CA
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/04/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Cinzia Alcamo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 237/2023 promossa Da
, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Gerlando Calandrino.
APPELLANTE Contro
rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo. Controparte_1
APPELLATO
All'udienza del 20 febbraio 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 9/8/2020 nella cancelleria del Tribunale di Sciacca
[...]
agiva contro il e premesso: Parte_2 Parte_1
-di avere prestato attività quale lavoratore socialmente utile impiegato presso il Comune di dall'1/3/1998 per lo svolgimento di mansioni di custode/commesso Pt_1 percependo il relativo sussidio fino all'1/1/2015, allorquando la prestazione economica era stata sospesa essendo stata ritenuta la carenza dei requisiti legali previsti dall'art. 8 Legge n. 468/1997 a causa dell'accertata titolarità di reddito di impresa derivante dalla partecipazione in qualità di socio accomandante di una s.a.s. ; - che pur tuttavia l'attività di servizio era continuata sino al 30/9/2018 , data in cui il rapporto era cessato per uscita volontaria dal bacino degli LSU.
Tanto premesso deduceva che la decisione di mantenerlo in servizio successivamente alla sospensione dell'assegno da parte dell' fosse illegittima e che, essendo stato di fatto CP_2 inserito nella organizzazione del Comune con assoggettamento al potere direttivo e gerarchico degli organi del Comune e “con una prestazione lavorativa giornaliera di quattro ore e media di 20 ore settimanali”, avesse diritto a ricevere, ai sensi dell'art. 2126 c.c., “la maturata retribuzione da quantificare in misura non inferiore al trattamento stipendiale tabellare” (cat. A1
CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali), determinata – in relazione a un orario di lavoro di venti ore settimanali - in euro 9.063,65 per il 2015, euro 18.820 per gli anni 2016 e 2017 ed euro 7.057 per il 2018. In subordine, chiedeva che il trattamento economico spettantegli fosse “calcolato in misura corrispondente all'assegno di sussidio, non corrisposto dall' che per gli anni dal 2015 al 2018 CP_2 ammontava ad € 580,21 mensili con un credito complessivo di € 26.109,45”. In via ulteriormente subordinata e sussidiaria, chiedeva che gli fosse riconosciuto l'indennizzo previsto dall'art. 2041 c.c. “per avere il Comune di Ribera locupletato, con indebito arricchimento a danno dell'odierno ricorrente, l'attività lavorativa resa dallo stesso”, da commisurarsi sulla base dei parametri sopra indicati. Si costituiva il il quale , preliminarmente, eccepiva il proprio difetto di Parte_1 legittimazione passiva rispetto ai presupposti fattuali e giuridici della domanda che avrebbe dovuto essere rivolta più correttamente all'indirizzo dell'Assessorato Regionale Famiglia, Politiche Sociali e lavoro e dell' nella qualità di soggetti titolari del rapporto CP_2 assistenziale sottostante alla erogazione del sussidio mensile, onde chiedeva di essere autorizzato a chiamarli in giudizio. In subordine e nel merito ricusava la lettura della vicenda offerta dal ricorrente in ragione della insussistenza di alcuna incompatibilità e/o divieto di cumulo con i redditi prodotti dall'esercizio di attività di impresa, contestava in ogni caso la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato inquadrabile nella sfera di applicazione dell'art. 2126 c.c. e ancora la ricorrenza dei presupposti dell'azione di indebito arricchimento. Con sentenza del 16/2/2023 il G.L. del Tribunale di Agrigento , disattesa la richiesta di estensione del contraddittorio agli enti chiamati in causa dal Parte_1 accoglieva la domanda subordinata di arricchimento senza causa e condannava il al pagamento in favore del di un indennizzo pari ad € 26.109,45 Pt_1 CP_1 commisurato all'importo degli assegni di sussidio maturandi tra il gennaio 2015 ed il 30/9/2018 . Riteneva più nello specifico il G.L. che la legittimazione passiva a resistere alla domanda doveva essere individuata in relazione al soggetto additato come titolare della situazione giuridica dedotta in giudizio tale identificandosi nel in quanto soggetto Parte_1 tenuto al pagamento del trattamento retributivo ovvero, in subordine, obbligato al pagamento dell'indennizzo ex art. 2041 c.c.. In questo caso, pacifico essendo che il , a partire dal gennaio 2015, Parte_1 aveva sospeso l'erogazione dell'assegno sino ad allora percepito dal ricorrente quale LSU e che pertanto da allora lo stesso aveva svolto l'attività di commesso senza percepire alcuna remunerazione, tuttavia fornendo al Comune una utilità economicamente apprezzabile , escluso che ricorressero le condizioni di assoggettamento ed eterodirezione dell'attività sussumibili nella cornice dell'art. 2126 c.c. il G.L. riteneva la sussistenza dei presupposti dell'azione di cui all'art. 2041 c.c., della sussidiarietà dell'azione , dell'impoverimento del prestatore e dell'arricchimento sine causa dell'ente territoriale che aveva tratto beneficio dalla collaborazione offerta dal D'Anna.
La sentenza di primo grado è stata impugnata dal il quale contesta le Parte_1 basi logiche e giuridiche della decisione per avere il G.L. falsamente interpretato l'art. 8 comma 4° della Legge n. 468/1997 e per avere ritenuto integrati gli elementi costitutivi dell'azione di illecito arricchimento a fronte del fatto che la dimostrata carenza di alcuna ragione di incompatibilità tra la titolarità di un reddito di impresa - peraltro dimostrato soltanto in relazione ad un periodo (2012) inconferente rispetto all'arco temporale in Part contestazione – e l'attività di avrebbe dovuto indurre il G.L. a ritenere che non vi era stato alcun motivo di pervenire alla caducazione dello speciale rapporto assistenziale/previdenziale così da legittimare l'avente diritto ad agire contro i soggetti - Assessorato ed – ai quali era addebitabile l'erronea determinazione di porre fine alla CP_2 relazione lavorativa. In ogni caso, soggiunge, l'erroneità della statuizione doveva cogliersi nel mancato rilievo della carenza del requisito della sussidiarietà in relazione al capo di sentenza con il quale il G.L., avendo ritenuto “la genericità delle allegazioni di parte ricorrente, al quale nulla dice circa l'effettivo esercizio del potere direttivo- disciplinare esercitato dal (…) essendosi limitata Pt_1 ad affermare l'inserimento del ricorrente nella struttura organizzativa dell'ente e l'esercizio di mansioni riconducibili a quelle di commesso/custode” aveva rigettato la domanda principale volta all'accertamento della esistenza di una rapporto di lavoro di natura subordinata sulla scorta di una disamina “in concreto” della domanda formulata dal ciò CP_1 precludendo l'ingresso alla subordinata azione di arricchimento senza causa.
Contesta infine la quantificazione dell'importo liquidato in sentenza sotto, il profilo della errata individuazione dell'arco temporale di riferimento atteso che soltanto in data 1/9/2015 l' aveva informato il Comune di avere provveduto alla sospensione del CP_2 sussidio con il corollario che soltanto da tale data il Comune aveva acquistato consapevolezza della mancanza di causa della ulteriore prestazione offerta dal lavoratore. Resiste in questo grado il il quale eccepisce l'inammissibilità/infondatezza dei CP_1 motivi di gravame trattandosi di profili non ritualmente coltivati nell'ambito del giudizio di primo grado ovvero concernenti aspetti rispetto ai quali il non aveva mosso Pt_1 alcuna tempestiva contestazione.
******
L'appello è fondato. Indirizzando le censure avverso il disposto accoglimento dell'azione di indebito arricchimento, il gravame poggia principalmente sulla errata interpretazione e falsa applicazione dei presupposti costitutivi dell'azione di cui all'art. 2041 c.c., con particolare riferimento al fattore della sussidiarietà. Quest'ultimo definisce un requisito indefettibile dell'azione in ragione del quale l'azione di indebito arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito (art. 2042 c.c.) Si tratta, come comunemente interpretata, di una condizione che deve preesistere alla proposizione della domanda alla stregua di una valutazione in astratto ed a prescindere dalla concreta dinamica processuale della controversia , di tal che l'azione è ritenuta proponibile soltanto ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico
(Cass. SS.UU. n. 33954 del 5/12/2023 ; adde Cass. n. 27008 del 18/10/2024). Ora, in confronto all'odierno giudizio la carenza del requisito della sussidiarietà è stata dedotta dal sotto un duplice profilo. Parte_1
Da un primo punto di vista si è invocata la concorrente azionabilità da parte del lavoratore della domanda avverso la caducazione del rapporto assistenziale decretata nel 2015 sulla base della male intesa incompatibilità tra la condizione di LSU e la titolarità di un reddito di impresa dovuto alla partecipazione in una società di persone.
Sotto un secondo profilo si è opposto che relativamente alla domanda principale diretta a ricondurre la prestazione lavorativa nella cornice della subordinazione , l'accertamento della sua infondatezza è stato compiuto all'esito di una valutazione “in concreto” della mancata allegazione degli elementi distintivi della nozione di subordinazione. E, se con riferimento al primo aspetto, il rilievo - nascente dal fatto che i redditi di impresa non risulterebbero annoverati tra i redditi per i quali opera il divieto di cumulo con l'assegno di sussistenza - appare opinabile alla luce della incompatibilità genetica e teleologica tra la misura diretta a fornire un sostegno economico contro il disagio della disoccupazione e la condizione di socio di una impresa collettiva , rispetto al secondo profilo di indagine la carenza del requisito di sussidiarietà appare palese se solo di considera che il rigetto della domanda ex art. 2126 c.c. è arrivato all'esito di una valutazione che ha investito la verifica delle circostanze di fatto del rapporto ed ha escluso che si fosse realizzato l'assoggettamento del lavoratore alla potestà organizzativa, direttiva e gerarchica del Parte_1
Avendo concluso per l'insussistenza in concreto dei presupposti della subordinazione , ritiene questa Corte che non ricorrevano le condizioni di proponibilità della domanda di indebito arricchimento siccome postulante la mancanza “in astratto” di un diverso mezzo di tutela nella disponibilità del ricorrente. Né risulta opponibile da parte dell'odierno appellato l'argomento originato dalla supposta mancata contestazione nell'ambito del giudizio di primo grado delle circostanze di fatto poste a fondamento delle domande formulate dal , atteso che da un lato risulta CP_1 che il ebbe sia pure genericamente a negare i presupposti dell'azione di Parte_1 indebito arricchimento dall'altro rientra nel sindacato devoluto al giudice il potere di accertare il difetto degli elementi costitutivi e delle condizioni di proponibilità della domanda idonee a giustificare il ricorso alla tutela giurisdizionale. Per le considerazioni che precedono – in esse assorbita ogni altra ragione di doglianza non espressamente trattata – la sentenza di primo grado merita integrale riforma . Corollario della statuizione che precede è la condanna del a restituire al CP_1 [...]
quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado pari, come Parte_1 documentato, ad € 31.450,27. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in calce.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 56/2023 emessa dal Tribunale di Sciacca in data 16 febbraio 2023, rigetta il ricorso proposto da CP_1
nei confronti del
[...] Parte_1
Condanna a restituire al quanto dallo stesso Controparte_1 Parte_1 corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado pari ad € 31.450,27. Condanna il al pagamento in favore del appellante delle spese CP_1 Pt_1 processuali dei due gradi del giudizio che liquida , rispettivamente, in complessivi € 3.689,00 per il giudizio di primo grado ed in € 3.473,00 per il giudizio di appello, oltre, per entrambi, spese generali, iva e cpa in quanto dovute. Palermo 20 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco