
Prima di passare all'analisi delle doglianze svolte dall'attore, va premesso che l'eccezione mossa dalla banca opposta e volta a far valere l'inammissibilità delle domande di parte opponente in virtù della natura di “contratto autonomo di garanzia” della fideiussione stipulata in data 30.1.2008, merita di essere respinta in quanto infondata.
Giova premettere che l'elemento caratterizzante e specializzante del contratto autonomo di garanzia consiste nell'autonomia che il rapporto di garanzia assume nei confronti del rapporto di valuta, rispetto al quale risulta reciso quel vincolo di accessorietà di cui agli artt. 1936, 1941 e 1945 c.c., che connotano in modo identificativo la garanzia fideiussoria.
L'autonomia del contratto di garanzia determina l'assunzione da parte del garante dell'impegno di pagare al beneficiario della garanzia a “semplice” o a “prima” richiesta del creditore, con rinuncia ad opporre le eccezioni relative al rapporto garantito (ex multis Cass., 17.1.2008, n. 903).
La diversità di struttura e di effetti si riflette sulla causa concreta del rapporto che, per quanto concerne il contratto autonomo di garanzia, va ravvisata nella traslazione in capo al garante del rischio economico costituito dalla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa o meno da inadempimento colpevole. Infatti, la prestazione dovuta dal garante è qualitativamente diversa da quella dovuta dal debitore principale, essendo (non quella di assicurare l'adempimento della prestazione dedotta in contratto ma) semplicemente quella di assicurare la soddisfazione dell'interesse economico del beneficiario compromesso dall'inadempimento (Cass. n.2377/2008; Cass. Sez.Un., n. 3947del 18.2.2010).
Per quanto concerne la questione dell'idoneità o sufficienza della clausola di pagamento a prima o semplice richiesta (o senza eccezioni) a trasformare un contratto di fideiussione (pur atipico) in un contratto autonomo di garanzia, la giurisprudenza ha anzitutto affermato che a fronte della qualificazione della garanzia come fideiussoria, soggetta, in quanto tale, alla sorte del debito principale, la parte che faccia valere la diversa configurazione di detta garanzia come autonoma e, quindi, svincolata dal debito principale, ha l'onere di dedurre gli elementi oggettivi sui quali tale configurazione si fonda (Cass. n. 8540/2000).
In secondo luogo, è oramai principio affermato quello per cui “L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”. (Cass. n.3552/1998; Cass. n. 8248/1998; Cass. n. 6757/2001; Cass. n. 3257/2007; Cass. n. 14853/2007; Cass. n. 11890/2008; Cass. Sez. Un., n. 3947del 18.2.2010; Cassazione civile sez. III, 20/10/2014, n.22233).
Ciò posto, secondo la parte opposta, la fideiussione stipulata da Parte_1 conterrebbe una serie di clausole intese chiaramente a rendere l'obbligazione del garante autonoma rispetto a quella del debitore principale, al fine di porre la banca al riparo da eccezioni inerenti i rapporti principali intrattenuti con il debitore garantito.
Segnatamente, nel testo della fideiussione del 30.1.2008, si legge, all'art. 2, che: “Il fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla NC le somme che dalla NC stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite in caso di nullità, di annullamento, inefficacia o revoca ancorché stragiudiziale e/o in via transattiva, dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo”; all'art. 7 che: “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla NC, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio...”; all'art. 8, che:
“nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”.
Ebbene, stante il tenore letterale delle menzionate clausole e sulla scorta dei principi giurisprudenziali espressi, va attribuita alla fideiussione per cui è causa la natura di contratto autonomo di garanzia. E', infatti, patente la volontà delle parti nel senso di rendere l'obbligo di garanzia autonomo rispetto all'obbligazione principale garantita e non si riscontrano nel testo del documento elementi idonei a ritenere sussistente un'evidente discrasia rispetto a tale volontà negoziale, per come chiaramente espressa nel senso sopra descritto.
Ciò nondimeno tale rilievo non determina di per sé l'inammissibilità delle domande svolte dall'opponente fideiussore in ordine ai rapporti oggetto dell'obbligazione principale.
Invero, secondo un orientamento ampiamente consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, recepito dalla pronuncia a Sezioni Unite sopra citata, l'impermeabilità del contratto autonomo di garanzia alle eccezioni di merito del garante trova un limite, oltre che nel caso in cui sia proponibile la cd. exceptio doli generalis seu presentis, basata sull'evidenza certa del venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per altra causale, in queste altre ipotesi: quando le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia;
quando esse ineriscano al rapporto tra garante e beneficiario;
quando il garante faccia valere l'inesistenza del rapporto garantito;
quando, infine, la nullità del CP_8 dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta (Cass. Sez. Un., n. 3947del 18.2.2010, in motivazione, ove i richiami a Cass. 7 marzo 2002, n. 3326, Cass. 14 dicembre 2007, n. 26262 e Cass. 3 marzo 2009, n. 5044). Infatti, come sottolineato dalla citata Cass. Sez. Un., n. 3947del 18.2.2010, l'accessorietà dell'obbligazione autonoma di garanzia rispetto al rapporto debitorio principale assume un “carattere elastico”, di semplice collegamento e coordinamento tra obbligazioni, ma non viene del tutto a mancare: e ciò sarebbe dimostrato, oltre che dal meccanismo di riequilibrio delle diverse posizioni contrattuali attraverso il sistema delle rivalse, proprio dalla rilevanza delle ipotesi in cui il garante è esonerato dal pagamento per ragioni che riguardano comunque il rapporto sottostante.
Dal tenore dell'atto di opposizione, si desume che la parte opponente contesta la validità del contratto di conto corrente sottostante al rapporto fondamentale deducendo l'assenza della condizioni di reciprocità nell'applicazione della capitalizzazione degli interessi;
la violazione del divieto di anatocismo;
l'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto e l'applicazione di interessi usurari.
Si tratta, a ben vedere, di contestazioni potenzialmente idonee a determinare la nullità delle relative clausole contrattuali per violazione di norme imperative (vengono rispettivamente in rilievo gli artt. 1283 c.c. e 120 TUB;
l'art. 2 bis D.L. 185/2008 e l'art. 117 bis TUB; l'art. 644 c.p., l'art. 1, c. 1 D.L. 394/2000 convertito nella L. 24/2001, l'art. 1815 c.2 c.c., l'art. 2 L. 108/1996). Ne consegue che -non essendovi motivo di discostarsi dall'insegnamento che ammette la proponibilità, da parte del garante, delle eccezioni fondate sulla nullità del contratto- base per violazione di norme imperative -il garante autonomo debba ritenersi pienamente legittimato a sollevare, nei confronti della banca, l'eccezione di nullità della clausola anatocistica, di quella relativa all'applicazione di commissioni illegittime o di interessi usurari.
Va evidenziato, del resto, che, se si ammettesse la soluzione contraria, si finirebbe per consentire al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta (cfr. Cassazione civile sez. I, 10/01/2018, n.371; Cassazione civile sez. I, 14/12/2007, n.26262).
- sull'estratto conto ex art. 50 TUB
Tanto premesso, giova ricordare che l'art. 50 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (di seguito “testo unico bancario” o anche solo “TUB”), rubricato "decreto ingiuntivo", recita: "la NC d'IA e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido".
La norma viene applicata in primis nei procedimenti monitori azionati dalle banche per chiedere il pagamento del saldo del conto corrente a debito del cliente.
Muovendo dal tenore letterale della norma e, leggendola alla luce degli artt. 118 TUB, 1853 e 1857 c.c., è possibile affermare che la banca in fase monitoria può depositare anche solamente gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB, riguardanti l'ultimo periodo di movimentazione, secondo la periodicità concordata dalle parti, di regola trimestrale. Non deve, almeno nella suddetta fase, depositare gli estratti conto riguardanti tutta la durata del rapporto. Quanto affermato è in linea con la giurisprudenza di legittimità prevalente, secondo la quale la banca nella fase monitoria può "produrre solo gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell'art. 50 TUB", vale a dire il documento contenente le indicazioni dell'ultimo estratto conto di chiusura (Cass. n. 9695 del 3 maggio 2011).
Tuttavia, per giurisprudenza costante è onere della banca, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, depositare tutti gli estratti conto sin dall'inizio del rapporto, come recentemente ribadito da Cass. Civ., sez. I, sent. 2 agosto 2013, n. 18541: “superata la fase monitoria, nella quale possono essere prodotti gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto, ai sensi del citato art. 50 T.U.B. attualmente vigente, nel successivo giudizio a cognizione piena, una volta che sia stata contestata, per mancanza dei requisiti di legge, la pattuizione degli interessi ultralegali la banca è tenuta a produrre gli estratti conto a partire dall'apertura del conto, anche oltre il decennio”.
Tale orientamento è stato ribadito più volte dalla Suprema Corte, anche nella recente ordinanza n. 14640 del 6.6.2018, in cui si afferma che “La norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa” (Ordinanza n. 14640 del 06/06/2018, Rv. 649121 - 01).
E nello stesso senso ha statuito la successiva ordinanza n. 15149 dell'11.6.2018, secondo cui “Nei rapporti bancari in conto corrente, l'accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali nonché la loro capitalizzazione trimestrale, impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio” (Sez. 1, Ordinanza n. 15148 del 11/06/2018, Rv. 648898 -01).
Sicché, nel giudizio di opposizione, aprendosi una fase a cognizione piena e nel contraddittorio delle parti, la banca è onerata alla piena dimostrazione del credito vantato, ed in particolare del titolo contrattuale sul quale esso trova fondamento, nonché, trattandosi di rapporto di durata, di tutta la sequenza delle movimentazioni che sono state effettuate nel corso degli anni. - sull'assolvimento dell'onere probatorio della CP_1
Nel caso in esame, la NC opposta ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante.
Ciò ha costituito oggetto di verifica anche da parte del consulente tecnico d'ufficio, il quale ha effettuato il ricalcolo del saldo avendo previamente riscontrato, in maniera condivisibile, che risulta prodotto agli atti il contratto di apertura del conto corrente ordinario n. 18850.37 stipulato in data 30.1.2008; i relativi estratti conto, dall'origine del rapporto fino alla chiusura del 30.6.2016, che –come verificato dal CTU- risultano comprensivi non solo dei singoli movimenti giornalieri ma anche degli scalari trimestrali.
In merito al contratto di conto anticipi fatture, la banca ha prodotto una “lettera- contratto di credito” in cui al paragrafo 2) viene dato atto della concessione di una linea di credito dell'importo di € 600.000,00 con validità sino al 30.4.2014 utilizzabile sotto forma di anticipo fatture commerciali. Di seguito risulta stabilito che le condizioni economiche e giuridiche che regolano tale concessione creditizia “sono riportate nel contratto specifico che le parti provvederanno a perfezionare separatamente”.
Tale accordo specifico il quale, come chiaramente pattuito dalle parti, avrebbe dovuto predisporre le clausole volte a regolare le menzionate anticipazioni, non risulta essere stato versato in atti.
L'istituto di credito, pur tuttavia, produce n. 4 anticipazioni che risultano essere state regolate sul c.c. n. 18850.37. Segnatamente:
-un anticipo di €137.840,99 a seguito della presentazione delle fatture 103, 104 e 105 del 5.9.2013 e della fattura n. 116 del 27.9.2013 emesse nei confronti della Fiera di Roma Srl.;
-un anticipo di €65.884,20 a seguito della presentazione della fattura n. 115 del 25.9.2013 emessa nei confronti della;
Parte_2
-un anticipo di €141.827,38 a seguito della presentazione della fattura n. 106 del 6.9.2013 emessa nei confronti della;
CP_7
-un anticipo di €254.447,43 a seguito della presentazione della fattura n. 102 del 4.9.2013 emessa nei confronti del Comune di Roma.
Tali anticipazioni non risultano essere state oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente e, stante l'assenza in atti del relativo contratto di conto anticipi fatture n. 40729808.90, il credito che deve essere riconosciuto spettante alla banca opposta è solo quello che risulta da tale documentazione. Come correttamente osservato dal CTU, infatti, in assenza di contratto non può essere applicata dalla banca nessuna commissione;
ne consegue che l'importo che la stessa è legittimata a richiedere è pari a quello delle anticipazioni effettivamente erogate che risulta essere pari ad € 600.000,00.
Va ribadito che l'esigibilità di detto importo, per come comprovato dalla documentazione riportata, non risulta essere stata adeguatamente contestata dall'opponente il quale non ha svolto rilievi in ordine alle fatture allegate, le quali del resto riportano la sottoscrizione della società, originario debitore dei rapporti per cui è causa.
Inoltre tali importi risultano essere stati contabilizzati nell'estratto conto al 31.12.2013 del c.c. n. 18850.37 e non risulta che tale documento sia stato contestato nei termini ad opera del debitore principale.
E' infatti consolidato il principio per cui,ai sensi dell'art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile,storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), fermo restando che ciò non impedisce la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (per tutte: Cass. 17 novembre 2016, n. 23421; Cass. 26 maggio 2011, n. 11626; Cass. 14 febbraio 2011, n. 3574).
Pertanto gli estratti conto bancari non contestati si presumono conformi alle disposizioni impartite dal correntista e su quest'ultimo grava l'onere di provare l'esistenza di fatti, non necessariamente negativi ma anche positivi, diversi e contrari rispetto al contenuto delle annotazioni (Cass. n.3574/2011).
Né potrebbe assumere rilievo il fatto che ad agire nella presente sede sia il fideiussore, atteso che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, qualora sia stata prestata una fideiussione ed il debitore principale, non avendo contestato tempestivamente gli estratti conto inviatigli dalla banca, sia decaduto, ai sensi dell'art. 1832 c.c., dal diritto di impugnarli, le risultanze degli estratti conto sono vincolanti anche per il fideiussore, il quale non può pertanto contestare l'ammontare del credito della banca (Cass. n. 8944/2016; Cass. n. 817/2016).
- sui motivi di opposizione riguardanti gli interessi anatocistici
–Passando all'esame degli ulteriori motivi di opposizione, va in primo luogo rilevata la genericità delle doglianze relative all'asserita applicazione di interessi anatocistici. Occorre invero tener conto del fatto che il rapporto di conto corrente per cui è causa è stato acceso nel 2008.
Come è noto, l'art. 120 TUB, al c.2, aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, dispone: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il c.2 dell'art. 2 della cit. delib. , a sua volta, dispone: “Nell'àmbito di ogni singolo conto CP_9 corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Di conseguenza, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, dovendosi invece specificare sotto quale altro profilo la banca non si sarebbe attenuta alle disposizioni normative in questione.
Ebbene, lo stesso opponente ammette con chiarezza che il profilo di nullità evidenziato non riguarda una differente periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi
“operata invero sulla base di una analoga cadenza trimestrale in conformità ai dettami della delibera del CICR”, quanto la violazione di un presunto principio di reciprocità che, secondo quanto dedotto dall'attore, sarebbe sotteso alla ratio informatrice dell'intera disciplina riguardante l'istituto dell'anatocismo bancario.
In particolare, l'opponente lamenta che la consistente sproporzione tra il tasso debitore ed il tasso creditore porterebbe a vanificare le esigenze riequilibratici perseguite attraverso la previsione della pari periodicità.
Tale doglianza, però, non può trovare accoglimento.
Questo Tribunale ritiene di non poter condividere quell'orientamento emerso nella giurisprudenza di merito, peraltro riportato dall'opponente nel proprio atto introduttivo, secondo il quale la previsione di un tasso creditore in misura pressoché simbolica a fronte di un tasso debitore significativo (e di mercato) implica di per sé la nullità della clausola perché in tal modo verrebbe a mancare la causa del contratto, atteso che essa è congegnata in maniera da non poter mai portare vantaggio ad entrambe le parti, ma solo alla banca, così privando di funzionalità la previsione della pari periodicità (v. Tribunale di Imperia 12.6.2015).
Tali argomentazioni, come è stato da altri correttamente osservato, contrastano anzitutto con il dato letterale della normativa ratione temporis applicabile, la quale si limita ad imporre agli istituti di credito la medesima periodicità nel calcolo degli interessi attivi e passivi, senza indicare nulla in ordine alla misura degli interessi ovvero alla proporzionalità degli stessi.
In secondo luogo, i princìpi invocati da coloro che hanno ravvisato una nullità della clausola siffatta, espressi in materia di compravendita per il caso della pattuizione del prezzo nummo uno (Cass. n. 9640/2013), non appaiono applicabili tout court all'ipotesi in esame, posto che in quel caso la valutazione della Suprema Corte si fondava su un esame dell'incidenza della sproporzione fra le due prestazioni essenziali della vendita (la consegna del bene e il pagamento del prezzo) sull'equilibrio dell'intero contratto e del suo nucleo funzionale.
Non appare condivisibile che si paventi la nullità della singola clausola di pattuizione di pari periodicità invocando il medesimo principio senza considerare che l'equilibrio degli interessi delle due parti, banca e cliente, non è dato solo da quella clausola e dalla sproporzione fra la misura degli interessi, bensì da tutto il complesso di prestazioni e servizi connessi all'apertura di credito in conto corrente, nel quadro delle quali la pattuizione di un tasso creditore molto basso può giustificarsi nell'equilibrio complessivo del contratto, che garantisce una serie di servizi al cliente (es. disponibilità dei soldi presso l'istituto, modalità facilitate di transazione e di prelevamento etc.).
Peraltro il principio citato è stato ridimensionato dalla successiva Cass. n. 22567/2015 per cui lo squilibrio economico originario delle prestazioni delle parti non può comportare la nullità del contratto per mancanza di causa, perché nel nostro ordinamento prevale il principio dell'autonomia negoziale, che opera anche con riferimento alla determinazione delle prestazioni corrispettive.
Considerazioni del medesimo tenore possono essere svolte in ordine alle doglianze relative all'asserita applicazione di interessi ultralegali.
Invero, l'atto di citazione si palesa a riguardo del tutto carente in punto di allegazione e le argomentazioni svolte appaiono del tutto apodittiche e meramente allusive.
Parte opponente si limita a citare alcune norme e riporta dei criteri che dovrebbero condurre alla “riclassificazione del saldo”, i quali si rivelano tuttavia delle mere petizioni di principio prive di qualsiasi riferimento concreto ai rapporti per cui è causa.
Non deduce, inoltre, nessuna specifica ipotesi di usura originaria e non indica i trimestri in cui sarebbe stato superato il tasso soglia, né il tasso in concreto applicato e quello soglia nel relativo periodo.
Per tali motivi le richieste sul punto sono del tutto inammissibili.
- in relazione all'applicazione di commissioni illegittime L'opponente lamenta, altresì, l'applicazione da parte della banca di commissioni illegittime, deducendo, in particolare, la nullità della commissione di massimo scoperto e della commissione “corrispettivo sull'accordato”.
Giova premettere che nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto - tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente - era una commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento.
Tuttavia, nel corso degli anni, tale commissione è stata talvolta applicata anche in maniera diversa rispetto alla sua originaria funzione, non tenendo conto dell'ammontare dei fondi messi a disposizione del cliente, utilizzati o non utilizzati, ma dell'esposizione debitoria massima concretamente raggiunta dal cliente in un determinato periodo di riferimento, solitamente trimestrale, non atteggiandosi quindi a controprestazione di quanto erogato dalla banca al cliente per il periodo di utilizzo dell'affidamento, ma neppure a remunerazione della tenuta a disposizione del cliente di somme da parte della banca.
Tale problema è stato, dunque, affrontato in vario modo dalla giurisprudenza e, con riferimento al periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2 (ed, a fortiori, prima dell'art. 117 bis del TUB successivamente introdotto), si sono affermati i seguenti orientamenti:
a) Un primo orientamento ha ritenuto la cms sempre munita di causa negoziale lecita, quale che sia la natura di detta commissione ed il parametro di sua applicazione. Ex multis, in tal senso Tribunale Chieti 22 ottobre 2013, secondo il quale
“l'obbligazione del cliente di corrispondere alla banca un ulteriore compenso, per l'apertura di credito, oltre alla misura degli interessi pattuiti, può essere considerata sorretta da causa lecita, in quanto, appunto, remunerazione correlata all'obbligo, a carico della banca, di tenere sempre a disposizione del cliente il massimo importo affidato, o in quanto correlata al rischio crescente che la banca assume, in proporzione all'ammontare dell'utilizzo concreto di detto credito da parte del cliente”;
b) b) Un secondo orientamento giurisprudenziale ha invece ritenuto che, in assenza di diversa specificazione ed al di fuori di fattispecie peculiari, la cms abbia sempre una propria causa laddove sia parametrata allo scoperto del conto, non potendo estendersi con certezza detta conclusione nelle altre ipotesi. Ex multis, in tal senso Tribunale Mondovì 17 febbraio 2009, secondo il quale “la “commissione di massimo scoperto” contenuta nei contratti bancari, così denominata e senza altra specificazione, può quindi ritenersi sorretta da causa lecita –in ipotesi -solo in relazione allo scoperto di conto. Non sussistendo, entro il limite del fido, per definizione, uno “scoperto” e potendo riconoscere validità, per quanto sopra esposto, alle clausole contrattuali che prevedano “commissioni di massimo scoperto”, solo se costituenti corrispettivo per l'utilizzo, da parte del cliente, di importi superiori al credito a sua disposizione, deve concludersi per l'illegittimità della clausola contrattuale che ponga a carico del cliente il pagamento di una somma, a tale titolo, da calcolarsi anche su importi entro il limite del fido, in quanto priva di causa. Qualora la banca ritenga di dover richiedere una commissione anche per il credito affidato o per il credito utilizzato, la relativa pattuizione dovrà essere esplicita in tal senso, dimostrativa della causa giuridica che la sorregge, ed il relativo importo dovrà aggiungersi agli interessi pattuiti nel “costo” del finanziamento concesso”.
c) c) Un terzo orientamento giurisprudenziale ha ritenuto che la cms abbia valida causa solo laddove prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, rimanendo priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ex multis, in tal senso Tribunale Firenze 16 luglio 2013, secondo il quale “Quanto alla CMS trimestrale, si osserva che con la sentenza n. 870 del 18 gennaio 2006 la Cassazione ha finalmente dato una corretta definizione della commissione di massimo scoperto, definendola come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma. La CMS assume dunque, carattere di corrispettivo dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una certa somma per un certo lasso di tempo, indipendentemente dall'utilizzazione del credito. Se è tale la funzione della CMS, allora la stessa deve essere computata solo ed unicamente nel caso in cui il cliente non abbia mai utilizzato l'apertura di credito. Viceversa, quando la banca, come di solito accade, applica tale commissione in caso di utilizzo dell'apertura di credito, la CMS risulta essere priva di una giustificazione causale, in quanto il corrispettivo della messa a disposizione del cliente di una certa somma è rappresentato dagli interessi corrispettivi applicati, che dovranno essere calcolati, nella misura convenuta, sulla somma concretamente utilizzata e per tutto il periodo di tempo in cui la somma è stata utilizzata. Pertanto, la CMS va calcolata o sull'intera somma messa a disposizione della banca (accordato) ovvero sulla somma rimasta disponibile in quel dato momento e non utilizzata dal cliente. Da ciò discende che la CMS applicata nel trimestre sull'utilizzato altro non è che un onere mascherato e come tale va trattata e quindi non è dovuta poiché priva di causa. A maggior ragione, l'applicazione di tale commissione risulta oltremodo priva di giustificazione causale, in caso di chiusura del conto, che determina il venir meno anche dell'apertura di credito in esso regolata. La CMS va, dunque, ritenuta indebita in quanto applicata trimestralmente insieme agli interessi passivi, ovvero sull'utilizzato”;
d) Infine, un quarto indirizzo giurisprudenziale ha ritenuto invece la CMS priva di causa negoziale tout court, in ogni fattispecie, sia se calcolata sull'utilizzato (indifferentemente intra o extra fido), sia se calcolata sull'accordato. Ex multis, in tal senso Tribunale di Novara 1° ottobre 2012.
In questo contesto è, poi, intervenuto l'art. 2 bis del D.L. 29.11.2008 n°185, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della L. 28.1.2009 n° 2 prevedendo la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la c.m.s. nel caso in cui il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido, nonché delle clausole che prevedessero una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore di un correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ed altre restrizioni.
Tuttavia, tale intervento normativo non teneva conto delle ulteriori commissioni sostitutive (es. commissione per istruttoria urgente, commissione per scoperto di conto, recupero spese per ogni sospeso, commissione mancanza fondi, onere per passaggio a debito nel trimestre), frustrando l'obiettivo di trasparenza ed intelleggibilità delle voci di costo e di tutela del risparmio della clientela perseguito dal legislatore.
E' quindi intervenuto l'art. 6 bis del D.L.
6.12.2011 n.201 (decreto “Salva IA”), convertito nella L. 22.12.2011 n. 214, che ha introdotto nel T.U.B. l'art. 117 bis, poi nuovamente modificato nel 2012. Sicché, l'attuale disciplina dettata dall'art. 117 bis del T.U.B. e dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n.644 del 30.6.2012 così articolata prevede:
-Per i contratti di apertura di credito in conto corrente (in base ai quali il cliente ha facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento) e per gli affidamenti a valere su conti di pagamento (ossia su conti aperti presso istituti di pagamento autorizzati ex art. 114-octies lett. b del TUB) l'applicazione nei rapporti tra intermediari abilitati e clienti siano essi consumatori, o professionisti (non vi rientrano gli operatori professionali del mercato finanziario quali le banche, le società finanziarie, le società di gestione del risparmio, i fondi pensione, ) Controparte_10 quali unici oneri a carico del cliente di una commissione omnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell'affidamento, commissione che deve essere pattuita nel contratto e non deve superare il limite dello 0,5% trimestrale della somma messa a disposizione del cliente, (che esclude le commissioni per l'istruttoria e le spese per il conteggio degli interessi, potendo invece essere poste a carico del cliente le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per iscrizione ipotecaria e le spese per far fronte a servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento) ed un tasso di interesse debitore sulle somme effettivamente prelevate.
-Per gli sconfinamenti (utilizzo extrafido, o in assenza di fido che faccia registrare uno sconfinamento nel saldo di giornata e non nel solo saldo per valuta richiedendosi l'effettivo addebito autorizzato dall'intermediario sia esso richiesto, o meno dal cliente) l'applicazione esclusiva di una commissione istruttoria veloce, (c.i.v.) che va determinata per ciascun contratto in misura fissa ed espressa in valore assoluto e solo per i clienti che non siano consumatori possono essere previsti tre scaglioni a seconda dell'entità dello sconfinamento, mentre altrimenti non può essere determinata in percentuale rispetto allo sconfinamento, ma non ha un limite fisso predeterminato non dovendo comunque eccedere i costi medi sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria e a questa direttamente connessi e di un tasso di interesse debitore sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento (per cui tale tasso non può essere applicato in caso di sconfinamento per la parte utilizzata nei limiti del fido).
La c.i.v. in base all'art. 1 comma 1 ter D.L. 24.3.2012 n.29 (come modificato dal Decreto CICR) non si applica ai consumatori nei casi di sconfinamenti pari o inferiori a € 500 in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi e neppure nei casi in cui lo sconfinamento sia la conseguenza di un pagamento effettuato a favore dell'intermediario.
Le clausole non conformi a questa disciplina sono nulle in base all'art. 27 bis del D.L. 24.1.2012 n.1 e successive modifiche ed in base all'art. 117 bisc.3del TUB, in quanto l'art. 27 bis nella sua attuale formulazione è stato introdotto per estendere la sanzione della nullità a tutti i casi di violazione della disciplina attuativa dettata dal Decreto CICR sopravvenuto all'art. 117 bis del TUB, il quale ultimo stabilisce che la nullità della clausola non comporta la nullità del contratto escludendo quindi la disciplina della nullità parziale dell'art. 1419 c.c.
La disciplina è entrata in vigore l'1.7.2012 e l'adeguamento dei contratti di apertura di credito e conto corrente in corso doveva avvenire ad opera delle banche entro un mese per rispettare il termine dell'1.10.2012 col meccanismo previsto dall'art. 118 del TUB se contemplato nei singoli contratti (che richiede la comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno due mesi e l'evidenziazione che si tratta di “proposta di modifica unilaterale del contratto”). Alla luce di tale complessa situazione, devesi ritenere che –con riferimento al periodo antecedente il 2009 (data del primo intervento normativo)-la cms abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente all'orientamento riportato sub c) ed alla posizione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la c.m.s. rappresenta “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma”(in tal senso Cass. 18.1.2006 n°870) servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela.
Per contro, la cms deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano la cms come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione.
D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della cms in dette ipotesi.
Ed invero, laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, la stessa –in genere –viene parametrata all'utilizzo più elevato nel trimestre di riferimento, a prescindere dalla durata di detta massima esposizione debitoria. Orbene, è proprio l'irrilevanza della durata della massima esposizione debitoria nel periodo di riferimento a palesare la mancanza di causa della cms in dette ipotesi: in questi termini, infatti, la cms perde la logica di un corrispettivo per la somma utilizzata, prescindendo dalla concreta durata della perdita di liquidità della banca, atteggiandosi invece come una sorta di inammissibile clausola penale per il “fatto lecito”, in quanto, da un lato, quantificata in un forfait a prescindere dalla durata dell'erogazione del credito e, dall'altro, inaccettabilmente prevista per quanto è oggetto del contratto di apertura di credito e non anche per l'inadempienza dello stesso. Inoltre, va anche considerato che i contratti di apertura di credito in genere prevedono un interesse moratorio convenzionale specifico per le somme rese disponibili extra fido. Sulla base di tali considerazioni, è stato posto al ctu il quesito nel senso di escludere la CMS nel caso di previsione ed applicazione della stessa sull'utilizzato, salvo nel caso in cui, per i periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 2 del 28.1.2009ed alla data dell'1.7.2012, la banca abbia adeguato le clausole alle nuove normative afferenti tale commissione.
Il consulente ha innanzitutto osservato che l'unica modifica intervenuta in relazione al contratto di c.c. n. 18850.37, sottoscritto il 30.1.2008, era quella operata tramite il documento denominato “lettera –contratto di credito” del 27.11.2013. Con riferimento a tale lasso temporale, il ctu ha, in conformità al quesito, escluso dal saldo le commissioni bancarie applicate sull'utilizzato.
Per il periodo dal 27.11.2013 al 24.4.2016, l'ausiliario del Giudice ha verificato la conformità delle previsioni contrattuali a quanto disposto dall'art. 117 bis TUB e dal Decreto CICR n. 644/2012.
Analizzando gli estratti conto successivi al 27.11.2013 il ctu ha potuto rilevare che la banca opposta aveva cumulato l'applicazione di una c.i.v. “c/c affidato” e di una commissione “corrispettivo su accordato”.
Inoltre ha evidenziato che le c.i.v. erano state applicate per importi superiori rispetto a quanto pattuito (€ 500,00 a fronte dell'importo di € 240,00 riportato nel contratto).
Infine, con riguardo alle commissioni sull'accordato, il consulente ha riferito che queste erano state capitalizzate con cadenza trimestrale, in tal modo superando il tetto normativamente previsto ed erano inoltre state applicate in misura fissa per ciascuno dei trimestri e non proporzionalmente alla somma messa a disposizione dalla banca e non utilizzata.
Essendo queste pratiche non conformi alla predetta normativa, il ctu ha correttamente espunto dal ricalcolo del saldo i relativi importi.
- in relazione alla CTU
Di conseguenza, il CTU ha rideterminato il saldo finale del c.c. n. 18850.37in -€ 165.398,22 a debito del correntista.
Tali conclusioni del ctu appaiono corrette e scevre da errori, in quanto pienamente conformi ai quesiti somministrati e rigorose nel riportare in maniera esaustiva i criteri utilizzati nell'operare i conteggi richiesti.
Le parti non hanno del resto fornito alcuna osservazione critica.
- sulla contestazione ex art. 1956 c.c. La parte opponente ha, inoltre, contestato l'azionabilità della garanzia fideiussoria prestata, sostenendo che la NC, pur conoscendo le difficoltà nel recupero del preteso credito, non avrebbe consultato ed informato il fideiussore sull'andamento dei rapporti e si sarebbe limitata invece ad inviargli una raccomandata contenente la richiesta di rientro immediato ed integrale dell'intero debito maturato dalla società debitrice principale. Ciò, a detta dell'attore, in violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di garanzia e del disposto di cui all'art. 1956 c.c.
Come noto, tale norma prevede che "il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito". La ratio di tale previsione è quella di evitare che, in caso di fideiussioni per obbligazioni future, il fideiussore venga chiamato a rispondere dei debiti da lui garantiti, quando tale maggiore esposizione sia stata causata dal comportamento della banca che, in violazione dei principi di buona fede contrattuale, abbia continuato a fare credito al soggetto indebitato in un contesto in cui, quanto meno, si sarebbe dovuto comprendere che costui, a causa del peggioramento delle sue condizioni finanziarie, non era più in grado di soddisfarlo.
Con la liberazione del fideiussore viene così sanzionata, in quanto contraria al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, la condotta del creditore che, conosciuta o avendo ragionevolmente la possibilità di acquisire la conoscenza della sopraggiunta precarietà delle condizioni economiche del debitore garantito, abbia continuato a fargli credito, senza nulla comunicare al garante e senza ottenere l'autorizzazione prevista dalla legge.
In base all'art. 1956 c.c., dunque, se nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell'apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la banca creditrice, la quale è in grado di impedire ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l'esposizione debitoria, è tenuta ad avvalersi di tale possibilità, anche a tutela dell'interesse del fideiussore inconsapevole, se non vuole perdere il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell'altro contraente (per tutte, Cass. sez. I, 22.10.2010, n. 21730).
L'applicazione del principio deve essere, tuttavia, rapportata alle circostanze del caso concreto, tenendo conto che l'art. 1956 c.c. non può essere invocato nei casi in cui sia stato contrattualmente pattuito l'obbligo per i garanti di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca.
Ebbene, nel caso di specie, il contratto di fideiussione (stipulato in data 30.1.2008) prevedeva espressamente un simile impegno. Il par. 5 delle condizioni generali disponeva, infatti, che: “Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la NC. Indipendentemente da quanto disposto al comma precedente, la NC è comunque tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli, entro i limiti dell'importo dallo stesso garantito, l'entità dell'esposizione complessiva del debitore quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa”.
A ciò si aggiunga che il principio della liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. non può essere nemmeno invocato nei casi in cui la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versava il debitore principale sia comune, o, come nella fattispecie, dev'essere presunta tale (Cass. n. 3761/2006; Cass. n. 8486/1995).
La giurisprudenza, nell'ipotesi in cui il fideiussore versi in una posizione di comunanza di interessi con il debitore principale, fa gravare sul garante l'onere di preventivo controllo delle condizioni patrimoniali del garantito, esonerando il creditore dal dovere di chiedere la preventiva autorizzazione.
In proposito, va sottolineato che, come risulta dalla visura storica in atti, all'epoca del rilascio delle garanzie, il fideiussore era amministratore e socio della Parte_1 debitrice principale . e, pertanto, appare difficile Controparte_6 immaginare che lo stesso non fosse a conoscenza della situazione economico finanziaria della società.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha infatti ritenuto non applicabile l'art. 1956 c.c. nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore (Cass. n. 3761/2006; Cass. n. 7587/2001) o di socio (Cass. n. 8850/1992).
Alla luce di tali considerazioni, la liberazione ai sensi dell'art. 1956 c.c. configurerebbe un'ipotesi di abuso del diritto, tradendo la ratio della norma che, come si è visto, è diretta a tutelare il fideiussore inconsapevole.
La censura relativa alla presunta violazione, da parte dell'Istituto di credito, della disciplina prevista dall'art. 1956 c.c. risulta quindi infondata.
- sulla nullità della fideiussione ai sensi dell'art. 2, c. 2, lett. a), L. 287/1990 In sede di comparsa conclusionale, infine, il fideiussore opponente ha eccepito la nullità della fideiussione ai sensi dell'art. 2, c. 2, lett. a), L. 287/1990 e giusto provvedimento della NC d'IA n. B423 del 2.05.2005 emesso in forza dei poteri di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, in quanto contenente le clausole 2, 6 e 8 dello schema contrattuale ABI censurato dall'autorità amministrativa.
Sul punto, giova richiamare l'ordinanza n. 29810 del 12.12.2017, con cui la Suprema Corte ha affermato che “In tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990, spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato”, (Sez. 1, Ordinanza n. 29810 del 12/12/2017, Rv. 646199 -01). Tale pronuncia trae appunto origine dal provvedimento della NC d'IA n. B423 del 2 maggio 2005, con cui è stata ravvisata la contrarietà all'art. 2, c. 2 lett. a) della L. n. 287/1990 degli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la stipula delle fideiussioni omnibus, nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme dalle banche associate. La Suprema Corte ha, quindi, ritenuto chela violazione “a monte” delle norme anticoncorrenziali travolga anche la negoziazione “a valle”, e cioè i contratti stipulati con il contraente finale, anche se conclusi anteriormente all'emanazione del provvedimento della NC d'IA.
In altre parole, il fideiussore sostiene che la fideiussione in contestazione sarebbe stata stipulata in conformità allo “schema” predisposto dall'Associazione NCria IAna nel 2003, e secondo un modello che la NC d'IA, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ha ritenuto contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, II co., lett. a della L. n. 287/1990 (principio ribadito da Cass, 22 maggio 2019, n. 13846).
Ciò posto, va preliminarmente rimarcato che –come evidenziato da condivisibile giurisprudenza di merito –il “recepimento” in contratto di clausole conformi a quelle ritenute portato di intese restrittive della concorrenza non potrebbe comportare la nullità dell'intero contratto ma solo una nullità parziale, relativa esclusivamente alle
“pattuizioni” conformi allo “schema” predisposto dall'Associazione NCria IAna nel 2003; invero, nonostante le cennate pattuizioni, la fideiussione conserva la sua struttura fondamentale e resta integra e lecita la funzione economico-sociale perseguita da entrambi i contraenti per modo che non vi è ragione di ritenere che, senza le clausole pretesamente nulle, le parti non sarebbero addivenute alla conclusione del contratto (da ultimo, Trib. Roma, 3 maggio 2019 secondo il quale l'inserimento nel contratto di fideiussione stipulato in favore di una banca, in conformità allo schema di contratto predisposto dall'ABI nel 2003, secondo un modello che la NC d'IA, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, aveva ritenuto essere contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali, in un'ottica di conservazione del contratto può determinare unicamente la nullità parziale della fideiussione limitatamente alle relative clausole -articoli 2-6-8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI -, sempre che il fideiussore abbia dato la prova che dette intese siano confluite nel contratto in questione e della lesione della sua libertà contrattuale).
Ad ogni buon conto, non può tacersi che –come di recente rimarcato dalla Suprema Corte -la mera presenza, nel testo di una fideiussione omnibus, della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e/o della cd. clausola di reviviscenza, non consente, di per sé, di affermare la relativa nullità delle “pattuizioni a valle” di intesa anticoncorrenziale, occorrendo a tal fine anche la prova –e, prima ancora, la specifica allegazione –da parte del fideiussore istante, del carattere uniforme dell'applicazione delle clausole in questione.
Invero, con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la NC d'IA non ha certo dichiarato l'invalidità tout court dell'intero schema contrattuale predisposto dall'ABI in tema di fideiussione, avendo, invece, così statuito: “a) Gli articoli 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 287/90; b) le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza”.
In tale ordine di concetti la Suprema Corte, con ordinanza n. 30818 del 28 novembre 2018, ha rigettato il ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Venezia -adita da un fideiussore che aveva sottoscritto un contratto nel quale erano trasfuse, agli artt. 2, 6 e 8, clausole identiche a quelle dello schema contrattuale tipo predisposto dall'ABI -aveva respinto la domanda volta ad ottenere la declaratoria della nullità della fideiussione per contrasto con l'art. 2, lett. a), della L. 10 ottobre 1990, n. 287, sul rilievo che il provvedimento della NC d'IA n. 55 del 2 maggio 2005 aveva vietato l'uso uniforme e non già occasionale di quello schema contrattuale e che, nella fattispecie concreta, l'attore –gravato dall'onere della prova –non aveva dimostrato il presupposto in questione.
Segnatamente, sul punto la Corte di Cassazione ha così argomentato: “con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione dell'art. 2697 c.c., si sostiene che incombesse sulla banca, per il principio di vicinanza della prova, l'onere di dimostrare il carattere non già occasionale, bensì uniforme dell'applicazione della clausola in questione. Il motivo è infondato. Il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della NC d'IA su cui l'attore fonda, in buona sostanza, la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c.”.
Allo stato, pur sussistendo un contrasto sul punto nell'ambito della giurisprudenza di legittimità ed in attesa di un eventuale intervento delle Sezioni Unite, si ritiene opportuno condividere l'orientamento sopra riportato in quanto maggiormente conforme alla ratio desumibile dal tenore letterale del provvedimento della NC d'IA n. 55/2005.
In particolare l'Autorità di garanzia ha esposto in premessa di aver svolto l'esame istruttorio avente ad oggetto il modello di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, ponendo attenzione alle “clausole dello schema che potrebbero comportare effetti anticoncorrenziali in seguito a un'eventuale adozione generalizzata da parte delle banche, in mancanza di un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”.
Ancora, la NC d'IA -dopo aver evidenziato che la clausola c.d. “a prima richiesta” sostanzialmente risulta immune da censure anche perché volta a soddisfare l'esigenza, presente nell'ordinamento, di garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario-dà atto che alcune tra le ulteriori condizioni riportate nello schema non sono risultate altrettanto necessarie alla funzione della garanzia bancaria;
ma specifica che è “la loro diffusione generalizzata” che potrebbe produrre effetti anticoncorrenziali
“nella misura in cui inducesse una completa uniformità dei comportamenti delle banche in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela”.
Ebbene, nel caso di specie, sulla scorta delle suesposte motivazioni, anche a voler qualificare come fideiussione omnibus il contratto di garanzia in questione, non potrebbe accogliersi l'eccezione di nullità sollevata, e ciò in quanto il garante, nel termine per le allegazioni assertive e probatorie, non ha dimostrato il carattere non occasionale bensì uniforme dell'applicazione delle clausole contestate.
In assenza di tale prova, il presente motivo di doglianza non può trovare accoglimento.
- sulla revoca del decreto ingiuntivo e sulle spese di lite
Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, l'opposizione va parzialmente accolta e, pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato. L'opponente va, altresì, condannato al pagamento del saldo finale del rapporto, così come rideterminato nel corso dell'istruttoria e precisamente: -il saldo finale del c.c. n. 18850.37,alla data di notifica dell'atto di citazione, è pari ad un importo a debito del correntista di € 165.398,22(a fronte di un saldo passivo risultante da estratto conto di -€ 189.265,52).
La parte opponente va, inoltre, condannata al pagamento, in favore della banca, dell'importo di € 600.000,00a titolo di restituzione delle n. 4 anticipazioni di fatture, che risultano essere state regolate sul c.c. n. 18850.37.
Tenuto conto della parziale soccombenza reciproca e del fatto che è risultato comunque sussistente un credito in favore della convenuta, appare equo disporre la CP_1 integrale compensazione delle spese di lite dei giudizi riuniti da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014.
Parimenti, le spese di CTU (liquidate in separato provvedimento) vanno poste definitivamente a carico della parte attrice, in ragione della metà, mentre la restante metà va posta definitivamente a carico della parte convenuta.
§ 4. — Ha proposto appello ed ha così concluso: “Piaccia all'Ecc.ma Parte_1
Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per i motivi tutti di cui in narrativa ed in riforma integrale e revoca della sentenza n. 6914/2020, emessa dal Tribunale Civile di Roma, pubblicata in data 05.05.2020, nel giudizio R.G. 73716/2016 e notificata, a mezzo PEC, in data 05.05.2020,
a) in via preliminare, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto, sospendere, ex artt. 283 e 351 c.p.c., l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
b) in via principale e nel merito: accertare e dichiarare, nulla/annullabile e/o inefficace la fideiussione rilasciata dall'opponente in favore di Parte_1 [...]
per violazione della normativa antitrust, in particolare Controparte_1 dell'art. 2 della legge 287/1990 e per l'effetto dichiarare l'opponente liberato da ogni obbligo nei confronti della stessa Controparte_1
c) ancora in via principale, accertare e dichiarare la palese erroneità dell'importo residuo indicato come dovuto nella sentenza gravata e per l'effetto riformare la sentenza di primo grado perché infondata e non provata, in fatto ed in diritto, sia nell'an che nel quantum debeatur;
d) in via concorrente, accertare e dichiarare, in ogni caso, anche attraverso CTU contabile di cui, in questa sede si reitera la già richiesta estensione, l'illegittimità e/o la nullità dei tassi di interesse ultralegali, delle commissioni di massimo scoperto applicate dalla anche in ragione della capitalizzazione trimestrale degli CP_1 interessi, e commissioni di massimo scoperto e, per l'effetto, rideterminare i saldi per periodo e, quindi, il saldo finale del c/c n. 18850.37 e del conto anticipi, epurando gli effetti anatocistici e detraendo gli importi in linea capitale non riferibili e/o non opponibili alla società opponente anche per l'applicazione di interessi in misura superiore ai tassi “soglia” del periodo, con la conseguente applicazione dei tassi legali, nonché per l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto e per la capitalizzazione trimestrale sia degli interessi passivi che delle commissioni di massimo scoperto.
e) In via istruttoria, si insiste in questa sede per l'estensione della già ammessa consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare: a) il saldo effettivo del c/c 18850.37 e del conto anticipi, epurando gli effetti anatocistici (conseguenti anche all'accertata nullità delle clausole di presunta reciprocità) e detraendo gli importi in linea capitale (e per interessi passivi) di cui agli importi che risulteranno non riferibili e/o non apponibili alla società opponente, nonché, in ogni caso, depurando gli estratti conto per periodo dalla illegittima applicazione di tassi ultralegali, di commissioni di massimo scoperto e della capitalizzazione trimestrale degli stessi”.
rappresentata da ha resistito al gravame ed Controparte_2 CP_3 ha così concluso: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: a) in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto per i motivi esposti nel paragrafo sub.1) del presente atto;
b) nel merito rigettare l'appello e le avverse domande perché infondate, in fatto ed in diritto, e comunque non provate, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 6914/2020 emessa dal Tribunale Civile di Roma in data 24.4.2020 e pubblicata il 5.5.2020.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del 20 ottobre 2025, previa concessione dei termini come da decreto pubblicato il 24.07.2025.
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Va preliminarmente valutata l'eccezione sollevata dall'appellante di carenza di legittimazione della cessionaria intervenuta, per mancanza di Controparte_2 prova circa l'inclusione del credito oggetto del giudizio in quelli oggetto della cessione, non essendo a tal fine sufficiente la produzione della G.U. contenente l'avviso di cessione.
L'eccezione va disattesa. Risulta dall'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23.12.2017 n. 151 prodotta dalla parte intervenuta che la stessa divenuta titolare di crediti derivanti da rapporti giuridici già in capo alla cedente costituiti, tra CP_1 Controparte_1
l'altro, da: “(i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a BMPS (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017; (v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), costituito ai sensi del D.P.R. n. 278 del 28 maggio 1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Fidi Toscana S.p.A.; (vii) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Unifidi Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l.”.
I rapporti in contestazione nel presente giudizio presentano tutti i requisiti richiesti;
in particolare i rapporti di cui è causa sono classificati “a sofferenza” nella comunicazione della NC al curatore fallimentare della (doc. 12 del Controparte_6 fascicolo monitorio) e nella raccomandata A.R. della NC in data 3.5.2026 all'odierno appellante (doc. 13 fascicolo monitorio).
Inoltre in G.U. è previsto che: “I dati indicativi di ciascuno dei Crediti BMPS, nonche' la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno richiesta, dell'avvenuta cessione, sono messi a disposizione sul sito internet https://www.gruppomps.it/cessione-dei- crediti.html e resteranno a disposizione fino all'estinzione del relativo credito ceduto”.
Dal suddetto sito internet risulta che rapporti i distinti con il n. FG 2757060, sono stati oggetto di cessione in favore della Controparte_2
Il n. FG 2757060 corrisponde ai rapporti oggetto del credito ingiunto, essendo riportato nel citato doc. 13 del fascicolo monitorio, contenente la revoca e messa in mora inviata all'odierno appellante.
L'eccezione va pertanto respinta.
§ 5. — L'appello contiene i seguenti motivi di impugnazione:
- erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di nullità della fideiussione rilasciata dal in quanto meramente Pt_1 riproduttive dello “schema abi” e conseguentemente ha rigettato l'eccepita non azionabilità della stessa.
L'appellante ripropone la tesi della nullità totale del contratto di fideiussione, per violazione della normativa antitrust, senza la necessità di dover provare il permanere dell'accordo che viola la concorrenza.
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Va respinta la tesi dell'appellante secondo la quale, stante la presenza nel contratto delle clausole riproduttive dello schema ABI sanzionato dalla NC d'IA con il provvedimento n. 55/2005, la fideiussione sarebbe totalmente invalida.
Sul punto, va richiamato il principio formulato dalle S.U., al quale questa Corte intende dare continuità, secondo il quale: “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” Sez. U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021.
La parte appellante, poi, nulla ha dedotto circa una diversa volontà delle parti, nel senso che, sia la sia il fideiussore, non avrebbero stipulato la fideiussione in assenza CP_1 delle clausole sanzionate. Va pertanto esclusa la fondatezza della tesi della nullità totale.
Quanto alla nullità parziale, nessuna deduzione è contenuta nel motivo di impugnazione tale da consentire di ritenere che, dichiarate invalide le tre clausole, ed applicata la disciplina codicistica della fideiussione, la avrebbe perso il diritto CP_1 di agire nei confronti del fideiussore. Tardivamente, solo nelle note conclusionali depositate dall'appellante per l'odierna udienza, è stata contestata l'estinzione della garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c.
In proposito, va rilevata l'inammissibilità dell'eccezione ex art 345 c.p.c., atteso che per costante giurisprudenza della S.C. l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., costituisce eccezione in senso stretto ed è soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito (Cass. n. 835 del 13/01/2025, Cass. n. 8023 del 25/03/2024). Nel caso in questione, l'opponente, a fronte della produzione del contratto di fideiussione in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto eccepire il decorso del termine ex art. 1957 c.c. nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ed invece detta eccezione non risulta proposta.
Il motivo è, pertanto, nel complesso inidoneo a scalfire la motivazione del primo giudice, che peraltro aveva svolto le argomentazioni partendo dalla qualificazione del rapporto quale contratto autonomo di garanzia.
- Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato e Contro dimostrato l'effettivo ammontare del credito reclamato da
La parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha accertato la quantificazione del credito, ritenendo che la NC opposta avesse assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, anche all'esito di quanto emerso dalla CTU.
Secondo l'appellante, invece, il credito preteso dalla non sarebbe stato provato, CP_1 sia nell'an che nel quantum. In particolare, secondo l'appellante, la “non ha CP_1 depositato il contratto conto anticipi, limitandosi a depositare un contratto del 27.11.2013 che come già evidenziato nulla ha a che vedere con le anticipazione regolate in forza delle fatture presentate ed indicate nel corso per decreto ingiuntivo”.
Peraltro, osserva ancora che l'omessa impugnazione o approvazione Parte_1 tacita dell'estratto conto non intacca il diritto di contestare, anche oltre il termine di cui all'art. 1382 c.c., l'effetto dell'addebito illecito.
Dunque, secondo l'appellante è evidente che nel caso di specie non potrebbe ritenersi raggiunta la prova del credito reclamato dalla CP_1
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La censura, con la quale si lamenta la mancata prova del credito azionato dalla stante la mancata produzione del conto anticipi, va disattesa. CP_1
Sostiene l'appellante che potesse come non possa ritenersi sufficiente aver depositato la documentazione attestante le anticipazioni eseguite, senza aver dimostrato di aver ricevuto dai debitori ceduti il pagamento delle fatture portate allo sconto, ovvero – proprio in mancanza del contratto- di aver adempiuto alle previsioni contrattuali poste a carico della per il recupero del credito. CP_1
L'argomentazione è priva di logica. L'addebito in conto corrente è avvenuto stante il mancato pagamento delle indicate fatture. Dunque la prova di aver ricevuto dai debitori ceduti il pagamento delle fatture portate allo sconto, prova che l'appellante sostiene essere mancata, non poteva, all'evidenza, essere fornita dalla CP_1 Peraltro sul punto il Tribunale ha osservato: “L'istituto di credito, pur tuttavia, produce n. 4 anticipazioni che risultano essere state regolate sul c.c. n. 18850.37. Segnatamente:
-un anticipo di €137.840,99 a seguito della presentazione delle fatture 103, 104 e 105 del 5.9.2013 e della fattura n. 116 del 27.9.2013 emesse nei confronti della Fiera di Roma Srl.;
-un anticipo di €65.884,20 a seguito della presentazione della fattura n. 115 del 25.9.2013 emessa nei confronti della;
Parte_2
-un anticipo di €141.827,38 a seguito della presentazione della fattura n. 106 del 6.9.2013 emessa nei confronti della;
CP_7
-un anticipo di €254.447,43 a seguito della presentazione della fattura n. 102 del 4.9.2013 emessa nei confronti del Comune di Roma.
Tali anticipazioni non risultano essere state oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente e, stante l'assenza in atti del relativo contratto di conto anticipi fatture n. 40729808.90, il credito che deve essere riconosciuto spettante alla banca opposta è solo quello che risulta da tale documentazione.
Come correttamente osservato dal CTU, infatti, in assenza di contratto non può essere applicata dalla banca nessuna commissione;
ne consegue che l'importo che la stessa è legittimata a richiedere è pari a quello delle anticipazioni effettivamente erogate che risulta essere pari ad € 600.000,00.
Va ribadito che l'esigibilità di detto importo, per come comprovato dalla documentazione riportata, non risulta essere stata adeguatamente contestata dall'opponente il quale non ha svolto rilievi in ordine alle fatture allegate, le quali del resto riportano la sottoscrizione della società, originario debitore dei rapporti per cui è causa.
Inoltre tali importi risultano essere stati contabilizzati nell'estratto conto al 31.12.2013 del c.c. n. 18850.37 e non risulta che tale documento sia stato contestato nei termini ad opera del debitore principale.
E' infatti consolidato il principio per cui, ai sensi dell'art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), fermo restando che ciò non impedisce la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (per tutte: Cass. 17 novembre 2016, n. 23421; Cass. 26 maggio 2011, n. 11626; Cass. 14 febbraio 2011, n. 3574).
Pertanto gli estratti conto bancari non contestati si presumono conformi alle disposizioni impartite dal correntista e su quest'ultimo grava l'onere di provare l'esistenza di fatti, non necessariamente negativi ma anche positivi, diversi e contrari rispetto al contenuto delle annotazioni (Cass. n.3574/2011).
Né potrebbe assumere rilievo il fatto che ad agire nella presente sede sia il fideiussore, atteso che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, qualora sia stata prestata una fideiussione ed il debitore principale, non avendo contestato tempestivamente gli estratti conto inviatigli dalla banca, sia decaduto, ai sensi dell'art. 1832 c.c., dal diritto di impugnarli, le risultanze degli estratti conto sono vincolanti anche per il fideiussore, il quale non può pertanto contestare l'ammontare del credito della banca (Cass. n. 8944/2016; Cass. n. 817/2016)”.
Il motivo, pertanto, imperniato sulla mancata prova del credito stante la mancata produzione del conto anticipi, è del tutto avulso dalla motivazione del Tribunale, che, proprio per la mancanza del contratto di anticipazione su fatture, ha escluso ogni connessione e spesa addebitata sul conto corrente, ed ha confermato la domanda proposta in via monitoria dalla limitatamente agli importi effettivamente erogati, CP_1
a fronte delle fatture portate allo sconto dalla società correntista.
- Sull'istruttoria svolta: le risultanze emerse dalla CTU – l'erronea decisione del Tribunale di non voler estendere l'esame peritale anche all'anatocismo ed all'usura come richiesto in atti.
Con il secondo motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui non ha esteso l'esame peritale alla dedotta applicazione di interessi anatocistici.
Secondo l'appellante, invero, sarebbe stata necessaria la verifica contabile anche in relazione all'anatocismo applicato, nonché in relazione al superamento dei tassi applicati dalla NC.
- Erronea pronuncia in merito alla eccepita presunta condizione di reciprocità nell'applicazione della capitalizzazione degli interessi, non applicata nel caso di specie nei contratti di conto corrente. Con il terzo motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha genericamente ed erroneamente motivato sulle contestazioni dell'odierno appellante in ordine all'illegittima applicazione di interessi anatocistici e anche in conseguenza della presunta condizione di reciprocità indicata dalla banca.
Secondo l'appellante, dai contratti depositati dalla verrebbe indicato CP_1
l'incremento che il saldo creditorio a favore della subisce per effetto della CP_1 capitalizzazione trimestrale, mentre quello a favore del correntista rimarrebbe invariato. Dunque, sarebbe provato che il saldo creditorio a favore della banca ha subito un oggettivo incremento a discapito di quello del correntista, rimasto invariato. Invero, da un lato il tasso debitore annuo nominale (per sconfinamenti o scoperti autorizzati) è fissato nel 14.650% e si accresce sino al 15.474% effettivo su base annua (T.A.E) per effetto della capitalizzazione trimestrale;
allo stesso modo il tasso debitore è fissato al 9.50% per sconto sbf e si accresce sino al 9.843% per effetto della capitalizzazione;
invece, dall'altro, il tasso sul conto in attivo, pari allo 0,050% nominale annuo, non ottiene alcun incremento a seguito di capitalizzazione trimestrale, rimanendo sempre invariato su base annua anche a seguito della capitalizzazione trimestrale. In altri termini, precisa l'odierno appellante: “la capitalizzazione degli interessi a favore della banca è preclusa dalla mancata previsione di un interesse a favore del cliente e deve ritenersi che la determinazione del tasso nella misura dello 0,01% annuo (o simili) sia da considerarsi un interesse meramente simbolico (“nummo uno”) e dunque non corrisponda ad una valida pattuizione di interesse a favore del cliente”.
Pertanto, insiste l'appellante, sulla dichiarazione di nullità della clausola anatocistica in quanto illegittima.
Sotto atto profilo, contestando la decisione impugnata per omessa pronuncia sul punto, l'appellante sostiene che il patto de quo è altresì censurabile ai sensi dell'art. 1344 c.c., in quanto la previsione di un interesse attivo vicino allo zero potrebbe configurare un contratto in frode alla legge.
***
Il terzo ed il quarto motivo vanno disattesi.
Il correntista afferma, con riguardo agli interessi creditori, che il TAE sarebbe stato indicato nel contratto in pari misura rispetto al TAN e quindi non si avrebbe alcuna capitalizzazione (al contrario di quanto accade per gli interessi debitori ove il TAE è indicato chiaramente in misura superiore al TAN ); difetterebbe quindi la reciprocità e ciò comporterebbe che anche gli interessi debitori andrebbero conteggiati senza capitalizzazione.
La doglianza è infondata.
Nel caso di specie il TAE creditorio e quello debitorio infatti sono stati arrotondati a tre cifre decimali ma mentre per quello creditorio dette cifre sono numericamente zero per cui ben potevano essere omesse, per quello debitorio sono diverse da zero.
La capitalizzazione degli interessi segue infatti la seguente formula di matematica finanziaria:
TAE = (((TAN/100)/4 + 1)alla quarta – 1) *100.
Ebbene, nel caso di TAN, come quello di specie, pari a 0,013 avremmo il seguente calcolo
0,050/100 = 0,00050
0,00050/4 =0,000125
0,000125+1= 1,000125
1,000125 alla quarta = 1.00050009376
1.00050009376 -1 = 0, 00050009376
0,00050009376x 100 = 0.050009376
In conclusione il TAE è = 0.050009376 che arrotondato come quello debitorio a tre cifre dopo la virgola è 0,050 ossia proprio quello indicato in contratto.
In buona sostanza, applicando i suddetti criteri matematici e il principio generale di interpretazione secondo cui nel dubbio le clausole debbono essere interpretate nel senso che abbiano qualche effetto anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno (art. 1367 c.c.) non vi è alcun contrasto con l'insegnamento della Corte di legittimità che stabilisce un principio di ordine generale non applicabile però nel presente giudizio.
Nel caso concreto infatti il tasso finale, previa capitalizzazione trimestrale, comunque è sicuramente pari a un numero uguale a quello iniziale per la parte intera e alle prime tre cifre nella parte decimale e non è in alcun modo allegato e tantomeno provato che in concreto detta capitalizzazione trimestrale non vi sia stata.
Per quanto riguarda la seconda parte del motivo riguardante la previsione di un tasso meramente simbolico degli interessi creditori, è sufficiente osservare come la determinazione della misura degli interessi attivi e passivi è data dal mercato, di talché, fermo il principio cardine dell'autonomia negoziale, il giudizio sulla convenienza o meno del rapporto tra interessi debitori ed interessi creditori non può, all'evidenza, determinare la nullità degli interessi pattuiti per assenza di reciprocità, ma trova, eventualmente, rimedio, appunto, nella varietà dell'offerta fornita dagli oltre 400 istituti bancari italiani.
Quanto al richiamo ai principi in tema di contratti di scambio, (sempre che si possa qualificare il contratto di conto corrente come contratto di scambio), è sufficiente osservare che il giudice di primo grado ha risposto alla contestazione, con motivazione che questa Corte condivide, con il richiamo al principio affermato da Cass. n. 22567/2015, per cui lo squilibrio economico originario delle prestazioni delle parti non può comportare la nullità del contratto per mancanza di causa, perché nel nostro ordinamento prevale il principio dell'autonomia negoziale, che opera anche con riferimento alla determinazione delle prestazioni corrispettive.
Va pertanto escluso che ricorra nel caso in questione il caso del negozio in frode alla legge di cui all'articolo 1344 del codice civile.
§ 5. — Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti della parte intervenuta. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa tratto dal decisum, ai sensi del D.M. 147/2022, valori medi, nella misura di euro 26.155 oltre a spese generali, IVA e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di e rappresentata da Controparte_1 Controparte_2 contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra CP_3 conclusione disattesa, così provvede:
1. — rigetta l'appello;
2. — condanna la parte appellante al rimborso, in favore di Controparte_2 rappresentata da delle spese sostenute per questo grado del giudizio, CP_3 liquidate nella misura di euro 26.155 oltre a spese generali, IVA e CPA.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, fatti salvi i successivi controlli da parte della Amministrazione, se dovuto. Così deciso in Roma il giorno 20.10.2025.
Il presidente estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary Presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2675 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del 20 ottobre 2025 e vertente
TRA
(c.f. ) , con gli avvocati Andrea Parte_1 C.F._1
OL e Andrea NI
PARTE APPELLANTE
E
( , parte contumace Controparte_1 P.IVA_1
PARTE APPELLATA
(P.I. ) rappresentata da P.I. Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
), in persona del suo procuratore speciale Avv. P.IVA_3 Controparte_4 rappresentata e difesa dall'avvocato Davide Pirrottina
PARTE INTERVENUTA OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 6914/2020 emessa dal Tribunale di Roma, sez. XVI, pubblicata in data 05 maggio 2020 in materia di pagamento di contratti bancari. Si dà atto che la presente causa non concerne la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — Primo grado:
- con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma n. 55230/2016 con il quale veniva ingiunto lui il pagamento della somma di euro 783.263,28 in favore della , CP_5 rassegnando le seguenti conclusioni:
«Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per i motivi tutti di cui in narrativa: in via preliminare, rigettare, ove richiesta, l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi di cui in narrativa;
in via principale, accertare e dichiarare invalido, illegittimo, infondato e non provato il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocarlo e dichiararlo inefficace nei confronti dell'opponente; nel merito, respingere, comunque, la domanda avversaria, perché infondata e non provata, in fatto ed in diritto, sia nell' an che nel quantum debeatur ovvero, subordinatamente (e salvo gravame), revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare la domanda avversaria;
in via concorrente, accertare e dichiarare, in ogni caso, l'illegittimità e/o la nullità dei tassi di interesse ultralegali, delle commissioni di massimo scoperto applicate dalla anche in ragione della CP_1 capitalizzazione trimestrale degli interessi, e commissioni di massimo scoperto e, per l'effetto, rideterminare i saldi per periodo e, quindi, il saldo finale del c/c n.18850.37 e del conto anticipi, epurando gli effetti anatocistici e detraendo gli importi in linea capitale non riferibili e/o non opponibili alla società opponente anche per l'applicazione di interessi in misura superiore ai tassi “soglia” del periodo, con la conseguente applicazione dei tassi legali, nonché per l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto e per la capitalizzazione trimestrale sia degli interessi passivi che delle commissioni di massimo scoperto...Con riserva di ogni ulteriore deduzione, istanza e richiesta, anche istruttoria, anche all'esito della costituzione avversaria, ex art. 183, 6° comma, c.p.c.. Con vittoria di spese, competenze, onorari, IVA e CAP »;
- con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio la
[...] chiedendo il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto e la sua provvisoria esecuzione, rassegnando le seguenti conclusioni:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 19864/2016, rigettare l'opposizione proposta da e tutte le domande proposte dal predetto in quanto Parte_1 infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare il predetto decreto ingiuntivo opposto n. 19864/2016 ( r.g. 55230/2016). Con vittoria delle spese del giudizio»;
- il Tribunale, istruita la causa mediante CTU contabile, all'udienza del 8 ottobre 2019 ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
§ 2. — All'esito del giudizio, il Tribunale ha così deciso:
«a) In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , in qualità Parte_1 di fideiussore della . (dichiarata fallita con sentenza Controparte_6
n. 163/2016 dal Tribunale di Roma) REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 55230/2016 , emesso dal Tribunale di Roma in data 11 .08.2016;
b) CONDANNA al pagamento in fav ore della Monte dei Paschi di Parte_1
Siena S .p.a., della somma di € 165.398,22 quale saldo passivo del c.c. n. 18850.37
c) CONDANNA al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1 dell'importo complessivo di € 600.000,00 così determinato:
[...]
- € 137.840,99 quale debito risultante a fronte dell'anticipazione erogata dalla banca convenuta a seguito della presentazione delle fatture 103, 104 e 105 del 5.9.2013 e della fattura n. 116 del 27.9.2013 emesse nei confronti della Fiera di Roma Srl.;
-€ 65.884,20 quale debito risultante a fronte dell'anticipazione erogata dalla banca convenuta a seguito della presentazione della fattura n. 115 del 25.9.2013 emessa nei confronti della;
Parte_2
-€ 141.827,38 quale debito risultante a fronte dell'anticipazione erogata dalla banca convenuta a seguito della presentazione della fattura n. 106 del 6.9.2013 emessa nei confronti della;
CP_7
-€ 254.447,43 quale debito risultante a fronte dell'anticipazione erogata dalla banca convenuta a seguito della presentazione della fattura n. 102 del 4.9.2013 emessa nei confronti del Comune di Roma;
d) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite». A fondamento della decisione, il primo Giudice, per quanto interessa il presente giudizio di appello, ha stabilito che:
- sulla legittimazione processuale della opposta CP_1
Parte opponente ha affermato che la procura alle liti sarebbe stata rilasciata da un soggetto privo di legittimazione a rappresentare la banca in sede processuale, non essendo stata depositata la relativa procura notarile nella fase monitoria.
Orbene, giova evidenziare che, anche se il provvedimento monitorio fosse stato emesso in carenza dei presupposti necessari per la sua emissione, questo non potrebbe comunque essere dichiarato nullo. Ciò alla luce del seguente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso" (Cass. n. 1184 del 19 gennaio 2007).
Restano pertanto irrilevanti ai fini di un accertamento siffatto eventuali vizi della procedura monitoria che non involgano l'inesistenza del diritto azionato con detta procedura (Cass., 5.9.1987, n. 7224; Cass. 12.1.2006, n. 419).
Di conseguenza, appare irrilevante nella presente sede ogni contestazione in ordine ad irregolarità relative alla emissione del decreto ingiuntivo opposto, considerato comunque che nel presente giudizio di opposizione risulta prodotta la documentazione dalla idonea a giustificare la legittimazione del soggetto che ha conferito il mandato alle liti.
- in tema di riparto dell'onere della prova
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza
-e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato-mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. -che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso-si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Ciò posto, nella presente sede, la ha chiesto ed Controparte_1 ottenuto il predetto decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di €783.263,28 quale saldo negativo dei seguenti rapporti contrattuali:
-€ 182.931,39 quale saldo debitore relativo al contratto di conto corrente n. 18850.37;
-€ 600.000,00 quale saldo debitore relativo al contratto di conto anticipi fatture n. 40729808.90 maturato a seguito delle anticipazioni regolate sul predetto c.c. n. 18850.37.
Tali contratti erano intestati alla società . (dichiarata Controparte_6 fallita con sentenza n. 163/2016 emessa il 23.2.2016 dal Tribunale di Roma) ed erano garantiti dall'odierno opponente, , in virtù di fideiussione rilasciata il Parte_1
30.1.2008 fino alla concorrenza dell'importo di € 840.000,00.
Ebbene, il fideiussore ha intrapreso il presente giudizio al fine di ottenere, in via preliminare, il rigetto dell'eventuale istanza di provvisoria esecuzione;
in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo e, per l'effetto, la declaratoria che nulla è dovuto dai fideiussori;
in via concorrente, per far accertare l'applicazione, da parte della banca convenuta, di addebiti illegittimi ed al fine di rideterminare il saldo finale dei conti predetti, previo ricalcolo degli effettivi rapporti di credito-debito attualmente esistenti tra le parti, nonché per far accertare e dichiarare l'inoperatività della fideiussione rilasciata dagli opponenti, per violazione dell'art. 1956 c.c. e la sua nullità ai sensi dell'art. 2, c. 2, lett. a), L. 287/1990.
In particolare, con riferimento ai suddetti rapporti, la parte opponenteha lamentato la mancata produzione del contratto di conto anticipi, nonché la violazione del divieto di anatocismo;
l'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto e di interessi ultralegali.
Per contro, la convenuta ha eccepito la genericità ed infondatezza delle avverse CP_1 doglianze.
- sulla ammissibilità delle domande di parte opponente e sulla natura del contratto di garanzia stipulato in data 30.1.2008
Prima di passare all'analisi delle doglianze svolte dall'attore, va premesso che l'eccezione mossa dalla banca opposta e volta a far valere l'inammissibilità delle domande di parte opponente in virtù della natura di “contratto autonomo di garanzia” della fideiussione stipulata in data 30.1.2008, merita di essere respinta in quanto infondata.
Giova premettere che l'elemento caratterizzante e specializzante del contratto autonomo di garanzia consiste nell'autonomia che il rapporto di garanzia assume nei confronti del rapporto di valuta, rispetto al quale risulta reciso quel vincolo di accessorietà di cui agli artt. 1936, 1941 e 1945 c.c., che connotano in modo identificativo la garanzia fideiussoria.
L'autonomia del contratto di garanzia determina l'assunzione da parte del garante dell'impegno di pagare al beneficiario della garanzia a “semplice” o a “prima” richiesta del creditore, con rinuncia ad opporre le eccezioni relative al rapporto garantito (ex multis Cass., 17.1.2008, n. 903).
La diversità di struttura e di effetti si riflette sulla causa concreta del rapporto che, per quanto concerne il contratto autonomo di garanzia, va ravvisata nella traslazione in capo al garante del rischio economico costituito dalla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa o meno da inadempimento colpevole. Infatti, la prestazione dovuta dal garante è qualitativamente diversa da quella dovuta dal debitore principale, essendo (non quella di assicurare l'adempimento della prestazione dedotta in contratto ma) semplicemente quella di assicurare la soddisfazione dell'interesse economico del beneficiario compromesso dall'inadempimento (Cass. n.2377/2008; Cass. Sez.Un., n. 3947del 18.2.2010).
Per quanto concerne la questione dell'idoneità o sufficienza della clausola di pagamento a prima o semplice richiesta (o senza eccezioni) a trasformare un contratto di fideiussione (pur atipico) in un contratto autonomo di garanzia, la giurisprudenza ha anzitutto affermato che a fronte della qualificazione della garanzia come fideiussoria, soggetta, in quanto tale, alla sorte del debito principale, la parte che faccia valere la diversa configurazione di detta garanzia come autonoma e, quindi, svincolata dal debito principale, ha l'onere di dedurre gli elementi oggettivi sui quali tale configurazione si fonda (Cass. n. 8540/2000).
In secondo luogo, è oramai principio affermato quello per cui “L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”. (Cass. n.3552/1998; Cass. n. 8248/1998; Cass. n. 6757/2001; Cass. n. 3257/2007; Cass. n. 14853/2007; Cass. n. 11890/2008; Cass. Sez. Un., n. 3947del 18.2.2010; Cassazione civile sez. III, 20/10/2014, n.22233).
Ciò posto, secondo la parte opposta, la fideiussione stipulata da Parte_1 conterrebbe una serie di clausole intese chiaramente a rendere l'obbligazione del garante autonoma rispetto a quella del debitore principale, al fine di porre la banca al riparo da eccezioni inerenti i rapporti principali intrattenuti con il debitore garantito.
Segnatamente, nel testo della fideiussione del 30.1.2008, si legge, all'art. 2, che: “Il fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla NC le somme che dalla NC stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite in caso di nullità, di annullamento, inefficacia o revoca ancorché stragiudiziale e/o in via transattiva, dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo”; all'art. 7 che: “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla NC, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio...”; all'art. 8, che:
“nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”.
Ebbene, stante il tenore letterale delle menzionate clausole e sulla scorta dei principi giurisprudenziali espressi, va attribuita alla fideiussione per cui è causa la natura di contratto autonomo di garanzia. E', infatti, patente la volontà delle parti nel senso di rendere l'obbligo di garanzia autonomo rispetto all'obbligazione principale garantita e non si riscontrano nel testo del documento elementi idonei a ritenere sussistente un'evidente discrasia rispetto a tale volontà negoziale, per come chiaramente espressa nel senso sopra descritto.
Ciò nondimeno tale rilievo non determina di per sé l'inammissibilità delle domande svolte dall'opponente fideiussore in ordine ai rapporti oggetto dell'obbligazione principale.
Invero, secondo un orientamento ampiamente consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, recepito dalla pronuncia a Sezioni Unite sopra citata, l'impermeabilità del contratto autonomo di garanzia alle eccezioni di merito del garante trova un limite, oltre che nel caso in cui sia proponibile la cd. exceptio doli generalis seu presentis, basata sull'evidenza certa del venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per altra causale, in queste altre ipotesi: quando le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia;
quando esse ineriscano al rapporto tra garante e beneficiario;
quando il garante faccia valere l'inesistenza del rapporto garantito;
quando, infine, la nullità del CP_8 dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta (Cass. Sez. Un., n. 3947del 18.2.2010, in motivazione, ove i richiami a Cass. 7 marzo 2002, n. 3326, Cass. 14 dicembre 2007, n. 26262 e Cass. 3 marzo 2009, n. 5044). Infatti, come sottolineato dalla citata Cass. Sez. Un., n. 3947del 18.2.2010, l'accessorietà dell'obbligazione autonoma di garanzia rispetto al rapporto debitorio principale assume un “carattere elastico”, di semplice collegamento e coordinamento tra obbligazioni, ma non viene del tutto a mancare: e ciò sarebbe dimostrato, oltre che dal meccanismo di riequilibrio delle diverse posizioni contrattuali attraverso il sistema delle rivalse, proprio dalla rilevanza delle ipotesi in cui il garante è esonerato dal pagamento per ragioni che riguardano comunque il rapporto sottostante.
Dal tenore dell'atto di opposizione, si desume che la parte opponente contesta la validità del contratto di conto corrente sottostante al rapporto fondamentale deducendo l'assenza della condizioni di reciprocità nell'applicazione della capitalizzazione degli interessi;
la violazione del divieto di anatocismo;
l'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto e l'applicazione di interessi usurari.
Si tratta, a ben vedere, di contestazioni potenzialmente idonee a determinare la nullità delle relative clausole contrattuali per violazione di norme imperative (vengono rispettivamente in rilievo gli artt. 1283 c.c. e 120 TUB;
l'art. 2 bis D.L. 185/2008 e l'art. 117 bis TUB; l'art. 644 c.p., l'art. 1, c. 1 D.L. 394/2000 convertito nella L. 24/2001, l'art. 1815 c.2 c.c., l'art. 2 L. 108/1996). Ne consegue che -non essendovi motivo di discostarsi dall'insegnamento che ammette la proponibilità, da parte del garante, delle eccezioni fondate sulla nullità del contratto- base per violazione di norme imperative -il garante autonomo debba ritenersi pienamente legittimato a sollevare, nei confronti della banca, l'eccezione di nullità della clausola anatocistica, di quella relativa all'applicazione di commissioni illegittime o di interessi usurari.
Va evidenziato, del resto, che, se si ammettesse la soluzione contraria, si finirebbe per consentire al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta (cfr. Cassazione civile sez. I, 10/01/2018, n.371; Cassazione civile sez. I, 14/12/2007, n.26262).
- sull'estratto conto ex art. 50 TUB
Tanto premesso, giova ricordare che l'art. 50 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (di seguito “testo unico bancario” o anche solo “TUB”), rubricato "decreto ingiuntivo", recita: "la NC d'IA e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido".
La norma viene applicata in primis nei procedimenti monitori azionati dalle banche per chiedere il pagamento del saldo del conto corrente a debito del cliente.
Muovendo dal tenore letterale della norma e, leggendola alla luce degli artt. 118 TUB, 1853 e 1857 c.c., è possibile affermare che la banca in fase monitoria può depositare anche solamente gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB, riguardanti l'ultimo periodo di movimentazione, secondo la periodicità concordata dalle parti, di regola trimestrale. Non deve, almeno nella suddetta fase, depositare gli estratti conto riguardanti tutta la durata del rapporto. Quanto affermato è in linea con la giurisprudenza di legittimità prevalente, secondo la quale la banca nella fase monitoria può "produrre solo gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell'art. 50 TUB", vale a dire il documento contenente le indicazioni dell'ultimo estratto conto di chiusura (Cass. n. 9695 del 3 maggio 2011).
Tuttavia, per giurisprudenza costante è onere della banca, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, depositare tutti gli estratti conto sin dall'inizio del rapporto, come recentemente ribadito da Cass. Civ., sez. I, sent. 2 agosto 2013, n. 18541: “superata la fase monitoria, nella quale possono essere prodotti gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto, ai sensi del citato art. 50 T.U.B. attualmente vigente, nel successivo giudizio a cognizione piena, una volta che sia stata contestata, per mancanza dei requisiti di legge, la pattuizione degli interessi ultralegali la banca è tenuta a produrre gli estratti conto a partire dall'apertura del conto, anche oltre il decennio”.
Tale orientamento è stato ribadito più volte dalla Suprema Corte, anche nella recente ordinanza n. 14640 del 6.6.2018, in cui si afferma che “La norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa” (Ordinanza n. 14640 del 06/06/2018, Rv. 649121 - 01).
E nello stesso senso ha statuito la successiva ordinanza n. 15149 dell'11.6.2018, secondo cui “Nei rapporti bancari in conto corrente, l'accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali nonché la loro capitalizzazione trimestrale, impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio” (Sez. 1, Ordinanza n. 15148 del 11/06/2018, Rv. 648898 -01).
Sicché, nel giudizio di opposizione, aprendosi una fase a cognizione piena e nel contraddittorio delle parti, la banca è onerata alla piena dimostrazione del credito vantato, ed in particolare del titolo contrattuale sul quale esso trova fondamento, nonché, trattandosi di rapporto di durata, di tutta la sequenza delle movimentazioni che sono state effettuate nel corso degli anni. - sull'assolvimento dell'onere probatorio della CP_1
Nel caso in esame, la NC opposta ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante.
Ciò ha costituito oggetto di verifica anche da parte del consulente tecnico d'ufficio, il quale ha effettuato il ricalcolo del saldo avendo previamente riscontrato, in maniera condivisibile, che risulta prodotto agli atti il contratto di apertura del conto corrente ordinario n. 18850.37 stipulato in data 30.1.2008; i relativi estratti conto, dall'origine del rapporto fino alla chiusura del 30.6.2016, che –come verificato dal CTU- risultano comprensivi non solo dei singoli movimenti giornalieri ma anche degli scalari trimestrali.
In merito al contratto di conto anticipi fatture, la banca ha prodotto una “lettera- contratto di credito” in cui al paragrafo 2) viene dato atto della concessione di una linea di credito dell'importo di € 600.000,00 con validità sino al 30.4.2014 utilizzabile sotto forma di anticipo fatture commerciali. Di seguito risulta stabilito che le condizioni economiche e giuridiche che regolano tale concessione creditizia “sono riportate nel contratto specifico che le parti provvederanno a perfezionare separatamente”.
Tale accordo specifico il quale, come chiaramente pattuito dalle parti, avrebbe dovuto predisporre le clausole volte a regolare le menzionate anticipazioni, non risulta essere stato versato in atti.
L'istituto di credito, pur tuttavia, produce n. 4 anticipazioni che risultano essere state regolate sul c.c. n. 18850.37. Segnatamente:
-un anticipo di €137.840,99 a seguito della presentazione delle fatture 103, 104 e 105 del 5.9.2013 e della fattura n. 116 del 27.9.2013 emesse nei confronti della Fiera di Roma Srl.;
-un anticipo di €65.884,20 a seguito della presentazione della fattura n. 115 del 25.9.2013 emessa nei confronti della;
Parte_2
-un anticipo di €141.827,38 a seguito della presentazione della fattura n. 106 del 6.9.2013 emessa nei confronti della;
CP_7
-un anticipo di €254.447,43 a seguito della presentazione della fattura n. 102 del 4.9.2013 emessa nei confronti del Comune di Roma.
Tali anticipazioni non risultano essere state oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente e, stante l'assenza in atti del relativo contratto di conto anticipi fatture n. 40729808.90, il credito che deve essere riconosciuto spettante alla banca opposta è solo quello che risulta da tale documentazione. Come correttamente osservato dal CTU, infatti, in assenza di contratto non può essere applicata dalla banca nessuna commissione;
ne consegue che l'importo che la stessa è legittimata a richiedere è pari a quello delle anticipazioni effettivamente erogate che risulta essere pari ad € 600.000,00.
Va ribadito che l'esigibilità di detto importo, per come comprovato dalla documentazione riportata, non risulta essere stata adeguatamente contestata dall'opponente il quale non ha svolto rilievi in ordine alle fatture allegate, le quali del resto riportano la sottoscrizione della società, originario debitore dei rapporti per cui è causa.
Inoltre tali importi risultano essere stati contabilizzati nell'estratto conto al 31.12.2013 del c.c. n. 18850.37 e non risulta che tale documento sia stato contestato nei termini ad opera del debitore principale.
E' infatti consolidato il principio per cui,ai sensi dell'art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile,storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), fermo restando che ciò non impedisce la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (per tutte: Cass. 17 novembre 2016, n. 23421; Cass. 26 maggio 2011, n. 11626; Cass. 14 febbraio 2011, n. 3574).
Pertanto gli estratti conto bancari non contestati si presumono conformi alle disposizioni impartite dal correntista e su quest'ultimo grava l'onere di provare l'esistenza di fatti, non necessariamente negativi ma anche positivi, diversi e contrari rispetto al contenuto delle annotazioni (Cass. n.3574/2011).
Né potrebbe assumere rilievo il fatto che ad agire nella presente sede sia il fideiussore, atteso che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, qualora sia stata prestata una fideiussione ed il debitore principale, non avendo contestato tempestivamente gli estratti conto inviatigli dalla banca, sia decaduto, ai sensi dell'art. 1832 c.c., dal diritto di impugnarli, le risultanze degli estratti conto sono vincolanti anche per il fideiussore, il quale non può pertanto contestare l'ammontare del credito della banca (Cass. n. 8944/2016; Cass. n. 817/2016).
- sui motivi di opposizione riguardanti gli interessi anatocistici
–Passando all'esame degli ulteriori motivi di opposizione, va in primo luogo rilevata la genericità delle doglianze relative all'asserita applicazione di interessi anatocistici. Occorre invero tener conto del fatto che il rapporto di conto corrente per cui è causa è stato acceso nel 2008.
Come è noto, l'art. 120 TUB, al c.2, aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, dispone: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il c.2 dell'art. 2 della cit. delib. , a sua volta, dispone: “Nell'àmbito di ogni singolo conto CP_9 corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Di conseguenza, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, dovendosi invece specificare sotto quale altro profilo la banca non si sarebbe attenuta alle disposizioni normative in questione.
Ebbene, lo stesso opponente ammette con chiarezza che il profilo di nullità evidenziato non riguarda una differente periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi
“operata invero sulla base di una analoga cadenza trimestrale in conformità ai dettami della delibera del CICR”, quanto la violazione di un presunto principio di reciprocità che, secondo quanto dedotto dall'attore, sarebbe sotteso alla ratio informatrice dell'intera disciplina riguardante l'istituto dell'anatocismo bancario.
In particolare, l'opponente lamenta che la consistente sproporzione tra il tasso debitore ed il tasso creditore porterebbe a vanificare le esigenze riequilibratici perseguite attraverso la previsione della pari periodicità.
Tale doglianza, però, non può trovare accoglimento.
Questo Tribunale ritiene di non poter condividere quell'orientamento emerso nella giurisprudenza di merito, peraltro riportato dall'opponente nel proprio atto introduttivo, secondo il quale la previsione di un tasso creditore in misura pressoché simbolica a fronte di un tasso debitore significativo (e di mercato) implica di per sé la nullità della clausola perché in tal modo verrebbe a mancare la causa del contratto, atteso che essa è congegnata in maniera da non poter mai portare vantaggio ad entrambe le parti, ma solo alla banca, così privando di funzionalità la previsione della pari periodicità (v. Tribunale di Imperia 12.6.2015).
Tali argomentazioni, come è stato da altri correttamente osservato, contrastano anzitutto con il dato letterale della normativa ratione temporis applicabile, la quale si limita ad imporre agli istituti di credito la medesima periodicità nel calcolo degli interessi attivi e passivi, senza indicare nulla in ordine alla misura degli interessi ovvero alla proporzionalità degli stessi.
In secondo luogo, i princìpi invocati da coloro che hanno ravvisato una nullità della clausola siffatta, espressi in materia di compravendita per il caso della pattuizione del prezzo nummo uno (Cass. n. 9640/2013), non appaiono applicabili tout court all'ipotesi in esame, posto che in quel caso la valutazione della Suprema Corte si fondava su un esame dell'incidenza della sproporzione fra le due prestazioni essenziali della vendita (la consegna del bene e il pagamento del prezzo) sull'equilibrio dell'intero contratto e del suo nucleo funzionale.
Non appare condivisibile che si paventi la nullità della singola clausola di pattuizione di pari periodicità invocando il medesimo principio senza considerare che l'equilibrio degli interessi delle due parti, banca e cliente, non è dato solo da quella clausola e dalla sproporzione fra la misura degli interessi, bensì da tutto il complesso di prestazioni e servizi connessi all'apertura di credito in conto corrente, nel quadro delle quali la pattuizione di un tasso creditore molto basso può giustificarsi nell'equilibrio complessivo del contratto, che garantisce una serie di servizi al cliente (es. disponibilità dei soldi presso l'istituto, modalità facilitate di transazione e di prelevamento etc.).
Peraltro il principio citato è stato ridimensionato dalla successiva Cass. n. 22567/2015 per cui lo squilibrio economico originario delle prestazioni delle parti non può comportare la nullità del contratto per mancanza di causa, perché nel nostro ordinamento prevale il principio dell'autonomia negoziale, che opera anche con riferimento alla determinazione delle prestazioni corrispettive.
Considerazioni del medesimo tenore possono essere svolte in ordine alle doglianze relative all'asserita applicazione di interessi ultralegali.
Invero, l'atto di citazione si palesa a riguardo del tutto carente in punto di allegazione e le argomentazioni svolte appaiono del tutto apodittiche e meramente allusive.
Parte opponente si limita a citare alcune norme e riporta dei criteri che dovrebbero condurre alla “riclassificazione del saldo”, i quali si rivelano tuttavia delle mere petizioni di principio prive di qualsiasi riferimento concreto ai rapporti per cui è causa.
Non deduce, inoltre, nessuna specifica ipotesi di usura originaria e non indica i trimestri in cui sarebbe stato superato il tasso soglia, né il tasso in concreto applicato e quello soglia nel relativo periodo.
Per tali motivi le richieste sul punto sono del tutto inammissibili.
- in relazione all'applicazione di commissioni illegittime L'opponente lamenta, altresì, l'applicazione da parte della banca di commissioni illegittime, deducendo, in particolare, la nullità della commissione di massimo scoperto e della commissione “corrispettivo sull'accordato”.
Giova premettere che nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto - tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente - era una commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento.
Tuttavia, nel corso degli anni, tale commissione è stata talvolta applicata anche in maniera diversa rispetto alla sua originaria funzione, non tenendo conto dell'ammontare dei fondi messi a disposizione del cliente, utilizzati o non utilizzati, ma dell'esposizione debitoria massima concretamente raggiunta dal cliente in un determinato periodo di riferimento, solitamente trimestrale, non atteggiandosi quindi a controprestazione di quanto erogato dalla banca al cliente per il periodo di utilizzo dell'affidamento, ma neppure a remunerazione della tenuta a disposizione del cliente di somme da parte della banca.
Tale problema è stato, dunque, affrontato in vario modo dalla giurisprudenza e, con riferimento al periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2 (ed, a fortiori, prima dell'art. 117 bis del TUB successivamente introdotto), si sono affermati i seguenti orientamenti:
a) Un primo orientamento ha ritenuto la cms sempre munita di causa negoziale lecita, quale che sia la natura di detta commissione ed il parametro di sua applicazione. Ex multis, in tal senso Tribunale Chieti 22 ottobre 2013, secondo il quale
“l'obbligazione del cliente di corrispondere alla banca un ulteriore compenso, per l'apertura di credito, oltre alla misura degli interessi pattuiti, può essere considerata sorretta da causa lecita, in quanto, appunto, remunerazione correlata all'obbligo, a carico della banca, di tenere sempre a disposizione del cliente il massimo importo affidato, o in quanto correlata al rischio crescente che la banca assume, in proporzione all'ammontare dell'utilizzo concreto di detto credito da parte del cliente”;
b) b) Un secondo orientamento giurisprudenziale ha invece ritenuto che, in assenza di diversa specificazione ed al di fuori di fattispecie peculiari, la cms abbia sempre una propria causa laddove sia parametrata allo scoperto del conto, non potendo estendersi con certezza detta conclusione nelle altre ipotesi. Ex multis, in tal senso Tribunale Mondovì 17 febbraio 2009, secondo il quale “la “commissione di massimo scoperto” contenuta nei contratti bancari, così denominata e senza altra specificazione, può quindi ritenersi sorretta da causa lecita –in ipotesi -solo in relazione allo scoperto di conto. Non sussistendo, entro il limite del fido, per definizione, uno “scoperto” e potendo riconoscere validità, per quanto sopra esposto, alle clausole contrattuali che prevedano “commissioni di massimo scoperto”, solo se costituenti corrispettivo per l'utilizzo, da parte del cliente, di importi superiori al credito a sua disposizione, deve concludersi per l'illegittimità della clausola contrattuale che ponga a carico del cliente il pagamento di una somma, a tale titolo, da calcolarsi anche su importi entro il limite del fido, in quanto priva di causa. Qualora la banca ritenga di dover richiedere una commissione anche per il credito affidato o per il credito utilizzato, la relativa pattuizione dovrà essere esplicita in tal senso, dimostrativa della causa giuridica che la sorregge, ed il relativo importo dovrà aggiungersi agli interessi pattuiti nel “costo” del finanziamento concesso”.
c) c) Un terzo orientamento giurisprudenziale ha ritenuto che la cms abbia valida causa solo laddove prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, rimanendo priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ex multis, in tal senso Tribunale Firenze 16 luglio 2013, secondo il quale “Quanto alla CMS trimestrale, si osserva che con la sentenza n. 870 del 18 gennaio 2006 la Cassazione ha finalmente dato una corretta definizione della commissione di massimo scoperto, definendola come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma. La CMS assume dunque, carattere di corrispettivo dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una certa somma per un certo lasso di tempo, indipendentemente dall'utilizzazione del credito. Se è tale la funzione della CMS, allora la stessa deve essere computata solo ed unicamente nel caso in cui il cliente non abbia mai utilizzato l'apertura di credito. Viceversa, quando la banca, come di solito accade, applica tale commissione in caso di utilizzo dell'apertura di credito, la CMS risulta essere priva di una giustificazione causale, in quanto il corrispettivo della messa a disposizione del cliente di una certa somma è rappresentato dagli interessi corrispettivi applicati, che dovranno essere calcolati, nella misura convenuta, sulla somma concretamente utilizzata e per tutto il periodo di tempo in cui la somma è stata utilizzata. Pertanto, la CMS va calcolata o sull'intera somma messa a disposizione della banca (accordato) ovvero sulla somma rimasta disponibile in quel dato momento e non utilizzata dal cliente. Da ciò discende che la CMS applicata nel trimestre sull'utilizzato altro non è che un onere mascherato e come tale va trattata e quindi non è dovuta poiché priva di causa. A maggior ragione, l'applicazione di tale commissione risulta oltremodo priva di giustificazione causale, in caso di chiusura del conto, che determina il venir meno anche dell'apertura di credito in esso regolata. La CMS va, dunque, ritenuta indebita in quanto applicata trimestralmente insieme agli interessi passivi, ovvero sull'utilizzato”;
d) Infine, un quarto indirizzo giurisprudenziale ha ritenuto invece la CMS priva di causa negoziale tout court, in ogni fattispecie, sia se calcolata sull'utilizzato (indifferentemente intra o extra fido), sia se calcolata sull'accordato. Ex multis, in tal senso Tribunale di Novara 1° ottobre 2012.
In questo contesto è, poi, intervenuto l'art. 2 bis del D.L. 29.11.2008 n°185, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della L. 28.1.2009 n° 2 prevedendo la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la c.m.s. nel caso in cui il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido, nonché delle clausole che prevedessero una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore di un correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ed altre restrizioni.
Tuttavia, tale intervento normativo non teneva conto delle ulteriori commissioni sostitutive (es. commissione per istruttoria urgente, commissione per scoperto di conto, recupero spese per ogni sospeso, commissione mancanza fondi, onere per passaggio a debito nel trimestre), frustrando l'obiettivo di trasparenza ed intelleggibilità delle voci di costo e di tutela del risparmio della clientela perseguito dal legislatore.
E' quindi intervenuto l'art. 6 bis del D.L.
6.12.2011 n.201 (decreto “Salva IA”), convertito nella L. 22.12.2011 n. 214, che ha introdotto nel T.U.B. l'art. 117 bis, poi nuovamente modificato nel 2012. Sicché, l'attuale disciplina dettata dall'art. 117 bis del T.U.B. e dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n.644 del 30.6.2012 così articolata prevede:
-Per i contratti di apertura di credito in conto corrente (in base ai quali il cliente ha facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento) e per gli affidamenti a valere su conti di pagamento (ossia su conti aperti presso istituti di pagamento autorizzati ex art. 114-octies lett. b del TUB) l'applicazione nei rapporti tra intermediari abilitati e clienti siano essi consumatori, o professionisti (non vi rientrano gli operatori professionali del mercato finanziario quali le banche, le società finanziarie, le società di gestione del risparmio, i fondi pensione, ) Controparte_10 quali unici oneri a carico del cliente di una commissione omnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell'affidamento, commissione che deve essere pattuita nel contratto e non deve superare il limite dello 0,5% trimestrale della somma messa a disposizione del cliente, (che esclude le commissioni per l'istruttoria e le spese per il conteggio degli interessi, potendo invece essere poste a carico del cliente le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per iscrizione ipotecaria e le spese per far fronte a servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento) ed un tasso di interesse debitore sulle somme effettivamente prelevate.
-Per gli sconfinamenti (utilizzo extrafido, o in assenza di fido che faccia registrare uno sconfinamento nel saldo di giornata e non nel solo saldo per valuta richiedendosi l'effettivo addebito autorizzato dall'intermediario sia esso richiesto, o meno dal cliente) l'applicazione esclusiva di una commissione istruttoria veloce, (c.i.v.) che va determinata per ciascun contratto in misura fissa ed espressa in valore assoluto e solo per i clienti che non siano consumatori possono essere previsti tre scaglioni a seconda dell'entità dello sconfinamento, mentre altrimenti non può essere determinata in percentuale rispetto allo sconfinamento, ma non ha un limite fisso predeterminato non dovendo comunque eccedere i costi medi sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria e a questa direttamente connessi e di un tasso di interesse debitore sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento (per cui tale tasso non può essere applicato in caso di sconfinamento per la parte utilizzata nei limiti del fido).
La c.i.v. in base all'art. 1 comma 1 ter D.L. 24.3.2012 n.29 (come modificato dal Decreto CICR) non si applica ai consumatori nei casi di sconfinamenti pari o inferiori a € 500 in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi e neppure nei casi in cui lo sconfinamento sia la conseguenza di un pagamento effettuato a favore dell'intermediario.
Le clausole non conformi a questa disciplina sono nulle in base all'art. 27 bis del D.L. 24.1.2012 n.1 e successive modifiche ed in base all'art. 117 bisc.3del TUB, in quanto l'art. 27 bis nella sua attuale formulazione è stato introdotto per estendere la sanzione della nullità a tutti i casi di violazione della disciplina attuativa dettata dal Decreto CICR sopravvenuto all'art. 117 bis del TUB, il quale ultimo stabilisce che la nullità della clausola non comporta la nullità del contratto escludendo quindi la disciplina della nullità parziale dell'art. 1419 c.c.
La disciplina è entrata in vigore l'1.7.2012 e l'adeguamento dei contratti di apertura di credito e conto corrente in corso doveva avvenire ad opera delle banche entro un mese per rispettare il termine dell'1.10.2012 col meccanismo previsto dall'art. 118 del TUB se contemplato nei singoli contratti (che richiede la comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno due mesi e l'evidenziazione che si tratta di “proposta di modifica unilaterale del contratto”). Alla luce di tale complessa situazione, devesi ritenere che –con riferimento al periodo antecedente il 2009 (data del primo intervento normativo)-la cms abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente all'orientamento riportato sub c) ed alla posizione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la c.m.s. rappresenta “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma”(in tal senso Cass. 18.1.2006 n°870) servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela.
Per contro, la cms deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano la cms come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione.
D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della cms in dette ipotesi.
Ed invero, laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, la stessa –in genere –viene parametrata all'utilizzo più elevato nel trimestre di riferimento, a prescindere dalla durata di detta massima esposizione debitoria. Orbene, è proprio l'irrilevanza della durata della massima esposizione debitoria nel periodo di riferimento a palesare la mancanza di causa della cms in dette ipotesi: in questi termini, infatti, la cms perde la logica di un corrispettivo per la somma utilizzata, prescindendo dalla concreta durata della perdita di liquidità della banca, atteggiandosi invece come una sorta di inammissibile clausola penale per il “fatto lecito”, in quanto, da un lato, quantificata in un forfait a prescindere dalla durata dell'erogazione del credito e, dall'altro, inaccettabilmente prevista per quanto è oggetto del contratto di apertura di credito e non anche per l'inadempienza dello stesso. Inoltre, va anche considerato che i contratti di apertura di credito in genere prevedono un interesse moratorio convenzionale specifico per le somme rese disponibili extra fido. Sulla base di tali considerazioni, è stato posto al ctu il quesito nel senso di escludere la CMS nel caso di previsione ed applicazione della stessa sull'utilizzato, salvo nel caso in cui, per i periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 2 del 28.1.2009ed alla data dell'1.7.2012, la banca abbia adeguato le clausole alle nuove normative afferenti tale commissione.
Il consulente ha innanzitutto osservato che l'unica modifica intervenuta in relazione al contratto di c.c. n. 18850.37, sottoscritto il 30.1.2008, era quella operata tramite il documento denominato “lettera –contratto di credito” del 27.11.2013. Con riferimento a tale lasso temporale, il ctu ha, in conformità al quesito, escluso dal saldo le commissioni bancarie applicate sull'utilizzato.
Per il periodo dal 27.11.2013 al 24.4.2016, l'ausiliario del Giudice ha verificato la conformità delle previsioni contrattuali a quanto disposto dall'art. 117 bis TUB e dal Decreto CICR n. 644/2012.
Analizzando gli estratti conto successivi al 27.11.2013 il ctu ha potuto rilevare che la banca opposta aveva cumulato l'applicazione di una c.i.v. “c/c affidato” e di una commissione “corrispettivo su accordato”.
Inoltre ha evidenziato che le c.i.v. erano state applicate per importi superiori rispetto a quanto pattuito (€ 500,00 a fronte dell'importo di € 240,00 riportato nel contratto).
Infine, con riguardo alle commissioni sull'accordato, il consulente ha riferito che queste erano state capitalizzate con cadenza trimestrale, in tal modo superando il tetto normativamente previsto ed erano inoltre state applicate in misura fissa per ciascuno dei trimestri e non proporzionalmente alla somma messa a disposizione dalla banca e non utilizzata.
Essendo queste pratiche non conformi alla predetta normativa, il ctu ha correttamente espunto dal ricalcolo del saldo i relativi importi.
- in relazione alla CTU
Di conseguenza, il CTU ha rideterminato il saldo finale del c.c. n. 18850.37in -€ 165.398,22 a debito del correntista.
Tali conclusioni del ctu appaiono corrette e scevre da errori, in quanto pienamente conformi ai quesiti somministrati e rigorose nel riportare in maniera esaustiva i criteri utilizzati nell'operare i conteggi richiesti.
Le parti non hanno del resto fornito alcuna osservazione critica.
- sulla contestazione ex art. 1956 c.c. La parte opponente ha, inoltre, contestato l'azionabilità della garanzia fideiussoria prestata, sostenendo che la NC, pur conoscendo le difficoltà nel recupero del preteso credito, non avrebbe consultato ed informato il fideiussore sull'andamento dei rapporti e si sarebbe limitata invece ad inviargli una raccomandata contenente la richiesta di rientro immediato ed integrale dell'intero debito maturato dalla società debitrice principale. Ciò, a detta dell'attore, in violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di garanzia e del disposto di cui all'art. 1956 c.c.
Come noto, tale norma prevede che "il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito". La ratio di tale previsione è quella di evitare che, in caso di fideiussioni per obbligazioni future, il fideiussore venga chiamato a rispondere dei debiti da lui garantiti, quando tale maggiore esposizione sia stata causata dal comportamento della banca che, in violazione dei principi di buona fede contrattuale, abbia continuato a fare credito al soggetto indebitato in un contesto in cui, quanto meno, si sarebbe dovuto comprendere che costui, a causa del peggioramento delle sue condizioni finanziarie, non era più in grado di soddisfarlo.
Con la liberazione del fideiussore viene così sanzionata, in quanto contraria al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, la condotta del creditore che, conosciuta o avendo ragionevolmente la possibilità di acquisire la conoscenza della sopraggiunta precarietà delle condizioni economiche del debitore garantito, abbia continuato a fargli credito, senza nulla comunicare al garante e senza ottenere l'autorizzazione prevista dalla legge.
In base all'art. 1956 c.c., dunque, se nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell'apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la banca creditrice, la quale è in grado di impedire ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l'esposizione debitoria, è tenuta ad avvalersi di tale possibilità, anche a tutela dell'interesse del fideiussore inconsapevole, se non vuole perdere il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell'altro contraente (per tutte, Cass. sez. I, 22.10.2010, n. 21730).
L'applicazione del principio deve essere, tuttavia, rapportata alle circostanze del caso concreto, tenendo conto che l'art. 1956 c.c. non può essere invocato nei casi in cui sia stato contrattualmente pattuito l'obbligo per i garanti di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca.
Ebbene, nel caso di specie, il contratto di fideiussione (stipulato in data 30.1.2008) prevedeva espressamente un simile impegno. Il par. 5 delle condizioni generali disponeva, infatti, che: “Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la NC. Indipendentemente da quanto disposto al comma precedente, la NC è comunque tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli, entro i limiti dell'importo dallo stesso garantito, l'entità dell'esposizione complessiva del debitore quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa”.
A ciò si aggiunga che il principio della liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. non può essere nemmeno invocato nei casi in cui la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versava il debitore principale sia comune, o, come nella fattispecie, dev'essere presunta tale (Cass. n. 3761/2006; Cass. n. 8486/1995).
La giurisprudenza, nell'ipotesi in cui il fideiussore versi in una posizione di comunanza di interessi con il debitore principale, fa gravare sul garante l'onere di preventivo controllo delle condizioni patrimoniali del garantito, esonerando il creditore dal dovere di chiedere la preventiva autorizzazione.
In proposito, va sottolineato che, come risulta dalla visura storica in atti, all'epoca del rilascio delle garanzie, il fideiussore era amministratore e socio della Parte_1 debitrice principale . e, pertanto, appare difficile Controparte_6 immaginare che lo stesso non fosse a conoscenza della situazione economico finanziaria della società.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha infatti ritenuto non applicabile l'art. 1956 c.c. nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore (Cass. n. 3761/2006; Cass. n. 7587/2001) o di socio (Cass. n. 8850/1992).
Alla luce di tali considerazioni, la liberazione ai sensi dell'art. 1956 c.c. configurerebbe un'ipotesi di abuso del diritto, tradendo la ratio della norma che, come si è visto, è diretta a tutelare il fideiussore inconsapevole.
La censura relativa alla presunta violazione, da parte dell'Istituto di credito, della disciplina prevista dall'art. 1956 c.c. risulta quindi infondata.
- sulla nullità della fideiussione ai sensi dell'art. 2, c. 2, lett. a), L. 287/1990 In sede di comparsa conclusionale, infine, il fideiussore opponente ha eccepito la nullità della fideiussione ai sensi dell'art. 2, c. 2, lett. a), L. 287/1990 e giusto provvedimento della NC d'IA n. B423 del 2.05.2005 emesso in forza dei poteri di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, in quanto contenente le clausole 2, 6 e 8 dello schema contrattuale ABI censurato dall'autorità amministrativa.
Sul punto, giova richiamare l'ordinanza n. 29810 del 12.12.2017, con cui la Suprema Corte ha affermato che “In tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990, spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato”, (Sez. 1, Ordinanza n. 29810 del 12/12/2017, Rv. 646199 -01). Tale pronuncia trae appunto origine dal provvedimento della NC d'IA n. B423 del 2 maggio 2005, con cui è stata ravvisata la contrarietà all'art. 2, c. 2 lett. a) della L. n. 287/1990 degli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la stipula delle fideiussioni omnibus, nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme dalle banche associate. La Suprema Corte ha, quindi, ritenuto chela violazione “a monte” delle norme anticoncorrenziali travolga anche la negoziazione “a valle”, e cioè i contratti stipulati con il contraente finale, anche se conclusi anteriormente all'emanazione del provvedimento della NC d'IA.
In altre parole, il fideiussore sostiene che la fideiussione in contestazione sarebbe stata stipulata in conformità allo “schema” predisposto dall'Associazione NCria IAna nel 2003, e secondo un modello che la NC d'IA, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ha ritenuto contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, II co., lett. a della L. n. 287/1990 (principio ribadito da Cass, 22 maggio 2019, n. 13846).
Ciò posto, va preliminarmente rimarcato che –come evidenziato da condivisibile giurisprudenza di merito –il “recepimento” in contratto di clausole conformi a quelle ritenute portato di intese restrittive della concorrenza non potrebbe comportare la nullità dell'intero contratto ma solo una nullità parziale, relativa esclusivamente alle
“pattuizioni” conformi allo “schema” predisposto dall'Associazione NCria IAna nel 2003; invero, nonostante le cennate pattuizioni, la fideiussione conserva la sua struttura fondamentale e resta integra e lecita la funzione economico-sociale perseguita da entrambi i contraenti per modo che non vi è ragione di ritenere che, senza le clausole pretesamente nulle, le parti non sarebbero addivenute alla conclusione del contratto (da ultimo, Trib. Roma, 3 maggio 2019 secondo il quale l'inserimento nel contratto di fideiussione stipulato in favore di una banca, in conformità allo schema di contratto predisposto dall'ABI nel 2003, secondo un modello che la NC d'IA, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, aveva ritenuto essere contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali, in un'ottica di conservazione del contratto può determinare unicamente la nullità parziale della fideiussione limitatamente alle relative clausole -articoli 2-6-8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI -, sempre che il fideiussore abbia dato la prova che dette intese siano confluite nel contratto in questione e della lesione della sua libertà contrattuale).
Ad ogni buon conto, non può tacersi che –come di recente rimarcato dalla Suprema Corte -la mera presenza, nel testo di una fideiussione omnibus, della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e/o della cd. clausola di reviviscenza, non consente, di per sé, di affermare la relativa nullità delle “pattuizioni a valle” di intesa anticoncorrenziale, occorrendo a tal fine anche la prova –e, prima ancora, la specifica allegazione –da parte del fideiussore istante, del carattere uniforme dell'applicazione delle clausole in questione.
Invero, con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la NC d'IA non ha certo dichiarato l'invalidità tout court dell'intero schema contrattuale predisposto dall'ABI in tema di fideiussione, avendo, invece, così statuito: “a) Gli articoli 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 287/90; b) le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza”.
In tale ordine di concetti la Suprema Corte, con ordinanza n. 30818 del 28 novembre 2018, ha rigettato il ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Venezia -adita da un fideiussore che aveva sottoscritto un contratto nel quale erano trasfuse, agli artt. 2, 6 e 8, clausole identiche a quelle dello schema contrattuale tipo predisposto dall'ABI -aveva respinto la domanda volta ad ottenere la declaratoria della nullità della fideiussione per contrasto con l'art. 2, lett. a), della L. 10 ottobre 1990, n. 287, sul rilievo che il provvedimento della NC d'IA n. 55 del 2 maggio 2005 aveva vietato l'uso uniforme e non già occasionale di quello schema contrattuale e che, nella fattispecie concreta, l'attore –gravato dall'onere della prova –non aveva dimostrato il presupposto in questione.
Segnatamente, sul punto la Corte di Cassazione ha così argomentato: “con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione dell'art. 2697 c.c., si sostiene che incombesse sulla banca, per il principio di vicinanza della prova, l'onere di dimostrare il carattere non già occasionale, bensì uniforme dell'applicazione della clausola in questione. Il motivo è infondato. Il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della NC d'IA su cui l'attore fonda, in buona sostanza, la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c.”.
Allo stato, pur sussistendo un contrasto sul punto nell'ambito della giurisprudenza di legittimità ed in attesa di un eventuale intervento delle Sezioni Unite, si ritiene opportuno condividere l'orientamento sopra riportato in quanto maggiormente conforme alla ratio desumibile dal tenore letterale del provvedimento della NC d'IA n. 55/2005.
In particolare l'Autorità di garanzia ha esposto in premessa di aver svolto l'esame istruttorio avente ad oggetto il modello di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, ponendo attenzione alle “clausole dello schema che potrebbero comportare effetti anticoncorrenziali in seguito a un'eventuale adozione generalizzata da parte delle banche, in mancanza di un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”.
Ancora, la NC d'IA -dopo aver evidenziato che la clausola c.d. “a prima richiesta” sostanzialmente risulta immune da censure anche perché volta a soddisfare l'esigenza, presente nell'ordinamento, di garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario-dà atto che alcune tra le ulteriori condizioni riportate nello schema non sono risultate altrettanto necessarie alla funzione della garanzia bancaria;
ma specifica che è “la loro diffusione generalizzata” che potrebbe produrre effetti anticoncorrenziali
“nella misura in cui inducesse una completa uniformità dei comportamenti delle banche in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela”.
Ebbene, nel caso di specie, sulla scorta delle suesposte motivazioni, anche a voler qualificare come fideiussione omnibus il contratto di garanzia in questione, non potrebbe accogliersi l'eccezione di nullità sollevata, e ciò in quanto il garante, nel termine per le allegazioni assertive e probatorie, non ha dimostrato il carattere non occasionale bensì uniforme dell'applicazione delle clausole contestate.
In assenza di tale prova, il presente motivo di doglianza non può trovare accoglimento.
- sulla revoca del decreto ingiuntivo e sulle spese di lite
Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, l'opposizione va parzialmente accolta e, pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato. L'opponente va, altresì, condannato al pagamento del saldo finale del rapporto, così come rideterminato nel corso dell'istruttoria e precisamente: -il saldo finale del c.c. n. 18850.37,alla data di notifica dell'atto di citazione, è pari ad un importo a debito del correntista di € 165.398,22(a fronte di un saldo passivo risultante da estratto conto di -€ 189.265,52).
La parte opponente va, inoltre, condannata al pagamento, in favore della banca, dell'importo di € 600.000,00a titolo di restituzione delle n. 4 anticipazioni di fatture, che risultano essere state regolate sul c.c. n. 18850.37.
Tenuto conto della parziale soccombenza reciproca e del fatto che è risultato comunque sussistente un credito in favore della convenuta, appare equo disporre la CP_1 integrale compensazione delle spese di lite dei giudizi riuniti da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014.
Parimenti, le spese di CTU (liquidate in separato provvedimento) vanno poste definitivamente a carico della parte attrice, in ragione della metà, mentre la restante metà va posta definitivamente a carico della parte convenuta.
§ 4. — Ha proposto appello ed ha così concluso: “Piaccia all'Ecc.ma Parte_1
Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per i motivi tutti di cui in narrativa ed in riforma integrale e revoca della sentenza n. 6914/2020, emessa dal Tribunale Civile di Roma, pubblicata in data 05.05.2020, nel giudizio R.G. 73716/2016 e notificata, a mezzo PEC, in data 05.05.2020,
a) in via preliminare, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto, sospendere, ex artt. 283 e 351 c.p.c., l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
b) in via principale e nel merito: accertare e dichiarare, nulla/annullabile e/o inefficace la fideiussione rilasciata dall'opponente in favore di Parte_1 [...]
per violazione della normativa antitrust, in particolare Controparte_1 dell'art. 2 della legge 287/1990 e per l'effetto dichiarare l'opponente liberato da ogni obbligo nei confronti della stessa Controparte_1
c) ancora in via principale, accertare e dichiarare la palese erroneità dell'importo residuo indicato come dovuto nella sentenza gravata e per l'effetto riformare la sentenza di primo grado perché infondata e non provata, in fatto ed in diritto, sia nell'an che nel quantum debeatur;
d) in via concorrente, accertare e dichiarare, in ogni caso, anche attraverso CTU contabile di cui, in questa sede si reitera la già richiesta estensione, l'illegittimità e/o la nullità dei tassi di interesse ultralegali, delle commissioni di massimo scoperto applicate dalla anche in ragione della capitalizzazione trimestrale degli CP_1 interessi, e commissioni di massimo scoperto e, per l'effetto, rideterminare i saldi per periodo e, quindi, il saldo finale del c/c n. 18850.37 e del conto anticipi, epurando gli effetti anatocistici e detraendo gli importi in linea capitale non riferibili e/o non opponibili alla società opponente anche per l'applicazione di interessi in misura superiore ai tassi “soglia” del periodo, con la conseguente applicazione dei tassi legali, nonché per l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto e per la capitalizzazione trimestrale sia degli interessi passivi che delle commissioni di massimo scoperto.
e) In via istruttoria, si insiste in questa sede per l'estensione della già ammessa consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare: a) il saldo effettivo del c/c 18850.37 e del conto anticipi, epurando gli effetti anatocistici (conseguenti anche all'accertata nullità delle clausole di presunta reciprocità) e detraendo gli importi in linea capitale (e per interessi passivi) di cui agli importi che risulteranno non riferibili e/o non apponibili alla società opponente, nonché, in ogni caso, depurando gli estratti conto per periodo dalla illegittima applicazione di tassi ultralegali, di commissioni di massimo scoperto e della capitalizzazione trimestrale degli stessi”.
rappresentata da ha resistito al gravame ed Controparte_2 CP_3 ha così concluso: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: a) in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto per i motivi esposti nel paragrafo sub.1) del presente atto;
b) nel merito rigettare l'appello e le avverse domande perché infondate, in fatto ed in diritto, e comunque non provate, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 6914/2020 emessa dal Tribunale Civile di Roma in data 24.4.2020 e pubblicata il 5.5.2020.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del 20 ottobre 2025, previa concessione dei termini come da decreto pubblicato il 24.07.2025.
***
Va preliminarmente valutata l'eccezione sollevata dall'appellante di carenza di legittimazione della cessionaria intervenuta, per mancanza di Controparte_2 prova circa l'inclusione del credito oggetto del giudizio in quelli oggetto della cessione, non essendo a tal fine sufficiente la produzione della G.U. contenente l'avviso di cessione.
L'eccezione va disattesa. Risulta dall'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23.12.2017 n. 151 prodotta dalla parte intervenuta che la stessa divenuta titolare di crediti derivanti da rapporti giuridici già in capo alla cedente costituiti, tra CP_1 Controparte_1
l'altro, da: “(i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a BMPS (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017; (v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), costituito ai sensi del D.P.R. n. 278 del 28 maggio 1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Fidi Toscana S.p.A.; (vii) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Unifidi Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l.”.
I rapporti in contestazione nel presente giudizio presentano tutti i requisiti richiesti;
in particolare i rapporti di cui è causa sono classificati “a sofferenza” nella comunicazione della NC al curatore fallimentare della (doc. 12 del Controparte_6 fascicolo monitorio) e nella raccomandata A.R. della NC in data 3.5.2026 all'odierno appellante (doc. 13 fascicolo monitorio).
Inoltre in G.U. è previsto che: “I dati indicativi di ciascuno dei Crediti BMPS, nonche' la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno richiesta, dell'avvenuta cessione, sono messi a disposizione sul sito internet https://www.gruppomps.it/cessione-dei- crediti.html e resteranno a disposizione fino all'estinzione del relativo credito ceduto”.
Dal suddetto sito internet risulta che rapporti i distinti con il n. FG 2757060, sono stati oggetto di cessione in favore della Controparte_2
Il n. FG 2757060 corrisponde ai rapporti oggetto del credito ingiunto, essendo riportato nel citato doc. 13 del fascicolo monitorio, contenente la revoca e messa in mora inviata all'odierno appellante.
L'eccezione va pertanto respinta.
§ 5. — L'appello contiene i seguenti motivi di impugnazione:
- erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di nullità della fideiussione rilasciata dal in quanto meramente Pt_1 riproduttive dello “schema abi” e conseguentemente ha rigettato l'eccepita non azionabilità della stessa.
L'appellante ripropone la tesi della nullità totale del contratto di fideiussione, per violazione della normativa antitrust, senza la necessità di dover provare il permanere dell'accordo che viola la concorrenza.
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Va respinta la tesi dell'appellante secondo la quale, stante la presenza nel contratto delle clausole riproduttive dello schema ABI sanzionato dalla NC d'IA con il provvedimento n. 55/2005, la fideiussione sarebbe totalmente invalida.
Sul punto, va richiamato il principio formulato dalle S.U., al quale questa Corte intende dare continuità, secondo il quale: “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” Sez. U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021.
La parte appellante, poi, nulla ha dedotto circa una diversa volontà delle parti, nel senso che, sia la sia il fideiussore, non avrebbero stipulato la fideiussione in assenza CP_1 delle clausole sanzionate. Va pertanto esclusa la fondatezza della tesi della nullità totale.
Quanto alla nullità parziale, nessuna deduzione è contenuta nel motivo di impugnazione tale da consentire di ritenere che, dichiarate invalide le tre clausole, ed applicata la disciplina codicistica della fideiussione, la avrebbe perso il diritto CP_1 di agire nei confronti del fideiussore. Tardivamente, solo nelle note conclusionali depositate dall'appellante per l'odierna udienza, è stata contestata l'estinzione della garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c.
In proposito, va rilevata l'inammissibilità dell'eccezione ex art 345 c.p.c., atteso che per costante giurisprudenza della S.C. l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., costituisce eccezione in senso stretto ed è soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito (Cass. n. 835 del 13/01/2025, Cass. n. 8023 del 25/03/2024). Nel caso in questione, l'opponente, a fronte della produzione del contratto di fideiussione in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto eccepire il decorso del termine ex art. 1957 c.c. nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ed invece detta eccezione non risulta proposta.
Il motivo è, pertanto, nel complesso inidoneo a scalfire la motivazione del primo giudice, che peraltro aveva svolto le argomentazioni partendo dalla qualificazione del rapporto quale contratto autonomo di garanzia.
- Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato e Contro dimostrato l'effettivo ammontare del credito reclamato da
La parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha accertato la quantificazione del credito, ritenendo che la NC opposta avesse assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, anche all'esito di quanto emerso dalla CTU.
Secondo l'appellante, invece, il credito preteso dalla non sarebbe stato provato, CP_1 sia nell'an che nel quantum. In particolare, secondo l'appellante, la “non ha CP_1 depositato il contratto conto anticipi, limitandosi a depositare un contratto del 27.11.2013 che come già evidenziato nulla ha a che vedere con le anticipazione regolate in forza delle fatture presentate ed indicate nel corso per decreto ingiuntivo”.
Peraltro, osserva ancora che l'omessa impugnazione o approvazione Parte_1 tacita dell'estratto conto non intacca il diritto di contestare, anche oltre il termine di cui all'art. 1382 c.c., l'effetto dell'addebito illecito.
Dunque, secondo l'appellante è evidente che nel caso di specie non potrebbe ritenersi raggiunta la prova del credito reclamato dalla CP_1
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La censura, con la quale si lamenta la mancata prova del credito azionato dalla stante la mancata produzione del conto anticipi, va disattesa. CP_1
Sostiene l'appellante che potesse come non possa ritenersi sufficiente aver depositato la documentazione attestante le anticipazioni eseguite, senza aver dimostrato di aver ricevuto dai debitori ceduti il pagamento delle fatture portate allo sconto, ovvero – proprio in mancanza del contratto- di aver adempiuto alle previsioni contrattuali poste a carico della per il recupero del credito. CP_1
L'argomentazione è priva di logica. L'addebito in conto corrente è avvenuto stante il mancato pagamento delle indicate fatture. Dunque la prova di aver ricevuto dai debitori ceduti il pagamento delle fatture portate allo sconto, prova che l'appellante sostiene essere mancata, non poteva, all'evidenza, essere fornita dalla CP_1 Peraltro sul punto il Tribunale ha osservato: “L'istituto di credito, pur tuttavia, produce n. 4 anticipazioni che risultano essere state regolate sul c.c. n. 18850.37. Segnatamente:
-un anticipo di €137.840,99 a seguito della presentazione delle fatture 103, 104 e 105 del 5.9.2013 e della fattura n. 116 del 27.9.2013 emesse nei confronti della Fiera di Roma Srl.;
-un anticipo di €65.884,20 a seguito della presentazione della fattura n. 115 del 25.9.2013 emessa nei confronti della;
Parte_2
-un anticipo di €141.827,38 a seguito della presentazione della fattura n. 106 del 6.9.2013 emessa nei confronti della;
CP_7
-un anticipo di €254.447,43 a seguito della presentazione della fattura n. 102 del 4.9.2013 emessa nei confronti del Comune di Roma.
Tali anticipazioni non risultano essere state oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente e, stante l'assenza in atti del relativo contratto di conto anticipi fatture n. 40729808.90, il credito che deve essere riconosciuto spettante alla banca opposta è solo quello che risulta da tale documentazione.
Come correttamente osservato dal CTU, infatti, in assenza di contratto non può essere applicata dalla banca nessuna commissione;
ne consegue che l'importo che la stessa è legittimata a richiedere è pari a quello delle anticipazioni effettivamente erogate che risulta essere pari ad € 600.000,00.
Va ribadito che l'esigibilità di detto importo, per come comprovato dalla documentazione riportata, non risulta essere stata adeguatamente contestata dall'opponente il quale non ha svolto rilievi in ordine alle fatture allegate, le quali del resto riportano la sottoscrizione della società, originario debitore dei rapporti per cui è causa.
Inoltre tali importi risultano essere stati contabilizzati nell'estratto conto al 31.12.2013 del c.c. n. 18850.37 e non risulta che tale documento sia stato contestato nei termini ad opera del debitore principale.
E' infatti consolidato il principio per cui, ai sensi dell'art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), fermo restando che ciò non impedisce la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (per tutte: Cass. 17 novembre 2016, n. 23421; Cass. 26 maggio 2011, n. 11626; Cass. 14 febbraio 2011, n. 3574).
Pertanto gli estratti conto bancari non contestati si presumono conformi alle disposizioni impartite dal correntista e su quest'ultimo grava l'onere di provare l'esistenza di fatti, non necessariamente negativi ma anche positivi, diversi e contrari rispetto al contenuto delle annotazioni (Cass. n.3574/2011).
Né potrebbe assumere rilievo il fatto che ad agire nella presente sede sia il fideiussore, atteso che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, qualora sia stata prestata una fideiussione ed il debitore principale, non avendo contestato tempestivamente gli estratti conto inviatigli dalla banca, sia decaduto, ai sensi dell'art. 1832 c.c., dal diritto di impugnarli, le risultanze degli estratti conto sono vincolanti anche per il fideiussore, il quale non può pertanto contestare l'ammontare del credito della banca (Cass. n. 8944/2016; Cass. n. 817/2016)”.
Il motivo, pertanto, imperniato sulla mancata prova del credito stante la mancata produzione del conto anticipi, è del tutto avulso dalla motivazione del Tribunale, che, proprio per la mancanza del contratto di anticipazione su fatture, ha escluso ogni connessione e spesa addebitata sul conto corrente, ed ha confermato la domanda proposta in via monitoria dalla limitatamente agli importi effettivamente erogati, CP_1
a fronte delle fatture portate allo sconto dalla società correntista.
- Sull'istruttoria svolta: le risultanze emerse dalla CTU – l'erronea decisione del Tribunale di non voler estendere l'esame peritale anche all'anatocismo ed all'usura come richiesto in atti.
Con il secondo motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui non ha esteso l'esame peritale alla dedotta applicazione di interessi anatocistici.
Secondo l'appellante, invero, sarebbe stata necessaria la verifica contabile anche in relazione all'anatocismo applicato, nonché in relazione al superamento dei tassi applicati dalla NC.
- Erronea pronuncia in merito alla eccepita presunta condizione di reciprocità nell'applicazione della capitalizzazione degli interessi, non applicata nel caso di specie nei contratti di conto corrente. Con il terzo motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha genericamente ed erroneamente motivato sulle contestazioni dell'odierno appellante in ordine all'illegittima applicazione di interessi anatocistici e anche in conseguenza della presunta condizione di reciprocità indicata dalla banca.
Secondo l'appellante, dai contratti depositati dalla verrebbe indicato CP_1
l'incremento che il saldo creditorio a favore della subisce per effetto della CP_1 capitalizzazione trimestrale, mentre quello a favore del correntista rimarrebbe invariato. Dunque, sarebbe provato che il saldo creditorio a favore della banca ha subito un oggettivo incremento a discapito di quello del correntista, rimasto invariato. Invero, da un lato il tasso debitore annuo nominale (per sconfinamenti o scoperti autorizzati) è fissato nel 14.650% e si accresce sino al 15.474% effettivo su base annua (T.A.E) per effetto della capitalizzazione trimestrale;
allo stesso modo il tasso debitore è fissato al 9.50% per sconto sbf e si accresce sino al 9.843% per effetto della capitalizzazione;
invece, dall'altro, il tasso sul conto in attivo, pari allo 0,050% nominale annuo, non ottiene alcun incremento a seguito di capitalizzazione trimestrale, rimanendo sempre invariato su base annua anche a seguito della capitalizzazione trimestrale. In altri termini, precisa l'odierno appellante: “la capitalizzazione degli interessi a favore della banca è preclusa dalla mancata previsione di un interesse a favore del cliente e deve ritenersi che la determinazione del tasso nella misura dello 0,01% annuo (o simili) sia da considerarsi un interesse meramente simbolico (“nummo uno”) e dunque non corrisponda ad una valida pattuizione di interesse a favore del cliente”.
Pertanto, insiste l'appellante, sulla dichiarazione di nullità della clausola anatocistica in quanto illegittima.
Sotto atto profilo, contestando la decisione impugnata per omessa pronuncia sul punto, l'appellante sostiene che il patto de quo è altresì censurabile ai sensi dell'art. 1344 c.c., in quanto la previsione di un interesse attivo vicino allo zero potrebbe configurare un contratto in frode alla legge.
***
Il terzo ed il quarto motivo vanno disattesi.
Il correntista afferma, con riguardo agli interessi creditori, che il TAE sarebbe stato indicato nel contratto in pari misura rispetto al TAN e quindi non si avrebbe alcuna capitalizzazione (al contrario di quanto accade per gli interessi debitori ove il TAE è indicato chiaramente in misura superiore al TAN ); difetterebbe quindi la reciprocità e ciò comporterebbe che anche gli interessi debitori andrebbero conteggiati senza capitalizzazione.
La doglianza è infondata.
Nel caso di specie il TAE creditorio e quello debitorio infatti sono stati arrotondati a tre cifre decimali ma mentre per quello creditorio dette cifre sono numericamente zero per cui ben potevano essere omesse, per quello debitorio sono diverse da zero.
La capitalizzazione degli interessi segue infatti la seguente formula di matematica finanziaria:
TAE = (((TAN/100)/4 + 1)alla quarta – 1) *100.
Ebbene, nel caso di TAN, come quello di specie, pari a 0,013 avremmo il seguente calcolo
0,050/100 = 0,00050
0,00050/4 =0,000125
0,000125+1= 1,000125
1,000125 alla quarta = 1.00050009376
1.00050009376 -1 = 0, 00050009376
0,00050009376x 100 = 0.050009376
In conclusione il TAE è = 0.050009376 che arrotondato come quello debitorio a tre cifre dopo la virgola è 0,050 ossia proprio quello indicato in contratto.
In buona sostanza, applicando i suddetti criteri matematici e il principio generale di interpretazione secondo cui nel dubbio le clausole debbono essere interpretate nel senso che abbiano qualche effetto anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno (art. 1367 c.c.) non vi è alcun contrasto con l'insegnamento della Corte di legittimità che stabilisce un principio di ordine generale non applicabile però nel presente giudizio.
Nel caso concreto infatti il tasso finale, previa capitalizzazione trimestrale, comunque è sicuramente pari a un numero uguale a quello iniziale per la parte intera e alle prime tre cifre nella parte decimale e non è in alcun modo allegato e tantomeno provato che in concreto detta capitalizzazione trimestrale non vi sia stata.
Per quanto riguarda la seconda parte del motivo riguardante la previsione di un tasso meramente simbolico degli interessi creditori, è sufficiente osservare come la determinazione della misura degli interessi attivi e passivi è data dal mercato, di talché, fermo il principio cardine dell'autonomia negoziale, il giudizio sulla convenienza o meno del rapporto tra interessi debitori ed interessi creditori non può, all'evidenza, determinare la nullità degli interessi pattuiti per assenza di reciprocità, ma trova, eventualmente, rimedio, appunto, nella varietà dell'offerta fornita dagli oltre 400 istituti bancari italiani.
Quanto al richiamo ai principi in tema di contratti di scambio, (sempre che si possa qualificare il contratto di conto corrente come contratto di scambio), è sufficiente osservare che il giudice di primo grado ha risposto alla contestazione, con motivazione che questa Corte condivide, con il richiamo al principio affermato da Cass. n. 22567/2015, per cui lo squilibrio economico originario delle prestazioni delle parti non può comportare la nullità del contratto per mancanza di causa, perché nel nostro ordinamento prevale il principio dell'autonomia negoziale, che opera anche con riferimento alla determinazione delle prestazioni corrispettive.
Va pertanto escluso che ricorra nel caso in questione il caso del negozio in frode alla legge di cui all'articolo 1344 del codice civile.
§ 5. — Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti della parte intervenuta. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa tratto dal decisum, ai sensi del D.M. 147/2022, valori medi, nella misura di euro 26.155 oltre a spese generali, IVA e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di e rappresentata da Controparte_1 Controparte_2 contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra CP_3 conclusione disattesa, così provvede:
1. — rigetta l'appello;
2. — condanna la parte appellante al rimborso, in favore di Controparte_2 rappresentata da delle spese sostenute per questo grado del giudizio, CP_3 liquidate nella misura di euro 26.155 oltre a spese generali, IVA e CPA.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, fatti salvi i successivi controlli da parte della Amministrazione, se dovuto. Così deciso in Roma il giorno 20.10.2025.
Il presidente estensore