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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 26/03/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONI E DIVORZI (UNICO RICORSO) riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Lorena Canaparo Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1083 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. SIMONCINI ALBERTO ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in VIA LUIGI CORSI 7/4
17100 SAVONA, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. FERRARA ALFONSO ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in PIAZZA DELLA
CONSOLAZIONE, 2/2 17100 SAVONA, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica – Sede.
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 28/02/2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
coniuge per matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Spotorno al n. 3, p.
1, anno 2007, cumulando domanda di separazione e di divorzio.
Decisa la domanda di separazione e le relative domande accessorie con sentenza n. 349/2024 del 22.4.2024, viene ora in decisione la domanda di scioglimento del matrimonio civile.
La circostanza che i coniugi vivano ormai separati, senza che sia intervenuta alcuna riconciliazione, induce a ritenere provati i requisiti per addivenire ad una pronuncia di divorzio ai sensi degli artt. 1 e 3 - n. 2, lett.
b- della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 13, della stessa legge, nel testo modificato dalla legge 6 marzo 1987, n.74 e successive modifiche ex lege n. 55 del 6.5.2015.
La domanda di divorzio, deve, dunque essere accolta e pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in SPOTORNO in data 22/09/2007 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 3, p. 1, anno 2007.
II. A questo punto il Collegio osserva che dall'unione di questa coppia sono nati tre figli, due dei quali ormai maggiorenni, (31.1.1998) e (13.2.2003), ed uno ancora minore, (1.12.2008). Per_1 Per_2 Per_3
Già all'esito della separazione, il figlio è stato dichiarato economicamente autosufficiente. Per_1
In questa sede, si rileva che con relazione del 30.12.2024, i Servizi Sociali del Comune di Spotorno hanno dato atto che la GL ha iniziato a lavorare al centro commerciale Il Gabbiano di Savona, senza Per_2
peraltro indicare con quale tipologia contrattuale e con quale retribuzione.
Nulla hanno detto a tale proposito neppure le parti, ragione per cui deve ritenersi che allo stato Per_2
non possa ancora ritenersi economicamente autosufficiente, benché titolare di redditi propri.
Il Collegio osserva che, essendo maggiorenne, occorre regolamentare l'affido, la collocazione e le Per_2
visite soltanto dell'unico figlio minore e cioè . Per_3
Di contro, in punto economico, occorre regolamentare il mantenimento sia di che di , Per_1 Per_2
appunto perché maggiorenne ma economicamente non autosufficiente.
III. E' bene muovere dalla questione dell'affido del minore . Per_3
In sede di separazione, questo Tribunale ha previsto l'affido esclusivo del figlio alla madre, a fronte dell'accertata dipendenza del da sostanze stupefacenti e dell'accertato consumo da parte sua di CP_1
stupefacenti anche in presenza dei figli nonché a fronte degli agiti violenti da lui perpetrati nei confronti dei familiari.
Si tratta ora di valutare il migliore regime di affido di , tenuto conto che, nelle more del giudizio, Per_3
il si è ricoverato in una Comunità a Cairo Montenotte per disintossicarsi, avviando un percorso CP_1
che si è sostanzialmente completato positivamente, tant'è che l'uomo sta cercando un immobile dove vivere e sta pure cercando un lavoro, sì da ottenere un pieno reinserimento sociale.
Il resistente ha mostrato di uniformarsi ai provvedimenti adottati da questo Tribunale e si è dimostrato sin qui estremamente collaborativo. Ha anche dimostrato interesse per i suoi figli e in particolare si è adoperato con impegno per recuperare il rapporto col figlio . Per_3
Entrambe le parti, all'udienza del 28.2.2025, hanno chiesto che il Tribunale voglia disporre l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, prendendo atto della circostanza che “il Sig. si CP_1 è attenuto alle prescrizioni e ha svolto con esito positivo il percorso di disintossicazione”.
Il Collegio ritiene la domanda congiunta meritevole di accoglimento, pur consapevole del fatto che i percorsi di disintossicazione, come quello affrontato dal necessitano di tempo perché i CP_1
risultati raggiunti possano consolidarsi.
Ritiene, infatti, che allo stato l'affido condiviso:
- non si profili affatto pregiudizievole per il minore, in quanto il al momento non fa abuso CP_1
di sostanze stupefacenti ed anzi è impegnato nel suo reinserimento sociale, talché non solo non vive momenti di alterazione, ma non mostra neppure l'aggressività connessa alla dipendenza;
- rappresenti, anzi, una risorsa per il minore, sia perché consente al padre di apportare un contributo quando occorra assumere le principali decisioni che riguardano il figlio, sia perché concorre a restituire al figlio fiducia nei confronti del genitore, dopo i vissuti drammatici che lo hanno interessato, sia perché va in direzione di una definitiva normalizzazione dei rapporti padre- figlio.
Va, dunque, disposto l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, così come dagli Per_3
stessi richiesti.
IV. La collocazione del minore non può che essere mantenuta, in via prevalente, presso la Per_3
madre alla quale per l'effetto va assegnata la ex casa familiare.
E' infatti la madre il genitore con cui il ragazzo è rimasto a vivere quando si è profilata la disgregazione dell'unità familiare ed è la madre che a tutt'oggi costituisce l'unico stabile riferimento.
D'altra parte, il ragazzo ha espresso ai Servizi Sociali la propria soddisfazione per l'attuale regime di collocazione, precisando: “riferisce … la sua volontà rispetto al padre, che questo possa continuare l'attuale percorso finchè non sia definitivamente disintossicato, in modo tale da permettergli di trovare un'occupazione lavorativa e una soluzione abitativa lontana dalla sua, dove potrebbe andarlo a trovare anche in maniera quotidiana. Ad oggi, afferma di non voler che il padre torni a casa con lui nonostante gli voglia molto bene. Dichiara, altresì, di aver trovato una sua stabilità e pertanto il suo desiderio sarebbe quello di vedere anche il padre sereno, con un lavoro e una casa propria” (relazione dei Servizi Sociali del
Comune di Spotorno dell'8.2.2024).
V. Rispetto alle visite padre-figlio, il Collegio ritiene che vadano incaricati i Servizi Sociali territorialmente competenti di organizzare e calendarizzare incontri padre-figlio che dovranno svolgersi ancora in modalità protetta, alla presenza di almeno un educatore o altra figura equivalente, anche all'aperto, per il tempo necessario a consentire al padre di gestire autonomamente gli incontri col figlio minore. ha, infatti, spiegato ai Servizi Sociali che, a volte, dopo aver raccontato al padre cosa ha Per_3
fatto durante la giornata non sa più cosa raccontare.
Ciò dipende dalla distanza sia fisica che affettiva che si è creata fra padre e figlio e che oggi, completato il percorso di disintossicazione del va senz'altro eliminata, fornendo al CP_1
genitore gli strumenti più adeguati a relazionarsi con il minore, in modo che si ricrei fra i due un rapporto di confidenza che consenta ad entrambi di sentirsi a proprio agio con l'altro e di esprimere il proprio sentire, certi di trovare la necessaria comprensione.
Successivamente, gli incontri padre-figlio dovranno essere liberalizzati e potranno svolgersi nei tempi stabiliti d'accordo dal padre e dal figlio stesso.
Il Collegio ritiene, infatti, che non possa ignorarsi che ha ormai 16 anni e che ha Per_3
rappresentato ai Servizi Sociali di essere molto contento di sentire e vedere il padre, ma nello stesso tempo di essere stanco di stare mezz'ora presso la stanza dell'Isforcoop, individuata per gli incontri protetti, prima di uscire con il padre e di essere pure dispiaciuto del fatto che la sorella non Per_2
possa interagire con loro.
La liberalizzazione degli incontri contribuirà a rendere gli stessi più spontanei e a consentire
l'interazione anche di altri congiunti, con un generalizzato miglioramento per il minore della qualità delle relazioni familiari.
In ogni caso, i Servizi Sociali dovranno vigilare sul normale andamento degli incontri e avranno facoltà di procedere alla loro immediata sospensione, qualora dovessero risultare pregiudizievoli per . Per_3
VI. In sede di separazione, si è posto a carico di per il mantenimento dei figli e Controparte_1 Per_3
un contributo complessivo di 300,00 euro (150,00 euro per ciascun figlio) da corrispondere in Per_2
favore di entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie. Parte_1
Occorre qui riepilogare le condizioni economiche di entrambe le parti, alla stregua degli aggiornamenti documentali in atti, rammentando che per giurisprudenza consolidata ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alla propria capacità economica, precisando che neppure il genitore disoccupato può ritenersi esonerato dall'obbligo di contribuzione, ben potendo – salvi i casi di accertata impossibilità oggettiva – prestare attività lavorativa anche soltanto occasionale e saltuaria, ma comunque idonea a procuragli risorse, sia pure modeste, da destinare ai bisogni della prole.
La ricorrente è occupata a tempo pieno e indeterminato dal 2.3.2023 come cameriera.
A marzo 2023 ha percepito una retribuzione netta di 1.040,00 euro. Ad aprile 2023 di 1036,00 euro. A maggio 2023 di 1263,00 euro. A giugno 2023 di 1488,00 euro. A luglio 2023 di 1738,00 euro. Ad agosto di 1625,00 euro. A titolo di 14° mensilità ha percepito 203,00 euro.
Ad agosto 2024 ha percepito una retribuzione netta di 1461,00 euro. A settembre 2024 di 1569,00 euro. Ad ottobre 2024 di 1267,00 euro. A novembre 2024 di 1040,00 euro. A dicembre 2024 di 1414,00 euro. A titolo di 13° mensilità ha percepito 1.005, 25 euro.
Dalla relazione di aggiornamento depositata dai Servizi Sociali, è emerso che ha iniziato a lavorare Per_2
presso il centro commerciale il Gabbiano. Deve, pertanto, ritenersi che – pur non essendo economicamente autonoma (ciò non emerge in alcun modo) – abbia comunque risorse da destinare ai propri bisogni.
La è comproprietaria di un immobile adibito a negozio a Spotorno, attualmente non locato. Pt_1
E' gravata da oneri alloggiativi per 370,00 euro mensili.
Il Collegio osserva che la Sig.ra non ha depositato, malgrado il disposto dell'art. 473bis.12 c.p.c. e Pt_1
l'ordine del Giudice rel. in tal senso, documentazione economica completa, non fosse per altro perché non vi è evidenza in atti delle movimentazioni della carta prepagata su cui le vengono accreditate le retribuzioni
(come dalla stessa riferito in udienza).
La circostanza, peraltro, non pare precludere al Collegio la puntuale valutazione della capacità economica dell'attrice.
Quanto al resistente, egli è stato a lungo ricoverato in una Comunità per disintossicarsi, senza percepire reddito alcuno.
Dalla documentazione in atti, tuttavia, si evince che lo stesso ha sostanzialmente completato il percorso di disintossicazione, tanto da essere attivamente impegnato nella ricerca di un immobile dove trasferirsi e di un lavoro.
I Servizi Sociali, nella relazione di aggiornamento in atti, hanno rappresentato che da gennaio 2025 corrispondono al un contributo economico mensile di 250,00 euro per permettergli di pagare CP_1
una stanza in affitto e gli forniscono un abbonamento viola per i trasporti.
Tanto premesso, in considerazione del fatto che il reinserimento sociale del convenuto è in atto e ad esso si accompagnerà anche un suo reinserimento lavorativo, valutate le rispettive posizioni economiche delle parti, tenuto conto che la GL , pur non economicamente Per_2
autosufficiente, comunque svolge attività lavorativa retribuita e tenuto conto che gli incontri padre- figlio sono destinati ad intensificarsi, il Collegio ritiene di stabilire a carico di un Controparte_1
contributo per il mantenimento dei figli e pari a 250,00 euro (150,00 per il figlio Per_3 Per_2
e 100,00 euro per la GL ), da corrispondere in favore di entro il Per_3 Per_2 Parte_1
giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come di seguito individuate.
Per quanto riguarda quelle attinenti al profilo scolastico/educativo del minore, occorre rilevare che entrano tra le ''spese ordinarie'', anche se parametrate nell'arco di un anno e non di carattere giornaliero, quelle effettuate per l'acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell'abbigliamento per lo svolgimento dell'attività fisica a scuola. Anche le spese mensili per la frequenza scolastica con annesso semi-convitto deve essere considerata una ''spesa ordinaria''. Per quanto riguarda, invece, i viaggi studio all'estero, la partecipazione alle gite scolastiche e le ripetizioni scolastiche o gli sport esse debbono essere ricondotte alla categoria delle ''spese straordinarie''. Per quanto concerne, poi, le eventuali e future spese per la formazione universitaria (tasse e libri scolastici), dovranno intendersi quali ''spese ordinarie''. Relativamente, ancora, alle esigenze sanitarie della prole le quali, a seconda della loro natura, vengono a volte ricomprese nelle
“spese ordinarie” ed altre volte qualificate come “spese straordinarie”, si deve ritenere che rientrino tra le prime le c.d. “cure ordinarie”, come le visite pediatriche, l'acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente, visite di controllo routinarie. Anche quanto necessario a garantire cura ed assistenza al proprio figlio disabile non può che ritenersi “spesa ordinaria”. Diversamente dovranno essere qualificate come “straordinarie” le spese concernenti un improvviso intervento chirurgico, dei trattamenti psicoterapeutici, dei cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un incidente stradale od altro ed, infine, quanto erogato per acquistare un paio di occhiali da vista al minore o l'apparecchio ortodontico. Infine, la vita del minore, ovviamente, si compone anche di essenziali momenti ludici e di svago che i genitori, nei limiti ovviamente della loro situazione economico-reddituale, sono chiamati a soddisfare. Così l'acquisto di un computer o quello di un motorino, dovrà essere qualificato come “spesa straordinaria”, od anche le somme necessarie per giungere a conseguire la patente di guida ed a pagare, successivamente, eventuali contravvenzioni dovute a violazione del codice della strada da parte dei figli.
VII. Alla stregua delle statuizioni che precedono e segnatamente alla stregua della soccombenza reciproca delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi in SPOTORNO in data
22/09/2007 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 3, p. 1, anno 2007;
• ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
• manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge 898/1970 come novellata;
• dispone l'affido condiviso del figlio , con collocazione prevalente dello stesso presso la Per_3
madre;
• incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti di organizzare e calendarizzare incontri padre- figlio che dovranno svolgersi in modalità protetta, alla presenza di almeno un educatore o altra figura equivalente, anche all'aperto, per il tempo necessario a consentire al padre di gestire autonomamente gli incontri col figlio minore. Successivamente, gli incontri padre-figlio dovranno essere liberalizzati e potranno svolgersi nei tempi stabiliti d'accordo dal padre e dal figlio stesso. I
Servizi Sociali dovranno vigilare sul normale andamento degli incontri e avranno facoltà di procedere alla loro immediata sospensione, qualora dovessero risultare pregiudizievoli per
; Per_3
• pone a carico di un contributo per il mantenimento dei figli e Controparte_1 Per_3 Per_2
pari a 250,00 euro (150,00 per il figlio e 100,00 euro per la GL ), da Per_3 Per_2
corrispondere in favore di entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese Parte_1
straordinarie come meglio specificate in parte motiva;
• respinge, per il resto, ogni ulteriore domanda;
• spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e segnatamente per la comunicazione ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 25.3.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONI E DIVORZI (UNICO RICORSO) riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Lorena Canaparo Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1083 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. SIMONCINI ALBERTO ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in VIA LUIGI CORSI 7/4
17100 SAVONA, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. FERRARA ALFONSO ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in PIAZZA DELLA
CONSOLAZIONE, 2/2 17100 SAVONA, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica – Sede.
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 28/02/2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
coniuge per matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Spotorno al n. 3, p.
1, anno 2007, cumulando domanda di separazione e di divorzio.
Decisa la domanda di separazione e le relative domande accessorie con sentenza n. 349/2024 del 22.4.2024, viene ora in decisione la domanda di scioglimento del matrimonio civile.
La circostanza che i coniugi vivano ormai separati, senza che sia intervenuta alcuna riconciliazione, induce a ritenere provati i requisiti per addivenire ad una pronuncia di divorzio ai sensi degli artt. 1 e 3 - n. 2, lett.
b- della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 13, della stessa legge, nel testo modificato dalla legge 6 marzo 1987, n.74 e successive modifiche ex lege n. 55 del 6.5.2015.
La domanda di divorzio, deve, dunque essere accolta e pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in SPOTORNO in data 22/09/2007 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 3, p. 1, anno 2007.
II. A questo punto il Collegio osserva che dall'unione di questa coppia sono nati tre figli, due dei quali ormai maggiorenni, (31.1.1998) e (13.2.2003), ed uno ancora minore, (1.12.2008). Per_1 Per_2 Per_3
Già all'esito della separazione, il figlio è stato dichiarato economicamente autosufficiente. Per_1
In questa sede, si rileva che con relazione del 30.12.2024, i Servizi Sociali del Comune di Spotorno hanno dato atto che la GL ha iniziato a lavorare al centro commerciale Il Gabbiano di Savona, senza Per_2
peraltro indicare con quale tipologia contrattuale e con quale retribuzione.
Nulla hanno detto a tale proposito neppure le parti, ragione per cui deve ritenersi che allo stato Per_2
non possa ancora ritenersi economicamente autosufficiente, benché titolare di redditi propri.
Il Collegio osserva che, essendo maggiorenne, occorre regolamentare l'affido, la collocazione e le Per_2
visite soltanto dell'unico figlio minore e cioè . Per_3
Di contro, in punto economico, occorre regolamentare il mantenimento sia di che di , Per_1 Per_2
appunto perché maggiorenne ma economicamente non autosufficiente.
III. E' bene muovere dalla questione dell'affido del minore . Per_3
In sede di separazione, questo Tribunale ha previsto l'affido esclusivo del figlio alla madre, a fronte dell'accertata dipendenza del da sostanze stupefacenti e dell'accertato consumo da parte sua di CP_1
stupefacenti anche in presenza dei figli nonché a fronte degli agiti violenti da lui perpetrati nei confronti dei familiari.
Si tratta ora di valutare il migliore regime di affido di , tenuto conto che, nelle more del giudizio, Per_3
il si è ricoverato in una Comunità a Cairo Montenotte per disintossicarsi, avviando un percorso CP_1
che si è sostanzialmente completato positivamente, tant'è che l'uomo sta cercando un immobile dove vivere e sta pure cercando un lavoro, sì da ottenere un pieno reinserimento sociale.
Il resistente ha mostrato di uniformarsi ai provvedimenti adottati da questo Tribunale e si è dimostrato sin qui estremamente collaborativo. Ha anche dimostrato interesse per i suoi figli e in particolare si è adoperato con impegno per recuperare il rapporto col figlio . Per_3
Entrambe le parti, all'udienza del 28.2.2025, hanno chiesto che il Tribunale voglia disporre l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, prendendo atto della circostanza che “il Sig. si CP_1 è attenuto alle prescrizioni e ha svolto con esito positivo il percorso di disintossicazione”.
Il Collegio ritiene la domanda congiunta meritevole di accoglimento, pur consapevole del fatto che i percorsi di disintossicazione, come quello affrontato dal necessitano di tempo perché i CP_1
risultati raggiunti possano consolidarsi.
Ritiene, infatti, che allo stato l'affido condiviso:
- non si profili affatto pregiudizievole per il minore, in quanto il al momento non fa abuso CP_1
di sostanze stupefacenti ed anzi è impegnato nel suo reinserimento sociale, talché non solo non vive momenti di alterazione, ma non mostra neppure l'aggressività connessa alla dipendenza;
- rappresenti, anzi, una risorsa per il minore, sia perché consente al padre di apportare un contributo quando occorra assumere le principali decisioni che riguardano il figlio, sia perché concorre a restituire al figlio fiducia nei confronti del genitore, dopo i vissuti drammatici che lo hanno interessato, sia perché va in direzione di una definitiva normalizzazione dei rapporti padre- figlio.
Va, dunque, disposto l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, così come dagli Per_3
stessi richiesti.
IV. La collocazione del minore non può che essere mantenuta, in via prevalente, presso la Per_3
madre alla quale per l'effetto va assegnata la ex casa familiare.
E' infatti la madre il genitore con cui il ragazzo è rimasto a vivere quando si è profilata la disgregazione dell'unità familiare ed è la madre che a tutt'oggi costituisce l'unico stabile riferimento.
D'altra parte, il ragazzo ha espresso ai Servizi Sociali la propria soddisfazione per l'attuale regime di collocazione, precisando: “riferisce … la sua volontà rispetto al padre, che questo possa continuare l'attuale percorso finchè non sia definitivamente disintossicato, in modo tale da permettergli di trovare un'occupazione lavorativa e una soluzione abitativa lontana dalla sua, dove potrebbe andarlo a trovare anche in maniera quotidiana. Ad oggi, afferma di non voler che il padre torni a casa con lui nonostante gli voglia molto bene. Dichiara, altresì, di aver trovato una sua stabilità e pertanto il suo desiderio sarebbe quello di vedere anche il padre sereno, con un lavoro e una casa propria” (relazione dei Servizi Sociali del
Comune di Spotorno dell'8.2.2024).
V. Rispetto alle visite padre-figlio, il Collegio ritiene che vadano incaricati i Servizi Sociali territorialmente competenti di organizzare e calendarizzare incontri padre-figlio che dovranno svolgersi ancora in modalità protetta, alla presenza di almeno un educatore o altra figura equivalente, anche all'aperto, per il tempo necessario a consentire al padre di gestire autonomamente gli incontri col figlio minore. ha, infatti, spiegato ai Servizi Sociali che, a volte, dopo aver raccontato al padre cosa ha Per_3
fatto durante la giornata non sa più cosa raccontare.
Ciò dipende dalla distanza sia fisica che affettiva che si è creata fra padre e figlio e che oggi, completato il percorso di disintossicazione del va senz'altro eliminata, fornendo al CP_1
genitore gli strumenti più adeguati a relazionarsi con il minore, in modo che si ricrei fra i due un rapporto di confidenza che consenta ad entrambi di sentirsi a proprio agio con l'altro e di esprimere il proprio sentire, certi di trovare la necessaria comprensione.
Successivamente, gli incontri padre-figlio dovranno essere liberalizzati e potranno svolgersi nei tempi stabiliti d'accordo dal padre e dal figlio stesso.
Il Collegio ritiene, infatti, che non possa ignorarsi che ha ormai 16 anni e che ha Per_3
rappresentato ai Servizi Sociali di essere molto contento di sentire e vedere il padre, ma nello stesso tempo di essere stanco di stare mezz'ora presso la stanza dell'Isforcoop, individuata per gli incontri protetti, prima di uscire con il padre e di essere pure dispiaciuto del fatto che la sorella non Per_2
possa interagire con loro.
La liberalizzazione degli incontri contribuirà a rendere gli stessi più spontanei e a consentire
l'interazione anche di altri congiunti, con un generalizzato miglioramento per il minore della qualità delle relazioni familiari.
In ogni caso, i Servizi Sociali dovranno vigilare sul normale andamento degli incontri e avranno facoltà di procedere alla loro immediata sospensione, qualora dovessero risultare pregiudizievoli per . Per_3
VI. In sede di separazione, si è posto a carico di per il mantenimento dei figli e Controparte_1 Per_3
un contributo complessivo di 300,00 euro (150,00 euro per ciascun figlio) da corrispondere in Per_2
favore di entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie. Parte_1
Occorre qui riepilogare le condizioni economiche di entrambe le parti, alla stregua degli aggiornamenti documentali in atti, rammentando che per giurisprudenza consolidata ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alla propria capacità economica, precisando che neppure il genitore disoccupato può ritenersi esonerato dall'obbligo di contribuzione, ben potendo – salvi i casi di accertata impossibilità oggettiva – prestare attività lavorativa anche soltanto occasionale e saltuaria, ma comunque idonea a procuragli risorse, sia pure modeste, da destinare ai bisogni della prole.
La ricorrente è occupata a tempo pieno e indeterminato dal 2.3.2023 come cameriera.
A marzo 2023 ha percepito una retribuzione netta di 1.040,00 euro. Ad aprile 2023 di 1036,00 euro. A maggio 2023 di 1263,00 euro. A giugno 2023 di 1488,00 euro. A luglio 2023 di 1738,00 euro. Ad agosto di 1625,00 euro. A titolo di 14° mensilità ha percepito 203,00 euro.
Ad agosto 2024 ha percepito una retribuzione netta di 1461,00 euro. A settembre 2024 di 1569,00 euro. Ad ottobre 2024 di 1267,00 euro. A novembre 2024 di 1040,00 euro. A dicembre 2024 di 1414,00 euro. A titolo di 13° mensilità ha percepito 1.005, 25 euro.
Dalla relazione di aggiornamento depositata dai Servizi Sociali, è emerso che ha iniziato a lavorare Per_2
presso il centro commerciale il Gabbiano. Deve, pertanto, ritenersi che – pur non essendo economicamente autonoma (ciò non emerge in alcun modo) – abbia comunque risorse da destinare ai propri bisogni.
La è comproprietaria di un immobile adibito a negozio a Spotorno, attualmente non locato. Pt_1
E' gravata da oneri alloggiativi per 370,00 euro mensili.
Il Collegio osserva che la Sig.ra non ha depositato, malgrado il disposto dell'art. 473bis.12 c.p.c. e Pt_1
l'ordine del Giudice rel. in tal senso, documentazione economica completa, non fosse per altro perché non vi è evidenza in atti delle movimentazioni della carta prepagata su cui le vengono accreditate le retribuzioni
(come dalla stessa riferito in udienza).
La circostanza, peraltro, non pare precludere al Collegio la puntuale valutazione della capacità economica dell'attrice.
Quanto al resistente, egli è stato a lungo ricoverato in una Comunità per disintossicarsi, senza percepire reddito alcuno.
Dalla documentazione in atti, tuttavia, si evince che lo stesso ha sostanzialmente completato il percorso di disintossicazione, tanto da essere attivamente impegnato nella ricerca di un immobile dove trasferirsi e di un lavoro.
I Servizi Sociali, nella relazione di aggiornamento in atti, hanno rappresentato che da gennaio 2025 corrispondono al un contributo economico mensile di 250,00 euro per permettergli di pagare CP_1
una stanza in affitto e gli forniscono un abbonamento viola per i trasporti.
Tanto premesso, in considerazione del fatto che il reinserimento sociale del convenuto è in atto e ad esso si accompagnerà anche un suo reinserimento lavorativo, valutate le rispettive posizioni economiche delle parti, tenuto conto che la GL , pur non economicamente Per_2
autosufficiente, comunque svolge attività lavorativa retribuita e tenuto conto che gli incontri padre- figlio sono destinati ad intensificarsi, il Collegio ritiene di stabilire a carico di un Controparte_1
contributo per il mantenimento dei figli e pari a 250,00 euro (150,00 per il figlio Per_3 Per_2
e 100,00 euro per la GL ), da corrispondere in favore di entro il Per_3 Per_2 Parte_1
giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come di seguito individuate.
Per quanto riguarda quelle attinenti al profilo scolastico/educativo del minore, occorre rilevare che entrano tra le ''spese ordinarie'', anche se parametrate nell'arco di un anno e non di carattere giornaliero, quelle effettuate per l'acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell'abbigliamento per lo svolgimento dell'attività fisica a scuola. Anche le spese mensili per la frequenza scolastica con annesso semi-convitto deve essere considerata una ''spesa ordinaria''. Per quanto riguarda, invece, i viaggi studio all'estero, la partecipazione alle gite scolastiche e le ripetizioni scolastiche o gli sport esse debbono essere ricondotte alla categoria delle ''spese straordinarie''. Per quanto concerne, poi, le eventuali e future spese per la formazione universitaria (tasse e libri scolastici), dovranno intendersi quali ''spese ordinarie''. Relativamente, ancora, alle esigenze sanitarie della prole le quali, a seconda della loro natura, vengono a volte ricomprese nelle
“spese ordinarie” ed altre volte qualificate come “spese straordinarie”, si deve ritenere che rientrino tra le prime le c.d. “cure ordinarie”, come le visite pediatriche, l'acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente, visite di controllo routinarie. Anche quanto necessario a garantire cura ed assistenza al proprio figlio disabile non può che ritenersi “spesa ordinaria”. Diversamente dovranno essere qualificate come “straordinarie” le spese concernenti un improvviso intervento chirurgico, dei trattamenti psicoterapeutici, dei cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un incidente stradale od altro ed, infine, quanto erogato per acquistare un paio di occhiali da vista al minore o l'apparecchio ortodontico. Infine, la vita del minore, ovviamente, si compone anche di essenziali momenti ludici e di svago che i genitori, nei limiti ovviamente della loro situazione economico-reddituale, sono chiamati a soddisfare. Così l'acquisto di un computer o quello di un motorino, dovrà essere qualificato come “spesa straordinaria”, od anche le somme necessarie per giungere a conseguire la patente di guida ed a pagare, successivamente, eventuali contravvenzioni dovute a violazione del codice della strada da parte dei figli.
VII. Alla stregua delle statuizioni che precedono e segnatamente alla stregua della soccombenza reciproca delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi in SPOTORNO in data
22/09/2007 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 3, p. 1, anno 2007;
• ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
• manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge 898/1970 come novellata;
• dispone l'affido condiviso del figlio , con collocazione prevalente dello stesso presso la Per_3
madre;
• incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti di organizzare e calendarizzare incontri padre- figlio che dovranno svolgersi in modalità protetta, alla presenza di almeno un educatore o altra figura equivalente, anche all'aperto, per il tempo necessario a consentire al padre di gestire autonomamente gli incontri col figlio minore. Successivamente, gli incontri padre-figlio dovranno essere liberalizzati e potranno svolgersi nei tempi stabiliti d'accordo dal padre e dal figlio stesso. I
Servizi Sociali dovranno vigilare sul normale andamento degli incontri e avranno facoltà di procedere alla loro immediata sospensione, qualora dovessero risultare pregiudizievoli per
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• pone a carico di un contributo per il mantenimento dei figli e Controparte_1 Per_3 Per_2
pari a 250,00 euro (150,00 per il figlio e 100,00 euro per la GL ), da Per_3 Per_2
corrispondere in favore di entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese Parte_1
straordinarie come meglio specificate in parte motiva;
• respinge, per il resto, ogni ulteriore domanda;
• spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e segnatamente per la comunicazione ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 25.3.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo