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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/11/2025, n. 2093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2093 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1792 /2018 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] Parte_1
(ME) , Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in Via C.F._1
Cristoforo Colombo N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv.
IN EL che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA VIA TOMMASO CAPRA 301 CP_1
MESSINA presso lo studio dell'Avv. TRIOLO VINCENZO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso, ha adito questo Tribunale deducendo di avere Parte_1 regolarmente svolto, nell'anno 2012, 102 giornate di lavoro agricolo alle dipendenze del , come da Controparte_2
DMAG, buste paga e dichiarazioni di responsabilità allegate al ricorso giudiziario
.
La ricorrente ha riferito che l' , solo con nota del 9.4.2015, le aveva CP_1 comunicato l'indebita percezione dell'indennità di disoccupazione agricola 2012, richiedendo la restituzione di euro 1.942,52, assumendo l'intervenuta cancellazione dagli elenchi anagrafici per l'anno in questione. L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare l'intervenuta CP_1 decadenza ex art. 22 L. 83/1970, assumendo che la cancellazione delle giornate per il 2012 era stata effettuata mediante terzo elenco nominativo trimestrale di variazione (3VD14), pubblicato sul sito istituzionale dal 15.12.2014 al 10.1.2015, con valore di notifica ai sensi dell'art. 38, comma 7, L. 111/2011.
La parte ricorrente, con note ex art. 127-ter c.p.c., ha formalmente disconosciuto la copia dell'elenco prodotta dall' , deducendone la difformità rispetto CP_1 all'originale e contestando la mancanza di prova della effettiva pubblicazione telematica.
DIRITTO
1. Sulla preliminare eccezione di decadenza ex art. 22 L. 83/1970
L'eccezione è fondata.
L'art. 22 L. 83/1970 stabilisce che il lavoratore deve proporre l'azione giudiziaria entro 120 giorni dalla definitività del provvedimento di cancellazione dagli elenchi. La definitività sopraggiunge decorsi 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco nominativo di variazione (art. 11 D.Lgs. 375/1993).
Dalla documentazione agli atti risulta che il provvedimento di cancellazione relativo all'anno 2012 è stato pubblicato nel terzo elenco nominativo trimestrale
2014 (3VD14).
Secondo costante giurisprudenza (Cass. n. 18528/2011; Cass. n. 6331/2014; Cass.
n. 9622/2015), la disciplina della decadenza nella materia degli elenchi anagrafici agricoli ha natura di ordine pubblico ed è diretta a garantire la stabilità delle determinazioni contabili dell' . CP_3
Il termine decorre dalla pubblicazione, anche telematica, dell'elenco di variazione, trattandosi – come statuito dalla giurisprudenza – di modalità di notifica legale, pienamente idonea a far decorrere i termini decadenziali.
Nel caso di specie, il termine di decadenza iniziava a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione e veniva a spirare il
9.6.2015.
Il ricorso è stato depositato in data 23.2.2018, dunque ben oltre il limite previsto dalla legge.
2. Sul disconoscimento della copia dell'elenco 3VD14 La ricorrente ha formalmente disconosciuto, con note ex art. 127-ter c.p.c., la conformità all'originale della copia dell'elenco 3VD14 prodotta dall' . CP_1
Tuttavia, tale disconoscimento non è idoneo ad elidere l'efficacia probatoria del fatto storico della pubblicazione, che l' ha comunque allegato mediante CP_1 memoria e verbale ispettivo, né risulta fornita prova contraria circa l'omessa pubblicazione dell'elenco.
La giurisprudenza è ferma nel ritenere che il lavoratore, per superare l'efficacia della pubblicazione telematica, debba fornire prova rigorosa della mancata pubblicazione o delle irregolarità sostanziali della stessa, non essendo sufficiente un mero disconoscimento formale (Cass. 25756/2019; Cass. 10859/2018).
L'intervenuta decadenza ha natura assorbente e preclude ogni ulteriore accertamento del rapporto di lavoro e della spettanza delle prestazioni previdenziali (Cass. 7835/2016; Cass. 2718/2018; Cass. 2719/2018).
Considerata la peculiare articolazione della vicenda, il contrasto documentale dedotto e la complessità interpretativa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
così decide:
[...]
1. Dichiara l'intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 22 L.
83/1970 relativamente al provvedimento di cancellazione dalle giornate agricole per l'anno 2012;
2. Rigetta tutte le ulteriori domande proposte dalla ricorrente;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Patti 21/11/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo