Articolo 145 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
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24 maggio 1974
Art. 145. (Dichiarazione dei servizi e documentazione)

Il dipendente statale all'atto dell'assunzione in servizio e' tenuto a dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza allo Stato, compreso il servizio militare o ad altri enti pubblici, nonche' i periodi di studio e di pratica ed esercizio professionali di cui all'art. 13. La dichiarazione deve essere resa anche se negativa.
Il provvedimento che dispone la nomina a posto di ruolo negli impieghi statali deve contenere l'attestazione che il dipendente abbia reso la dichiarazione di cui al comma precedente; per gli insegnanti l'attestazione e' fatta nel provvedimento di nomina a ordinario.
Sono ammesse dichiarazioni integrative nel termine perentorio di due anni dalla data della dichiarazione originaria; in caso di decesso del dipendente, la dichiarazione originaria puo' essere integrata dagli aventi causa.
Il dipendente, inoltre, e' tenuto a dichiarare i dati relativi al suo stato di famiglia nonche' le successive variazioni.
La documentazione relativa alle dichiarazioni di cui ai commi precedenti, ove non sia prodotta dall'interessato, e' acquisita d'ufficio.
I servizi e i periodi non dichiarati ai sensi dei commi precedenti non possono essere valutati ai fini del trattamento di quiescenza.
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
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