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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 2613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2613 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 09/06/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 9801/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
[...]
alle ore 9:05 sono presenti l'avv. BRUNO FRANCESCO per parte ricorrente nonché
l'avv. DI SALVO LOREDANA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
L'avv. Di Salvo insiste sulla compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 113 del
TU 1124/1965; l'avv. Bruno chiede costituirsi una rendita a favore del ricorrente dalla data dell'infortunio con pagamento degli arretrati, si oppone alla compensazione e insiste sulla vittoria di spese
L'avv. Di Salvo precisa che per legge la rendita è dovuta dal giorno successivo alla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:26 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott. Giovanni Lentini, nella causa iscritta al n° 9801/2024 R.G.L. promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv. BRUNO Parte_1
FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Palermo,
Via Alessio Narbone 42, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
, in, Controparte_2
in persona del suo per la Sicilia, legale rappresentante pro- Controparte_3 tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del Fante n. 58/D presso gli
Uffici dell'Avvocatura Regionale Inail, rappresentato e difeso dall'Avv. DI SALVO
LOREDANA, giusta procura in atti
- resistente – oggetto: infortunio sul lavoro conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 09/06/2025
- DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- condanna l' al pagamento della differenza in capitale tra quanto già erogato al CP_1
ricorrente sulla scorta della valutazione dei postumi invalidanti del 14% e quanto a lui dovuto sulla scorta di quanto accertato dal CTU (18%) oltre interessi legali al soddisfo, nonché alla costituzione di una rendita vitalizia in suo favore con decorrenza dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta;
2 condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che CP_1
liquida in € 2.200,00, oltre spese generali, CPA e IVA;
- pone le spese di CTU a carico dell' . CP_1
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27/06/2024, la parte ricorrente in epigrafe premettendo: di aver svolto mansioni di “gruista” presso la ditta riportando Controparte_4
in data 17.12022 un infortunio sul lavoro all'arto inferiore sinistro;
di essere stato sottoposto a visita da parte dell' che gli riconosceva un reliquato CP_1
invalidante del 14%; di aver proposto opposizione avverso tale valutazione, rimasta inesitata, conveniva in giudizio l' per sentire dichiarare la propria superiore percentuale CP_1
invalidante e conseguentemente condannarlo al pagamento della differenza tra quanto erogato e quanto in proprio diritto.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio l' , contestando CP_1
la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto
Disposta la CTU medico legale, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la casa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Il CTU incaricato affermando che: “si è del parere che l'assicurato Sig. CP_1
presenti postumi permanenti riconducibili all'evento Parte_1
traumatico in occasione di lavoro del 27.01.2022, ad oggi globalmente valutabili nella misura del diciotto per cento. Non risultano documentate “preesistenze”. Si sottolinea, in definitiva, per completezza, come la valutazione difforme rispetto a quella cui pervenne l'Istituto Assicuratore, sia scaturita, nel concreto, dalla mancata valutazione – da parte - della sofferenza neurogena della SPE e dello SPI”, ha CP_1
così concluso la propria relazione: per tutto quanto sopra esposto e sulla scorta delle considerazioni testè formulate, si è del parere che l'assicurato Sig. CP_1 Parte_1
presenti postumi permanenti riconducibili all'evento traumatico del
[...]
27.01.2022, ad oggi valutabili nella misura globale del diciotto per cento. Non sussistono documentate preesistenze. Si ritiene dunque, di non poter concordare, per
3 le motivazioni superiormente argomentate, con la valutazione posta dall'Istituto
Assicuratore”.
A tale relazione ci si riporta, ritenendo la relazione di consulenza esaustiva e immune da vizi logico giuridici.
Posto che l'attribuzione di una percentuale del 18% comporta la costituzione di una rendita vitalizia in luogo dell'indennizzo in capitale prima spettante, e la deduzione dalla somma relativa del capitale già erogato, appare corretto disporre la decorrenza della prestazione per come disposto dall'art. 74 del d.P.R. n. 1125/1965 cit., richiamato dall'art. 13, n. 2, lettera b) del d.lgs. n. 38/2000, stabilisce che “Quando sia accertato che dall'infortunio o dalla malattia professionale sia derivata un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e al venti per cento per i casi di malattia professionale, è corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, un rendita d'inabilità rapportata al grado dell'inabilità stessa”. (sul punto cfr. Cassazione Civile, Sez. 6, 06 luglio 2017, n.
16722).
L'istituto va quindi condannato alla costituzione di una rendita vitalizia nonché al pagamento della differenza maturata in capitale con decorrenza come disposto dalla legge sopracitata.
Quanto agli accessori di legge conseguenti al pagamento delle somme in favore dell'assicurato, si ritiene applicabile al caso di specie il disposto dell'art. 16 della legge
30.12.1991 n. 412, 6° comma, con conseguente elisione della rivalutazione monetaria, perché assorbita dagli interessi legali.
Avuto riguardo la domanda di compensazione delle spese di lite formulata dalla parte resistente, deve rilevarsi che il citato art. 113 del T.U. n. 1124/1965 sancisce che: “ Ai fini dell'applicazione degli articoli 91, 92 e 16 del Codice di procedura civile nelle controversie riguardanti la liquidazione dell'indennità, il giudice può anche tener conto della misura dell'indennità assegnata in confronto di quella richiesta dall'infortunato e di quella offerta dall'Istituto assicuratore”, non facendo quindi alcun obbligo al giudice di parametrare il regime delle spese di lite a tale circostanza, ma dandogliene facoltà.
4 Va quindi rilevato, nel caso di specie che la differenza tra quanto accertato dall' CP_1
e quanto viceversa accertato dal CTU, non comporta soltanto una variazione numerica percentuale, ma il passaggio da una prestazione liquidata una tantum ad una prestazione permanente, variando quindi la sostanza stessa del pronunciato.
Il ricorso va quindi accolto;
le spese di lite e di CTU sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 09/06/2025
Il Giudice Onorario Giovanni Lentini
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