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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 12733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12733 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 34111/2025
Il Giudice RO SI, a seguito dell'udienza del 10/12/2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
) rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. JACOPO ARCANGELI
ricorrente contro
CP_1 P.IVA_1
resistente contumace
OGGETTO: liquidazione di ratei indennità di accompagnamento ex art.1 della legge n. 18/80
Conclusioni : come nel ricorso introduttivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.I requisiti legali per il riconoscimento del diritto al beneficio
1.1. Il requisito medico-legale
Risulta riscontrato documentalmente che: - con decreto del 17.05.2025, notificato all' in data 20.05.2025, il CP_1
Tribunale di Roma abbia omologato l'accertamento del requisito sanitario richiesto secondo le risultanze probatorie indicate nella consulenza tecnica d'ufficio effettuata nell'ambito del relativo procedimento di accertamento tecnico preventivo, sicché appare indubbia la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, delle condizioni sanitarie per la concessione della dell'indennità di accompagnamento ex art.1 della legge n. 18/80 a decorrere dal
31.01.2024 (data di presentazione della domanda amministrativa).
2. I requisiti socio economici
Accertata la sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento del beneficio richiesto, occorre rilevare che, ai fini del diritto alla indennità di accompagnamento, prevista dalla legge n.18/80 in favore dell'inabile non deambulante o non autosufficiente, il requisito relativo al “non ricovero” dell'inabile in istituto non integra un elemento costitutivo del diritto, ma si prospetta quale dato esterno alla fattispecie e non costituisce ostacolo al riconoscimento del diritto alla indennità, ma soltanto condizione di erogazione della prestazione per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario e non abbisogni dell'accompagnatore. Nella specie non risulta dagli atti del giudizio che nel periodo di interesse la parte ricorrente
(che aveva provveduto alla presentazione all' del modello AP70 in CP_1
data 28.05.2025) sia stata ricoverata in istituti di lungodegenza con retta a carico dell'erario e la stessa ricorrente ha allegato dichiarazione al riguardo;
del resto, nulla ha dedotto in merito l' , che ha scelto di disertare la CP_1
lite.
3. In conclusione
Pag. 2 di 4 Alla luce di quanto premesso, deve essere dichiarato il diritto di parte ricorrente all'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n.18/80 a decorrere dal 01.02.2024 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa) e di conseguenza l' deve CP_1
essere condannato a corrispondere alla stessa parte ricorrente i relativi ratei arretrati in misura di legge e con la decorrenza indicata, oltre interessi legali a decorrere dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda e fino al soddisfo.
4.Le spese processuali
In base al principio di soccombenza, le spese di giudizio – liquidate come in dispositivo visto quanto disposto dal decreto n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dai decreti nn. 37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, caratterizzata dall'assenza di particolari questioni di fatto e diritto, nonché delle fasi del giudizio - e dell'aumento fino al trenta per cento secondo quanto indicato dal citato decreto 147/2022, con riguardo alle ipotesi in cui “gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”, come nella fattispecie, in cui si ritiene di applicare l'aumento del
20% in ragione dell'evidenziata semplicità dell'atto introduttivo - sono poste a carico dell' CP_1
Per tali motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della
“ragione più liquida”.
Pag. 3 di 4
P.Q.M.
- dichiara il diritto di all'indennità di Parte_1
accompagnamento ex art. 1 legge n.18/80 a decorrere dal 01.02.2024 e condanna l' a corrispondere in suo favore i ratei arretrati in misura di CP_1
legge e con la indicata decorrenza, oltre interessi legali a decorrere dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda e fino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in CP_1
complessivi € 1801,59, di cui €234,92 a titolo di spese generali, oltre ad
I.V.A. e C.P.A., da distrarsi.
11/12/2025 Il Giudice
RO SI
(Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il processo – Dott.ssa
AR MA Misterioso)
Pag. 4 di 4
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 34111/2025
Il Giudice RO SI, a seguito dell'udienza del 10/12/2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
) rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. JACOPO ARCANGELI
ricorrente contro
CP_1 P.IVA_1
resistente contumace
OGGETTO: liquidazione di ratei indennità di accompagnamento ex art.1 della legge n. 18/80
Conclusioni : come nel ricorso introduttivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.I requisiti legali per il riconoscimento del diritto al beneficio
1.1. Il requisito medico-legale
Risulta riscontrato documentalmente che: - con decreto del 17.05.2025, notificato all' in data 20.05.2025, il CP_1
Tribunale di Roma abbia omologato l'accertamento del requisito sanitario richiesto secondo le risultanze probatorie indicate nella consulenza tecnica d'ufficio effettuata nell'ambito del relativo procedimento di accertamento tecnico preventivo, sicché appare indubbia la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, delle condizioni sanitarie per la concessione della dell'indennità di accompagnamento ex art.1 della legge n. 18/80 a decorrere dal
31.01.2024 (data di presentazione della domanda amministrativa).
2. I requisiti socio economici
Accertata la sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento del beneficio richiesto, occorre rilevare che, ai fini del diritto alla indennità di accompagnamento, prevista dalla legge n.18/80 in favore dell'inabile non deambulante o non autosufficiente, il requisito relativo al “non ricovero” dell'inabile in istituto non integra un elemento costitutivo del diritto, ma si prospetta quale dato esterno alla fattispecie e non costituisce ostacolo al riconoscimento del diritto alla indennità, ma soltanto condizione di erogazione della prestazione per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario e non abbisogni dell'accompagnatore. Nella specie non risulta dagli atti del giudizio che nel periodo di interesse la parte ricorrente
(che aveva provveduto alla presentazione all' del modello AP70 in CP_1
data 28.05.2025) sia stata ricoverata in istituti di lungodegenza con retta a carico dell'erario e la stessa ricorrente ha allegato dichiarazione al riguardo;
del resto, nulla ha dedotto in merito l' , che ha scelto di disertare la CP_1
lite.
3. In conclusione
Pag. 2 di 4 Alla luce di quanto premesso, deve essere dichiarato il diritto di parte ricorrente all'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n.18/80 a decorrere dal 01.02.2024 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa) e di conseguenza l' deve CP_1
essere condannato a corrispondere alla stessa parte ricorrente i relativi ratei arretrati in misura di legge e con la decorrenza indicata, oltre interessi legali a decorrere dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda e fino al soddisfo.
4.Le spese processuali
In base al principio di soccombenza, le spese di giudizio – liquidate come in dispositivo visto quanto disposto dal decreto n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dai decreti nn. 37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, caratterizzata dall'assenza di particolari questioni di fatto e diritto, nonché delle fasi del giudizio - e dell'aumento fino al trenta per cento secondo quanto indicato dal citato decreto 147/2022, con riguardo alle ipotesi in cui “gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”, come nella fattispecie, in cui si ritiene di applicare l'aumento del
20% in ragione dell'evidenziata semplicità dell'atto introduttivo - sono poste a carico dell' CP_1
Per tali motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della
“ragione più liquida”.
Pag. 3 di 4
P.Q.M.
- dichiara il diritto di all'indennità di Parte_1
accompagnamento ex art. 1 legge n.18/80 a decorrere dal 01.02.2024 e condanna l' a corrispondere in suo favore i ratei arretrati in misura di CP_1
legge e con la indicata decorrenza, oltre interessi legali a decorrere dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda e fino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in CP_1
complessivi € 1801,59, di cui €234,92 a titolo di spese generali, oltre ad
I.V.A. e C.P.A., da distrarsi.
11/12/2025 Il Giudice
RO SI
(Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il processo – Dott.ssa
AR MA Misterioso)
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