Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/04/1987, n. 3761
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Sentenza 15 aprile 1987

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Alla stregua dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) - interpretato secondo i comprimari criteri dell'elemento letterale e della ratio legis, quale rivelata dall'esame dei relativi lavori preparatori - la retribuzione imponibile ai fini della contribuzione assicurativa comprende tutte le erogazioni fatte dai datori di lavoro a favore (diretto o indiretto, attuale o potenziale) dei lavoratori e in dipendenza del rapporto di lavoro, escluse soltanto le eccezioni tassativamente indicate dallo stesso articolo, la cui elencazione è insuscettibile non solo d'interpretazione analogica ma anche d'interpretazione estensiva. (nella specie, la S.C. in base all'enunciato principio ha confermato la decisione del giudice del merito che aveva ritenuto che nella detta retribuzione imponibile rientrava anche l'importo dei premi assicurativi pagati dal datore di lavoro per la copertura dei rischi extraprofessionali dei dipendenti). ( V 6028/84, mass n 437696; ( V 446/84, mass n 432674).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/04/1987, n. 3761
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3761
    Data del deposito : 15 aprile 1987

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