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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/01/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 478/2024
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima CIVILE
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Gaetano Labianca - Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. r.g. 478/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Teot ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio;
- Appellante -
contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura dello Stato;
- appellato -
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza all'esito di discussione orale in data 28.1.2025.
Motivi della decisione.
Con ordinanza ingiunzione n. 570/18 emessa in data 23.7.2018 e notificata in data
27.7.2018, il Controparte_2 dei prodotti
[...] agroalimentari ordinava a , titolare dell'omonima ditta - esercente Parte_1
l'attività di coltivazione miste di cereali, legumi da granella, semi oleosi - il pagamento della somma complessiva di € 123.875,96, ai sensi degli artt. 2 – 3 della legge
989/1986.
Il titolo della pretesa era rappresentato da un rapporto redatto, ex art. 17 della legge
689/81, dalla G.d.F. di Altamura, che aveva contestato alla l'indebita percezione Pt_1 pagina 1 di 10 della somma di € 123.875,96 erogata dall'AGEA per le DUP – Domande Uniche di
Pagamento – in base agli artt. 34 e 38 del Reg. CE 73/09, relative agli aiuti comunitari ex reg. CE n. 1782/03, riferiti alle annualità 2011 (per € 64.489,19) e 2012 (per €
59.386,77).
Nel processo verbale di contestazione era evidenziato che la ditta aveva Parte_1 ottenuto finanziamenti comunitari a carico della , inserendo nelle c.d. D.U.P. Pt_2 particelle catastali di terreni oggetto di contratti di affitto illecitamente perfezionati, posto che diversi locatori erano deceduti diversi anni prima rispetto alla data di redazione dello stesso contratto;
che l'Agea aveva sospeso il procedimento per l'irrogazione degli aiuti e comunicato l'avvio del procedimento di recupero della somma di € 123.875,96.
Avverso detta ordinanza, proponeva ricorso la , chiedendo di sospendere il Pt_1 giudizio in attesa della definizione del giudizio penale, pendente dinanzi Tribunale di Bari;
nel merito, chiedeva di revocare o dichiarare la nullità e/o l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta, ovvero di rigettare nel merito la pretesa, dichiarando non dovuta l'irrogata sanzione amministrativa.
Si costituiva in giudizio il , che chiedeva di respingere le domande di parte CP_1 ricorrente poiché inammissibili e improponibili nonché infondate in fatto e diritto.
Con sentenza n. 4055/2023, emessa in data 12.10.2023, il Tribunale di Bari rigettava l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza, proponeva appello - con ricorso depositato in data 10.4.2024 - la , la quale impugnava la sentenza di primo grado nella parte in cui, Pt_1
“apoditticamente e senza alcuna motivazione”, il Giudice di primo grado aveva ritenuto
“di non poter sottoporre a revisione la misura della sanzione applicata, conteggiata dal
, come visto, previa diligente acquisizione presso l'Agea degli elementi CP_1 occorrenti“.
Evidenziava, all'uopo:
- che - come provato sia in sede penale che nel giudizio civile (e come, palesemente si evinceva dalla semplice lettura delle relative DUP in atti) - per gli anni di riferimento
2011 e 2012, sulle particelle la cui titolarità era stata contestata dalla G.d.F., aveva percepito unicamente la somma di € 366,77 per l'anno 2011 ed € 822,60 per l'anno
2012, per un totale di € 1.189,37;
- che, per tale esigua somma (richiesta e ritenuta indebita), era stata irrogata la sproporzionata e iniqua sanzione di € 123.875,96, corrispondente a tutto quanto percepito, anche per le superfici e i titoli legittimamente posseduti e non contestati;
pagina 2 di 10 - che, ai fini della determinazione della sanzione da irrogare per il fatto contestato nell'ordinanza ingiunzione, era irrilevante la richiamata sentenza della Corte dei Conti –
Sezione Giurisdizionale della Puglia – n. 275/2016, fondata sull'intervenuta decadenza dell'aiuto per dichiarazioni eccessive, applicate ai pagamenti sulla base degli Pt_3 articoli 58 (riduzioni ed esclusioni in caso di dichiarazione eccessiva) e 60 (dichiarazioni eccessiva intenzionale) e s.m.i. del REG. (CE) 1122/2009;
- che, con riferimento al rapporto tra giudicato formatosi nel giudizio per la restituzione di aiuti comunitari percepiti e giudizio pendente, relativo ad opposizione alla irrogazione di sanzione, doveva escludersi ogni efficacia vincolante del giudicato formatosi nel primo giudizio sul secondo, non sussistendo tra i due giudizi un nesso di pregiudizialità – dipendenza giuridica, per cui la sanzione amministrativa prescindeva dalle logiche di esclusione, decadenze e riduzioni delle superfici in caso di dichiarazione eccessiva, applicate ai pagamenti sulla base degli articoli 58 e 60 Reg. CE 1122, sulle quali si CP_3 era pronunciata la Corte dei Conti;
- che la decadenza del beneficio comunitario era infatti la restituzione dell'aiuto erogato, fondato sull'accertamento dell'inesistenza del diritto in questione e non era attività sanzionatoria, ma piuttosto attività recuperatoria che seguiva ad un riesame ex post, analogo all'esame che si compie da parte dell'amministrazione al momento in cui la domanda di aiuto viene valutata;
- che, come evidenziato in primo grado, il GIP del Tribunale Penale di Bari, investito della stessa contestazione, fonte del giudizio civile, nel procedimento (R.G.N.R. n. 12091/14 e
R.G. GIP n. 1742/15) a suo carico per i reati contestati (art. 81 e 640 bis), nella determinazione della pena aveva tenuto conto, oltre che della incensuratezza, “della non rilevante estensione delle particelle irregolarmente denunciate come condotte in locazione e l'attenuante di cui all'art. 62 n 4 c.p. atteso lo scarso rilievo economico dei singoli fatti specifici del lucro ottenuto“, “(limitatamente per il 2011 e 2012 alle somme ottenute con riferimento ai terreni dichiarati falsamente in affitto)“, condannandola alla pena di mesi quattro di reclusione (pena sospesa), con sentenza confermata in appello, giusta sentenza n. 1838/2020, divenuta definitiva e irrevocabile.
Tanto premesso, chiedeva che venisse annullata l'ordinanza ingiunzione opposta ovvero rigettata la pretesa dell'amministrazione, dichiarando non dovuta la sanzione irrogata;
in via subordinata, che venisse determinato l'importo esatto della sanzione amministrativa anche a mezzo CTU sulle p.lle contestate ed indicate in narrativa in agro di Minervino, in catasto al fg. 175, p.lle 31, 58, 188, 189, e fg. 192, p.lle 17, 19, 20., 97, 100, 33, 101,
pagina 3 di 10 114, 119, 125, 127, 154, determinando la sanzione amministrativa da irrogare in €
366,67 per l'anno 2011 e € 822,60 per il 2012, per complessivi € 1.189,37 ex art. 3, co.
1, legge 898/1986 ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Si costituiva il che resisteva Controparte_2 all'appello evidenziando:
- che l'appello era da ritenersi inammissibile per mancanza di censure specifiche alla decisione impugnata, posto che non erano stati indicati gli specifici capi della sentenza appellata, i passaggi argomentativi a sostegno dell'impugnazione e l'idoneità delle diverse ragioni addotte a determinare la revisione della sentenza;
- che comunque era da ritenersi infondato, avendo l'appellante sostanzialmente riproposto l'eccezione della inesatta quantificazione della sanzione irrogata dall'Amministrazione procedente, in realtà confermata anche dalla Corte dei Conti nella sentenza n.275/2016 nella misura di € 123.875,96;
- che, sul punto, l'erogazione dei contributi era avvenuta in difetto dei requisiti richiesti dalla normativa di settore, per cui l'erogazione dei contributi oggetto di approfondimento doveva essere ricondotta alle ipotesi di cui agli artt. 2 e 3, L. n. 898/86 (esposizione di dati o notizie falsi), da cui emergeva che la condotta tenuta dalla era stata del Pt_1 tutto consapevole e volontaria, idonea a danneggiare sia l'AGEA che l'intera collettività, essendone derivata la sottrazione di fondi pubblici ad agricoltori che invece ne avrebbero legittimamente avuto diritto;
per cui la sanzione riposava proprio nel Regolamento CE n.
1122/2009, secondo cui la sanzione deve essere pari all'intero contributo concesso durante l'anno di riferimento;
- che nella fattispecie concreta, su una superficie complessivamente dichiarata di
157.00.00 ettari, le contestazioni afferivano ad un'area pari a 19.39.47 ettari, ben superiore allo 0.5%; né con l'appello era stata criticata la determinazione dell'intero contributo concesso nell'anno di riferimento, cui andava parametrata la sanzione;
- che era privo di rilevanza il riferimento alle diverse risultanze del giudizio penale, in virtù sia dell'autonomia del corrispondente procedimento amministrativo-sanzionatorio che del principio di autonomia e separazione dei giudizi civili e penali;
Tanto premesso, chiedeva di dichiarare inammissibile l'appello per mancanza di censure specifiche;
nel merito, di rigettare la domanda, perché priva di fondamento.
All'udienza del 28 gennaio 2024, dopo rituale discussione, la causa è stata decisa.
Diritto.
pagina 4 di 10 Con il primo motivo di appello, la ha censurato la decisione del giudice di prime Pt_1 cure per non aver ritenuto di sottoporre a revisione il quantum della sanzione irrogata, condividendo aprioristicamente le determinazioni della G.d.f.; all'uopo, ha rilevato che la sanzione avrebbe dovuto essere determinata sulla base delle sole superfici sulle quali nel
DUP era stato richiesto indebitamente il contributo oggetto di contestazione, ovvero €
366,67 per l'anno 2011 e € 822,60 per il 2012, per complessivi € 1.189,37 ex art. 3, co.
1, legge 898/1986 ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
A giudizio della Corte, il motivo è infondato.
Ed invero, il ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla CP_1 legge 898/86, art. 3, per avere esposto dati o notizie falsi (comportamento intenzionale), conseguendo indebitamente i contributi comunitari in relazione alle superfici aziendali indicate nelle singole domande di contributi;
la norma in questione prevede che,
“indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 2, nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia ( il percettore è tenuto in ogni caso alla restituzione Pt_2 dell'indebito e, soltanto quando lo stesso indebito sia superiore a lire centomila, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari all'importo indebitamente percepito. Nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 2 il percettore e' tenuto alla restituzione dell'indebito nonche', nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni …”.
Apparendo acclarata l'esposizione di dati e notizie falsi, per aver l'interessata inserito consapevolmente nelle D.U.P. particelle catastali di terreni oggetto di contratti di affitto illecitamente perfezionati (posto che diversi locatori erano deceduti diversi anni prima rispetto alla data di redazione dello stesso contratto ovvero erano sconosciuti all'anagrafe), è stata applicata una sanzione pari all'intero importo indebitamente percepito (€ 123.875,96), non potendo la sanzione essere riferita alle sole particelle interessate dai dati o dalle notizie false inserite nelle DUP ed individuate nel ricorso.
Se è vero che il giudicato formatosi nel giudizio per la restituzione di aiuti comunitari indebitamente percepiti non ha efficacia vincolante nel giudizio pendente relativo all'opposizione alla irrogazione della sanzione - che può porsi quando pagina 5 di 10 l'amministrazione non ha proceduto all'emissione congiunta dell'ingiunzione di pagamento della erogazione da restituire e della somma irrogata per la sanzione amministrativa - perché tra i due giudizi non sussiste un nesso di pregiudizialità - dipendenza giuridica, che si ha soltanto quando un rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico, condizionato, dipendente, è altresì vero che, nel caso di specie, la ha documentato la Pt_1 disponibilità di terreni (per i quali ha chiesto ed ottenuto i contributi comunitari) mediante denuncia di contratto verbale di affitto con soggetti deceduti da diverso tempo, ed altri sconosciuti all'anagrafe, sicchè trova applicazione l'art. 60, comma 1, del Reg. CE
n. 1122/2009 (norma ratione temporis applicabile), secondo cui, se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'art. 57 sono dovute a dichiarazioni eccessive, frutto di un “comportamento intenzionale”, l'aiuto cui l'agricoltore avrebbe diritto a norma dell'art. 57 nell'ambito del regime di aiuto di cui trattasi non è concesso per l'anno civile considerato, se tale differenza è superiore allo 0,5% della superficie determinata o a un ettaro.
Ora, poiché l'estensione della superficie per la quale la non aveva diritto è pari ad Pt_1 ha 19.39,47 su una superficie complessiva di ha 157,00, risulta superata la soglia di irregolarità e l'intero contributo non era dovuto, in quanto la differenza di superficie, superiore ad un ettaro, è frutto di un comportamento intenzionale della (non Pt_1 potendo dubitarsi che l'asserita conclusione di contratti di fitto con persone sconosciute o decedute integri un comportamento intenzionale, diretto a esporre dati o notizie false per aver un contributo dal , sicchè la sanzione è stata giustamente parametrata CP_4 all'intero contributo percepito, cui la non aveva diritto e che è stato revocato Pt_1 dall'AGEA, come risulta dalla sentenza della Corte dei conti prodotta dall'Avvocatura dello
Stato, sentenza confermata in sede di appello (da cui risulta che i contributi percepiti dalla negli anni 2011 e 2012 erano indebiti nella loro interezza, in relazione a Pt_1 quanto disposto dall'art. 60, co. 1 del Reg. 1122/2009).
Non si tratta, invero, di una perdita parziale del contributo, con la conseguente necessità di rideterminare la sanzione sulla base dell'indebito effettivamente accertato;
né ha rilievo la richiamata sentenza della Cass. n. 897/99, che riguarda invece il caso in cui si trattava di determinare la sanzione in rapporto alla superficie ritirata dalla produzione, ed in cui l'indebito non era stato accertato in via definitiva nella sua entità; il caso presente, riguarda invece il caso in cui, a fronte di un comportamento intenzionale della Pt_1
(per il quale è stata altresì condannata in sede penale), l'intero contributo non era dovuto pagina 6 di 10 ed è stato revocato, per cui non può invocarsi il principio per cui le somme percepite in violazione dell'art. 2 della legge 689/81 erano di importo inferiore, essendo stata una parte dei terreni effettivamente ritirata dalla produzione (sicchè la sanzione non andava parametrata alla somma restituita ma a quella indebitamente percetta), posto che l'intero importo era stato indebitamente percepito.
Venendo adesso al motivo relativo al ne bis in idem, stante la natura della sanzione amministrativa pecuniaria, deve rilevarsi che anche tale motivo è infondato, posto che il sistema del doppio binario, di cui agli artt. 2 e 3 della l. n. 898 del 1986 rispetta il divieto di bis in idem, stabilito dall'art. 50 CdfUe e dall'art. 4 del VII Protocollo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, coerentemente con i criteri elaborati dalla Corte di giustizia europea per affermare la sufficiente integrazione - sostanziale e processuale - tra i due procedimenti, penale e amministrativo, solo nel caso in cui sussistano: la complementarietà stretta degli obiettivi avuti di mira dai due differenti procedimenti, la prevedibilità ex ante del cumulo procedimentale, il coordinamento degli istituti processuali e, infine, sia previsto un meccanismo compensatorio che consenta di tenere conto delle sanzioni già applicate nel primo procedimento, così da garantire la complessiva proporzionalità del trattamento sanzionatorio (v. Cass. 34637/2023, secondo cui “in tema di aiuti comunitari al settore agricolo sussiste, ed è in astratto legittimato anche in ambito Europeo per quanto sopra argomentato, il sistema del
"doppio binario", L. 23 dicembre 1986, n. 898, ex artt. 2 e 3 frutto di una precisa scelta legislativa che emerge dalla clausola di riserva "indipendentemente dalla sanzione penale" con cui esordisce la fattispecie di illecito amministrativo di cui all'art. 3, comma 1 legge citata (vigente ratione temporis), ribadita dall'inciso "in ogni caso". Formulazione che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso (p. 21, ultimo capoverso;
p. 22, primi due righi) non intende escludere il coordinamento tra le norme, in palese contrasto con quanto affermato dalla Corte EDU e dalla Corte Costituzionale, bensì affermare, appunto,
l'esistenza di un regime di doppia punibilità”).
Conseguentemente, la doppia punibilità prevista dalla L. n. 898 del 1986, art. 3, non integra una violazione del principio del ne bis in idem, con conseguente irrilevanza di un'eventuale questione di costituzionalità (cfr. Cass. n. 20689/2018; Cass. n.
17907/2008).
Venendo infine alla questione della sanatoria ex art. 9 co. 2 D.M. n. 1922/2015, anche tale eccezione è infondata.
pagina 7 di 10 Va premesso, in diritto, che, all'indomani della sentenza della corte di Giustizia 24 giugno
2010 nella causa C375/08, la giurisprudenza italiana ordinaria (cfr. Cass. Pen. 4 ottobre del 2012 n.42363), amministrativa (cfr. - 22 gennaio 2016, n. 57) e CP_5 CP_6 contabile (cfr. Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 14 del 16 gennaio 2017), hanno condiviso il principio per cui l'erogazione dei contributi è subordinata alla sussistenza di un titolo giuridicamente idoneo e debitamente documentabile che attribuisca al coltivatore/allevatore la disponibilità della superficie;
sicché, tale disponibilità dei terreni, sulla cui estensione sono anche commisurati gli aiuti comunitari, deve essere “titolata”, non essendo sufficiente una mera relazione di fatto.
Infatti, se si tiene conto “delle essenziali ed importantissime finalità cui è ispirata la politica agricola dell'Unione Europea ed i correlati, imponenti, flussi di aiuti finanziari che la sostanziano e che ne costituiscono una fra le più importanti proiezioni applicative, il criterio generale di comportamento amministrativo cui non può che attenersi l'organismo nazionale di amministrazione ed erogazione dei finanziamenti medesimi - per l'Italia, come è noto, l'Agea - deve essere ravvisato nella massima possibile prudenza nella valutazione dei presupposti di spettanza e nell'istruzione dei relativi procedimenti, sia antecedentemente alla concessione dell'aiuto, sia successivamente in sede di svolgimento delle opportune verifiche”- sent. TAR cit.-. CP_5
Dall'esame della normativa di settore, emerge che il D.M. 20/03/2015, n. 1922, recante
“Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014 — 2020”, all'art. 9, comma 2, contenente disposizioni transitorie in tema di controlli sulle erogazioni in agricoltura, relativamente ai controlli avviati nel corso dell'annualità 2013 e finalizzati ad individuare indebite richieste od erogazioni di premi a superficie conseguenti ad occupazioni abusive od illegittime di terreni ebbe a statuire: “Per i terreni di proprietà dei soggetti privati o pubblici dichiarati nelle domande di aiuto presentate nelle annualità
2006 - 2013, l'assenza di opposizioni da parte dei proprietari o, nel caso di soggetti privati, dei loro eredi consente all'agricoltore che li dichiara nelle domande di aiuto di ottenere gli aiuti erogati dagli Organismi pagatori riconosciuti, senza che ciò valga a costituire legittima conduzione di tali terreni. A tal fine gli Organismi pagatori competenti comunicano ai soggetti privati o agli enti pubblici proprietari, anche mediante l'utilizzo delle registrazioni catastali, gli identificativi dei terreni e del periodo di riferimento della conduzione dichiarata, invitandoli ad esprimere, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la propria eventuale opposizione. Decorso tale termine senza che siano
pagina 8 di 10 pervenute opposizioni, gli aiuti sopra indicati sono considerati legittimamente richiesti e/o erogati”.
In altre parole, l'art. 9 del decreto afferma che, - sempre con riferimento ai controlli iniziati nel 2013 - per gli ultimi cinque anni, gli aiuti erogati nonostante dichiarazioni non corrispondenti alla disponibilità di validi titoli di conduzione si intendono regolarmente concessi se i legittimi proprietari non presentano una formale opposizione una volta avvertiti dall'Agea dell'uso delle loro particelle catastali: vi sarebbe quindi una sanatoria di tali situazioni.
Orbene, con riferimento al caso di specie, la sanatoria di cui all'art.9 l. cit. non può trovare applicazione poiché la prospettata disponibilità dei terreni da parte della Pt_1 non corrisponde alla realtà dei fatti, ma è stata da questi rappresentata falsamente al solo fine di fruire indebitamente di aiuti economici.
Va segnalata sul punto l'ord. Cass., sez. VI, 16/11/2022, n. 33819, in fattispecie analoga, che ha affermato che: “In mancanza di querela di falso su tale accertamento fide-facente, l'opposizione è stata rigettata, anche in considerazione del fatto, assorbente ogni ulteriore rilievo, che presupposto per ottenere gli aiuti è la titolarità di un valido rapporto giuridico di disponibilità del fondo. Sulla scorta di tali premesse, il giudice di seconde cure ha considerato irrilevante il richiamo all'art. 9 D.M. 1922/2015; norma, quest'ultima, volta appunto ad agevolare la prova della titolarità di un valido titolo di disponibilità del fondo, ma che non può valere a sanare situazioni nelle quali la domanda di percezione degli aiuti venga basata su titoli fittizi”.
Ne consegue infine che non può operare il meccanismo della compensazione tra le parti in causa poiché l'eventuale legittima maturazione del diritto a ricevere gli aiuti dovrebbe essere fatta valere nei confronti dell'AGEA.
Dagli argomenti enunciati a fondamento del rigetto dell'appello si evince l'inutilità di qualunque altro esperimento di carattere istruttorio.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di e liquidate come in Pt_1 dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modific. (valore della causa € 123,875,96, parametri minimi, stante la non complessità delle questioni trattate, fasi di studio, introduttiva di trattazione e decisionale).
Va dato atto altresì ai sensi dell'art. 13 co. , della sussistenza dei CP_7 presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti del così provvede: Controparte_1
- rigetta l'appello;
- dichiara tenuto e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellata, che liquida nella complessiva somma di € 7.160,00 oltre r.f.s.g., Iva e
C.p.a. come per legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater Tusg, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 28.1.2025
Il Consigliere rel.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
pagina 10 di 10
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima CIVILE
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Gaetano Labianca - Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. r.g. 478/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Teot ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio;
- Appellante -
contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura dello Stato;
- appellato -
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza all'esito di discussione orale in data 28.1.2025.
Motivi della decisione.
Con ordinanza ingiunzione n. 570/18 emessa in data 23.7.2018 e notificata in data
27.7.2018, il Controparte_2 dei prodotti
[...] agroalimentari ordinava a , titolare dell'omonima ditta - esercente Parte_1
l'attività di coltivazione miste di cereali, legumi da granella, semi oleosi - il pagamento della somma complessiva di € 123.875,96, ai sensi degli artt. 2 – 3 della legge
989/1986.
Il titolo della pretesa era rappresentato da un rapporto redatto, ex art. 17 della legge
689/81, dalla G.d.F. di Altamura, che aveva contestato alla l'indebita percezione Pt_1 pagina 1 di 10 della somma di € 123.875,96 erogata dall'AGEA per le DUP – Domande Uniche di
Pagamento – in base agli artt. 34 e 38 del Reg. CE 73/09, relative agli aiuti comunitari ex reg. CE n. 1782/03, riferiti alle annualità 2011 (per € 64.489,19) e 2012 (per €
59.386,77).
Nel processo verbale di contestazione era evidenziato che la ditta aveva Parte_1 ottenuto finanziamenti comunitari a carico della , inserendo nelle c.d. D.U.P. Pt_2 particelle catastali di terreni oggetto di contratti di affitto illecitamente perfezionati, posto che diversi locatori erano deceduti diversi anni prima rispetto alla data di redazione dello stesso contratto;
che l'Agea aveva sospeso il procedimento per l'irrogazione degli aiuti e comunicato l'avvio del procedimento di recupero della somma di € 123.875,96.
Avverso detta ordinanza, proponeva ricorso la , chiedendo di sospendere il Pt_1 giudizio in attesa della definizione del giudizio penale, pendente dinanzi Tribunale di Bari;
nel merito, chiedeva di revocare o dichiarare la nullità e/o l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta, ovvero di rigettare nel merito la pretesa, dichiarando non dovuta l'irrogata sanzione amministrativa.
Si costituiva in giudizio il , che chiedeva di respingere le domande di parte CP_1 ricorrente poiché inammissibili e improponibili nonché infondate in fatto e diritto.
Con sentenza n. 4055/2023, emessa in data 12.10.2023, il Tribunale di Bari rigettava l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza, proponeva appello - con ricorso depositato in data 10.4.2024 - la , la quale impugnava la sentenza di primo grado nella parte in cui, Pt_1
“apoditticamente e senza alcuna motivazione”, il Giudice di primo grado aveva ritenuto
“di non poter sottoporre a revisione la misura della sanzione applicata, conteggiata dal
, come visto, previa diligente acquisizione presso l'Agea degli elementi CP_1 occorrenti“.
Evidenziava, all'uopo:
- che - come provato sia in sede penale che nel giudizio civile (e come, palesemente si evinceva dalla semplice lettura delle relative DUP in atti) - per gli anni di riferimento
2011 e 2012, sulle particelle la cui titolarità era stata contestata dalla G.d.F., aveva percepito unicamente la somma di € 366,77 per l'anno 2011 ed € 822,60 per l'anno
2012, per un totale di € 1.189,37;
- che, per tale esigua somma (richiesta e ritenuta indebita), era stata irrogata la sproporzionata e iniqua sanzione di € 123.875,96, corrispondente a tutto quanto percepito, anche per le superfici e i titoli legittimamente posseduti e non contestati;
pagina 2 di 10 - che, ai fini della determinazione della sanzione da irrogare per il fatto contestato nell'ordinanza ingiunzione, era irrilevante la richiamata sentenza della Corte dei Conti –
Sezione Giurisdizionale della Puglia – n. 275/2016, fondata sull'intervenuta decadenza dell'aiuto per dichiarazioni eccessive, applicate ai pagamenti sulla base degli Pt_3 articoli 58 (riduzioni ed esclusioni in caso di dichiarazione eccessiva) e 60 (dichiarazioni eccessiva intenzionale) e s.m.i. del REG. (CE) 1122/2009;
- che, con riferimento al rapporto tra giudicato formatosi nel giudizio per la restituzione di aiuti comunitari percepiti e giudizio pendente, relativo ad opposizione alla irrogazione di sanzione, doveva escludersi ogni efficacia vincolante del giudicato formatosi nel primo giudizio sul secondo, non sussistendo tra i due giudizi un nesso di pregiudizialità – dipendenza giuridica, per cui la sanzione amministrativa prescindeva dalle logiche di esclusione, decadenze e riduzioni delle superfici in caso di dichiarazione eccessiva, applicate ai pagamenti sulla base degli articoli 58 e 60 Reg. CE 1122, sulle quali si CP_3 era pronunciata la Corte dei Conti;
- che la decadenza del beneficio comunitario era infatti la restituzione dell'aiuto erogato, fondato sull'accertamento dell'inesistenza del diritto in questione e non era attività sanzionatoria, ma piuttosto attività recuperatoria che seguiva ad un riesame ex post, analogo all'esame che si compie da parte dell'amministrazione al momento in cui la domanda di aiuto viene valutata;
- che, come evidenziato in primo grado, il GIP del Tribunale Penale di Bari, investito della stessa contestazione, fonte del giudizio civile, nel procedimento (R.G.N.R. n. 12091/14 e
R.G. GIP n. 1742/15) a suo carico per i reati contestati (art. 81 e 640 bis), nella determinazione della pena aveva tenuto conto, oltre che della incensuratezza, “della non rilevante estensione delle particelle irregolarmente denunciate come condotte in locazione e l'attenuante di cui all'art. 62 n 4 c.p. atteso lo scarso rilievo economico dei singoli fatti specifici del lucro ottenuto“, “(limitatamente per il 2011 e 2012 alle somme ottenute con riferimento ai terreni dichiarati falsamente in affitto)“, condannandola alla pena di mesi quattro di reclusione (pena sospesa), con sentenza confermata in appello, giusta sentenza n. 1838/2020, divenuta definitiva e irrevocabile.
Tanto premesso, chiedeva che venisse annullata l'ordinanza ingiunzione opposta ovvero rigettata la pretesa dell'amministrazione, dichiarando non dovuta la sanzione irrogata;
in via subordinata, che venisse determinato l'importo esatto della sanzione amministrativa anche a mezzo CTU sulle p.lle contestate ed indicate in narrativa in agro di Minervino, in catasto al fg. 175, p.lle 31, 58, 188, 189, e fg. 192, p.lle 17, 19, 20., 97, 100, 33, 101,
pagina 3 di 10 114, 119, 125, 127, 154, determinando la sanzione amministrativa da irrogare in €
366,67 per l'anno 2011 e € 822,60 per il 2012, per complessivi € 1.189,37 ex art. 3, co.
1, legge 898/1986 ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Si costituiva il che resisteva Controparte_2 all'appello evidenziando:
- che l'appello era da ritenersi inammissibile per mancanza di censure specifiche alla decisione impugnata, posto che non erano stati indicati gli specifici capi della sentenza appellata, i passaggi argomentativi a sostegno dell'impugnazione e l'idoneità delle diverse ragioni addotte a determinare la revisione della sentenza;
- che comunque era da ritenersi infondato, avendo l'appellante sostanzialmente riproposto l'eccezione della inesatta quantificazione della sanzione irrogata dall'Amministrazione procedente, in realtà confermata anche dalla Corte dei Conti nella sentenza n.275/2016 nella misura di € 123.875,96;
- che, sul punto, l'erogazione dei contributi era avvenuta in difetto dei requisiti richiesti dalla normativa di settore, per cui l'erogazione dei contributi oggetto di approfondimento doveva essere ricondotta alle ipotesi di cui agli artt. 2 e 3, L. n. 898/86 (esposizione di dati o notizie falsi), da cui emergeva che la condotta tenuta dalla era stata del Pt_1 tutto consapevole e volontaria, idonea a danneggiare sia l'AGEA che l'intera collettività, essendone derivata la sottrazione di fondi pubblici ad agricoltori che invece ne avrebbero legittimamente avuto diritto;
per cui la sanzione riposava proprio nel Regolamento CE n.
1122/2009, secondo cui la sanzione deve essere pari all'intero contributo concesso durante l'anno di riferimento;
- che nella fattispecie concreta, su una superficie complessivamente dichiarata di
157.00.00 ettari, le contestazioni afferivano ad un'area pari a 19.39.47 ettari, ben superiore allo 0.5%; né con l'appello era stata criticata la determinazione dell'intero contributo concesso nell'anno di riferimento, cui andava parametrata la sanzione;
- che era privo di rilevanza il riferimento alle diverse risultanze del giudizio penale, in virtù sia dell'autonomia del corrispondente procedimento amministrativo-sanzionatorio che del principio di autonomia e separazione dei giudizi civili e penali;
Tanto premesso, chiedeva di dichiarare inammissibile l'appello per mancanza di censure specifiche;
nel merito, di rigettare la domanda, perché priva di fondamento.
All'udienza del 28 gennaio 2024, dopo rituale discussione, la causa è stata decisa.
Diritto.
pagina 4 di 10 Con il primo motivo di appello, la ha censurato la decisione del giudice di prime Pt_1 cure per non aver ritenuto di sottoporre a revisione il quantum della sanzione irrogata, condividendo aprioristicamente le determinazioni della G.d.f.; all'uopo, ha rilevato che la sanzione avrebbe dovuto essere determinata sulla base delle sole superfici sulle quali nel
DUP era stato richiesto indebitamente il contributo oggetto di contestazione, ovvero €
366,67 per l'anno 2011 e € 822,60 per il 2012, per complessivi € 1.189,37 ex art. 3, co.
1, legge 898/1986 ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
A giudizio della Corte, il motivo è infondato.
Ed invero, il ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla CP_1 legge 898/86, art. 3, per avere esposto dati o notizie falsi (comportamento intenzionale), conseguendo indebitamente i contributi comunitari in relazione alle superfici aziendali indicate nelle singole domande di contributi;
la norma in questione prevede che,
“indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 2, nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia ( il percettore è tenuto in ogni caso alla restituzione Pt_2 dell'indebito e, soltanto quando lo stesso indebito sia superiore a lire centomila, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari all'importo indebitamente percepito. Nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 2 il percettore e' tenuto alla restituzione dell'indebito nonche', nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni …”.
Apparendo acclarata l'esposizione di dati e notizie falsi, per aver l'interessata inserito consapevolmente nelle D.U.P. particelle catastali di terreni oggetto di contratti di affitto illecitamente perfezionati (posto che diversi locatori erano deceduti diversi anni prima rispetto alla data di redazione dello stesso contratto ovvero erano sconosciuti all'anagrafe), è stata applicata una sanzione pari all'intero importo indebitamente percepito (€ 123.875,96), non potendo la sanzione essere riferita alle sole particelle interessate dai dati o dalle notizie false inserite nelle DUP ed individuate nel ricorso.
Se è vero che il giudicato formatosi nel giudizio per la restituzione di aiuti comunitari indebitamente percepiti non ha efficacia vincolante nel giudizio pendente relativo all'opposizione alla irrogazione della sanzione - che può porsi quando pagina 5 di 10 l'amministrazione non ha proceduto all'emissione congiunta dell'ingiunzione di pagamento della erogazione da restituire e della somma irrogata per la sanzione amministrativa - perché tra i due giudizi non sussiste un nesso di pregiudizialità - dipendenza giuridica, che si ha soltanto quando un rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico, condizionato, dipendente, è altresì vero che, nel caso di specie, la ha documentato la Pt_1 disponibilità di terreni (per i quali ha chiesto ed ottenuto i contributi comunitari) mediante denuncia di contratto verbale di affitto con soggetti deceduti da diverso tempo, ed altri sconosciuti all'anagrafe, sicchè trova applicazione l'art. 60, comma 1, del Reg. CE
n. 1122/2009 (norma ratione temporis applicabile), secondo cui, se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'art. 57 sono dovute a dichiarazioni eccessive, frutto di un “comportamento intenzionale”, l'aiuto cui l'agricoltore avrebbe diritto a norma dell'art. 57 nell'ambito del regime di aiuto di cui trattasi non è concesso per l'anno civile considerato, se tale differenza è superiore allo 0,5% della superficie determinata o a un ettaro.
Ora, poiché l'estensione della superficie per la quale la non aveva diritto è pari ad Pt_1 ha 19.39,47 su una superficie complessiva di ha 157,00, risulta superata la soglia di irregolarità e l'intero contributo non era dovuto, in quanto la differenza di superficie, superiore ad un ettaro, è frutto di un comportamento intenzionale della (non Pt_1 potendo dubitarsi che l'asserita conclusione di contratti di fitto con persone sconosciute o decedute integri un comportamento intenzionale, diretto a esporre dati o notizie false per aver un contributo dal , sicchè la sanzione è stata giustamente parametrata CP_4 all'intero contributo percepito, cui la non aveva diritto e che è stato revocato Pt_1 dall'AGEA, come risulta dalla sentenza della Corte dei conti prodotta dall'Avvocatura dello
Stato, sentenza confermata in sede di appello (da cui risulta che i contributi percepiti dalla negli anni 2011 e 2012 erano indebiti nella loro interezza, in relazione a Pt_1 quanto disposto dall'art. 60, co. 1 del Reg. 1122/2009).
Non si tratta, invero, di una perdita parziale del contributo, con la conseguente necessità di rideterminare la sanzione sulla base dell'indebito effettivamente accertato;
né ha rilievo la richiamata sentenza della Cass. n. 897/99, che riguarda invece il caso in cui si trattava di determinare la sanzione in rapporto alla superficie ritirata dalla produzione, ed in cui l'indebito non era stato accertato in via definitiva nella sua entità; il caso presente, riguarda invece il caso in cui, a fronte di un comportamento intenzionale della Pt_1
(per il quale è stata altresì condannata in sede penale), l'intero contributo non era dovuto pagina 6 di 10 ed è stato revocato, per cui non può invocarsi il principio per cui le somme percepite in violazione dell'art. 2 della legge 689/81 erano di importo inferiore, essendo stata una parte dei terreni effettivamente ritirata dalla produzione (sicchè la sanzione non andava parametrata alla somma restituita ma a quella indebitamente percetta), posto che l'intero importo era stato indebitamente percepito.
Venendo adesso al motivo relativo al ne bis in idem, stante la natura della sanzione amministrativa pecuniaria, deve rilevarsi che anche tale motivo è infondato, posto che il sistema del doppio binario, di cui agli artt. 2 e 3 della l. n. 898 del 1986 rispetta il divieto di bis in idem, stabilito dall'art. 50 CdfUe e dall'art. 4 del VII Protocollo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, coerentemente con i criteri elaborati dalla Corte di giustizia europea per affermare la sufficiente integrazione - sostanziale e processuale - tra i due procedimenti, penale e amministrativo, solo nel caso in cui sussistano: la complementarietà stretta degli obiettivi avuti di mira dai due differenti procedimenti, la prevedibilità ex ante del cumulo procedimentale, il coordinamento degli istituti processuali e, infine, sia previsto un meccanismo compensatorio che consenta di tenere conto delle sanzioni già applicate nel primo procedimento, così da garantire la complessiva proporzionalità del trattamento sanzionatorio (v. Cass. 34637/2023, secondo cui “in tema di aiuti comunitari al settore agricolo sussiste, ed è in astratto legittimato anche in ambito Europeo per quanto sopra argomentato, il sistema del
"doppio binario", L. 23 dicembre 1986, n. 898, ex artt. 2 e 3 frutto di una precisa scelta legislativa che emerge dalla clausola di riserva "indipendentemente dalla sanzione penale" con cui esordisce la fattispecie di illecito amministrativo di cui all'art. 3, comma 1 legge citata (vigente ratione temporis), ribadita dall'inciso "in ogni caso". Formulazione che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso (p. 21, ultimo capoverso;
p. 22, primi due righi) non intende escludere il coordinamento tra le norme, in palese contrasto con quanto affermato dalla Corte EDU e dalla Corte Costituzionale, bensì affermare, appunto,
l'esistenza di un regime di doppia punibilità”).
Conseguentemente, la doppia punibilità prevista dalla L. n. 898 del 1986, art. 3, non integra una violazione del principio del ne bis in idem, con conseguente irrilevanza di un'eventuale questione di costituzionalità (cfr. Cass. n. 20689/2018; Cass. n.
17907/2008).
Venendo infine alla questione della sanatoria ex art. 9 co. 2 D.M. n. 1922/2015, anche tale eccezione è infondata.
pagina 7 di 10 Va premesso, in diritto, che, all'indomani della sentenza della corte di Giustizia 24 giugno
2010 nella causa C375/08, la giurisprudenza italiana ordinaria (cfr. Cass. Pen. 4 ottobre del 2012 n.42363), amministrativa (cfr. - 22 gennaio 2016, n. 57) e CP_5 CP_6 contabile (cfr. Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 14 del 16 gennaio 2017), hanno condiviso il principio per cui l'erogazione dei contributi è subordinata alla sussistenza di un titolo giuridicamente idoneo e debitamente documentabile che attribuisca al coltivatore/allevatore la disponibilità della superficie;
sicché, tale disponibilità dei terreni, sulla cui estensione sono anche commisurati gli aiuti comunitari, deve essere “titolata”, non essendo sufficiente una mera relazione di fatto.
Infatti, se si tiene conto “delle essenziali ed importantissime finalità cui è ispirata la politica agricola dell'Unione Europea ed i correlati, imponenti, flussi di aiuti finanziari che la sostanziano e che ne costituiscono una fra le più importanti proiezioni applicative, il criterio generale di comportamento amministrativo cui non può che attenersi l'organismo nazionale di amministrazione ed erogazione dei finanziamenti medesimi - per l'Italia, come è noto, l'Agea - deve essere ravvisato nella massima possibile prudenza nella valutazione dei presupposti di spettanza e nell'istruzione dei relativi procedimenti, sia antecedentemente alla concessione dell'aiuto, sia successivamente in sede di svolgimento delle opportune verifiche”- sent. TAR cit.-. CP_5
Dall'esame della normativa di settore, emerge che il D.M. 20/03/2015, n. 1922, recante
“Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014 — 2020”, all'art. 9, comma 2, contenente disposizioni transitorie in tema di controlli sulle erogazioni in agricoltura, relativamente ai controlli avviati nel corso dell'annualità 2013 e finalizzati ad individuare indebite richieste od erogazioni di premi a superficie conseguenti ad occupazioni abusive od illegittime di terreni ebbe a statuire: “Per i terreni di proprietà dei soggetti privati o pubblici dichiarati nelle domande di aiuto presentate nelle annualità
2006 - 2013, l'assenza di opposizioni da parte dei proprietari o, nel caso di soggetti privati, dei loro eredi consente all'agricoltore che li dichiara nelle domande di aiuto di ottenere gli aiuti erogati dagli Organismi pagatori riconosciuti, senza che ciò valga a costituire legittima conduzione di tali terreni. A tal fine gli Organismi pagatori competenti comunicano ai soggetti privati o agli enti pubblici proprietari, anche mediante l'utilizzo delle registrazioni catastali, gli identificativi dei terreni e del periodo di riferimento della conduzione dichiarata, invitandoli ad esprimere, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la propria eventuale opposizione. Decorso tale termine senza che siano
pagina 8 di 10 pervenute opposizioni, gli aiuti sopra indicati sono considerati legittimamente richiesti e/o erogati”.
In altre parole, l'art. 9 del decreto afferma che, - sempre con riferimento ai controlli iniziati nel 2013 - per gli ultimi cinque anni, gli aiuti erogati nonostante dichiarazioni non corrispondenti alla disponibilità di validi titoli di conduzione si intendono regolarmente concessi se i legittimi proprietari non presentano una formale opposizione una volta avvertiti dall'Agea dell'uso delle loro particelle catastali: vi sarebbe quindi una sanatoria di tali situazioni.
Orbene, con riferimento al caso di specie, la sanatoria di cui all'art.9 l. cit. non può trovare applicazione poiché la prospettata disponibilità dei terreni da parte della Pt_1 non corrisponde alla realtà dei fatti, ma è stata da questi rappresentata falsamente al solo fine di fruire indebitamente di aiuti economici.
Va segnalata sul punto l'ord. Cass., sez. VI, 16/11/2022, n. 33819, in fattispecie analoga, che ha affermato che: “In mancanza di querela di falso su tale accertamento fide-facente, l'opposizione è stata rigettata, anche in considerazione del fatto, assorbente ogni ulteriore rilievo, che presupposto per ottenere gli aiuti è la titolarità di un valido rapporto giuridico di disponibilità del fondo. Sulla scorta di tali premesse, il giudice di seconde cure ha considerato irrilevante il richiamo all'art. 9 D.M. 1922/2015; norma, quest'ultima, volta appunto ad agevolare la prova della titolarità di un valido titolo di disponibilità del fondo, ma che non può valere a sanare situazioni nelle quali la domanda di percezione degli aiuti venga basata su titoli fittizi”.
Ne consegue infine che non può operare il meccanismo della compensazione tra le parti in causa poiché l'eventuale legittima maturazione del diritto a ricevere gli aiuti dovrebbe essere fatta valere nei confronti dell'AGEA.
Dagli argomenti enunciati a fondamento del rigetto dell'appello si evince l'inutilità di qualunque altro esperimento di carattere istruttorio.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di e liquidate come in Pt_1 dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modific. (valore della causa € 123,875,96, parametri minimi, stante la non complessità delle questioni trattate, fasi di studio, introduttiva di trattazione e decisionale).
Va dato atto altresì ai sensi dell'art. 13 co. , della sussistenza dei CP_7 presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti del così provvede: Controparte_1
- rigetta l'appello;
- dichiara tenuto e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellata, che liquida nella complessiva somma di € 7.160,00 oltre r.f.s.g., Iva e
C.p.a. come per legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater Tusg, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 28.1.2025
Il Consigliere rel.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
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