Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 3973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3973 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4665 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 24 giugno 2025 e vertente tra
TRA
P.Iva rappresentata e difesa, per procura in atti, Parte_1 P.IVA_1 dall' Avv. Antonio Attore
APPELLANTE
E
(P.IVA: - Cod. Fisc.: ), Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Filippo Sciuto e Corrado Barile per procura in atti;
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, la
[...]
(d'ora in avanti ) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_1
la somma di € 19.615,41, oltre interessi e spese della procedura. CP_1
Detto credito derivava dalla sottoscrizione di una polizza fideiussoria e precisamente la polizza n.
06037137, emessa nell'interesse della società opponente e a beneficio del a Controparte_2 garanzia della obbligazione di pagamento del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione.
Avverso l'ingiunzione proponeva opposizione la deducendo l'invalidità della Parte_1 fideiussione in conseguenza della intervenuta estinzione della obbligazione principale per revoca, da parte della Comune garantito, del permesso a costruire;
lamentava poi la illegittima escussione della predetta polizza da parte della P.A. dopo l'emissione del provvedimento di diniego a costruire e un comportamento superficiale e contrario a buona fede della opposta società assicuratrice, per non aver valutato la fondatezza della richiesta avanzata dal beneficiario;
concludeva per tali ragioni per la revoca del decreto opposto.
Nel costituirsi in giudizio ribadiva la correttezza del proprio operato, anche alla luce della CP_1 natura di contratto autonomo di garanzia della polizza fideiussoria, chiedendo la conferma del decreto.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha respinto l'opposizione, con condanna alle spese a carico di parte opponente.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[… Delineato il perimetro del contendere, va in funzione dirimente chiarito che il rito in esame è volto esclusivamente a confermare o meno l'esistenza e/o la validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione, l'opposizione a decreto ingiuntivo dando luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che ha posizione sostanziale di attore, e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente, che assume posizione sostanziale di convenuto.
Venendo all'esame della controversia rileva questo giudice che la presente azione si fonda sul diritto di regresso per surroga, ex art. 1949 e 1950 c.c., della garante nei confronti del contraente – debitore principale, in relazione all'avvenuta escussione della polizza fideiussoria da parte del terzo garantito. Ciò posto, va premesso che costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale alla c.d. polizza fideiussoria caratterizzata dall'assunzione dell'impegno da parte di un assicuratore di pagare un determinato importo ad un terzo, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente, è applicabile, ove non espressamente derogata dalle parti, la disciplina legale della fideiussione. (ex pluris Cass. Civ,m Sez. II, 29 gennaio
2016, n. 1724) Lo schema giuridico delineato ben si presta all'esame dei fatti di causa. Dal contenuto negoziale della polizza fideiussoria n. 06037137, in atti, che al suo articolo 7 prescrive che : “ il pagamento delle somme dovute sarà effettuato .. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del Comune garantito. con esclusione del beneficio della preventiva escussione del
Contraente” in presenza di un “semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla società in merito al pagamento stesso. -per la stessa del senza preventiva escussione del contraente”, e al successivo articolo 8 prevede che : “ il contraente si impegna a rimborsare alla società a semplice richiesta tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza… con espressa rinuncia ad ogni e qualsivoglia eccezione , comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c “ .( cfr. condizioni generali dell'assicurazione in doc 1 fasc monitorio e n 4 fasc opposta), emerge inequivoca la comune intenzione delle parti
(contraente/debitore principale, garante/ assicuratore e garantito/beneficiario) di recidere il legame di accessorietà e solidarietà esistente tra la garanzia fideiussoria e l'obbligazione principale.
Ciò rende la prima autonoma rispetto alla seconda e preclude al garante di opporre al beneficiario le eccezioni altrimenti spettanti al debitore principale ai sensi dell'articolo 1945 cod. civ., facendo rientrare detto documento nello schema dei c.d. contratti autonomi di garanzia. Sul punto le Sezioni Unite della S.C. ( Cass. S.U. n. 3947/2010), hanno chiarito che: “ L'inserimento in un contratto di assicurazione fideiussoria di una clausola “ a semplice richiesta o “ senza eccezioni” vale di per se a trasformare la polizza in un contratto autonomo di garanzia, essendo incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione.
Ne discende che la polizza fideiussoria in esame va qualificata come contratto autonomo di garanzia, con la conseguente inopponibilità al creditore, da parte del garante, delle eccezioni spettanti al debitore principale, ivi compresa la presenza di circostanze patologiche inerenti al rapporto medesimo, con il solo limite dell'exceptio doli, in caso di escussione abusiva e fraudolenta della garanzia. (Cass. n. 26262/2007). In merito a quest'ultima eccezione, la Suprema Corte ha chiarito che la proposizione dell'exceptio doli, onde non tradire ed inficiare la certezza della operazione economica sottesa, può legittimamente proporsi solo quando sussistono prove sicure della malafede del beneficiario (Cass. n. 15216/2012), ovvero prove liquide ed incontrovertibili, supportate da idonea allegazione documentale, dell'abuso
e/o della frode che attestino in modo certo l'inesistenza o l'estinzione del diritto garantito. Spetta pertanto al garante che voglia dimostrare la natura fraudolenta od abusiva della richiesta di escussione della garanzia, la dimostrazione dell'esatto adempimento del debitore (Cass. n. 29215/2008), mentre non può che spettare a quest'ultimo, al fine di impedire l'eventuale regresso del primo, la prova che il garante, pur disponendo di adeguata prova della malafede del beneficiario, abbia comunque adempiuto alla garanzia.
Prova, cui era tenuta l'opponente società, che il processo non ha fornito.
L'opposta, al contrario, ha pienamente assolto il proprio onere probatorio depositando, unitamente alla polizza fideiussoria n. 06037137(doc n. 1 fasc monitorio e sub 4 fasc, opposta ), la comunicazione con la quale, in data 14.11.2014, il , per il tramite del suo Controparte_2 legale, ha escusso la predetta polizza chiedendo il pagamento degli importi garantiti (doc. n. 2
; copia del bonifico con cui, una volta escussa la garanzia, ha pagato, in data 25.3.2016, CP_1
l'importo richiesto in favore del Comune garantito, ovvero la somma di euro 19.615,41 (doc. n. 3 fascicolo , poi ingiunta, con il ricorso in monitorio del 27.11.2015, stante il mancato CP_1 rimborso richiesto all'opponente/debitore principale con comunicazione pec del 22.07.2015, senza esito. ( doc n. 4 . CP_1
Dalla validità dell'obbligazione azionata con la procedura in monitorio in dipendenza della polizza sottoscritta, correttamente escussa, deriva il rigetto dell'opposizione.]»
§ 2 — Ha proposto appello l'originaria opponente come in epigrafe indicata contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “ In totale accoglimento del presente appello Voglia l'Ill.Ma Corte di Appello adita, riformare integralmente la sentenza di primo grado ed accogliere
l'opposizione al D.I. spiegata e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 28438/2015 emesso dal Tribunale di Roma in data 15.12.2015;
2. Per l'effetto dell'accoglimento del punto sub 1, condannare la al Controparte_3 pagamento delle competenze di giudizio in favore dei procuratori della parte attrice, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario 15% come per legge con attribuzione ai suddetti procuratori antistatari;
3. Porre le spese del doppio grado di giudizio interamente a carico della parte convenuta con attribuzione in favore dei procuratori costituiti per ciascun grado di giudizio”.
La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 12 luglio 2023. Fissata per il 24 giugno 2025 l'udienza di precisazione delle conclusioni, in data 4 giugno 2025 si costituiva in via telematica la società appellata, resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe, come sostituita, le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 15 pagine, è articolato in un unico motivo con il quale l'appellante lamenta “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1939 C.C. – VIOLAZIONE
OBBLIGHI CORRETTEZZA E DA PARTE DELLA CP_4 [...]
, deducendo l'erroneità della pronuncia per non aver il Parte_2
Tribunale ritenuto dimostrato che in data 25.09.2012 il Comune di annullava il CP_2 permesso di costruire n. 4/2008, rilasciato in favore della in data 07.03.2008 sicchè Parte_1 con l'annullamento del predetto permesso, al momento dell'escussione della garanzia da parte del beneficiario, la garante avrebbe dovuto formulare l'exceptio doli, rifiutando il pagamento, che non era dovuto al e non era tenuta ad eseguire, anche perché lo stesso avveniva a distanza di CP_2 quasi 8 anni dalla stipula della polizza. In sostanza, secondo parte appellante la compagnia assicuratrice avrebbe avuto il tempo per verificare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta creditoria, allegando che addirittura la documentazione prodotta dal Comune alla compagnia riguardava altra concessione edilizia, con conseguente erronea valutazione dell'assicurazione e negligenza della stessa nel procedere al pagamento in favore dell'ente richiedente. Deduce, quindi, parte appellante che “l'opponente ha fornito piena prova: a) dell'inosservanza da parte della garante degli obblighi di correttezza e buona fede nell'adempimento delle obbligazioni;
b) della insussistenza del diritto del Comune garantito di riscuotere la garanzia;
c) della mala fede del garantito, nell'aver escussa la garanzia successivamente al suo Controparte_2 provvedimento di annullamento della concessione e dunque della escussione abusiva e fraudolenta della garanzia5; d) la prova della piena sussistenza dell'ecceptio doli”
§ 4 — L'appello è infondato.
Va premesso che con le note finali anticipate (composte di 13 pagine) l'appellante ha di fatto revisionato le proprie doglianze suddividendole in tre diversi motivi e che, comunque, tale attività non risulta aver introdotto elementi nuovi rispetto al gravame, ma una ulteriore specificazione degli aspetti già in esso contenuti. Ciò posto, rileva la Corte che, divenuta ormai definitiva la statuizione sulla natura della garanzia
(autonoma) e sulla unica possibilità in capo alla odierna appellante di far valere l'exceptio doli (non potendo porre in discussione il rapporto principale), anche la ripartizione dell'onere probatorio, come indicata dal primo giudice, resta ferma.
Su tale profilo insiste la stessa società appellante sostenendo di aver offerto al Tribunale – che non ne avrebbe invece tenuto conto – elementi sufficienti e comprovanti la mala fede del che ha CP_2 escusso la garanzia nonché la negligenza della società assicurativa. In particolare, l'ente locale avrebbe agito nella riscossione dopo aver annullato – a distanza di anni – il permesso a costruire e la compagnia di assicurazione non avrebbe verificato seriamente i presupposti per la escussione.
Entrambe le allegazioni sono prive di rilievo per le ragioni che seguono e che integrano anche la sentenza di primo grado che qui si conferma. Partendo dalla “causa” della polizza di garanzia, pare evidente come questa avesse la funzione di coprire buona parte degli oneri relativi ai costi di costruzione ed agli oneri di urbanizzazione di cui agli artt. 5 e 6 L. n. 10/77: il permesso n. 4/08 indica chiaramente che la società oggi appellante versava solo una parte di detti oneri (ex art. 16 TU 380/01), fornendo (per mezzo della polizza) una cauzione a copertura della (maggiore) somma ancora dovuta.
Risulta poi “per tabulas” che quel permesso è stato oggetto di annullamento in autotutela il 25 settembre 2012 e ciò in ragione di un sopralluogo del 2 luglio 2012 durante il quale era stato verificato che gli immobili non erano ancora completati ma soprattutto che era mancata, presso il Comune, una istruttoria ai fini del rilascio del permesso n. 4/08 e che quanto realizzato era in difformità con quanto previsto dal titolo concessorio, con conseguente natura abusiva delle opere di costruzione.
Il provvedimento in autotutela, se letto integralmente dunque, evidenzia come la pubblica amministrazione – al fine del rispetto delle regole edilizie ed urbanistiche e, quindi ai fini della tutela dell'interesse pubblico – era stata tratta in errore, con la conseguente necessità di porre rimedio agli abusi realizzati.
Questo è quanto risulta agli atti: di conseguenza, è chiaro che l'annullamento del titolo edilizio – per motivi che non risultano neppure contestati dall'odierna appellante – è imputabile a condotta di quest'ultima; è altrettanto provato che il “rischio” coperto dalla cauzione/garanzia (il pagamento residuo degli oneri edilizi) si era effettivamente avverato in quanto la società appellante non aveva provveduto alla copertura di quegli oneri, sicchè il Comune (terzo beneficiario) aveva diritto di escutere la polizza al fine di riscuotere detti oneri. Del tutto irrilevante, dunque, l'allegazione – peraltro rimasta priva di un riscontro documentale perché
i passaggi del gravame fanno riferimento a documentazione, peraltro della parte appellata, che non è stata depositata dalla stessa appellante – circa l'invio di atti relativi ad altro cantiere e quindi ad altra concessione. Il dato certo è che il ha escusso la garanzia in ragione di quell'annullamento CP_2 che seppure avvenuto a distanza di tempo dall'inizio lavori (16.6.08/25.9.12), è comunque intervenuto quando le costruzioni non erano ancora terminate.
L'esistenza, poi, di abusi edilizi – neppure contestati da parte appellante – non può che integrare una ragione seria e superiore per porre termine alla violazione di norme imperative, proprio in ragione dell'interesse pubblicistico. Ed allora, venuto meno il titolo edilizio, permaneva l'obbligo assunto dalla odierna appellante di versare il residuo degli oneri economici di cui si era fatta carico, con la conseguenza che l'unica modalità prevista per la riscossione era la escussione della garanzia, come poi avvenuto.
Quanto all'”istruttoria” che la compagnia di assicurazione avrebbe dovuto eseguire, pare evidente come il confronto tra il permesso ed il suo annullamento renda chiaro la ragione dell'escussione per fatto direttamente imputabile alla stessa società originaria beneficiaria del permesso poi annullato.
Quanto, poi, ai tempi di verifica da parte del (questione del tutto estranea a questo giudizio) CP_2
e a quelli di escussione della polizza, non risulta che siano stati allegati elementi tali da giustificare una decadenza e/o una prescrizione, neppure eccepite in modo specifico e sulle quali, di certo, non può intervenire la Corte d'ufficio.
Ed allora, se è pur vero che “In tema di contratto autonomo di garanzia, il garante escusso per l'adempimento, al fine di paralizzare la pretesa del beneficiario, può sempre far valere l'estinzione dell'obbligazione garantita (quand'anche nella condotta del creditore non ricorra la mala fede che legittima la cd. exceptio doli), dal momento che l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) del rapporto principale di valuta, escludendo la stessa astratta verificabilità della perdita patrimoniale che dall'inadempimento sarebbe potuta derivare al creditore beneficiario, priva la garanzia della sua ragione giustificativa” (v. Cass. N. 23434/24), nel caso in esame l'obbligazione principale non si è affatto estinta, anzi l'inadempimento della società immobiliare qui appellante ha provocato l'annullamento del titolo edilizio senza che venisse revocato, invece, l'obbligo assunto con la richiesta del titolo di versare oneri in favore dell'ente pubblico per l'incisività sul territorio urbanistico delle opere che, almeno in parte peraltro, sono state poi realizzate. A ciò si aggiunga che ” In tema di contratto autonomo di garanzia, l'abusività della richiesta di garanzia ai fini dell'accoglimento dell'"exceptio doli" deve risultare "prima facie" o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione che il garante è tenuto a fornire mentre non possono essere addotte a suo fondamento circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile dal debitore garantito al creditore beneficiario della garanzia, in ragione dell'inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale” (v. Cass. N. 30509/19).
Nel caso in esame, risulta invece di chiara evidenza la sussistenza dei presupposti per riscuotere la cauzione sostitutiva di quella parte di oneri urbanistici dovuti ex lege (oltre che confermati nel titolo originario per costruire)che l'immobiliare oggi appellante non aveva versato al momento della richiesta: il venir meno del titolo è direttamente imputabile alla stessa appellante, sicchè se di evidenza si può parlare, non può che riferirsi a questo profilo, il che fa venir meno qualsivoglia ipotesi di mala fede del richiedente. CP_2
Di qui la reiezione del gravame.
§ 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri minimi (vista la costituzione di parte appellata solo a ridosso dell'odierna udienza), oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000 Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00 Compenso tabellare (valori medi) € 5.809,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n.4015/20 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado che si liquidano in Euro 5.809,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 giugno 2025
IL PRESIDENTE Il consigliere estensore