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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/10/2025, n. 2067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2067 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa AN EL, all'udienza del 20.10.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
mediante deposito contestuale della stessa nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 7420 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
, semplificata, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l' avv. Parte_1
OM IE NT
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell'Istituto (avv. CP_1
AN Villasmunta)
resistente
E
, in persona del suo legale rapp.te pro tempore Controparte_2
resistente non costituito
Fatto e diritto
1.Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, deve darsi atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Invero, con il ricorso in esame, parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n.
04320240021885918002 di € 1.101,49 (carico € 1.095,61), che contiene le richieste di seguito CP_1 elencate: premi per regolazione 2022 e rata 2023, con scadenza 21/08/2023 e 16/11/2023
(rateazione autoliquidazione), sanzioni civili per mancato pagamento dei premi suddetti, calcolate fino al 25/06/2024, data di consegna del ruolo.
Come dedotto da parte resistente e non contestato da parte ricorrente, trattasi di premi e sanzioni civili relativi alla PAN 95368117 (motonave Adriatic Princess Five).
All'epoca della richiesta di premi ) l'armatore era la (c.f. CP_1 Controparte_3
), infatti quest'ultima è il debitore principale e gli importi intimati sono una parte della P.IVA_1 cartella di pagamento n. 04320240021885817, intestata a Controparte_4
[...]
Tutte le somme intimate alla risultano pagate con versamenti al CNC del Parte_1
16/09/2024 da parte della ricorrente stessa, come documentato in atti.
Il deposito del ricorso risulta, inoltre, effettuato in data 2.9.2024, ultimo giorno utile per l'impugnazione della cartella esattoriale, notificata in data 24.7.2024, sicchè appare destituita di fondamento l'eccezione di decadenza formulata dall' CP_1
L' avvenuto pagamento evidenzia il venir meno dell'interesse ad una pronuncia sul merito della controversia, con la conseguenza che non può che dichiararsi cessata la materia del contendere.
L'odierna udienza è stata tenuta con le modalità di cui in epigrafe.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa, di natura documentale, è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
2.Ove un fatto sopravvenuto elimini ogni contrasto tra le parti, come sopra argomentato, vi è difetto di interesse a proseguire il processo e ad ottenere la pronuncia sul merito (ex pluribus, Cass. Civ.
5.6.95 n. 6304), costituendo la cessazione della materia del contendere il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa appunto venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio (Cass.
Lav. 13.3.99 n. 2268) fino alla sua naturale definizione (così, da ultimo, Cass. S.U. 28.9.2000 n.
1048; Cass. 19160/07).
3.Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, è appena il caso di osservare che la declaratoria di cessazione della materia del contendere comporta la delibazione del fondamento della domanda ai fini della decisione sulle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale o potenziale (v. Cass. 7847/94 e, da ultimo, Cass. 21244/06), da valutarsi tenendo conto anche della circostanza di aver dato causa al giudizio.
Nel caso di specie, l'adempimento della pretesa azionata, da parte del ricorrente, avveniva in data successiva alla notifica della cartella di pagamento e di poco posteriore al deposito del ricorso introduttivo, in tal modo dovendo intendersi confermata la fondatezza della pretesa azionata.
Ne consegue che parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese di lite, che si liquidano sulla base dei parametri minimi dello scaglione di riferimento, stante la serialità del contenzioso e la non complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 341,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Foggia, 20.10.2025
Il Giudice del Lavoro
AN EL