Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 17/03/2026, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00679/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01552/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1552 del 2025, proposto da SS MP, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Picone e Simona Fulco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC dai Registri di Giustizia e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile n. 184;
per l’ottemperanza
- alla sentenza n. 627/2025 del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, resa in data 30 aprile 2025;
Visti:
– il ricorso e i documenti allegati;
– l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
– tutti gli atti di causa;
Relatrice la dott.ssa Anna PI;
Udito, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026, l’Avvocato dello Stato, presente come da verbale.
FATTO
Con ricorso, notificato il 2 settembre 2025 e depositato il 4 settembre 2025, SS MP chiede l’esecuzione della sentenza n. 627/2025 del Tribunale di Agrigento, Sezione lavoro, resa in data 30 aprile 2025, con la quale è stato riconosciuto il diritto alla fruizione del beneficio economico della c.d. “Carta del docente”, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per l’importo complessivo di euro 1.500,00, oltre interessi legali, ed è stato conseguentemente condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla relativa erogazione mediante la predetta Carta.
Sono state altresì richieste la fissazione di una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia dell’Amministrazione, nonché la condanna alle spese del presente giudizio con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La ricorrente deduce che la predetta sentenza, regolarmente notificata all’Amministrazione debitrice e all’Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 1° maggio 2025, unitamente alla trasmissione dei dati necessari all’esecuzione del giudicato, non ha trovato esecuzione, non essendo stata attivata la posizione sulla piattaforma informatica della Carta del docente, con conseguente impossibilità di registrazione e di utilizzo del beneficio riconosciuto.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata con atto di mera forma, depositato in data 8 settembre 2025, senza svolgere difese scritte sostanziali, né fornire elementi in ordine allo stato del procedimento di esecuzione del giudicato.
Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026 il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è ammissibile e fondato.
Ai sensi dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Nel caso di specie, la pretesa azionata trova fondamento in un titolo avente valore ed efficacia di giudicato ed è sorretta da idonea documentazione.
Risulta infatti agli atti che la sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione lavoro, n. 627/2025, reca una condanna in favore della ricorrente, è divenuta definitiva ed è stata ritualmente notificata all’Amministrazione intimata in data 1° maggio 2025, con conseguente decorso del termine di legge per l’adempimento.
A fronte del chiaro contenuto precettivo del giudicato, l’Amministrazione resistente non ha provveduto a darvi esecuzione, non avendo attivato la posizione della ricorrente sulla piattaforma informatica della Carta elettronica del docente, così impedendo la concreta fruizione del beneficio riconosciuto.
Persistendo l’inerzia, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, il Ministero dell’Istruzione e del Merito va obbligato a dare esecuzione al giudicato mediante l’accredito sulla carta elettronica del docente dell’importo complessivo di euro 1.500,00, oltre interessi nei termini stabiliti dal titolo esecutivo, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione a cura di parte.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento dell’Amministrazione debitrice, è disposto l’intervento sostitutivo, mediante la nomina sin d’ora quale commissario ad acta del Direttore generale pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione (DGOSV) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dell’Ufficio medesimo, il quale provvederà, su istanza di parte e decorso inutilmente il predetto termine di sessanta (60) giorni, al compimento degli atti necessari all’esecuzione del giudicato, senza ulteriore compenso, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Va, altresì, accolta la domanda di fissazione di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, in applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015, poiché, nel caso di specie, l’applicazione della penalità non sembra poter determinare un effetto manifestamente iniquo, dato che l’inadempimento si è protratto senza giustificazione, i comportamenti imposti dal titolo esecutivo non presentano particolare complessità e l’Ente debitore, pur essendosi costituito, non ha rappresentato altre ragioni ostative; la penalità di mora, per espressa previsione normativa, è determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma liquidata nella sentenza, per ogni giorno di ulteriore ritardo nell’esecuzione della presente sentenza, con decorrenza dalla notificazione a cura di parte della presente pronuncia fino all’integrale effettivo pagamento di quanto dovuto da parte dell’Amministrazione, fermo restando che, decorso il termine di sessanta (60) giorni assegnato per l’adempimento spontaneo, si attiva l’intervento sostitutivo del Commissario ad acta , nel cui mandato è compreso anche il pagamento della penale eventualmente maturata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
– ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al giudicato in epigrafe nei modi e nei termini di cui in motivazione;
– dispone l’intervento sostitutivo nei modi e nei termini di cui in motivazione;
– fissa una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione del giudicato, di cui in motivazione;
– condanna l’Amministrazione debitrice al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di dare comunicazione della presente sentenza alle parti e al Commissario ad acta incaricato, presso la sua sede di servizio.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN RU, Presidente
Anna PI, Consigliere, Estensore
Luca Girardi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna PI | AN RU |
IL SEGRETARIO