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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 11/09/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1188/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1188/2023 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. NASTASI DIONISIO GIOSUE, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], non CP_1 C.F._2 rappresentata né difesa
Resistente contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: il ricorrente insiste in ricorso e nelle conclusioni ivi precisate. Evidenzia le precarietà economiche tali da non consentire che lo stesso venga onerato dal pagamento dell'assegno divorzile. Chiede altresì, la revoca per il mantenimento dei figli in quanto economicamente autosufficienti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio. 1 Con ricorso depositato in data 27.11.2023 ha chiesto che venisse Parte_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contrato con – parte CP_1 resistente – a Gela, in data 5.1.1998 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela con atto n. 2, Parte II, Serie A , anno 1997, unione dalla quale sono nati i figli e Persona_1
entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Persona_2
Allegava che con sentenza n. 261/2012 del 12.6.2012 il Tribunale di Gela aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi ponendo a suo carico l'onere di contribuire al mantenimento dei figli minorenni e della moglie per una somma complessiva di € 500,00 mensili.
Deduceva che dal momento della separazione le condizioni economiche della famiglia erano mutate in quanto i figli hanno raggiunto la maggiore età nonché conseguito un'indipendenza economica e,
d'altro canto, il a perso il proprio impiego versando in uno stato di disoccupazione. Parte_1
Precisava di non avere un'occupazione e di trovarsi nell'impossibilità di reperire un impiego poiché
– essendosi dedicata durante il matrimonio all'accudimento dei figli e alla gestione della casa – è priva di qualsiasi titolo di studio e di pregresse esperienze professionali.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nato a [...] il [...] residente in [...] codice fiscale C.F. CodiceFiscale_3 CP_1
, nata a [...] il [...] ed ivi reiette in Via B. Bonanno 277; matrimonio C.F._2 celebrato con rito Concordatario del 5.1.1998, nel Comune di Gela con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 2, anno 1998, parte 2 serie A.
2. Nulla sull'affidamento dei figli minori, poiché, maggiorenni e autosufficienti.
3. Nulla sulla Casa coniugale.
4. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gela perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
5. Con vittoria di spese onorari e competenze.”.
, pur regolarmente resa edotta della pendenza del presente giudizio, non si è CP_1 costituita in giudizio né è comparsa.
Preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione stante l'assenza del ricorrente in sede di udienza di comparizione e in considerazione della contumacia della resistente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione in quanto il ricorrente non ha articolato mezzi di prova.
Infine, all'udienza del 29.4.2025 il ricorrente precisava le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
2 ***
2. Domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
In primo luogo, la domanda volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti deve essere accolta essendo trascorsi i termini di cui all'art. 3 della L. n. 898/1970, ossia – per quel che rileva nel caso di specie – più di dodici mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Gela in sede di separazione (udienza celebrata in data 1.12.2010. Cfr. sentenza di separazione prodotta in atti), definita con sentenza n. 261/2012 emessa dal Tribunale di Gela in data 12.6.2012 senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come può facilmente evincersi dal complessivo tenore delle allegazioni del ricorrente.
3. Condizioni di mantenimento dei figli maggiorenni e Persona_1 Persona_2
Non merita, invece, accoglimento la domanda vertente sulle condizioni economiche relative al mantenimento dei figli maggiorenni della coppia, e Per_1 Per_2
Occorre,sul punto, rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che
“l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli (…) non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi” (Cassazione n. 26875 del 20/9/2023;
n. 12952 del 22/6/2016).
In altri termini, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il dovere gravante su ogni genitore di provvedere al mantenimento della prole non viene meno con il raggiungimento della maggiore età, posto che l'art. 337 septies c.c. riconosce al figlio maggiorenne il diritto di ricevere un assegno a titolo di contributo per il suo mantenimento che, solitamente, viene posto a carico del genitore non convivente e che su disposizione del giudice, previa richiesta del figlio, può essere versato direttamente all'interessato.
L'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli viene, dunque, meno solo con il raggiungimento della loro autosufficienza economica o, comunque, quando venga allegato e provato in giudizio che tale traguardo non sia stato conseguito per colpa del figlio.
È sufficiente osservare – nel caso che ci occupa – che la domanda di revoca dell'obbligo di mantenimento posto a carico dell'odierno ricorrente non sfugge certo al principio di cui all'art. 2697
c.c. che, nel regolare il riparto degli oneri probatori tra le parti del giudizio, fa gravare sull'attore e non sul convenuto la prova dei fatti costituitivi del diritto fatto valere in giudizio.
Inoltre, occorre evidenziare che l'eventuale fatto estintivo della obbligazione legale di cui agli artt.
315 bis e 316 bis c.c. (integrata, per la prole maggiorenne, dalle previsioni modali di cui all'art. 337 septies c.c.) che grava sui genitori non è certo la maggiore età bensì il conseguimento
3 dell'indipendenza economica (o il mancato conseguimento per negligenza dell'interessato) che, come tutti i fatti estintivi del credito, deve essere provato dal debitore.
Ciò non significa che non possa operare una semplificazione probatoria in favore del genitore obbligaro, il quale può avvalere di presunzioni, e segnatamente di quella legata al decorso del tempo, che opera in suo favore, oppure contro il persistere del diritto al mantenimento, a seconda se il figlio sia prossimo oppure lontano dalla minore età.
Tuttavia, anche in siffatti casi, è essenziale che il genitore obbligato quanto meno alleghi circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta.
Più specificamente, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cfr. Cassazione, Ordinanza n.
38366 del 3/12/2021); ed ancora si è affermato che se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza
è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto” in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 12121 del 8/5/2025; Sentenza n.
26875 del 20/9/2023).
Il Collegio condivide pienamente le suesposte direttive ermeneutiche in quanto ritiene che esse costituiscano logica espressione del principio dell'onere della prova – ossia uno dei fondamenti del processo civile, quale giudizio delle parti informato al principio dispositivo anche in materia probatoria (Cfr. art. 115 c.p.c.) – applicato ad un'obbligazione sui generis, intimamente connessa a diritti della persona nell'ambito dei rapporti familiari e strutturata in modo tale da inverare il dovere costituzionale di assicurare alla prole un adeguato mantenimento senza, tuttavia, sacrificare oltremodo il principio di solidarietà e autoresponsabilità che impone anche al giovane adulto di attivarsi per rendersi autonomo dai propri genitori.
Ne consegue che se – analogamente al caso che ci occupa – è il genitore già gravato di un assegno di mantenimento ad agire per far accertare la estinzione dell'obbligo, la prova che il figlio maggiorenne abbia raggiunto una condizione di indipendenza economica (o sia rimasto
4 colpevolmente inerte) rimane a carico dell'attore, il quale per poter beneficiare degli effetti positivi delle già menzionate presunzioni dovrà quanto meno allegare circostanze precise a sostegno della propria pretesa.
Orbene, parte ricorrente non ha allegato né – a fortiori – dato prova di circostanze da cui desumere il conseguimento da parte dei figli dell'allegata condizione di indipendenza economica, limitandosi ad affermare di aver perso il proprio impiego, elemento ininfluente attesa l'esiguità del contributo allo stesso imposto in sede di separazione.
Neppure – alla luce dell'assoluta inerzia assertiva e asseverativa del ricorrente – può essere valorizzato oltremodo il mero dato anagrafico, perché (specie con riguardo al figlio i figli Per_2 della coppia non hanno raggiunto un'età tale da escludere che gli stessi siano attualmente impegnati in un percorso di formazione post-scolastica o di studi universitari.
Per tale ragione, dunque, la domanda di revoca del mantenimento dei figli maggiorenni non può che essere rigettata.
4. Spese di lite
Le spese di lite, considerata la contumacia della resistente e il complessivo esito del giudizio, devono essere dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Gela in data 5.1.1998 da nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_1 CP_1
29.11.1978, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela con atto n. 2, Parte II,
Serie A, anno 1997;
2) RIGETTA la domanda di revoca del contributo al mantenimento dei figli e Persona_1 confermando, sul punto, le disposizioni contenute nella sentenza di Persona_2 separazione;
3) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
4) DICHIARA irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 4/9/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1188/2023 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. NASTASI DIONISIO GIOSUE, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], non CP_1 C.F._2 rappresentata né difesa
Resistente contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: il ricorrente insiste in ricorso e nelle conclusioni ivi precisate. Evidenzia le precarietà economiche tali da non consentire che lo stesso venga onerato dal pagamento dell'assegno divorzile. Chiede altresì, la revoca per il mantenimento dei figli in quanto economicamente autosufficienti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio. 1 Con ricorso depositato in data 27.11.2023 ha chiesto che venisse Parte_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contrato con – parte CP_1 resistente – a Gela, in data 5.1.1998 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela con atto n. 2, Parte II, Serie A , anno 1997, unione dalla quale sono nati i figli e Persona_1
entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Persona_2
Allegava che con sentenza n. 261/2012 del 12.6.2012 il Tribunale di Gela aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi ponendo a suo carico l'onere di contribuire al mantenimento dei figli minorenni e della moglie per una somma complessiva di € 500,00 mensili.
Deduceva che dal momento della separazione le condizioni economiche della famiglia erano mutate in quanto i figli hanno raggiunto la maggiore età nonché conseguito un'indipendenza economica e,
d'altro canto, il a perso il proprio impiego versando in uno stato di disoccupazione. Parte_1
Precisava di non avere un'occupazione e di trovarsi nell'impossibilità di reperire un impiego poiché
– essendosi dedicata durante il matrimonio all'accudimento dei figli e alla gestione della casa – è priva di qualsiasi titolo di studio e di pregresse esperienze professionali.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nato a [...] il [...] residente in [...] codice fiscale C.F. CodiceFiscale_3 CP_1
, nata a [...] il [...] ed ivi reiette in Via B. Bonanno 277; matrimonio C.F._2 celebrato con rito Concordatario del 5.1.1998, nel Comune di Gela con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 2, anno 1998, parte 2 serie A.
2. Nulla sull'affidamento dei figli minori, poiché, maggiorenni e autosufficienti.
3. Nulla sulla Casa coniugale.
4. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gela perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
5. Con vittoria di spese onorari e competenze.”.
, pur regolarmente resa edotta della pendenza del presente giudizio, non si è CP_1 costituita in giudizio né è comparsa.
Preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione stante l'assenza del ricorrente in sede di udienza di comparizione e in considerazione della contumacia della resistente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione in quanto il ricorrente non ha articolato mezzi di prova.
Infine, all'udienza del 29.4.2025 il ricorrente precisava le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
2 ***
2. Domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
In primo luogo, la domanda volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti deve essere accolta essendo trascorsi i termini di cui all'art. 3 della L. n. 898/1970, ossia – per quel che rileva nel caso di specie – più di dodici mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Gela in sede di separazione (udienza celebrata in data 1.12.2010. Cfr. sentenza di separazione prodotta in atti), definita con sentenza n. 261/2012 emessa dal Tribunale di Gela in data 12.6.2012 senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come può facilmente evincersi dal complessivo tenore delle allegazioni del ricorrente.
3. Condizioni di mantenimento dei figli maggiorenni e Persona_1 Persona_2
Non merita, invece, accoglimento la domanda vertente sulle condizioni economiche relative al mantenimento dei figli maggiorenni della coppia, e Per_1 Per_2
Occorre,sul punto, rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che
“l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli (…) non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi” (Cassazione n. 26875 del 20/9/2023;
n. 12952 del 22/6/2016).
In altri termini, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il dovere gravante su ogni genitore di provvedere al mantenimento della prole non viene meno con il raggiungimento della maggiore età, posto che l'art. 337 septies c.c. riconosce al figlio maggiorenne il diritto di ricevere un assegno a titolo di contributo per il suo mantenimento che, solitamente, viene posto a carico del genitore non convivente e che su disposizione del giudice, previa richiesta del figlio, può essere versato direttamente all'interessato.
L'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli viene, dunque, meno solo con il raggiungimento della loro autosufficienza economica o, comunque, quando venga allegato e provato in giudizio che tale traguardo non sia stato conseguito per colpa del figlio.
È sufficiente osservare – nel caso che ci occupa – che la domanda di revoca dell'obbligo di mantenimento posto a carico dell'odierno ricorrente non sfugge certo al principio di cui all'art. 2697
c.c. che, nel regolare il riparto degli oneri probatori tra le parti del giudizio, fa gravare sull'attore e non sul convenuto la prova dei fatti costituitivi del diritto fatto valere in giudizio.
Inoltre, occorre evidenziare che l'eventuale fatto estintivo della obbligazione legale di cui agli artt.
315 bis e 316 bis c.c. (integrata, per la prole maggiorenne, dalle previsioni modali di cui all'art. 337 septies c.c.) che grava sui genitori non è certo la maggiore età bensì il conseguimento
3 dell'indipendenza economica (o il mancato conseguimento per negligenza dell'interessato) che, come tutti i fatti estintivi del credito, deve essere provato dal debitore.
Ciò non significa che non possa operare una semplificazione probatoria in favore del genitore obbligaro, il quale può avvalere di presunzioni, e segnatamente di quella legata al decorso del tempo, che opera in suo favore, oppure contro il persistere del diritto al mantenimento, a seconda se il figlio sia prossimo oppure lontano dalla minore età.
Tuttavia, anche in siffatti casi, è essenziale che il genitore obbligato quanto meno alleghi circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta.
Più specificamente, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cfr. Cassazione, Ordinanza n.
38366 del 3/12/2021); ed ancora si è affermato che se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza
è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto” in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 12121 del 8/5/2025; Sentenza n.
26875 del 20/9/2023).
Il Collegio condivide pienamente le suesposte direttive ermeneutiche in quanto ritiene che esse costituiscano logica espressione del principio dell'onere della prova – ossia uno dei fondamenti del processo civile, quale giudizio delle parti informato al principio dispositivo anche in materia probatoria (Cfr. art. 115 c.p.c.) – applicato ad un'obbligazione sui generis, intimamente connessa a diritti della persona nell'ambito dei rapporti familiari e strutturata in modo tale da inverare il dovere costituzionale di assicurare alla prole un adeguato mantenimento senza, tuttavia, sacrificare oltremodo il principio di solidarietà e autoresponsabilità che impone anche al giovane adulto di attivarsi per rendersi autonomo dai propri genitori.
Ne consegue che se – analogamente al caso che ci occupa – è il genitore già gravato di un assegno di mantenimento ad agire per far accertare la estinzione dell'obbligo, la prova che il figlio maggiorenne abbia raggiunto una condizione di indipendenza economica (o sia rimasto
4 colpevolmente inerte) rimane a carico dell'attore, il quale per poter beneficiare degli effetti positivi delle già menzionate presunzioni dovrà quanto meno allegare circostanze precise a sostegno della propria pretesa.
Orbene, parte ricorrente non ha allegato né – a fortiori – dato prova di circostanze da cui desumere il conseguimento da parte dei figli dell'allegata condizione di indipendenza economica, limitandosi ad affermare di aver perso il proprio impiego, elemento ininfluente attesa l'esiguità del contributo allo stesso imposto in sede di separazione.
Neppure – alla luce dell'assoluta inerzia assertiva e asseverativa del ricorrente – può essere valorizzato oltremodo il mero dato anagrafico, perché (specie con riguardo al figlio i figli Per_2 della coppia non hanno raggiunto un'età tale da escludere che gli stessi siano attualmente impegnati in un percorso di formazione post-scolastica o di studi universitari.
Per tale ragione, dunque, la domanda di revoca del mantenimento dei figli maggiorenni non può che essere rigettata.
4. Spese di lite
Le spese di lite, considerata la contumacia della resistente e il complessivo esito del giudizio, devono essere dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Gela in data 5.1.1998 da nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_1 CP_1
29.11.1978, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela con atto n. 2, Parte II,
Serie A, anno 1997;
2) RIGETTA la domanda di revoca del contributo al mantenimento dei figli e Persona_1 confermando, sul punto, le disposizioni contenute nella sentenza di Persona_2 separazione;
3) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
4) DICHIARA irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 4/9/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
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