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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/11/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G. N. 2878/2025 V.G.
Il Tribunale di Venezia, Sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott.ssa AN TT Presidente ed estensore
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2878 del ruolo generale V.G. 2025, promossa con ricorso depositato in data
27.06.2026 da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Venezia Via Orlanda n°228/b e
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
in Mestre (VE) Via delle Barene n°5/b, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Silvia Zamengo, in Mirano (VE), Via
Gramsci 26 (pec: che li rappresenta ed assiste per procura allegata Email_1
telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
In punto: modifica delle condizioni di separazione ex art. 473 bis. 51 ss. c.p.c.
Con provvedimento del giorno 07.10.2025 reso in sostituzione dell'udienza fissata in pari data ex art. 473bis.51, comma 2, c.p.c., il Giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e ribadite nelle note di trattazione scritta depositate in data 11.09.2025 in sostituzione dell'udienza del 07.10.2025, che di seguito si riproducono: “
1- i coniugi continueranno a vivere separati 2-pronunciarsi la modifica delle condizioni statuite concordemente e pronunciate nella separazione consensuale avanti il Tribunale di Venezia con r.g. 3463/2013 e successiva omologa in data 08.10.2013 tra i signori e , disponendo la revoca del versamento di euro Parte_1 Parte_2
350,00 mensili previsto e stabilito in sede di separazione consensuale tra il sig. e , a titolo di Parte_1 Parte_2
contributo al mantenimento della figlia e a carico del sig. per i motivi esposti nel ricorso CP_1 Parte_1
introduttivo.
3- revocarsi il pagamento delle spese straordinarie da parte del sig. per la figlia Parte_1 CP_1
per i motivi esposti nel ricorso introduttivo”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato congiuntamente, depositato in data 27.06.2025, le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione ed omologate in data 08.10.2013 con decreto di questo
Tribunale, nell'ambito della procedura di separazione R.G. 3463/2013. Le predette condizioni, per quanto qui di interesse, prevedevano l'obbligo del sig. di provvedere al versamento di euro 350,00 Pt_1
mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia , oltre al versamento del 50% CP_1
delle spese straordinarie.
Dando atto che a far data dal 16.10.2024 la figlia , nata il [...], maggiorenne convivente con CP_1
la madre, è stata assunta con contratto di lavoro di apprendistato, con uno stipendio di circa euro 1.000,00 mensili, e che ha raggiunto l'indipendenza economica, le parti hanno chiesto congiuntamente la revoca del contributo ordinario e straordinario stabilito a favore della figlia in sede di separazione. Con note di trattazione scritta depositate in data 11.09.2025 in sostituzione dell'udienza del 07.10.2025 i ricorrenti hanno quindi chiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sono meritevoli di accoglimento le concordi conclusioni dimesse dalle parti, ove si prevede la revoca del contributo al mantenimento ordinario e straordinario in favore della figlia divenuta maggiorenne CP_1
ed economicamente autosufficiente. La natura necessaria del giudizio e la domanda congiunta dei ricorrenti giustificano una compensazione integrale delle spese di lite, così come richiesto dalle stesse parti.
P.Q.M.
A modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione (R.G. 3463/2013), omologata con decreto del Tribunale di Venezia in data 08.10.2013, dispone in conformità delle conclusioni congiunte di cui al ricorso, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte.
Spese del giudizio compensate fra le parti.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 20.11.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa AN TT