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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2074/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19 febbraio 2025 da
1) Parte_1
Nato a a: Lima, il: 30 dicembre 1976 cittadino: Peruviano
Cod. Fisc.: CodiceFiscale_1 residente in[...] con l'Avv.: (Cod. Fisc. ) Parte_2 CodiceFiscale_2 presso il quale ha eletto domicilio telematico: Email_1
e
2) CP_1 Parte_3 nata a: Lima, il: 4 ottobre 1979 cittadina: Peruviana
Cod. Fisc.: CodiceFiscale_3 residente in[...] con l'Avv.: (Cod. Fisc. ) Parte_2 CodiceFiscale_2 presso il quale ha eletto domicilio telematico: Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a HU (Lima), Repubblica del Perù in data 22 maggio1998 con atto n. 154103,
□ separati consensualmente con verbale redatto in data 21 novembre 2013 e omologato con decreto del 30 gennaio 2014 con i seguenti figli: , nata a [...]ù) il 15 luglio 1998, maggiorenne Controparte_2 ed economicamente autosufficiente e , nata a [...]ù) il 23 febbraio Persona_1
2001, maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19 febbraio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Il IG. corrisponderà alla IG.ra la somma di € 200,00 mensili, a Parte_1 Parte_3 titolo di mantenimento per la figlia , maggiorenne ma non ancora Persona_1 economicamente autosufficiente, mediante bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente della IG.ra , alle coordinate bancarie note, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre Parte_3 al 50% delle spese extra mantenimento indicate nelle Linee Guida del Tribunale di Milano;
2. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e non risulta pertanto necessaria nessuna pronuncia in merito al mantenimento, né ogni altra statuizione in ordine a rapporti giuridico patrimoniali;
3. I coniugi prestano sin d'ora acquiescenza all'emananda Sentenza;
4. Le spese del presente giudizio si intendono compensate tra le parti;
5. I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a HU (Lima, Perù) in data 22 maggio
1998, con atto n. 154103, tra e Parte_1 Controparte_4
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte. 3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese di lite
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza dei coniugi perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 19.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19 febbraio 2025 da
1) Parte_1
Nato a a: Lima, il: 30 dicembre 1976 cittadino: Peruviano
Cod. Fisc.: CodiceFiscale_1 residente in[...] con l'Avv.: (Cod. Fisc. ) Parte_2 CodiceFiscale_2 presso il quale ha eletto domicilio telematico: Email_1
e
2) CP_1 Parte_3 nata a: Lima, il: 4 ottobre 1979 cittadina: Peruviana
Cod. Fisc.: CodiceFiscale_3 residente in[...] con l'Avv.: (Cod. Fisc. ) Parte_2 CodiceFiscale_2 presso il quale ha eletto domicilio telematico: Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a HU (Lima), Repubblica del Perù in data 22 maggio1998 con atto n. 154103,
□ separati consensualmente con verbale redatto in data 21 novembre 2013 e omologato con decreto del 30 gennaio 2014 con i seguenti figli: , nata a [...]ù) il 15 luglio 1998, maggiorenne Controparte_2 ed economicamente autosufficiente e , nata a [...]ù) il 23 febbraio Persona_1
2001, maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19 febbraio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Il IG. corrisponderà alla IG.ra la somma di € 200,00 mensili, a Parte_1 Parte_3 titolo di mantenimento per la figlia , maggiorenne ma non ancora Persona_1 economicamente autosufficiente, mediante bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente della IG.ra , alle coordinate bancarie note, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre Parte_3 al 50% delle spese extra mantenimento indicate nelle Linee Guida del Tribunale di Milano;
2. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e non risulta pertanto necessaria nessuna pronuncia in merito al mantenimento, né ogni altra statuizione in ordine a rapporti giuridico patrimoniali;
3. I coniugi prestano sin d'ora acquiescenza all'emananda Sentenza;
4. Le spese del presente giudizio si intendono compensate tra le parti;
5. I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a HU (Lima, Perù) in data 22 maggio
1998, con atto n. 154103, tra e Parte_1 Controparte_4
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte. 3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese di lite
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza dei coniugi perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 19.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG