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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/11/2025, n. 1498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1498 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
788 /2025 R.G. N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Elena Contessi Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa cciivviillee ddii II GGrraaddoo iissccrriittttaa aall nn.. rr..gg.. 778888//22002255 pprroommoossssaa ccoonn rriiccoorrssoo ddeeppoossiittaattoo iinn ddaattaa 1100//0022//22002255 ddaa::
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FENILI Parte_1 C.F._1
FEDERICA del foro di Bergamo;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CATTANEO LAURA del foro di Bergamo;
RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO cui il ricorso è stato comunicato ai sensi dell'art. 473bis-14 cpc
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 8 per i ricorrenti: come da precisazioni delle conclusioni assunte per l'udienza del
16.10.2025 che qui si intendono trascritte;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso regolarmente depositato la ricorrente, premesso di essere stata unita in una relazione more uxorio con il resistente dalla quale era nata la figlia minore Per_1
(Bergamo – 21.7.2020), da entrambi riconosciuta, ha chiesto al Tribunale adito di regolamentare l'affido e la stessa responsabilità genitoriale chiedendo specificatamente l'affido condiviso della figlia , con la regolamentazione del diritto di visita del padre, un assegno di € 2500,00 mensile per il mantenimento ordinario oltre al 50% delle spese straordinarie, con il mantenimento dei percorsi o interventi ritenuti necessari da parte dei
SS competenti. La ricorrente si soffermava a lungo nell'indicare i problemi della coppia che aveva, in passato il TM di Brescia ad affidare la minore ai SS con collocamento presso i nonni materni e di come, col passare del tempo e come poteva dedursi dall'ultima relazione del 2024 dei SS, gli stessi avevano suggerito e di come, successivamente al termine del procedimento pendente avanti al TM le parti avevano pure, nel 2024 presentato ricorso congiunto per la regolamentazione dei rapporti genitoriali e di come, tuttavia il ricorso congiunto non aveva esito visto che nelle more era sato necessario apportare delle modifiche alle condizioni indicate.
Si costituiva il resistente che dopo aver indicato la storia della coppia e di come era intervenuto sia il SS che gli stessi legali delle parti che avevano portato avanti trattative al fine di consensualizzare le condizioni, concludeva chiedendo che la minore fosse affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, si dichiarava disposto a versare un assegno di € 200,00 mensile per il mantenimento oltre al
50% delle spese straordinarie, chiedeva la conferma dell'incarico ai SS competenti per la predisposizione degli interventi e dei percorsi ritenuti necessari al nucleo familiare tutto.
Alla prima udienza il Giudice delegato, dopo aver sentito le parti , revocava l'affidamento della minore ai SS – SIMIFA Ambito territoriale di Seriate, affidava la minore in via pagina 2 di 8 condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre con visita del padre libera previo accordo con la madre, poneva a carico del padre l'obbligo di versare alla madre un assegno entro il 27 di ogni mese di € 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
mandava altresì alla Cancelleria per l'acquisizione del fascicolo del TM n.
67/23 RG , allegato presumibilmente al fascicolo di ricorso congiunto n 5924/24 VG
(dott.ssa Stancampiano) ed al PM per avere il parere relativamente alla domanda di decadenza di cui al fascicolo del TM anche alla luce della nuova relazione dei SS che riconosce l'idoneità genitoriale delle parti.
All'udienza del 14.10.25, tenutasi dopo che era stata depositata l'intera documentazione richiesta, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e pertanto il giudice rimetteva immediatamente la causa in decisione avanti al Collegio.
La domanda è fondata e può trovare integrale accoglimento, visto anche il parere del
Pubblico Ministero.
Ritiene questo Collegio che gli accordi raggiunti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire alla minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal d.lgs. 154/2013, e che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire alla figlia condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Rassicurante appare evidentemente la relazione ultima dei SS e la rinuncia del PM al proseguimento dell'azione intentata nel passato avanti al TM
Le spese di lite , alla luce dell' intervenuto, vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 8 a) affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento prevalente presso il padre;
b) - il diritto di visita della madre viene così disciplinato: a) weekend alternati dal venerdì, uscita di scuola, fino alla domenica h 21.00 e durante il periodo non scolastico dalle h 10.00 del venerdì fino alle h 21,30 della domenica;
- festività al
50% , - per 7 gg durante le vacanze natalizie alternando i gg di Natale e Capodanno,
- per 3 gg durante le vacanze pasquali, con alternanza tra genitori dei gg di Pasqua
e Lunedì dell'Angelo; - per due settimane, anche consecutive, nelle vacanze estive da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
c) pone a carico della madre l'obbligo di versare al padre, a titolo di assegno di mantenimento per la minore, l'importo di € 270,00 da versare entro il 28 di ogni mese;
d) si dà atto che le parti concordano che l'AU venga percepito integralmente dal padre collocatario e) pone a carico delle parti, nella misura del 50% per ciascuno, l'onere del versamento delle spese straordinarie necessarie per la figlia come da Nuovo Protocollo che si riporta sotto per esteso:
"Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
a. si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
pagina 4 di 8 b. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
c. a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
d. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
e. tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
f. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
g. a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico pagina 5 di 8 sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
h. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
i. a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
j. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
k. a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
l. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
m. a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso pagina 6 di 8 autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
i. Modalità di concertazione ex ante delle spese n. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
i. Modalità di documentazione e rimborso spese o. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
p. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
i. Deducibilità fiscale e varie q. La detrazione delle spese straordinarie ai fini PE sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
pagina 7 di 8 r. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro
Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate”.
f) Dispone che i Servizi Sociali -Servizio Tutela Minori Ambito 3 Seriate – o quelli territorialmente competenti per eventuale nuova residenza del padre collocatario – attuino un monitoraggio per il periodo di due anni sul detto nucleo, durante il quale predisporre, laddove necessario, percorsi di genitorialità alle parti e percorsi di facilitazione della comunicazione , ogni altro percorso ritenuto necessario per le parti e la minore;
g) spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione ai SS delegati
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 16 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
pagina 8 di 8
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Elena Contessi Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa cciivviillee ddii II GGrraaddoo iissccrriittttaa aall nn.. rr..gg.. 778888//22002255 pprroommoossssaa ccoonn rriiccoorrssoo ddeeppoossiittaattoo iinn ddaattaa 1100//0022//22002255 ddaa::
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FENILI Parte_1 C.F._1
FEDERICA del foro di Bergamo;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CATTANEO LAURA del foro di Bergamo;
RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO cui il ricorso è stato comunicato ai sensi dell'art. 473bis-14 cpc
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 8 per i ricorrenti: come da precisazioni delle conclusioni assunte per l'udienza del
16.10.2025 che qui si intendono trascritte;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso regolarmente depositato la ricorrente, premesso di essere stata unita in una relazione more uxorio con il resistente dalla quale era nata la figlia minore Per_1
(Bergamo – 21.7.2020), da entrambi riconosciuta, ha chiesto al Tribunale adito di regolamentare l'affido e la stessa responsabilità genitoriale chiedendo specificatamente l'affido condiviso della figlia , con la regolamentazione del diritto di visita del padre, un assegno di € 2500,00 mensile per il mantenimento ordinario oltre al 50% delle spese straordinarie, con il mantenimento dei percorsi o interventi ritenuti necessari da parte dei
SS competenti. La ricorrente si soffermava a lungo nell'indicare i problemi della coppia che aveva, in passato il TM di Brescia ad affidare la minore ai SS con collocamento presso i nonni materni e di come, col passare del tempo e come poteva dedursi dall'ultima relazione del 2024 dei SS, gli stessi avevano suggerito e di come, successivamente al termine del procedimento pendente avanti al TM le parti avevano pure, nel 2024 presentato ricorso congiunto per la regolamentazione dei rapporti genitoriali e di come, tuttavia il ricorso congiunto non aveva esito visto che nelle more era sato necessario apportare delle modifiche alle condizioni indicate.
Si costituiva il resistente che dopo aver indicato la storia della coppia e di come era intervenuto sia il SS che gli stessi legali delle parti che avevano portato avanti trattative al fine di consensualizzare le condizioni, concludeva chiedendo che la minore fosse affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, si dichiarava disposto a versare un assegno di € 200,00 mensile per il mantenimento oltre al
50% delle spese straordinarie, chiedeva la conferma dell'incarico ai SS competenti per la predisposizione degli interventi e dei percorsi ritenuti necessari al nucleo familiare tutto.
Alla prima udienza il Giudice delegato, dopo aver sentito le parti , revocava l'affidamento della minore ai SS – SIMIFA Ambito territoriale di Seriate, affidava la minore in via pagina 2 di 8 condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre con visita del padre libera previo accordo con la madre, poneva a carico del padre l'obbligo di versare alla madre un assegno entro il 27 di ogni mese di € 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
mandava altresì alla Cancelleria per l'acquisizione del fascicolo del TM n.
67/23 RG , allegato presumibilmente al fascicolo di ricorso congiunto n 5924/24 VG
(dott.ssa Stancampiano) ed al PM per avere il parere relativamente alla domanda di decadenza di cui al fascicolo del TM anche alla luce della nuova relazione dei SS che riconosce l'idoneità genitoriale delle parti.
All'udienza del 14.10.25, tenutasi dopo che era stata depositata l'intera documentazione richiesta, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e pertanto il giudice rimetteva immediatamente la causa in decisione avanti al Collegio.
La domanda è fondata e può trovare integrale accoglimento, visto anche il parere del
Pubblico Ministero.
Ritiene questo Collegio che gli accordi raggiunti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire alla minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal d.lgs. 154/2013, e che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire alla figlia condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Rassicurante appare evidentemente la relazione ultima dei SS e la rinuncia del PM al proseguimento dell'azione intentata nel passato avanti al TM
Le spese di lite , alla luce dell' intervenuto, vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 8 a) affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento prevalente presso il padre;
b) - il diritto di visita della madre viene così disciplinato: a) weekend alternati dal venerdì, uscita di scuola, fino alla domenica h 21.00 e durante il periodo non scolastico dalle h 10.00 del venerdì fino alle h 21,30 della domenica;
- festività al
50% , - per 7 gg durante le vacanze natalizie alternando i gg di Natale e Capodanno,
- per 3 gg durante le vacanze pasquali, con alternanza tra genitori dei gg di Pasqua
e Lunedì dell'Angelo; - per due settimane, anche consecutive, nelle vacanze estive da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
c) pone a carico della madre l'obbligo di versare al padre, a titolo di assegno di mantenimento per la minore, l'importo di € 270,00 da versare entro il 28 di ogni mese;
d) si dà atto che le parti concordano che l'AU venga percepito integralmente dal padre collocatario e) pone a carico delle parti, nella misura del 50% per ciascuno, l'onere del versamento delle spese straordinarie necessarie per la figlia come da Nuovo Protocollo che si riporta sotto per esteso:
"Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
a. si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
pagina 4 di 8 b. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
c. a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
d. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
e. tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
f. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
g. a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico pagina 5 di 8 sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
h. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
i. a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
j. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
k. a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
l. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
m. a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso pagina 6 di 8 autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
i. Modalità di concertazione ex ante delle spese n. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
i. Modalità di documentazione e rimborso spese o. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
p. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
i. Deducibilità fiscale e varie q. La detrazione delle spese straordinarie ai fini PE sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
pagina 7 di 8 r. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro
Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate”.
f) Dispone che i Servizi Sociali -Servizio Tutela Minori Ambito 3 Seriate – o quelli territorialmente competenti per eventuale nuova residenza del padre collocatario – attuino un monitoraggio per il periodo di due anni sul detto nucleo, durante il quale predisporre, laddove necessario, percorsi di genitorialità alle parti e percorsi di facilitazione della comunicazione , ogni altro percorso ritenuto necessario per le parti e la minore;
g) spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione ai SS delegati
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 16 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
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