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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 4791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4791 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A L E R M O
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Proced. n. 8230/2025 R.G.
All'udienza del 27.11.2025, davanti al Giudice dr.ssa IA IC, chiamata la causa promossa da
Parte_1 contro
CP_1
e nei confronti di
CP_2 sono presenti:
l'avv. Donatella NZ per la ricorrente;
l'avv. Giuseppe Di Salvo per la resistente, presente personalmente;
l'avv. Maria De Giacomo, in sostituzione dell'avv. Zerbo Benedetta, per CP_2
I procuratori delle parti discutono la causa e, dopo avere richiamato le conclusioni in atti, chiedono che sia decisa. L'avv. NZ ribadisce, in particolare, che il contratto di comodato oggetto di causa non è stato stipulato senza limiti di durata ma è a tempo determinato.
Le parti, all'esito della discussione, dichiarano di rinuncia alla lettura del dispositivo. E il
Giudice, dopo avere dato lettura del verbale, pone la causa in decisione ex art. 429 c.p.c. e si ritira in camera di consiglio.
IA IC G.O.T.
1 Alle ore 18.40, terminata la camera di consiglio e all'esito di essa, viene emessa la sentenza che segue, ex art. 429 cod. proc. civ.
IA IC G.O.T.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa IA
IC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8230 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, posta in deliberazione e decisa in data 27.11.2025 ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., avente ad oggetto “comodato bene immobile”.
TRA
(cod. fisc. , elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio degli avv. ti Nicola Salzano (domicilio digitale: e Donatella Email_1
NZ (domicilio digitale: , che la rappresentano e difendono Email_2 anche disgiuntamente per procura ad litem in atti,
RICORRENTE
E
(cod. fisc. ), elettivamente domiciliata presso lo studio CP_1 C.F._2 dell'avv. Giuseppe Di Salvo (domicilio digitale: , che la Email_3 rappresenta e difende per procura ad litem in atti
RESISTENTE
E NEI CONFRONTI DI
(cod. fisc. ), elettivamente domiciliato presso lo CP_2 C.F._3 studio dell'avv. Benedetta Zerbo (domicilio digitale: , che lo Email_4 rappresenta e difende per procura ad litem in atti
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Fatti controversi
1,1.- Con atto di intimazione di sfratto per fine comodato ex art. 657 c.p.c., ritualmente notificato, rispettivamente, a in data 14.4.2025 e a in data CP_1 CP_2
4.4.2025, , nel convenirli in giudizio innanzi il Tribunale di Palermo, esponeva: Parte_1
.- di avere concesso in comodato in forza di contratto del 5.8.2020, registrato il 18.08.2020 presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale Palermo 2 al n. 1206 - serie 3 a coniugi
(figlio) e ( nuora) per il periodo 5.8.2020 – 4.8.2020, CP_2 CP_1
2 rinnovabile alla scadenza, in difetto di disdetta, per un ulteriore biennio, l'immobile di sua proprietà sito in Palermo Via Domenico Chinnici n° 14 piano primo, salendo le scale a dx, distinto in catasto al foglio 57 del Comune di Palermo, particella 1062, sub 145;
.- di avere, dopo il rinnovo biennale, intimato con nota del 29.4.2024, giusto quanto previsto dall'art. 2 del contratto, la cessazione del comodato e richiesto senza esito il rilascio dell'immobile.
Chiedeva, sulla base delle superiori allegazioni e dopo avere premesso di avere altresì esperito con esito negativo il procedimento di mediazione ex d. lgs n. 28/2010 e ss. mm. e ii., la convalida dell'intimazione di sfratto per fine comodato con la condanna dei comodatari a restituire in su favore l'immobile.
1.2.- Nel costituirsi in giudizio, con memoria difensiva del 16.6.2025, si CP_1 opponeva alla convalida, adducendo nello specifico che l'immobile era stato concesso in comodato perché venisse destinato a residenza familiare dei comodatari, all'epoca conviventi more uxorio, con l'effetto che il termine finale di durata del contratto (formalmente senza limiti di durata) andava individuato per relationem con la cessazione della destinazione (residenza familiare dei coniugi) impressa, ancora sussistente.
1.3.- Con memoria difensiva del 30.6.2025 si costituiva in giudizio, altresì, il CP_2 quale pur opponendosi alla convalida per ragioni sostanzialmente analoghe allegate da
[...]
, adduceva che nelle more i coniugi si era separati e che l'immobile era stato assegnato CP_1 alla moglie, che era stato individuato dal giudice della separazione, quale genitore collocatario del figlio minore generato dalla coppia.
1.4.- Con ordinanza del 4.7.2025 veniva respinta la richiesta di convalida dello sfratto, in ragione dell'opposizione formulata dagli intimati, disposto il mutamento di rito ex art. 426
c.p.c., assegnato alle parti termine per integrare le difese mediante il deposito di memoria integrative e relativi documenti. Indi, istruita con la sola documentazione offerta in comunicazione dalle parti, veniva fissata udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. per il
27.11.2025 e all'esito della camera di consiglio decisa.
2.- Merito della lite.
La domanda della ricorrente, nei sensi di seguito precisati, è fondata.
Dalla disamina del contratto di comodato del 5.8.2020, si ricava come esso sia stato stipulato per una durata determinata ossia per il biennio 5.8.2020 al 4.8.2022, rinnovabile tacitamente per un ulteriore periodo di due anni, in difetto di disdetta da intimarsi entro il termine di 3 mesi dalla scadenza (cfr. art. 2 contratto). Trattandosi di contratto di comodato a termine, esso
è regolato dall'art. 1809 comma 1 c.c., a mente del quale il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto.
Non trova applicazione, invece, la diversa disciplina di cui all'art.1810 c.c., né gli orientamenti giurisprudenziali richiamati dai resistenti, enucleati dalla Suprema Corte con riguardo alla diversa ipotesi, qui non ricorrente, di comodato di un bene immobile stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, vincolato – questo sì – alle esigenze abitative familiari, sicché il comodato è tenuto a consentire la continuazione del godimento anche oltre l'eventuale crisi coniugale, salva l'ipotesi della sopravvenienza di un imprevisto e urgente bisogno del comodante ai sensi dell'art. 1809 comma 2 c.c.
Pertanto, in accoglimento della domanda avanzata dalla ricorrente, il contratto di comodato va
3 dichiarato cessato alla data del 4.8.2024 e i resistenti vanno condannati a restituire l'immobile in suo favore.
Considerata la destinazione ad uso abitativo dell'immobile, appare congruo fissare il termine del rilascio a mesi cinque dalla odierna pronuncia.
3.- Spese.
Le spese, nella misura indicata in dispositivo, vanno poste a carico dei resistenti in solido.
Non osta a tale ultima statuizione la circostanza che i resistenti siano stati ammessi al gratuito patrocinio, posto che l'ammissione non comporta che siano a carico dello Stato [anche] le spese che l'assistita sia condannata a pagare alla parte vittoriosa a titolo di spese processuali
(arg. ex Cass. Ord. 19.6.2012 n. 10053).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
.- dichiara cessato al 4.8.2024 il comodato stipulato tra le parti il 5.8.2020, registrato il
18.08.2020 presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale Palermo 2 al n. 1206 - serie 3, avente ad oggetto l'immobile sito in Palermo Via Domenico Chinnici n° 14 piano primo, salendo le scale a dx, distinto in catasto al foglio 57 del Comune di Palermo, particella 1062, sub 145; e per l'effetto condanna i resistenti a restituire in favore della ricorrente, entro mesi cinque da oggi, il predetto immobile;
.- condanna i resistenti in solido a pagare in favore della ricorrente le spese di lite che liquida in €.
2.000 oltre €. 286,00 per esborsi, e le spese generali (15%), iva e cpa sui compensi se dovuti.
Palermo, li 27.11.2025.
IA IC- G.O.T.
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Proced. n. 8230/2025 R.G.
All'udienza del 27.11.2025, davanti al giudice dr. IA IC, chiamata la causa promossa da
Parte_1 contro
CP_1
4 CP_2
è presente per la ricorrente, l'avv. Donatella NZ per la resistente, presente peraltro personalmente, l'avv. Giuseppe
Di Salvo;
per l'avv. Maria De Giacomo, in sostituzione CP_2 dell'avv. Benedetta Zerbo.
I procuratori discutono la causa riportandosi alle conclusioni in atti e l'avv. NZ deduce in modo particolare che mai vi è stata volontà della propria assistita di concludere un contratto di comodato senza termine.
Dichiarano altresì di rinunciare alla lettura del dispositivo.
Indi il Giudice si ritira in camera di consiglio riservando all'esito della stessa la decisione della causa, ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ.
IA IC - G.O.P.
5
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Proced. n. 8230/2025 R.G.
All'udienza del 27.11.2025, davanti al Giudice dr.ssa IA IC, chiamata la causa promossa da
Parte_1 contro
CP_1
e nei confronti di
CP_2 sono presenti:
l'avv. Donatella NZ per la ricorrente;
l'avv. Giuseppe Di Salvo per la resistente, presente personalmente;
l'avv. Maria De Giacomo, in sostituzione dell'avv. Zerbo Benedetta, per CP_2
I procuratori delle parti discutono la causa e, dopo avere richiamato le conclusioni in atti, chiedono che sia decisa. L'avv. NZ ribadisce, in particolare, che il contratto di comodato oggetto di causa non è stato stipulato senza limiti di durata ma è a tempo determinato.
Le parti, all'esito della discussione, dichiarano di rinuncia alla lettura del dispositivo. E il
Giudice, dopo avere dato lettura del verbale, pone la causa in decisione ex art. 429 c.p.c. e si ritira in camera di consiglio.
IA IC G.O.T.
1 Alle ore 18.40, terminata la camera di consiglio e all'esito di essa, viene emessa la sentenza che segue, ex art. 429 cod. proc. civ.
IA IC G.O.T.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa IA
IC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8230 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, posta in deliberazione e decisa in data 27.11.2025 ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., avente ad oggetto “comodato bene immobile”.
TRA
(cod. fisc. , elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio degli avv. ti Nicola Salzano (domicilio digitale: e Donatella Email_1
NZ (domicilio digitale: , che la rappresentano e difendono Email_2 anche disgiuntamente per procura ad litem in atti,
RICORRENTE
E
(cod. fisc. ), elettivamente domiciliata presso lo studio CP_1 C.F._2 dell'avv. Giuseppe Di Salvo (domicilio digitale: , che la Email_3 rappresenta e difende per procura ad litem in atti
RESISTENTE
E NEI CONFRONTI DI
(cod. fisc. ), elettivamente domiciliato presso lo CP_2 C.F._3 studio dell'avv. Benedetta Zerbo (domicilio digitale: , che lo Email_4 rappresenta e difende per procura ad litem in atti
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Fatti controversi
1,1.- Con atto di intimazione di sfratto per fine comodato ex art. 657 c.p.c., ritualmente notificato, rispettivamente, a in data 14.4.2025 e a in data CP_1 CP_2
4.4.2025, , nel convenirli in giudizio innanzi il Tribunale di Palermo, esponeva: Parte_1
.- di avere concesso in comodato in forza di contratto del 5.8.2020, registrato il 18.08.2020 presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale Palermo 2 al n. 1206 - serie 3 a coniugi
(figlio) e ( nuora) per il periodo 5.8.2020 – 4.8.2020, CP_2 CP_1
2 rinnovabile alla scadenza, in difetto di disdetta, per un ulteriore biennio, l'immobile di sua proprietà sito in Palermo Via Domenico Chinnici n° 14 piano primo, salendo le scale a dx, distinto in catasto al foglio 57 del Comune di Palermo, particella 1062, sub 145;
.- di avere, dopo il rinnovo biennale, intimato con nota del 29.4.2024, giusto quanto previsto dall'art. 2 del contratto, la cessazione del comodato e richiesto senza esito il rilascio dell'immobile.
Chiedeva, sulla base delle superiori allegazioni e dopo avere premesso di avere altresì esperito con esito negativo il procedimento di mediazione ex d. lgs n. 28/2010 e ss. mm. e ii., la convalida dell'intimazione di sfratto per fine comodato con la condanna dei comodatari a restituire in su favore l'immobile.
1.2.- Nel costituirsi in giudizio, con memoria difensiva del 16.6.2025, si CP_1 opponeva alla convalida, adducendo nello specifico che l'immobile era stato concesso in comodato perché venisse destinato a residenza familiare dei comodatari, all'epoca conviventi more uxorio, con l'effetto che il termine finale di durata del contratto (formalmente senza limiti di durata) andava individuato per relationem con la cessazione della destinazione (residenza familiare dei coniugi) impressa, ancora sussistente.
1.3.- Con memoria difensiva del 30.6.2025 si costituiva in giudizio, altresì, il CP_2 quale pur opponendosi alla convalida per ragioni sostanzialmente analoghe allegate da
[...]
, adduceva che nelle more i coniugi si era separati e che l'immobile era stato assegnato CP_1 alla moglie, che era stato individuato dal giudice della separazione, quale genitore collocatario del figlio minore generato dalla coppia.
1.4.- Con ordinanza del 4.7.2025 veniva respinta la richiesta di convalida dello sfratto, in ragione dell'opposizione formulata dagli intimati, disposto il mutamento di rito ex art. 426
c.p.c., assegnato alle parti termine per integrare le difese mediante il deposito di memoria integrative e relativi documenti. Indi, istruita con la sola documentazione offerta in comunicazione dalle parti, veniva fissata udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. per il
27.11.2025 e all'esito della camera di consiglio decisa.
2.- Merito della lite.
La domanda della ricorrente, nei sensi di seguito precisati, è fondata.
Dalla disamina del contratto di comodato del 5.8.2020, si ricava come esso sia stato stipulato per una durata determinata ossia per il biennio 5.8.2020 al 4.8.2022, rinnovabile tacitamente per un ulteriore periodo di due anni, in difetto di disdetta da intimarsi entro il termine di 3 mesi dalla scadenza (cfr. art. 2 contratto). Trattandosi di contratto di comodato a termine, esso
è regolato dall'art. 1809 comma 1 c.c., a mente del quale il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto.
Non trova applicazione, invece, la diversa disciplina di cui all'art.1810 c.c., né gli orientamenti giurisprudenziali richiamati dai resistenti, enucleati dalla Suprema Corte con riguardo alla diversa ipotesi, qui non ricorrente, di comodato di un bene immobile stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, vincolato – questo sì – alle esigenze abitative familiari, sicché il comodato è tenuto a consentire la continuazione del godimento anche oltre l'eventuale crisi coniugale, salva l'ipotesi della sopravvenienza di un imprevisto e urgente bisogno del comodante ai sensi dell'art. 1809 comma 2 c.c.
Pertanto, in accoglimento della domanda avanzata dalla ricorrente, il contratto di comodato va
3 dichiarato cessato alla data del 4.8.2024 e i resistenti vanno condannati a restituire l'immobile in suo favore.
Considerata la destinazione ad uso abitativo dell'immobile, appare congruo fissare il termine del rilascio a mesi cinque dalla odierna pronuncia.
3.- Spese.
Le spese, nella misura indicata in dispositivo, vanno poste a carico dei resistenti in solido.
Non osta a tale ultima statuizione la circostanza che i resistenti siano stati ammessi al gratuito patrocinio, posto che l'ammissione non comporta che siano a carico dello Stato [anche] le spese che l'assistita sia condannata a pagare alla parte vittoriosa a titolo di spese processuali
(arg. ex Cass. Ord. 19.6.2012 n. 10053).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
.- dichiara cessato al 4.8.2024 il comodato stipulato tra le parti il 5.8.2020, registrato il
18.08.2020 presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale Palermo 2 al n. 1206 - serie 3, avente ad oggetto l'immobile sito in Palermo Via Domenico Chinnici n° 14 piano primo, salendo le scale a dx, distinto in catasto al foglio 57 del Comune di Palermo, particella 1062, sub 145; e per l'effetto condanna i resistenti a restituire in favore della ricorrente, entro mesi cinque da oggi, il predetto immobile;
.- condanna i resistenti in solido a pagare in favore della ricorrente le spese di lite che liquida in €.
2.000 oltre €. 286,00 per esborsi, e le spese generali (15%), iva e cpa sui compensi se dovuti.
Palermo, li 27.11.2025.
IA IC- G.O.T.
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Proced. n. 8230/2025 R.G.
All'udienza del 27.11.2025, davanti al giudice dr. IA IC, chiamata la causa promossa da
Parte_1 contro
CP_1
4 CP_2
è presente per la ricorrente, l'avv. Donatella NZ per la resistente, presente peraltro personalmente, l'avv. Giuseppe
Di Salvo;
per l'avv. Maria De Giacomo, in sostituzione CP_2 dell'avv. Benedetta Zerbo.
I procuratori discutono la causa riportandosi alle conclusioni in atti e l'avv. NZ deduce in modo particolare che mai vi è stata volontà della propria assistita di concludere un contratto di comodato senza termine.
Dichiarano altresì di rinunciare alla lettura del dispositivo.
Indi il Giudice si ritira in camera di consiglio riservando all'esito della stessa la decisione della causa, ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ.
IA IC - G.O.P.
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