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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/03/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, composto dai signori magistrati: dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott. Sandra LEVANTI Giudice rel. ed est. dott. Rosanna SCOLLO Giudice
riunito in camera di consiglio;
trasmessi gli atti al P.M., che nulla ha opposto, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1598/2022 R.G., avente ad oggetto “divorzio contenzioso- scioglimento del matrimonio”, promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 ad Acitrezza nel Lungomare Dei Ciclopi n. 83, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Pedullà, giusta procura in atti
- ricorrente - contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Giovanni Distefano Gueli, giusta procura in atti
- resistente -
e con l'intervento del P.M. in sede –
Conclusioni: le parti precisavano le conclusioni come da rispettive note di trattazione scritta per l'udienza del 5/4/2024 ed il Giudice Istruttore si riservava di riferire al Collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4/5/2022 e successivamente notificato, chiedeva Parte_1 pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto, con rito civile, con , Controparte_1
a Santa Croce Camerina (RG) il 22/10/2014, rappresentando che dalla loro unione erano nati i figli (Ragusa, 11/12/2014) e (Ragusa, 10/1/2017) e che la loro Per_1 Per_2
pagina 1 di 6 separazione, tramite convenzione di negoziazione assistita da avvocati, datata 3/6/2021, era stata autorizzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa in data
15/06/2021 e, da allora, non v'era stata riconciliazione tra i due.
La ricorrente, inoltre, chiedeva disporsi l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre (a settimane alterne dalle ore 18.30 del venerdì alle ore 20.00 del sabato, compatibilmente con le esigenze scolastiche e personali dei minori) e l'aumento ad € 600,00 al mese (€ 300,00 per ciascun figlio) del contributo al mantenimento a carico del padre, in considerazione delle accresciute esigenze dei figli, oltre alla partecipazione, da parte del alle spese straordinarie necessarie per i figli nella misura del 70%, mentre essa CP_1 ricorrente dichiarava di rinunciare ad ogni mantenimento per sé.
In seno al ricorso, deduceva che, in sede di separazione, le parti avevano Parte_1 concordato di porre a carico di l'obbligo di versare alla prima la somma di Controparte_1
€ 400,00,00 al mese (€ 200,00 per ciascun figlio), nonché l'ulteriore somma di € 100,00 al mese “a titolo di contribuzione alle spese relative al canone di locazione della casa dove ella andrà ad abitare unitamente ai figli, ovunque essa venga stabilita e fino a quando anche uno dei figli resterà collocato con la stessa”.
Precisava la ricorrente, che , pur svolgendo l'attività di piastrellista e Controparte_1 muratore “in nero”, non aveva mai corrisposto il suddetto contributo alle spese di locazione, aveva versato l'assegno di mantenimento dei figli in modo irregolare e aveva esercitato con discontinuità il diritto di visita, pretendendo, fra l'altro, di prelevare i figli alla stazione degli autobus di Catania, ove i figli stessi vivevano con la madre, e non presso il domicilio della per portarli con sé a Santa Croce Camerina. Pt_1
Con comparsa responsiva del 3/10/2022, si costituiva in giudizio , il Controparte_1 quale contestava le avverse domande e, in particolare deduceva:
- l'infondatezza della domanda di aumento ad € 600,00 al mese (€ 300,00 per ciascuno) del contributo al mantenimento dei figli, in ragione delle accresciute esigenze degli stessi, in quanto la misura del suddetto contributo (€ 400,00 al mese) era stata concordata in sede di separazione, appena un anno prima;
- la propria condizione economica disastrosa, in quanto, sebbene svolgesse “lavoretti saltuari”, “da circa 6 mesi non riesce a trovare nessun tipo di lavoro e versa in una condizione economica disperata";
- la non veridicità dello stato di disoccupazione della ricorrente, la quale “di fatto, svolge lavori saltuari che le consentono costanti entrate mensili”;
- la mancanza di un rapporto di locazione in capo alla ricorrente, tale da giustificare il versamento della somma di € 100,00 al mese, vivendo la ricorrente “insieme ai figli ad Acitrezza a casa dell'attuale compagno”.
Mentre aderiva alle domande relative alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, di affidamento condiviso dei figli, con collocazione prevalente presso la madre e di regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, siccome indicati dalla il CP_2 pagina 2 di 6 resistente chiedeva al Tribunale la riduzione dell'obbligo di contribuzione, posto a suo carico per il mantenimento dei figli, ad € 150,00 per ciascun figlio (in totale € 300,00) al mese, oltre al
50% delle spese straordinarie. All'udienza del 13/10/2022, veniva invano esperito il tentativo di conciliazione tra i coniugi e, con ordinanza resa in pari data, venivano confermati i provvedimenti della separazione.
Con “istanza urgentissima”, depositata il 30/12/2022, rappresentava che il Parte_1 era rimasto inadempiente all'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli ed CP_1 aveva tenuto condotte pregiudizievoli per i figli, avendo in particolare permesso alla sua nuova compagna di porre in essere, nei confronti dei minori, comportamenti che li avevano notevolmente turbati;
la ricorrente chiedeva quindi l'immediata sospensione degli incontri padre-figli ovvero, in subordine, lo svolgimento di detti incontri in forma protetta.
All'udienza del 13/1/2023, fissata dal G.I. per la trattazione dell'istanza nel contraddittorio delle parti, compariva soltanto la ricorrente;
con ordinanza del 16.1.2023, il
Giudice limitava i tempi di permanenza dei figli minori e presso il padre, Per_1 Per_2 escludendo i pernotti;
disponeva, inoltre, consulenza tecnica d'ufficio di natura psicologica e personologica sul nucleo familiare e al fine di accertare la capacità genitoriale dei coniugi.
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Ciò posto, si osserva che, con sentenza non definitiva n. 724/2023, pubblicata il
4/5/2023, è già stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra e Controparte_1
, contratto a Santa Croce Camerina (RG) il 22/10/2014 e trascritto nel registro Parte_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 13, Parte I dell'anno 2014.
Il giudizio è proseguito per la definizione delle ulteriori domande, che vengono di seguito esaminate.
Quanto al regime di affidamento dei figli minori, il c.t.u., dott.ssa nella Persona_3 relazione depositata il 10.10.2023, ha ritenuto che la capacità genitoriale del padre sia
“tendenzialmente moderata” “con compromissione lieve per la sana crescita dei figli minori”, mentre sia “globalmente ottimale” quella della madre.
In particolare, quest'ultima si è dimostrata “capace di aver individuato da subito il fattore di rischio nell'ex compagna del sig. davanti alle scenate di futile gelosia in CP_1 presenza dei bambini, è stata capace di vietare suddetti incontri qualora si fossero verificati episodi di tale gravità”.
Invero, con l'istanza del 30.12.2022, la ha segnalato “l'intromissione Pt_1 preoccupante della nuova compagna del resistente, sig.ra ”, la quale “ha Controparte_3 fatto sì che quest'ultima si sovrapponesse al gestendo il rapporto tra il compagno CP_1
e i figli decidendone i tempi di permanenza presso il padre e impedendo loro di poter addirittura sentire telefonicamente la madre quando i bambini trascorrevano del tempo presso la casa paterna”; ha raccontato, in particolare: “Da ultimo, i minori hanno riferito alla madre che la sig.ra durante l'ultimo weekend in cui quest'ultimi si trovavano presso CP_3
l'abitazione paterna (16.12.22- 18.12.22) li ha convocati in una stanza e ha riferito loro alla pagina 3 di 6 presenza del padre, che assisteva in silenzio, che quest'ultimo non avrebbe più avuto intenzione né di sentirli né di vederli. e hanno altresì riferito di essere Per_2 Per_1 stati costretti, nella medesima occasione, a mangiare sulle scale poiché la cucina a dire della non poteva essere “sporcata”. I minori sono rientrati presso l'abitazione materna CP_3 in data 18.12.2022 letteralmente terrorizzati!”.
Tali fatti, così dedotti dalla ricorrente, non sono stati contestati dal resistente, il quale non è neppure comparso all'udienza fissata per la trattazione dell'istanza urgente presentata dalla Pt_1
Nella relazione di c.t.u., si legge: “L'ex compagna riusciva a manipolare in modo violento gli incontri padre-figli (riferiti nei dettagli dai minori), approfittando della sua nuova posizione strategica e relegando quest'ultimo come incapace ad assumersi le proprie responsabilità neanche a mettere fine a tale violenza: “ho sbagliato lo so””. In sede di operazioni peritali, “i bambini hanno raccontato che l'ex compagna del padre li faceva stare male, li faceva mangiare sulle scale anziché in cucina e trascorrevano i giorni di affidamento con il padre insieme ai figli di una estranea”; il c.t.u. ha descritto lo stato d'animo dei bambini rispetto al ricordo di tali episodi: “i minori allo stato sono terrorizzati e non dovrebbero essere adultizzati né tantomeno forzati a vivere nuovi flirt paterni”; ancora, il c.t.u. ha affermato: “I bambini sono molto legati ai loro genitori ma non appena si è intrapreso l'argomento degli incontri con il padre, avvenuti in presenza dell'ex compagna, hanno modificato la narrazione nel colloquio psicologico inizialmente sereno: dal tono della voce e dalla mimica facciale si evince che i bambini ne sono rimasti devastati ed è stata compromessa la loro serenità, infatti temono che nel futuro possa esserci la presenza di una nuova partner ogni volta che il padre li va a prendere destabilizzando il viaggio della domenica verso Santa
Croce Camerina, già di per sé compromesso dalla cinetosi di cui soffrono (“dottoressa si immagini che ne ha avute già tre” riferisce ). I bambini riferiscono che hanno paura Per_2 di rimanere soli con il padre tranne quando stanno in casa con i nonni”.
Secondo la valutazione del c.t.u., tali fatti sono accaduti “con inaudita violenza psicologica e verbale in presenza dei figli minori e con conseguente trauma per gli stessi a causa del padre, il quale (è rimasto) senza nessuna capacità di intermediare né di svolgere il proprio ruolo ma che al contrario ha permesso la manipolazione narcisistica da parte di una estranea e che ha messo a rischio il sano equilibrio psicologico dei figli minori e soprattutto senza tenere conto che ciò si verificava in circostanze in cui i bambini si allontanavano dalla figura materna per diversi giorni”.
Le superiori circostanze di pregiudizio per i due figli minori, ad avviso del c.t.u., condivisibile da questo Collegio, non sono tali da ostare all'applicazione dell'ordinario regime di affidamento condiviso dei figli stessi ad entrambi i genitori, richiedendo piuttosto l'adozione di più ristrette modalità di rapporto padre-figli; in particolare, va disposto che il collocamento dei due minori sia esclusivo presso la madre, così come è “opportuno se non necessario che le modalità di visita paterna, fino e per tutta la durata dell'età infantile dei minori, siano mantenute quincinalmente la domenica solo in presenza dei nonni paterni e con riduzione al pagina 4 di 6 minimo degli spostamenti in auto dei minori verso la città natale e si invita il padre a recarsi presso la residenza dei minori (in provincia di Catania). Qualora i minori si rechino a Santa
Croce (ove abita il padre) ma solo sotto il loro esplicito consenso e con esclusione di qualsiasi altra presenza femminile estranea ai bambini, si ritiene che gli incontri continuino ad avvenire esclusivamente presso la casa dei nonni paterni e sotto la loro sorveglianza almeno fino al perdurare dell'età infantile1”.
L'attuale rispondenza di tale modalità di incontro padre-figli all'interesse dei figli stessi appare confermata dalla madre che, in sede di c.t.u., si è detta “più tranquilla da quando i figli la domenica stanno insieme ai nonni, con i quali ha saputo mantenere fino ad oggi un rapporto di fiducia e rispetto reciproco;
riferisce altresì che i suoceri e il padre si sentono telefonicamente quasi tutti i giorni, anche attraverso video chiamate, favorendone la continuità affettiva”.
Appare poi opportuno, secondo la condivisibile indicazione del c.t.u., che, per l'esclusivo benessere psico-fisico dei minori, il intraprenda un percorso di CP_1 psicoterapia, al fine di fronteggiare le criticità della sua personalità, “psicologicamente dipendente e manipolabile con elevate compromissioni disfunzionali nelle nuove relazioni”.
Quanto al mantenimento dei figli minori, la ha chiesto che il contributo Pt_1 economico a carico del sia aumentato ad € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun CP_1 figlio), con ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 30% a proprio carico e del 70% a carico del quest'ultimo ha chiesto di ridurre ad € 150,00 al mese per CP_1 ciascun figlio il contributo a suo carico, sebbene fosse stato concordato, in sede di separazione nel 2021, un assegno di € 400,00 al mese (€ 200,00 per ogni figlio), stanti le sue difficoltà economiche, conseguenti al persistente stato di disoccupazione.
Esaminando le condizioni economico-reddituali delle parti, siccome documentate in atti, emerge che ha dichiarato di essere disoccupato nella fase introduttiva del Controparte_1 giudizio ed ha, contestualmente, depositato modello Isee con un indicatore della situazione economica equivalente per € 24.101,60, sulla base della dichiarazione sostitutiva del 7.2.2022
(Indicazione Situazione Reddituale, € 8.608,00; Indicatore Situazione Patrimoniale, € 77.468,00; Indicatore Situazione Economica, € 24.101,60); nel corso del giudizio, ha ammesso, ribadendolo in seno alla comparsa conclusionale, di percepire la somma di € 800,00 al mese, per lo svolgimento di una nuova attività lavorativa, deducendo che tale somma gli consente il regolare versamento dell'assegno di mantenimento, sebbene con estrema difficoltà, non essendo in grado di “arrivare a fine mese”.
La ricorrente, dal canto suo, ha dichiarato di rinunciare al mantenimento per sé, pur non lavorando e frequentando soltanto corsi professionali OSA e OSS ai fini del suo inserimento nel mondo del lavoro;
ha precisato di avere percepito il reddito di cittadinanza e, in conseguenza, di avere risposto alla chiamata del Comune per svolgere alcuni lavori, mentre il 1 Il c.t.u. ha segnalato la necessità per il padre di vedere i figli in presenza dei nonni paterni, anche in considerazione del fatto che questi ultimi provvedono persino a fare la doccia ai minori, mentre il padre non se ne prende cura. pagina 5 di 6 marito aveva rifiutato;
ha aggiunto di vivere con i figli in una casa ad Acitrezza, il cui canone di locazione ammonta ad € 1.400,00 al mese, pagato dall'amica con cui convive e solo in minima parte (€ 200,00) dalla ricorrente stessa.
Alla luce di quanto sopra, se il modello ISEE prodotto dal non giustifica una CP_1 riduzione dell'attuale assegno di mantenimento dei due figli, per altro verso, in considerazione della notevole riduzione dei tempi di permanenza dei figli presso il padre e della riduzione dei costi delle trasferte a Catania, il Collegio ritiene congruo porre a carico del la CP_1 somma di € 225,00 al mese per ciascun figlio, e così complessivi € 450,00, somma calcolata anche tenendo conto della rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dell'importo di €
400,00 in relazione al periodo compreso tra giugno 2021 e gennaio 2025. Quanto alle spese straordinarie per i figli, non v'è prova di una tale disparità economica tra le parti da giustificare una diversa ripartizione di dette spese a carico dei due genitori;
va pertanto disposto che le spese straordinarie in questione siano sopportate da ciascun genitore nella eguale misura del 50%. Stante la natura e l'esito del giudizio, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1598/2022 R.G.,
AFFIDA i figli e in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_1 Persona_4 con collocamento esclusivo degli stessi presso la madre.
DISPONE che il padre possa vedere i figli, nel rispetto della loro volontà, ogni quindici giorni, la domenica dalle ore 10,00 alle ore 20.00, preferibilmente presso la città in cui gli stessi sono domiciliati con la madre ovvero presso la casa e con la presenza dei nonni paterni, riducendo al minimo le trasferte per i figli, mai in presenza di eventuali compagne del padre. PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il Controparte_1 Parte_1 giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Per_1
, la somma mensile di € 450,00 (€ 225,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi Per_2 automaticamente ed annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie nell'interesse dei figli.
RACCOMANDA a di intraprendere, presso professionisti pubblici o Controparte_1 privati, un percorso di psicoterapia ai fini indicati in motivazione.
COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 21.2.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Sandra Levanti Dott. Massimo Pulvirenti
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