Improcedibile
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 10/04/2025, n. 3065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3065 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03065/2025REG.PROV.COLL.
N. 02593/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2593 del 2022, proposto dal Comune di Cicerale, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Arnaldo Miglino, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
AN NA, OL TI, rappresentati e difesi dall’avvocato Luisa Acampora, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
nei confronti
Alento Monte Stella Comunità Montana, non costituita in giudizio
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sezione staccata di AL (sezione seconda) n. 26/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di AN NA e OL TI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria ex art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. del giorno 2 aprile 2025 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Arnaldo Miglino e Luisa Acampora;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Comune di Cicerale ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sezione staccata di AL i cui estremi sono indicati in intestazione, che in accoglimento del ricorso degli odierni appellati ha annullato i coevi atti: di diniego di accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 36 del testo unico dell’edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, di un fabbricato ad uso agricolo ad uso stalla con vasca stoccaggio e paddock per allevamento bovino, situati in un terreno censito a catasto al foglio 5, particella 394; e conseguente ordine di demolizione delle opere abusive (rispettivamente: note prot. nn. 3268 e 3264 del 4 novembre 2021).
2. L’istanza di sanatoria era presentata dal ricorrente OL TI, conduttore del fondo agricolo, ed era respinta per difetto della conformità urbanistica dell’opera (ai sensi dell’allora vigente piano urbanistico comunale), ed in particolare delle distanze minime di 20 metri dai confini per le pertinenze agricole e di 100 metri dai fabbricati esistenti; ed inoltre per l’assenza di legittimazione dell’istante, il quale « non è né il responsabile dell’abuso, né l’attuale proprietario dell’immobile ».
3. La sentenza di primo grado ha annullato il diniego di accertamento di conformità così motivato in ragione del fatto che esso era stato emesso senza che fosse prima definita una precedente domanda di condono ai sensi dell’art. 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della proprietaria, ricorrente AN NA, per una ristrutturazione della sala mungitura ed ampliamento della struttura aziendale per complessivi mq 83, con istanza di svincolo idrogeologico. Aggiungeva che secondo la normativa sul condono edilizio la competente amministrazione comunale ha l’obbligo di attivarsi presso l’autorità preposta al vincolo per il parere di compatibilità con quest’ultimo.
4. Con il proprio appello, l’amministrazione considera tale statuizione e le sottese ragioni errate sotto plurimi profili.
5. Si sono costituiti in resistenza all’appello gli originari ricorrenti.
DIRITTO
1. Gli originari ricorrenti si sono costituiti nel presente giudizio d’appello con istanza di fissazione udienza depositata il 24 gennaio 2023, con la quale hanno esposto che l’amministrazione comunale « ha provveduto a dare esecuzione alla decisione impugnata ed ha reiterato il suo diniego, che è stato oggetto di ulteriore gravame al TAR AL avente n.r.g. 647/2022, definito con sentenza di accoglimento parziale nr. 3290/2022 del 5/12/22, che si allega (doc. n. 1) »; ed inoltre che lo strumento urbanistico comunale in ragione del quale è stato adottato il provvedimento di diniego di accertamento di conformità impugnato nel presente giudizio è stato revocato, con delibera di giunta comunale « in data 22.09.22 ». Hanno pertanto chiesto che sia dichiarata l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, con refusione delle spese del grado di giudizio in loro favore.
2. All’udienza di discussione del 2 aprile 2025 l’amministrazione comunale appellante ha invece prospettato il venir meno dell’interesse al ricorso originario.
3. Quest’ultima prospettazione è fondata, dal momento che, per stessa prospettazione degli originari ricorrenti, si controverte su provvedimenti superati da successive determinazioni comunali che per un verso hanno mutato la disciplina urbanistica vigente nel territorio comunale e per altro verso hanno condotto ad un nuovo diniego di sanatoria ai sensi dell’art. 36 del testo unico dell’edilizia, oggetto di un nuovo contenzioso tra le parti. Di nessuna utilità sarebbe quindi per gli originari ricorrenti l’eventuale conferma della decisione di accoglimento della loro impugnazione in primo grado.
4. In ragione di quanto esposto va pertanto dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. del ricorso, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado (in questi termini, tra le altre: Cons. Stato, III, 7 novembre 2022, n. 9713; IV, 11 gennaio 2022, n. 194; V, 1 marzo 2021, n. 1761; VII, 3 gennaio 2025, n. 33; 15 giugno 2022, n. 4879). Il descritto esito in rito giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, diversamente da quanto richiesto dai medesimi originari ricorrenti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado e, per l’effetto, annulla senza rinvio la sentenza appellata.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l’intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO