Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/03/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Torre Annunziata dott. Emanuele Rocco ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 25/11/2024, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4623/2023 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nato il [...] a [...] e residente in [...]
Raffaele Bosco n. 307, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Riccardo Vizzino ed Antonella
D'Alto, presso lo studio dei quali elett.te domicilia in Napoli alla Via Silvio Spaventa n.
9 ricorrente
E
in persona del Regionale legale rapp.te p.t., elett.te dom.to in Napoli CP_1 CP_2 alla Via Nuova Poggioreale ang. Via S. Lazzaro, presso la sede unitamente CP_1 all'Avv. Maria Golia, che lo rapp.ta e difende resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, con riferimento alla malattia professionale dettagliatamente descritta in ricorso, la condanna dell a corrispondere delle prestazioni di cui lo stesso ha CP_1 diritto a seguito della tecnopatia contratta nella misura del 30% o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito della Consulenza Tecnica
d'Ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda amministrativa e sino all'effettivo soddisfo;
il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
L si è costituito e ha insistito per il rigetto della domanda, con varie CP_1 argomentazioni.
Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, essendosi esaurito l'iter amministrativo.
Preliminarmente, rileva il Giudicante che la documentazione prodotta (cfr., in particolare, estratto contributivo INP) ha consentito di accertare lo svolgimento, da parte del ricorrente, di mansioni (nella specie, conducente di autobus di linea) astrattamente idonee a esporlo al rischio di contrarre la tecnopatia denunciata.
Quanto alle conseguenze della suddetta esposizione, si osserva che il CTU nominato, dott. , all'esito della sua indagine medica, corredata da tutti gli Persona_1 ulteriori accertamenti ritenuti n4cessari, ha affermato che il ricorrente è affetto da
“artrosi lombare con protrusioni discali” causalmente ricollegabile all'attività lavorativa espletata (vedasi consulenza in atti).
I postumi della suddetta patologia, secondo il CTU, sono quantificabili nella misura del
8% sin dall'epoca della domanda amministrativa di riconoscimento della malattia professionale del 12/1/2021.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli
è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
E' sintomatico, del resto, che alcuna critica specifica sia stata mossa con riferimento alle conclusioni raggiunte dall'esperto.
L va pertanto condannato al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo CP_1 in capitale previsto dal D. Lgs. 38/2000 per un danno biologico, quantificabile nella misura del 8%, derivante da malattia professionale.
Su detta somma sono dovuti gli interessi legali e l'eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto.
L'accoglimento solo parziale della domanda (sono stati infatti riconosciuti postumi pari al solo 8%, e non al 30% richiesto in via principale nelle conclusioni di cui al ricorso) giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione di 2/3; per il principio della soccombenza l' va, invece, condannato al pagamento del CP_1 restante 1/3 delle spese processuali, che si liquidano, in tale ridotta misura, come da dispositivo, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti, nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 20/07/2023 nei confronti dell così provvede: Parte_1 CP_1
a) accoglie la domanda per quanto di ragione, e per l'effetto condanna l' CP_1 al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'indennizzo del danno biologico nella misura del 8%, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria in eccedenza agli stessi dalla maturazione al soddisfo;
b) condanna l' al pagamento di 1/3 delle spese processuali, liquidate, in CP_1 tale ridotta misura, in complessivi euro 1000,00 dovuti a titolo di compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione, nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidate come da separato decreto;
c)compensa i restanti 2/3 delle spese processuali. Così deciso in Torre Annunziata il 17/3/2025
Il Tribunale
Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco