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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/01/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
- II SEZIONE CIVILE -
nella persona del GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa Dora Alessia Limongelli ha pronunciato
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2720 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto assicurazione contro danni e promossa
DA
(C.F. ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Giugliano in Campania alla via Gioberti - I traversa n.42 nella persona del
Presidente p.t. sig. , ed elettivamente domiciliata in Grumo Parte_2
Nevano, alla Piazza Capasso n.4, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Bortone dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione:
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), con sede legale in Bologna, alla via Controparte_1 P.IVA_2
Stalingrado n.45, in persona del suo Procuratore ad negotia , Controparte_2
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Giosuè Carducci n. 6, presso lo studio dell'Avv. Luca Fabrizio dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbale di precisazione delle conclusioni
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FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la , Parte_1
premesso di essere concessionaria autorizzata dal Comune di Giugliano in
Campania alla gestione dell'impianto sportivo sito presso il palazzetto dello sport in Giugliano in Campania, alla via Pigna e di aver nella qualità di circolo affiliato alla U.I.S.P. (Unione Italiana Sport per Tutti), stipulato la polizza per la struttura del palazzetto dello sport Unipolsai All Risks-Property –Impianti e Circoli
Sportivi con n. 1-85743-63-156467496 – deduceva che, nella notte tra il 24 e il 25 marzo dell'anno 2022, presso i locali della detta struttura si verificava un furto ad opera di soggetti rimasti ignoti i quali, introdottisi all'interno del perimetro del palazzetto dello sport, asportavano circa 450 metri di cavi dell'impianto elettrico danneggiandolo e rendendolo non funzionante.
La parte attrice deduceva che, al fine di poter garantire lo svolgimento regolare delle attività sportive all'interno del palazzetto dello sport, aveva dovuto provvedere, a proprie spese, a riparare i danni derivanti dal furto, rivolgendosi a una ditta specializzata di impiantistica, sostenendo una spesa per importo complessivo pari a euro 9.516,00.
La esponeva che, in data 30/03/2022, aveva Parte_1
presentato denuncia di furto presso i Carabinieri di Giugliano e, successivamente,
in data 16/05/2022, aveva provveduto a denunciare il sinistro presso la CP_3
la quale a mezzo di proprio incaricato, espletava perizia sui luoghi del
[...]
sinistro designando a tal fine lo studio peritale che, sulla scorta della Per_1
documentazione acquisita, quantificava i danni riportati in euro 6.570,00.
Tuttavia, la compagnia assicurativa, non ritenendo l'indennizzo rientrante nella copertura di cui alla polizza invocata, rigettava la richiesta della Parte_1
che pertanto adiva l'intestato Tribunale affinchè, accertata e dichiarata
[...]
l'applicabilità della polizza All Risks-Property -Impianti e Circoli Sportivi con n.
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1-85743-63-156467496, volesse condannare la al pagamento Controparte_1
della somma di euro 9.516,00 a titolo di indennizzo per il furto subito.
Si è costituita in giudizio la eccependo in primo luogo Controparte_1
l'infondatezza della domanda dal momento che la polizza invocata dalla parte attrice non coprirebbe l'evento furto dedotto in atti, in quanto, da un lato, i beni asportati con il furto (cavi elettrici), non erano annoverati nella partita
“contenuto”, unica partita assicurata contro l'evento furto e dall'altro, gli stessi si trovavano all'esterno del fabbricato;
in secondo luogo il notevole ritardo nella denuncia del furto alla compagnia. La compagnia assicuratrice convenuta concludeva, quindi, per il rigetto della domanda e, in via subordinata, in caso di accoglimento, per la limitazione dell'indennizzo a quanto accertato dalla perizia di parte, pari a euro 6.570,00 da cui detrarre franchigie e scoperti di cui alla sezione
Furto e della polizza invocata. Per_2
Alla prima udienza tenutasi il 06/06/2023, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e la causa veniva rinviata per l'eventuale ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalle parti, all'udienza del 05/12/2023, alla quale il
Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava al 01/10/2024 per la precisazione delle conclusioni;
a tale udienza la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via pregiudiziale, va rilevata la procedibilità della domanda in considerazione dell'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, conclusosi con verbale negativo per mancata partecipazione della parte chiamata in mediazione (cfr.
verbale in atti).
In punto di fatto, come risulta dalla documentazione versata in atti dalle parti (cfr.
polizza e condizioni generali di contratto), è pacifico che tra esse è stato stipulato un contratto di polizza “All Risks- Property” che copriva la Parte_1
, contro gli eventi Incendio e Furto che si fossero verificati a suo danno,
[...]
nei termini di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione che costituiscono parte integrante della polizza n. 1-85743-63-156467496, stipulata con effetto a far
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data dal 31/10/2017 e, come risultante dal Contratto di Polizza prodotto in atti,
indubbiamente operativa al momento del sinistro per cui è causa, verificatosi nella notte tra il 24 e il 25 marzo 2022.
Nel merito, la domanda è infondata e non può essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
Nel caso che qui ci occupa, tenuto conto della prospettazione dei fatti di causa e della documentazione posta a corredo della domanda, deve ritenersi che l'evento furto denunciato dalla parte attrice, non ha riguardato i beni coperti dalla garanzia invocata come applicabile, né è avvenuto con le modalità di cui alle C.G.A., non rientrando pertanto negli eventi coperti dalla polizza invocata.
Giova fin da subito chiarire che dalla lettura del Contratto di polizza in essere tra le parti, lo stesso riguarda due specifici rischi: il primo, “Incendio”, è regolato dalla sezione A delle C.G.A., rubricata “Incendio e garanzie accessorie – norme che regolano l'assicurazione incendio e le garanzie accessorie” e copre i costi necessari alla riparazione, ricostruzione e sostituzione degli enti assicurati o
distrutti dagli eventi indicati in polizza;
il secondo rischio assicurato, vale a dire
“Furto e Rapina”, è regolato dalla sezione B delle C.G.A., rubricata: “Furto e
Rapina – norme che regolano l'assicurazione furto e rapina” e copre le perdite materiali e dirette subite dall'assicurato in conseguenza di furto e rapina di denaro e valori;
furto e rapina del contenuto;
garanzia portavalori non nominato.
Orbene, per il rischio “Furto e Rapina”, la garanzia opera in relazione al
“Contenuto”, la cui definizione si evince dal Glossario inserito nelle C.G.A., e che comprende: l'insieme dei beni posti nei locali del fabbricato assicurato e più
precisamente a) arredamento: mobilio, cancelleria, registri stampanti, macchine di ufficio;
b) attrezzature: impianti e mezzi di sollevamento impianti e attrezzature di pesa nonché di traino e di trasporto, impianti di condizionamento, scale mobili,
apparecchiature di segnalazione e comunicazione o quanto costituisce attrezzatura e arredamento normalmente pertinente all'attività; c) macchinari: macchine,
attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti;
d) merci intese come materie
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prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria; e) valori: valuta a corso legale, nazionale o estera….
Risulta pertanto evidente che per la partita Furto e rientrano nella garanzia Per_2
i soli beni di cui sopra, specificati nel Glossario e quindi, di conseguenza,
l'oggetto del furto perpetrato ai danni della , Parte_1
consistente in 450 metri di cavi elettrici, non è da ricomprendere nella “partita” contenuto, coperta dalla garanzia di polizza.
Nella “partita” Fabbricato, (relativa al rischio incendio) invece, secondo il
Glossario rientrano: l'intera costruzione edile compresi fissi infissi ed opere di
fondazione interrate nonché le sue pertinenze purché realizzate nel fabbricato
stesso negli spazi ad esso adiacenti, in particolare gli impianti idrici, igienici,
elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi,
scale mobili antenna radiotelevisiva centralizzata come pure altri impianti o
installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi comprese le
tappezzerie tinteggiature, moquettes, affreschi e statue che non abbiano valore
artistico. È escluso quanto rientra nella definizione di Contenuto.
In definitiva, dalla lettura del Glossario e dalla interpretazione dello stesso, si può
affermare che: 1) l'impianto elettrico, rientra nella partita “Fabbricato”, per la quale non è prevista la copertura assicurativa per “Furto e Rapina”; 2) oggetto di
Furto e possono essere considerati solo gli elementi di cui al “Contenuto”, Per_2
in cui non può essere compreso alcuno degli elementi rientranti nella definizione di Fabbricato.
Fatta questa doverosa precisazione, che porta ad escludere la copertura assicurativa prevista per Furto e all'evento furto per cui è causa, Per_2
riguardante circa 450 metri di cavi elettrici, non rientrante nella categoria
“Contenuto”, la domanda si appalesa infondata ai sensi dell'art. 55 delle C.G.A., settore B – Furto e che disciplina il rischio assicurato nei seguenti termini: Per_2
il presente settore assicura l'indennizzo delle perdite materiali e dirette subite dall'assicurato in conseguenza degli eventi previsti nelle partite di seguito riportate
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e riassunte: 1) furto e rapina di denaro e valori nel limite del 20% del capitale
assicurato; 2) furto e rapina del contenuto nel limite del capitale assicurato; 3)
garanzie porta valori non nominato nel limite del 20% del capitale assicurato. La società si obbliga a risarcire l'assicurato di danni materiali diretti a lui derivanti dal furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse: a) violando le difese esterne mediante rottura
scasso usi di chiavi false grimaldelli o arnesi simili;
b) per via diversa da quella
ordinaria che richiede il superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di
mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; c) in modo clandestino purché
l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.
Dalla documentazione anche fotografica prodotta in atti, dalla lettura della denuncia sporta in data 30/03/2022 presso i Carabinieri di Giugliano in Campania,
dalla lettura del verbale di sopralluogo del 05/07/2022 redatto dallo studio peritale incaricato da emerge in maniera pacifica che il Per_1 Controparte_3
furto dei cavi elettrici denunciato dalla parte attrice: 1) si verificò all'esterno del locale palazzetto dello sport e più precisamente nella cabina elettrica esterna;
2)
alcuna difesa esterna venne violata mediante rottura, scasso, uso di chiavi false,
grimaldelli o altri simili arnesi, né vi è stato uso di mezzi artificiosi o di una particolare agilità personale, in quanto i ladri si introdussero nel perimetro esterno del palazzetto semplicemente “scavalcando” un muro di recinzione e inoltre l'asportazione dei detti cavi non è avvenuta in locali chiusi, ma dalla cabina elettrica posta all'esterno dello stabile e attraverso una canalina di plastica a vista, posta lungo un muretto a poca altezza dal suolo.
Ed è la stessa parte attrice ad ammettere che le canaline percorrevano le mura di cinta del palazzetto sportivo, sicché non può sorgere dubbio alcuno sul dato per cui le canaline, come la parte dei cavi elettrici ivi collocata all'interno, siano posti all'esterno dei locali del fabbricato.
D'altronde, l'esclusione dalla nozione di contenuto dei beni posti all'esterno dei locali del fabbricato, ha una evidente ratio: quella di escludere l'indennizzo
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nell'ipotesi di furto che interessi beni di più facile accesso per i ladri, in quanto ubicati all'esterno di strutture chiuse e più difficilmente accessibili. Alla luce delle osservazioni che precedono, deve ritenersi che, per quanto riguarda il rischio furto, ai sensi di polizza, la garanzia assicurativa non copra i danni subiti dall'attrice per il danneggiamento delle canaline e dei cavi elettrici e nemmeno per la sottrazione degli stessi.
Da tale situazione, quindi non può che derivare il rigetto della domanda, in primis, in quanto l'evento dedotto in atti non ha riguardato elementi che, in termini di polizza, sono da ricondurre alla partita “Contenuto” (unica assicurata
contro
Furto
e e inoltre, perché lo stesso furto non si è verificato con modalità tali da Per_2
consentirne l'indennizzo secondo il dettato di cui all'art. 55 delle C.G.A.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, discostandosi dai valori medi, tenuto conto della esigua attività processuale svolta e l'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord- Sezione Seconda – definitivamente pronunciando ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta dalla parte attrice;
2) Condanna la , in persona del Presidente p.t., a Parte_1 corrispondere le spese di giudizio in favore di nella Controparte_3 misura di € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA.
Così deciso in Aversa, 22 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Dora Alessia Limongelli
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