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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/02/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2355/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2355/2021 promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. DI MARI GIUSEPPE, presso il cui studio, C.F._1
in Lentini, via Termini n. 48, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Opponente
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CAMILLERI VITTORIO, presso il cui studio, in Catania, via Giacomo Leopardi n. 63, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
pagina 1 di 6 Opposta
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 luglio 2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto la presente Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 337/2021 emesso dal Tribunale di Siracusa in data
16.02.2021 e iscritto al n. 5711/2020 del ruolo generale, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della della somma di euro 28.253,65 oltre interessi legali e Controparte_1
spese di lite, dovuta a titolo di saldo della fattura emessa per la fornitura di energia elettrica intestata all'ingiunta presso l'immobile per usi diversi sito in Sortino (SR), C.da Albinelli snc, contraddistinta dal POD IT001E977824401.
proponendo la presente opposizione, ha contestato la fondatezza della pretesa Parte_2
creditoria avanzata da controparte e la correttezza degli importi ingiunti, deducendo l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Si è costituita in giudizio la , che instando per il rigetto delle avverse Controparte_1
eccezioni e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, ha esposto di aver regolarmente erogato la fornitura di energia elettrica presso l'immobile ad uso dell'opponente; che in data 4.10.2018
i tecnici dell'ente di distribuzione locale, recandosi presso il contatore identificato dal POD
IT001E977824401, avevano rilevato una manomissione del contatore di fornitura di energia elettrica, e pagina 2 di 6 che, in virtù di tale manomissione, la società distributrice aveva provveduto ad effettuare la ricostruzione dei consumi, facendo riferimento al periodo tra il 4.10.2013 e il 3.10.2018; che sulla base di tale ricostruzione dei consumi, operata dal distributore, era stata emessa la fattura n.
89121025010048A del 19.09.2019; e che parte opponente ometteva il pagamento delle fattura azionata in sede monitoria nonostante i solleciti inviatigli.
Instaurato regolarmente in contradditorio tra le parti, sono stati concessi i termini di cui all' art. 183,
comma VI c.p.c., infine, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa era rinviata per la precisazione delle conclusioni a mezzo di note scritte all'udienza del 10.07.2024, a seguito della quale,
la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
Il Tribunale ritiene l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dalla infondata per i Parte_2
motivi di seguito indicati.
La controversia trae origine da un rapporto di somministrazione di energia elettrica intercorso tra le odierne parti e in merito al quale l'opponente con le proprie doglianze ha contestato la fondatezza e il quantum della pretesa creditoria avanzata da controparte, lamentando la mancata indicazione in relazione ai consumi fatturati, sia dei criteri adoperati, che dei periodi di riferimento.
Deve premettersi che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, trovano applicazione gli ordinari principi inerenti alla ripartizione dell'onere della prova, motivo per il quale, l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la posizione di attore in senso sostanziale e, pertanto,
spetta a lui di provare nel merito i fatti costitutivi della pretesa vantata in giudizio;
all'opponente,
invece, convenuto in senso sostanziale, spetta di provare eventuali fatti impeditivi, modificativi od pagina 3 di 6 estintivi della pretesa creditoria azionata da controparte in sede monitoria.
Ciò premesso, è da ritenersi provato il rapporto di fornitura sotteso alla pretesa creditoria per cui è
causa, difatti, la fattura posta alla base del ricorso monitorio attesta l'avvenuta stipula del contratto di fornitura di energia elettrica, la cui esistenza, tra l'altro, non è stata oggetto di contestazione dalla
, che, anzi, nei propri scritti difensivi afferma di aver sempre regolarmente provveduto al Parte_2
pagamento delle fatture inviategli sino alla cessazione del rapporto di fornitura nell'ottobre del 2018.
Ciò detto, devono essere disattese le doglianze con le quali parte opponente ha rilevato la infondatezza della pretesa creditoria per mancata indicazione dei periodi di fatturazione e dei criteri utilizzati per la ricostruzione, come documentato in atti.
In primo luogo, è da rilevarsi che la , ha regolarmente fornito prova Controparte_1
dell'avvenuta manomissione del contatore sito presso l'immobile ad uso dell'ingiunta producendo in giudizio il verbale di sopralluogo del 4.10.2018 di cui deve ricordarsi la particolare valenza probatoria ex art. 2699 c.c., secondo il quale: si intende atto pubblico il documento redatto da notaio o da altro pubblico ufficiale, nel rispetto delle norme vigenti e la cui caratteristica è da rintracciarsi nel fatto di costituire prova dei fatti trascritti al suo interno ossia l'attitudine di un atto pubblico a fare piena prova,
fino a querela di falso di quanto il pubblico ufficiale attesta siano avvenute in sua presenza (c.d. fede privilegiata).
Orbene, gli operatori del distributore recatisi presso l'immobile dell'opponente avevano operato in qualità di esercenti un pubblico servizio, di modo che, gli accertamenti contenuti nel verbale dell'operazione loro compiuti fossero coperti da fede privilegiata.
Inoltre, a fronte della documentazione versata in atti (vd. tabella di ricostruzione dei consumi), la pagina 4 di 6 ricostruzione dei consumi deve ritenersi è da ritenersi corretta, in quanto conforme ai criteri stabiliti dalla delibera ARERA n. 200/99 che fanno riferimento alla potenza tecnicamente prelevabile dalla rete in relazione alle caratteristiche elettriche della connessione, legittimando il calcolo della quantità di energia elettrica anche attraverso stime qualora non si disponga dell'effettivo dato rilevato dal distributore: nel caso che ci occupa, infatti, l'avvenuta manomissione ha determinato la sottrazione di buona parte della energia effettivamente prelevata alla registrazione del gruppo di misura, giustificando la ricostruzione operata dalla società fornitrice di energia, che sulla scorta dei consumi comunicati dall'ente di distribuzione, aveva provveduto all'emissione della fattura per le ricostruzioni dei consumi per i prelievi irregolari, assolvendo all'onere della prova su di essa gravante circa la fonte della pretesa creditoria e dell'esatto adempimento della prestazione.
Parte opponente, di contro, nulla ha dedotto circa la contestata manomissione, limitandosi alla formulazione di contestazioni astratte e non assolvendo all'onere probatorio su di essa gravante stante l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale: “In ipotesi di allaccio abusivo,
invero, così come nelle ipotesi di manomissione del contatore, è chiaramente inapplicabile il principio per cui la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante” applicandosi, dunque, l'opposto principio secondo cui l'onere della prova “liberatoria”
grava sul somministrato. " (Cass. ord. n. 18195 del 24/06/2021, Cass., ord. n. 19154 del 19/07/2018).
Infine, non può accogliersi, poiché generica, l'eccezione sollevata dall'opponente circa l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto, in quanto, come consolidato dalla giurisprudenza, chi eccepisce l'intervenuta prescrizione ha l'onere di allegare le circostanze poste a fondamento dell'eccezione di pagina 5 di 6 prescrizione, non essendo sufficiente allegare solamente il passaggio del tempo richiesto dalla legge per la prescrizione del diritto ma è necessario altresì, fornire prova del momento dal quale il creditore poteva esigere tale credito, ricavabile dalla disciplina contrattuale che interviene tra le parti, dovendosi,
a fronte di tale orientamento giurisprudenziale, rigettare l'eccezione sollevata dagli odierni opponenti
(Cass. Sent. n. 17798 del 2011; Cass. Sent. n. 2301 del 2004).
Per questi motivi
si ritiene corretta la fatturazione operata dal con Controparte_1
fattura n. 89121025010048A del 19.09.2019.
In definitiva nulla osta alla conferma del decreto opposto, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 337/2021 emesso dal Tribunale
di Siracusa in data 16.02.2021 e iscritto al n. 5711/2020 del ruolo generale, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- Condanna alla refusione delle spese processuali in favore di Parte_2 [...]
che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, ed Controparte_1
oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 26 febbraio 2025
Il GIUDICE dott. Domenico Stilo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2355/2021 promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. DI MARI GIUSEPPE, presso il cui studio, C.F._1
in Lentini, via Termini n. 48, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Opponente
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CAMILLERI VITTORIO, presso il cui studio, in Catania, via Giacomo Leopardi n. 63, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
pagina 1 di 6 Opposta
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 luglio 2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto la presente Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 337/2021 emesso dal Tribunale di Siracusa in data
16.02.2021 e iscritto al n. 5711/2020 del ruolo generale, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della della somma di euro 28.253,65 oltre interessi legali e Controparte_1
spese di lite, dovuta a titolo di saldo della fattura emessa per la fornitura di energia elettrica intestata all'ingiunta presso l'immobile per usi diversi sito in Sortino (SR), C.da Albinelli snc, contraddistinta dal POD IT001E977824401.
proponendo la presente opposizione, ha contestato la fondatezza della pretesa Parte_2
creditoria avanzata da controparte e la correttezza degli importi ingiunti, deducendo l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Si è costituita in giudizio la , che instando per il rigetto delle avverse Controparte_1
eccezioni e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, ha esposto di aver regolarmente erogato la fornitura di energia elettrica presso l'immobile ad uso dell'opponente; che in data 4.10.2018
i tecnici dell'ente di distribuzione locale, recandosi presso il contatore identificato dal POD
IT001E977824401, avevano rilevato una manomissione del contatore di fornitura di energia elettrica, e pagina 2 di 6 che, in virtù di tale manomissione, la società distributrice aveva provveduto ad effettuare la ricostruzione dei consumi, facendo riferimento al periodo tra il 4.10.2013 e il 3.10.2018; che sulla base di tale ricostruzione dei consumi, operata dal distributore, era stata emessa la fattura n.
89121025010048A del 19.09.2019; e che parte opponente ometteva il pagamento delle fattura azionata in sede monitoria nonostante i solleciti inviatigli.
Instaurato regolarmente in contradditorio tra le parti, sono stati concessi i termini di cui all' art. 183,
comma VI c.p.c., infine, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa era rinviata per la precisazione delle conclusioni a mezzo di note scritte all'udienza del 10.07.2024, a seguito della quale,
la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
Il Tribunale ritiene l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dalla infondata per i Parte_2
motivi di seguito indicati.
La controversia trae origine da un rapporto di somministrazione di energia elettrica intercorso tra le odierne parti e in merito al quale l'opponente con le proprie doglianze ha contestato la fondatezza e il quantum della pretesa creditoria avanzata da controparte, lamentando la mancata indicazione in relazione ai consumi fatturati, sia dei criteri adoperati, che dei periodi di riferimento.
Deve premettersi che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, trovano applicazione gli ordinari principi inerenti alla ripartizione dell'onere della prova, motivo per il quale, l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la posizione di attore in senso sostanziale e, pertanto,
spetta a lui di provare nel merito i fatti costitutivi della pretesa vantata in giudizio;
all'opponente,
invece, convenuto in senso sostanziale, spetta di provare eventuali fatti impeditivi, modificativi od pagina 3 di 6 estintivi della pretesa creditoria azionata da controparte in sede monitoria.
Ciò premesso, è da ritenersi provato il rapporto di fornitura sotteso alla pretesa creditoria per cui è
causa, difatti, la fattura posta alla base del ricorso monitorio attesta l'avvenuta stipula del contratto di fornitura di energia elettrica, la cui esistenza, tra l'altro, non è stata oggetto di contestazione dalla
, che, anzi, nei propri scritti difensivi afferma di aver sempre regolarmente provveduto al Parte_2
pagamento delle fatture inviategli sino alla cessazione del rapporto di fornitura nell'ottobre del 2018.
Ciò detto, devono essere disattese le doglianze con le quali parte opponente ha rilevato la infondatezza della pretesa creditoria per mancata indicazione dei periodi di fatturazione e dei criteri utilizzati per la ricostruzione, come documentato in atti.
In primo luogo, è da rilevarsi che la , ha regolarmente fornito prova Controparte_1
dell'avvenuta manomissione del contatore sito presso l'immobile ad uso dell'ingiunta producendo in giudizio il verbale di sopralluogo del 4.10.2018 di cui deve ricordarsi la particolare valenza probatoria ex art. 2699 c.c., secondo il quale: si intende atto pubblico il documento redatto da notaio o da altro pubblico ufficiale, nel rispetto delle norme vigenti e la cui caratteristica è da rintracciarsi nel fatto di costituire prova dei fatti trascritti al suo interno ossia l'attitudine di un atto pubblico a fare piena prova,
fino a querela di falso di quanto il pubblico ufficiale attesta siano avvenute in sua presenza (c.d. fede privilegiata).
Orbene, gli operatori del distributore recatisi presso l'immobile dell'opponente avevano operato in qualità di esercenti un pubblico servizio, di modo che, gli accertamenti contenuti nel verbale dell'operazione loro compiuti fossero coperti da fede privilegiata.
Inoltre, a fronte della documentazione versata in atti (vd. tabella di ricostruzione dei consumi), la pagina 4 di 6 ricostruzione dei consumi deve ritenersi è da ritenersi corretta, in quanto conforme ai criteri stabiliti dalla delibera ARERA n. 200/99 che fanno riferimento alla potenza tecnicamente prelevabile dalla rete in relazione alle caratteristiche elettriche della connessione, legittimando il calcolo della quantità di energia elettrica anche attraverso stime qualora non si disponga dell'effettivo dato rilevato dal distributore: nel caso che ci occupa, infatti, l'avvenuta manomissione ha determinato la sottrazione di buona parte della energia effettivamente prelevata alla registrazione del gruppo di misura, giustificando la ricostruzione operata dalla società fornitrice di energia, che sulla scorta dei consumi comunicati dall'ente di distribuzione, aveva provveduto all'emissione della fattura per le ricostruzioni dei consumi per i prelievi irregolari, assolvendo all'onere della prova su di essa gravante circa la fonte della pretesa creditoria e dell'esatto adempimento della prestazione.
Parte opponente, di contro, nulla ha dedotto circa la contestata manomissione, limitandosi alla formulazione di contestazioni astratte e non assolvendo all'onere probatorio su di essa gravante stante l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale: “In ipotesi di allaccio abusivo,
invero, così come nelle ipotesi di manomissione del contatore, è chiaramente inapplicabile il principio per cui la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante” applicandosi, dunque, l'opposto principio secondo cui l'onere della prova “liberatoria”
grava sul somministrato. " (Cass. ord. n. 18195 del 24/06/2021, Cass., ord. n. 19154 del 19/07/2018).
Infine, non può accogliersi, poiché generica, l'eccezione sollevata dall'opponente circa l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto, in quanto, come consolidato dalla giurisprudenza, chi eccepisce l'intervenuta prescrizione ha l'onere di allegare le circostanze poste a fondamento dell'eccezione di pagina 5 di 6 prescrizione, non essendo sufficiente allegare solamente il passaggio del tempo richiesto dalla legge per la prescrizione del diritto ma è necessario altresì, fornire prova del momento dal quale il creditore poteva esigere tale credito, ricavabile dalla disciplina contrattuale che interviene tra le parti, dovendosi,
a fronte di tale orientamento giurisprudenziale, rigettare l'eccezione sollevata dagli odierni opponenti
(Cass. Sent. n. 17798 del 2011; Cass. Sent. n. 2301 del 2004).
Per questi motivi
si ritiene corretta la fatturazione operata dal con Controparte_1
fattura n. 89121025010048A del 19.09.2019.
In definitiva nulla osta alla conferma del decreto opposto, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 337/2021 emesso dal Tribunale
di Siracusa in data 16.02.2021 e iscritto al n. 5711/2020 del ruolo generale, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- Condanna alla refusione delle spese processuali in favore di Parte_2 [...]
che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, ed Controparte_1
oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 26 febbraio 2025
Il GIUDICE dott. Domenico Stilo
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