TRIB
Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 03/05/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 447/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBOVALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 447/2024 promossa da:
, C.F. e P.IVA: , in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Catanzaro alla via Carmine Lidonnici, 33, presso lo studio dell'avv. Ulisse Antonio Pedace dal quale è rappresentata e difesa;
- APPELLANTE-
Contro
, C.F. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Brognaturo, Piazza del Popolo, n. 23, presso e nello studio dell'avv. Nicola Papa, che lo rappresenta e difende;
-APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza n. 506/2024, resa inter partes dal Giudice di
Pace di Vibo Valentia, dr.ssa Palma Borrello (R.G.A.C 1205/2023) in data 2 febbraio
2024, depositata in cancelleria in data 5 febbraio 2024 e non notificata all'odierno appellante
Conclusioni: come da atti e verbali di causa pagina 1 di 8
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 6.2.2023 proponeva opposizione avverso Controparte_1
l'intimazione di pagamento n. 13920229000427525/000 relativamente alla sottesa cartella di pagamento n. 13920150001371612000 emessa dal Concessionario
e avente ad oggetto crediti maturati nei confronti Controparte_2 del relativi a Tassa Smaltimento rifiuti (anno 2015). Controparte_3
A fondamento della domanda l'attore rilevava la prescrizione del credito portato dall'intimazione di pagamento impugnata in assenza della notifica della cartella di pagamento nonché degli atti prodromici alla stessa.
L' deduceva preliminarmente il difetto di Parte_1 giurisdizione in favore del Giudice Tributario e, nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione nonché il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, Dott.ssa Palma Borrello, con sentenza n.
506/2024 accoglieva la domanda annullando l'atto impugnato con conseguente condanna alla rifusione delle spese di lite.
Proponeva pertanto appello l' formulando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in riforma totale della sentenza impugnata, n. 506/2024, resa inter partes dal Giudice di Pace di Vibo Valentia, dr.ssa Palma Borrello (R.G.A.C 1205/2023) in data 2 febbraio 2024, depositata in cancelleria in data 5 febbraio 2024 e non notificata all'odierno appellante, contrariis reiectis, così decidere: - in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione dell'AGO a favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado per quanto dedotto in narrativa;
-in via preliminare, ed in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda introduttiva per quanto dedotto in narrativa;
- in via principale e nel merito, ed in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
e rigettare la domanda avversaria in quanto Controparte_4
pagina 2 di 8 assolutamente infondata in fatto e in diritto;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio”
Deduceva tra i motivi di appello: difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario e, nel merito, la regolare notifica degli atti impositivi con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione in presenza di validi atti interruttivi.
si costituiva deducendo l'inammissibilità dell'appello ai sensi Controparte_1 dell'art. 342 c.p.c. nonché il difetto di legittimazione processuale del difensore
Avvocato del libero Foro;
la giurisdizione del Giudice Ordinario in quanto trattasi di causa afferente a fatti estintivi avvenuti successivamente alla formazione del titolo esecutivo e, nel merito, l'avvenuta prescrizione del credito.
Acquisito il fascicolo di primo grado e maturati i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 25.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto
Magistrato.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione processuale sollevata dall'appellato in relazione alla difesa dell' Controparte_2
da parte di un Avvocato del libero foro sulla base delle seguenti
[...] considerazioni.
Le Sezioni unite della Corte di Cassazione del 19 novembre 2019, n. 30008, pronunciando al riguardo, hanno affermato che << Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' , impregiudicata la generale Controparte_5 facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: 1) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla Convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
2) ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal citato R.D. richiamato, art. 43, comma 4, di avvocati del libero Foro - nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati dal medesimo art. 1, comma 5, - in tutti gli altri casi ed in pagina 3 di 8 quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio;
quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e CP_2
l'Avvocatura o di indisponibilità di questa di assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente e implicitamente CP_2 la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità" (Cass., sez. U., sent. n.
30008/2019; v. anche Cass. 29 novembre 2019, n. 31241; Cass., sez. U., 23 febbraio 2021, n. 4845; Cass., sez. U., 8 giugno 2021, n. 15911). Pertanto, il legislatore, allo scopo di ampliare e rendere effettiva la difesa in giudizio della neo istituita ha delineato un sistema nel quale, Parte_1 impregiudicata la generale facoltà dell' anzidetta di farsi rappresentare anche CP_2 da propri dipendenti delegati innanzi ai Tribunali, ai Giudici di pace ed alle
Commissioni tributarie, in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura dello stato su base convenzionale, è consentito all' Controparte_2
di avvalersi anche di avvocati del libero Foro, secondo un meccanismo
[...] sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione dell'
[...]
a mezzo dell'Avvocatura dello Stato ovvero degli avvocati del Controparte_2 libero Foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o di fornire prove al riguardo, neppure nel giudizio di legittimità.
Né si appalesa fondato il richiamo operato dall'appellato alla ordinanza della
Cassazione Sez. tributaria (n. 33413/23) la quale, richiamando i principi sopra enunciati, si limita a ribadire che nelle controversie relative all'attività di riscossione pendenti avanti alla Corte di Cassazione civile e tributaria (paragr.
3.4 Protocollo), e comunque nelle controversie in cui vengono in rilievo «questioni di massima o particolarmente rilevanti, in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione» sussiste l'obbligo dell'Avvocatura dello Stato di assumere il patrocinio dell'Ente.
pagina 4 di 8 In ragione della citata giurisprudenza deve ritenersi che del tutto legittimamente l' si è avvalsa nel proporre l'atto di appello di un Controparte_2 avvocato del libero foro
Tanto premesso, l'appello è fondato con riferimento al difetto di giurisdizione sollevato dall' . Parte_1
La domanda proposta dall'odierno appellato va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata.
Giova ricordare che “In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293). È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un., 31.07.2018 n. 20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, è pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (tassa sui rifiuti).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma pagina 5 di 8 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento lamentando l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa e ha chiesto l'annullamento della stessa per intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalla cartella medesima. Nello specifico, l'opponente ha assunto che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo a causa della mancata notifica della cartella di pagamento.
In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U.,
n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in
pagina 6 di 8 caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non
è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U. n.16986/2022).
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs.
n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata in mancanza della regolare notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento impugnata e in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso l'intimazione di pagamento n. 13920229000427525/000 relativamente alla sottesa cartella di pagamento n. 13920150001371612000 in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate. pagina 7 di 8 Gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dall' e per l'effetto, in Parte_1 riforma della sentenza impugnata, dichiara il proprio difetto giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Vibo Valentia, 3.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBOVALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 447/2024 promossa da:
, C.F. e P.IVA: , in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Catanzaro alla via Carmine Lidonnici, 33, presso lo studio dell'avv. Ulisse Antonio Pedace dal quale è rappresentata e difesa;
- APPELLANTE-
Contro
, C.F. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Brognaturo, Piazza del Popolo, n. 23, presso e nello studio dell'avv. Nicola Papa, che lo rappresenta e difende;
-APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza n. 506/2024, resa inter partes dal Giudice di
Pace di Vibo Valentia, dr.ssa Palma Borrello (R.G.A.C 1205/2023) in data 2 febbraio
2024, depositata in cancelleria in data 5 febbraio 2024 e non notificata all'odierno appellante
Conclusioni: come da atti e verbali di causa pagina 1 di 8
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 6.2.2023 proponeva opposizione avverso Controparte_1
l'intimazione di pagamento n. 13920229000427525/000 relativamente alla sottesa cartella di pagamento n. 13920150001371612000 emessa dal Concessionario
e avente ad oggetto crediti maturati nei confronti Controparte_2 del relativi a Tassa Smaltimento rifiuti (anno 2015). Controparte_3
A fondamento della domanda l'attore rilevava la prescrizione del credito portato dall'intimazione di pagamento impugnata in assenza della notifica della cartella di pagamento nonché degli atti prodromici alla stessa.
L' deduceva preliminarmente il difetto di Parte_1 giurisdizione in favore del Giudice Tributario e, nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione nonché il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, Dott.ssa Palma Borrello, con sentenza n.
506/2024 accoglieva la domanda annullando l'atto impugnato con conseguente condanna alla rifusione delle spese di lite.
Proponeva pertanto appello l' formulando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in riforma totale della sentenza impugnata, n. 506/2024, resa inter partes dal Giudice di Pace di Vibo Valentia, dr.ssa Palma Borrello (R.G.A.C 1205/2023) in data 2 febbraio 2024, depositata in cancelleria in data 5 febbraio 2024 e non notificata all'odierno appellante, contrariis reiectis, così decidere: - in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione dell'AGO a favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado per quanto dedotto in narrativa;
-in via preliminare, ed in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda introduttiva per quanto dedotto in narrativa;
- in via principale e nel merito, ed in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
e rigettare la domanda avversaria in quanto Controparte_4
pagina 2 di 8 assolutamente infondata in fatto e in diritto;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio”
Deduceva tra i motivi di appello: difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario e, nel merito, la regolare notifica degli atti impositivi con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione in presenza di validi atti interruttivi.
si costituiva deducendo l'inammissibilità dell'appello ai sensi Controparte_1 dell'art. 342 c.p.c. nonché il difetto di legittimazione processuale del difensore
Avvocato del libero Foro;
la giurisdizione del Giudice Ordinario in quanto trattasi di causa afferente a fatti estintivi avvenuti successivamente alla formazione del titolo esecutivo e, nel merito, l'avvenuta prescrizione del credito.
Acquisito il fascicolo di primo grado e maturati i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 25.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto
Magistrato.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione processuale sollevata dall'appellato in relazione alla difesa dell' Controparte_2
da parte di un Avvocato del libero foro sulla base delle seguenti
[...] considerazioni.
Le Sezioni unite della Corte di Cassazione del 19 novembre 2019, n. 30008, pronunciando al riguardo, hanno affermato che << Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' , impregiudicata la generale Controparte_5 facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: 1) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla Convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
2) ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal citato R.D. richiamato, art. 43, comma 4, di avvocati del libero Foro - nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati dal medesimo art. 1, comma 5, - in tutti gli altri casi ed in pagina 3 di 8 quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio;
quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e CP_2
l'Avvocatura o di indisponibilità di questa di assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente e implicitamente CP_2 la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità" (Cass., sez. U., sent. n.
30008/2019; v. anche Cass. 29 novembre 2019, n. 31241; Cass., sez. U., 23 febbraio 2021, n. 4845; Cass., sez. U., 8 giugno 2021, n. 15911). Pertanto, il legislatore, allo scopo di ampliare e rendere effettiva la difesa in giudizio della neo istituita ha delineato un sistema nel quale, Parte_1 impregiudicata la generale facoltà dell' anzidetta di farsi rappresentare anche CP_2 da propri dipendenti delegati innanzi ai Tribunali, ai Giudici di pace ed alle
Commissioni tributarie, in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura dello stato su base convenzionale, è consentito all' Controparte_2
di avvalersi anche di avvocati del libero Foro, secondo un meccanismo
[...] sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione dell'
[...]
a mezzo dell'Avvocatura dello Stato ovvero degli avvocati del Controparte_2 libero Foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o di fornire prove al riguardo, neppure nel giudizio di legittimità.
Né si appalesa fondato il richiamo operato dall'appellato alla ordinanza della
Cassazione Sez. tributaria (n. 33413/23) la quale, richiamando i principi sopra enunciati, si limita a ribadire che nelle controversie relative all'attività di riscossione pendenti avanti alla Corte di Cassazione civile e tributaria (paragr.
3.4 Protocollo), e comunque nelle controversie in cui vengono in rilievo «questioni di massima o particolarmente rilevanti, in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione» sussiste l'obbligo dell'Avvocatura dello Stato di assumere il patrocinio dell'Ente.
pagina 4 di 8 In ragione della citata giurisprudenza deve ritenersi che del tutto legittimamente l' si è avvalsa nel proporre l'atto di appello di un Controparte_2 avvocato del libero foro
Tanto premesso, l'appello è fondato con riferimento al difetto di giurisdizione sollevato dall' . Parte_1
La domanda proposta dall'odierno appellato va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata.
Giova ricordare che “In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293). È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un., 31.07.2018 n. 20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, è pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (tassa sui rifiuti).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma pagina 5 di 8 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento lamentando l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa e ha chiesto l'annullamento della stessa per intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalla cartella medesima. Nello specifico, l'opponente ha assunto che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo a causa della mancata notifica della cartella di pagamento.
In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U.,
n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in
pagina 6 di 8 caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non
è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U. n.16986/2022).
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs.
n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata in mancanza della regolare notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento impugnata e in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso l'intimazione di pagamento n. 13920229000427525/000 relativamente alla sottesa cartella di pagamento n. 13920150001371612000 in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate. pagina 7 di 8 Gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dall' e per l'effetto, in Parte_1 riforma della sentenza impugnata, dichiara il proprio difetto giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Vibo Valentia, 3.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 8 di 8