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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 29/01/2026, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 556/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente e Relatore
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
NISPI LANDI MARIO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5968/2023 depositato il 07/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6698/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 21
e pubblicata il 18/05/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160037951240000 IRES-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160037951240000 IVA-ALTRO 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello presentato da Nominativo_1, quale Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore di Ricorrente_1 S.p.A., con sede legale in Roma alla Indirizzo_1, difeso dall'Avv. Difensore_1 impugnava la sentenza avente n. 6698/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sez. 21, depositata in data 18.05.2023 nell'ambito del procedimento n. 4855/2022 di R.G.R., depositato il 27.04.2022. a sostegno delle proprie tesi la parte appellante evidenziava l'impugnabilità delle cartelle di pagamento e quindi anche degli avvisi di accertamento tramite estratti di ruolo oltre all'omessa notificazione del provvedimento impugnato.
In sede di costituzione Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale II di Roma presentava memorie a conseguente conferma del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado non ritiene ammissibile il ricorso e pertanto ne dichiara l'inammissibilità. Infatti le tesi prospettate dalla parte ricorrente non possono ritenersi ammissibili in quanto generiche e prive di fondamento giuridico. In relazione al motivo di appello, sollevato in via preliminare ovvero l'impugnabilità delle cartelle di pagamento tramite estratti di ruolo, la società contribuente, in disaccordo con le conclusioni del giudice di primo grado, ripropone la questione di legittimità costituzionale delle nuove disposizioni introdotte dal D.L. n. 146/2021 sull'impugnabilità degli estratti di ruolo. Secondo la ricorrente, tali norme, limitando l'impugnabilità a sole tre ipotesi, ostacolerebbero la tutela del contribuente davanti al giudice tributario, tuttavia, questa censura risulta infondata. Si ribadisce che l'art. 3 bis D.L.
146/2021, convertito nella legge 215/2021, ha inserito nell'art. 12 del D.P.R. 602/73 il comma 5, il quale sancisce l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e introduce limiti stringenti all'impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento non correttamente notificata.
La norma stabilisce testualmente che “l'estratto di ruolo non è impugnabile” salvo i casi in cui il contribuente dimostri che il carico può: pregiudicare la partecipazione a gare di appalti pubblici (art.80, comma 4 del D. lgs. 50/2016), compromettere i pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni tramite attivazione della procedura di blocco, comportare la perdita di un beneficio nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Tali circostanze, tuttavia, non rientrano nei casi oggetto del presente ricorso. In merito all'ammissibilità dei ricorsi contro gli estratti di ruolo alla luce dell'articolo 12, comma 4 bis, D.P.R. n. 602/1973, come modificato dall'art. 3 bis D.L. n. 146/2021, si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022. La Corte Suprema ha valutato la legittimità della normativa che esclude l'impugnabilità diretta degli estratti di ruolo e delle cartelle di pagamento assunte come invalide, salvo le eccezioni previste, confermando l'inammissibilità dei relativi ricorsi e dichiarando l'applicabilità delle nuove disposizioni anche ai procedimenti già pendenti alla data della loro entrata in vigore. In particolare la Corte di Cassazione ha statuito che, in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche, anche extratributarie, mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'art. 3 bis del D.L. 146 del 2021, come convertito dalla L. 215 del 2021, trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione -principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.-. La pronuncia della Corte ha pertanto chiarito i dubbi precedentemente sorti in dottrina e giurisprudenza riguardo all'ambito di applicazione della riforma legislativa del 2021, affermando la ragionevolezza e la legittimità costituzionale della scelta del legislatore circa l'inammissibilità dei ricorsi avverso gli estratti di ruolo, con conseguente estensione della norma anche ai giudizi pendenti.
Peraltro, nel caso di specie, deve evidenziarsi il difetto assoluto di documentazione rispetto alle motivazioni esposte al ricorso presentato omettendo, in tal modo, di dare le prove in ordine a quanto dedotto alle proprie affermazioni stante all'omesso riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a specifico oggetto delle circostanze in questione che al relativo risultato.
La peculiarità della controversia, le ragioni della decisione e motivi di equità giustificano la condanna alle spese nei confronti della parte soccombente così come specificate al dispositivo
P.Q.M.
dichiara inammissibile l'appello proposto e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro duemila/00, oltre IVA e CAP come per legge ed accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2025
IL PRESIDENTE Est.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente e Relatore
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
NISPI LANDI MARIO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5968/2023 depositato il 07/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6698/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 21
e pubblicata il 18/05/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160037951240000 IRES-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160037951240000 IVA-ALTRO 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello presentato da Nominativo_1, quale Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore di Ricorrente_1 S.p.A., con sede legale in Roma alla Indirizzo_1, difeso dall'Avv. Difensore_1 impugnava la sentenza avente n. 6698/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sez. 21, depositata in data 18.05.2023 nell'ambito del procedimento n. 4855/2022 di R.G.R., depositato il 27.04.2022. a sostegno delle proprie tesi la parte appellante evidenziava l'impugnabilità delle cartelle di pagamento e quindi anche degli avvisi di accertamento tramite estratti di ruolo oltre all'omessa notificazione del provvedimento impugnato.
In sede di costituzione Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale II di Roma presentava memorie a conseguente conferma del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado non ritiene ammissibile il ricorso e pertanto ne dichiara l'inammissibilità. Infatti le tesi prospettate dalla parte ricorrente non possono ritenersi ammissibili in quanto generiche e prive di fondamento giuridico. In relazione al motivo di appello, sollevato in via preliminare ovvero l'impugnabilità delle cartelle di pagamento tramite estratti di ruolo, la società contribuente, in disaccordo con le conclusioni del giudice di primo grado, ripropone la questione di legittimità costituzionale delle nuove disposizioni introdotte dal D.L. n. 146/2021 sull'impugnabilità degli estratti di ruolo. Secondo la ricorrente, tali norme, limitando l'impugnabilità a sole tre ipotesi, ostacolerebbero la tutela del contribuente davanti al giudice tributario, tuttavia, questa censura risulta infondata. Si ribadisce che l'art. 3 bis D.L.
146/2021, convertito nella legge 215/2021, ha inserito nell'art. 12 del D.P.R. 602/73 il comma 5, il quale sancisce l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e introduce limiti stringenti all'impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento non correttamente notificata.
La norma stabilisce testualmente che “l'estratto di ruolo non è impugnabile” salvo i casi in cui il contribuente dimostri che il carico può: pregiudicare la partecipazione a gare di appalti pubblici (art.80, comma 4 del D. lgs. 50/2016), compromettere i pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni tramite attivazione della procedura di blocco, comportare la perdita di un beneficio nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Tali circostanze, tuttavia, non rientrano nei casi oggetto del presente ricorso. In merito all'ammissibilità dei ricorsi contro gli estratti di ruolo alla luce dell'articolo 12, comma 4 bis, D.P.R. n. 602/1973, come modificato dall'art. 3 bis D.L. n. 146/2021, si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022. La Corte Suprema ha valutato la legittimità della normativa che esclude l'impugnabilità diretta degli estratti di ruolo e delle cartelle di pagamento assunte come invalide, salvo le eccezioni previste, confermando l'inammissibilità dei relativi ricorsi e dichiarando l'applicabilità delle nuove disposizioni anche ai procedimenti già pendenti alla data della loro entrata in vigore. In particolare la Corte di Cassazione ha statuito che, in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche, anche extratributarie, mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'art. 3 bis del D.L. 146 del 2021, come convertito dalla L. 215 del 2021, trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione -principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.-. La pronuncia della Corte ha pertanto chiarito i dubbi precedentemente sorti in dottrina e giurisprudenza riguardo all'ambito di applicazione della riforma legislativa del 2021, affermando la ragionevolezza e la legittimità costituzionale della scelta del legislatore circa l'inammissibilità dei ricorsi avverso gli estratti di ruolo, con conseguente estensione della norma anche ai giudizi pendenti.
Peraltro, nel caso di specie, deve evidenziarsi il difetto assoluto di documentazione rispetto alle motivazioni esposte al ricorso presentato omettendo, in tal modo, di dare le prove in ordine a quanto dedotto alle proprie affermazioni stante all'omesso riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a specifico oggetto delle circostanze in questione che al relativo risultato.
La peculiarità della controversia, le ragioni della decisione e motivi di equità giustificano la condanna alle spese nei confronti della parte soccombente così come specificate al dispositivo
P.Q.M.
dichiara inammissibile l'appello proposto e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro duemila/00, oltre IVA e CAP come per legge ed accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2025
IL PRESIDENTE Est.